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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1027 |
11.5.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1027 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2026
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 marzo 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione (2), che istituisce per la prima volta una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia, scaduto il 23 marzo 2017. Ulteriori proroghe della deroga sono state concesse dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2017/2383 (3) e (UE) 2022/511 (4). La proroga più recente della deroga è stata stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/974 della Commissione (5). |
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(2) |
Il 29 ottobre 2025 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/974. La Slovenia ha presentato un piano di gestione riveduto, adottato il 26 marzo 2026 (6), e una relazione sul monitoraggio e sull’attuazione del piano di gestione, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/974, che giustificano la proroga della deroga conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(3) |
Nel corso della 80a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2025, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (8) ha valutato la richiesta di ulteriore proroga della deroga e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione aggiornato è completo e risponde alla maggior parte delle osservazioni precedentemente formulate dal comitato stesso. Alla luce delle nuove informazioni fornite dalla Slovenia, lo CSTEP ha concluso che le condizioni per la deroga continuano a essere soddisfatte. |
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(4) |
La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(5) |
In particolare sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali. |
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(6) |
Il piano di gestione sloveno garantisce inoltre che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca. |
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(7) |
La richiesta riguarda le attività di pesca già autorizzate dalla Slovenia e undici pescherecci già autorizzati a pescare dalla Slovenia, inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione. |
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(8) |
Tali pescherecci hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca. |
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(9) |
Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto l’attività di pesca non è praticata al di sopra delle praterie di Posidonia oceanica, in particolare, o di altre fanerogame marine. |
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(10) |
Per quanto riguarda il requisito delle dimensioni minime di maglia, la deroga richiesta è conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione 1, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto nell’armatura della rete «volantina» non sono usate maglie quadrate di dimensioni inferiori a 40 mm. |
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(11) |
La pesca a strascico con la «volantina», un tipo di pesca multispecifica, non può essere praticata con altri attrezzi ad eccezione della «tartana», più pesante, la quale però potrebbe comportare un maggiore contatto con i fondali marini e maggiori catture di specie demersali, e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
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(12) |
Sebbene le reti a strascico di tipo «volantina» siano regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, lo CSTEP ha osservato che le catture dichiarate di queste specie rimangono consistenti. Ha tuttavia concluso che, data la portata limitata della pesca con la «volantina», tali catture ammontano a un volume totale di poche decine di tonnellate, che rappresentano solo una minima parte delle catture totali di tali specie nel Mare Adriatico settentrionale. |
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(13) |
Le reti a strascico di tipo «volantina» non sono destinate alla cattura di cefalopodi. Sulla base dell’ultima relazione di attuazione del piano, lo CSTEP ha concluso che la percentuale di catture di cefalopodi con questo tipo di pesca, benché relativamente elevata, rappresenta una frazione minima delle catture totali di tali specie nel Mare Adriatico settentrionale, costituendo nel contempo una considerevole fonte di reddito per la flotta peschereccia slovena. |
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(14) |
Il piano di gestione sloveno include misure di monitoraggio delle attività di pesca, secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9). |
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(15) |
È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta. |
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(16) |
Per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l’elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga. |
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(17) |
Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/974 è giunta a scadenza il 27 marzo 2026, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 28 marzo 2026. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
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(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, indipendentemente dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
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a) |
recano il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006; |
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b) |
hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca previsto; |
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c) |
sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di monitoraggio e relazione
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 28 marzo 2026 al 27 marzo 2029.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/277/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2383/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione, del 30 marzo 2022, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 103 del 31.3.2022, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/511/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/974 della Commissione, del 16 maggio 2023, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/974/oj).
(6) Decisione n. 34200-2/2026/6 del 26 marzo 2026.
(7) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).
(8) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Relazione sulla 80a riunione plenaria (STECF-PLEN-25-03). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2025 (https://stecf.ec.europa.eu/document/download/0ad54569-90a8-4b1d-8a23-8bd648296112_en).
(9) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1027/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)