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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/918

30.4.2026

ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN, DALL'ALTRA

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni che le uniscono,

CONSIDERANDO il comune desiderio di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa instaurata attraverso l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1996,

CONSIDERANDO il desiderio di migliorare le loro relazioni per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dell'evolversi del loro partenariato,

ESPRIMENDO la volontà comune di consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione a tutti i livelli su questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse,

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance,

CONFERMANDO l'impegno assunto nei confronti dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata con la risoluzione A/RES/217 (III) A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 adottato il 1o agosto 1975 nel corso della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki dell'OSCE»), dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato con la risoluzione 2200A (XXI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché nei confronti di altri principi e di altre norme universali del diritto internazionale,

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere attivamente la pace e la sicurezza internazionali e a prodigarsi per un multilateralismo efficace e per la risoluzione pacifica delle controversie, segnatamente cooperando nel quadro delle Nazioni Unite e dell'OSCE,

CONSIDERANDO il proprio desiderio di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di interesse comune,

CONSIDERANDO il proprio impegno ad adempiere gli obblighi internazionali in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso «ADM») e dei relativi vettori,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, compresa la lotta contro la corruzione,

CONSIDERANDO il proprio impegno a contribuire, attraverso la cooperazione tra le parti, a uno sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale sostenibile,

CONSIDERANDO la propria volontà di consolidare le relazioni economiche sulla base dei principi dell'economia di mercato e di instaurare un clima favorevole all'ampliamento delle relazioni bilaterali in materia di scambi e di investimenti e di una connettività reciprocamente vantaggiosa,

SOSTENENDO i risultati ottenuti dalla Repubblica dell'Uzbekistan e gli sforzi da essa compiuti per migliorare il clima imprenditoriale, combattere la corruzione e creare crescita economica e occupazione,

INCORAGGIANDO l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'attuazione trasparente e non discriminatoria dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC e confermando l'intenzione dell'Unione europea di fornire assistenza tecnica in tale processo, anche per quanto riguarda la certificazione delle norme e degli standard, la normativa in materia di protezione della proprietà intellettuale e le pratiche di contrasto,

CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile e a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

CONSIDERANDO il proprio impegno a garantire la sostenibilità e la tutela dell'ambiente, anche tramite la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione degli accordi multilaterali relativi all'ambiente di cui sono firmatarie, e a rafforzare la cooperazione in tutti i settori dell'azione per il clima in linea con l'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (in appresso «accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»),

RICONOSCENDO che ogni forma di cooperazione riguardante gli usi pacifici dell'energia nucleare tra le parti del presente accordo è disciplinata dall'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica dell'Uzbekistan, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2003, e non rientra nell'ambito di applicazione presente accordo,

CONSIDERANDO il comune desiderio di estendere la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, dell'innovazione e dell'istruzione, della cultura e dello sport,

CONSIDERANDO il proprio impegno a promuovere la cooperazione transfrontaliera e regionale,

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia conclusi dall'Unione europea a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente all'Irlanda per quanto concerne le sue relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Repubblica dell'Uzbekistan che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per l'Irlanda in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea («TUE») e al TFUE; prendendo atto inoltre che eventuali successive misure interne dell'Unione europea adottate a norma della parte terza, titolo V, TFUE ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbero vincolanti per l'Irlanda a meno che essa non abbia notificato la propria intenzione di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21; constatando altresì che tali accordi futuri o eventuali successive misure interne dell'Unione europea rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1.   Il presente accordo istituisce un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le parti, basati su valori condivisi, su interessi comuni e sull'ambizione di rinsaldare le relazioni in tutti gli ambiti di applicazione, a vantaggio di entrambe.

2.   Tali partenariato e cooperazione rappresentano un processo mediante il quale le parti contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla pace, alla stabilità e alla sicurezza grazie a una maggiore convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, un'efficace cooperazione politica ed economica e il multilateralismo.

ARTICOLO 2

Principi generali

1.   Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, è alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti ribadiscono il proprio impegno nei confronti delle norme internazionali del lavoro conformemente alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui sono o possono diventare parti contraenti.

3.   Le parti ribadiscono il rispetto dei principi di buona governance, compresa la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.

4.   Le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dei principi dell'economia di mercato, della promozione dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici.

5.   Le parti si impegnano a combattere le diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, nonché la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, e a sostenere un multilateralismo efficace.

6.   Le parti attuano il presente accordo sulla base di valori condivisi, dei principi di dialogo paritario, fiducia, rispetto e vantaggi reciproci, della cooperazione regionale, di un multilateralismo efficace e del rispetto degli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla propria adesione all'ONU e all'OSCE.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORME; COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

ARTICOLO 3

Finalità del dialogo politico

Le parti sviluppano un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, comprese la politica estera e di sicurezza e le riforme interne. Il dialogo politico punta a:

a)

aumentare l'efficacia della cooperazione politica e la convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza e promuovere, salvaguardare e consolidare la pace, nonché la stabilità e la sicurezza regionali e internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;

b)

rafforzare lo sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale sostenibile;

c)

rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e potenziare la cooperazione in questi settori;

d)

sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa;

e)

promuovere la risoluzione pacifica delle controversie e i principi di integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere, sovranità e indipendenza; e

f)

continuare a migliorare le condizioni per la cooperazione regionale.

ARTICOLO 4

Democrazia e Stato di diritto

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:

a)

garantire il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto e rafforzare ulteriormente la stabilità, l'efficienza e la rendicontabilità delle istituzioni democratiche;

b)

sostenere gli sforzi tesi ad attuare la riforma giudiziaria e giuridica per garantire l'efficace funzionamento delle istituzioni nel settore dell'attività di contrasto e della giustizia, l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, l'indipendenza, la rendicontabilità e l'efficienza del sistema giudiziario, e rafforzare le garanzie procedurali in materia penale e i diritti delle vittime e dei testimoni;

c)

promuovere l'e-governance e proseguire con la riforma della pubblica amministrazione per instaurare una governance responsabile, efficiente e trasparente a tutti i livelli;

d)

contribuire a rafforzare i processi elettorali e le capacità degli organi di gestione delle elezioni e

e)

garantire l'efficacia della lotta contro la corruzione a tutti i livelli.

ARTICOLO 5

Diritti umani e libertà fondamentali

Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali e intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:

a)

garantire e promuovere il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche, religiose e linguistiche e a gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità, e combattere la violenza e ogni forma di discriminazione;

b)

garantire e promuovere la protezione dei minori dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi;

c)

garantire la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei diritti civili e politici, nonché dei diritti economici, sociali e culturali, comprese la libertà di espressione e la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di riunione pacifica e di associazione, la libertà dalla tortura e dai maltrattamenti e la libertà di religione o di credo;

d)

promuovere i diritti economici, sociali e culturali e l'effettiva applicazione delle norme del lavoro conformemente alle convenzioni dell'OIL di cui sono o possono diventare parti;

e)

eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e garantire la parità di genere, compresa la partecipazione costruttiva e l'emancipazione di donne e ragazze;

f)

consolidare le istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani, anche attraverso la loro partecipazione costruttiva ai processi decisionali; e

g)

rafforzare la cooperazione nell'ambito degli organismi per i diritti umani e delle procedure speciali delle Nazioni Unite e attuarne efficacemente le raccomandazioni.

ARTICOLO 6

Società civile

Le parti cooperano per rafforzare un contesto favorevole alla società civile e il ruolo di questa nello sviluppo economico, sociale e politico di una società democratica aperta, in particolare:

a)

potenziando la capacità, l'indipendenza e la rendicontabilità delle organizzazioni della società civile;

b)

promuovendo l'impegno della società civile nei processi legislativi e decisionali mediante l'instaurazione di un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche, da un lato, e i rappresentanti della società civile, dall'altro;

c)

intensificando i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan; e

d)

garantendo il coinvolgimento della società civile nelle relazioni tra le parti, anche per quanto riguarda l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 7

Politica estera e di sicurezza

1.   Le parti ribadiscono il proprio impegno nei confronti dei principi e delle norme universali del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE, tra cui: la sovrana uguaglianza e il rispetto dei diritti inerenti alla sovranità; il non ricorso alla minaccia o all'uso della forza; l'inviolabilità dei confini; l'integrità territoriale degli Stati; la risoluzione pacifica delle controversie; il non intervento negli affari interni; il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo; la parità di diritti e l'autodeterminazione dei popoli; la cooperazione tra Stati e l'adempimento in buona fede degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, anche per quanto attiene agli aspetti della politica di sicurezza e di difesa, e affrontano in particolare le questioni riguardanti la prevenzione dei conflitti e la gestione rafforzata ed efficace delle crisi, la riduzione del rischio, la sicurezza informatica, il funzionamento efficiente del settore della sicurezza, la stabilità regionale, il disarmo, la non proliferazione, il controllo degli armamenti e il controllo delle esportazioni di armi.

ARTICOLO 8

Reati gravi che destano preoccupazione nella comunità internazionale

1.   Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati a livello nazionale e il potenziamento della cooperazione internazionale.

2.   Le parti ritengono che l'istituzione e il funzionamento della Corte penale internazionale e di altre strutture multilaterali contribuiscano alla promozione della pace e della giustizia a livello internazionale. Le parti cooperano anche attraverso un dialogo in tale ambito.

3.   Le parti cooperano per intrattenere un dialogo su questioni riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, avvalendosi dei quadri bilaterali e multilaterali applicabili.

ARTICOLO 9

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti cooperano alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi al fine di creare un clima di pace e stabilità.

ARTICOLO 10

Stabilità regionale e risoluzione pacifica dei conflitti

1.   Le parti intensificano gli sforzi comuni al fine di migliorare le condizioni necessarie per proseguire la cooperazione regionale in settori fondamentali quali la gestione sostenibile delle risorse idriche, minerarie ed energetiche transfrontaliere, una gestione delle frontiere che agevoli il flusso transfrontaliero legittimo di persone e merci, la connettività sostenibile, le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico e sostenibile, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza in Asia centrale. Le parti si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti.

2.   Gli sforzi di cui al paragrafo 1 perseguono l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e da altri strumenti multilaterali pertinenti cui l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan aderiscono.

ARTICOLO 11

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2.   Le parti cooperano e contribuiscono alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri strumenti internazionali pertinenti cui aderiscono. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.

3.   Le parti cooperano e contribuiscono inoltre a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)

l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;

b)

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione a tali armi e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4.   Le parti instaurano un dialogo regolare per accompagnare e consolidare i suddetti elementi.

ARTICOLO 12

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1.   Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, la loro gestione inadeguata, misure insufficienti di sicurezza dei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.   Le parti osservano e assolvono appieno i propri obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di SALW e relative munizioni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché gli impegni assunti nel quadro del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato il 20 luglio 2001, e dei trattati e degli accordi internazionali di cui sono firmatarie.

3.   Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le vigenti norme internazionali cui aderiscono. Le parti riconoscono l'importanza di applicare tali controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.

4.   Le parti incentivano la cooperazione e il coordinamento, la complementarità e gli interventi congiunti nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi, anche intrattenendo un dialogo regolare.

TITOLO III

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 13

Protezione dei dati personali

1.   Le parti riconoscono l'importanza di garantire e promuovere i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

2.   Le parti cooperano per garantire un livello elevato di tutela e l'applicazione effettiva dei diritti di cui al paragrafo 1, anche nell'ambito delle autorità di contrasto, al fine di prevenire e combattere il terrorismo internazionale e altre forme di criminalità transnazionale.

3.   Le parti riconoscono che la garanzia della protezione dei dati personali è un fattore essenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali e alimentare la fiducia dei cittadini nell'economia digitale.

4.   La cooperazione tra le parti comprende un'assistenza pratica per l'armonizzazione delle rispettive legislazioni in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto degli strumenti giuridici e delle norme dell'Unione europea e internazionali, compresa la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale firmata il 28 gennaio 1981, e il protocollo addizionale alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, dell'8 novembre 2001, nonché la cooperazione nell'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.   Le parti ribadiscono l'importanza di instaurare un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione legale, in linea con le competenze dell'Unione europea e nazionali, le cause di fondo della migrazione illegale, la protezione internazionale, la prevenzione della migrazione illegale e la lotta contro tale fenomeno, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

2.   La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione in materia. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:

a)

la lotta contro le cause di fondo della migrazione illegale;

b)

l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, conformemente a principi e norme universali, e la garanzia del rispetto del principio di «non respingimento»;

c)

il riconoscimento dell'importanza della dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti, adottata il 19 settembre 2016 con la risoluzione A/RES/71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e il rafforzamento della cooperazione internazionale e regionale nel quadro delle Nazioni Unite e dei consessi regionali pertinenti;

d)

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

e)

l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata l'8 gennaio 2001 con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e i relativi protocolli entrati in vigore per le parti, compresa l'elaborazione di misure volte a contrastare le reti di trafficanti, smantellare le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e proteggere le vittime di tali traffici;

f)

l'organizzazione, la formazione, le migliori pratiche e altre misure operative per affrontare problemi legati alla migrazione, in particolare la migrazione illegale, la sicurezza dei documenti, la politica dei visti al fine di agevolare la mobilità dei cittadini, nonché i sistemi di gestione delle frontiere e di informazione sulla migrazione, e

g)

questioni riguardanti le attività lavorative e la tutela dei diritti dei migranti regolari e dei loro familiari conformemente alle norme internazionali.

ARTICOLO 15

Riammissione e lotta contro la migrazione illegale

1.   Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, le parti convengono quanto segue:

a)

la Repubblica dell'Uzbekistan riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo;

b)

ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Repubblica dell'Uzbekistan, su richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo; e

c)

gli Stati membri e la Repubblica dell'Uzbekistan forniscono ai propri cittadini gli opportuni documenti di viaggio a tal fine entro trenta giorni dalla data di presentazione, anche per via elettronica, della domanda di riammissione della parte richiedente, redatta in conformità del modello che figura nell'allegato 3 (compresi, se possibile, documenti attestanti la cittadinanza).

Qualora il documento di viaggio non sia stato rilasciato entro tale termine, le parti possono utilizzare il «documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» di cui all’allegato del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o un documento di viaggio analogo della Repubblica dell'Uzbekistan.

Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, su richiesta della Repubblica dell'Uzbekistan o dello Stato membro interessato, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Repubblica dell'Uzbekistan offrono piena collaborazione al fine di accertarne la cittadinanza.

2.   Le parti possono valutare la possibilità di negoziare:

a)

un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan che disciplini le procedure e gli obblighi specifici degli Stati membri e della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di riammissione;

b)

un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 16

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1.   Le parti collaborano per prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

2.   A tal fine, esse si scambiano informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in questo settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'identificazione, il tracciamento, il sequestro, la confisca e il recupero di beni o fondi provento di reato. Ai fini di tale scambio di informazioni, le parti ricorrono a canali sicuri e affidabili, come quelli indicati nella Carta del gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria e nei principi del gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria per lo scambio di informazioni tra Unità di informazione finanziaria.

ARTICOLO 17

Droghe illecite

1.   Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato, basato su elementi concreti e integrato, in materia di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive.

2.   Le politiche e le azioni nel settore della droga intendono rafforzare le strutture incaricate di prevenire e contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali del loro uso allo scopo di ridurne i danni. Le parti collaborano al fine di prevenire l'uso dei precursori chimici per scopi quali la produzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di nuove sostanze psicoattive.

3.   Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano sui principi concordati stabiliti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e in altri accordi internazionali di cui le parti sono firmatarie.

ARTICOLO 18

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

1.   Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere le attività criminali e illegali, comprese le attività transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:

a)

il traffico di migranti;

b)

la tratta di esseri umani;

c)

il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco, comprese le armi leggere e di piccolo calibro;

d)

il contrabbando e il traffico di droghe illecite, sostanze psicotrope e precursori;

e)

il contrabbando e il traffico di merci;

f)

attività economiche e finanziarie illegali quali la contraffazione, le importazioni parallele e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;

g)

l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;

h)

ogni forma di corruzione, sia nel settore privato che in quello pubblico;

i)

la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e

j)

la criminalità informatica.

2.   Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi di contrasto. Esse procedono all'effettiva attuazione delle norme internazionali pertinenti, in particolare di quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, adottata con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 gennaio 2001, e dai relativi protocolli di cui sono firmatarie.

3.   Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con la risoluzione A/RES/58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni effettuate in relazione a tale convenzione.

ARTICOLO 19

Antiterrorismo

1.   Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

2.   Le parti convengono che è indispensabile che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro il terrorismo e diritti umani cui aderiscono.

3.   Le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'attuazione universali di tutti i trattati dell'ONU in materia di lotta contro il terrorismo. Le parti convengono di promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, adottata con la risoluzione A/RES/60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2006, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4.   Le parti ribadiscono l'importanza di una strategia di lotta contro il terrorismo basata sull'azione giudiziaria e sull'attività di contrasto e convengono di cooperare per prevenire e reprimere il terrorismo, in particolare:

a)

scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, anche per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata;

b)

scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, conformemente al diritto applicabile;

c)

scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, come pure sulle modalità atte a contrastare la radicalizzazione e promuovere la deradicalizzazione e la riabilitazione;

d)

scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, nonché di minacce terroristiche;

e)

condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo, in particolare in relazione ai procedimenti penali;

f)

rendendo penalmente perseguibili i reati di terrorismo e adottando misure per contrastare il finanziamento del terrorismo, e

g)

adottando misure atte a contrastare le minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari ad alto rischio.

5.   La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili pertinenti ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.

ARTICOLO 20

Cooperazione giudiziaria

1.   Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali di cui sono firmatarie. Le parti rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore.

2.   Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria reciproca in ambito civile, commerciale e penale, in particolare la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi bilaterali e convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in ambito penale e di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in ambito civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

ARTICOLO 21

Tutela consolare

La Repubblica dell'Uzbekistan accetta che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro che dispone di una rappresentanza permanente nella Repubblica dell'Uzbekistan possano offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga, nella Repubblica dell'Uzbekistan, di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro.

TITOLO IV

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

ARTICOLO 22

Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono i seguenti:

a)

l'espansione, la diversificazione e l'agevolazione degli scambi tra le parti, in particolare attraverso disposizioni in materia di agevolazione delle procedure doganali e degli scambi, di riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, nonché di misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica;

b)

l'agevolazione degli scambi di servizi e degli investimenti tra le parti, anche attraverso il libero trasferimento dei pagamenti correnti e l'agevolazione dei movimenti di capitali;

c)

l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;

d)

la promozione dell'innovazione e della creatività, garantendo una protezione adeguata ed efficace di tutti i diritti di proprietà intellettuale;

e)

la promozione di condizioni che favoriscano una concorrenza non falsata nelle attività economiche delle parti, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra di esse;

f)

lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

g)

l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente titolo.

ARTICOLO 23

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«accordo sull'agricoltura»: l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

b)

«accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione»: l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

c)

«accordo antidumping»: l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

d)

«giorni»: giorni di calendario, compresi i fine-settimana e i giorni festivi;

e)

«trattato sulla Carta dell'energia»: il trattato sulla Carta dell'energia firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994;

f)

«esistente»: applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;

g)

«GATT 1994»: l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

h)

«GATS»: l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

i)

«misura»: qualsiasi provvedimento sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma (2);

j)

«misura di una parte»: le misure adottate o mantenute in vigore da (3):

i)

amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e

ii)

organi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

k)

«persona»: una persona fisica o una persona giuridica;

l)

«convenzione riveduta di Kyoto»: la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Kyoto il 18 maggio 1973;

m)

«accordo sulle misure di salvaguardia»: l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

n)

«accordo SCM»: l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

o)

«accordo SPS»: l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

p)

«accordo TBT»: l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

q)

«paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione geografico del presente accordo;

r)

«accordo sull'agevolazione degli scambi»: l'accordo sull'agevolazione degli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

s)

«accordo TRIPS»: l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;

t)

«convenzione di Vienna sul diritto dei trattati»: la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969;

u)

«dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane»: la dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale sull'integrità delle dogane firmata ad Arusha, Tanzania, il 7 luglio 1993;

v)

«accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

w)

«OMC»: l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 24

Rapporto con altri accordi internazionali

1.   Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dagli accordi internazionali di cui sono entrambe firmatarie.

2.   Nessuna disposizione nel presente accordo può intendersi come un obbligo in capo a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo OMC.

ARTICOLO 25

Riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari e ad altri accordi

1.   Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento contenuto nel presente titolo a disposizioni legislative e regolamentari in generale oppure a una legge, a un regolamento o a una direttiva specifici, si intende fatto alle disposizioni legislative e regolamentari quali modificate.

2.   Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento o inserimento mediante riferimento, nel presente titolo, ad altri accordi o atti giuridici, in tutto o in parte, si intende come comprendente:

a)

i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative; e

b)

gli accordi che li sostituiscono, dei quali le parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti esistenti.

ARTICOLO 26

Diritto di agire in giudizio in forza dell'ordinamento giuridico interno

Le parti non prevedono, nel rispettivo ordinamento, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura adottata dall'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 27

Compiti specifici del Consiglio di cooperazione riunito nella formazione «Commercio»

1.   Nello svolgimento dei compiti assegnatigli in relazione al presente titolo, il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali, conformemente ai quadri giuridici delle parti, oppure dalle persone da essi designate.

2.   Il Consiglio di cooperazione riunito nella formazione «Commercio»:

a)

ha il potere di adottare decisioni al fine di modificare, di comune accordo, quanto segue, dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti secondo quanto previsto dalle rispettive normative:

i)

gli allegati 5-A, 5-B, 5-C e 5-D;

ii)

l'allegato 6;

iii)

gli allegati 7-A, 7-B e 7-C;

iv)

l'allegato 9;

v)

gli allegati 14-A e 14-B;

vi)

il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale («protocollo»);

b)

può adottare decisioni volte a fornire interpretazioni del presente titolo;

c)

può istituire sottocomitati composti da rappresentanti delle parti, oltre a quelli istituiti nel presente titolo, e affidare loro responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza, compresi la modifica delle funzioni affidate al sottocomitato da esso istituito o lo scioglimento di quest'ultimo.

3.   Salvo diverso accordo tra le parti, le modifiche di cui alla lettera a) del paragrafo 2, sono confermate mediante scambio di note diplomatiche tra le parti ed entrano in vigore al ricevimento dell'ultima nota diplomatica.

4.   Il Consiglio di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.

5.   Se il Consiglio di cooperazione non può riunirsi, le decisioni di cui al paragrafo 2 possono essere adottate mediante procedura scritta.

ARTICOLO 28

Compiti specifici del Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio»

1.   Nello svolgimento dei compiti assegnatigli nel presente titolo, il Comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali oppure dalle persone da essi designate.

2.   Il Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» svolge in particolare i compiti seguenti:

a)

assiste il Consiglio di cooperazione nello svolgimento dei suoi compiti per quanto riguarda le questioni attinenti al commercio;

b)

sorveglia la corretta attuazione e applicazione del presente titolo; a tale riguardo, e fatti salvi i diritti di cui al capo 14, le parti possono sottoporre all'esame del Comitato di cooperazione qualsiasi questione concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente titolo;

c)

sovrintende, in funzione delle necessità, all'ulteriore sviluppo del presente titolo e valuta i risultati della sua applicazione;

d)

cerca i metodi idonei a prevenire e risolvere i problemi che potrebbero sorgere nei settori disciplinati dal presente titolo; e

e)

sovrintende ai lavori dei sottocomitati istituiti a norma del presente titolo.

3.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato di cooperazione può presentare proposte per l'adozione delle modifiche di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), o fornire le interpretazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il Consiglio di cooperazione non possa riunirsi.

4.   Il Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 29

Coordinatori

1.   Le parti nominano ciascuna un coordinatore per il presente titolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e se ne comunicano reciprocamente le generalità e il recapito.

2.   I coordinatori stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione in conformità del presente capo, procedono a tutti gli altri preparativi necessari e, se del caso, danno seguito alle decisioni di tali organi.

ARTICOLO 30

Sottocomitati

1.   I sottocomitati sono composti da rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e da rappresentanti della Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.

2.   I sottocomitati si riuniscono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, una volta all'anno o su richiesta di una parte o del Comitato di cooperazione, al livello adeguato. Le riunioni si possono inoltre tenere a distanza, utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le riunioni in presenza si tengono in alternanza a Bruxelles o a Tashkent.

3.   I sottocomitati sono copresieduti dai rappresentanti di entrambe le parti.

CAPO 2

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 31

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci tra le parti.

ARTICOLO 32

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«formalità consolare»: la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;

b)

«dazio doganale»: qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o ad essa connesso; non sono compresi:

i)

gli oneri equivalenti ad imposte interne imposti conformemente all'articolo 34;

ii)

i dazi antidumping, le misure di salvaguardia speciali, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo sull'agricoltura, dell'accordo SCM o dell'accordo sulle misure di salvaguardia, rispettivamente, e

iii)

i diritti o altri oneri imposti sull'importazione o ad essa connessi, limitati al costo approssimativo dei servizi prestati;

c)

«procedura in materia di licenze di esportazione»: una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio doganale della parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);

d)

«merce di una parte»: una merce interna ai sensi del GATT 1994;

e)

«sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane;

f)

«procedura in materia di licenze d'importazione»: una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio doganale della parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);

g)

«riparazione»: qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate; la riparazione delle merci comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o il trattamento che:

i)

annullano le caratteristiche essenziali di una merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

ii)

trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

iii)

sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.

ARTICOLO 33

Trattamento della nazione più favorita

1.   Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un paese terzo in conformità del GATT 1994.

ARTICOLO 34

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

1.   Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, per i prodotti del tabacco, le bevande alcoliche e lo zucchero bianco senza additivi aromatizzanti o coloranti, il presente articolo si applica dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, alla data in cui la Repubblica dell'Uzbekistan diventa membro dell'OMC.

ARTICOLO 35

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

ARTICOLO 36

Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione

1.   Nell'interesse dello sviluppo del loro partenariato commerciale e al fine di agevolare ulteriormente le rispettive opportunità commerciali, le parti si adoperano per non introdurre nuovi dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa, né imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno o qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

2.   Qualora una parte conceda alle proprie esportazioni verso una terza parte un trattamento più favorevole in termini di dazi, tasse o altri oneri all'esportazione, essa estende lo stesso trattamento alle esportazioni destinate all'altra parte.

3.   In casi eccezionali, una parte può applicare all'altra parte una misura di cui al paragrafo 1. La parte che applica tale misura pubblica sul proprio sito web ufficiale le informazioni pertinenti 60 giorni prima della sua entrata in vigore, compresa la durata prevista di applicazione.

ARTICOLO 37

Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Le parti convengono di procedere allo scambio di informazioni e buone pratiche sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan in materia di controlli delle esportazioni.

ARTICOLO 38

Diritti e formalità

1.   I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

2.   Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che impone in relazione all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

3.   Nessuna parte impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.

ARTICOLO 39

Merci oggetto di riparazioni

1.   Nessuna parte impone dazi doganali su merci che, a prescindere dall'origine, siano reintrodotte nel territorio doganale della parte dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

3.   Nessuna parte impone dazi doganali su merci che, a prescindere dall'origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

ARTICOLO 40

Ammissione temporanea di merci

Una parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri e dai dazi all'importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste dalle convenzioni internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alla legislazione di ciascuna parte.

ARTICOLO 41

Transito

1.   L'articolo V del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte.

2.   Le parti adottano tutte le misure necessarie per agevolare il transito di prodotti energetici, in conformità del principio della libertà di transito e dell'articolo 7 del trattato sulla Carta dell'energia.

ARTICOLO 42

Marchio di origine

1.   Qualora richieda un marchio di origine sulle merci importate a partire dall'Unione europea, la Repubblica dell'Uzbekistan accetta il marchio di origine «Made in EU» o il suo equivalente in una lingua conforme ai requisiti della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di marchio di origine, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine degli Stati membri.

2.   Ai fini del marchio di origine «Made in EU», la Repubblica dell'Uzbekistan tratta l'Unione europea come un unico territorio.

ARTICOLO 43

Procedure in materia di licenze di importazione

1.   Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli 1, 2 e 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   La parte che istituisce procedure in materia di licenze o modifica procedure esistenti in materia di licenze ne dà notifica all'altra parte entro 90 giorni dalla pubblicazione di tali modifiche. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Si ritiene che una parte rispetti il presente articolo se ha notificato la procedura in materia di licenze d'importazione, o qualsiasi modifica della stessa, al comitato per le licenze d'importazione istituito a norma dell'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo. Per la Repubblica dell'Uzbekistan l'obbligo di notifica al comitato per le licenze d'importazione si applica a decorrere dalla data in cui la Repubblica dell'Uzbekistan diventa membro dell'OMC.

3.   Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze d'importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, o a qualsiasi modifica delle procedure esistenti in materia di licenze.

ARTICOLO 44

Procedure in materia di licenze di esportazione (4)

1.   Ciascuna parte pubblica ogni nuova procedura in materia di licenze di esportazione o qualsiasi modifica apportata a una procedura esistente in materia di licenze di esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, al più tardi 45 giorni prima dell'entrata in vigore di una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o di qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.

2.   La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:

a)

il testo delle procedure in materia di licenze di esportazione o di modifiche delle stesse;

b)

le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;

c)

per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;

d)

il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;

e)

l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;

f)

una descrizione di qualsiasi misura o misure che la procedura in materia di licenze di esportazione intende attuare;

g)

il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;

h)

se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente, e

i)

eventuali esenzioni dall'obbligo o eccezioni all'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3.   Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. La parte che adotta una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o modifica una procedura esistente in materia di licenze di esportazione notifica all'altra parte la procedura o la modifica entro 90 giorni dalla pubblicazione. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, include l'indirizzo del sito web ufficiale pertinente.

ARTICOLO 45

Scambi di materiale nucleare

La cooperazione in materia di scambi di materiale nucleare è disciplinata dall'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica dell'Uzbekistan (5), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2003.

CAPO 3

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 46

Disposizioni generali

1.   I testi seguenti sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis:

a)

l'articolo XIX del GATT 1994;

b)

l'accordo sulle misure di salvaguardia;

c)

l'articolo VI del GATT 1994;

d)

l'accordo antidumping; e

e)

l'accordo SCM.

2.   Le disposizioni del presente capo non sono soggette al titolo IV, capo 14, del presente accordo.

ARTICOLO 47

Trasparenza

1.   Le parti si avvalgono degli strumenti di difesa commerciale (misure antidumping, misure antisovvenzioni e misure di salvaguardia multilaterali) in piena conformità alle prescrizioni pertinenti dell'OMC e sulla base di un sistema equo e trasparente.

2.   La parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica all'altra parte purché quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.

3.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse economico sostanziale se nei tre anni precedenti la data in cui è stata avviata l'inchiesta di salvaguardia figura tra i cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluto.

4.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5, su richiesta dell'altra parte, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia

a)

notifica immediatamente per iscritto all'altra parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'avvio dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'avvio dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta,

b)

offre all'altra parte la possibilità di avviare consultazioni.

5.   Nella scelta delle misure previste dal presente articolo, le parti si adoperano per privilegiare quelle meno pregiudizievoli per gli scambi bilaterali.

