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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1034 |
18.5.2026 |
DECISIONE (UE) 2026/1034 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2026
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Estonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo
[notificata con il numero C(2026)2553]
(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 58, paragrafo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (3), in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
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(1) |
A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Block, «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione. |
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(2) |
Il 12 giugno 2024 la Commissione ha adottato obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029). Tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione (4). |
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(3) |
Il 1o ottobre 2024 l’Estonia ha presentato alla Commissione un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 In seguito alla verifica da parte della Commissione della completezza di tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, il 15 novembre 2024 l’Estonia ha presentato un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni»). |
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(4) |
La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica stabiliti dall’Estonia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per la sua zona tariffaria di rotta non soddisfano i criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione e non sono pertanto coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. |
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(5) |
Il 16 maggio 2025 la Commissione ha pertanto notificato all’Estonia le constatazioni relative all’incoerenza degli obiettivi prestazionali di cui al considerando (4) mediante la decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione (5). In tale decisione la Commissione ha formulato raccomandazioni destinate all’Estonia affinché garantisca la coerenza dei propri obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. |
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(6) |
Il 18 agosto 2025 l’Estonia ha presentato alla Commissione, per valutazione, un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4. In seguito alla verifica della completezza di tale piano, il 6 ottobre 2025 l’Estonia ha presentato una versione aggiornata del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»). |
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(7) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso. |
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(8) |
La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Tuttavia la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 è soggetta a un riesame separato da parte della Commissione sulla base delle informazioni supplementari trasmesse dall’Estonia nel dicembre 2025. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all’articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(9) |
Il comitato per la valutazione delle prestazioni (Performance Review Board, «PRB»), che assiste la Commissione nell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803, ha presentato alla Commissione il suo parere sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia per quanto riguarda la coerenza di tali obiettivi con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le constatazioni esposte nella presente decisione si basano sulla valutazione tecnica dettagliata contenuta nel parere del PRB (7). |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
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(10) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(11) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dall’Estonia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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(12) |
La Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dall’Estonia per il fornitore di servizi di navigazione aerea «EANS» equivalgono agli gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per ciascun anno dell’RP4. |
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(13) |
La Commissione rileva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce misure destinate a EANS e volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali l’integrazione di competenze specialistiche relative ai fattori umani nell’organizzazione e gli investimenti in sistemi che possano sostenere strumenti di analisi dei dati più avanzati per il monitoraggio delle tendenze in materia di sicurezza. |
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(14) |
Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (11), (12) e (13), gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente
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(15) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti dall’Estonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all’efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (European Route Network Improvement Plan, «ERNIP»), elaborato conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (8) e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024. |
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(16) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dall’Estonia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell’ERNIP per l’RP4, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(17) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dall’Estonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dell’RP4. |
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(18) |
La Commissione rileva che l’Estonia ha attuato lo spazio aereo transfrontaliero con rotte libere insieme a Lettonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia; si tratta di una misura essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente. |
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(19) |
Alla luce delle constatazioni formulate ai considerando (16), (17) e (18), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. |
Valutazione degli obiettivi di capacità
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(20) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo (air traffic flow management, «ATFM») di rotta per volo è stata valutata sulla base del criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 Di conseguenza gli obiettivi di capacità proposti dall’Estonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024. |
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(21) |
Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dall’Estonia per l’RP4, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo, e i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete sono i seguenti:
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(22) |
La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dall’Estonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dell’RP4. L’Estonia spiega nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni che, in considerazione del livello, tradizionalmente buono, delle prestazioni dell’EANS nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità e della riduzione significativa dei flussi di traffico a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, non sono necessarie misure supplementari ai fini del conseguimento degli obiettivi di capacità nell’RP4. La Commissione rileva che durante l’RP4 l’Estonia intende mantenere, rispetto all’RP3, un numero simile di controllori del traffico aereo (air traffic controller, «ATCO») impiegati nel centro di controllo d’area (area control centre, «ACC») di Tallinn; ciò offre flessibilità per far fronte a potenziali spostamenti improvvisi dei flussi di traffico. |
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(23) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (21) e (22), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
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(24) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1040, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia presentato nel 2024 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. L’Estonia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(25) |
La tabella seguente contiene gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica proposti dall’Estonia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.
