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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1123

27.5.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1123 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2026

che stabilisce i requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari e abroga il regolamento (UE) n. 547/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione (2) contiene le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, comprese le frasi tipo sui rischi particolari per la salute umana o animale e sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell’ambiente, nonché i criteri di applicazione di tali frasi tipo e precauzioni da adottare.

(2)

Le disposizioni relative all’etichettatura delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione (4) e dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Al fine di agevolare l’attuazione e l’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), alcuni elementi dei requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere allineati alle nuove disposizioni relative all’etichettatura applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(3)

A norma dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione delle frasi di etichettatura nazionali supplementari necessarie per proteggere la salute umana o degli animali o per tutelare l’ambiente nel loro territorio. Gli Stati membri hanno notificato frasi supplementari che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature tecniche specifiche per compiti specifici. Gli Stati membri hanno altresì notificato frasi contenenti misure di mitigazione del rischio per tenere conto delle loro condizioni ambientali o agricole specifiche a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha raccolto le frasi supplementari notificate dagli Stati membri e ne ha presa in considerazione l’inclusione nel presente regolamento.

(4)

I criteri di applicazione di alcune frasi tipo del regolamento (UE) n. 547/2011 non erano collegati all’esito della valutazione del rischio. Al fine di agevolare il lavoro dei responsabili della gestione del rischio negli Stati membri, è opportuno utilizzare frasi tipo nell’etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio evidenzia che dovrebbero essere applicate restrizioni d’uso o specifiche misure di mitigazione del rischio per proteggere la salute umana (operatori, lavoratori, astanti e residenti) o l’ambiente. Sono inoltre classificate anche altre frasi intese a comunicare buone pratiche agricole specifiche per l’utilizzo di fumiganti, rodenticidi o prodotti per la concia delle sementi. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero fornire, tramite spazi o campi previsti a tal fine in dette frasi tipo, precisazioni supplementari relative alle misure di mitigazione del rischio individuate dai responsabili della gestione del rischio in sede di autorizzazione di un prodotto fitosanitario a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Per determinate categorie di prodotti fitosanitari, è opportuno utilizzare sistematicamente specifici consigli di prudenza e buone pratiche agricole, indipendentemente dall’esito della valutazione del rischio.

(6)

Le etichette digitali potrebbero migliorare la comunicazione dei potenziali rischi dei prodotti fitosanitari e offrire agli utilizzatori vantaggi quali caratteri più grandi, ricerca automatica, assistenza vocale o traduzione in altre lingue. Inoltre le etichette digitali sui prodotti fitosanitari potrebbero promuovere la transizione verso l’agricoltura digitale e l’adozione di tecniche di applicazione di precisione, consentendo il trasferimento delle condizioni d’uso autorizzate all’attrezzatura di applicazione, alle mappe locali o alle stazioni meteorologiche, nonché semplificando la comunicazione in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione (7). È pertanto opportuno richiedere un’etichetta digitale per i prodotti fitosanitari, in aggiunta all’etichetta fisica, e stabilire requisiti relativi alle etichette digitali.

(7)

L’etichetta fisica e l’etichetta digitale di un prodotto fitosanitario dovrebbero di norma contenere gli stessi elementi, rispecchiando il contenuto dell’autorizzazione rilasciata, con una certa flessibilità limitata durante i periodi di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

È opportuno consentire l’uso di etichette pieghevoli per i prodotti fitosanitari e, per i piccoli imballaggi, la possibilità di fornire l’etichetta sotto forma di foglietto di istruzioni accluso all’imballaggio. Per le etichette pieghevoli dovrebbero applicarsi le norme applicabili alla presentazione delle etichette pieghevoli conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

(9)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione (8), gli antidoti agronomici e i sinergizzanti presenti sul mercato saranno soggetti ad approvazione a livello di Unione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno che il nome degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti approvati a norma di tale regolamento contenuti in un prodotto fitosanitario, nonché la rispettiva concentrazione, siano indicati sull’etichetta.

(10)

A norma dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’uso corretto di un prodotto fitosanitario deve comportare l’applicazione dei principi in materia di difesa integrata. Pertanto, per ricordare agli utilizzatori l’obbligo di applicare i principi in materia di difesa integrata, è opportuno includere una frase tipo specifica sull’etichetta dei prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali.

(11)

L’etichetta del prodotto dovrebbe informare gli utilizzatori professionali in merito alle condizioni d’uso del prodotto fitosanitario autorizzato, compresa la possibilità di utilizzare tecniche di applicazione di precisione. Tali tecniche consentono agli utilizzatori di applicare i prodotti fitosanitari autorizzati in modo più preciso e accurato rispetto alle attrezzature di applicazione convenzionali. Consentono altresì una riduzione del prodotto fitosanitario applicato per ettaro, mantenendo nel contempo il tasso di applicazione autorizzato sulle superfici bersaglio. Le tecniche di applicazione di precisione possono contribuire a una riduzione complessiva dell’esposizione ambientale ai prodotti fitosanitari e incoraggiare un uso più efficiente, mirato e sostenibile.