6.   Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si fonda la decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Le informazioni sono comunicate per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente a formulare le proprie osservazioni su tali fatti e considerazioni essenziali.

7.   Ciascuna parte interessata ha la possibilità di essere ascoltata per esprimere il proprio parere nel corso delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, a condizione che ciò non ritardi inutilmente lo svolgimento delle inchieste.

ARTICOLO 48

Considerazione dell'interesse pubblico

Nel corso delle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, l'industria interna, i consumatori, gli utilizzatori e gli importatori hanno il diritto di presentare informazioni e dati pertinenti, che le autorità incaricate dell'inchiesta prendono in considerazione, in conformità delle norme procedurali interne applicabili.

Qualora una parte decida di istituire un dazio antidumping, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping ma può, in linea di principio, essere inferiore a tale margine se è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

CAPO 4

DOGANE

ARTICOLO 49

Cooperazione doganale

1.   Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, evitare i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e altre violazioni della legislazione doganale.

2.   Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano tra l'altro al fine di:

a)

migliorare il diritto doganale e armonizzare e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese quelle elaborate dall'Unione europea (inclusi gli orientamenti in materia doganale (customs blueprints)), dall'OMC e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in particolare la convenzione riveduta di Kyoto);

b)

istituire sistemi doganali moderni, con moderne tecnologie di sdoganamento, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli successivi allo sdoganamento, sistemi trasparenti di valutazione in dogana e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;

c)

incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure che rispecchino i principi della dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

d)

procedere allo scambio delle migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;

e)

scambiarsi, se del caso, informazioni e dati pertinenti, nel rispetto delle reciproche norme sulla riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati personali;

f)

avviare azioni doganali coordinate tra le rispettive autorità doganali;

g)

stabilire, ove pertinente e opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

h)

perseguire, ove pertinente e opportuno, possibilità di interconnettività dei rispettivi sistemi di transito doganale.

ARTICOLO 50

Assistenza amministrativa reciproca

Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente al protocollo.

ARTICOLO 51

Determinazione del valore in dogana

L'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, disciplina la determinazione del valore in dogana delle merci negli scambi tra le parti ed è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

CAPO 5

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 52

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi.

ARTICOLO 53

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo TBT che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:

a)

alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le proprie necessità di produzione o di consumo o

b)

alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo SPS, che sono contemplate dal capo 6 del presente accordo.

ARTICOLO 54

Rapporto con l'accordo TBT

1.   Gli articoli da 2.1 a 2.8, 2.11, 2.12, 3.1, 3.4, 3.5, 4, da 5.1 a 5.5, 5.8, 5.9, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8 e 9 e gli allegati 1 e 3 e dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

2.   La Repubblica dell'Uzbekistan completa il processo di ravvicinamento del proprio sistema di normazione all'accordo TBT, in particolare al codice di buona pratica, compresa la natura volontaria delle norme secondo la definizione dell'accordo TBT, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

3.   I riferimenti fatti al «presente accordo» nell'accordo TBT, quale integrato nel presente accordo, si intendono fatti, se del caso, al presente accordo.

4.   Nelle disposizioni dell'accordo TBT integrate nel presente accordo, per «membri» si intendono le parti del presente accordo.

ARTICOLO 55

Regolamentazioni tecniche

1.   Ciascuna parte effettua, conformemente alle rispettive norme e procedure, una valutazione dell'impatto normativo delle regolamentazioni tecniche previste.

2.   Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, alla regolamentazione tecnica proposta, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

3.   Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per le proprie regolamentazioni tecniche, a meno che la parte che elabora la regolamentazione tecnica non sia in grado di dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

4.   Le norme internazionali elaborate dalle organizzazioni elencate nell'allegato 5-A sono considerate le norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT a condizione che, nel corso della loro elaborazione, tali organizzazioni abbiano rispettato i principi e le procedure indicati nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT.

5.   Su richiesta di una delle parti, il comitato di cooperazione valuta la possibilità di aggiornare l'elenco dell'allegato 5-A.

6.   Se non ha utilizzato le norme internazionali come base per le proprie regolamentazioni tecniche, una parte individua, su richiesta dell'altra parte, qualsiasi deviazione sostanziale dalle norme internazionali pertinenti, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inadeguate o inefficaci per l'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata la valutazione.

7.   Oltre a quanto previsto dagli articoli 2.3 e 2.4 dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina le proprie regolamentazioni tecniche al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti in tali norme internazionali nonché di eventuali mutamenti delle circostanze alla base delle divergenze dalle stesse.

8.   Nell'elaborare regolamentazioni tecniche che possono incidere in maniera significativa sugli scambi, ciascuna parte assicura, conformemente alle proprie norme e procedure, l'esistenza di procedure che consentano alle persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo di consultazione pubblica, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare a tale consultazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e rende pubblici i risultati del processo di consultazione.

ARTICOLO 56

Norme

1.   Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui una parte o gli organismi di normazione nel suo territorio sono membri a:

a)

partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;

b)

utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione della vita e della salute umana che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;

c)

evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;

d)

riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali, al fine di aumentarne la convergenza con tali norme internazionali;

e)

cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in sede di organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e

f)

promuovere la loro cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.

2.   Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni:

a)

sull'impiego delle norme a sostegno delle regolamentazioni tecniche; e

b)

sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali, regionali o subregionali come base delle proprie norme nazionali.

3.   Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamentazione tecnica o in una procedura di valutazione della conformità, devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 59.

ARTICOLO 57

Valutazione della conformità

1.   Le disposizioni di cui all'articolo 55 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamentazioni tecniche si applicano mutatis mutandis alle procedure di valutazione della conformità.

2.   Qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica, una parte:

a)

seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio;

b)

valuta la possibilità di utilizzare quale garanzia di conformità, tra le opzioni per dimostrare la conformità alle regolamentazioni tecniche, la dichiarazione di conformità del fornitore, vale a dire una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità e che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi, e

c)

su richiesta, fornisce all'altra parte informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.

3.   Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica e non abbia riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 5:

a)

ricorre di preferenza all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;

b)

utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF);

c)

aderisce, o invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire, a seconda dei casi, ad accordi o intese internazionali pertinenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

d)

provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto o insieme di prodotti;

e)

garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;

f)

consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte, per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità; e

g)

pubblica su un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità nonché le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di tali organismi.

4.   La lettera f del paragrafo 3 non può essere intesa come divieto a una parte di imporre ai subappaltatori l'obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa per eseguire le prove o le ispezioni di cui a tale lettera.

5.   Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da proprie autorità governative specifiche. In tali casi, la parte:

a)

limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati, e

b)

rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, le parti accettano la dichiarazione di conformità del fornitore quale prova della conformità alle regolamentazioni tecniche vigenti per i settori e in conformità delle modalità specificate nell'allegato 5-B.

ARTICOLO 58

Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi

1.   Le parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le parti si adoperano per individuare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione in ambito normativo adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, compresi:

a)

lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione delle rispettive regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;

b)

iniziative per far convergere o allineare le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità;

c)

la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento; e

d)

lo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi regionali e multilaterali pertinenti per quanto concerne le norme, le regolamentazioni tecniche, le procedure di valutazione della conformità e l'accreditamento.

2.   Al fine di promuovere gli scambi commerciali tra di esse, le parti:

a)

si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, anche incoraggiando l'uso di strumenti pertinenti concordati a livello internazionale;

b)

promuovono, in linea con le norme internazionali, il ricorso all'accreditamento a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività e

c)

promuovono la partecipazione e, ove possibile, l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan e dei suoi organismi nazionali competenti alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, accreditamento, metrologia e funzioni correlate.

3.   Le parti si adoperano per istituire e mantenere in vigore un processo che permetta di ravvicinare progressivamente le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità della Repubblica dell'Uzbekistan a quelle dell'Unione europea.

4.   Per i settori in cui l'allineamento è stato conseguito, le parti possono valutare la possibilità di negoziare accordi in materia di valutazione della conformità e di accettazione dei prodotti industriali.

ARTICOLO 59

Trasparenza

1.   Nell'elaborare regolamentazioni tecniche che potrebbero incidere in maniera significativa sugli scambi, ciascuna parte concede all'altra un periodo di almeno 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità proposte per presentare osservazioni scritte, tranne quando sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Una parte considera favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni scritte.

2.   La parte che riceve dall'altra parte osservazioni scritte su una propria proposta di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità:

a)

su richiesta dell'altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto, e

b)

risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione della regolamentazione tecnica o della procedura di valutazione della conformità.

3.   Ciascuna parte, se richiesto dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di una regolamentazione tecnica o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.

4.   Ciascuna parte provvede affinché le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità da essa adottate siano pubblicate su un sito web e siano accessibili gratuitamente.

5.   Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore della regolamentazione tecnica e della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato.

6.   Ciascuna parte garantisce che tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore intercorra un intervallo di tempo ragionevole per consentire agli operatori economici dell'altra parte di conformarvisi. Per «intervallo di tempo ragionevole» si intende un periodo non inferiore a sei mesi, tranne nei casi in cui ciò costituisca un mezzo inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 60

Marcatura ed etichettatura

1.   Ciascuna parte riafferma che le proprie regolamentazioni tecniche che riguardano, tra l’altro, esclusivamente la marcatura o l'etichettatura rispettano i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

2.   Se una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti, essa:

a)

richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;

b)

non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione preliminare per l'immissione sul proprio mercato di prodotti altrimenti conformi ai propri requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT;

c)

qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

d)

purché gli elementi elencati di seguito non siano fuorvianti, contraddittori o tali da generare confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte che importa le merci, ammette:

i)

informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta dalla parte che importa le merci;

ii)

nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e

iii)

informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte dalla parte che importa le merci;

e)

accetta che l'etichettatura supplementare o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate in depositi doganali o in altre aree designate nel paese di importazione, a meno che tale etichettatura non sia prescritta dalla legislazione delle parti per motivi di salute e sicurezza pubblica; e

f)

si adopera per accettare etichette che possono essere apposte su etichette esistenti o informazioni sulla marcatura o sull'etichettatura contenute nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposte sul prodotto.

3.   La lettera e) del paragrafo 2, si applica fino alla data di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC.

ARTICOLO 61

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari

1.   Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.

2.   Ai fini di un funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, le parti garantiscono:

a)

la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e

b)

l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle loro attività di controllo o supervisione degli operatori economici.

3.   Le parti possono cooperare e scambiare informazioni in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

a)

attività e misure di vigilanza del mercato e di contrasto;

b)

metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;

c)

richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;

d)

questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;

e)

questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;

f)

attività di normazione; e

g)

scambi di funzionari.

4.   L'Unione europea può fornire alla Repubblica dell'Uzbekistan informazioni selezionate provenienti dal suo sistema di informazione rapida per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o dall’atto giuridico che lo sostituirà, e la Repubblica dell'Uzbekistan può fornire all'Unione europea informazioni pertinenti sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate in relazione ai prodotti di consumo di cui alla legislazione pertinente della Repubblica dell'Uzbekistan. Lo scambio di informazioni può assumere la forma di:

a)

scambi ad hoc, in casi debitamente giustificati, ad esclusione dei dati personali; o

b)

scambi sistematici sulla base di un accordo eventualmente stabilito dal Comitato di cooperazione a norma dell'allegato 5-C.

5.   Il comitato di cooperazione può stabilire nell'allegato 5-D un accordo sullo scambio periodico di informazioni, anche per via elettronica, in merito alle misure adottate in relazione ai prodotti non alimentari non conformi, diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 4.

6.   Le parti utilizzano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente.

7.   Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

8.   Gli accordi di cui ai paragrafi 4 e 5 precisano il tipo di informazioni da scambiarsi, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Il Comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 5-C e 5-D.

9.   Ai fini del presente capo, per «vigilanza del mercato» si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche, comprese quelle adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte, per consentire a quest'ultima di controllare o esaminare la sicurezza dei prodotti o la loro conformità alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Per quanto concerne la Repubblica dell'Uzbekistan, per «operatore economico» si intende il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il venditore.

ARTICOLO 62

Discussioni tecniche e consultazioni

1.   Ciascuna parte può chiedere di discutere con l’altra parte i progetti o le proposte di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte che, a suo parere, possa compromettere significativamente gli scambi tra le parti. La richiesta è presentata per iscritto e indica:

a)

la misura in questione;

b)

le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e

c)

i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.

2.   La richiesta è trasmessa dalla parte al coordinatore del capo TBT dell'altra parte.

3.   Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per discutere delle preoccupazioni espresse nella richiesta, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta e si adoperano per risolvere la questione il più rapidamente possibile. Qualora ritenga che la questione sia urgente, la parte richiedente può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In tali casi l'altra parte considera favorevolmente tale richiesta.

4.   Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al coordinatore del capo TBT dell'altra parte. Le parti compiono ogni sforzo per risolvere la questione in modo soddisfacente per entrambe.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 14.

ARTICOLO 63

Coordinatore del capo TBT

1.   Ciascuna parte nomina un coordinatore del capo TBT e ne comunica all'altra parte il recapito e le eventuali modifiche. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su ogni questione attinente all'accordo TBT.

2.   Le funzioni di ciascun coordinatore del capo TBT comprendono quanto segue:

a)

seguire l'attuazione del presente capo, comprese eventuali questioni riguardanti l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il controllo del rispetto di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità;

b)

comunicare con il coordinatore del capo TBT dell'altra parte in merito alle iniziative adottate dalle parti per rafforzare la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità;

c)

organizzare, se del caso, le discussioni tecniche conformemente all'articolo 62; e

d)

scambiare informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali riguardo a norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità.

3.   I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 64

Periodo transitorio

Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, l'articolo 55, paragrafi 3, 6 e 7, l'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 57, paragrafo 3, lettere b) e d), l'articolo 57, paragrafo 5, e l'allegato 5-B si applicano cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 6

QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 65

Obiettivi

L'obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili negli scambi tra le parti alle misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») quali definite nell'accordo SPS dell'OMC, anche per quanto riguarda la salute degli animali e delle piante e la sicurezza alimentare, nonché alla collaborazione in materia di benessere degli animali, resistenza antimicrobica e sistemi alimentari sostenibili. Le parti applicano i principi definiti nel presente capo in modo da agevolare gli scambi ed evitare la creazione di ostacoli ingiustificati a questi ultimi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante di ciascuna parte.

ARTICOLO 66

Principi

1.   Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica e tenendo conto delle norme internazionali (previste nella Convenzione internazionale per la protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951 («IPPC»), dall'Organizzazione mondiale per la salute animale («WOAH») e dalla Commissione del Codex Alimentarius («Codex Alimentarius»)).

2.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell'altra parte, nel caso in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio tra le parti.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le misure, le procedure o i controlli SPS siano attuati in maniera adeguata e le richieste di informazioni ricevute da un'autorità competente dell'altra parte siano trattate senza indebito ritardo e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni analoghi.

ARTICOLO 67

Prescrizioni in materia di importazione e certificati SPS ufficiali

1.   Le prescrizioni in materia di importazione di ciascuna parte si basano sui principi del Codex Alimentarius, del WOAH e dell'IPPC e sulle relative norme, a meno che tali prescrizioni non siano giustificate da una valutazione del rischio basata su criteri scientifici ed effettuata conformemente alle norme internazionali applicabili previste dall'accordo SPS.

2.   Le prescrizioni in materia di importazione della parte importatrice si applicano all'intero territorio della parte esportatrice; lo stesso vale per i certificati SPS ufficiali che possono essere richiesti per gli scambi tra le parti di prodotti agricoli, compresi vegetali e prodotti vegetali, fatto salvo l'articolo 69.

3.   Ai fini del presente capo, per certificati SPS ufficiali si intendono i documenti rilasciati dalla parte esportatrice che garantiscono il rispetto delle prescrizioni in materia di importazione elencate, definite dal diritto della parte importatrice per quanto riguarda i prodotti cui si riferiscono.

ARTICOLO 68

Equivalenza

1.   Su richiesta della parte esportatrice e previa valutazione positiva della parte importatrice, le parti riconoscono, in conformità delle procedure internazionali pertinenti, l'equivalenza di una particolare misura o di un insieme di misure o di sistemi applicati in generale o a un settore o parte di esso.

2.   Il riconoscimento dell'equivalenza è stabilito dal Comitato di cooperazione ed è indicato nell'allegato 6.

ARTICOLO 69

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

1.   Le parti riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie conformemente all'accordo SPS e alle norme, direttive o raccomandazioni pertinenti del Codex Alimentarius, del WOAH e dell'IPPC.

2.   Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate.

3.   La parte importatrice si basa sulla decisione di suddivisione in zone adottata dalla parte esportatrice per adottare misure sanitarie e fitosanitare che ha applicato alla parte esportatrice il cui territorio sia stato colpito da parassiti o malattie, a condizione che alla parte importatrice sia garantito il conseguimento di un livello di protezione adeguato.

ARTICOLO 70

Ispezioni e audit

1.   Le ispezioni e gli audit effettuati dalla parte importatrice nel territorio della parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione di quest'ultima sono eseguiti in conformità delle norme, direttive e raccomandazioni pertinenti dell'IPPC, del WOAH e del Codex Alimentarius. Strutture per l'esportazione e fabbricanti specifici possono essere in qualsiasi momento oggetto di ulteriori ispezioni che rientrano nell'ambito di un audit dei sistemi di ispezione e certificazione.

2.   La parte importatrice che sia soddisfatta dei risultati delle ispezioni e audit di cui al paragrafo 1 e conservi un elenco delle strutture o degli stabilimenti autorizzati ai fini dell'importazione di animali o prodotti animali riconosce gli stabilimenti situati nel territorio della parte esportatrice senza ispezione preventiva, qualora la parte esportatrice ne abbia fatto richiesta corredata delle opportune garanzie come specificato dalla parte importatrice.

3.   Ciascuna parte basa l'accettazione delle garanzie sugli elementi seguenti:

a)

la valutazione dell'autorità competente e la sua capacità di controllare gli stabilimenti esportatori;

b)

la garanzia scritta dell'autorità competente circa il rispetto da parte della parte esportatrice delle prescrizioni minime della parte importatrice.

4.   Ove possibile, la parte importatrice notifica all'altra parte qualsiasi prodotto di base non conforme e il motivo della non conformità, e le fornisce tutte le informazioni pertinenti su tali motivi.

5.   I costi delle ispezioni e degli audit sono a carico della parte che li esegue conformemente alle proprie procedure interne.

ARTICOLO 71

Controlli all'importazione e oneri

1.   Qualora i controlli all'importazione rivelino l'inosservanza delle pertinenti prescrizioni in materia di importazione, i provvedimenti adottati dalla parte importatrice devono fondarsi su una valutazione dei rischi correlati e non possono essere più restrittivi per gli scambi di quanto sia necessario per conseguire il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice.

2.   Ogniqualvolta possibile, la parte importatrice notifica all'importatore o al suo rappresentante qualsiasi partita non conforme e il motivo della non conformità e offre loro la possibilità di procedere a un riesame della decisione. La parte importatrice prende in considerazione qualsiasi informazione pertinente trasmessa per agevolare il riesame.

3.   Una parte può riscuotere tasse per effettuare controlli alla frontiera. Tali tasse non superano l’importo necessario per coprire i costi sostenuti.

ARTICOLO 72

Scambio di informazioni e cooperazione

1.   Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sulla loro elaborazione e sulla attuazione di tali misure. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto, ove opportuno, dell'accordo SPS e delle norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, del WOAH e del Codex Alimentarius.

2.   Le parti cooperano su questioni riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante e la resistenza antimicrobica mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in tali settori. Tale cooperazione può comprendere l'assistenza tecnica. Deve essere prestata particolare attenzione alla diagnosi e al controllo delle malattie degli animali e delle piante e al miglioramento dei sistemi di analisi del rischio. Il Comitato di cooperazione può adottare un programma di assistenza tecnica a tal fine.

3.   Su richiesta di una di esse, le parti instaurano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti contemplate dal presente capo. Il Comitato di cooperazione può adottare norme per lo svolgimento di tali dialoghi.

4.   Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 73

Trasparenza

Ciascuna parte:

a)

persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi commerciali e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni dell'altra parte;

b)

comunica, su richiesta dell'altra parte e senza indebito ritardo, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti e indica l'eventuale necessità di una valutazione dei rischi;

c)

notifica senza indebito ritardo al punto di contatto dell'altra parte, per posta, fax o posta elettronica, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute umana, degli animali o delle piante, comprese eventuali emergenze alimentari, connesso alle merci oggetto di scambi tra le parti.

CAPO 7

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 74

Obiettivi

Il presente capo persegue gli obiettivi seguenti:

a)

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;

b)

agevolare e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi e

c)

raggiungere un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 75

Natura e portata degli obblighi

1.   Le parti attuano i trattati internazionali relativi ai diritti di proprietà intellettuale di cui sono firmatarie. L'accordo TRIPS contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti da trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale.

2.   Ai fini del presente capo, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui agli articoli da 78 a 120 del presente capo e alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS.

3.   La protezione dei diritti di proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 («convenzione di Parigi»).

4.   Il presente capo non osta a che una parte applichi disposizioni di legge che introducano norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché compatibili con il presente capo.

ARTICOLO 76

Esaurimento

1.   Ciascuna parte prevede un regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale o regionale.

2.   Nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti connessi, l'esaurimento dei diritti si applica solo alla distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dell'originale di opere o di altri materiali protetti o di loro copie.

ARTICOLO 77

Trattamento nazionale

1.   Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione (7) dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente:

a)

nella convenzione di Parigi;

b)

nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»), riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979;

c)

nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 («convenzione di Roma»); o

d)

nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati, adottato a Washington il 26 maggio 1989.

Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto in relazione ai diritti previsti dal presente accordo.

2.   Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere il domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tali eccezioni:

a)

siano necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari di tale parte non incompatibili con il presente capo; e

b)

non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») in materia di acquisto o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

SEZIONE 2

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

ARTICOLO 78

Accordi internazionali

1.   Ciascuna parte rispetta:

a)

il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

b)

il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e

c)

il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 28 giugno 2013.

2.   Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012, o per aderirvi.

ARTICOLO 79

Autori

Ciascuna parte dispone che gli autori abbiano il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, delle loro opere con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c)

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d)

il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere.

ARTICOLO 80

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte dispone che gli artisti interpreti o esecutori abbiano il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione (8) delle loro esecuzioni;

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale delle fissazioni delle loro esecuzioni con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

c)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;

e)

la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; e

f)

il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.

ARTICOLO 81

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte dispone che i produttori di fonogrammi abbiano il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, dei loro fonogrammi con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

d)

il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

ARTICOLO 82

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna delle parti dispone che gli organismi di radiodiffusione abbiano il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a)

la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

b)

la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

c)

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d)

la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; e

e)

la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

ARTICOLO 83

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali

1.   Ciascuna parte prevede che gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi abbiano un diritto a una remunerazione equa e unica versata dall'utilizzatore qualora un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per la radiodiffusione o per la comunicazione al pubblico.

2.   Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione equa e unica di cui al paragrafo 1 sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire le modalità in conformità delle quali gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi si ripartiscono la remunerazione equa e unica.

ARTICOLO 84

Durata della protezione

1.   Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

3.   La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade decorsi 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della composizione musicale, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per tale composizione musicale con testo.

4.   Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

5.   Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.

6.   La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che tali persone siano o meno riconosciute come coautori:

a)

il regista principale;

b)

l'autore della sceneggiatura;

c)

l'autore dei dialoghi; e

d)

il compositore della musica appositamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

7.   I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

8.   I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla data di fissazione dell'esecuzione.

9.   I diritti dei produttori di fonogrammi scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla data di fissazione o, se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, 70 anni dopo tale pubblicazione. In mancanza di una pubblicazione lecita, se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, la durata della protezione è di 70 anni a decorrere da tale atto di comunicazione. Ciascuna parte può prevedere misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

10.   La durata prevista dal presente articolo è calcolata a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo l'azione indicata.

11.   Ciascuna parte può fissare una durata della protezione più lunga di quella prevista dal presente articolo.

ARTICOLO 85

Diritto sulle vendite successive

1.   Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un diritto, definito come inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty sulle vendite successive basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.

2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3.   Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4.   La procedura di riscossione della remunerazione e i relativi importi sono stabiliti dal diritto di ciascuna parte.

ARTICOLO 86

Gestione collettiva dei diritti

1.   Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento tra i rispettivi organismi di gestione collettiva dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto.

2.   Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il proprio repertorio.

3.   Ciascuna parte incoraggia gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio e che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in forza di un accordo di rappresentanza a versare in modo preciso, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e a fornire a questi ultimi le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.

ARTICOLO 87

Eccezioni e limitazioni

Le parti circoscrivono le limitazioni o le eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 79 a 82 a determinati casi speciali che non siano in contrasto con un normale sfruttamento dell'opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

ARTICOLO 88

Protezione delle misure tecnologiche

1.   Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Ciascuna parte prevede una protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci ad opera di persone consapevoli di perseguire tale obiettivo, o che si possono ragionevolmente presumere tali.

3.   Ciascuna parte prevede una protezione giuridica adeguata contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a)

siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere misure tecnologiche efficaci;

b)

non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere una misura tecnologica efficace; o

c)

siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche efficaci.

4.   Ai fini della presente sottosezione, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione nazionale. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto mediante l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizzi l'obiettivo della protezione.

5.   Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1, in assenza di misure volontarie prese dai titolari, ciascuna parte può adottare misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità del presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste conformemente all'articolo 87 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.

ARTICOLO 89

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1.   Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Ciascuna parte prevede una protezione giuridica adeguata contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione nazionale:

a)

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

b)

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della presente sottosezione, dalle quali si siano rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

3.   Ai fini del presente articolo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualsiasi informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualsiasi informazione circa le condizioni di uso dell'opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

4.   Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi di informazione figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali di cui al presente articolo.

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 90

Accordi internazionali

1.   Ciascuna parte:

a)

osserva il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato il 3 ottobre 2006 e il 12 novembre 2007;

b)

mantiene in vigore un sistema di classificazione dei marchi coerente con l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, modificato il 28 settembre 1979, e

c)

compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.

ARTICOLO 91

Segni atti a costituire un marchio

Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:

a)

a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b)

a essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

ARTICOLO 92

Diritti conferiti dai marchi

1.   Il marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali un segno:

a)

che sia identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b)

che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio registrato e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.

2.   Le parti instaurano un dialogo per consentire alla Repubblica dell'Uzbekistan di stabilire, conformemente al diritto dell'Unione, le misure giuridiche atte a garantire che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica.

ARTICOLO 93

Procedura di registrazione

1.   Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva, compreso il rigetto parziale, adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso.

2.   Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono un contraddittorio.

3.   Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

ARTICOLO 94

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 95

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1.   Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

2.   Un marchio non autorizza il titolare a vietare a un terzo di usare, nel corso di operazioni commerciali, quanto segue, purché l'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale:

a)

il nome o l'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b)

di indicazioni o segni relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; e

c)

il marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

3.   Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi di usare, nel corso di operazioni commerciali, un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi delle parti ed entro i limiti del territorio in cui esso è riconosciuto.

ARTICOLO 96

Motivi di decadenza

1.   Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni, esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

2.   Nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti sul marchio se, tra la scadenza di un periodo di almeno tre anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio.

3.   L'inizio o la ripresa dell'uso del marchio, ove intervengano entro i tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo minimo ininterrotto di tre anni di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa siano avviati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata una domanda di decadenza.

4.   Un marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

a)

sia divenuto, a causa dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

b)

sia tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare o con il suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi.

ARTICOLO 97

Domande in malafede

Il marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può anche disporre che tale marchio non sia registrato.

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI E MODELLI

ARTICOLO 98

Accordi internazionali

L'Unione europea rispetta gli impegni assunti nell'ambito dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999, e la Repubblica dell'Uzbekistan compie ogni ragionevole sforzo per ratificare l'atto di Ginevra o aderirvi.

ARTICOLO 99

Protezione dei disegni o dei modelli registrati

1.   Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente e che siano nuovi e originali. Tale protezione è assicurata mediante registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi conformemente alla presente sottosezione. Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

2.   Salvo suo consenso, il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare o detenere il prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto nei casi in cui tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.

3.   Il disegno o il modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

a)

se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo; e

b)

b se tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per «normale utilizzazione» si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

ARTICOLO 100

Durata della protezione

Ciascuna parte garantisce che un disegno o modello sia protetto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e che il titolare abbia il diritto di rinnovare la durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni, fino a un massimo di almeno 15 anni dalla data di presentazione.

ARTICOLO 101

Eccezioni ed esclusioni

1.   Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2.   La protezione riconosciuta a un disegno o modello non si estende a disegni o modelli esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere tecnico o funzionale. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3.   Un disegno o modello non conferisce diritti quando è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un disegno o modello conferisce diritti, alle condizioni di cui all'articolo 99, paragrafo 1, se ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

ARTICOLO 102

Rapporto con il diritto d'autore

Ciascuna parte provvede affinché un disegno o modello possa beneficiare della protezione offerta dalla propria normativa sul diritto d'autore dalla data in cui il disegno o modello è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, ivi compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 103

Ambito di applicazione

1.   Ai fini della presente sottosezione, per «indicazione geografica» si intende un'indicazione geografica definita a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, e deve ritenersi comprendere anche le «denominazioni di origine».

2.   La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

3.   Le indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte sono soggette alla presente sottosezione solo se rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione di cui all'articolo 104.

ARTICOLO 104

Indicazioni geografiche stabilite

1.   Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, la legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan di cui all'allegato 7-A, sezione A, contiene gli elementi necessari per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche che figurano all'allegato 7-A, sezione B.

2.   Dopo averla esaminata, la Repubblica dell'Uzbekistan conclude che la legislazione dell'Unione europea di cui all'allegato 7-A, sezione A, contiene gli elementi necessari per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche che figurano all'allegato 7-A, sezione B.

3.   Al termine di una procedura di opposizione secondo i criteri di cui all'allegato 7-B e di un esame delle indicazioni geografiche dei prodotti dell'Unione europea da proteggere nella Repubblica dell'Uzbekistan, elencati nell'allegato 7-C, sezione A, che sono stati registrati dall'Unione europea a norma della legislazione di cui al paragrafo 2, la Repubblica dell'Uzbekistan protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

4.   Il paragrafo 3 si applica cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Durante tale periodo transitorio di cinque anni, la Repubblica dell'Uzbekistan predispone tutte le misure complementari e protegge le indicazioni geografiche dei prodotti dell'Unione europea elencati nell'allegato 7-C, sezione A, al livello previsto dalla propria legislazione nazionale. Durante il periodo transitorio il livello di protezione accordato non viene ridotto.

5.   Al termine di una procedura di opposizione secondo i criteri di cui all'allegato 7-B e di un esame delle indicazioni geografiche dei prodotti della Repubblica dell'Uzbekistan elencati nell'allegato 7-C, sezione B, che sono stati registrati dalla Repubblica dell'Uzbekistan a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, l'Unione europea protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

ARTICOLO 105

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

Le parti possono modificare l'elenco delle indicazioni geografiche da proteggere che figura nell'allegato 7-C conformemente all'articolo 136. Nuove indicazioni geografiche sono aggiunte al termine della procedura di opposizione e dell'esame di tali indicazioni geografiche di cui all'articolo 104, paragrafo 3 o paragrafo 4.

