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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/994 |
6.5.2026 |
DECISIONE (UE) 2026/994 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2026
che concede alla Repubblica portoghese una deroga ad alcune disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, riguardo al piccolo sistema isolato dell’isola di Berlenga
[notificata con il numero C(2026) 2756]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (1) («la direttiva»), in particolare l’articolo 66,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 15 novembre 2019 il viceministro e segretario di Stato portoghese per l’Energia (ministero dell’Ambiente e dell’azione per il clima) ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga ad alcune disposizioni della direttiva per quanto riguarda l’isola di Berlenga, conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva. |
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(2) |
Il 18 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato sul suo sito web (2) le informazioni relative alla richiesta di deroga e ha informato gli Stati membri della richiesta, conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva. Il termine per la presentazione delle osservazioni era fissato al 30 aprile 2021. Non sono pervenute osservazioni. |
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(3) |
L’adozione della decisione definitiva è stata rinviata a causa della crisi energetica e del contesto politico in Portogallo, tra cui le modifiche della legislazione portoghese del 2022 e 2023. Il 4 giugno 2025 le autorità portoghesi hanno confermato la loro richiesta di deroga e hanno fornito un aggiornamento della rete elettrica a Berlenga. |
2. L’ISOLA OGGETTO DELLA RICHIESTA DI DEROGA
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(4) |
L’isola di Berlenga fa parte dell’arcipelago delle Berlengas, un gruppo di isole che nel 2011 è stato designato riserva della biosfera dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco). L’isola si trova a 10 km dal Portogallo continentale e fa parte del comune di Peniche. Sono presenti zone ricreative classificate come riserve parziali, mentre il resto è una riserva naturale integrale accessibile solo a fini di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale. L’isola è abitata solo per alcuni mesi all’anno e il suo consumo di energia è basso e stagionale. |
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(5) |
L’isola di Berlenga non è collegata al sistema dell’energia del Portogallo continentale. Nella sua richiesta, il Portogallo afferma che non sarebbe economicamente fattibile collegare la rete dell’isola al continente. Il consumo annuo di energia elettrica dell’isola è di circa 30 MWh; rimasto relativamente invariato negli ultimi 30 anni, è soddisfatto da tre generatori diesel in loco che funzionano in modo alternato. |
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(6) |
A causa delle misure di tutela ambientale in vigore, sull’isola non è permesso costruire, ad eccezione del progetto inteso a trasformare il sistema di approvvigionamento di energia elettrica dell’isola in un sistema rinnovabile. Questo progetto è soggetto a rigide restrizioni in termini di potenza, spazio e costruzione, secondo quanto approvato dall’Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. |
2.1. Il sistema elettrico dell’isola
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(7) |
E-REDES, società di distribuzione giuridicamente separata, è l’unico fornitore di energia elettrica dell’isola e attualmente presta i suoi servizi nell’ambito di un contratto di concessione. Questa impresa è anche il principale gestore del sistema di distribuzione a bassa tensione nel Portogallo continentale, con 278 contratti di concessione comunale per le reti a bassa tensione, nonché l’unico gestore del sistema di distribuzione a media e alta tensione, con un contratto di concessione pubblica. |
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(8) |
Il contratto di concessione di cui al considerando 7 è un contratto storico per la distribuzione a bassa tensione nel comune di Peniche ed è stato rinnovato il 29 ottobre 2001 per 20 anni sotto forma di contratto quadro, conformemente alla legislazione nazionale. Al momento del rinnovo, il governo era ancora azionista del concessionario (E-REDES), fino alla separazione della società nel 2007. |
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(9) |