(12)

Al fine di prevenire i rifiuti derivanti dallo smaltimento degli imballaggi dei prodotti fitosanitari, e non solo dallo smaltimento dei prodotti fitosanitari stessi, è opportuno stabilire frasi tipo per il loro smaltimento sicuro.

(13)

Per migliorare la comunicazione agli utilizzatori in merito ai prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per le api, è opportuno stabilire una frase e un pittogramma specifici.

(14)

Conformemente al regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (9) e ai principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione (10), tutti i microrganismi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti finché non diventino disponibili prove convalidate per valutarne la sensibilizzazione. È pertanto opportuno stabilire un consiglio di prudenza specifico per mettere in guardia sul potenziale dei microrganismi di provocare reazioni di sensibilizzazione.

(15)

Gli utilizzatori finali delle sementi conciate devono essere informati dei potenziali rischi che possono derivare dalla semina di tali sementi, causati dai prodotti fitosanitari utilizzati per conciare le sementi. Poiché gli utilizzatori finali delle sementi conciate non sempre hanno accesso all’etichetta dei prodotti fitosanitari con cui sono conciate le sementi, alcune frasi tipo per comunicare le misure di mitigazione del rischio da applicare durante la manipolazione o la semina delle sementi conciate dovrebbero figurare sia sull’etichetta dei prodotti fitosanitari sia sull’etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate, conformemente all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(16)

Al fine di fornire agli Stati membri strumenti adeguati per contrastare il commercio di prodotti fitosanitari illegali, è opportuno stabilire un requisito specifico relativo all’etichettatura dei prodotti fitosanitari oggetto di un permesso di commercio parallelo concesso a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In linea con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-830/21, Syngenta Agro (11), è opportuno chiarire che il numero di lotto della formulazione assegnato dal fabbricante iniziale, il numero di permesso e il nome e l’indirizzo del titolare del permesso dovrebbero essere indicati sull’etichetta di un prodotto oggetto di commercio parallelo.

(17)

A norma dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati a fini di ricerca o sviluppo. Considerando che tali prodotti non richiedono un’autorizzazione e allo scopo di fornire ai ricercatori istruzioni di sicurezza, è opportuno mantenere alcuni requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti fitosanitari da utilizzare a tali fini.

(18)

Per garantire che le autorità competenti, i titolari dell’autorizzazione, i fornitori e gli utilizzatori professionali o non professionali dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno posticiparne la data di applicazione.

(19)

È inoltre opportuno introdurre una misura transitoria per garantire un’attuazione graduale dei nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento in occasione di nuove autorizzazioni e rinnovi delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari. Poiché nelle domande relative a tali autorizzazioni o rinnovi deve essere presentata una bozza di etichetta, tale misura transitoria dovrebbe applicarsi nel caso in cui la relativa domanda sia stata presentata prima della data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora l’etichetta di tali prodotti fitosanitari debba essere modificata o aggiornata, alcuni dei nuovi requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi all’etichetta modificata senza attendere il successivo rinnovo dell’autorizzazione.

(20)

A causa dell’elevato numero di modifiche e a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 547/2011 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme generali

1.   Gli elementi dell’etichetta di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del presente regolamento sono forniti su un’etichetta in forma fisica («etichetta fisica») e in forma digitale («etichetta digitale»).

2.   Il titolare dell’autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario garantisce che l’etichetta fisica e l’etichetta digitale del prodotto fitosanitario contengano gli stessi elementi. Tali elementi riflettono il contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.

3.   In deroga al paragrafo 2, qualora l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia modificata e sia concesso un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale può essere aggiornata conformemente all’autorizzazione modificata prima della fine di tale periodo di tolleranza.

4.   L’etichetta fisica può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole. In tal caso si applica mutatis mutandis l’allegato I, punto 1.2.1.6, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

5.   Nel caso di piccoli imballaggi, le informazioni richieste all’allegato I, lettere da j) a s), possono essere indicate su un foglietto di istruzioni separato accluso all’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta fisica.

6.   Il titolare dell’autorizzazione o il titolare del permesso di un prodotto fitosanitario può includere informazioni supplementari sull’etichetta fisica e sull’etichetta digitale, purché siano conformi al contenuto della rispettiva autorizzazione rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 2

Etichetta digitale

1.   Un supporto dati quale definito all’articolo 2, punto 39), del regolamento (CE) n. 1272/2008 che rimanda all’etichetta digitale è stampato sull’etichetta fisica.

2.   L’etichetta digitale è accessibile senza la necessità di un account ed è gratuita.

3.   Al momento del ritiro di un prodotto fitosanitario dal mercato o, se del caso, al termine del periodo di tolleranza di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la relativa etichetta digitale è disattivata, o una chiara dicitura indicante che il prodotto non è più autorizzato nello Stato membro interessato è visibile all’utilizzatore.