ARTICOLO 106

Ambito della protezione delle indicazioni geografiche

1.   Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 7-C, nonché quelle aggiunte a norma dell'articolo 105, sono protette da:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti sono utilizzati come ingrediente:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto o

ii)

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica,

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se il nome protetto è tradotto, trascritto o traslitterato, oppure è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto», «come» o simili, anche nei casi in cui tale prodotto sia utilizzato come ingrediente;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine, anche nei casi in cui tale prodotto sia utilizzato come ingrediente; e

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

2.   Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 7-C non diventano generiche nel territorio delle parti.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta, o cessa di essere protetta, nel territorio di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio di tale parte di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente all'articolo 136.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.

ARTICOLO 107

Diritto d'uso delle indicazioni geografiche

1.   Un nome protetto in virtù del presente accordo può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al corrispondente disciplinare.

2.   Quando un'indicazione geografica è protetta a norma del presente accordo, l'uso di tale nome protetto non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né ulteriori oneri.

ARTICOLO 108

Rapporto con i marchi

1.   Qualora un'indicazione geografica sia protetta a norma del presente accordo, le parti rifiutano di registrare un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 106, paragrafo 1, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio della parte interessata.

2.   I marchi registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli.

3.   Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 104, la data di presentazione della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla data in cui è stata trasmessa all'altra parte la richiesta di proteggere un'indicazione geografica.

4.   Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 105, la data di presentazione della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla data in cui è stata trasmessa all'altra parte la richiesta di proteggere un'indicazione geografica.

5.   Fatto salvo il paragrafo 7, ciascuna parte protegge le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio precedente. Per «marchio precedente» si intende un marchio il cui uso violi l'articolo 106, paragrafo 1, e che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di una delle parti anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo.

6.   Un marchio precedente può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione della parte in materia di marchi. In tali casi è consentito l'uso dell'indicazione geografica protetta e dei marchi corrispondenti.

7.   Una parte non è tenuta a proteggere una denominazione come indicazione geografica ai sensi del presente accordo se, tenuto conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata del suo utilizzo, tale denominazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

ARTICOLO 109

Applicazione dei diritti relativi alle indicazioni geografiche

Le parti applicano la protezione di cui agli articoli da 104 a 108 mediante adeguate misure amministrative e giudiziarie, anche all'atto del controllo doganale da parte delle proprie autorità pubbliche, al fine di impedire o far cessare l'uso illegale di una denominazione di origine protetta e di un'indicazione geografica protetta. Esse fanno altresì valere tali diritti su richiesta di una parte interessata.

ARTICOLO 110

Norme generali

1.   L'applicazione del presente accordo lascia impregiudicati gli eventuali diritti e obblighi di ciascuna parte in virtù dell'accordo OMC.

2.   Le parti non sono tenute a proteggere un nome come indicazione geografica ai sensi del presente accordo se tale nome è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3.   Un nome omonimo che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è protetto, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche totalmente o parzialmente omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

4.   Una parte che, nel contesto di negoziati con un terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto terzo che sia omonima o parzialmente omonima rispetto a un'indicazione geografica dell'altra parte protetta a norma del presente accordo ne informa l'altra parte e le offre la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica del terzo venga protetta.

5.   Le questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche protette sono trattate in sede di sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale istituito all'articolo 136.

6.   La tutela delle indicazioni geografiche protette in virtù del presente accordo può essere annullata soltanto dalla parte di cui il prodotto è originario.

7.   Un disciplinare ai sensi del presente accordo è il disciplinare approvato dalle autorità della parte del cui territorio è originario il prodotto, comprese le eventuali modifiche approvate.

ARTICOLO 111

Assistenza tecnica

Al fine di agevolare l'attuazione della presente sottosezione nella Repubblica dell'Uzbekistan, l'Unione europea fornisce alla Repubblica dell'Uzbekistan, su sua richiesta e in funzione delle sue esigenze, un'adeguata assistenza tecnica conformemente al diritto dell'Unione europea.

SOTTOSEZIONE 5

BREVETTI

ARTICOLO 112

Accordi internazionali

Ciascuna parte provvede affinché le procedure previste dal trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970, siano disponibili sul proprio territorio.

ARTICOLO 113

Brevetti e salute pubblica

1.   Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata a Doha il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC («dichiarazione di Doha»). Ciascuna parte garantisce che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sottosezione siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2.   Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, l'allegato e l'appendice dell'allegato del medesimo accordo, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

ARTICOLO 114

Proroga del periodo di protezione conferita da un brevetto per i medicinali e i prodotti fitosanitari

1.   Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla rispettiva legislazione, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2.   Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa per un periodo uguale a quello di cui al paragrafo 1, seconda frase. L’ulteriore periodo può essere ridotto di cinque anni al massimo.

3.   La durata dell'ulteriore periodo di protezione non supera cinque anni (9).

SOTTOSEZIONE 6

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 115

Ambito di protezione dei segreti commerciali

1.   Nell'adempimento dell'obbligo di rispettare l'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, ciascuna parte mette in atto procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili adeguati per consentire al detentore di un segreto commerciale di impedire l'acquisizione, l'uso o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, uso o divulgazione.

2.   Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«segreto commerciale»: le informazioni che:

i)

sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii)

hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii)

sono state sottoposte nel caso in questione a misure adeguate, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, allo scopo di mantenerle segrete;

b)

«detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3.   Ai fini della presente sottosezione, sono considerati contrari alle leali pratiche commerciali almeno i seguenti comportamenti:

a)

l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;

b)

l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore di tale segreto, da parte di una persona che:

i)

abbia acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

ii)

viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii)

viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale; e

c)

l'acquisizione, l'uso o la divulgazione di un segreto commerciale se posti in essere da un soggetto che, al momento dell'acquisizione, dell'uso o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4.   Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come obbligo per una parte di considerare uno qualsiasi dei seguenti comportamenti contrario alle leali pratiche commerciali:

a)

la scoperta o creazione indipendente;

b)

l'ingegneria inversa di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;

c)

l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni richieste o consentite dal diritto di una parte; e

d)

l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze onestamente acquisite nel normale svolgimento del proprio lavoro.

5.   Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata come una limitazione della libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media come tutelata in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

ARTICOLO 116

Procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per i detentori di segreti commerciali

1.   Ciascuna parte assicura che le persone che partecipano alle procedure giudiziarie civili di cui all'articolo 115, o che hanno accesso alla relativa documentazione, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta a una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2.   Nelle procedure giudiziarie civili di cui all'articolo 115, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:

a)

imporre, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, misure provvisorie al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b)

emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

c)

ingiungere, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che stava venendo acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione;

d)

adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualsiasi segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Tali misure specifiche possono comprendere, conformemente al diritto della parte, la possibilità di:

i)

limitare l'accesso, totale o parziale, a determinati documenti;

ii)

limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e

iii)

rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o espunti; e

e)

imporre sanzioni a chiunque partecipi al procedimento giudiziario e non ottemperi o rifiuti di conformarsi alle ordinanze dell'organo giurisdizionale relative alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.

3.   Le parti non sono tenute ad attuare le procedure giudiziarie e gli strumenti di ricorso civili di cui all'articolo 115 qualora il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, in conformità del diritto pertinente di una di esse, per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal proprio diritto.

ARTICOLO 117

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale

1.   Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate comunicate per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale («autorizzazione all'immissione in commercio»), a meno che non siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale o tranne qualora la divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente.

2.   Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo di almeno sei anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella parte interessata, l'autorità responsabile del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non accetti domande successive di autorizzazione all'immissione in commercio che facciano riferimento ai risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentati nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio, a meno che accordi internazionali di cui siano parti sia l'Unione europea che la Repubblica dell'Uzbekistan non dispongano diversamente. Tale norma si applica a prescindere dal fatto che le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2 siano state o meno messe a disposizione del pubblico.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicati i periodi di protezione supplementari che ciascuna parte può prevedere nel proprio diritto.

4.   Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 118

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari

1.   Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di un rapporto di prova o di uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo il rapporto di prova o lo studio non sono utilizzati a vantaggio di altri soggetti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, a meno che non sia stato dimostrato il consenso esplicito del primo proprietario. Il presente articolo si riferisce a tale diritto come protezione dei dati.

2.   Il rapporto di prova o lo studio presentati per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)

necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e

b)

essere certificati conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3.   Il periodo di protezione dei dati è di almeno 10 anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall'autorità competente nel territorio della parte. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.

4.   Il periodo di protezione dei dati è prorogato di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la data della prima autorizzazione. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 15 anni.

5.   La protezione dei dati si applica anche al rapporto di prova o allo studio se necessario per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

6.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, l'autorità pubblica competente per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non tiene conto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per eventuali autorizzazioni all'immissione in commercio successive, indipendentemente dal fatto che siano state o meno messe a disposizione del pubblico.

7.   Ciascuna parte adotta misure intese a obbligare il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti, stabiliti nei rispettivi territori delle parti, a condividere informazioni di proprietà esclusiva in modo da evitare la duplicazione di sperimentazioni su animali vertebrati.

8.   Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

SOTTOSEZIONE 7

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 119

Disposizioni generali

Ciascuna parte protegge la privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato dalla conferenza diplomatica il 2 dicembre 1961 («convenzione UPOV»), nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991, comprese le eccezioni facoltative al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di tale convenzione. Le parti cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.

SEZIONE 3

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

ESECUZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 120

Obblighi generali

1.   Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a rispettare la parte III dell'accordo TRIPS e prevede le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini della presente sezione, l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» non comprende i diritti di cui alla sezione 2, sottosezione 6.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1:

a)

sono giusti ed equi;

b)

non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;

c)

sono efficaci, proporzionati e dissuasivi; e

d)

sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

ARTICOLO 121

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sottosezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a)

ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto applicabile;

b)

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo;

c)

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo;

d)

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dal diritto applicabile e nel rispetto del medesimo.

ARTICOLO 122

Elementi di prova

1.   Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Nel disporre misure transitorie o provvisorie, le autorità giudiziarie tengono conto dei legittimi interessi del presunto autore della violazione.

2.   Tali misure possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

3.   Nei casi di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, le parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su istanza di una parte, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

ARTICOLO 123

Diritto d'informazione

1.   Le parti dispongono che, nel corso dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che l'autore della violazione od ogni altra persona che sia parte o testimone nella controversia forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «ogni altra persona» si intende una persona che:

a)

sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b)

sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c)

sia stata sorpresa a prestare, su scala commerciale, servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o

d)

sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci o nella prestazione dei servizi.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; e

b)

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni del diritto di una parte che:

a)

accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto;

b)

disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;

c)

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d)

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o

e)

disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 124

Misure provvisorie e cautelari

1.   Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere un'ingiunzione interlocutoria nei confronti del presunto autore della violazione, volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria reiterabile ove ciò sia previsto dalla legislazione di tale parte, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi, compresi i servizi Internet, siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2.   Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3.   Ciascuna parte provvede affinché, nei casi di presunte violazioni commesse su scala commerciale, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, le sue autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'accesso necessario alle informazioni pertinenti.

ARTICOLO 125

Misure correttive

1.   Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o almeno l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie possono altresì ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2.   Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che le misure correttive di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

3.   Nel considerare una richiesta di misure correttive si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le misure correttive disposte e gli interessi di terzi.

4.   Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il paragrafo 1 si applica tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 126

Ingiunzioni

Ciascuna parte dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 127

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona che potrebbe essere oggetto delle misure di cui all'articolo 125 o all'articolo 126, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure previste da tali articoli, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione delle misure in questione le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

ARTICOLO 128

Risarcimento dei danni

1.   Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questi subito a seguito della violazione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1:

a)

tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato dalla violazione al titolare del diritto, o

b)

in alternativa alla lettera a), possano fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

3.   Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento danni che può essere predeterminato a favore della parte lesa.

ARTICOLO 129

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

ARTICOLO 130

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati riguardo a una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

ARTICOLO 131

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione:

a)

affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera secondo le modalità consuete e

b)

la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

ARTICOLO 132

Procedure amministrative

Laddove un provvedimento civile possa essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli di cui alle disposizioni pertinenti della presente sezione.

SOTTOSEZIONE 2

ESECUZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 133

Misure alla frontiera

1.   Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità doganali domande con cui chiede di sospendere lo svincolo di merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie di circuiti integrati e privative per ritrovati vegetali («merci sospette») o di bloccare tali merci.

2.   Ciascuna parte predispone sistemi elettronici affinché le proprie autorità doganali gestiscano l’accoglimento o la registrazione delle domande.

3.   Quando una parte riscuote un contributo per coprire i costi amministrativi derivanti dall’accoglimento o dalla registrazione delle domande, tale contributo è proporzionato al servizio prestato e ai costi sostenuti.

4.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione di una domanda entro un periodo di tempo ragionevole.

5.   Ciascuna parte può provvedere affinché le domande di cui al paragrafo 1 si applichino a spedizioni multiple.

6.   Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per sospendere lo svincolo delle merci sospette o bloccare tali merci.

7.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali ricorrano all'analisi dei rischi oltre, se del caso, ad altri metodi di identificazione per individuare le merci sospette.

8.   Una parte può adottare o mantenere in vigore procedure mediante le quali le proprie autorità competenti possano determinare, entro un termine ragionevole dall'avvio delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 5, se le merci sospette violino un diritto. In tal caso le autorità competenti hanno il potere di ordinare la distruzione delle merci dopo aver determinato la violazione. Una parte può disporre di procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario procedere a una determinazione della violazione, qualora gli interessati concordino sulla distruzione delle merci o non vi si oppongano.

9.   Ciascuna parte può predisporre procedure che consentano la rapida distruzione del marchio contraffatto e delle merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espresso.

10.   Ciascuna parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può escludere dall'applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

11.   Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali mantengano un dialogo regolare e promuovano la cooperazione con i portatori di interessi e con le altre autorità preposte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

12.   Le parti convengono di cooperare in materia di scambi internazionali di merci sospette. In particolare, le parti convengono di condividere informazioni sugli scambi di merci sospette che incidono sull'altra parte.

13.   Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale si applica in relazione alle violazioni della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali a norma del presente articolo.

14.   Il sottocomitato di cui all'articolo 136 è incaricato di garantire il corretto funzionamento e la corretta applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la cooperazione tra le parti.

15.   Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse disciplinate o no dalla presente sottosezione, le parti garantiscono la coerenza e rispettano l'articolo V del GATT 1994 nonché l'articolo 41 e la parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 134

Cooperazione

1.   Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo. Le parti seguono, tra l'altro, le modalità indicate di seguito per quanto riguarda la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

2.   I settori di cooperazione comprendono, tra l'altro, le attività seguenti:

a)

lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle regole di protezione ed esecuzione pertinenti;

b)

lo scambio di esperienze tra le parti sui progressi legislativi;

c)

lo scambio di esperienze tra le parti sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

d)

lo scambio di esperienze tra le parti sulle attività di contrasto svolte a livello centrale e decentrato dalle autorità doganali, dalla polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari;

e)

il coordinamento, anche con altri paesi, volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte;

f)

l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

g)

la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni a tale riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;

h)

la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;

i)

la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico riguardo alle politiche relative alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

j)

la promozione della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la collaborazione tra i settori pubblico e privato e il coinvolgimento delle piccole e medie imprese («PMI»); e

k)

la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito alle conseguenze delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

3.   Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari di produzione, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto preposti al controllo o alla gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della sottosezione 4.

4.   Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato di cui all'articolo 136, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sezione.

ARTICOLO 135

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutte le parti interessate, anche nei modi seguenti:

a)

ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi nel proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie per trovare soluzioni per la riduzione delle violazioni per i diritti di proprietà intellettuale e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

b)

le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori; e

c)

le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni.

ARTICOLO 136

Disposizioni istituzionali

1.   Le parti istituiscono un sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale («sottocomitato DPI»), composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan, al fine di sorvegliare l'attuazione del presente capo e di intensificare la cooperazione e il dialogo tra di esse sui diritti di proprietà intellettuale.

2.   Il sottocomitato DPI si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione europea e nella Repubblica dell'Uzbekistan, a una data, in un luogo e secondo modalità, tra cui la videoconferenza, convenuti dalle parti, ma comunque entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

3.   Il sottocomitato DPI agevola l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su ogni questione attinente alla proprietà intellettuale. In particolare, è incaricato di modificare:

a)

l'allegato 7-A, sezione A, per quanto riguarda i riferimenti al diritto applicabile nelle parti;

b)

l'allegato 7-A, sezione B, per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;

c)

l'allegato 7-B per quanto riguarda i criteri da includere nella procedura di opposizione; e

d)

l'allegato 7-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

CAPO 8

CONCORRENZA E IMPRESE PUBBLICHE

SEZIONE A

CONCORRENZA

ARTICOLO 137

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.

ARTICOLO 138

Neutralità concorrenziale

Ciascuna parte applica il presente capo a tutte le imprese, pubbliche o private.

SOTTOSEZIONE 1

COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI E CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

ARTICOLO 139

Quadro legislativo

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore il proprio diritto della concorrenza, che si applica a tutte le imprese in tutti i settori dell'economia (10) e contrasta in modo efficace le seguenti pratiche:

a)

gli accordi orizzontali e verticali tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;

b)

l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante; e

c)

le concentrazioni tra imprese che ostacolerebbero in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

ARTICOLO 140

Missioni di interesse economico pubblico

L'applicazione del diritto della concorrenza ad opera di una parte non dovrebbe ostare all'adempimento, di diritto o di fatto, delle missioni specifiche di interesse pubblico eventualmente affidate alle imprese. Le deroghe al diritto della concorrenza di una parte dovrebbero essere limitate a missioni di interesse pubblico, nonché a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di politica pubblica perseguito, ed essere trasparenti.

ARTICOLO 141

Attuazione

1.   Ciascuna parte istituisce e continua ad avvalersi di un'autorità indipendente sotto il profilo operativo, responsabile della piena ed efficace applicazione del suo diritto della concorrenza, dotandola opportunamente dei poteri e delle risorse necessari a tal fine.

2.   Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente, nel rispetto dei principi di equità procedurale, compresi i diritti di difesa delle imprese interessate, in particolare il diritto al contraddittorio e il diritto al controllo giurisdizionale.

ARTICOLO 142

Cooperazione

1.   Le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione in materia di politica di concorrenza e relativa applicazione.

2.   Per agevolare tale cooperazione le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi informazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza previste dal rispettivo diritto.

3.   Le autorità garanti della concorrenza delle parti si adoperano per coordinare, ove possibile e opportuno, le proprie attività di contrasto in relazione ai medesimi comportamenti o casi o a comportamenti o casi connessi.

ARTICOLO 143

Non applicazione del meccanismo di risoluzione

Il capo 14 non si applica alla presente sezione.

SOTTOSEZIONE 2

SOVVENZIONI

ARTICOLO 144

Definizione e ambito di applicazione

1.   Ai fini della presente sezione, per «sovvenzione» si intende una misura che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.1, dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venga concessa a un'impresa che fornisce merci o presta servizi (11).

2.   La presente sezione si applica alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. Le sovvenzioni che rientrano nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 148 del presente accordo si considerano specifiche.

3.   Le disposizioni della presente sezione non si intendono come tali da ostare all'adempimento, di diritto o di fatto, delle missioni specifiche di interesse pubblico eventualmente affidate alle imprese. Le deroghe alle norme della presente sezione dovrebbero essere limitate a missioni di interesse pubblico, nonché a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di politica pubblica, ed essere trasparenti.

4.   L'articolo 146 del presente accordo non si applica alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.

5.   Gli articoli 146 e 147 non si applicano al settore audiovisivo e al settore del turismo.

ARTICOLO 145

Trasparenza

1.   Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte rende pubbliche le seguenti informazioni:

a)

la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

b)

la forma della sovvenzione;

c)

se possibile, l'importo totale o l'importo annuo iscritto a bilancio per la sovvenzione e il nome del beneficiario della sovvenzione.

2.   Una parte può rispettare il disposto del paragrafo 1:

a)

presentando una notifica a norma dell'articolo 25 dell'accordo SCM, trasmessa almeno ogni due anni;

b)

presentando una notifica a norma dell'articolo 18 dell'accordo sull'agricoltura; o (12)

c)

garantendo che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate da essa stessa o per suo conto su un sito web accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui la sovvenzione è stata concessa o mantenuta.

ARTICOLO 146

Consultazioni

1.   Se ritiene che una sovvenzione incida o possa incidere negativamente sui propri interessi in materia di liberalizzazione degli scambi o degli investimenti, una parte può esprimere per iscritto le proprie preoccupazioni all'altra parte e chiedere ulteriori informazioni al riguardo.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende una spiegazione del modo in cui la sovvenzione possa incidere negativamente sugli interessi in materia di liberalizzazione degli scambi o degli investimenti della parte richiedente. La parte richiedente può chiedere le seguenti informazioni sulla sovvenzione:

a)

la base giuridica e lo scopo della sovvenzione;

b)

la forma della sovvenzione;

c)

le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;

d)

i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;

e)

se possibile, l'importo totale o l'importo annuo iscritto a bilancio per la sovvenzione e il nome del beneficiario della sovvenzione;

f)

qualsiasi altra informazione che consenta di valutare gli effetti potenzialmente negativi della sovvenzione.

3.   La parte interpellata comunica le informazioni per iscritto entro 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Qualora non fornisca le informazioni richieste, la parte interpellata motiva l’assenza di tali informazioni nella propria risposta scritta.

4.   Dopo aver ricevuto le informazioni richieste, la parte richiedente può chiedere che si svolgano consultazioni sulla questione. Le consultazioni tra le parti per esaminare le preoccupazioni espresse si svolgono entro 60 giorni dalla richiesta di consultazioni.

5.   Le parti si adoperano per giungere a una soluzione della questione soddisfacente per entrambe.

ARTICOLO 147

Sovvenzioni soggette a condizioni

1.   Qualora una sovvenzione incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti dell'altra parte, ciascuna parte si adopera per applicare alle sovvenzioni le condizioni seguenti:

a)

sono ammesse le sovvenzioni nell'ambito delle quali un governo garantisce i debiti o le passività di alcune imprese purché l'importo di tali debiti e passività o la durata della garanzia siano limitati; e

b)

sono ammesse le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà, a condizione che:

i)

sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche al fine di permettere all'impresa insolvente o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine; o

ii)

l'impresa contribuisca alle spese di ristrutturazione; le piccole e medie imprese non sono tenute a contribuire alle spese di ristrutturazione.

2.   Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse alle imprese come contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione. Tale contributo temporaneo di liquidità è limitato all'importo necessario semplicemente per mantenere in attività l'impresa.

3.   Sono consentite sovvenzioni volte a garantire l'uscita ordinata dal mercato di un'impresa.

4.   Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni i cui importi o bilanci cumulativi siano inferiori a 500 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni consecutivi.

ARTICOLO 148

Sovvenzioni vietate

Fatte salve le disposizioni dell'accordo sull'agricoltura, a decorrere dall'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC sono vietate le seguenti sovvenzioni per i prodotti industriali:

a)

sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto (13) e singolarmente o nell'ambito di diverse altre condizioni, all'andamento delle esportazioni; e

b)

sovvenzioni condizionate, singolarmente o nell'ambito di diverse altre condizioni, all'uso preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione.

ARTICOLO 149

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per lo scopo per il quale sono state concesse.

SEZIONE B

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 150

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«accordo dell'OCSE»: l'accordo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell'OMC partecipanti all'accordo dell'OCSE al 1o gennaio 1979;

2)

«attività commerciali»: le attività a scopo di lucro il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto in quantità e a prezzi determinati dall'impresa (14);

3)

«considerazioni commerciali»: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero di norma presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante in conformità dei principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;

4)

«designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare l'ambito di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;

5)

«monopolio designato»: un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è stato designato fornitore o acquirente unico di un bene o di un servizio; il soggetto cui è stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;

6)

«impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali»: un'impresa, pubblica o privata, alla quale una parte ha riconosciuto, di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali designando, in conformità di criteri non basati sull'oggettività, sulla proporzionalità e sulla non discriminazione, le imprese autorizzate a fornire un bene o a prestare un servizio ovvero limitando a due o più il numero delle imprese autorizzate, in modo tale da incidere in maniera sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o di prestare lo stesso servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

7)

«servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri»: un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS ivi compreso, se applicabile, nell'allegato del GATS sui servizi finanziari; e

8)

«impresa pubblica»: un'impresa in cui una parte:

a)

detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;

b)

controlla direttamente l'esercizio di più del 50 % dei diritti di voto o esercita altrimenti un livello equivalente di controllo attraverso diritti di voto;

c)

ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di amministrazione equivalente; o

d)

ha potere di controllo (15) sull'impresa.

ARTICOLO 151

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Qualora tali imprese o monopoli esercitino sia attività commerciali sia attività non commerciali, soltanto le attività commerciali rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione.

2.   La presente sezione si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica.

3.   La presente sezione non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ai monopoli designati quando operano come soggetti appaltanti contemplati dagli allegati di ciascuna parte dell'appendice I dell'accordo sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC (16), o dall'allegato 9 del presente accordo, quando l'appalto è aggiudicato a fini pubblici e non di rivendita commerciale dei beni o servizi appaltati o di uso di tali beni o servizi per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio a scopo di vendita commerciale.

4.   La presente sezione non si applica ai servizi prestati nell'esercizio di pubblici poteri.

5.   L'articolo 154 non si applica alla prestazione su incarico pubblico di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica qualora la prestazione:

a)

sostenga le esportazioni o le importazioni, purché i servizi:

i)

non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o

ii)

non siano offerti a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale;

b)

sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché i servizi:

i)

non siano intesi a sostituire finanziamenti commerciali; o

ii)

non siano offerti a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o

c)

sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.

6.   L'articolo 154 non si applica ai settori dei servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo come previsto al capo 12.

7.   Fatto salvo l'articolo 190, l'articolo 154 non si applica agli acquisti e alle vendite di beni o servizi da parte di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato di una parte nei settori oggetto delle riserve elencate nell'allegato 12-D o negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS e negli allegati 12-A, 12-B e 12-C.

ARTICOLO 152

Rapporto con l'accordo OMC

1.   L'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, l'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994 e l'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Il presente articolo si applica a decorrere dalla data di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC o, se precedente, sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 153

Disposizioni generali

1.   Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dalla presente sezione, nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, riconosca a imprese diritti o privilegi speciali o designi o mantenga monopoli.

2.   Una parte non obbliga né incoraggia un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con la presente sezione.

ARTICOLO 154

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1.   Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, le proprie imprese pubbliche, le proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i propri monopoli designati agiscano in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non siano incompatibili con il paragrafo 2.

2.   Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, le proprie imprese pubbliche, le proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i propri monopoli designati:

a)

nell'acquisto di beni o servizi:

i)

accordino ai beni o servizi forniti da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti dalle imprese della propria parte;

ii)

accordino ai beni o servizi forniti dalle imprese che costituiscono investimenti effettuati da investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi beni o servizi forniti da imprese che costituiscono investimenti effettuati da investitori della parte sul mercato rilevante di questa; e

b)

nella vendita di beni o servizi:

i)

accordino a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della propria parte; e

ii)

accordino alle imprese che costituiscono investimenti effettuati da investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese che costituiscono investimenti effettuati da investitori della parte sul mercato rilevante di questa.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

a)

acquistino o forniscano beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse o il rifiuto rispondano a considerazioni commerciali; o

b)

rifiutino di acquistare o fornire beni o servizi, purché tali modalità o condizioni diverse o il rifiuto rispondano a considerazioni commerciali.

4.   Il presente articolo si applica otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 155

Quadro normativo

1.   Ciascuna parte applica al meglio le norme internazionali pertinenti, compresi i principi di governo societario delle imprese pubbliche elaborati dall'OCSE.

2.   Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo che esercita una funzione normativa da essa istituito o mantenuto:

a)

sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate e non debba rispondere loro del proprio operato; e

b)

agisca con imparzialità (17) nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, ivi compresi le imprese pubbliche, le imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati (18).

3.   Fatte salve le rispettive riserve di cui agli allegati 12-A, 12-B, 12-C e 12-D, ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

ARTICOLO 156

Scambio di informazioni

1.   La parte che ritiene che le attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato (di seguito nel presente articolo «il soggetto») dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro della presente sezione può chiedere all'altra parte di fornire per iscritto informazioni sulle attività commerciali del soggetto collegate all'attuazione della presente sezione conformemente al paragrafo 2.

2.   La parte interpellata fornisce le seguenti informazioni, purché la richiesta contenga una spiegazione del modo in cui le attività del soggetto potrebbero incidere sugli interessi della parte richiedente a norma della presente sezione e indichi quali tra le seguenti informazioni vanno fornite:

a)

l'assetto proprietario e la struttura di voto del soggetto, con indicazione della percentuale di quote e di diritti di voto che la parte interpellata, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;

b)

una descrizione delle quote privilegiate o speciali o dei diritti speciali di voto o di altri diritti detenuti dalla parte interpellata, dalle sue imprese pubbliche, dalle sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o dai suoi monopoli designati, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali del soggetto;

c)

una descrizione della struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente del soggetto;

d)

una descrizione dei ministeri o degli enti pubblici che disciplinano o controllano il soggetto, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri o enti e l'indicazione dei diritti e delle prassi di tali ministeri o enti in ordine alla nomina, alla revoca o alla remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente del soggetto;

e)

il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;

f)

eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui l'ente beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata; e

g)

altre informazioni pubbliche sul soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.

3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non obbligano una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l'attività di contrasto o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese.

4.   Se non dispone delle informazioni richieste, la parte interpellata ne comunica per iscritto i motivi alla parte che le ha richieste.

5.   Il presente articolo non si applica alle PMI.

CAPO 9

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 157

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«beni o servizi commerciali»: beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;

b)

«servizi di costruzione»: servizi aventi come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite;

c)

«asta elettronica»: un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

d)

«scritto» o «per iscritto»: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate elettronicamente;

e)

«gara a trattativa privata»: una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

f)

«misura»: qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante relativi a un appalto disciplinato;

g)

«elenco a uso ripetuto»: un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;

h)

«avviso di gara d'appalto»: l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione o un'offerta o entrambe;

i)

«compensazione»: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) o interventi o requisiti analoghi;

j)

«gara aperta»: una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

k)

«soggetto appaltante»: un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione della sezione 1, 2 o 3 dell'allegato 9;

l)

«fornitore qualificato»: un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;

m)

«gara mediante preselezione»: una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;

n)

«servizi»: anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;

o)

«norma»: un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

p)

«fornitore»: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi e

q)

«specifiche tecniche»: qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i)

stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione o prestazione; o

ii)

stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

ARTICOLO 158

Ambito di applicazione e settori interessati

1.   Il presente capo si applica dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.

3.   Ai fini del presente capo, per «appalto disciplinato» si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a)

di beni, di servizi o di entrambi:

i)

come precisato nell'allegato 9; e

ii)

per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)

in qualsiasi forma contrattuale, compresi l'acquisto e la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c)

il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate nell'allegato 9 al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 162;

d)

indetta da un soggetto appaltante; e

e)

non altrimenti esclusa dal campo di applicazione di cui al paragrafo 3 o all'allegato 9.