In seguito a una modifica del 2017, la legislazione nazionale prevede che per la nomina di un nuovo concessionario delle reti comunali i contratti di concessione di distribuzione siano raggruppati e appaltati insieme (Lei n. 31/2017) (3). Poiché il contratto di concessione è scaduto il 28 ottobre 2021 occorre concludere un nuovo contratto, in esito a una procedura di appalto pubblico. Il nuovo contratto di concessione dovrebbe avere una validità di 20 anni. A causa di un cambio di governo e di ritardi procedurali, il nuovo contratto di concessione non è ancora stato avviato. Nel frattempo resta in vigore il contratto precedente in virtù di una proroga automatica prevista dall’articolo 285, paragrafo 1, del decreto-legge n. 15/2022 del 14 gennaio 2022 (4). Il decreto-legge ha prorogato tutti i contratti di concessione comunale per le reti di distribuzione di energia elettrica a bassa tensione. La proroga generale scadrà una volta che i futuri gestori inizieranno a gestire le concessioni, dopo il completamento della procedura di appalto ai sensi dell’ordinanza (Portaria) n. 397/2023 pubblicata il 28 novembre 2023. Nella prima fase della procedura di appalto sono stati definiti i requisiti giuridici e tecnici per l’affidamento delle concessioni della distribuzione di energia elettrica a bassa tensione nel Portogallo continentale. Inoltre la risoluzione del Consiglio dei ministri n. 27/2024 del 23 febbraio 2024 (5) ha stabilito i principi e il calendario per l’affidamento delle concessioni comunali della distribuzione di energia elettrica a bassa tensione. La risoluzione ha fissato al 30 giugno 2025 il termine per l’avvio, da parte del rappresentante del gruppo di enti appaltanti, della procedura di appalto per l’affidamento delle concessioni della distribuzione di energia elettrica a bassa tensione in Portogallo. |
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(10) |
Fino all’avvio di una procedura di appalto è stato prorogato il precedente contratto, di cui al considerando 8, sulla base del decreto-legge n. 15/2022 e della legge n. 31/2017. |
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(11) |
Alla scadenza dell’attuale contratto di concessione di cui ai considerando da 7 a 9, tutti gli attivi che vi rientrano saranno restituiti al comune di Peniche e potranno successivamente essere messi a disposizione del nuovo concessionario. Tra questi figurano gli attivi inerenti al progetto per il quale è chiesta la deroga. E-REDES è il concessionario della rete locale, che fa parte della concessione per la rete a bassa tensione del comune di Peniche, e possiede e gestisce la rete di distribuzione e gli impianti di generazione sull’isola fino alla scadenza della concessione per la rete a bassa tensione. |
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(12) |
La deroga riguarda la partecipazione dell’attuale concessionario (E-REDES) e, se del caso, di un nuovo concessionario una volta stipulato il nuovo contratto di concessione, in attività che vanno oltre la distribuzione di energia elettrica. Ci si riferisce in particolare alla generazione di energia elettrica e alla proprietà e alla gestione degli impianti di stoccaggio sull’isola di Berlenga. |
3. LA RICHIESTA PRESENTATA DAL PORTOGALLO
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(13) |
La richiesta riguarda una deroga agli articoli 4, 5, 6, 35 e 36 della direttiva per l’isola di Berlenga. |
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(14) |
La deroga è chiesta ai fini della realizzazione di un progetto inteso a modernizzare il sistema elettrico dell’isola e a sostituire la generazione di energia elettrica da fonti fossili con soluzioni rinnovabili e più sostenibili dal punto di vista ambientale. |
3.1. Il progetto «Berlenga Sustentável»
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(15) |
Al fine di decarbonizzare completamente la generazione di energia elettrica sull’isola ed eliminare i rischi ambientali e di sicurezza associati all’attuale sistema di generazione di energia elettrica, il Portogallo ha concepito il progetto «Berlenga Sustentável» (Berlenga sostenibile). I lavori di costruzione sono stati completati e il progetto è stato inaugurato il 29 luglio 2020. Lo scopo del progetto è quello di garantire una fornitura di energia elettrica alternativa che sia sostenibile dal punto di vista ambientale e tecnicamente praticabile, sostituendo la generazione a diesel con fonti energetiche rinnovabili. Il progetto consiste nell’installazione di pannelli solari fotovoltaici con una capacità di 70 kWp, in un impianto di stoccaggio a batteria con una capacità di 150 kWh e in un generatore diesel di emergenza. L’assetto commerciale sull’isola, descritto al considerando 5, rimane invariato fino alla scadenza dell’attuale contratto di concessione. |
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(16) |
Secondo le autorità portoghesi, E-REDES possiede e gestisce l’infrastruttura di stoccaggio che rientra nel progetto «Berlenga Sustentável» ed è necessaria per la generazione di energia solare, in quanto consente di stoccare l’energia elettrica in eccesso e di immetterla nella rete quando la generazione di energia solare fotovoltaica è insufficiente. Di conseguenza l’impianto di stoccaggio sarà utilizzato non solo per scopi di rete ma anche come parte dell’infrastruttura di generazione e per il bilanciamento, così da garantire che la fornitura di energia elettrica sull’isola non subisca interruzioni. |
