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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1085 |
21.5.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1085 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2026
che dispone la registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 marzo 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), del Regno dell’Arabia Saudita («Arabia Saudita»), della Repubblica del Sud Africa («Sud Africa») e degli Stati Uniti d’America («USA»). |
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(2) |
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 28 gennaio 2026 dal Consortium for certain acrylic esters per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati esteri acrilici. |
1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
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(3) |
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile (BA), attualmente classificato con il numero CAS (Chemical Abstracts Service) 141-32-2 e con il codice CUS (Customs Union and Statistics) 0012413-0, e acrilato di 2-etilesile (2EHA), attualmente classificato con il numero CAS 103-11-7 e con il codice CUS 0017228-1, originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America. |
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(4) |
Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15). |
2. REGISTRAZIONE
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(5) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione. |
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(6) |
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. |
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(7) |
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. |
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(8) |
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. |
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(9) |
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati ai livelli seguenti: i) tra il 43,51 % e il 48,22 % per la Cina; ii) al 37,35 % per l’Arabia Saudita; iii) al 67,88 % per il Sud Africa; e iv) tra il 23,97 % e il 30,49 % per gli USA per il prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2024 e il 30 giugno 2025. I corrispondenti livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati stimati come segue: i) tra il 30 % e il 40 % per la Cina; ii) tra il 10 % e il 20 % per l’Arabia Saudita; iii) tra il 30 % e il 40 % per il Sud Africa; e iv) tra il 10 % e il 20 % per gli USA. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(10) |
Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(11) |
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. |
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(12) |
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile, attualmente classificato con il numero CAS 141-32-2 e con il codice CUS 0012413-0, e acrilato di 2-etilesile, attualmente classificato con il numero CAS 103-11-7 e con il codice CUS 0017228-1, attualmente classificati con il codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) GU C, C/2026/1469, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1469/oj.
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295, 21.11.2018, pag.39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1085/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)