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dell'Unione europea

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Serie L


2026/1100

22.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1100 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2026

relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025 sono stati confermati e notificati dalla Slovacchia sei focolai di afta epizootica. Le specie interessate erano i bovini.

(2)

La Slovacchia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3).

(3)

Al fine di prevenire la diffusione dell’afta epizootica, il 21 marzo 2025 la Slovacchia ha adottato una misura straordinaria di emergenza (4) che vieta qualsiasi movimento, nel suo territorio, di bovini, ovini, caprini, suini e altri artiodattili, compresi gli animali da allevamento.

(4)

La Slovacchia ha adottato inoltre misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2025/496 (5), (UE) 2025/613 (6), (UE) 2025/654 (7), (UE) 2025/672 (8), (UE) 2025/696 (9), (UE) 2025/795 (10), (UE) 2025/827 (11) e (UE) 2025/1097 (12) della Commissione.

(5)

La Slovacchia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su una serie di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito che non erano ammissibili al contributo finanziario dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(6)

Il 26 agosto 2025 la Commissione ha ricevuto dalla Slovacchia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di alcune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025.

(7)

L’attuazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui ai considerando 3 e 4 ha comportato una perdita del latte crudo prodotto che non ha potuto essere consegnato a causa delle restrizioni dei movimenti oltre a costi aggiuntivi dovuti all’allungamento dei periodi di allevamento e ingrasso di suini, suinetti e scrofe.

(8)

A norma dell’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la partecipazione dell’Unione al finanziamento dovrebbe essere pari al 60 % delle spese sostenute dalla Slovacchia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi di latte crudo e il numero massimo di animali ammissibili al finanziamento nel quadro di ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta che ha ricevuto dalla Slovacchia in merito alle restrizioni relative ai focolai.

(9)

Per evitare rischi di sovracompensazione, gli importi massimi e l’importo forfettario della partecipazione finanziaria dell’Unione dovrebbero basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissati a un livello adeguato per ciascun animale e chilogrammo di latte crudo.

(10)

Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite subite dai beneficiari non dovrebbero essere compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell’Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE) 2021/690.

(11)

La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. Tali misure dovrebbero in particolare applicarsi solo alla produzione di latte crudo e carni suine negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nelle norme dell’Unione e della Slovacchia pertinenti ai focolai.

(12)

Per garantire flessibilità nell’eventualità in cui il numero di animali ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

(13)

Al fine di garantire che questa misura eccezionale risulti efficace, i beneficiari dovrebbero ricevere rapidamente il sostegno finanziario di emergenza. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire un periodo di ammissibilità che consenta agli Stati membri di versare tale sostegno ai beneficiari. I pagamenti effettuati dopo una scadenza specifica dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell’Unione.

(14)

L’Unione dovrebbe finanziare pertanto le spese sostenute dalla Slovacchia nell’ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 ottobre 2026.

(15)

Poiché non sono considerati ammissibili in alcun caso i pagamenti effettuati dopo il 31 ottobre 2026, non dovrebbe applicarsi l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (14), che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.

(16)

Ai fini dell’ammissibilità e della correttezza dei pagamenti, la Slovacchia dovrebbe procedere a controlli ex ante.

(17)

Per assicurare l’immediata attuazione da parte della Slovacchia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’Unione partecipa nella misura del 60 % al finanziamento delle spese incorse dalla Slovacchia per sostenere i mercati del latte e delle carni suine gravemente colpiti dai focolai di afta epizootica rilevati e notificati dalla Slovacchia tra il 21 marzo 2025 e il 4 aprile 2025.

Articolo 2

1.   Le spese incorse dalla Slovacchia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:

a)

per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate negli atti legislativi dell’Unione e della Slovacchia di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’articolo 1; e

b)

per le aziende di allevamento di bovini e suini che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e che sono ubicate nelle zone indicate negli atti legislativi dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e

c)

se la Slovacchia ha versato una compensazione ai beneficiari al più tardi entro il 31 ottobre 2026; e

d)

se, per il periodo di cui alla lettera a), l’animale o il prodotto non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/690.

2.   Nessuna delle spese sostenute dalla Slovacchia dopo il 31 ottobre 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.

Articolo 3

1.   L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 2 092 445 EUR, ripartito come segue:

a)

per le perdite connesse al latte crudo non consegnato prodotto in aziende situate nelle zone regolamentate, un importo massimo di 65 888 EUR relativo a un massimo di 227 915 kg di latte;

b)

per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 1,31 EUR al giorno per suino fino a un massimo di 76 673 capi;

c)

per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento dei suinetti a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 0,80 EUR al giorno per suinetto fino a un massimo di 79 198 capi;

d)

per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento delle scrofe a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate: 3,36 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 025 capi, per il periodo compreso tra il 21 marzo 2025 e il 30 marzo 2025 e 4,18 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 593 capi, per il periodo compreso tra il 31 marzo 2025 e il 20 maggio 2025.

2.   Laddove il quantitativo di latte crudo o il numero di animali ammissibili alla compensazione ecceda il numero massimo di chilogrammi di latte crudo o di capi di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo del cofinanziamento dell’Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1.   La Slovacchia procede a controlli amministrativi preliminari e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

In particolare, la Slovacchia verifica:

a)

l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b)

per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione;

c)

che nessuno dei richiedenti ammissibili abbia ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

2.   Ai richiedenti ammissibili, per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, la compensazione può essere versata senza attendere la conclusione di tutti i controlli, se tali richiedenti sono stati selezionati anche per i controlli in loco. Tutti i controlli in loco sono effettuati entro sei mesi dai pagamenti.

3.   Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, la compensazione viene rimborsata e sono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(4)  Misura straordinaria di emergenza del 21 marzo 2025 MNO-2550/2025.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/496 della Commissione, dell’11 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Ungheria (GU L, 2025/496, 12.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/496/oj).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/613 della Commissione, del 24 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica in Ungheria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/496 (GU L, 2025/613, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/613/oj).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/654 della Commissione, del 26 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/613 (GU L, 2025/654, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/654/oj).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/672 della Commissione, del 31 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/613 (GU L, 2025/672, 2.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/672/oj).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/696 della Commissione, del 3 aprile 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia (GU L, 2025/696, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/696/oj).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/795 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia (GU L, 2025/795, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/795/oj).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/827 della Commissione, del 25 aprile 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia (GU L, 2025/827, 28.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/827/oj).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/1097 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia (GU L, 2025/1097, 27.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1097/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).


ALLEGATO

Elenco degli atti legislativi dell’Unione e della Slovacchia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dove sono indicate le zone e i periodi regolamentati

Zone della Slovacchia e periodi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e della legislazione slovacca, definiti nei seguenti atti legislativi:

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/496;

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/613;

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/654;

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/672;

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/696;

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/795;

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/827;

 

decisione di esecuzione (UE) 2025/1097;

misura straordinaria di emergenza della Slovacchia: MNO-2550/2025.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1100/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)