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(17) |
Poiché il progetto «Berlenga Sustentável» non ha una data di conclusione ed è inteso a garantire la fornitura di energia elettrica a lungo termine sull’isola, le autorità portoghesi chiedono una deroga per il periodo massimo consentito dalla normativa dell’Unione. |
4. VALUTAZIONE
4.1. Base giuridica della richiesta
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(18) |
A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, della direttiva, può essere concessa una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8 nonché dei capi IV, V e VI se lo Stato membro che ne fa richiesta può dimostrare l’esistenza di seri problemi nella gestione di piccoli sistemi isolati o piccoli sistemi connessi. |
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(19) |
A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva, i piccoli sistemi isolati possono chiedere deroghe anche agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva. |
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(20) |
A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva, salvo nel caso delle regioni ultraperiferiche, la deroga deve essere limitata nel tempo e subordinata a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l’integrazione nel mercato interno dell’energia elettrica. Infine la deroga deve garantire di non ostacolare la transizione verso l’energia rinnovabile, l’aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda. |
4.2. Piccoli sistemi isolati
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(21) |
Nella richiesta le autorità portoghesi affermano che l’isola di Berlenga è un piccolo sistema isolato ai sensi della direttiva (UE) 2019/944. |
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(22) |
A norma dell’articolo 2, punto 42), della direttiva, per «piccolo sistema isolato» si intende ogni sistema che aveva un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi. |
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(23) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, l’isola di Berlenga ha un consumo annuo di energia elettrica di circa 30 MWh, che è rimasto relativamente invariato negli ultimi 30 anni. |
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(24) |
Non esiste alcuna interconnessione tra l’isola e il sistema elettrico continentale del paese. Il sistema elettrico dell’isola è relativamente semplice e serve solo pochi clienti con un consumo annuo complessivo basso. |
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(25) |
La Commissione conclude pertanto che l’isola di Berlenga è un piccolo sistema isolato ai sensi dell’articolo 2, punto 42), e rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944. |
4.3. Seri problemi nella gestione del sistema
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(26) |
La formulazione dell’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2019/944 è molto generica e fa riferimento a «seri problemi nella gestione del sistema». Il termine «seri problemi» non è giuridicamente definito, né la Commissione ne ha fornito una definizione nella sua prassi decisionale. La formulazione aperta consente alla Commissione di considerare tutti i potenziali problemi connessi alla particolare situazione dei piccoli sistemi, a condizione che siano seri e non solo marginali. Tali problemi possono variare notevolmente secondo le specificità geografiche, i modelli di produzione e consumo del sistema e gli sviluppi tecnici, come lo stoccaggio dell’energia elettrica e la generazione su scala ridotta. |
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(27) |
I seri problemi nella gestione dei piccoli sistemi isolati messi in evidenza dalla richiesta sono:
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(28) |
Tenuto conto di tutti i motivi esposti al considerando 27, la Commissione conclude che sussistono seri problemi nella gestione del sistema elettrico dell’isola di Berlenga in quanto piccolo sistema isolato e che la piena applicazione del quadro normativo potrebbe creare difficoltà nella sua gestione. |
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(29) |
Nella richiesta si afferma che, a causa dei vincoli geografici e della separazione dell’isola dal sistema elettrico continentale, il consumo di energia elettrica sull’isola è stato finora soddisfatto da tre generatori diesel in loco che funzionano in modo alternato. Il trasporto via mare del diesel e lo scarico in condizioni meteorologiche avverse comportano rischi ambientali a causa dei potenziali incidenti. Il nuovo sistema sarebbe più rispettoso dell’ambiente, in quanto limiterebbe l’uso dei generatori diesel alle sole funzioni di emergenza. |
5. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEROGA
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(30) |
La Commissione ritiene che, per quanto riguarda l’attuazione del progetto «Berlenga Sustentável», la deroga alle disposizioni di cui al considerando 13 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944. |
5.1. Nessun ostacolo alla transizione verso l’energia rinnovabile, all’aumento della flessibilità, allo stoccaggio dell’energia, all’elettromobilità e alla gestione della domanda
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(31) |
L’articolo 66, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2019/944 prevede che la Commissione garantisca che una deroga non ostacoli la transizione verso l’energia rinnovabile, l’aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità o la gestione della domanda. |
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(32) |
Lo scopo della deroga chiesta dal Portogallo è quello di consentire la realizzazione di un progetto volto ad aumentare l’uso delle energie rinnovabili e a favorire soluzioni di approvvigionamento di energia più verdi sull’isola. La deroga tiene conto anche delle rigorose misure di tutela ambientale in vigore sull’isola, che vi limitano notevolmente le nuove costruzioni. Essa non ostacola pertanto la transizione verso le energie rinnovabili. |
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(33) |
La deroga non ha neppure impatti significativi sull’elettromobilità o sulla gestione della domanda. |
5.2. Limitazione della deroga nel tempo e condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica
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(34) |
L’articolo 66, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2019/944 stabilisce espressamente che la deroga deve essere limitata nel tempo e subordinata a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l’integrazione nel mercato interno dell’energia elettrica. |
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(35) |
Nella loro richiesta, le autorità portoghesi chiedono una deroga per la durata massima consentita dal diritto dell’Unione. Poiché la normativa dell’Unione non specifica un orizzonte temporale per la validità delle deroghe, la durata della presente decisione dovrebbe tenere conto delle condizioni tecniche e della situazione di mercato specifiche dell’isola. Le autorità portoghesi hanno inoltre precisato che chiedono una deroga della durata di 20 anni a partire dalla data di inaugurazione, vale a dire dal 29 luglio 2020 al 29 luglio 2040. |
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(36) |
Nella richiesta si afferma che le condizioni specifiche dell’isola rendono improbabili gli investimenti e la creazione di concorrenza, a causa dello scarso interesse dei partecipanti al mercato. |
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(37) |
La natura temporanea della deroga dovrebbe tener conto della possibilità di futuri sviluppi del mercato sull’isola. Le autorità portoghesi dovrebbero continuare a garantire che non vi siano ostacoli alla creazione di concorrenza né all’integrazione nel mercato interno dell’energia elettrica. La deroga è direttamente collegata alla procedura di appalto per il nuovo contratto di concessione di cui al considerando 9. Pertanto, sebbene non sia possibile una concorrenza «sul mercato» di Berlenga, la procedura di appalto garantisce almeno una concorrenza «per il mercato». |
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(38) |
La Commissione ritiene opportuno concedere la deroga per il periodo di 20 anni richiesto dalle autorità portoghesi, al fine di allinearla al periodo di concessione di cui al considerando 9. La Commissione dovrebbe pertanto concedere la deroga dal 29 luglio 2020 al 29 luglio 2040. Il periodo di deroga si basa tuttavia sul quadro tecnico e normativo vigente al momento in cui la richiesta è stata presentata dalle autorità portoghesi il 15 novembre 2019 e confermata nel giugno 2025, che potrebbe mutare. Pertanto la deroga non dovrebbe più applicarsi al piccolo sistema isolato di Berlenga se l’isola è raccordata al sistema continentale o in caso di sviluppi importanti che potrebbero influire sulle condizioni in base alle quali è stata concessa. Le autorità portoghesi dovrebbero comunicare alla Commissione gli eventuali sviluppi in tal senso. |
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(39) |
La deroga dovrebbe consentire a E-REDES, o all’eventuale nuovo concessionario che conclude il nuovo contratto di concessione, di possedere e gestire gli impianti di generazione esclusivamente ai fini del progetto «Berlenga Sustentável». L’autorità nazionale di regolazione dovrebbe [poter] osservare e monitorare i costi di questa attività. |
