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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1151 |
29.5.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1151 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2026
relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali, crostacei da produzione alimentare e crostacei ornamentali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
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(2) |
L’inositolo è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei. |
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(3) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali, crostacei da produzione alimentare e crostacei ornamentali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel parere del 16 settembre 2025 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, l’inositolo continua a essere sicuro per i pesci pinnati da produzione alimentare, i pesci pinnati ornamentali, i crostacei da produzione alimentare e i crostacei ornamentali, nonché per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre dichiarato che l’inositolo non è irritante per la pelle e per gli occhi, né un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell’autorizzazione originale che inciderebbe sull’efficacia dell’additivo. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. |
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(5) |
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dell’inositolo come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. |
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(6) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’inositolo soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. |
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(7) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014. |
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(8) |
Poiché determinati requisiti di etichettatura relativi alle condizioni di conservazione e alla stabilità, nonché il riferimento a talune specie animali, sono stati modificati, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione della sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014 è abrogato.
Articolo 3
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi inositolo, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a pesci e crostacei, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, relativo all’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1249/oj).
(3) EFSA Journal 2025;23:e9701, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9701.
(4) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. |
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3a900 |
Inositolo |
Composizione dell’additivo Inositolo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Inositolo Formula chimica: C6H12O6 N. CAS: 87-89-8 Inositolo prodotto mediante sintesi chimica Criteri di purezza: minimo 97 % Forma solida Metodo di analisi (1) Per l’identificazione dell’inositolo nell’additivo per mangimi: cromatografia liquida e spettrofotometria d’assorbimento infrarosso - Farmacopea europea, monografia 1805. Per la quantificazione dell’inositolo nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: analisi dell’attività microbiologica. |
Pesci pinnati da produzione alimentare Pesci pinnati ornamentali Crostacei da produzione alimentare Crostacei ornamentali |
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18 giugno 2036 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it. |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1151/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)