Articolo 3

Informazioni sull’identificazione del prodotto fitosanitario e sulle sue condizioni d’uso

L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene informazioni sull’identificazione del prodotto fitosanitario e sulle sue condizioni d’uso come indicato nell’allegato I.

Articolo 4

Frasi tipo per lo smaltimento sicuro

L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per lo smaltimento sicuro del contenitore del prodotto fitosanitario come indicato nell’allegato II, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.

Articolo 5

Frasi tipo e pittogramma per la comunicazione dei pericoli

1.   L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per la comunicazione dei pericoli come indicato nell’allegato III, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.

2.   L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene una frase tipo e un pittogramma per comunicare il potenziale pericolo del prodotto per le api come indicato nell’allegato III, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.

3.   L’etichetta di un prodotto fitosanitario contenente microrganismi come sostanza attiva comprende una frase tipo per comunicare la possibilità che esso provochi reazioni di sensibilizzazione, come indicato nell’allegato IV.

Articolo 6

Frasi tipo per le misure di mitigazione del rischio

1.   L’etichetta di un prodotto fitosanitario contiene frasi tipo per le misure di mitigazione del rischio come indicato nell’allegato V, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato.

2.   Se necessario, le autorità competenti richiedono precisazioni supplementari nelle frasi tipo di cui all’allegato V qualora tale possibilità sia prevista tramite campi o spazi da completare.

Articolo 7

Frasi tipo relative alla semina di sementi conciate

1.   Le frasi tipo relative alla semina di sementi conciate di cui all’allegato V, punto 7.2, sono riportate, ove ciò sia richiesto in base ai criteri di applicazione stabiliti in tale allegato, sia sull’etichetta del prodotto fitosanitario autorizzato per gli usi di concia delle sementi sia sull’etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate.

2.   Se del caso, sull’etichetta e sui documenti di accompagnamento delle sementi conciate sono incluse anche frasi supplementari tratte dall’etichetta del prodotto fitosanitario relative alle misure di mitigazione del rischio.

3.   Se necessario, le autorità competenti richiedono precisazioni supplementari nelle frasi tipo di cui all’allegato V qualora tale possibilità sia prevista tramite campi o spazi da completare.

Articolo 8

Informazioni fuorvianti sull’etichetta

L’etichetta di un prodotto fitosanitario non reca dichiarazioni fuorvianti, in particolare dichiarazioni che lascino intendere che il prodotto fitosanitario non è pericoloso o dichiarazioni non coerenti con la classificazione del prodotto fitosanitario a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 o con il contenuto dell’autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 9

Lingua

L’etichetta è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto fitosanitario è immesso sul mercato, salvo altrimenti disposto dallo Stato membro interessato.

Articolo 10

Prodotti oggetto di commercio parallelo

1.   L’etichetta di un prodotto fitosanitario per il quale è stato concesso un permesso di commercio parallelo in uno Stato membro (Stato membro d’introduzione) a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 comprende i seguenti elementi aggiuntivi:

a)

numero del permesso;

b)

nome, indirizzo e numero di telefono del titolare del permesso. Questi possono sostituire il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di origine.

2.   Il numero di lotto del prodotto fitosanitario è quello assegnato dal fabbricante del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di origine.

Articolo 11

Prodotti fitosanitari da utilizzare a fini di ricerca e sviluppo

1.   In deroga agli articoli da 1 a 7 del presente regolamento, l’etichetta di un prodotto fitosanitario da utilizzare per gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è conforme, se del caso, solo all’allegato I, lettere c), d), e) e k).

2.   L’etichetta contiene informazioni sulle condizioni specifiche imposte sulla base dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura «prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».

Articolo 12

Misure transitorie

1.   Il regolamento (UE) n. 547/2011 continua ad applicarsi all’etichetta dei prodotti fitosanitari per i quali l’autorizzazione o l’ultimo rinnovo dell’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono stati concessi sulla base di una domanda presentata prima del 1o gennaio 2028.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora l’etichetta di un prodotto fitosanitario in questione debba essere modificata dopo il 1o gennaio 2028, l’etichetta modificata di tale prodotto fitosanitario contiene un’etichetta digitale di cui all’articolo 2.

3.   In deroga al paragrafo 1, l’etichetta dei prodotti fitosanitari può già essere conforme ad alcuni o a tutti i requisiti del presente regolamento. In tal caso l’etichetta aggiornata contiene almeno un’etichetta digitale di cui all’articolo 2.

4.   In deroga al paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2030 tutte le etichette dei prodotti fitosanitari contengono un’etichetta digitale di cui all’articolo 2.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 547/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/547/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/707/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L, 2024/2865, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023, concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/564/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1487, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1487/oj).

(9)  Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/283/oj).

(10)  Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 127, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/546/oj).

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2023, Syngenta Agro, C-830/21, ECLI:EU:C:2023:959.


