|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/1108 |
20.5.2026 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1108 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2026
relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415
[notificata con il numero C(2026) 3323]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in caprini od ovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono caprini od ovini. |
|
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite quali malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
|
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione (4) è stata adottata il 29 aprile 2026 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania. |
|
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
|
(5) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 la Romania ha notificato alla Commissione, il 30 aprile 2026, la comparsa di un altro focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nel distretto del Mureș. |
|
(6) |
Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, in particolare tenuto conto di questo nuovo focolaio, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 e prorogarle al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Romania o nel resto dell'Unione. L'elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Romania una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tali zone dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione. |
|
(7) |
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, tengono conto non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (5). |
|
(8) |
Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
|
(9) |
Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 della Commissione (6) è stata adottata il 28 novembre 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania. |
|
(10) |
A seguito della comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini nel distretto del Teleorman in Romania, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 è stato modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2534 della Commissione (7). |
|
(11) |
Dal 1o febbraio 2026 non era più necessario applicare le misure di controllo delle malattie di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 in quanto, dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2534, non erano stati segnalati nuovi focolai fino al 23 aprile 2026. |
|
(12) |
Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 dovrebbero pertanto essere abrogate dalla presente decisione. |
|
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Romania provvede affinché:
|
a) |
siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
|
b) |
le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; |
|
c) |
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 sono abrogate.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione, del 29 aprile 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania (GU L, 2026/1015, 4.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1015/oj).
(5) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 della Commissione, del 25 novembre 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 (GU L, 2025/2415, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2415/oj).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2025/2534 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania (GU L, 2025/2534, 15.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2534/oj).
ALLEGATO
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
|
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
|
Mureș county RO-CAPRIPOX-2026-00001 RO-CAPRIPOX-2026-00002 |
Protection zone: Those parts of Mureș county, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1); Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2). |
1.6.2026 |
|
Surveillance zone: Those parts of Mureș and Bistrița-Năsăud Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1), Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2), excluding the areas contained in the protection zone. |
16.6.2026 |
|
|
Surveillance zone: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1), Lat.46.958548, Long. 24.828615 (2026/2). |
2.6.2026-16.6.2026 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1108/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)