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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1155 |
29.5.2026 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1155 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2026
che stabilisce la data di entrata in funzione del portale di ricerca europeo a norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (2), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nei settori delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione. |
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(2) |
Tale quadro include una serie di componenti dell’interoperabilità, tra cui il portale di ricerca europeo (ESP). L’ESP agevola l’accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione ai sistemi di informazione dell’UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e scopi del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema di informazione visti (VIS), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), del sistema europeo per il confronto delle impronte digitali (Eurodac), del sistema d’informazione Schengen (SIS) e del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN). |
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(3) |
A norma dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, la Commissione deve fissare la data a decorrere dalla quale l’ESP entra in funzione, una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818. Tale data deve cadere entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di esecuzione. |
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(4) |
La Commissione ha verificato che gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento dell’ESP siano stati adottati (3); che l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell’ESP che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri e le agenzie dell’Unione che potrebbero utilizzare l’ESP; che eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e le abbia comunicate alla Commissione. |
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(5) |
È pertanto opportuno fissare la data a decorrere dalla quale l’ESP entra in funzione. |
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(6) |
Dato che i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 si basano sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tali regolamenti nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
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(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa in conformità del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5). |
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(9) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7). |
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(10) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
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(11) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il portale di ricerca europeo entra in funzione il 12 giugno 2026.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj.
(2) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj.
(3) Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce le modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca europeo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 5052 final]; decisione di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2021, che stabilisce le modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca europeo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 5053 final]; decisione di esecuzione della Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di ricerca europeo dei sistemi di informazione dell’UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6486 final]; decisione di esecuzione della Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di ricerca europeo dei sistemi di informazione dell’UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6484 final]; decisione di esecuzione della Commissione, del 16 settembre 2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell’interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6663]; decisione di esecuzione della Commissione, del 16 settembre 2021, che stabilisce le specifiche della procedura di cooperazione per quanto riguarda gli incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell’interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, a norma dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2021) 6664].
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(5) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.
(7) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(8) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(9) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1155/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)