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(26) |
La Commissione osserva che l’Estonia ha rivisto i suoi obiettivi locali di efficienza economica per ogni anno dell’RP4, il che comporta, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024, una riduzione del costo unitario determinato (determined unit cost, «DUC») per ogni anno dell’RP4. L’Estonia ha inoltre aggiornato il valore di riferimento del DUC per il 2024 affinché rispecchiasse i costi effettivi sostenuti nel 2024. |
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(27) |
La diminuzione del DUC di cui al considerando (26) scaturisce sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati sia dalle ipotesi di traffico aggiornate per l’RP4 applicate dall’Estonia in linea con le previsioni di base di traffico STATFOR di Eurocontrol del febbraio 2025. Il numero di unità di servizio di rotta previste nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per ogni anno dell’RP4 è presentato nella tabella seguente.
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(28) |
I costi determinati rivisti dell’Estonia per l’RP4, espressi in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR2022»), sono indicati nella tabella seguente.
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(29) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dall’Estonia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(30) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a -0,6 % nell’RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a -1,2 %, nello stesso periodo. |
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(31) |
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel terzo periodo di riferimento («RP3») e nell’RP4, pari a +2,6 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,0 %, nello stesso periodo. |
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(32) |
La Commissione osserva tuttavia che l’Estonia ha perso, a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, una quota significativa dei sorvoli che storicamente era solita servire. Tale riduzione del traffico continua a incidere notevolmente nell’RP4 sulle prestazioni in termini di efficienza economica del fornitore di servizi di navigazione aerea dell’Estonia e ha, in particolare, un effetto negativo sulla tendenza a lungo termine del DUC dell’Estonia calcolata nell’RP3 e nell’RP4 combinati. |
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(33) |
È pertanto necessario e opportuno stabilire, ai fini del criterio di valutazione di cui al considerando (31), se l’Estonia sarebbe in linea con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione in assenza delle circostanze di cui al considerando (32). |
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(34) |
A tal fine, la Commissione ha ricalcolato il dato della tendenza a lungo termine del DUC dell’Estonia nell’RP3 e nell’RP4 alla luce della perdita strutturale stimata di traffico per l’Estonia a seguito della guerra in Ucraina, misurata in unità di servizio di rotta. Tale ricalcolo si traduce in un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC per l’Estonia pari a -4,0 %, che è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione, pari a -1,0 %. Si conclude pertanto che l’Estonia soddisfa il criterio di valutazione di cui al considerando (31) dopo aver tenuto conto dell’effetto della significativa riduzione del traffico derivante dalla guerra in Ucraina. |
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(35) |
Per quanto riguarda il criterio stabilito all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 49,55 EUR del DUC a livello della zona tariffaria dell’Estonia, espresso in EUR2022, è inferiore del 5,6 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 52,48 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente, di cui all’articolo 7, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688. |
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(36) |
Come indicato al considerando (35), è chiaro che il valore di riferimento del DUC dell’Estonia per il 2024 è inferiore al valore di riferimento medio del gruppo a fini comparativi pertinente. Inoltre, come indicato ai considerando (32), (33) e (34), se non si considera l’impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Estonia soddisfa la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione per l’RP4. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione nell’RP4 di cui al considerando 30 non osti a che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica dell’Estonia siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica a livello dell’Unione. |
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(37) |
Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (25) a (36), la Commissione ritiene che l’Estonia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali concernenti l’efficienza economica. La Commissione conclude pertanto che gli obiettivi rivisti di efficienza economica inclusi dall’Estonia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. |
CONCLUSIONI
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(38) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dell’Estonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Estonia per il quarto periodo di riferimento («RP4»), elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.
Articolo 2
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026
Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj.
(2) GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj.
(3) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/2025-01-01.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (GU L, 2025/1040, 23.5.2025, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1040/oj).
(6) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj).
(7) PRB Opinion n° 1-2026 on the assessment of the revised draft performance plans for the fourth reference period (RP4), 28 gennaio 2026.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/123/oj).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall’Estonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
|
Estonia |
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA |
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Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
EANS |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
C |
C |
C |
C |
|
Gestione dei rischi per la sicurezza |
D |
D |
D |
D |
D |
|
|
Garanzia della sicurezza |
C |
C |
C |
C |
C |
|
|
Promozione della sicurezza |
C |
C |
C |
C |
C |
|
|
Cultura della sicurezza |
C |
C |
C |
C |
C |
|
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
|
Estonia |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
6,54 % |
6,53 % |
6,52 % |
6,51 % |
6,50 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
|
Estonia |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,06 |
0,04 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
|
Zona tariffaria di rotta dell’Estonia |
Valore di riferimento 2019 |
Valore di riferimento 2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Obiettivi rivisti di efficienza economica, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2022) |
38,12 EUR |
49,55 EUR |
46,29 EUR |
46,99 EUR |
48,00 EUR |
48,10 EUR |
48,18 EUR |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1034/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)