ALLEGATO I

INFORMAZIONI SULL’IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO FITOSANITARIO E SULLE CONDIZIONI D’USO

1.   INFORMAZIONI SULL’IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO FITOSANITARIO

(a)

Denominazione commerciale esistente o proposta

(b)

Numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario

(c)

Nome, indirizzo e numero di telefono del titolare dell’autorizzazione e, se diverso, nome e indirizzo della società che immette il prodotto sul mercato

(d)

Tipo di formulazione (ad esempio: polvere bagnabile, concentrato emulsionabile)

(e)

Nome e concentrazione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario

Il nome di ciascuna sostanza attiva espresso come nome comune in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1) con una chiara indicazione della forma chimica o, se non vi figura, il suo nome comune ISO. Se questo non è disponibile, la sostanza attiva deve essere indicata con la sua designazione chimica secondo le norme IUPAC.

Nel caso in cui la sostanza attiva sia un microrganismo, il nome del ceppo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e qualsiasi altra designazione eventualmente pertinente per identificare il microrganismo (ad esempio a livello di isolato, se pertinente per i virus).

La concentrazione di ciascuna sostanza attiva così espressa:

per le sostanze attive chimiche in formulazioni costituite da solidi, aerosol, liquidi volatili (punto massimo di ebollizione 50 °C) o liquidi viscosi (limite inferiore 1 Pa.s a 20 °C), in % p/p e in g/kg,

per le sostanze attive chimiche in altre formulazioni liquide/gel, in % p/p e in g/l,

per le sostanze attive chimiche in formulazioni gassose, in % v/v (a pressione atmosferica) e % p/p,

per le sostanze attive che sono microrganismi:

il numero di unità attive per volume o peso del prodotto fitosanitario, ad esempio unità formanti colonie o unità internazionali per volume o peso, o in qualsiasi altro modo più pertinente per l’azione fitosanitaria

e, se pertinente, il peso della sostanza attiva per volume o peso dei prodotti fitosanitari.

(f)

Nome e concentrazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario

(g)

Quantità netta di prodotto fitosanitario espressa in:

g o kg per le formulazioni solide,

ml o l per le formulazioni liquide (a temperatura ambiente),

g, kg, ml o l per i gas (misurati a pressione atmosferica e a temperatura ambiente).

(h)

Numero di lotto della formulazione e data di fabbricazione

Queste informazioni possono essere riportate solo sull’imballaggio del prodotto fitosanitario.

L’etichetta digitale del prodotto fitosanitario riporta quanto segue: «Fare riferimento al numero di lotto della formulazione e alla data di fabbricazione indicati sull’etichetta fisica o sull’imballaggio del prodotto fitosanitario.».

(i)

Informazioni sul pronto soccorso

Anche queste informazioni possono essere riportate sull’imballaggio del prodotto fitosanitario.

2.   CONDIZIONI D’USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO

(j)

Le categorie di utilizzatori autorizzati a utilizzare il prodotto fitosanitario, se l’impiego è limitato a determinate categorie.

(k)

Il tipo di azione del prodotto fitosanitario (ad esempio: insetticida, regolatore di crescita, erbicida, fungicida) e, se del caso, gli organismi nocivi da controllare. Se disponibile e pertinente, il meccanismo d’azione delle sostanze attive in base ai codici dei Resistance Committees (2).

Per questa indicazione possono essere utilizzati termini descrittivi quali «uccide», «controlla», «respinge», «eradica».

(l)

Colture, se del caso, fasi di crescita delle piante conformemente alla monografia BBCH (3) o situazioni/usi del suolo (4) per i quali il prodotto fitosanitario è stato autorizzato.

(m)

Condizioni d’uso per le quali il prodotto fitosanitario è stato autorizzato. Se del caso, indicare qualsiasi altra specifica del metodo di applicazione richiesta nell’autorizzazione.

L’etichetta dei prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali riporta quanto segue:

«Da utilizzare conformemente ai principi generali in materia di difesa integrata.».

(n)

Dosaggio, compresa la dose massima per applicazione, e, se del caso, anche la dose minima per applicazione, il numero massimo di applicazioni, informazioni sulla stagione al momento dell’applicazione e sull’intervallo tra ciascuna applicazione.

Se del caso, l’etichetta di un prodotto fitosanitario il cui uso è limitato agli utilizzatori professionali riporta quanto segue:

«Quando si utilizzano attrezzature che aumentano la precisione e l’accuratezza dell’applicazione rispetto alle attrezzature di applicazione convenzionali, sono consentite riduzioni del prodotto fitosanitario applicato per ettaro se viene mantenuto il tasso di applicazione autorizzato sulle superfici bersaglio.».

(o)

Se del caso, specificare l’intervallo di sicurezza, gli intervalli di rientro o gli intervalli di carenza necessari a ridurre al minimo la presenza di residui in o su colture, piante e prodotti vegetali oppure in zone o spazi trattati, allo scopo di proteggere gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, ad esempio:

intervallo pre-raccolta,

intervallo di rientro (in giorni) per il bestiame nelle aree a pascolo,

intervallo di rientro (in ore o in giorni) per gli esseri umani nelle colture, negli edifici o negli spazi trattati,

intervallo di carenza (in giorni) per gli alimenti destinati agli animali e per gli utilizzi post-raccolta,

periodo di attesa (in giorni) tra l’applicazione e la manipolazione dei prodotti trattati.