4.   Salvo altrimenti disposto nell'allegato 9, il presente capo non si applica:

a)

all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b)

agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c)

alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)

ai contratti di pubblico impiego;

e)

agli appalti indetti:

i)

allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;

ii)

in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; o

iii)

in base a una procedura o a una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora tale procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.

5.   Le parti forniscono le informazioni seguenti nelle rispettive sottosezioni dell'allegato 9:

a)

nella sezione 1, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b)

nella sezione 2, i soggetti dell'amministrazione decentrata le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c)

nella sezione 3, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d)

nella sezione 4, i beni disciplinati dal presente capo;

e)

nella sezione 5, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;

f)

nella sezione 6, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo; e

g)

nella sezione 7 le eventuali note generali;

h)

nella sezione 8, i mezzi sui quali ciascuna parte pubblica gli avvisi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e altre informazioni relative al proprio sistema di appalti di cui al presente capo.

6.   Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un soggetto appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, un soggetto non elencato nell'allegato 9, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'articolo 160.

7.   Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:

a)

non può suddividere un appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e

b)

include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i)

premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii)

qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

8.   Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati («appalti ricorrenti»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

a)

il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; o

b)

il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio del soggetto appaltante.

9.   In caso di appalti che prevedano locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

a)

nel caso di un appalto di durata determinata:

i)

per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; o

ii)

per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e

c)

in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 159

Sicurezza ed eccezioni generali

1.   Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione ad:

a)

appalti di armi, munizioni o materiale bellico;

b)

appalti indispensabili per la sicurezza nazionale; o

c)

appalti per fini di difesa nazionale.

2.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti impongano o applichino misure:

a)

necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)

necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;

c)

necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o

d)

riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

ARTICOLO 160

Principi generali

1.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori.

2.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene:

a)

dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero; o

b)

dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

3.   Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, il soggetto appaltante:

a)

provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;

b)

predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricezione e la prevenzione degli accessi non autorizzati; e

c)

utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure di appalto e, nella misura più ampia possibile, per la presentazione delle offerte.

4.   Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

a)

garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata;

b)

evitare conflitti di interesse; e

c)

prevenire pratiche di corruzione.

5.   Ai fini degli appalti disciplinati, ciascuna parte si astiene dall'applicare ai beni o ai servizi importati o forniti dall'altra parte regole di origine diverse da quelle che applica nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla parte in questione.

6.   Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati;

b)

alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri; e

c)

ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

8.   Ciascuna parte provvede a predisporre misure adeguate per contrastare la corruzione negli appalti pubblici. Tali misure possono comprendere procedure volte a escludere dalla partecipazione agli appalti della parte, a tempo indeterminato o per un determinato periodo di tempo, i fornitori dei quali le autorità giudiziarie della parte abbiano accertato, con decisione definitiva, il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in relazione agli appalti pubblici nel territorio della parte. Ciascuna parte provvede inoltre a predisporre politiche e procedure per eliminare nella misura del possibile o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei soggetti coinvolti negli appalti o che esercitano un'influenza su di essi.

ARTICOLO 161

Informazioni sul sistema di appalti

1.   Ciascuna parte:

a)

pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e

b)

fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte delle informazioni di cui alla lettera a).

2.   Ciascuna parte elenca nella sezione 8 dell'allegato 9:

a)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1;

b)

i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica gli avvisi prescritti dagli articoli 162, 164 e 171; e

c)

gli indirizzi dei siti web su cui la parte pubblica i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 171, paragrafo 2.

3.   Ciascuna parte notifica senza indugio al Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» qualsiasi modifica dei propri mezzi d'informazione elencati nella sezione 8 dell'allegato 9.

ARTICOLO 162

Avvisi

1.   Per ciascun appalto disciplinato il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nelle circostanze indicate all'articolo 168.

Tutti gli avvisi (avvisi di gara d'appalto, avviso per estratto e avviso di appalti programmati) sono direttamente accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico su internet. Gli avvisi possono altresì essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione, e devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.

Ciascuna parte elenca il mezzo d'informazione cartaceo ed elettronico appropriato nella sezione 8 dell'allegato 9.

2.   Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:

a)

il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento;

b)

una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c)

per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;

d)

una descrizione di qualsiasi opzione;

e)

i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f)

il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

g)

se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

h)

l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i)

la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante;

j)

un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese le prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;

k)

se, a norma dell'articolo 164, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e

l)

che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

3.   Per ogni gara d'appalto che intende bandire, il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in inglese, garantendone la pronta consultazione. L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

l'oggetto dell'appalto;

b)

il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

4.   I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro («avviso di appalti programmati»), utilizzando gli opportuni mezzi elettronici e, se disponibili, cartacei, di cui alla sezione 8. L'avviso di appalti programmati è pubblicato anche sul sito del punto di accesso unico di cui alla sezione 8. L'avviso di appalti programmati dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data o il periodo previsti per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

5.   Un soggetto appaltante di cui alle sezioni 2 o 3 può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone il soggetto tra quelle elencate al paragrafo 3 e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.

ARTICOLO 163

Condizioni per la partecipazione

1.   Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione del pertinente appalto.

2.   Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un soggetto appaltante non:

a)

subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una parte ma può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e

b)

impone la condizione che il fornitore abbia una precedente esperienza nel territorio della parte ma può, se del caso, esigere che l'offerente dimostri di aver acquisito un'esperienza in condizioni climatiche o topografiche specifiche.

3.   Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, il soggetto appaltante:

a)

ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante; e

b)

esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate dal soggetto appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.   Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può escludere un fornitore per motivi quali:

a)

fallimento;

b)

false dichiarazioni;

c)

grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad uno o più appalti precedenti;

d)

sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti;

e)

grave mancanza professionale, atti od omissioni aventi ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore;

f)

evasione fiscale; o

g)

esclusione del fornitore dalla partecipazione a norma dell'articolo 160, paragrafo 9.

ARTICOLO 164

Qualificazione dei fornitori

1.   Le parti, ivi compresi i rispettivi soggetti appaltanti, possono prevedere un sistema di registrazione dei fornitori che imponga ai fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni. In tal caso, la parte provvede affinché i fornitori interessati abbiano accesso alle informazioni sul sistema di registrazione e possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. Il soggetto appaltante o altra autorità responsabile del sistema di registrazione dei fornitori comunica al fornitore interessato, entro un termine ragionevole, la decisione di accogliere o respingere la sua richiesta. Se la richiesta è respinta, la decisione è debitamente motivata.

2.   Ciascuna parte provvede affinché:

a)

i suoi soggetti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure in materia di qualifiche; e

b)

i suoi soggetti appaltanti, qualora dispongano di sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.

3.   Ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

4.   Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:

a)

include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 162, paragrafo 3, lettere a), b), f), g), j), k) e l), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione, e

b)

dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 162, paragrafo 3, lettere c), d), e), h) e i), secondo quanto specificato all'articolo 166, paragrafo 3, lettera b).

5.   Il soggetto appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare a un appalto specifico, salvo qualora abbia imposto un limite nell'avviso di gara d'appalto al numero di fornitori ammessi alla gara e i criteri di selezione del numero limitato di fornitori. Un invito a presentare un'offerta è rivolto al numero di fornitori necessario per garantire una concorrenza effettiva.

6.   Se la documentazione di gara non è resa pubblica a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, il soggetto appaltante provvede affinché essa sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

7.   Un soggetto appaltante può tenere un elenco di fornitori a uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a)

sia pubblicato una volta l'anno; e

b)

nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile sui mezzi d'informazione appropriati di cui alla sezione 8.

8.   L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

a)

una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato;

b)

le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;

c)

il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco;

d)

il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e

e)

l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9.   In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

a)

specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e

b)

sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10.   Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11.   Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 166, paragrafo 2, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, il soggetto non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

12.   Un soggetto appaltante di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato 9 può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a)

l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 del presente articolo e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 162, paragrafo 3, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e

b)

il soggetto trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 162, paragrafo 3, purché disponibili.

13.   Un soggetto appaltante di cui alle sezioni 2 e 3 dell'allegato 9 può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

14.   Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

15.   Se respinge la richiesta di un fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, il soggetto appaltante cessa di riconoscere un fornitore come fornitore qualificato o stralcia un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

ARTICOLO 165

Specifiche tecniche e documentazione di gara

1.   Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi tra le parti.

2.   Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso il soggetto appaltante:

a)

stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b)

determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali riconosciute dalla parte; altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3.   Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».

4.   Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, detto soggetto inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5.   Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che potrebbe impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che potrebbe avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6.   Si precisa che una parte, ivi compresi i suoi soggetti appaltanti, può elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o la tutela ambientale, a condizione che ciò avvenga conformemente al disposto del presente articolo.

Una parte può:

a)

consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di tenere conto degli aspetti ambientali e sociali durante tutta la procedura di appalto, purché tali aspetti non siano discriminatori e siano collegati all'oggetto dell'appalto; e

b)

adottare misure adeguate per garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, compresi gli obblighi di cui al capo 10.

7.   Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

a)

l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;

b)

qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione a tali condizioni per la partecipazione;

c)

tutti i criteri di valutazione che il soggetto applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d)

se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;

e)

se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole in conformità delle quali l'asta si svolgerà, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f)

in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;

g)

altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e

h)

eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

8.   Nel fissare eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

9.   I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna.

10.   Un soggetto appaltante:

a)

rende tempestivamente disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;

b)

fornisce senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e

c)

risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

11.   Un soggetto appaltante che modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

a)

a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti al soggetto e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e

b)

in tempo utile onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare le offerte modificate, se del caso.

ARTICOLO 166

Termini

1.   Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

a)

la natura e la complessità dell'appalto;

b)

l'entità dei subappalti previsti; e

c)

il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

2.   In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3.   Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni a decorrere dalla data in cui:

a)

è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o

b)

il soggetto notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.

4.   Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte a non meno di 20 giorni qualora:

a)

il soggetto appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati in conformità dell'articolo 162, paragrafo 4, contenente:

i)

una descrizione dell'appalto;

ii)

i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii)

una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto;

iv)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v)

tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 162, paragrafo 2;

b)

nel caso di appalti di natura ricorrente, il soggetto appaltante indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno comunicati in avvisi successivi; o

c)

per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5.   Un soggetto appaltante può ridurre di cinque giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 in ognuna delle seguenti circostanze:

a)

l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

b)

tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c)

tale soggetto accetta di ricevere le offerte per via elettronica.

6.   L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7.   In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, un soggetto appaltante che acquisiti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Inoltre, se tale soggetto accetta di ricevere le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.

8.   Qualora un soggetto appaltante di cui alle sezioni 2 o 3 dell'allegato 9 abbia selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra il soggetto appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

ARTICOLO 167

Trattative

1.   Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative con i fornitori:

a)

qualora il soggetto appaltante abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 162, paragrafo 2; o

b)

qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2.   Un soggetto appaltante:

a)

provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e

b)

una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti possa presentare offerte nuove o modificate.

ARTICOLO 168

Gara a trattativa privata

1.   A condizione di non avvalersi della presente disposizione al fine di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 162 a 164, l'articolo 165, paragrafi da 7 a 11, nonché gli articoli 166, 167, 169 e 170 in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

a)

sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali, qualora:

i)

non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii)

nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)

nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione; o

iv)

le offerte pervenute presentino un carattere collusivo,

b)

qualora vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:

i)

poiché la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii)

poiché trattasi di protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o

iii)

per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c)

quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i)

sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

ii)

possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

d)

solo quando strettamente necessario, qualora per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;

e)

per i beni acquistati su un mercato delle materie prime;

f)

qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

g)

nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o

h)

qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:

i)

il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto, e

ii)

i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2.   Un soggetto appaltante prepara una relazione scritta su ogni appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione comprende il nome del soggetto appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla gara a trattativa privata.

ARTICOLO 169

Aste elettroniche

Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a ciascun partecipante prima di dar avvio all'asta:

a)

il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b)

i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c)

ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 170

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1.   Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.

2.   Il soggetto appaltante non penalizza i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dal soggetto medesimo.

3.   Il soggetto appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra a un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

4.   Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5.   Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, un soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a)

l'offerta più vantaggiosa o

b)

l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

6.   Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto. Il soggetto appaltante può verificare altresì se il fornitore abbia ottenuto sovvenzioni. In tal caso, l'offerta può essere respinta unicamente per questo motivo, a meno che il fornitore non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal soggetto appaltante, che la sovvenzione concessa era compatibile con la disciplina relativa alle sovvenzioni stabilita nel presente accordo.

7.   Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

8.   Ciascuna parte prevede, di norma, un termine sospensivo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto al fine di concedere agli offerenti esclusi tempo sufficiente per riesaminare e impugnare la decisione di aggiudicazione.

ARTICOLO 171

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1.   Il soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, su richiesta di uno dei fornitori, vi provvede per iscritto. Fatto salvo l'articolo 172, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore escluso che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

2.   Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo, il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo d'informazione elettronico o cartaceo appropriato di cui alla sezione 8 dell'allegato 9. Qualora tale soggetto si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;

b)

il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;

c)

il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d)

il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e)

la data di aggiudicazione; e

f)

il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gara a trattativa privata conformemente all'articolo 168, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3.   Ciascun soggetto appaltante conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto:

a)

la documentazione e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 168, paragrafo 2; e

b)

i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.

ARTICOLO 172

Divulgazione delle informazioni

1.   Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se un appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che le riceve si astiene dal divulgarle ai fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

2.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal divulgare a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a)

ostacoli l'attività di contrasto;

b)

possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;

c)

pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o

d)

sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

4.   Ciascuna parte mette ogni anno a disposizione dell'altra parte statistiche sugli appalti pubblici bilaterali.

ARTICOLO 173

Procedure di ricorso

1.   Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie tramite cui fornitore, che abbia o abbia avuto un interesse in un appalto disciplinato, possa:

a)

contestare direttamente una violazione del presente capo verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato; o

b)

qualora l'ordinamento giuridico di tale parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, contestare la mancata osservanza delle misure attuative di detto capo predisposte dalla parte,

Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi presentati ai sensi del presente paragrafo sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

2.   Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene il soggetto appaltante che conduce l'appalto invita il fornitore e il soggetto ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3.   A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine che in nessun caso può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4.   Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati dai fornitori nel quadro di un appalto disciplinato.

5.   Qualora un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamini inizialmente il ricorso, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

6.   Qualora l'autorità istituita o designata a norma del paragrafo 4 non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che esso disponga di procedure atte a garantire:

a)

che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;

b)

che alle parti in causa (i «partecipanti») venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;

c)

che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d)

che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;

e)

che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni e

f)

che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.

7.   Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:

a)

misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e

b)

nei casi in cui un organo di ricorso abbia accertato una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi sostenuti per la preparazione dell'offerta o per il ricorso o comprendere entrambi.

ARTICOLO 174

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1.   Una parte può proporre di modificare o rettificare l'allegato 9 per quanto riguarda le disposizioni che determinano i propri appalti disciplinati.

2.   Una parte che intenda proporre una modifica dell'allegato 9:

a)

ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e

b)

propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza.

4.   L'altra parte può presentare obiezioni scritte entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), qualora contesti che:

a)

un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; o

b)

la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza a norma del paragrafo 3.

Qualora l'altra parte non abbia presentato obiezioni entro il termine stabilito, si ritiene che abbia accettato l'adeguamento o la modifica.

5.   Le seguenti modifiche dell'allegato 9 si considerano rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non pregiudichino la copertura concordata prevista dal presente capo:

a)

la modifica del nome di un soggetto appaltante;

b)

la fusione di due o più soggetti appaltanti elencati nell'allegato 9; e

c)

la separazione di un soggetto appaltante elencato nell'allegato 9 in due o più soggetti appaltanti che sono aggiunti integralmente all’elenco dei soggetti appaltanti elencati nell’allegato 9.

La parte che effettua tale rettifica di carattere puramente formale non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi.

6.   Per quanto riguarda le rettifiche proposte dell'allegato 9, ciascuna parte ne dà notifica all'altra parte ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

7.   Una parte può presentare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dal ricevimento della notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa per quali motivi ritiene che la rettifica proposta non sia conforme al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dal presente accordo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 6, si considera che l'altra parte abbia accettato la rettifica proposta. L'altra parte può chiedere per iscritto più tempo per esaminare le rettifiche proposte se le modifiche proposte richiedono un'ulteriore verifica delle informazioni o ulteriori chiarimenti ad opera della parte proponente.

8.   Se l'altra parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se le parti non raggiungono un accordo entro 60 giorni dal ricevimento dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare l'allegato 9 può deferire la questione alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo.

ARTICOLO 175

Disposizioni istituzionali

Su richiesta di una parte, il Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» esamina questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo, quali:

a)

la modifica o la rettifica dell'allegato 9;

b)

questioni attinenti al funzionamento del presente capo;

c)

ogni altra questione relativa agli appalti pubblici.

CAPO 10

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 176

Contesto e obiettivi

1.   Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, nonché l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015 e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS»).

2.   Le parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e costituiscono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Le parti dichiarano il proprio impegno a promuovere uno sviluppo degli scambi o degli investimenti internazionali che concorra al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile, come indicato in particolare nei rispettivi impegni multilaterali in materia di lavoro e ambiente.

ARTICOLO 177

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.   Le parti riconoscono il loro rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di stabilire i livelli di protezione interna dell'ambiente e del lavoro che ritengono appropriati e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche pertinenti. Tali disposizioni legislative e politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare gli accordi e le norme riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 178.

2.   Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino un elevato livello di tutela dell'ambiente e del lavoro.

3.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione offerti dalla rispettiva legislazione ambientale o dalle rispettive norme e legislazioni in materia di lavoro.

4.   Una parte non cerca di incoraggiare gli scambi o gli investimenti rinunciando o derogando alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro o, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, omettendo di darvi efficace applicazione.

ARTICOLO 178

Accordi multilaterali in materia di ambiente e convenzioni sul lavoro

1.   Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide dello sviluppo sostenibile in campo ambientale e il valore di un'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso per tutti quali elementi essenziali dello sviluppo sostenibile.

2.   In tale contesto, e tenendo conto degli articoli 290, 291, 292, 293, 294 e 295, ciascuna parte attua in maniera efficace gli accordi multilaterali in materia di ambiente che ha ratificato, compresi l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992.

3.   Tenendo conto dell'articolo 314, ciascuna parte attua in maniera efficace le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, nonché alle altre convenzioni dell'OIL che la Repubblica dell'Uzbekistan e gli Stati membri hanno rispettivamente ratificato. Le parti si adoperano per ratificare altre convenzioni e altri protocolli che l'OIL abbia classificato come aggiornati. Ciascuna parte adotta e attua misure e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro, in linea con le convenzioni pertinenti dell'OIL di cui è o potrebbe diventare firmataria.

ARTICOLO 179

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1.   Le parti ribadiscono il proprio impegno a rafforzare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Di conseguenza, esse promuovono la responsabilità sociale e il comportamento responsabile delle imprese, il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali e il ricorso a sistemi di garanzia della sostenibilità, quali il commercio equo ed etico e il marchio di qualità ecologica.

2.   Le parti scambiano informazioni e condividono esperienze in merito alle rispettive azioni per promuovere la coerenza e le sinergie tra le politiche commerciali, sociali e ambientali e intensificano il dialogo e la cooperazione sulle questioni connesse allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nell'ambito delle relazioni commerciali.

3.   Tale dialogo e tale cooperazione coinvolgono i portatori di interessi, in particolare le parti sociali e altre organizzazioni della società civile, attraverso la cooperazione con la società civile istituita a norma dell'articolo 341.

ARTICOLO 180

Risoluzione delle controversie

Gli articoli da 250 a 254 non si applicano alle controversie nell'ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio ha consegnato la propria relazione finale conformemente agli articoli 248 e 249, le parti, tenendo conto di tale relazione, discutono le misure idonee da attuare. Il Comitato di cooperazione sorveglia l'attuazione di siffatte misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all'articolo 179, paragrafo 3.

CAPO 11

TRASPARENZA

ARTICOLO 181

Obiettivo

Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto normativo potrebbe avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto normativo prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.

ARTICOLO 182

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«decisione amministrativa»: una decisione, un atto o un'azione avente effetti giuridici che si applica a una persona, a un bene o a un servizio specifici in un singolo caso e comprende la mancata adozione di tale decisione, atto o azione secondo quanto previsto dal diritto di una parte;

b)

«persona interessata»: ogni persona che possa essere interessata da una misura di applicazione generale; e

c)

«misura di applicazione generale»: le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure, le decisioni amministrative e le decisioni giudiziarie di applicazione generale riguardanti qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo, secondo quanto previsto dal diritto di una parte.

ARTICOLO 183

Pubblicazione

Ciascuna parte provvede affinché una misura di applicazione generale riguardante qualsiasi questione contemplata dal presente titolo:

a)

sia rapidamente pubblicata tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, o sia altrimenti messa a disposizione in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

b)

contenga una spiegazione dell'obiettivo perseguito e sia motivata; e

c)

preveda un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari, almeno nel caso in cui ciò aggravi gli oneri a carico degli operatori economici, salvo se impossibile per motivi di urgenza. La presente lettera non si applica alle decisioni giudiziarie o amministrative.

ARTICOLO 184

Richieste di informazioni

1.   Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di qualsivoglia persona in merito a disposizioni legislative e regolamentari relative a qualsiasi questione contemplata dal presente titolo.

2.   Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica senza indugio le informazioni e risponde alle domande riguardanti le disposizioni legislative o regolamentari in vigore o in fase di elaborazione in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente titolo.

ARTICOLO 185

Attuazione delle misure di applicazione generale

1.   Ciascuna parte gestisce in modo obiettivo, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi questione contemplata dal presente titolo.

2.   Nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 a determinate persone e a determinati beni o servizi dell'altra parte in casi specifici, ciascuna parte:

a)

si adopera per comunicare alle persone direttamente interessate da un procedimento amministrativo, con ragionevole preavviso e secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi, e

b)

offre alle persone una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano.

ARTICOLO 186

Riesame e ricorso

1.   Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di procedure e organi giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente le decisioni amministrative riguardanti qualsiasi materia contemplata dal presente titolo. Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure di ricorso e di riesame siano applicate dagli organi giurisdizionali in modo non discriminatorio e imparziale. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall'autorità preposta all'esecuzione amministrativa e non hanno alcun interesse in merito all'esito della questione.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le parti del procedimento di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:

a)

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b)

una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se così prescritto dal suo diritto, sugli atti pertinenti predisposti dall'autorità amministrativa.

3.   La decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), è attuata dall'autorità preposta all'esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore secondo quanto previsto dal suo diritto.

ARTICOLO 187

Relazione con altri capi

Il presente capo non pregiudica le norme specifiche stabilite in altri capi del presente titolo.

CAPO 12

INVESTIMENTI E SCAMBI DI SERVIZI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 188

Ambito di applicazione

1.   Le parti, ribadendo il proprio impegno a creare un contesto più proficuo per lo sviluppo degli investimenti e degli scambi commerciali tra di esse, stabiliscono le disposizioni necessarie al fine di migliorare le condizioni reciproche per gli investimenti e gli scambi di servizi.

2.   Le parti affermano il diritto di legiferare e di introdurre nuove disposizioni regolamentari nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi tra cui la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale.

3.   Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra parte, né alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

4.   Il presente capo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi (19) per l'altra parte derivanti dalle disposizioni del presente capo.

5.   Il presente capo non si applica alle misure delle parti relative agli appalti di beni o servizi acquistati da governi o agenzie a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di appalti disciplinati ai sensi del capo 9.

6.   Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti e le garanzie, e le assicurazioni statali.

7.   Il presente capo non si applica:

a)

ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (20), ad eccezione di quanto segue:

i)

servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;

ii)

servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);

iii)

servizi di assistenza a terra; e

iv)

vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

b)

ai servizi audiovisivi;

c)

alle vie navigabili interne; e

d)

al cabotaggio marittimo nazionale (21).

ARTICOLO 189

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili»: le attività di questa natura in quanto effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

b)

«attività svolte o servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: le attività che non sono svolte o i servizi che non sono prestati su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

c)

«servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)»: i servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

d)

«impresa disciplinata»: un'impresa situata nel territorio di una parte, stabilita a norma della lettera h) da una persona giuridica dell'altra parte nel rispetto del diritto applicabile, già stabilita alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;

e)

«scambi transfrontalieri di servizi»: la prestazione di un servizio:

i)

dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte; o

ii)

nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;

f)

«attività economica»: qualsiasi attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

g)

«impresa»: una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;

h)

«stabilimento»: la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza di una persona giuridica nel territorio di una parte al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli;

i)

«esistente»: applicabile alla data della firma del presente accordo;

j)

«servizi di assistenza a terra»: la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; l'espressione «servizi di assistenza a terra» non comprende: l'autoassistenza, la sicurezza (security), la riparazione e la manutenzione degli aeromobili ovvero l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

k)

«persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

l)

«persona giuridica di una parte» (22):

i)

per l'Unione europea:

A)

una persona giuridica costituita od organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o di almeno uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale (23) nel territorio dell'Unione europea, e

B)

una società di navigazione stabilita al di fuori dell'Unione europea e controllata da una persona fisica di uno Stato membro la cui nave è immatricolata in uno Stato membro e batte bandiera di uno Stato membro;

ii)

per la Repubblica dell'Uzbekistan:

A)

una persona giuridica costituita od organizzata in forza del diritto della Repubblica dell'Uzbekistan, che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio della Repubblica dell'Uzbekistan; e

B)

una società di navigazione stabilita al di fuori della Repubblica dell'Uzbekistan e controllata da una persona fisica della Repubblica dell'Uzbekistan, le cui navi sono immatricolate nella Repubblica dell'Uzbekistan e battono bandiera di tale Stato;

m)

«misura di una parte»: le misure adottate o mantenute in vigore da (24):

i)

amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e

ii)

organi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

n)

«persona fisica di una parte»:

i)

per l'Unione europea, un cittadino di uno degli Stati membri conformemente al diritto di quest'ultimo (25); e

ii)

per la Repubblica dell'Uzbekistan, un cittadino della Repubblica dell'Uzbekistan conformemente al diritto di quest'ultima;

o)

«esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento ovvero la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;

p)

«vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo»: la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;

q)

«servizio»: qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

r)

«prestatore di servizi»: la persona che intende prestare o presta un servizio.

ARTICOLO 190

Limitazione orizzontale sui servizi

1.   Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte non è tenuta ad accordare, per i settori o le misure contemplati dal GATS, un trattamento più favorevole di quello che tale parte è tenuta a concedere a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura di servizi. Il presente paragrafo si applica a decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore di ciascuno degli obblighi corrispondenti di una parte ai sensi del GATS.

2.   A fini di maggior chiarezza, per quanto riguarda i servizi, gli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS, comprese le riserve e il suo allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II (elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione più favorita) sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

3.   Si precisa che prima dell'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC, l'elenco degli impegni specifici della Repubblica dell'Uzbekistan, comprese le riserve, è quello che figura negli allegati 12-B, 12-C e 12-D.

ARTICOLO 191

Accordi di integrazione economica

Il trattamento concesso a norma del presente capo non si applica al trattamento concesso da una parte in virtù di un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi (compreso lo stabilimento nel settore dei servizi) e che soddisfa i criteri di cui agli articoli V e V bis del GATS, o di un accordo che liberalizza in misura sostanziale lo stabilimento in altre attività economiche e che soddisfa gli stessi criteri in relazione a tali attività.

ARTICOLO 192

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1.   Una parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche presentata dall'altra parte in merito a sue misure di applicazione generale, ivi compresi le norme e i criteri relativi alla concessione di licenze e alla certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, nonché di informazioni concernenti l'opportuno organismo di regolamentazione o di altro tipo o gli accordi internazionali attinenti a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo o che incidono su di esse. Ciascuna parte istituisce uno o più centri di informazione e ne notifica il recapito all'altra parte. Tali centri di informazione forniscono agli investitori e ai prestatori di servizi dell'altra parte che ne facciano richiesta informazioni specifiche su tutte le suddette questioni.

2.   Ciascuna parte pubblica senza indugio tutte le misure di applicazione generale che riguardano il funzionamento del presente capo o vi incidono. Qualora tale pubblicazione non sia possibile, le informazioni su dette misure sono rese altrimenti disponibili al pubblico.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

SEZIONE 2

INVESTIMENTI

ARTICOLO 193

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sullo stabilimento o sull'esercizio di attività economiche nel suo territorio da parte di:

a)

persone giuridiche dell'altra parte; e

b)

imprese disciplinate.

ARTICOLO 194

Trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale

1.   Fatte salve le riserve elencate nell'allegato 12-A del presente accordo e negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS nonché nell'allegato 12-B del presente accordo, ciascuna parte accorda alle persone giuridiche dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle persone giuridiche di un paese terzo e alle relative imprese.

2.   Fatte salve le riserve elencate nell'allegato 12-A e negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS nonché nell'allegato 12-B, ciascuna parte accorda alle persone giuridiche dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone giuridiche e alle relative imprese.

3.   Per trattamento accordato a norma del paragrafo 2 si intende:

a)

nel caso di un'amministrazione regionale o locale della Repubblica dell'Uzbekistan, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda alle persone giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan e alle loro imprese nel territorio di pertinenza; e

b)

nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda alle persone giuridiche di tale Stato membro e alle loro imprese nel territorio di pertinenza.

4.   Il presente articolo non va interpretato come obbligo imposto a una parte di estendere alle persone giuridiche dell'altra parte o alle imprese disciplinate il beneficio del trattamento derivante da:

a)

un accordo internazionale volto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o

b)

misure che prevedono il riconoscimento, compresi il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell'allegato del GATS sui servizi finanziari.

5.   A fini di maggior chiarezza, il trattamento di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali.

6.   A fini di maggior chiarezza, le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo non costituiscono di per sé il trattamento di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni (26) possono costituire un siffatto trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 195

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Fatte salve le riserve specificate nell'allegato 12-A e negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS nonché nell'allegato 12-B, una parte non impone a un'impresa disciplinata di nominare amministratore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione una persona di una specifica cittadinanza.

ARTICOLO 196

Diniego di benefici

Può negare i benefici della presente sezione a una persona giuridica dell'altra parte o a un'impresa disciplinata la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a)

vietino di effettuare operazioni con tale persona giuridica o impresa disciplinata; o

b)

risulterebbero violate o eluse se i benefici di cui alla presente sezione fossero accordati a tale persona giuridica o impresa disciplinata, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona che è proprietaria o ha il controllo di tale persona giuridica o impresa.

SEZIONE 3

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

ARTICOLO 197

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi a opera di prestatori di servizi dell'altra parte.

ARTICOLO 198

Trattamento nazionale

1.   Fatto salvo l'articolo 190, nei settori per i quali sono specificati impegni negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS e nell'allegato 12-C del presente accordo, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri servizi e prestatori di servizi.

2.   Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico, o un trattamento formalmente diverso, rispetto a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi.

3.   È considerato meno favorevole il trattamento formalmente identico o formalmente diverso che altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi dell'altra parte.