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(40) |
Gli obblighi di separazione della contabilità di cui all’articolo 56 della direttiva (UE) 2019/944 dovrebbero applicarsi al progetto «Berlenga Sustentável», e E-REDES, o il nuovo concessionario, dovrebbe tenere contabilità separate per la proprietà e la gestione degli impianti di generazione. Al fine di evitare sussidi incrociati, le autorità portoghesi dovrebbero garantire che i costi del progetto «Berlenga Sustentável» non siano recuperati tramite le tariffe della rete di distribuzione bensì attraverso risorse separate. |
5.3. Procedura di proroga
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(41) |
Affinché la Commissione possa valutare se la deroga sia ancora necessaria alla luce di eventuali futuri chiarimenti e cambiamenti delle condizioni di mercato sull’isola di Berlenga, le autorità portoghesi dovrebbero comunicare alla Commissione, almeno un anno prima della scadenza del periodo di deroga, se ritengono necessaria una proroga. Ciò consentirebbe un’analisi approfondita della richiesta di proroga e fornirebbe tempestivamente ai partecipanti al mercato informazioni sul futuro quadro normativo applicabile all’isola di Berlenga. |
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(42) |
Al fine di tenere debitamente conto delle modifiche apportate al quadro normativo e degli sviluppi tecnologici e di mercato, qualsiasi proroga concessa dovrebbe avere durata limitata. |
5.4. Effetto retroattivo
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(43) |
La Commissione ha ricevuto la richiesta di deroga prima dell’avvio del progetto «Berlenga Sustentável». Al fine di evitare modifiche rapide e inattese del quadro normativo, che potrebbero compromettere gravemente il funzionamento del mercato nell’isola di Berlenga, e per consentire la piena attuazione del progetto, la presente decisione dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 29 luglio 2020, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È concessa alla Repubblica portoghese una deroga alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 35 e 36 della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda il piccolo sistema isolato dell’isola di Berlenga.
Articolo 2
La deroga concessa a norma dell’articolo 1 si applica fino al 29 luglio 2040.
Le autorità portoghesi possono chiedere alla Commissione una proroga del periodo di deroga, a condizione che le comunichino se la ritengono necessaria con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del periodo di deroga di cui al primo comma.
La deroga concessa a norma dell’articolo 1 cessa di applicarsi al piccolo sistema isolato dell’isola di Berlenga in caso di raccordo dell’isola alla rete continentale o in caso di sviluppi importanti che potrebbero influire sulle condizioni alle quali è stata concessa.
Le autorità portoghesi informano la Commissione di eventuali sviluppi in tal senso.
Articolo 3
La deroga concessa a norma dell’articolo 1 si applica esclusivamente ai fini del progetto «Berlenga Sustentável».
Le autorità portoghesi provvedono affinché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
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a) |
il progetto «Berlenga Sustentável» è attuato in condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l’integrazione nel mercato interno e che non ostacolano la transizione verso l’energia rinnovabile, l’aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità o la gestione della domanda; |
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b) |
l’autorità nazionale di regolazione è in grado di osservare e monitorare i costi del progetto «Berlenga Sustentável»; |
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c) |
l’obbligo di separazione della contabilità previsto dall’articolo 56 della direttiva (UE) 2019/944 si applica anche al progetto «Berlenga Sustentável», e E-REDES o un nuovo concessionario tiene contabilità separate della proprietà e della gestione degli impianti di generazione; |
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d) |
al fine di evitare sussidi incrociati, i costi del progetto «Berlenga Sustentável» non sono recuperati tramite le tariffe della rete di distribuzione bensì attraverso risorse separate. |
Articolo 4
La presente decisione si applica dal 29 luglio 2020.
Articolo 5
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2026
Per la Commissione
Dan JØRGENSEN
Membro della Commissione
(1) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj.
(2) Access to infrastructure, exemptions and derogations.
(3) Lei n.o 31/2017, de 31 de maio | DR.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/994/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)