(p)

Restrizioni/pratiche agricole specifiche stabilite dalle autorità competenti al momento dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario tenendo conto delle specifiche condizioni locali.

(q)

Indicazioni relative all’eventuale fitotossicità, alla sensibilità varietale e ad ogni altro effetto secondario negativo sia diretto che indiretto sulle piante o sui prodotti di origine vegetale, unitamente agli intervalli da osservare tra l’applicazione e la semina o l’impianto

della coltura in questione o

delle culture successive e adiacenti.

(r)

Adeguate condizioni di conservazione (ad esempio: umidità, temperatura di conservazione, esposizione dell’imballaggio alla luce) e smaltimento sicuro del prodotto fitosanitario e dell’imballaggio secondo le disposizioni specifiche stabilite dagli Stati membri se queste differiscono dalle frasi tipo dell’allegato II.

(s)

Se ritenuto necessario, la data di scadenza del prodotto fitosanitario.

Queste informazioni possono essere riportate solo sull’imballaggio del prodotto fitosanitario.

L’etichetta digitale del prodotto fitosanitario riporta quanto segue: «Fare riferimento alla data di scadenza indicata sull’etichetta fisica o sull’imballaggio del prodotto fitosanitario.».


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

(2)  Comitati d’azione sulla resistenza agli erbicidi (Herbicide Resistance Action Committee, HRAC), agli insetticidi (Insecticide Resistance Action Committee, IRAC) e ai fungicidi (Fungicide Resistance Action Committee, FRAC).

(3)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(4)  Non si riferisce alle superfici agricole, ma a foreste, spazi pubblici, ferrovie ecc.


ALLEGATO II

FRASI TIPO PER LO SMALTIMENTO SICURO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEL LORO CONTENITORE (SD) E CRITERI DI APPLICAZIONE

SD 1 - Non riutilizzare il contenitore.

Questa frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari.

SD 2 - Per proteggere l’ambiente acquatico, comprese le acque sotterranee, non pulire le attrezzature di applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Se del caso, questa frase deve essere utilizzata per il prodotto fitosanitario. Questa frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari classificati come pericolosi per l’ambiente acquatico a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se del caso, potrebbero essere aggiunte alla frase informazioni relative allo smaltimento dei prodotti e del loro imballaggio conformemente alle disposizioni nazionali stabilite dagli Stati membri.

SD 3 - Risciacquare il contenitore tre volte con acqua prima dello smaltimento.

Se del caso, questa frase deve essere utilizzata solo per i prodotti fitosanitari forniti in contenitori lavabili.

Se del caso, potrebbero essere aggiunte alla frase informazioni relative allo smaltimento dei prodotti e del loro imballaggio conformemente alle disposizioni nazionali stabilite dagli Stati membri.


ALLEGATO III

FRASI TIPO PER LA COMUNICAZIONE DEI PERICOLI E CRITERI DI APPLICAZIONE

1.   FRASI TIPO PER I PERICOLI PER LA SALUTE UMANA (RSH) E CRITERI DI APPLICAZIONE

RSh 1 - Può causare fotosensibilizzazione.

La frase deve essere utilizzata quando esistono prove chiare derivanti da sistemi sperimentali o da un’esposizione umana documentata che il prodotto fitosanitario presenta effetti fotosensibilizzanti. La frase deve essere utilizzata anche per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva o un ingrediente di formulazione che presentano effetti fotosensibilizzanti sugli esseri umani qualora il rispettivo prodotto contenga tale componente fotosensibilizzante in una concentrazione pari o superiore all’1 % (p/p).

RSh 2 - Il contatto con il vapore può causare ustioni cutanee e lesioni oculari; il contatto con il liquido può causare congelamento.

La frase deve essere utilizzata, se del caso, per i prodotti fitosanitari formulati sotto forma di gas liquefatti, a meno che non sia utilizzata l’indicazione di pericolo H314 o H281 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.   FRASE TIPO PER I PERICOLI PER LE API (RSHB), PITTOGRAMMA E CRITERI DI APPLICAZIONE

RShb - Pericoloso per le api.

Image 1

La frase e il pittogramma devono essere utilizzati per tutti i prodotti fitosanitari:

per i quali a norma del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione (1) è richiesto un test standard (2) di tossicità acuta per contatto o di tossicità orale acuta sugli esemplari adulti di api mellifere, bombi o api solitarie, dal quale risulta che il valore LD50 di tossicità acuta è pari o inferiore a 11 μg di formulazione/ape. Nel caso in cui per la formulazione sia disponibile più di un valore DL50, deve essere preso in considerazione quello che presenta la DL50 più bassa, oppure

per i quali deve essere utilizzata una delle frasi SPb 1, SPb 2, SPb 3, SPb 4 e SPb 5 di cui all’allegato V, punto 4.1.

La frase e il pittogramma figurano sull’etichetta insieme alle frasi SPb di cui all’allegato V, punto 4.1.

