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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1154 |
29.5.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1154 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2026
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la soppressione di metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 dall’elenco delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(2) |
Le sostanze attive metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 sono attualmente elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per tali sostanze attive non sono state presentate domande di rinnovo, o sono state presentate ma successivamente ritirate. A seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più approvate. |
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(3) |
È pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).
ALLEGATO
L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:
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1. |
Nella parte B sono soppresse le voci seguenti:
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2. |
Nella parte E la voce 11, metossifenozide, è soppressa. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1154/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)