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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1182

28.5.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1182 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2026

relativa alla proroga della misura adottata dal Centro nazionale per la sanità pubblica e la farmacia ungherese che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2026) 3295]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 ottobre 2025 il Centro nazionale per la sanità pubblica e la farmacia ungherese («autorità competente ungherese») ha adottato una decisione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 volta a permettere, fino al 25 aprile 2026, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («misura»). L’autorità competente ungherese ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente ungherese, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua stagnante e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l’aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La rilevazione, la prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili.

(3)

Il Biobor JF contiene la massa di reazione di 2,2’-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) come principio attivo. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La massa di reazione di 2,2’-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano] e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencata tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), tale sostanza non rientra nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, che consente agli Stati membri di continuare ad applicare il regime o la prassi in essi vigenti in materia di messa a disposizione sul mercato o di uso di un determinato biocida, non si applica pertanto a tale principio attivo, che deve essere valutato e approvato prima che i biocidi che lo contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale.

(4)

Il 12 novembre 2025 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente ungherese una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione secondo cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

(5)

Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente ungherese, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (segnatamente, il Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori di aeromobili riscontrate in seguito al trattamento di questi ultimi con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili.

(6)

Come indicato dall’autorità competente ungherese, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato.

(7)

Il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per chiedere un’autorizzazione del prodotto. Nel giugno 2025 è stata presentata all’Agenzia europea per le sostanze chimiche una domanda di approvazione del principio attivo contenuto nel Biobor JF. L’approvazione del principio attivo e l’autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione a lungo termine, ma è necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione.

(8)

Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile controllare in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente ungherese di prorogare la misura oltre il 25 aprile 2026.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Centro nazionale per la sanità pubblica e la farmacia ungherese può prorogare fino al 28 ottobre 2027 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.

Articolo 2

Il Centro nazionale per la sanità pubblica e la farmacia ungherese è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1182/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)