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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1111

26.5.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1111 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2026

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il tetraborato di disodio è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato fino al 31 agosto 2021 a norma del medesimo regolamento fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 febbraio 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»).

(3)

Il 2 luglio 2020 l’autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione (3), la data di scadenza dell’approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 28 febbraio 2024 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

(7)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2024/208 della Commissione (4), la data di scadenza dell’approvazione è stata nuovamente posticipata al 31 agosto 2026 a causa di ritardi nella valutazione della domanda.

(8)

Il 13 febbraio 2026 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione che la valutazione sarebbe stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, legati alla valutazione dei dati relativi all’efficacia, alle proprietà analitiche e fisico-chimiche, al destino ambientale della sostanza e alla valutazione dei suoi criteri di interferenza con il sistema endocrino. Dalle informazioni fornite dall’autorità di valutazione competente la Commissione ha rilevato che è improbabile che tale autorità presenti una raccomandazione all’Agenzia prima della metà del 2027.

(9)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i tempi necessari per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 28 febbraio 2029.

(10)

Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il tetraborato di disodio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/208 è posticipata al 28 febbraio 2029.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1290 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1290/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2024/208 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del tetraborato di disodio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/208, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/208/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1111/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)