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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/1108

20.5.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1108 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2026

relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415

[notificata con il numero C(2026) 3323]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in caprini od ovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono caprini od ovini.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite quali malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione (4) è stata adottata il 29 aprile 2026 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 la Romania ha notificato alla Commissione, il 30 aprile 2026, la comparsa di un altro focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nel distretto del Mureș.

(6)

Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, in particolare tenuto conto di questo nuovo focolaio, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 e prorogarle al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Romania o nel resto dell'Unione. L'elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Romania una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tali zone dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione.

(7)

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, tengono conto non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (5).

(8)

Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(9)

Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 della Commissione (6) è stata adottata il 28 novembre 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania.

(10)

A seguito della comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini nel distretto del Teleorman in Romania, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 è stato modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2534 della Commissione (7).

(11)

Dal 1o febbraio 2026 non era più necessario applicare le misure di controllo delle malattie di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 in quanto, dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2534, non erano stati segnalati nuovi focolai fino al 23 aprile 2026.

(12)

Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 dovrebbero pertanto essere abrogate dalla presente decisione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania provvede affinché:

a)

siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b)

le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;

c)

le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 sono abrogate.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2026

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione, del 29 aprile 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania (GU L, 2026/1015, 4.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1015/oj).

(5)   https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 della Commissione, del 25 novembre 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 (GU L, 2025/2415, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2415/oj).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/2534 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania (GU L, 2025/2534, 15.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2534/oj).


ALLEGATO

Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Mureș county

RO-CAPRIPOX-2026-00001

RO-CAPRIPOX-2026-00002

Protection zone:

Those parts of Mureș county, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1); Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2).

1.6.2026

Surveillance zone:

Those parts of Mureș and Bistrița-Năsăud Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1), Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2), excluding the areas contained in the protection zone.

16.6.2026

Surveillance zone:

Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1), Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2).

2.6.2026-16.6.2026


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1108/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)