Formato del pittogramma di pericolo:

(a)

il pittogramma deve avere la forma di un triangolo equilatero;

(b)

il pittogramma deve avere una dimensione minima di 10x10 mm, corrispondente all’altezza e alla larghezza del triangolo equilatero; il bordo del triangolo deve avere una larghezza minima di 1,5 mm;

(c)

i colori del pittogramma devono essere i seguenti:

(i)

quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero), come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

(ii)

rosso (0,100,100,0) per il bordo del triangolo;

(iii)

100 % bianco per lo sfondo del triangolo;

(d)

il pittogramma deve comprendere, al centro del triangolo, un simbolo bianco e nero (0,0,0,100) di un’ape morta, come illustrato nella figura di cui al presente punto.


(1)  Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/284/oj).

(2)  Protocolli di prova concordati dall’OCSE.


ALLEGATO IV

FRASI TIPO PER I PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI MICROORGANISMI (RSMo)

RSMo - Contiene un microrganismo. Può provocare reazioni di sensibilizzazione.

La frase deve essere sempre utilizzata come consiglio di prudenza per tutti i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi.


ALLEGATO V

FRASI TIPO PER LE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E CRITERI DI APPLICAZIONE

1.   FRASI TIPO PER LE RESTRIZIONI D’USO (SRU) E CRITERI DI APPLICAZIONE

SRu 1 – [Contiene (specificare il nome delle sostanze attive) / forma il metabolita/i metaboliti (specificare il nome del metabolita/dei metaboliti)]. Per proteggere (la salute umana o specificare il comparto ambientale, il gruppo di organismi o le specie),

(non) utilizzare/applicare [questo o altri prodotti contenenti (specificare il nome delle sostanze attive)] (specificare le restrizioni temporali, le restrizioni alle fasi di crescita o alla frequenza d’uso), o

rispettare un intervallo minimo (specificare la durata) tra le applicazioni [con (specificare il nome dei prodotti fitosanitari contenenti (la sostanza attiva)].

La SRu 1 deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio conforme ai principi uniformi concluda che sono necessarie restrizioni temporali (ad esempio: periodo dell’anno, giorno, periodo di rientro, anni non consecutivi — ogni due o tre anni, più di due volte all’anno) o restrizioni alle fasi di crescita (solo pre-emergenza, periodo di non fioritura, prima dell’allegagione ecc.) o alla frequenza di utilizzo per proteggere la salute umana e/o prevenire effetti inaccettabili sull’ambiente.

SRu 2 - Per proteggere (la salute umana o specificare il comparto ambientale, il gruppo di organismi o le specie), non utilizzare su (specificare la zona, ad esempio: superfici specifiche, suoli drenati, suoli con proprietà specifiche quali pH, tenore di carbonio, tenore di argilla, tessitura ecc.).

SRu 3 - Per evitare il deflusso superficiale, non applicare su zone ripide/zone con una pendenza superiore a x %/superfici impermeabili quali asfalto, cemento, acciottolato, binari ferroviari.

La SRu 2 e/o la SRu 3 devono essere utilizzate per i prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio conforme ai principi uniformi concluda che sono necessarie restrizioni al luogo di impiego per proteggere la salute umana e/o prevenire effetti inaccettabili sull’ambiente.

2.   FRASI TIPO PER PROTEGGERE GLI OPERATORI E I LAVORATORI (SPO) E CRITERI DI APPLICAZIONE

SPo 1 - Utilizzare (specificare le attrezzature) durante (specificare i compiti).

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio conforme ai principi uniformi concluda che sono necessari specifici dispositivi di protezione individuale (1) (ad esempio: guanti, tute o occhiali) e/o una specifica tecnologia (ad esempio: sistemi di trasferimento stagni, cabine chiuse con sistemi di condizionamento dell’aria e/o di filtrazione dell’aria) per proteggere la salute umana nello svolgimento di un compito specifico (ad esempio: la mescolatura, il carico o la manipolazione del prodotto concentrato o delle sementi conciate, l’applicazione o la nebulizzazione del prodotto diluito, la pulizia delle attrezzature di applicazione).

SPo 2 - Assicurarsi che durante (specificare l’operazione) la temperatura e l’umidità siano comprese in un intervallo di (specificare l’intervallo).

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono reagire violentemente a contatto con l’acqua o l’umidità dell’aria, o che possono causare una combustione spontanea durante la conservazione, la mescolatura/il carico o l’applicazione.

SPo 3 - Una volta applicato il prodotto, non inalare i gas e abbandonare immediatamente la zona trattata.

La frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari il cui meccanismo d’azione consiste nel generare fumi o gas come i fumiganti.

SPo 4 - Il contenitore deve essere aperto all’esterno e/o in condizioni controllate secondo le specifiche del fabbricante.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che possono reagire violentemente a contatto con l’acqua o l’umidità dell’aria, o che possono causare una combustione spontanea.