4.   Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 199

Ulteriore progressiva liberalizzazione

1.   Conformemente alle disposizioni della presente sezione, le parti si adoperano per adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente ulteriori scambi transfrontalieri di servizi tenendo conto dell'evoluzione del settore dei servizi delle parti.

2.   Il Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

3.   Le parti si adoperano per evitare l'adozione di qualsiasi misura tale da rendere le condizioni per gli scambi transfrontalieri di servizi più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente la firma del presente accordo.

ARTICOLO 200

Diniego di benefici

Può negare i benefici della presente sezione a un prestatore di servizi dell'altra parte la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a)

vietino di effettuare operazioni con tale prestatore di servizi; o

b)

risulterebbero violate o eluse se i benefici di cui alla presente sezione fossero accordati a tale prestatore di servizi, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona che ne è proprietaria o ne ha il controllo.

SEZIONE 4

INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 201

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi attraverso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di persone fisiche dell'altra parte che rientrano nell'ambito delle seguenti categorie:

a)

visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento;

b)

prestatori di servizi contrattuali; e

c)

personale trasferito all'interno di una società.

2.   Nella misura in cui non siano assunti impegni nella presente sezione, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni previste nel diritto delle parti concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.

3.   In deroga alle disposizioni della presente sezione, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni previste nel diritto delle parti per quanto concerne le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano i salari minimi e gli accordi salariali collettivi.

4.   Gli impegni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l'esito.

5.   Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e che:

i)

sono responsabili della creazione di un'impresa di detta persona giuridica nel territorio dell'altra parte;

ii)

non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento di tale impresa; e

iii)

non ricevano compensi da fonti ubicate nell'altra parte;

b)

«prestatori di servizi contrattuali»: persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, non per il tramite di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, che non è stabilita nel territorio dell'altra parte e che ha stipulato un contratto in buona fede (27) per la prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell'altra parte che richiede la presenza temporanea dei suoi dipendenti (28), e che:

i)

abbiano offerto tali servizi in veste di dipendenti della persona giuridica per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo;

ii)

posseggano, a tale data:

A)

un'esperienza professionale nell'attività in questione di almeno tre anni per le persone fisiche dell'Unione europea e almeno cinque anni per le persone fisiche della Repubblica dell'Uzbekistan (29);

B)

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente (30); e

C)

le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell'altra parte; e

iii)

non ricevano compensi da fonti ubicate nell'altra parte;

c)

«personale trasferito all'interno di una società»: le persone fisiche che:

i)

siano state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale, o ne siano state socie, per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo nell'altra parte;

ii)

risiedano al di fuori del territorio dell'altra parte al momento della domanda;

iii)

siano temporaneamente trasferite presso un'impresa della persona giuridica ubicata nel territorio dell'altra parte (31) e appartenente al gruppo della persona giuridica o della succursale di origine, compresi il suo ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre; e

iv)

per l'Unione europea, appartengano alle seguenti categorie:

A)

dirigenti che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa (32) nell'altra parte sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:

1)

la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua suddivisione;

2)

la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

3)

il potere di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale; o

B)

specialisti in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa, che sono valutate tenendo conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale, riguardo a un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche e l'eventuale iscrizione a un albo professionale; o

v)

per la Repubblica dell'Uzbekistan, svolgano il proprio lavoro nel territorio di tale parte, non siano cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan e soddisfino i seguenti criteri minimi:

A)

abbiano completato un ciclo di istruzione superiore pertinente nella professione esercitata;

B)

abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore di attività previsto; e

C)

percepiscano nella Repubblica dell'Uzbekistan uno stipendio annuale (retribuzione) il cui importo non sia inferiore all'equivalente di 22 000 DSP.

ARTICOLO 202

Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

1.   Nei settori e sottosettori e nelle attività enumerati negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS o nell'allegato 12-B del presente accordo e fatte salve le eventuali riserve ivi elencate (33):

a)

una parte autorizza:

i)

l'ingresso e il soggiorno temporaneo del personale trasferito all'interno di una società e dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento; e

ii)

l'impiego nel proprio territorio di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte; e

b)

una parte non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni - sotto forma di contingenti numerici o di verifiche della necessità economica - al numero totale di persone fisiche che un'impresa può impiegare come personale trasferito all'interno di una società e come visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento in un settore specifico, ovvero limitazioni discriminatorie.

2.   La durata ammissibile del soggiorno è di al massimo tre anni per il personale trasferito all'interno di una società e di al massimo 90 giorni (34) per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.

ARTICOLO 203

Prestatori di servizi contrattuali

1.   Nei settori e sottosettori e nelle attività enumerati negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS o nell'allegato 12-D del presente accordo e fatte salve le riserve ivi elencate (35), una parte non adotta né mantiene in vigore limitazioni - sotto forma di contingenti numerici o di una verifica della necessità economica - al numero totale di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte cui è consentito l'ingresso temporaneo, ovvero limitazioni discriminatorie.

2.   L'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

3.   Il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dal diritto della parte in cui il servizio è prestato.

4.   La durata ammissibile del soggiorno è limitata a un periodo complessivo non superiore a tre mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.

ARTICOLO 204

Trasparenza

1.   Ciascuna parte rende pubbliche le informazioni sulle misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo 201, paragrafo 1.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tra l'altro, per quanto possibile, le seguenti informazioni circa l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche:

a)

le condizioni di ingresso;

b)

un elenco indicativo della documentazione eventualmente richiesta per verificare il rispetto delle condizioni;

c)

i tempi indicativi del trattamento;

d)

i diritti applicabili;

e)

le procedure di ricorso, se del caso; e

f)

le disposizioni legislative pertinenti di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.

SEZIONE 5

QUADRO NORMATIVO

SOTTOSEZIONE A

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 205

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione si applica soltanto ai settori per i quali sono elencati impegni nell'allegato 12-A del presente accordo e negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS, nonché negli allegati 12-B, 12-C e 12-D del presente accordo, riguardo alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e qualifiche che incidono:

a)

sugli scambi transfrontalieri di servizi;

b)

sullo stabilimento o sull'esercizio; o

c)

sulla prestazione di un servizio mediante la presenza, nel territorio dell'altra parte, di una persona fisica di una parte che rientra nelle categorie di persone fisiche di cui all'articolo 201.

2.   Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«autorità competente»: un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di prendere una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio, anche mediante lo stabilimento, o in merito all'autorizzazione allo stabilimento di un'impresa al fine di esercitare un'attività economica diversa da un servizio;

b)

«procedure in materia di licenze»: le norme di carattere amministrativo o procedurale cui deve ottemperare una persona che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), compresi la modifica o il rinnovo di una licenza, al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze;

c)

«prescrizioni in materia di licenze»: le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che una persona deve rispettare al fine di ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);

d)

«procedure in materia di qualifiche»: le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio; e

e)

«prescrizioni in materia di qualifiche»: le prescrizioni sostanziali, relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che tale persona è tenuta a dimostrare di rispettare al fine di ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio.

ARTICOLO 206

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1.   Ciascuna parte provvede affinché le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria. Tali criteri sono stabiliti in anticipo e sono chiari, inequivocabili, obiettivi e trasparenti e sono accessibili al pubblico e alle persone interessate.

2.   L'autorità competente rilascia un'autorizzazione o una licenza non appena sia stato stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio.

3.   Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un prestatore di servizi interessato o di una persona giuridica interessata dell'altra parte, il sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sugli scambi transfrontalieri di servizi o sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano in modo efficace un riesame obiettivo e imparziale.

4.   Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisca totale imparzialità e trasparenza prevedendo, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. Ciascuna parte può stabilire le norme che disciplinano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 207

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1.   Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche in anticipo e non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualsiasi altra attività economica. Ciascuna parte si adopera per rendere tali procedure e formalità il più possibile semplici e non complica o ritarda indebitamente la prestazione del servizio o l'esercizio di qualsiasi altra attività economica. Gli eventuali diritti di licenza o di autorizzazione (36) dovrebbero essere ragionevoli e trasparenti e non limitano in sé la prestazione del servizio pertinente o l'esercizio dell'attività economica pertinente.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le procedure seguite dall'autorità competente, come anche le sue decisioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del proprio operato ad alcuna persona che presti i servizi o eserciti le attività economiche per cui occorre la licenza o l'autorizzazione.

3.   Se è stato stabilito un termine specifico per la presentazione delle domande, al richiedente è concesso un periodo di tempo ragionevole a tal fine. L'autorità competente provvede al trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle presentate su supporto cartaceo.

4.   Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, compresa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire e rendere pubblico un calendario indicativo per il trattamento delle domande.

5.   Su istanza del richiedente l'autorità competente fornisce, senza indebito ritardo, informazioni sullo stato della domanda.

6.   L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, identifica, nella misura del possibile, le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre al richiedente la possibilità di ovviare alle carenze riscontrate.

7.   L'autorità competente dovrebbe, ove possibile, accettare copie autenticate in sostituzione dei documenti originali.

8.   L'autorità competente che respinge una domanda ne informa il richiedente per iscritto e senza indebito ritardo. Su istanza del richiedente, essa lo informa altresì dei motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso. Al richiedente dovrebbe essere concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

9.   Ciascuna parte provvede affinché una licenza o un'autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni ivi indicati.

SOTTOSEZIONE B

SERVIZI DI CONSEGNA

ARTICOLO 208

Ambito di applicazione e definizioni

1.   La presente sezione stabilisce i principi del quadro normativo per la prestazione di servizi di consegna per i quali sono elencati impegni nell'allegato 12-A del presente accordo e negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS nonché negli allegati 12-B, 12-C e 12-D del presente accordo.

2.   Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizi di consegna»: i servizi postali, i servizi di corriere espresso o i servizi di posta celere che comprendono le seguenti attività: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali;

b)

«servizi di corriere espresso»: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e con maggiore affidabilità e che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;

c)

«servizi di posta espressa»: i servizi internazionali di corriere espresso forniti tramite la cooperativa Express Mail Service (EMS), l'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale;

d)

«licenza»: un'autorizzazione che un'autorità di regolamentazione di una parte può concedere a un prestatore di servizi di consegna per conferirgli il diritto di prestare servizi postali, di corriere espresso o di posta espressa;

e)

«invio postale»: un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva nel momento in cui viene preso in consegna da un prestatore di servizi di consegna e che può includere invii quali lettere o pacchi;

f)

«monopolio»: il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte o in una sua suddivisione a norma di una misura legislativa; e

g)

«servizio universale»: la prestazione permanente di un servizio di consegna di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte, o in una sua suddivisione, a tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

ARTICOLO 209

Servizio universale

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione. L'obbligo di servizio universale è gestito in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori che vi sono soggetti.

2.   Una parte che imponga che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale non accorda a tale servizio un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi internazionali di corriere espresso.

ARTICOLO 210

Finanziamento del servizio universale

Una parte non impone diritti o altri oneri per la prestazione di un servizio di consegna non universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale (37).

ARTICOLO 211

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a monopoli postali non adottino pratiche distorsive del mercato.

ARTICOLO 212

Licenze

1.   Una parte che imponga l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubbliche:

a)

tutte le prescrizioni in materia di licenze e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e

b)

le modalità e le condizioni applicabili alle licenze.

2.   Le procedure, gli obblighi e le prescrizioni in materia di licenze sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.

3.   L'autorità competente che respinge una domanda di licenza informa per iscritto il richiedente dei motivi del rigetto. Ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente, di cui possono avvalersi i richiedenti la cui domanda di licenza sia stata respinta. Tale organo indipendente può essere un tribunale.

ARTICOLO 213

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

1.   Ciascuna parte istituisce o continua ad avvalersi di un organismo di regolamentazione giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi prestatore di servizi di consegna. Una parte, se possiede o controlla un prestatore di servizi di consegna, provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2.   Gli organismi di regolamentazione operano con trasparenza e tempestività e dispongono di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere le mansioni loro assegnate. Le loro decisioni sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

SOTTOSEZIONE C

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 214

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce i principi del quadro normativo riguardante le reti e i servizi di telecomunicazione per cui sono elencati impegni nell'allegato 12-A del presente accordo e negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS nonché negli allegati 12-B, 12-C e 12-D del presente accordo.

ARTICOLO 215

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«risorse correlate»: servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse che sono correlati a una rete o a un servizio di telecomunicazione e che permettono o sostengono la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio o sono potenzialmente in grado di farlo;

b)

«infrastrutture essenziali»: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di telecomunicazione che:

i)

sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii)

non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

c)

«interconnessione»: il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere prestati dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;

d)

«circuito affittato»: i servizi o le infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da destinare all'uso esclusivo di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;

e)

«fornitore principale»: un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;

f)

«elemento di rete»: un impianto o un'apparecchiatura usati per prestare un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura;

g)

«rete pubblica di telecomunicazione»: una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete;

h)

«servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;

i)

«telecomunicazione»: la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;

j)

«rete di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, compresi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

k)

«autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni»: l'organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti e i servizi di telecomunicazione contemplati dalla presente sezione;

l)

«servizio di telecomunicazione»: un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali, compresi i segnali di radiodiffusione, attraverso reti di telecomunicazione, comprese quelle usate per la radiodiffusione, esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione;

m)

«servizio universale»: l'insieme minimo di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti, o di un complesso di utenti, nel territorio di una parte o in una sua suddivisione, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e

n)

«utente»: una persona che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazione.

ARTICOLO 216

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1.   Ciascuna parte costituisce o mantiene un'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni che:

a)

sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti di telecomunicazione, di servizi di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione;

b)

segua procedure ed emani decisioni imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato;

c)

agisca in modo indipendente e non solleciti né accetti istruzioni da alcun altro organismo in relazione all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite a norma di legge per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli da 218 a 220, 222 e 223;

d)

disponga del potere di regolamentare e di risorse finanziarie e umane adeguate allo svolgimento di tali funzioni;

e)

abbia il potere di assicurare che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per svolgere tali funzioni;

f)

tratti le informazioni richieste ricevute in seguito a una richiesta a norma della lettera e) conformemente agli obblighi di riservatezza; e

g)

eserciti i propri poteri in modo trasparente e tempestivo.

2.   Ciascuna parte provvede affinché le funzioni attribuite all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni siano rese pubbliche in forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando siano assegnate a più organismi.

3.   La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione si adopera per garantire l'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

4.   Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di proporre ricorso presso un organo di ricorso indipendente sia dall'autorità di regolamentazione sia dalle altre parti interessate. La decisione resta in vigore nelle more dell'esito del ricorso, salvo emanazione di misure provvisorie a norma del diritto della parte.

ARTICOLO 217

Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione

1.   Una parte che imponga l'obbligo di autorizzazione per la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione rende pubblici i tipi di servizi soggetti ad autorizzazione, unitamente a tutti i criteri di autorizzazione, alle procedure applicabili e alle modalità e condizioni generalmente associate all'autorizzazione.

2.   Una parte che richieda una decisione di autorizzazione formale indica il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario per l'adozione di tale decisione e lo comunica in modo trasparente. Essa si adopera per assicurare che la decisione sia adottata entro il termine indicato.

3.   I criteri di autorizzazione e le procedure applicabili sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli obblighi e le condizioni imposti o associati a un'autorizzazione sono trasparenti, non discriminatori e proporzionati e riguardano i servizi forniti.

4.   Ciascuna parte provvede affinché il richiedente riceva per iscritto i motivi del rifiuto o della revoca di un'autorizzazione o dell'imposizione di condizioni specifiche al fornitore. In tali casi il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.

5.   I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono ragionevoli, trasparenti e non discriminatori.

ARTICOLO 218

Interconnessione

Ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione.

ARTICOLO 219

Accesso e utilizzo

1.   Ciascuna parte provvede affinché alle imprese stabilite da una persona giuridica dell'altra parte o ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e di utilizzarli secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie (38). Tale obbligo si ottempera, tra l'altro, tramite l'applicazione dei paragrafi da 2 a 5.

2.   Ciascuna parte provvede affinché alle imprese stabilite da persone giuridiche dell'altra parte o ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere a qualsiasi rete o servizio pubblici di telecomunicazione offerti all'interno o al di là delle sue frontiere, compresi i circuiti affittati privati, nonché di utilizzarli, e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, provvede affinché tali imprese e fornitori siano autorizzati a:

a)

acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono necessari per l'esecuzione delle loro attività;

b)

interconnettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di un'altra impresa o di un altro prestatore di servizi; e

c)

utilizzare nelle attività protocolli operativi di propria scelta al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

3.   Ciascuna parte provvede affinché le imprese stabilite da persone giuridiche dell'altra parte o i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni all'interno e al di là delle proprie frontiere, anche per le loro comunicazioni intra-aziendali e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio di una o dell'altra parte.

4.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, una parte può adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi di servizi oppure una discriminazione arbitraria o ingiustificata ovvero l'annullamento o il pregiudizio dei benefici previsti dal presente capo.

5.   Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione o il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

a)

salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi, o

b)

preservare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

6.   Il presente articolo si applica cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla data di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC.

ARTICOLO 220

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi derivanti dalla presente sezione, e su richiesta di una parte coinvolta nella controversia, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un termine ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.

2.   La decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Le parti interessate ricevono una spiegazione dettagliata dei motivi della decisione e hanno diritto di ricorso secondo quanto disposto all'articolo 217, paragrafo 4.

3.   La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non osta a che una parte interessata possa adire l'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 221

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte introduce o mantiene in vigore misure adeguate volte a impedire ai fornitori di reti o servizi di telecomunicazione che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale di mettere in atto o mantenere in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

a)

il ricorso a sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b)

l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c)

il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

ARTICOLO 222

Interconnessione con i fornitori principali

1.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti o servizi pubblici di telecomunicazione assicurino l'interconnessione in corrispondenza di ogni punto della rete in cui ciò sia tecnicamente possibile. L'interconnessione è fornita:

a)

secondo modalità e a condizioni non discriminatorie, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione, e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o società collegate;

b)

tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per elementi od opzioni della rete di cui non ha bisogno per il servizio da prestare; e

c)

su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che rispecchino il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2.   Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.

3.   I fornitori principali rendono pubblici gli accordi di interconnessione sottoscritti o, a seconda dei casi, le loro offerte di interconnessione di riferimento.

ARTICOLO 223

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

1.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali situati nel proprio territorio mettano a disposizione dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione le proprie infrastrutture essenziali secondo modalità e a condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie ai fini della prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione, ove ciò sia necessario per garantire una concorrenza effettiva.

2.   Qualora per garantire il rispetto del paragrafo 1 sia necessaria una decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni:

a)

tale decisione è giustificata sulla base dei fatti accertati e della valutazione del mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni;

b)

l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni ha il potere di:

i)

determinare le infrastrutture essenziali che un fornitore principale è tenuto a mettere a disposizione; e

ii)

esigere che un fornitore principale offra l'accesso, su base disaggregata, ai suoi elementi di rete che costituiscono infrastrutture essenziali.

ARTICOLO 224

Risorse limitate

1.   Ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione e la concessione dei diritti d'uso di risorse limitate, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano effettuate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d'uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2.   L'attuale utilizzo delle bande di frequenza assegnate è reso pubblico, ma senza l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a usi pubblici specifici.

ARTICOLO 225

Servizio universale

1.   Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione.

2.   Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, neutro sotto il profilo della concorrenza e non più gravoso del necessario per il tipo di servizio universale da essa definito.

3.   Una parte che decida di designare un prestatore del servizio universale provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

4.   Una parte che decida di compensare i prestatori del servizio universale provvede affinché la compensazione non superi il costo netto indotto dall'obbligo di servizio universale.

ARTICOLO 226

Riservatezza delle informazioni

1.   Ciascuna parte provvede affinché i fornitori che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli 219, 220, 223 e 224 utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo alle informazioni trasmesse o memorizzate.

2.   Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi attraverso l'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

SOTTOSEZIONE D

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 227

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alle misure che incidono sulla prestazione di servizi finanziari per i quali sono elencati impegni nell'allegato 12-A del presente accordo e negli elenchi di impegni specifici dell'Unione europea a norma del GATS nonché negli allegati 12-B, 12-C e 12-D del presente accordo.

2.   Ai fini della presente sezione, per «attività svolte o servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» di cui all'articolo 189, lettera b), si intendono le attività seguenti:

a)

attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;

b)

attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; e

c)

altre attività esercitate da un soggetto pubblico per conto della parte o avvalendosi di una sua garanzia oppure utilizzando le risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 189, lettera q), se una parte autorizza i suoi prestatori di servizi finanziari a svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), del presente articolo in concorrenza con un soggetto pubblico o con un prestatore di servizi finanziari, il termine «servizio» comprende tali attività.

4.   L'articolo 189, lettera b), non si applica ai servizi contemplati dalla presente sezione.

ARTICOLO 228

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizio finanziario»: qualsiasi servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte, che comprenda le seguenti attività:

i)

servizi assicurativi e connessi:

A)

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

1)

ramo vita;

2)

ramo non vita;

B)

riassicurazione e retrocessione;

C)

intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie; e

D)

servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;

ii)

servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

A)

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

B)

prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

C)

leasing finanziario;

D)

tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;

E)

garanzie e impegni;

F)

operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

1)

strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);

2)

valuta estera;

3)

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, contratti a termine e opzioni;

4)

strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, compresi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;

5)

valori mobiliari;

6)

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

G)

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;

H)

intermediazione nel mercato monetario;

I)

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;

J)

servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

K)

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

L)

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi a tutte le attività indicate alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

b)

«prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona di una parte che presti o intenda prestare servizi finanziari, esclusi i soggetti pubblici;

c)

«soggetto pubblico»:

i)

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, esclusi i soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii)

un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;

d)

«organismo di autoregolamentazione»: qualsiasi organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

ARTICOLO 229

Misure prudenziali

1.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:

a)

la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b)

la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2.   Ove tali misure non siano conformi al presente accordo, le parti non se ne avvalgono per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 230

Norme internazionali

Le parti si adoperano per garantire che nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza e di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché contro l'evasione e l'elusione fiscali, nel settore dei servizi finanziari. Tali norme concordate a livello internazionale sono, tra l'altro, quelle adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, in particolare i principi fondamentali sulle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, in particolare gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari, dal GAFI e dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali dell'OCSE.

ARTICOLO 231

Organismi di autoregolamentazione

Qualora una parte prescriva che, per fornire servizi finanziari nel suo territorio, i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte aderiscano, partecipino o abbiano accesso a un organismo di autoregolamentazione, tale parte garantisce che l'organismo di autoregolamentazione in questione rispetti gli obblighi di cui all'articolo 194.

ARTICOLO 232

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

SOTTOSEZIONE E

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 233

Ambito di applicazione e obblighi

1.   Il presente articolo stabilisce i principi relativi alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale.

2.   Ai fini della presente sezione, il «trasporto marittimo internazionale» comprende i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò il diritto per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di stipulare contratti direttamente con gli operatori di altri modi di trasporto.

3.   Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4 intraprese dalle agenzie marittime per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte consente lo stabilimento nel proprio territorio di persone giuridiche dell'altra parte sotto forma di controllate o succursali applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone giuridiche o, se migliori, alle controllate o succursali di persone giuridiche di paesi terzi.

4.   Le attività di cui al paragrafo 3 comprendono:

a)

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dal preventivo alla fatturazione;

b)

acquisto e rivendita di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto prestati mediante modalità di trasporto interne, necessari per la prestazione di un servizio intermodale;

c)

elaborazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

d)

fornitura di informazioni commerciali con qualsiasi mezzo, compresi i sistemi di informazione computerizzati e lo scambio elettronico di dati, fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni;

e)

conclusione di accordi commerciali con altre agenzie marittime; e

f)

operazioni effettuate per conto delle persone giuridiche, comprese l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

5.   Tenuto conto del livello di liberalizzazione esistente tra le parti nell'ambito del trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte:

a)

applica effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi internazionali su base commerciale e non discriminatoria; e

b)

accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi ausiliari marittimi, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

6.   Nell'applicare i principi di cui al presente articolo, le parti:

a)

si astengono dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole eventuali clausole di questo tipo; e

b)

aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

7.   Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento delle acque di zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio nonché servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica.

CAPO 13

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA

ARTICOLO 234

Conto corrente e movimenti di capitali

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile (39) e conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato il 22 luglio 1944 alla Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti relativi alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

2.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma delle disposizioni legislative applicabili nel proprio territorio e del capo 12, compresi la liquidazione o il rimpatrio di tali investimenti e di qualsiasi profitto che ne derivi.

3.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, una parte non introduce nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan né rende più restrittivi i regimi esistenti.

4.   Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra loro al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti.

ARTICOLO 235

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

1.   L'articolo 234, paragrafi 1, 2 e 3, non può interpretarsi come divieto a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

a)

fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b)

emissione, negoziazione o commercio di titoli, contratti a termine, opzioni e altri strumenti finanziari;

c)

informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità di contrasto o di regolamentazione finanziaria;

d)

illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

e)

esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; o

f)

previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2.   Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio, né costituiscono altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

ARTICOLO 236

Misure di salvaguardia temporanee

1.   In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, ovvero di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria o di cambio nel caso degli Stati membri che non partecipano all'euro e della Repubblica dell'Uzbekistan, l'Unione europea, i suoi Stati membri o la Repubblica dell'Uzbekistan, rispettivamente, possono adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario.

ARTICOLO 237

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1.   La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti (40).

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;

b)

non vanno oltre quanto necessario per affrontare la situazione descritta al paragrafo 1;

c)

hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione di cui al paragrafo 1;

d)

evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;

e)

non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe.

3.   Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Siffatte misure sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4.   Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Siffatte misure sono conformi all'articolo XII del GATS.

5.   La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà notifica all'altra parte senza indugio.

6.   Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del presente articolo, le parti tengono senza indugio consultazioni in seno al Comitato di cooperazione, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a)

la natura e la portata delle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;

b)

il contesto economico e commerciale esterno; e

c)

gli interventi correttivi alternativi a disposizione.

7.   Nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 6 è esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Sono accettati tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale, ove disponibili, e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

CAPO 14

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 238

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente titolo al fine di giungere, ove possibile, a una soluzione concordata.

ARTICOLO 239

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica a qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente titolo (in appresso «disposizioni contemplate»).

SEZIONE 2

CONSULTAZIONI

ARTICOLO 240

Consultazioni

1.   Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 239 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.

2.   La parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando la misura contestata e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.

3.   La parte destinataria della richiesta di consultazioni risponde senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta e hanno luogo nel territorio della parte destinataria della richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si considerano concluse entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo che le parti non decidano di proseguirle.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili oppure merci o servizi di carattere stagionale, si svolgono entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 15 giorni, salvo che le parti non decidano di proseguirle.

5.   Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sull'applicazione del presente titolo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti che abbia conoscenze adeguate della materia oggetto delle consultazioni.

6.   Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

SEZIONE 3

PROCEDURE RIGUARDANTI IL COLLEGIO

ARTICOLO 241

Avvio delle procedure riguardanti il collegio

1.   La parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 240 può chiedere la costituzione di un collegio se:

a)

la parte convenuta non risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data in cui è stata presentata;

b)

le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 240, paragrafo 3 o 4;

c)

le parti convengono di non tenere consultazioni; o

d)

le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

2.   La parte che chiede la costituzione di un collegio (in appresso «parte attrice») presenta una richiesta scritta (in appresso «richiesta di costituzione di un collegio») alla parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate (in appresso «parte convenuta») e, se del caso, a qualsiasi organismo esterno incaricato a norma del paragrafo 3. La parte attrice indica nella propria richiesta di costituzione di un collegio la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate.

3.   Il Comitato di cooperazione può decidere di incaricare un organismo esterno di gestire le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo o di fornire sostegno. Tale decisione riguarda anche i costi derivanti dall'incarico.

ARTICOLO 242

Costituzione di un collegio

1.   Un collegio si compone di tre membri.

2.   Entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione di un collegio, le parti si consultano per concordarne la composizione.

3.   Qualora le parti non convengano sulla composizione del collegio entro il termine previsto al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un membro del collegio dal proprio sottoelenco stabilito a norma dell'articolo 243 entro cinque giorni dallo scadere del termine stabilito al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora una parte non nomini un membro del collegio dal proprio sottoelenco entro il termine previsto al paragrafo 3 del presente articolo, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice estrae a sorte, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine, il membro del collegio dal sottoelenco di tale parte. Il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del membro del collegio.

4.   Qualora le parti non convengano sul presidente del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice estrae a sorte il presidente del collegio dal sottoelenco dei presidenti stabilito a norma dell'articolo 243 entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte.

5.   Salvo diversa decisione delle parti, il collegio si considera costituito 15 giorni dopo che i tre membri del collegio selezionati hanno accettato la propria nomina conformemente all'allegato 14-A. Ciascuna parte rende pubblica senza indugio la data di costituzione del collegio.

6.   Qualora uno degli elenchi di cui all'articolo 243 non sia ancora stato stabilito o non contenga nominativi sufficienti al momento della presentazione di una richiesta conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 del presente articolo, i membri del collegio sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti conformemente all'allegato 14-A.

ARTICOLO 243

Elenco dei membri del collegio

1.   Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di cooperazione compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del collegio. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

a)

un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione europea;

b)

un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte della Repubblica dell'Uzbekistan; e

c)

un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono chiamate a esercitare la funzione di presidente del collegio.

2.   Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il Comitato di cooperazione provvede affinché ciascun elenco contenga sempre tale numero minimo di nominativi.

3.   Il Comitato di cooperazione può predisporre elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente titolo. Previo accordo tra le parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il collegio secondo la procedura di cui all'articolo 242.

ARTICOLO 244

Requisiti per i membri del collegio

1.   Ciascun membro del collegio:

a)

possiede comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale e in altre materie contemplate dal presente titolo;

b)

è indipendente dalle parti, non è collegato ad alcuna di esse né riceve istruzioni dalle medesime;

c)

esercita le proprie funzioni a titolo personale e non accetta istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e

d)

rispetta l'allegato 14-B.

2.   Il presidente ha esperienza in materia di procedure di risoluzione delle controversie.

3.   Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 245

Funzioni del collegio

Il collegio:

a)

effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva sia dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate che della conformità alle stesse;

b)

indica, nelle proprie decisioni e relazioni, le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni da esso formulate; e

c)

dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e offrire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 246

Mandato

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data della sua costituzione, il mandato del collegio è di esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del presente titolo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, formulare conclusioni sulla conformità della misura contestata alle disposizioni del presente titolo di cui all'articolo 239 e presentare una relazione a norma degli articoli 248 e 249.

2.   Se concordano un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, le parti comunicano al collegio il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 247

Decisione sull'urgenza

1.   Su richiesta di una parte il collegio decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

2.   Se il collegio decide che la controversia riguarda questioni urgenti, i termini applicabili di cui alla sezione 3 del presente capo sono dimezzati, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 242 e 246.

ARTICOLO 248

Relazione intermedia

1.   Il collegio trasmette alle parti una relazione intermedia entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. In ogni caso il collegio presenta la relazione intermedia entro 120 giorni dalla data della propria costituzione.