SPo 5 - Prima di entrare nella zona trattata, assicurarsi che lo spazio sia adeguatamente ventilato fino all’essiccazione dello spray/alla dissipazione del gas/al raggiungimento di una concentrazione di gas inferiore a (specificare la concentrazione).

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso in aree confinate (ad esempio: magazzini, serre).

SPo 6 - Non entrare nella zona trattata se la concentrazione del gas/del prodotto è superiore a (specificare la concentrazione).

La frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari fumiganti.

3.   FRASI TIPO PER PROTEGGERE GLI ASTANTI E I RESIDENTI (SPBR) E CRITERI DI APPLICAZIONE

SPbr - Per proteggere gli astanti e i residenti,

mantenere una fascia di sicurezza non trattata/strisce di campo vegetate/zone esenti da colture di (specificare la larghezza) tra (specificare, ad esempio: la fine delle barre irroranti, l’ultima fila trattata ecc.) e le zone in cui possono essere presenti persone o

utilizzare una tecnologia di riduzione della deriva (specificare i dettagli) o

utilizzare una tecnologia di riduzione della deriva (specificare i dettagli) e mantenere una fascia di sicurezza non trattata/strisce di campo vegetate/zone esenti da colture di (specificare la larghezza) tra (specificare, ad esempio: la fine delle barre irroranti, l’ultima fila trattata ecc.) e le zone in cui possono essere presenti persone.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio conforme ai principi uniformi concluda che per proteggere gli astanti e i residenti da un livello inaccettabile di esposizione sono necessarie fasce di sicurezza non trattate o strisce di campo vegetate, oppure una tecnologia di riduzione della deriva o entrambe.

Ulteriori informazioni sulle tecnologie (ad esempio: tipo di ugelli) e sul tipo di vegetazione delle strisce di campo possono essere incluse come specifiche delle condizioni d’uso di cui all’allegato I.

4.   FRASI TIPO PER PROTEGGERE L’AMBIENTE (SPE) E CRITERI DI APPLICAZIONE

SPe 1 - Per proteggere (specificare il comparto ambientale, il gruppo di organismi o le specie),

mantenere una fascia di sicurezza non trattata/strisce di campo vegetate/zone esenti da colture di (specificare la larghezza) fino (specificare, ad esempio: alle acque di superficie, alle strisce di campo) o

utilizzare una tecnologia di riduzione della deriva (specificare i dettagli) o

mantenere una fascia di sicurezza non trattata/strisce di campo vegetate/zone esenti da colture di (specificare la larghezza) fino (specificare, ad esempio: alle acque di superficie, alle strisce di campo) e utilizzare una tecnologia di riduzione della deriva (specificare i dettagli).

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio ambientale conforme ai principi uniformi concluda che per proteggere taluni comparti ambientali e/o talune specie non bersaglio da un livello inaccettabile di esposizione sono necessarie fasce di sicurezza non trattate o strisce di campo vegetate, oppure una tecnologia di riduzione della deriva o entrambe.

Ulteriori informazioni sulle tecnologie (ad esempio: tipo di ugelli) e sul tipo di vegetazione delle strisce di campo possono essere incluse come specifiche delle condizioni d’uso di cui all’allegato I.

SPe 2 - Non applicare/seminare sementi conciate se la velocità del vento è superiore a (specificare la velocità del vento).

Se del caso, la frase può essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive volatili o per i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

SPe 3 - Per proteggere gli uccelli/i mammiferi selvatici, il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno, anche alla fine delle file. Rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari formulati in granuli o pellet per prevenire l’esposizione di uccelli e mammiferi.

SPe 4 - Assicurarsi che lo spazio trattato impedisca il rilascio del prodotto nell’ambiente. Ventilare accuratamente la zona trattata una volta diradatosi il gas/fumo.

La frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso in aree confinate (ad esempio: magazzini, serre) che potrebbero avere effetti per gli esseri umani e/o le specie non bersaglio all’interno e all’esterno delle zone trattate.

4.1.   Frasi tipo per proteggere le api e gli impollinatori (SPb)

SPb 1 - Per proteggere le api, non utilizzare quando le api stanno attivamente bottinando. Applicare solo dopo il volo giornaliero delle api (specificare il momento, ad esempio: la sera, tra le ore X e le ore X).

SPb 2 - Per proteggere le api e gli insetti impollinatori, non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

SPb 3 - Per proteggere le api e gli insetti impollinatori, non applicare alle colture durante la fioritura (ad eccezione di quanto indicato per – specificare la coltura pertinente).

SPb 4 - Per proteggere le api e gli insetti impollinatori, rimuovere o coprire le colonie di api durante l’applicazione e per (specificare il periodo di tempo) dopo il trattamento.

SPb 5 - Per proteggere le api e gli insetti impollinatori, eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Una, più o tutte le frasi SPb 1, SPb 2, SPb 3, SPb 4 e SPb 5 devono essere utilizzate per i prodotti fitosanitari per i quali la valutazione del rischio conforme ai principi uniformi concluda che sono necessarie misure di mitigazione del rischio per proteggere le api o altri insetti impollinatori e le loro covate.