2.   Ciascuna parte può presentare al collegio una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione intermedia entro 10 giorni dalla sua presentazione. Una parte può presentare osservazioni in merito alla richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla sua presentazione.

3.   Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, non perviene alcuna richiesta scritta delle parti riguardante il riesame di precisi aspetti della relazione intermedia, detta relazione diventa la relazione finale.

ARTICOLO 249

Relazione finale

1.   Il collegio trasmette alle parti la relazione finale entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio non ritiene possibile rispettare tale termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della propria costituzione.

2.   La relazione finale comprende un'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione intermedia di cui all'articolo 248, paragrafo 1, e tratta compiutamente le osservazioni delle parti.

ARTICOLO 250

Provvedimenti per l'esecuzione

1.   Se il collegio conclude che la misura in questione non è conforme alle disposizioni contemplate, la parte convenuta adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione tempestiva delle risultanze e delle conclusioni contenute nella relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2.   Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, la parte convenuta notifica alla parte attrice i provvedimenti adottati o che intende adottare per darvi esecuzione.

ARTICOLO 251

Periodo ragionevole

1.   Se non è possibile dare esecuzione immediata, la parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale, la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale.

2.   Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario, non prima di 20 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nel dare esecuzione alla relazione finale al più tardi un mese prima della scadenza del periodo ragionevole stabilito a norma del paragrafo 2.

4.   Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole stabilito a norma del paragrafo 2.

ARTICOLO 252

Verifica dell'esecuzione

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 251, i provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale.

2.   In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di provvedimenti adottati per dare esecuzione alla relazione finale o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica il provvedimento contestato e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento costituisce una violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 253

Misure correttive temporanee

1.   La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:

a)

notifica alla parte attrice che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale; o

b)

non notifica i provvedimenti adottati per l'esecuzione entro il termine di cui all'articolo 250 o prima della data di scadenza del periodo ragionevole; o

c)

il collegio constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione o l'incompatibilità dei provvedimenti adottati con le disposizioni contemplate.

2.   Se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:

a)

decide di non avanzare la richiesta di cui al paragrafo 1 o

b)

qualora abbia avanzato una richiesta a norma del paragrafo 1, le parti non convengano sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dalla scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 251 o dalla comunicazione della decisione del collegio a norma dell'articolo 252, paragrafo 2.

3.   La notifica precisa il livello di sospensione prospettata.

4.   La parte attrice può sospendere gli obblighi 10 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, a meno che la parte convenuta non abbia presentato una richiesta scritta a norma del paragrafo 6.

5.   Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

6.   Se ritiene che il livello notificato di sospensione degli obblighi sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere al collegio originario, prima che scada il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 4, di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica alle parti la propria decisione in merito al livello di sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Non si dà luogo a sospensione fintanto che il collegio non si sia pronunciato. La sospensione degli obblighi è coerente con detta pronuncia.

7.   La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

a)

le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 269;

b)

le parti hanno convenuto che il provvedimento adottato per l'esecuzione ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o

c)

il provvedimento per l'esecuzione che il collegio ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per consentire alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

ARTICOLO 254

Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee

1.   La parte convenuta notifica alla parte attrice i provvedimenti adottati per l'esecuzione a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla presentazione della notifica dell'avvenuta esecuzione.

2.   Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se il collegio decide che il provvedimento per l'esecuzione è conforme alle disposizioni contemplate, si provvede alla revoca della sospensione degli obblighi o della compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, la parte attrice adegua il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione in base alla decisione del collegio.

3.   Se ritiene che il livello di sospensione applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la propria decisione entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

ARTICOLO 255

Sostituzione dei membri del collegio

Durante le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, in caso di impedimento o rinuncia di un membro del collegio o qualora quest'ultimo debba essere sostituito poiché non rispetta l'allegato 14-B, si applica la procedura di cui all'articolo 242. Il termine per la presentazione della relazione o per la pronuncia della decisione del collegio è prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del collegio.

ARTICOLO 256

Regolamento interno

1.   Le procedure del collegio sono disciplinate dalla presente sezione e dall'allegato 14-A.

2.   Le udienze del collegio sono pubbliche, salvo altrimenti disposto nell'allegato 14-A.

ARTICOLO 257

Sospensione e conclusione

1.   Su richiesta di entrambe le parti, il collegio sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi.

2.   Il collegio riprende i lavori prima dello scadere del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure allo scadere di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se il collegio non riprende i lavori allo scadere del periodo di sospensione conformemente al presente paragrafo, l'autorità del collegio decade e si pone fine alla procedura di risoluzione delle controversie.

3.   In caso di sospensione dei lavori del collegio, i termini stabiliti nella presente sezione sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla durata di detta sospensione.

ARTICOLO 258

Diritto di chiedere informazioni

1.   Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti informazioni pertinenti se lo ritiene necessario e opportuno. Le parti rispondono senza indugio e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio.

2.   Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte le informazioni che ritenga opportune. Il collegio può altresì chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatte salve le modalità e le condizioni concordate tra le parti, ove applicabile.

3.   Il collegio esamina le comunicazioni amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite in una parte conformemente all'allegato 14-A.

4.   Le informazioni ottenute dal collegio a norma del presente articolo sono comunicate alle parti e queste ultime possono formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 259

Norme interpretative

1.   Il collegio interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

2.   Il collegio tiene conto altresì delle interpretazioni pertinenti formulate nei rapporti dei panel dell'OMC e dell'organo di appello adottati dall'organo di conciliazione dell'OMC.

3.   Le relazioni e le decisioni del collegio non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

ARTICOLO 260

Relazioni e decisioni del collegio

1.   Le deliberazioni del collegio rimangono riservate. Il collegio si adopera al massimo per redigere le relazioni e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali dei membri del collegio.

2.   Le relazioni e le decisioni del collegio sono accettate senza riserve dalle parti. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

3.   Ciascuna parte rende pubbliche le relazioni e le decisioni del collegio, così come le sue comunicazioni, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

4.   Il collegio e le parti considerano riservate le informazioni trasmesse da una parte al collegio conformemente all'allegato 14-A.

ARTICOLO 261

Scelta del foro

1.   In caso di controversia in merito a una misura specifica che comporti la presunta violazione delle disposizioni contemplate e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la risoluzione della controversia.

2.   Dopo aver scelto il foro e avviato le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione o di qualsiasi altro accordo internazionale, una parte non avvia dette procedure a norma di qualsiasi altro accordo in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto inizialmente non riesce, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.

3.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

le procedure di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un collegio presentata da una parte conformemente all'articolo 241;

b)

le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un collegio presentata da una parte a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; e

c)

le procedure di risoluzione delle controversie a norma di un altro accordo si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo commerciale internazionale.

4.   Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo vieta a una parte la sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di qualsiasi altro accordo commerciale internazionale di cui le parti della controversia sono firmatarie. Una parte non invoca l'accordo OMC né altro accordo commerciale internazionale tra le parti per impedire a una delle parti di sospendere gli obblighi derivanti dalla presente sezione.

SEZIONE 4

MEDIAZIONE

ARTICOLO 262

Obiettivo

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

ARTICOLO 263

Richiesta di informazioni

1.   Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto all'altra parte informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte cui essa è rivolta risponde per iscritto presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.

2.   Qualora ritenga impossibile fornire una risposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte chiamata a rispondere ne informa senza indugio la parte richiedente, indicando i motivi del ritardo e fornendo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

3.   Di norma, una parte è tenuta a presentare una richiesta di informazioni in conformità del paragrafo 1 prima dell'avvio della procedura di mediazione.

ARTICOLO 264

Avvio della procedura di mediazione

1.   Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto all'altra parte. La richiesta illustra le preoccupazioni della parte richiedente in modo chiaro e sufficientemente dettagliato e:

a)

indica la misura specifica contestata;

b)

descrive gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e

c)

spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

3.   La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri formulati e soluzioni proposte dal mediatore. La parte destinataria della richiesta di avviare una procedura di mediazione la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. Se la parte destinataria della richiesta non comunica per iscritto la propria accettazione o il proprio rifiuto entro tale termine, la richiesta si considera respinta.

ARTICOLO 265

Scelta del mediatore

1.   Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 10 giorni dall'avvio della procedura di mediazione.

2.   Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al copresidente del Comitato di cooperazione della parte che chiede di avviare una procedura di mediazione di estrarre a sorte il mediatore dal sottoelenco dei presidenti stabilito a norma dell'articolo 243 entro cinque giorni dalla richiesta. Il copresidente del Comitato di cooperazione della parte che chiede di avviare una procedura di mediazione può delegare l'estrazione a sorte del mediatore.

3.   Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dell'articolo 264, il sottoelenco dei presidenti di cui all'articolo 243 non è ancora stato stilato, il mediatore è estratto a sorte tra le persone formalmente proposte da una parte o da entrambe le parti per tale sottoelenco.

4.   Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.

5.   Il mediatore rispetta il codice di condotta dei membri del collegio e dei mediatori di cui all'allegato 14-B.

ARTICOLO 266

Regole della procedura di mediazione

1.   Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della misura contestata e i suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito alla stessa. Ciascuna parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2.   Il mediatore assiste con trasparenza le parti nel fare chiarezza sulla misura in oggetto e sui suoi possibili effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire qualsiasi ulteriore sostegno richiesto dalle parti. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.

3.   Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Queste possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente titolo.

4.   La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5.   Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono valutare eventuali soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili oppure merci o servizi di carattere stagionale.

6.   La soluzione concordata può essere adottata con decisione del Comitato di cooperazione. Le parti possono subordinare la soluzione concordata alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

7.   Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti contenente:

a)

una breve sintesi della misura contestata;

b)

l'indicazione delle procedure applicate; e

c)

ove applicabile, l'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

8.   Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni delle parti, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. La relazione finale dei fatti non contiene alcuna interpretazione del presente titolo.

9.   La procedura si conclude con:

a)

l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

b)

l'accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c)

una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o

d)

una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previa valutazione dei pareri del mediatore e delle soluzioni proposte da quest'ultimo, alla data di tale dichiarazione.

ARTICOLO 267

Riservatezza

Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Ciascuna parte può rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 268

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1.   La procedura di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui alle sezioni 2 e 3 o stabiliti dalle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo internazionale.

2.   Una parte non adduce o presenta come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o di qualsiasi altro accordo internazionale, né un collegio prende in considerazione:

a)

le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni esclusivamente raccolte a norma dell'articolo 266, paragrafo 2;

b)

la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in relazione alla misura oggetto della mediazione; o

c)

i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

3.   Salvo diverso accordo tra le parti, un mediatore non è membro di un collegio nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o di qualsiasi altro accordo internazionale riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 269

Soluzione concordata

1.   Le parti possono pervenire in qualsiasi momento a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 239.

2.   Se pervengono a una soluzione concordata durante la procedura del collegio o la procedura di mediazione, le parti comunicano congiuntamente tale soluzione al presidente del collegio o al mediatore, a seconda dei casi. Con tale comunicazione si conclude la procedura del collegio o la procedura di mediazione.

3.   Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo convenuto.

4.   Entro la scadenza del termine convenuto, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti adottati per la sua attuazione.

ARTICOLO 270

Termini

1.   Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

2.   I termini previsti dal presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

3.   Per quanto riguarda la sezione 3, il collegio può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine previsto dal presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

ARTICOLO 271

Costi

1.   Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura del collegio o alla procedura di mediazione.

2.   Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso spese dei membri del collegio e dei mediatori, sono ripartite equamente tra le parti.

3.   Il Comitato di cooperazione può adottare una decisione che stabilisce i parametri o altri dettagli relativi al compenso e al rimborso spese dei membri del collegio e dei mediatori, comprese eventuali spese connesse sostenute nel corso del procedimento. In attesa di tale decisione, il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio e dei mediatori nonché delle eventuali spese connesse sono determinati conformemente all'articolo 10 dell'allegato 14-A.

ARTICOLO 272

Modifiche degli allegati

Il Comitato di cooperazione può modificare gli allegati 14-A e 14-B.

CAPO 15

ECCEZIONI

ARTICOLO 273

Eccezioni generali

1.   Ai fini dei capi 2, 4, 8 e 12, l'articolo XX del GATT 1994, ivi comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

2.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione dei capi 8 e 12 può interpretarsi come divieto a una parte di adottare o applicare misure necessarie al fine di:

a)

tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o mantenere l'ordine pubblico (41);

b)

tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)

garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con il presente accordo, ivi comprese le disposizioni relative:

i)

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente;

ii)

agli effetti di un inadempimento contrattuale;

iii)

alla tutela della vita privata delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; e

iv)

alla sicurezza.

3.   Si precisa che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le parti convengono che:

a)

le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

b)

l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, e

c)

le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono essere giustificate dall'articolo XX, lettera b) o g), del GATT 1994 o dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.   La parte che intenda adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, fornisce all'altra parte, prima dell'adozione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte che intende adottare le misure può farlo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile la comunicazione di informazioni o l'esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare senza indugio le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte ne informa senza indugio l'altra parte.

ARTICOLO 274

Fiscalità

1.   Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea o degli Stati membri ovvero della Repubblica dell'Uzbekistan derivanti da trattati fiscali internazionali. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi trattato fiscale internazionale, prevale quest'ultimo limitatamente alle disposizioni incompatibili.

2.   Gli articoli 33 e 194 del presente accordo non si applicano ai benefici accordati da una parte a norma di un trattato fiscale internazionale.

3.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come divieto a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette che:

a)

operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; o

b)

mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente a qualsiasi trattato fiscale internazionale o al diritto tributario interno.

4.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«residenza»: la residenza a fini fiscali; e

b)

«trattato fiscale internazionale»: un trattato volto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità, di cui l'Unione europea o i gli Stati membri ovvero la Repubblica dell'Uzbekistan sono firmatari.

ARTICOLO 275

Divulgazione delle informazioni

1.   Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come imposizione a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda tali informazioni riservate nell'ambito di una procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 14. In tale caso, il trattamento delle informazioni riservate è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del capo 14.

2.   Qualora una parte comunichi all'altra parte, anche tramite gli organismi istituiti a norma del presente accordo, informazioni considerate riservate a norma del proprio diritto, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

ARTICOLO 276

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui al presente titolo è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOSTENIBILE

ARTICOLO 277

Obiettivi generali della cooperazione nell'ambito del dialogo economico

1.   Le parti collaborano in materia di riforma economica migliorando la comprensione reciproca della situazione economica della Repubblica dell'Uzbekistan e dell'Unione europea, nonché l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche.

2.   La Repubblica dell'Uzbekistan adotta ulteriori misure per sviluppare un'economia di mercato ben funzionante e sostenibile, anche rendendo il contesto più favorevole agli investimenti e promuovendo una maggior partecipazione del settore privato. Le parti collaborano per garantire solide politiche macroeconomiche e una gestione delle finanze pubbliche compatibili con i principi fondamentali di efficacia, trasparenza e responsabilità.

ARTICOLO 278

Principi generali della cooperazione nell'ambito del dialogo economico

Le parti:

a)

si scambiano esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda le strategie a favore dello sviluppo sostenibile, compresa la promozione dei diritti economici, sociali e culturali;

b)

si scambiano informazioni sulle tendenze e sulle politiche macroeconomiche, nonché sulle riforme strutturali;

c)

condividono competenze e migliori pratiche in settori quali la finanza pubblica, i quadri relativi alla politica monetaria e dei tassi di cambio, la politica del settore finanziario e le statistiche economiche;

d)

si scambiano informazioni ed esperienze in materia di integrazione economica regionale, compreso il funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea; e

e)

riesaminano la situazione della cooperazione bilaterale nei settori economico, finanziario e statistico.

ARTICOLO 279

Gestione delle finanze pubbliche, audit esterno pubblico e controllo finanziario interno

Le parti collaborano a favore di solidi sistemi di gestione delle finanze pubbliche, nonché dell'audit esterno pubblico e del controllo finanziario interno al fine di:

a)

continuare a rafforzare la Corte dei conti quale istituzione superiore di audit esterno pubblico e di controllo finanziario interno della Repubblica dell'Uzbekistan in termini di indipendenza finanziaria, organizzativa e operativa e di rafforzamento delle capacità conformemente alle norme di audit esterno riconosciute a livello internazionale (INTOSAI);

b)

sostenere l'unità centrale di armonizzazione (dipartimento per la metodologia di bilancio, l'esecuzione delle attività di tesoreria, il controllo finanziario e l'audit interno) per sviluppare ulteriormente il controllo interno delle finanze pubbliche della Repubblica dell'Uzbekistan e rafforzarne le competenze e lo status;

c)

continuare a sviluppare e attuare il sistema di controllo interno delle finanze pubbliche in base al principio di responsabilità gestionale, compresa una funzione di audit interno funzionalmente indipendente estesa a tutto il settore pubblico, mediante l'armonizzazione con le norme e le metodologie generalmente riconosciute a livello internazionale nonché con le migliori pratiche dell'Unione europea;

d)

sviluppare un adeguato sistema di ispezione finanziaria per integrare (senza duplicarla) la funzione di audit interno;

e)

assicurare una cooperazione e un coordinamento efficaci tra i soggetti che partecipano alla gestione e al controllo finanziari, nonché alle attività di audit e ispezione, da un lato, e i soggetti incaricati del bilancio, della tesoreria e della contabilità, dall'altro, per stimolare lo sviluppo della governance; e

f)

scambiarsi informazioni, esperienze e buone pratiche nel settore della gestione delle finanze pubbliche, dell'audit esterno pubblico e del controllo finanziario interno.

ARTICOLO 280

Buona governance in ambito fiscale

Le parti si impegnano ad attuare i principi della buona governance in ambito fiscale, comprese le norme internazionali in materia di trasparenza, scambio di informazioni ed equa imposizione, e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le parti promuovono la buona governance in materia fiscale, migliorano la cooperazione internazionale nel settore fiscale e agevolano la riscossione delle imposte legittime.

ARTICOLO 281

Statistiche

1.   Le parti promuovono le norme europee e internazionali e l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione di statistiche mediante un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente.

2.   La cooperazione nel settore statistico si concentra sullo scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone pratiche nonché sul rispetto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalle Nazioni Unite e del codice delle statistiche europee, nella sua versione riveduta adottata dal comitato del sistema statistico europeo il 16 novembre 2017.

ARTICOLO 282

Connettività

Le parti promuovono la connettività sostenibile nella regione e oltre i suoi confini. A tal fine, esse collaborano su questioni di interesse comune per promuovere iniziative in materia di connettività che siano sostenibili a lungo termine sotto il profilo economico, di bilancio, ambientale e sociale e siano conformi alle norme e ai regolamenti concordati a livello internazionale.

ARTICOLO 283

Obiettivi generali della cooperazione in materia di energia

1.   Le parti collaborano in materia di energia e di elaborazione del necessario quadro giuridico al fine di promuovere l'introduzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e la sicurezza energetica.

2.   La cooperazione si fonda su un partenariato globale e si ispira all'interesse comune, alla reciprocità, alla trasparenza e alla prevedibilità, conformemente ai principi dell'economia di mercato e al trattato sulla Carta dell'energia. La cooperazione mira altresì a promuovere la cooperazione regionale in ambito energetico, con particolare riguardo all'integrazione dei paesi dell'Asia centrale tra loro nonché sui mercati e nei corridoi internazionali.

ARTICOLO 284

Cooperazione nel settore dell'energia

La cooperazione nel settore dell'energia mira, tra l'altro, a:

a)

potenziare le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e la sicurezza energetica, in particolare l'affidabilità, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico, anche grazie a una maggiore sicurezza degli impianti energetici e all'incremento dell'efficienza energetica delle capacità di produzione, promuovendo la cooperazione regionale in ambito energetico, compresa la creazione di mercati regionali dell'energia, e agevolando il commercio e gli scambi interregionali e intraregionali di energia;

b)

attuare strategie e politiche in campo energetico, esaminare previsioni e scenari, comprese le condizioni del mercato mondiale per i prodotti energetici, e migliorare il sistema statistico nel settore dell'energia;

c)

creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti e promuovere gli investimenti reciproci in campo energetico su base non discriminatoria e trasparente;

d)

procedere a scambi effettivi con la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e altre istituzioni e strumenti finanziari internazionali pertinenti nel settore dell'energia;

e)

procedere a scambi scientifici e tecnici per lo sviluppo delle tecnologie energetiche, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente;

f)

collaborare nell'ambito dei consessi, delle iniziative e delle istituzioni multilaterali nel settore dell'energia; e

g)

scambiare conoscenze ed esperienze e procedere al trasferimento di tecnologie in materia di innovazione, anche per quanto riguarda la gestione e le tecnologie energetiche e la digitalizzazione del settore energetico, comprese l'automazione del monitoraggio dei consumi e la riduzione al minimo delle perdite.

ARTICOLO 285

Fonti energetiche rinnovabili

La cooperazione si realizza, tra l'altro, attraverso:

a)

l'introduzione e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili secondo modalità economicamente e ambientalmente valide, compresa la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e sviluppo tecnologico;

b)

l'agevolazione degli scambi tra istituti, laboratori e soggetti del settore privato delle parti, al fine di attuare le migliori pratiche per creare l'energia del futuro e l'economia verde; e

c)

lo svolgimento di seminari, conferenze e programmi di formazione congiunti nonché scambi di informazioni scientifiche e pratiche e dati statistici aperti e di informazioni sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

ARTICOLO 286

Efficienza energetica e risparmio energetico

È perseguita una cooperazione volta a promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico, anche nei settori del carbone e della combustione in torcia (e dell'utilizzo del gas associato), nonché negli edifici, negli elettrodomestici e nei trasporti, anche mediante:

a)

lo scambio di informazioni in merito alle politiche di efficienza energetica, i quadri giuridici e regolamentari e i piani d'azione;

b)

l'agevolazione dello scambio di esperienze e di know-how nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;

c)

l'avvio e l'attuazione di progetti, anche dimostrativi, per l'introduzione di tecnologie e soluzioni innovative nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico; e

d)

programmi e corsi di formazione nel campo dell'efficienza energetica al fine di conseguire gli obiettivi del presente articolo.

ARTICOLO 287

Energia ed elettricità da idrocarburi

La cooperazione in materia di energia da idrocarburi riguarda i seguenti settori:

a)

modernizzazione e miglioramento delle infrastrutture esistenti e sviluppo di infrastrutture energetiche future di interesse comune conformemente ai principi di mercato, comprese quelle volte a diversificare le fonti energetiche, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto, nonché creazione di nuove capacità di generazione e integrità, efficienza, sicurezza e protezione delle infrastrutture energetiche, comprese le infrastrutture nel settore dell'energia elettrica;

b)

sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori, in linea con le migliori pratiche mediante riforme normative;

c)

miglioramento e rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine degli scambi di energia, anche garantendo la prevedibilità e la stabilità della domanda di energia, su base non discriminatoria, riducendo al minimo nel contempo l'impatto e i rischi ambientali;

d)

promozione di un livello elevato di protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile nel settore dell'energia, anche per quanto riguarda l'estrazione, la raffinazione, il trasporto, la distribuzione e il consumo; e

e)

potenziamento della sicurezza delle attività di prospezione e produzione di idrocarburi mediante lo scambio di esperienze in materia di prevenzione degli infortuni, analisi a posteriori degli incidenti e politiche di risposta e risanamento, nonché delle migliori pratiche in materia di responsabilità e delle prassi giuridiche in caso di catastrofi.

ARTICOLO 288

Obiettivi generali della cooperazione nel settore dei trasporti

Le parti collaborano nel settore dei trasporti al fine di:

a)

promuovere la complementarità tra i rispettivi settori dei trasporti;

b)

migliorare la connettività delle rispettive reti di trasporto e i collegamenti tra i rispettivi territori;

c)

promuovere il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e l'interoperabilità;

d)

promuovere attività e sistemi di trasporto efficienti, sicuri e protetti;

e)

migliorare il livello di sicurezza dei trasporti;

f)

sviluppare sistemi di trasporto sostenibili, anche per quanto riguarda i loro aspetti economici, di bilancio, ambientali e sociali; e

g)

migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, aumentare la fluidità dei flussi di trasporto grazie all'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere, mirando a una maggiore integrazione dei mercati.

ARTICOLO 289

Cooperazione nel settore dei trasporti

La cooperazione nel settore dei trasporti riguarda, tra l'altro, i seguenti ambiti:

a)

lo scambio di migliori pratiche in materia di politiche dei trasporti;

b)

lo scambio di informazioni e attività comuni a livello regionale e internazionale, compresa l'attuazione di accordi e convenzioni internazionali di cui le parti sono firmatarie;

c)

lo scambio di esperienze in materia di tecnologie verdi per i sistemi di trasporto, compresa l'introduzione di trasporti ecologici;

d)

lo scambio di esperienze in materia di digitalizzazione del sistema di trasporto e logistica, nonché l'introduzione di norme e tecnologie interoperabili nella progettazione, nella costruzione e nella ricostruzione delle infrastrutture di trasporto;

e)

l'assistenza in vista dell'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan agli accordi e alle convenzioni internazionali multilaterali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che disciplinano il trasporto internazionale; e

f)

l'agevolazione della mobilità dei conducenti di veicoli a motore di entrambe le parti che effettuano trasporti internazionali su strada conformemente alle norme applicabili.

ARTICOLO 290

Obiettivi generali della cooperazione in materia di ambiente

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile e alla buona governance in materia di tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 291

Cooperazione nel settore ambientale

1.   La cooperazione mira a conservare, tutelare, migliorare e ripristinare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, favorire l'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali e promuovere l'adozione, a livello internazionale, di misure volte ad affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, anche per quanto riguarda:

a)

la governance ambientale e le questioni orizzontali, compresi la pianificazione strategica, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, l'istruzione e la formazione, i sistemi di controllo e di informazione in materia di ambiente, le attività di ispezione e di contrasto, la responsabilità ambientale, la lotta contro la criminalità ambientale, il risanamento ambientale, la cooperazione transfrontaliera, la partecipazione e l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di ambiente, i processi decisionali e l'efficacia delle procedure di riesame amministrativo e giudiziario;

b)

la gestione delle conseguenze ambientali del prosciugamento del lago d'Aral, anche mediante la promozione di interventi regionali;

c)

lo sviluppo del sistema di monitoraggio ambientale;

d)

l'inverdimento delle città;

e)

la qualità dell'aria;

f)

la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;

g)

la gestione delle risorse e dei rifiuti;

h)

l'efficienza delle risorse e l'economia verde e circolare;

i)

la tutela della natura, comprese la silvicoltura, la designazione di una rete di aree protette e la conservazione della biodiversità;

j)

l'inquinamento industriale e i rischi industriali; e

k)

la gestione delle sostanze chimiche.

2.   La cooperazione è volta altresì a integrare l'ambiente in settori di intervento diversi dalla politica ambientale al fine di contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 292

Integrazione della dimensione ambientale in altri settori

1.   Le parti intensificano la cooperazione a livello regionale e nell'attuazione degli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente.

2.   Le parti procedono a uno scambio di esperienze nel promuovere l'integrazione della dimensione ambientale in altri settori, anche per quanto riguarda lo scambio di buone pratiche, il potenziamento delle conoscenze e delle competenze, l'educazione ambientale e la sensibilizzazione nei settori di cui al presente capo.

3.   Le parti sostengono l'instaurazione e lo sviluppo della cooperazione tra istituti scientifici che svolgono attività in campo ambientale e, in particolare, promuovono i principi dell'economia circolare e l'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali.

ARTICOLO 293

Obiettivi generali della cooperazione in materia di cambiamenti climatici

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per contrastare i cambiamenti climatici e adattarvisi onde contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. La cooperazione tiene conto degli interessi di ciascuna parte, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, e dell'interdipendenza tra gli impegni bilaterali e multilaterali nel settore.

ARTICOLO 294

Cooperazione in materia di cambiamenti climatici a livello interno, regionale e internazionale

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

a)

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

adattamento ai cambiamenti climatici;

c)

interventi volti ad evitare, ridurre al minimo e affrontare le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici;

d)

meccanismi di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;

e)

promozione di tecnologie nuove, innovative, sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;

f)

attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

g)

integrazione delle questioni climatiche nelle politiche generali e settoriali e

h)

sensibilizzazione, istruzione e formazione.

ARTICOLO 295

Cooperazione in materia di cambiamenti climatici

1.   Le parti, tra l'altro:

a)

si scambiano informazioni e competenze;

b)

svolgono attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite e rispettose dell'ambiente; e

c)

realizzano attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi multilaterali in materia di ambiente da esse ratificati, quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

2.   La cooperazione comprende, tra l'altro:

a)

misure volte a rafforzare la capacità di adottare misure efficaci di azione per il clima;

b)

l'elaborazione di strategie e piani d'azione a lungo termine per lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra;

c)

la realizzazione di valutazioni dei rischi e delle vulnerabilità legati ai cambiamenti climatici;

d)

lo sviluppo delle conoscenze e della capacità amministrativa a fini di adattamento e mitigazione;

e)

l'individuazione e lo sviluppo di priorità e misure di adattamento, comprese misure volte a integrare i cambiamenti climatici nelle iniziative, nei piani e nelle politiche di sviluppo nonché nella programmazione dello sviluppo;

f)

l'attuazione di misure a lungo termine volte a mitigare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas a effetto serra;

g)

misure di riduzione e gestione del rischio di catastrofi connesse al clima e di preparazione alle emergenze;

h)

misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

i)

misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie;

j)

misure volte a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali e

k)

misure relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono e ai gas fluorurati.

3.   Le parti promuovono la cooperazione interregionale e intraregionale.

ARTICOLO 296

Obiettivi generali della cooperazione in materia di politica industriale e imprenditoriale

Le parti si adoperano per sviluppare e intensificare la cooperazione in materia di politica industriale e imprenditoriale, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo alle PMI.

ARTICOLO 297

Cooperazione nel settore della politica industriale e imprenditoriale

La cooperazione nel settore della politica industriale e imprenditoriale comprende:

a)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche a sostegno delle politiche in materia di imprenditorialità e sviluppo delle PMI;

b)

lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia di produttività ed efficienza nell'impiego delle risorse, compresi la riduzione del consumo di energia e processi di produzione più puliti;

c)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche per rafforzare la responsabilità sociale delle imprese e dell'industria nello sviluppo sostenibile e nel rispetto dei diritti umani;

d)

misure di sostegno pubblico a favore dei settori industriali, sulla base delle disposizioni dell'OMC e di altre norme internazionali applicabili alle parti;

e)

lo scambio di informazioni e di buone pratiche per favorire l'elaborazione di una politica in materia di innovazione mediante la commercializzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;

f)

la promozione di iniziative imprenditoriali e di cooperazione industriale tra le imprese dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan;

g)

la promozione di un contesto più favorevole alle imprese, al fine di aumentare il potenziale di crescita, gli scambi commerciali e le opportunità di investimento; e

h)

l'instaurazione di stretti contatti tra gli imprenditori delle parti e l'organizzazione di missioni commerciali, forum commerciali, presentazioni e tavole rotonde, nonché la partecipazione a mostre e fiere nell'Unione europea e nella Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 298

Diritto societario

1.   Le parti riconoscono l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un'economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l'importanza di promuovere la convergenza normativa in questo settore.

2.   Le parti collaborano al fine di:

a)

scambiarsi le migliori pratiche per garantire la disponibilità di informazioni riguardanti l'organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile nonché l'accesso a tali informazioni;

b)

sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'OCSE;

c)

proseguire l'attuazione e l'applicazione coerente dei principi internazionali d'informativa finanziaria per i conti consolidati delle società quotate;

d)

sviluppare le norme contabili e l'informativa finanziaria, anche per quanto riguarda le PMI;

e)

predisporre la regolamentazione e il controllo dell'attività professionale dei revisori dei conti; e

f)

promuovere i principi di revisione internazionali e codici deontologici come quello della Federazione internazionale degli esperti contabili al fine di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti garantendo che le organizzazioni professionali, le organizzazioni di revisione contabile e i revisori dei conti rispettino le norme e i principi deontologici.

ARTICOLO 299

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1.   Le parti riconoscono l'importanza di una legislazione e di pratiche efficaci nel settore dei servizi finanziari e possono collaborare al fine di:

a)

migliorare la regolamentazione dei servizi finanziari;

b)

garantire una tutela adeguata ed efficace dei diritti degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari, in particolare nell'ambito dello sviluppo dei mercati dei valori mobiliari;

c)

promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; e

d)

promuovere una vigilanza indipendente ed efficace.

2.   Le parti promuovono la convergenza normativa con le norme riconosciute a livello internazionale per la solidità dei sistemi finanziari.

ARTICOLO 300

Obiettivi generali della cooperazione in materia di economia e società digitali

Le parti promuovono una cooperazione tesa a sviluppare l'economia e la società digitali affinché i cittadini e le imprese possano beneficiare dell'ampia disponibilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di una migliore qualità dei servizi elettronici a prezzi accessibili, segnatamente nei settori degli scambi e del commercio elettronico, della sanità e dell'istruzione, nonché della pubblica amministrazione e dell'amministrazione in generale. Tale cooperazione mira a promuovere lo sviluppo della concorrenza sui mercati delle TIC e l'apertura di questi ultimi e ad incoraggiare gli investimenti nel settore.

ARTICOLO 301

Cooperazione generale in materia di economia e società digitali

La cooperazione riguarda, fra l'altro, quanto segue:

a)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche sull'attuazione delle strategie digitali nazionali nei settori delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, del commercio elettronico e dell'economia digitale, comprese tra l'altro iniziative volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare le norme per il trasferimento transfrontaliero di dati e la sicurezza delle reti e a sviluppare i servizi pubblici online; e

b)

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere l'elaborazione di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, anche per quanto riguarda i regolatori nazionali indipendenti, favorire un migliore impiego delle risorse di spettro e promuovere l'interoperabilità delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra le parti.

ARTICOLO 302

Cooperazione tra le autorità di regolamentazione nell'ambito dell'economia e della società digitali

Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan nei settori delle telecomunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, dell'e-government e dell'economia digitale.

ARTICOLO 303

Obiettivi generali della cooperazione nel settore del turismo

Le parti si adoperano per cooperare nel settore del turismo al fine di potenziare lo sviluppo di un settore turistico competitivo e sostenibile che promuova la crescita economica, l'autonomia, l'occupazione, l'istruzione e gli scambi all'interno del settore.

ARTICOLO 304

Principi della cooperazione nel settore del turismo

La cooperazione nel settore del turismo si basa sui seguenti principi in materia di turismo sostenibile:

a)

rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b)

importanza di preservare il patrimonio culturale, storico e naturale;

c)

interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente; e

d)

responsabilità sociale del turismo, anche nei confronti delle comunità locali.

ARTICOLO 305

Cooperazione nel settore del turismo

La cooperazione nel settore del turismo può comprendere, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni e di pratiche commerciali in materia di statistiche, norme e investimenti nel turismo, tecnologie innovative, nuove esigenze del mercato e utilizzo dei siti del patrimonio culturale a fini turistici;

b)

la promozione di modelli di sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile e lo scambio di migliori pratiche, esperienze e know-how;

c)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle competenze nel settore turistico; e

d)

migliori contatti tra portatori di interessi pubblici e privati responsabili del settore del turismo, nonché con i portatori di interessi locali dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 306

Obiettivi generali della cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Le parti collaborano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche e la convergenza progressiva delle politiche e della legislazione nei settori che presentano un interesse per entrambe le parti.

ARTICOLO 307

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

La cooperazione tra le parti nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale riguarda, tra l'altro:

a)

l'agevolazione della comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b)

lo scambio delle migliori pratiche per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità amministrative a livello centrale e locale in termini di pianificazione, valutazione e attuazione delle politiche;

c)

la promozione dell'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola, compreso il miglioramento dei metodi post-raccolto;

d)

la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale al fine di promuovere il benessere economico delle comunità rurali e la diversificazione delle loro attività economiche;

e)

il miglioramento della competitività del settore agricolo, nonché dell'efficienza e della trasparenza dei mercati;

f)

la promozione di politiche di garanzia della qualità e dei relativi meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche, e dell'agricoltura biologica;

g)

la diffusione delle conoscenze e l'estensione dei servizi ai produttori agricoli;

h)

lo scambio di esperienze riguardanti le politiche relative allo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare, alla trasformazione e alla distribuzione dei prodotti agricoli;

i)

la promozione della cooperazione tra imprenditori in settori di interesse per entrambe le parti; e

j)

la promozione degli scambi di prodotti agricoli.

ARTICOLO 308

Obiettivi generali della cooperazione nel settore minerario e delle materie prime

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore minerario e in quello della produzione di materie prime, al fine di promuovere la comprensione reciproca, migliorare il contesto imprenditoriale, procedere allo scambio di informazioni e collaborare su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'esplorazione sicura e sostenibile e all'estrazione dei minerali metallici e dei minerali industriali non metalliferi.

ARTICOLO 309

Cooperazione nel settore minerario e delle materie prime

La cooperazione nel settore minerario e delle materie prime comprende, tra l'altro:

a)

lo scambio di informazioni sull'evoluzione dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;

b)

lo scambio di informazioni su questioni connesse al commercio delle materie prime, al fine di promuovere gli scambi reciproci;

c)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie, anche per quanto riguarda l'applicazione di tecnologie pulite nei processi minerari;

d)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche con l'intento di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle industrie minerarie; e

e)

la cooperazione in materia di ricerca e innovazione attraverso gli strumenti di finanziamento esistenti per sviluppare iniziative scientifiche e tecnologiche congiunte.

ARTICOLO 310

Obiettivi generali della cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione

Le parti promuovono la cooperazione nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione sulla base dell'interesse comune, del reciproco vantaggio e, ove possibile, della reciprocità, nel rispetto delle proprie norme e disposizioni interne. La cooperazione mira a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, ad affrontare le sfide sociali a livello mondiale e regionale, a conseguire l'eccellenza scientifica, a promuovere l'integrità della ricerca e a consolidare le relazioni tra le parti.

ARTICOLO 311

Cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione

La cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione comprende, tra l'altro, i seguenti ambiti:

a)

l'instaurazione di dialoghi sulle politiche e lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di strumenti di sostegno alla ricerca e all'innovazione;

b)

l'agevolazione dell'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, alle infrastrutture e ai centri di ricerca, nonché alle pubblicazioni e ai dati scientifici di ciascuna parte;

c)

il rafforzamento delle capacità di ricerca degli istituti di ricerca e delle università della Repubblica dell'Uzbekistan e, se del caso, l'agevolazione della partecipazione degli istituti di ricerca della Repubblica dell'Uzbekistan al programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea e alle iniziative nazionali degli Stati membri;

d)

la promozione della cooperazione in materia di ricerca prenormativa e normazione;

e)

la promozione di reti e collegamenti tra gli istituti di istruzione superiore, di ricerca e di innovazione di entrambe le parti;

f)

l'organizzazione di attività formative e di programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale coinvolto in attività di ricerca e innovazione nell'una e nell'altra parte in coordinamento con i rispettivi programmi nel settore dell'istruzione superiore e professionale;

g)

la promozione di principi comuni per un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione;

h)

la promozione della commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti comuni di ricerca e innovazione;

i)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, dello sviluppo di cluster e dell'accesso ai finanziamenti;

j)

l'agevolazione dell'accesso delle nuove tecnologie al mercato interno delle parti;

k)

il sostegno a programmi di innovazione sociale e pubblica volti a migliorare lo sviluppo sociale delle regioni e in particolare la qualità della vita dei cittadini; e

l)

l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione di ricercatori, scienziati, esperti, studenti e imprenditori che partecipano ad attività contemplate dal presente accordo e della circolazione transfrontaliera dei prodotti destinati a tali attività.

ARTICOLO 312

Promozione di attività nel settore della ricerca e dell'innovazione

Le parti promuovono le seguenti attività, alle quali partecipano organismi pubblici, centri di ricerca pubblici e privati, istituti di istruzione superiore e agenzie e reti per l'innovazione, nonché altri portatori di interessi, comprese le piccole e medie imprese, su base volontaria:

a)

azioni congiunte di ricerca e innovazione, comprese reti tematiche, in settori di interesse comune;

b)

iniziative congiunte di sensibilizzazione ai temi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, programmi di sviluppo delle capacità e opportunità di partecipazione ai rispettivi programmi;

c)

riunioni congiunte e tavoli di lavoro finalizzati allo scambio di informazioni e di migliori pratiche e all'individuazione di ambiti di ricerca comune;

d)

attività di analisi e valutazione, reciprocamente riconosciute, della cooperazione scientifica e della cooperazione in materia di innovazione e diffusione dei relativi risultati;

e)

iniziative congiunte tese a migliorare la mobilità di studenti, ricercatori e personale in settori di interesse comune; e

f)

altre forme di cooperazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso strategie e iniziative regionali dell'Unione europea, previo comune accordo delle parti.

TITOLO VI

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 313

Tutela dei consumatori

Le parti riconoscono l'importanza di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, si adoperano per collaborare nell'ambito della politica dei consumatori. Tale cooperazione comprende, nella misura del possibile:

a)

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche sui rispettivi quadri di tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la normativa a tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti di consumo, i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione sulla tutela dei consumatori;

b)

la promozione dello sviluppo di associazioni indipendenti dei consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori; e

c)

lo scambio di informazioni e la promozione di attività congiunte tra gli organismi di tutela dei consumatori di entrambe le parti, previo comune accordo di queste.

ARTICOLO 314

Cooperazione generale in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità

1.   Le parti, tenendo conto dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dell'OSS n. 8 relativo a un'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso, riconoscono che un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile.

2.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione tesi a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, la politica dell'occupazione, le condizioni di vita e di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta contro la discriminazione, contribuendo in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita e del tenore di vita.

3.   Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di lavoro dignitoso, occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti.

4.   Ciascuna parte previene ed elimina qualsiasi forma di lavoro forzato o minorile.

ARTICOLO 315

Convenzioni dell'OIL e coinvolgimento dei portatori di interessi

1.   Le parti ribadiscono il proprio impegno ad attuare le convenzioni dell'OIL cui aderiscono e a promuovere nuove adesioni. Esse ribadiscono il proprio impegno a favore di un sistema efficace di ispezioni del lavoro, in conformità delle norme dell'OIL, nonché di meccanismi di contrasto efficaci e di accesso ai mezzi di ricorso.

2.   Conformemente alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e alla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008, le parti incoraggiano la partecipazione di tutti i portatori di interessi, in particolare delle parti sociali, all'elaborazione delle rispettive politiche sociali e alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan nel quadro del presente accordo.

ARTICOLO 316

Cooperazione supplementare in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità

La cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può comprendere questioni che rientrano nei seguenti ambiti:

a)

il miglioramento del tenore di vita, il rafforzamento della coesione sociale, mercati del lavoro più inclusivi e l'integrazione delle persone vulnerabili;

b)

la promozione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità con condizioni di lavoro dignitose, soprattutto per ridurre l'economia sommersa e l'occupazione informale e migliorare le condizioni di vita;

c)

il miglioramento delle condizioni di lavoro, segnatamente la tutela e l'applicazione dei diritti dei lavoratori, come ad esempio la prevenzione e l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o minorile e delle moderne forme di schiavitù, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro;

d)

il rafforzamento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e garantendo pari opportunità tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia, nella società e nei processi decisionali;

e)

la lotta contro la discriminazione sul lavoro e negli affari sociali, conformemente agli obblighi che incombono a ciascuna parte in virtù delle norme e delle convenzioni internazionali;

f)

il miglioramento del livello di protezione sociale universale e l'ammodernamento dei sistemi di protezione sociale in termini di qualità, adeguatezza, accessibilità e sostenibilità finanziaria; e

g)

la maggiore partecipazione delle parti sociali e la promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento delle capacità delle parti sociali.

ARTICOLO 317

Cooperazione in materia di gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1.   Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso la condotta responsabile delle imprese e pratiche di responsabilità sociale delle imprese, nonché attraverso l'instaurazione di un contesto favorevole. Ciascuna parte sostiene la diffusione e l'impiego di strumenti internazionali pertinenti quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, adottate il 21 giugno 1976 nell'ambito della dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, adottata a Ginevra il 16 novembre 1977, il patto mondiale delle Nazioni Unite, varato a New York il 26 luglio 2000 e i principi guida su imprese e diritti umani, approvati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite con la risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

2.   Le parti si scambiano informazioni e migliori pratiche e, se del caso, cooperano tra loro, a livello regionale e nei consessi internazionali, sulle questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 318

Obiettivi generali della cooperazione nel settore sanitario

Le parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica allo scopo di innalzare il livello di protezione della salute umana e migliorare le pari opportunità in ambito sanitario, nel rispetto di valori e principi comuni in tema di sanità e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

ARTICOLO 319

Cooperazione nel settore sanitario

La cooperazione nel settore sanitario riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, anche attraverso lo scambio di informazioni sanitarie, la promozione di un approccio volto a integrare la dimensione sanitaria in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, conclusa a Ginevra il 21 maggio 2003 e il regolamento sanitario internazionale dell'OMS, adottato dall'Assemblea mondiale della sanità dell'OMS il 23 maggio 2005.

ARTICOLO 320

Cooperazione in materia di lotta contro le droghe, le sostanze psicotrope e i loro precursori

1.   Le parti intendono scambiarsi le esperienze acquisite nell'elaborazione e nell'attuazione di una politica antidroga in Asia centrale entro un termine convenuto.

2.   L'Unione europea intende fornire assistenza alla Repubblica dell'Uzbekistan entro un termine convenuto per aiutarla a sviluppare sistemi adeguati di allerta precoce e di valutazione del rischio riguardo alle nuove sostanze psicoattive al fine di tutelare la salute pubblica.

3.   L'Unione europea rafforzerà, entro un termine convenuto, il coordinamento con la Repubblica dell'Uzbekistan ai fini di un approccio equilibrato e integrato in materia di droga per offrire programmi di formazione che potrebbero risultare utili per contrastare il traffico di stupefacenti nel ciberspazio.

ARTICOLO 321

Cooperazione nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù

1.   Le parti cooperano nel settore dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere l'apprendimento permanente, la collaborazione e la trasparenza a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, con particolare attenzione all'istruzione professionale e superiore.

2.   La cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione è imperniata, tra l'altro, sui seguenti elementi:

a)

la promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione che può consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nella società;

b)

l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, compresi lo sviluppo delle capacità e i sistemi di formazione e riqualificazione dei dipendenti pubblici, e il miglioramento della qualità, della pertinenza e dell'accesso a tali sistemi lungo l'intero percorso educativo, dall'educazione e cura della prima infanzia fino all'istruzione terziaria;

c)

la promozione della convergenza e del coordinamento delle riforme nel settore dell'istruzione superiore e professionale;

d)

il rafforzamento della cooperazione universitaria internazionale ai fini di una maggiore partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea e di una migliore mobilità di studenti, personale e ricercatori;

e)

il consolidamento dei legami tra il settore dell'istruzione e il mercato del lavoro;

f)

l'ulteriore sviluppo del quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze nell'ambito dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale;

g)

l'intensificazione della cooperazione ai fini dell'ulteriore sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale, tenendo conto delle buone pratiche dell'Unione europea;

h)

il sostegno all'internazionalizzazione delle università della Repubblica dell'Uzbekistan, garantendo nel contempo un'istruzione di buona qualità e condizioni adeguate;

i)

la promozione degli investimenti nel settore dell'istruzione della Repubblica dell'Uzbekistan; e

j)

la promozione della cooperazione in materia di creazione di centri di formazione e di centri di riqualificazione e di formazione professionale in diversi settori nel territorio della Repubblica dell'Uzbekistan.

3.   Le parti cooperano altresì nel settore della gioventù al fine di:

a)

rafforzare la cooperazione e gli scambi nei settori della politica giovanile e dell'istruzione non formale dei giovani e degli animatori socioeducativi;

b)

agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;

c)

sostenere la mobilità dei giovani e degli animatori socioeducativi quale mezzo per promuovere il dialogo interculturale e l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale, anche attraverso il volontariato; e

d)

promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

ARTICOLO 322

Cooperazione nel settore culturale

1.   Le parti adottano misure adeguate per promuovere gli scambi culturali, incoraggiare iniziative comuni in diversi ambiti culturali e creativi e scambiarsi migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle capacità per gli artisti, gli operatori e le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

2.   Le parti cooperano nel quadro di trattati internazionali multilaterali e di organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura («UNESCO»), al fine di sostenere la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico.

ARTICOLO 323

Cooperazione nel settore della politica audiovisiva e dei media

1.   Le parti promuovono la cooperazione nel settore della politica audiovisiva e dei media, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche riguardanti le politiche audiovisive e mediatiche e la formazione di giornalisti e di altri professionisti dei media, del cinema e del settore audiovisivo.

2.   Le parti cooperano per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media, sulla base delle norme stabilite nelle convenzioni internazionali applicabili, comprese, se del caso, quelle dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa.

3.   Le parti cooperano in consessi internazionali quali l'UNESCO.

ARTICOLO 324

Cooperazione in materia di sport e attività fisica

Le parti promuovono la cooperazione nel settore dello sport e dell'attività fisica per incentivare uno stile di vita sano e favorire una buona governance e i valori sociali ed educativi dello sport, nonché per contrastare le minacce che incombono sullo sport quali il doping, la manipolazione dei risultati sportivi, il razzismo e la violenza. La cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

ARTICOLO 325

Cooperazione in situazioni di emergenza e in materia di protezione civile

1.   Le parti cooperano per migliorare le attività di prevenzione, attenuazione, preparazione, risposta e recupero al fine di ridurre l'impatto delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e di aumentare la resilienza delle rispettive società e infrastrutture. Le parti cooperano ai livelli opportuni per migliorare la gestione del rischio di catastrofi.

2.   Le parti si adoperano per scambiare informazioni e competenze e per realizzare attività congiunte, ove opportuno e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti.

ARTICOLO 326

Cooperazione nel settore dello sviluppo regionale

Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale nel campo della politica di sviluppo regionale, anche per quanto riguarda i metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, al fine di migliorare le condizioni di vita, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, intensificare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali e rafforzare la partecipazione dei soggetti socioeconomici e della società civile.

ARTICOLO 327

Cooperazione in materia di politica regionale e cooperazione transfrontaliera

Le parti sostengono e rafforzano la partecipazione delle autorità locali e regionali alla cooperazione in materia di politica regionale e alla cooperazione transfrontaliera, al fine di promuovere la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni, elaborare misure di sviluppo delle capacità, favorire la creazione di strutture e di un quadro legislativo adeguati e il rafforzamento delle reti economiche e commerciali transfrontaliere.

ARTICOLO 328

Cooperazione transfrontaliera in altri settori

Le parti rafforzano e incoraggiano ulteriormente lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in altri settori disciplinati dal presente accordo quali il commercio, i trasporti, l'energia, l'acqua, l'ambiente, il clima, l'economia digitale, la cultura, l'istruzione, la ricerca e il turismo.

ARTICOLO 329

Cooperazione tra le regioni

Le parti incoraggiano la cooperazione tra le regioni degli Stati membri e le regioni della Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 330

Attuazione e sviluppo delle capacità

1.   Le parti ritengono che un aspetto importante del consolidamento dei legami tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan consista in una graduale convergenza della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan con quella dell'Unione europea in determinati settori contemplati dal presente accordo.

2.   Tale cooperazione mira, tra l'altro, a sviluppare la capacità amministrativa e istituzionale della Repubblica dell'Uzbekistan, nella misura necessaria all'attuazione del presente accordo e all'attuazione delle riforme strutturali e del ravvicinamento legislativo necessari.

3.   L'Unione europea si adopera per fornire alla Repubblica dell'Uzbekistan assistenza tecnica per l'attuazione di tali misure mediante, tra l'altro:

a)

lo scambio di esperti;

b)

la comunicazione tempestiva delle informazioni, in particolare per quanto riguarda la legislazione pertinente:

c)

l'organizzazione di seminari; e

d)

le attività di formazione.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

ARTICOLO 331

Assistenza finanziaria e tecnica

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Repubblica dell'Uzbekistan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, eventualmente in partenariato con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali. La Repubblica dell'Uzbekistan può ricevere altresì assistenza tecnica.

2.   L'assistenza finanziaria può essere fornita conformemente agli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione europea riguardanti l'azione esterna. Ai finanziamenti erogati dall'Unione europea si applicano il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (43).

3.   L'assistenza finanziaria è basata su programmi di azione annuali, definiti dall'Unione europea in seguito a consultazioni con la Repubblica dell'Uzbekistan.

4.   L'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan possono cofinanziare programmi e progetti. Le parti coordinano i programmi e i progetti in materia di cooperazione finanziaria e tecnica e si scambiano informazioni su tutte le fonti di assistenza.

5.   Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza del processo di assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione europea a favore della Repubblica dell'Uzbekistan, l'Unione europea fornisce periodicamente alle autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan informazioni sulle spese relative a ciascun programma e progetto di cui beneficia la Repubblica dell'Uzbekistan nell'ambito dei programmi bilaterali dell'Unione europea.

6.   L'efficacia degli aiuti, quale sancita nella dichiarazione di Parigi dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti adottata il 2 marzo 2005, la Strategia centrale dell'Unione europea per la riforma delle unità di cooperazione tecnica, le relazioni della Corte dei conti europea e gli insegnamenti tratti dai programmi di cooperazione dell'Unione europea attuati e in corso nella Repubblica dell'Uzbekistan costituiscono la base dell'erogazione di assistenza finanziaria dell'Unione europea alla Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 332

Principi generali

1.   Le parti attuano l'assistenza finanziaria nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e trasparenza e collaborano per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan. Esse adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan.

2.   Fatta salva l'applicazione diretta del paragrafo 3, qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso tra le parti nel corso dell'attuazione dell'accordo comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti i controlli e le verifiche sul posto, le ispezioni e le misure antifrode, compresi quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»).

3.   Le sovvenzioni e altri progetti di sviluppo finanziati dall'Unione europea attuati nella Repubblica dell'Uzbekistan, e relativi servizi e forniture, non sono soggetti a imposte, dazi doganali e oneri analoghi nella Repubblica dell'Uzbekistan secondo la procedura prevista dalla legislazione del paese.

ARTICOLO 333

Coordinamento dei donatori

Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, ciascuna parte garantisce che i contributi dell'Unione europea siano erogati in stretto coordinamento con altre fonti di finanziamento, quali paesi terzi e istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza. L'assistenza finanziaria dell'Unione europea può essere cofinanziata dalla Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 334

Prevenzione e comunicazione

Qualora la Repubblica dell'Uzbekistan sia incaricata dell'esecuzione dei fondi dell'Unione europea, o sia beneficiaria dei fondi dell'Unione europea nell'ambito della gestione diretta, le sue autorità competenti adottano tutte le misure opportune per prevenire irregolarità, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita a danno dei fondi dell'Unione europea e, ove applicabile, dei fondi di cofinanziamento della Repubblica dell'Uzbekistan. Le autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan comunicano senza indugio alla Commissione europea e all'OLAF tutte le informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a casi presunti o accertati di frode, corruzione o altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione ai fondi dell'Unione europea.

ARTICOLO 335

Cooperazione con l'OLAF

1.   Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (44), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 (45) e (CE, Euratom) n. 2988/95 (46).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono predisposti dall'OLAF in stretta collaborazione con le autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan tenendo conto delle prescrizioni della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan.

3.   Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan forniscono all'OLAF l'assistenza richiesta per consentirgli di adempiere i propri obblighi nello svolgimento dei controlli o delle verifiche sul posto.

4.   Le autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan scambiano con l'OLAF, su richiesta, informazioni che potrebbero essere utili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

5.   Al trasferimento dei dati personali si applicano le norme sulla protezione dei dati personali della parte che li trasferisce.

6.   L'OLAF può convenire con le autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan di estendere la cooperazione nel settore dell'azione antifrode, anche mediante la conclusione di accordi amministrativi.

ARTICOLO 336

Indagini e azione penale

Le autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan garantiscono che i casi presunti e accertati di frode, corruzione e altre attività illecite a danno dei fondi dell'Unione europea siano oggetto di indagini e azione penale conformemente alla legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan. Se del caso, e su richiesta scritta delle autorità competenti della Repubblica dell'Uzbekistan, l'OLAF assiste le autorità competenti di quest'ultima in tale compito.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 337

Consiglio di cooperazione

1.   È istituito un Consiglio di cooperazione che vigila sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

2.   Il Consiglio di cooperazione si riunisce a intervalli regolari, di norma su base annuale o come convenuto di comune accordo.

3.   Il Consiglio di cooperazione si compone di rappresentanti delle parti a livello ministeriale o delle persone da essi designate. Esso si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie. Quando esamina questioni relative al titolo IV del presente accordo, il Consiglio di cooperazione si compone di rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan competenti per le questioni attinenti al commercio.

4.   Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e quello del Comitato di cooperazione.

5.   Il Consiglio di cooperazione è presieduto, a turno, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica dell'Uzbekistan.

6.   Il Consiglio di cooperazione ha il potere di adottare decisioni e formulare opportune raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo e conformemente al proprio regolamento interno. Nel quadro dei titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX del presente accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di adottare decisioni e formulare raccomandazioni come convenuto tra le parti. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.

7.   Il Consiglio di cooperazione può delegare al Comitato di cooperazione talune sue funzioni, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti.

ARTICOLO 338

Comitato di cooperazione

1.   È istituito un Comitato di cooperazione che assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il Comitato di cooperazione è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.

3.   Il Comitato di cooperazione è presieduto, a turno, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica dell'Uzbekistan.

4.   Il Comitato di cooperazione si compone di rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari o al livello altrimenti definito da ciascuna parte.

5.   Il Comitato di cooperazione può riunirsi in una specifica formazione per discutere tutte le questioni relative al titolo IV del presente accordo. Quando esamina questioni relative al titolo IV del presente accordo, il Comitato di cooperazione si compone di rappresentanti di ciascuna delle parti competenti per le questioni attinenti al commercio.

6.   Il Comitato di cooperazione si riunisce una volta all'anno, o come convenuto di comune accordo, a turno a Bruxelles e a Tashkent, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti, oppure di comune accordo a distanza utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate, di comune accordo, riunioni straordinarie.

7.   Il Comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il Consiglio di cooperazione gli abbia delegato tali poteri. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle. Nell'esercizio dei poteri delegati, il Comitato di cooperazione adotta le proprie decisioni conformemente al regolamento interno del Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 339

Sottocomitati e altri organi

1.   Il Comitato di cooperazione può istituire sottocomitati o altri organi incaricati di assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici. Può modificare i compiti assegnati a un sottocomitato o altro organo istituito a norma della prima frase del presente paragrafo o sciogliere detti sottocomitati o altri organi.

2.   Il Comitato di cooperazione adotta il regolamento interno dei sottocomitati o altri organi istituiti a norma del paragrafo 1.

3.   Salvo diversamente disposto nel presente accordo o concordato tra le parti, i sottocomitati e gli altri organi si riuniscono su richiesta di una delle parti o del Comitato di cooperazione. Le riunioni si svolgono in presenza oppure di comune accordo a distanza utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le riunioni in presenza si tengono in alternanza a Bruxelles o a Tashkent.

4.   Salvo diversamente disposto nel presente accordo o concordato tra le parti, i sottocomitati e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo o dal Comitato di cooperazione riferiscono periodicamente o su richiesta a quest'ultimo in merito alle proprie attività.

5.   L'istituzione o l'esistenza di un sottocomitato o di altri organi non impedisce a una parte di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di cooperazione.

ARTICOLO 340

Comitato parlamentare di cooperazione

1.   È istituto un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Oliy Majlis della Repubblica dell'Uzbekistan.

2.   Il Comitato parlamentare di cooperazione permette di riunirsi e scambiare opinioni al fine di approfondire e consolidare le relazioni tra le parti. Esso stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

3.   Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4.   Il Comitato parlamentare di cooperazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di cooperazione.

5.   Il Comitato parlamentare di cooperazione può formulare raccomandazioni rivolte al Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 341

Partecipazione della società civile

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 339, le parti possono istituire un organo specifico per informare e consultare la società civile in merito all'attuazione del presente accordo, come previsto all'articolo 6.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 342

Applicazione territoriale

1.   Il presente accordo si applica:

a)

ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite; e

b)

al territorio sul quale la Repubblica dell'Uzbekistan esercita la propria sovranità, nonché i diritti sovrani e la giurisdizione stabiliti dalla sua legislazione nazionale, conformemente al diritto internazionale.

2.   Ogni riferimento a «territorio» nel presente accordo è da intendersi come stabilito al paragrafo 1, salvo diversa disposizione esplicita.

3.   Ogni riferimento a «territorio» nel presente accordo comprende lo spazio aereo e le acque territoriali secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

4.   Per quanto attiene alle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione doganale, il presente accordo si applica anche, per quanto riguarda l'Unione europea, alle zone del territorio doganale dell'Unione europea quale definito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (47), non contemplate dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

ARTICOLO 343

Adempimento degli obblighi e sospensione

1.   Le parti adottano le misure necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.

2.   Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal titolo IV del presente accordo, si applicano i meccanismi specifici previsti da tale titolo.

3.   Una parte che ritenga che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi identificati come elementi essenziali all'articolo 2 e all'articolo 11 comunica immediatamente all'altra parte la propria intenzione di adottare misure adeguate. Su richiesta dell'una o dell'altra parte si tengono consultazioni per un periodo massimo di 15 giorni a decorrere dalla data in cui una parte ha comunicato la propria intenzione di adottare misure adeguate. Trascorso tale periodo, le misure adeguate possono essere adottate. Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.

4.   Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi del presente accordo, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dei paragrafi 2 e 3, essa ne informa l'altra parte. Le parti si consultano sotto l'egida del Consiglio di cooperazione al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe. Qualora il Consiglio di cooperazione non riesca a giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti, la parte che effettua la notifica può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione unicamente dei titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX del presente accordo.