Le frasi tipo SPb dovrebbero figurare sull’etichetta insieme alla frase RShb e al pittogramma di pericolo di cui all’allegato III.

5.   FRASI TIPO PER EVITARE LA RESISTENZA (SPA) E CRITERI DI APPLICAZIONE

SPa - Per prevenire l’insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva) per più di (specificare il numero di applicazioni per intervallo di tempo).

La frase deve essere utilizzata quando tale restrizione appare necessaria per limitare il rischio di insorgenza di resistenza.

Se del caso, potrebbero essere aggiunte alla frase informazioni sul codice di resistenza delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario, come spiegato nell’allegato I, lettera k).

6.   FRASI TIPO PER I RODENTICIDI (SPR) E CRITERI DI APPLICAZIONE

SPr 1 - Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Riporre le esche in scatole a prova di manomissione.

La frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari che sono esche rodenticide.

SPr 2 - I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento durante il periodo di applicazione del prodotto. Non gettarli nei rifiuti o nelle discariche.

La frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari che sono rodenticidi e che possono causare l’avvelenamento secondario di animali saprofagi o di altri animali.

Se del caso, potrebbero essere aggiunte alla frase informazioni relative alla manipolazione dei roditori morti conformemente alle disposizioni nazionali stabilite dagli Stati membri.

7.   FRASI TIPO PER GLI USI DI CONCIA DELLE SEMENTI E CRITERI DI APPLICAZIONE

7.1.   Frasi tipo relative alla concia delle sementi con prodotti fitosanitari (Sts)

Sts 1 - La concia delle sementi è effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi (registrate in.../conformi a...).

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

Sts 2 - Il processo di concia deve garantire che le sementi conciate siano conformi alle norme di qualità delle sementi: (valore Heubach X grammi di polvere/unità di sementi) (X grammi di polvere/100 chilogrammi di sementi secondo il metodo Heubach).

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

Sts 3 - Per proteggere [specificare il comparto ambientale, il gruppo di organismi o le specie), l’imballaggio delle sementi conciate non dovrebbe contenere (più di X grammi di polvere per unità di sementi o per 100 chilogrammi di sementi (secondo il metodo Heubach)] / [più di X grammi di sostanza attiva nella polvere per unità di sementi o per 100 chilogrammi di sementi (secondo il metodo Heubach)].

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

Sts 4 - È opportuno rimuovere la polvere dalle sementi prima della concia utilizzando adeguati processi di pulizia.

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

7.2.   Frasi tipo pertinenti per la semina di sementi conciate (Sss)

Sss 1 - Per proteggere (specificare il comparto ambientale, il gruppo di organismi o le specie), le sementi conciate devono essere seminate con attrezzature che garantiscano un elevato livello di copertura del suolo e riducano l’emissione di polvere nell’aria. Non applicare le sementi conciate utilizzando la semina a spaglio.

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

Ulteriori informazioni sulle attrezzature di semina, compresa la percentuale di riduzione della polvere ottenuta, possono essere incluse come specifiche delle condizioni d’uso di cui all’allegato I.

Sss 2 - Per proteggere gli uccelli/gli animali selvatici, le sementi conciate devono essere seminate in modo da ridurre al minimo il numero di sementi conciate che rimangono sulla superficie del suolo.

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

Ulteriori informazioni sulle attrezzature possono essere incluse come specifiche delle condizioni d’uso di cui all’allegato I.

Sss 3 - Per proteggere (specificare il comparto ambientale, il gruppo di organismi o le specie), le sementi conciate e la polvere devono essere efficacemente incorporate nel terreno e alla fine delle file. Rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari autorizzati per la concia delle sementi.

Sss 4 - Per proteggere (le acque sotterranee/gli organismi acquatici/gli organismi del suolo), la lisciviazione deve essere ridotta mediante (piantatura/semina di sementi conciate alla profondità minima/massima di (specificare) / consolidamento del fondo del terreno / limitazione del tasso/della densità di semina a xx g di sementi/ha o xx unità di sementi/ha).

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per la concia delle sementi.

Sss 5 - Per proteggere (le acque sotterranee/gli organismi acquatici/gli organismi del suolo), non seminare/piantare le sementi conciate su (specificare il terreno con proprietà specifiche o la situazione).

Se del caso, la frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari autorizzati per la concia delle sementi per i quali la valutazione del rischio conforme ai principi uniformi concluda che sono necessarie restrizioni al luogo di impiego per prevenire effetti inaccettabili sulle acque sotterranee, gli organismi acquatici e gli organismi del suolo.

Sss 6 - Non contaminare l’acqua con sementi conciate, resti quali chicchi rotti o polvere, o un contenitore.

La frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.

Sss 7 - Non pulire le attrezzature per la semina in prossimità delle acque di superficie.

La frase deve essere utilizzata per tutti i prodotti fitosanitari autorizzati per gli usi di concia delle sementi.


(1)  Può essere incluso anche il riferimento a dispositivi di protezione individuale certificati.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1123/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)