5.   Le misure adeguate di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 344

Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come intesa a:

a)

imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

b)

impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)

in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

ii)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iii)

in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c)

impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi internazionali che le incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 345

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui si è proceduto all'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

Ai fini di tali notifiche, la Repubblica dell'Uzbekistan consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la notifica diretta all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna alla Repubblica dell'Uzbekistan la notifica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La notifica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la notifica di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie in tale Stato membro per l'entrata in vigore del presente accordo.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan possono applicare il presente accordo, integralmente o in parte, a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive procedure interne. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data entro la quale l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan si sono notificate reciprocamente:

a)

per l'Unione europea, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che l'Unione europea propone di applicare in via provvisoria, e

b)

per la Repubblica dell'Uzbekistan, l'espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che l'Unione europea propone di applicare in via provvisoria, confermando il proprio consenso all’applicazione provvisoria.

4.   Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

5.   Ai fini dell'applicazione provvisoria del presente accordo, per «entrata in vigore del presente accordo» si intende la data di applicazione provvisoria. Il Consiglio di cooperazione, il Comitato di cooperazione e i suoi sottocomitati e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti nel caso in cui sia posta fine all'applicazione provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 4.

6.   Quando, a norma del paragrafo 3, una disposizione del presente accordo è applicata dalle parti a titolo provvisorio, i riferimenti alla data di entrata in vigore contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti convengono di applicare la disposizione a titolo provvisorio.

ARTICOLO 346

Modifiche

1.   Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Ai fini dell'entrata in vigore di tali modifiche si applica l'articolo 345.

2.   Il Consiglio di cooperazione può adottare decisioni che modificano il presente accordo nei casi di cui agli articoli 27 e 28.

ARTICOLO 347

Altri accordi

1.   Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1996.

2.   I riferimenti all'accordo di cui al paragrafo 1 in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

3.   Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo. Tali accordi specifici costituiscono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e sono soggetti al quadro istituzionale istituito dal presente accordo.

ARTICOLO 348

Allegati, appendici, protocolli, note e note a piè di pagina

Gli allegati, le appendici, i protocolli, le note e le note a piè di pagina del presente accordo ne formano parte integrante.

ARTICOLO 349

Adesione di nuovi Stati membri

1.   L'Unione europea informa la Repubblica dell'Uzbekistan in merito a qualsiasi richiesta di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.

2.   L'Unione europea notifica alla Repubblica dell'Uzbekistan l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione europea («trattato di adesione»).

3.   Un nuovo Stato membro aderisce al presente accordo alle condizioni decise dal Consiglio di cooperazione. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 4, l'adesione ha effetto a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea e il presente accordo è modificato da una decisione del Consiglio di cooperazione che stabilisce le condizioni di adesione.

4.   Il titolo IV si applica tra il nuovo Stato membro e la Repubblica dell'Uzbekistan a decorrere dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione europea.

5.   Al fine di agevolare l'attuazione del paragrafo 4, a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione il Comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» esamina gli effetti dell'adesione del nuovo Stato membro sul presente accordo. Il Comitato di cooperazione decide le modifiche tecniche necessarie degli allegati 7-A, 7-C e 9 del presente accordo, nonché altri adeguamenti o misure transitorie necessari. Le decisioni del Comitato di cooperazione hanno effetto alla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione europea.

ARTICOLO 350

Diritti dei privati

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

ARTICOLO 351

Riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari e ad altri accordi

1.   Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento nel titolo IV alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

2.   Salvo diversamente indicato nel titolo IV, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nel presente accordo, integralmente o in parte, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostituitivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente di tale questione.

ARTICOLO 352

Durata

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

ARTICOLO 353

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri, oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, a norma dei rispettivi settori di competenza, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.

ARTICOLO 354

Denuncia

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

ARTICOLO 355

Notifiche

Le notifiche ai sensi degli articoli 345, 346 e 353 del presente accordo sono inviate, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica dell'Uzbekistan, al ministro degli Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan.

ARTICOLO 356

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

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(1)  Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU UE L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).

(2)  Si precisa che il termine «misura» comprende i mancati adempimenti.

(3)  Si precisa che sono «misure di una parte» le misure che i soggetti elencati alla lettera j), punti i) e ii), adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento di altri soggetti al riguardo.

(4)  Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.

(5)   GU UE L 269 del 21.10.2003, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/744/oj.

(6)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU UE L 11 del 15.1.2002, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/95/oj).

(7)  Ai fini del presente paragrafo, la nozione di «protezione» comprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisto, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente capo. Inoltre, ai fini del presente paragrafo, la nozione di «protezione» comprende anche le misure volte a prevenire l'elusione di misure tecnologiche efficaci e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti.

(8)  Per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, o l'incorporazione di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

(9)  Nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto, il periodo di protezione di cui al paragrafo 2 può essere prorogato per ulteriori di cinque anni.

(10)  Si precisa che, a norma dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il diritto in materia di concorrenza nell’Unione europea si applica al settore agricolo in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(11)  Si precisa che tale definizione non pregiudica l'esito di eventuali discussioni future, in sede di OMC, sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell'OMC, le parti potranno aggiornare il presente accordo al riguardo.

(12)  Si precisa che gli obblighi di notifica di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere a) e b), si applicano per la Repubblica dell'Uzbekistan a decorrere dalla data della sua adesione all'OMC.

(13)  Questa norma è soddisfatta qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.

(14)  Si precisa che le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività svolte a scopo lucrativo.

(15)  Si precisa che l'esistenza del controllo è appurata nel singolo caso tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti.

(16)  La Repubblica dell'Uzbekistan non è parte dell'AAP [UE: alla data della firma del presente accordo].

(17)  Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo esercita le proprie funzioni normative deve essere valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo.

(18)  Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi, hanno convenuto obblighi specifici relativi a tale organismo, prevalgono le disposizioni pertinenti di tali capi.

(19)  Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti del presente capo.

(20)  Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono, tra l'altro, i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio e servizi di gestione degli aeroporti.

(21)  Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma della legislazione nazionale pertinente, nel quadro del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende, per l'Unione europea, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

(22)  Si precisa che le società di navigazione di cui alla presente lettera sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

(23)  L'Unione Europea, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di «attività commerciale sostanziale».

(24)  Si precisa che l'espressione «misura di una parte» comprende le misure che i soggetti elencati alla lettera l), punti i) e ii), adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento di altri soggetti al riguardo.

(25)  Per l'Unione europea, l'espressione «persona fisica di una parte» comprende anche le persone che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di qualsiasi altro Stato ma che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno il diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.

(26)  Si precisa che il semplice recepimento nel diritto interno di disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo, per quanto necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico interno, non può essere considerato di per sé una misura.

(27)  Per l'Unione europea il contratto in buona fede non supera i 12 mesi.

(28)  Il contratto di servizi di cui alla lettera b) è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

(29)  Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.

(30)  Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati conseguiti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

(31)  Si precisa che i dirigenti o il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per la persona giuridica presso la quale sono trasferiti.

(32)  Si precisa che, sebbene i dirigenti o gli amministratori non svolgano direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, ciò non impedisce loro, nell'esercizio delle funzioni sopra descritte, di svolgere tali mansioni ove necessario per la prestazione dei servizi.

(33)  Si precisa che, qualora una parte abbia stabilito una riserva nell'allegato 12-D o nell'allegato 12-A, quest'ultima costituisce altresì una riserva rispetto al presente articolo se e in quanto la misura stabilita o autorizzata dalla riserva incide sul trattamento delle persone fisiche che entrano e soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altra parte per motivi professionali.

(34)  Per l'Unione europea, i novanta giorni sono calcolati nell'arco di un periodo di sei mesi.

(35)  Si precisa che, qualora una parte abbia formulato una riserva nell'allegato 12-A o nell'allegato 12-B, quest'ultima costituisce altresì una riserva rispetto al presente articolo se e in quanto la misura stabilita o autorizzata dalla riserva incide sul trattamento delle persone fisiche che entrano e soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altra parte per motivi professionali.

(36)  I diritti di licenza o di autorizzazione non comprendono i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

(37)  Si precisa che il presente paragrafo non si applica alle misure fiscali o agli oneri amministrativi di applicazione generale.

(38)  Ai fini del presente articolo, «non discriminatorio» è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti all'articolo 194, nonché a modalità e condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ad altri utenti di reti o servizi pubblici di telecomunicazione simili in situazioni analoghe.

(39)  Ai fini del presente capo, per «valuta liberamente convertibile» si intende una valuta che può essere liberamente scambiata contro valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali. Si precisa che le valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali comprendono le valute liberamente utilizzabili quali designate dal Fondo monetario internazionale conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

(40)  Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 236 che interessano l'economia di tale Stato membro. Si precisa che le gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna possono essere causate anche da gravi difficoltà o dalla minaccia di gravi difficoltà relative alle politiche monetarie o di cambio.

(41)  Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

(42)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

(43)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU UE L 362 del 31.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/1268/oj).

(44)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU UE L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 del 26 ottobre 2016 (GU UE L 317 del 23.11.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2030/oj).

(45)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU UE L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

(46)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU UE L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

(47)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ALLEGATO 3

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[Emblema della Repubblica dell’Uzbekistan]

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………….

(Luogo e data)

(Indicazione dell’autorità richiedente)

 

Riferimento:………………………………………………………

Destinatario:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

(Indicazione dell'autorità richiesta)

 

□   

RICHIESTA DI AUDIZIONE

DOMANDA DI DOCUMENTO DI VIAGGIO

a norma dell’articolo 15 dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra

A.   Dati personali

1.

Cognome e nome (sottolineare il cognome):

………………………………………………………………………

Fotografia

2.

Cognome alla nascita:

………………………………………………………………………

3.

Data e luogo di nascita:

………………………………………………………………………

4.

Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Cittadinanza e lingua:

………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:

………………………………………………………………………………………………………………………

B.   Dati personali (se del caso)

1.

Cognome e nome (sottolineare il cognome):

………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Cognome alla nascita:

………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Data e luogo di nascita:

………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Cittadinanza e lingua:

………………………………………………………………………………………………………………………

C.   Dati personali dei figli (se del caso)

1.

Cognome e nome (sottolineare il cognome):

………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Data e luogo di nascita:

………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Cittadinanza e lingua:

………………………………………………………………………………………………………………………

D.   Indicazioni particolari sulla persona da trasferire

1.

Condizioni di salute

(ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino di eventuali malattie contagiose):

………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Indicare se si tratta di una persona pericolosa

(ad esempio persona sospettata di un reato grave, di comportamento aggressivo):

………………………………………………………………………………………………………………………

E.   Elementi di prova allegati

1.

……………………………………………………

(Passaporto n.)

……………………………………………………

(Data e luogo di rilascio)

……………………………………………………

(Autorità di rilascio)

……………………………………………………

(Data di scadenza)

2.

……………………………………………………

(Carta d'identità n.)

……………………………………………………

(Data e luogo di rilascio)

……………………………………………………

(Autorità di rilascio)

……………………………………………………

(Data di scadenza)

3.

……………………………………………………

(Patente di guida n.)

……………………………………………………

(Data e luogo di rilascio)

……………………………………………………

(Autorità di rilascio)

……………………………………………………

(Data di scadenza)

4.

……………………………………………………

(Altro documento ufficiale n.)

……………………………………………………

(Data e luogo di rilascio)

……………………………………………………

(Autorità di rilascio)

……………………………………………………

(Data di scadenza)

5.

Impronte digitali

 

F.   Osservazioni

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(Firma) (Timbro)


ALLEGATO 5-A

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE

1.   

Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)

2.   

Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)

3.   

Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)

4.   

Commissione del Codex Alimentarius (CODEX)

5.   

Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO)

6.   

Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

7.   

Sottocomitato di esperti delle Nazioni Unite sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (UN/SCEGHS)

8.   

Consiglio internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per i medicinali per uso umano (ICH)

9.   

Organizzazione mondiale di metrologia legale (OIML)

10.   

Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

11.   

Unione postale universale (UPU)

12.   

Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)


ALLEGATO 5-B

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL FORNITORE – AMBITI E MODALITÀ

1.   

Ciascuna parte accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come prova della conformità alle regolamentazioni tecniche vigenti nei seguenti ambiti:

a)

aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche quali definiti al punto 2;

b)

aspetti legati alla sicurezza delle macchine quali definiti al punto 3;

c)

compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature quale definita al punto 4;

d)

efficienza energetica, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile, quale definita al punto 5;

e)

restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; e

f)

apparecchi sanitari quali definiti al paragrafo 6.

2.   

Ai fini del presente allegato, per «aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche», si intendono gli aspetti legati alla sicurezza di apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 V e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 V e 1 500 V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, ad eccezione, tra l'altro, di quanto segue:

a)

apparecchiature destinate all'utilizzo in atmosfera esplosiva;

b)

apparecchiature destinate a essere usate per radiologia o uso clinico;

c)

parti elettriche di ascensori e montacarichi;

d)

apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

e)

contatori di elettricità;

f)

prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;

g)

dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

h)

giocattoli;

i)

kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; e

j)

prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o dell'opera di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio, porte elettriche.

3.   

Ai fini del presente allegato, per «aspetti di sicurezza legati alle macchine» si intendono gli aspetti legati alla sicurezza di un insieme composto di almeno una parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, ad eccezione delle macchine ad alto rischio, quali definite dalle parti.

4.   

Ai fini del presente allegato, per «compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature» si intende la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, ad eccezione di quanto segue:

a)

apparecchiature destinate all'utilizzo in atmosfera esplosiva;

b)

apparecchiature destinate a essere usate per radiologia o uso clinico;

c)

parti elettriche di ascensori e montacarichi;

d)

apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

e)

strumenti di misurazione;

f)

strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

g)

apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e

h)

kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

5.   

Ai fini del presente allegato, per «efficienza energetica» si intende il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso, e alla luce dell'efficiente allocazione delle risorse.

6.   

Ai fini del presente allegato, per «apparecchi sanitari» si intendono i prodotti seguenti: vasi, vasche idromassaggio, lavelli da cucina, orinatoi, vasche da bagno, piatti doccia, bidet o lavabi.

7.   

Il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie e veicoli a motore né attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico e automobilistico.

8.   

Su richiesta di una delle parti, il Comitato di cooperazione riesamina l'elenco degli ambiti di cui al punto 1 del presente allegato.

9.   

Ciascuna parte può introdurre l'obbligo di prove o certificazioni da parte di terzi per i settori di prodotti di cui al presente allegato, purché ciò sia giustificato da obiettivi legittimi e sia proporzionato allo scopo di rassicurare adeguatamente la parte importatrice in merito alla conformità dei prodotti alle norme o alle regolamentazioni tecniche applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità.

10.   

La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al punto 9 ne dà notifica all'altra parte e tiene conto delle osservazioni di quest'ultima per elaborare tali procedure di valutazione della conformità.


ALLEGATO 5-C

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 4, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema di allarme rapido dell'Unione europea e la banca dati della Repubblica dell'Uzbekistan in relazione alla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive.

A norma dell'articolo 61, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi nonché le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.


ALLEGATO 5-D

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 5, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 4

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diversi da quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 4, del presente accordo.

A norma dell'articolo 61, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi nonché le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.


ALLEGATO 6

TABELLA CHE STABILISCE IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 2

 


ALLEGATO 7-A

SEZIONE A

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

Legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan

a)

Codice civile della Repubblica dell'Uzbekistan (sezione IV) del 29 agosto 1996;

b)

legge n. 267-II della Repubblica dell'Uzbekistan sui marchi, i marchi di servizio e le denominazioni di origine, del 30 agosto 2001, e relativi atti di esecuzione;

c)

legge n. 757 della Repubblica dell'Uzbekistan sulle indicazioni geografiche, del 3 marzo 2022, e relativi atti di esecuzione.

Legislazione dell'Unione europea

a)

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1);

b)

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare gli articoli da 92 a 111 relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, e relativi atti di esecuzione;

c)

regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (3), e relativi atti di esecuzione;

SEZIONE B

ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

1.

Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;

2.

una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

3.

l'obbligo che un nome registrato corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare che può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;

4.

disposizioni di controllo applicabili alla produzione;

5.

l'applicazione della protezione dei nomi registrati mediante un'adeguata azione amministrativa da parte delle autorità pubbliche;

6.

disposizioni giuridiche che stabiliscono che un nome registrato può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi i prodotti conformi al relativo disciplinare;

7.

disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come nome comune di prodotti, nonché di termini formati da o che includono nomi di varietà vegetali e di razze animali; tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa;

8.

norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi nel senso che l'esistenza di un marchio precedente non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata, salvo nei casi in cui, a motivo della notorietà del marchio e della durata del suo utilizzo, i consumatori sarebbero indotti in errore dalla registrazione e dall'uso dell'indicazione geografica per prodotti non coperti dal marchio;

9.

il diritto, per ogni produttore stabilito nella regione geografica e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare il prodotto etichettato con il nome protetto a condizione di rispettarne il disciplinare;

10.

una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori dei nomi, siano essi protetti o no in quanto proprietà intellettuale.

(1)   GU UE L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

(2)   GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(3)   GU UE L 130 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj.


ALLEGATO 7-B

CRITERI PER LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

1.   

Elenco dei nomi con la corrispondente traslitterazione in caratteri latini o uzbeki;

2.   

tipo di prodotto;

3.   

un invito destinato alle seguenti persone a opporsi alla protezione di un'indicazione geografica presentando una dichiarazione debitamente motivata:

a)

nel caso dell'Unione europea, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti nella Repubblica dell'Uzbekistan;

b)

nel caso della Repubblica dell'Uzbekistan, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti in uno Stato membro, che abbia un interesse legittimo

4.   

le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o alla Repubblica dell'Uzbekistan entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa;

5.   

le dichiarazioni di opposizione sono ricevibili soltanto se sono pervenute entro il termine di cui al paragrafo 4 e se dimostrano che la protezione del nome proposto:

a)

sarebbe in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

sarebbe un nome omonimo che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio;

c)

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d)

metterebbe a repentaglio l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'atto di opposizione, o

e)

fornirebbe particolari da cui si possa desumere che il nome di cui si propongono la protezione e la registrazione è generico;

6.   

i criteri di cui al paragrafo 5 sono valutati dalle autorità competenti con riferimento al territorio della parte interessata che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui tali diritti sono tutelati.


ALLEGATO 7-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DA PROTEGGERE

SEZIONE A

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA DA PROTEGGERE NELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

1.   Elenco dei prodotti agricoli e alimentari, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Stato membro

Nome da proteggere

Categoria di prodotto

Traslitterazione in caratteri latini

AT

Steirisches Kürbiskernöl

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

AT

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

AT

Vorarlberger Bergkäse

Formaggi

 

BE

Jambon d'Ardenne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

BG

Българско розово масло

Oli essenziali

Bulgarsko rozovo maslo

BG

Странджански манов мед / Maнов мед от Странджа

 

Strandzhanski manov med/ Manov med ot Strandzha

CZ

Budějovické pivo

Birra

 

CZ

Budějovický měšťanský var

Birra

 

CZ

České pivo

Birra

 

CZ

Českobudějovické pivo

Birra

 

CZ

Žatecký chmel

Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)

 

DE

Aachener Printen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Bayerisches Bier

Birra

 

DE

Dresdner Stollen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Lübecker Marzipan

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Münchener Bier

Birra

 

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Nürnberger Lebkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DK

Danablu

Formaggi

 

EL

Ελιά Καλαμάτας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Elia Kalamatas

EL

Καλαμάτα

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kalamata

EL

Κεφαλογραβιέρα

Formaggi

Kefalograviera

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kolymvari Chanion Kritis

EL

Κρόκος Κοζάνης

Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)

Krokos Kozanis

EL

Μαστίχα Χίου

Gomme e resine naturali

Masticha Chiou

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Sitia Lasithiou Kritis

EL

Φέτα

Formaggi

Feta

ES

Vinagre de Jerez

Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)

 

ES

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Kaki Ribera del Xúquer

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Jabugo (ex Jamón de Huelva)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Queso Manchego

Formaggi

 

ES

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Siurana

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Turrón de Alicante

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

FR

Brie de Meaux

Formaggi

 

FR

Camembert de Normandie

Formagi

 

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Comté

Formaggi

 

FR

Emmental de Savoie

Formaggi

 

FR

Gruyère

Formaggi

 

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

Oli essenziali

 

FR

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Reblochon / Reblochon de Savoie

Formaggi

 

FR

Roquefort

Formaggi

 

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Aceto Balsamico di Modena

Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)

 

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)

 

IT

Asiago

Formaggi

 

IT

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Fontina

Formaggi

 

IT

Gorgonzola

Formaggi

 

IT

Grana Padano

Formaggi

 

IT

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

 

IT

Parmigiano Reggiano (1)

Formaggi

 

IT

Pecorino Romano

Formaggi

 

IT

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Provolone Valpadana

Formaggi

 

IT

Taleggio

Formaggi

 

NL

Edam Holland

Formaggi

 

NL

Gouda Holland

Formaggi

 

PL

Jabłka Grójeckie

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

RO

Magiun de prune Topoloveni

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

RO

Salam de Sibiu

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Queijo S. Jorge

Formaggi

 

SI

Kranjska Klobasa

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Kraški pršut

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

 

(1)  Il termine «Parmesan» è considerato un'evocazione indebita della indicazione geografica «Parmigiano Reggiano» a norma dell'articolo X.34, paragrafo 1, lettera b), se utilizzato per un prodotto non conforme al disciplinare relativo a detta I indicazione geografica

2.   Elenco delle bevande spiritose

Stato membro

Nome da proteggere

Traslitterazione in caratteri latini

AT

Inländerrum

 

AT

Jägertee / Jagertee / Jagatee

 

CY

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα

Zivania

DE/AT/BE

Korn / Kornbrand

 

EL / CY

Ούζο

Ouzo

EL

Τσίπουρo/Τσικουδιά

Tsipouro/Tsikoudia

EE

Estonian Vodka

 

ES

Brandy de Jerez

 

ES

Pacharán Navarro

 

FI

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

 

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

 

FR

Armagnac

 

FR

Calvados

 

FR

Cognac/Eau de vie de Cognac/Eau de vie des Charentes

 

HU

Pálinka

 

HU

Törkölypálinka

 

IE, UK (Irlanda del Nord)

Irish Cream

 

IE, UK (Irlanda del Nord)

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky

 

IT

Grappa

 

LT

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

 

NL / BE / DE / FR

Genièvre / Jenever / Genever

 

PL

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

 

PL

Polska Wódka / Polish Vodka

 

RO

Țuica Zetea de Medieșu Aurit

 

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

 

3.   Elenco dei vini

Stato membro

Nome da proteggere

Traslitterazione in caratteri latini

BG

Дунавска равнина

Dunavska ravnina

BG

Тракийска низина

Trakijska nizina

CY

Κουμανδαρία

Commandaria

DE

Mosel

 

DE

Rheingau

 

DE

Rheinhessen

 

EL

Σάμος

Samos

ES

Cariñena

 

ES

Campo de Borja

 

ES

Cataluña/ Catalunya

 

ES

Cava

 

ES

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

 

ES

Jumilla

 

ES

La Mancha

 

ES

Málaga

 

ES

Navarra

 

ES

Rías Baixas

 

ES

Ribera del Duero

 

ES

Rioja

 

ES

Rueda

 

ES

Toro

 

ES

Utiel-Requena

 

ES

Valdepeñas

 

ES

Valencia

 

ES

Yecla

 

FR

Alsace / Vin d'Alsace

 

FR

Anjou

 

FR

Beaujolais

 

FR

Bordeaux

 

FR

Bourgogne

 

FR

Chablis

 

FR

Champagne

 

FR

Châteauneuf-du-Pape

 

FR

Coteaux du Languedoc / Languedoc

 

FR

Côtes de Provence

 

FR

Côtes du Rhône

 

FR

Côtes du Roussillon

 

FR

Graves

 

FR

Haut-Médoc

 

FR

Margaux

 

FR

Médoc

 

FR

Saint-Émilion

 

FR

Sauternes

 

FR

Touraine

 

FR

Val de Loire

 

HR

Dingač

 

HU

Tokaj / Tokaji

 

IT

Asti

 

IT

Brunello di Montalcino

 

IT

Chianti

 

IT

Chianti Classico

 

IT

Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco

 

IT

Franciacorta

 

IT

Lambrusco di Sorbara

 

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

 

IT

Montepulciano d'Abruzzo

 

IT

Prosecco

 

IT

Soave

 

IT

Toscano / Toscana

 

IT

Vino Nobile di Montepulciano

 

PT

Alentejo

 

PT

Bairrada

 

PT

Dão

 

PT

Douro

 

PT

Madeira / Madera / Vinho da Madeira /Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn

 

PT

Lisboa

 

PT

Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

 

PT

Tejo

 

PT

Vinho Verde

 

RO

Cotnari

 

RO

Dealu Mare

 

RO

Murfatlar

 

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

 

SEZIONE B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN DA PROTEGGERE NELL'UNIONE EUROPEA

Nome da proteggere

Categoria di prodotto

БОҒИЗАҒОН/BOG'IZOG'ON'/«БАГИЗАГАН /BAGIZAGAN»

Vino


(1)  Il termine «Parmesan» è considerato un'evocazione indebita della indicazione geografica «Parmigiano Reggiano» a norma dell'articolo X.34, paragrafo 1, lettera b), se utilizzato per un prodotto non conforme al disciplinare relativo a detta I indicazione geografica


ALLEGATO 9

APPALTI PUBBLICI

SEZIONE 1

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Soglie

Il capo 9 si applica ai soggetti appaltanti delle parti elencati nelle sottosezioni A e B della presente sezione se il valore dell'appalto è pari o superiore alle soglie seguenti:

a)

400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per tutti i prodotti e per tutti i servizi elencati;

b)

6 000 000 DSP per tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite.

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

Soggetti contemplati:

Tutte le autorità dell'amministrazione centrale di tutti gli Stati membri dell'Unione europea che figurano nell'elenco dell'allegato I dell'appendice I dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC, tranne:

a)

soggetti contrassegnati da * o ** in tale elenco; e

b)

ministeri della Difesa e agenzie preposte alle attività di difesa o di sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea.

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Soggetti contemplati:

1.

Ministero dell’Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Qishlоq хo'jаligi vаzirligi)

2.

Ministero dell'Edilizia, delle politiche abitative e dei servizi collettivi della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi)

3.

Ministero della Cultura della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi)

4.

Ministero delle Tecnologie digitali della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi)

5.

Ministero dell'Economia e delle finanze della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi)

6.

Ministero dell'Occupazione e della riduzione della povertà della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi)

7.

Ministero dell'Energia della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi)

8.

Ministero degli Affari esteri della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbеkistоn Rеspublikаsi Tаshqi ishlаr vаzirligi)

9.

Ministero della Sanità della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbеkistоn Rеspublikаsi Sоg`liqni sаqlаsh vаzirligi)

10.

Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e dell'innovazione della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi)

11.

Ministero degli Investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi)

12.

Ministero dell'Ecologia, della tutela ambientale e dei cambiamenti climatici della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish vazirligi)

13.

Ministero dell'Istruzione prescolare e scolastica della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi)

14.

Ministero dei Trasporti della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi)

15.

Ministero delle Risorse idriche della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Suv хo'jаligi vаzirligi)

16.

Ministero dello sport della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi sport vazirligi)

17.

Comitato per la promozione della concorrenza e la tutela dei diritti dei consumatori della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi)

18.

Comitato fiscale (Soliq qo'mitasi)

19.

Agenzia per la promozione delle esportazioni presso il Ministero degli investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzuridagi Eksportni rag'batlantirish agentligi)

20.

Agenzia forestale presso il Ministero dell'Ecologia, della Protezione Ambientale e dei Cambiamenti Climatici della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarish vazirligi huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligi)

21.

Agenzia del servizio idrometeorologico presso il Ministero dell'Ecologia, della Protezione Ambientale e dei Cambiamenti Climatici della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarish vazirligi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligi)

22.

Agenzia statistica presso il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi)

23.

Agenzia «Uzarkhiv» presso il Ministero della Giustizia della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi «O‘zarxiv» agentligi)

24.

Ispezione per il controllo della sicurezza e dell'uso dell'acqua negli impianti di gestione idrica presso il Ministero delle risorse idriche della Repubblica dell'Uzbekistan (O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi)

25.

Accademia delle scienze dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi)

SEZIONE 2

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DECENTRATA

Soglie

Il capo 9 si applica ai soggetti appaltanti delle parti elencati nelle sottosezioni A e B della presente sezione se il valore dell'appalto è pari o superiore alle seguenti soglie:

a)

400 000 DSP per tutti i prodotti e tutti i servizi elencati;

b)

6 000 000 DSP per tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite.

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

Soggetti contemplati:

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali di tutti gli Stati membri delle unità amministrative che rientrano nelle categorie NUTS 1 e NUTS 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Soggetti contemplati:

I.   Regione di Andijan (Andijon viloyati)

1.

Città di Andijan (Andijon shahri)

2.

Distretto di Andijan (Andijon tumani)

3.

Distretto di Asaka (Asaka tumani)

4.

Distretto di Baliqchi (Baliqchi tumani)

5.

Distretto di Buloqboshi (Buloqboshi tumani)

6.

Distretto di Bustan (Bo'ston tumani)

7.

Distretto di Izboskan (Izboskan tumani)

8.

Distretto di Jalalkuduk (Jalaquduq tumani)

9.

Città di Xonobod (Xonobod shahri)

10.

Distretto di Khodjaobod (Xo'jaobod tumani)

11.

Distretto di Kurgontepa (Qo'rg'ontepa tumani)

12.

Distretto di Marhamat (Marhamat tumani)

13.

Distretto di Oltinkol (Oltinko'l tumani)

14.

Distretto di Pakhtaabad (Paxtaobod tumani)

15.

Distretto di Shakhrihon (Shahrixon tumani)

16.

Distretto di Ulygnor (Ulug'nor tumani)

II.   Regione di Bukhara (Buxoro viloyati)

17.

Città di Bukhara (Buxoro shahri)

18.

Distretto di Bukhara (Buxoro tumani)

19.

Distretto di Djondor (Jondor tumani)

20.

Distretto di Gijduvon (G'ijduvon tumani)

21.

Distretto di Qorako'l (Qorako'l tumani)

22.

Distretto di Karaulbazar (Qorovulbozor tumani)

23.

Città di Kogon (Kogon shahri)

24.

Distretto di Kogon (Kogon tumani)

25.

Distretto di Olot (Olot tumani)

26.

Distretto di Peshku (Peshku tumani)

27.

Distretto di Romitan (Romitan tumani)

28.

Distretto di Shofirkon (Shofirkon tumani)

29.

Distretto di Vobkent (Vobkent tumani)

III.   Regione di Fergana (Farg'ona viloyati)

30.

Distretto di Altyariq (Oltiariq tumani)

31.

Distretto di Baghdad (Bag'dod tumani)

32.

Distretto di Beshariq (Beshariq tumani)

33.

Distretto di Buvayda (Buvayda tumani)

34.

Distretto di Dangara (Dang'ara tumani)

35.

Città di Fergana (Farg'ona shahri)

36.

Distretto di Fergana (Farg'ona tumani)

37.

Distretto di Furqat (Furqat tumani)

38.

Città di Kokand (Qu'qon shahri)

39.

Città di Quvasoy (Quvasoy shahri)

40.

Città di Margilan (Marg'ilon shahri)

41.

Distretto di Qoshtepa (Qo'shtepa tumani)

42.

Distretto di Quva (Quva tumani)

43.

Distretto di Rishton (Rishton tumani)

44.

Distretto di So'x (So'x tumani)

45.

Distretto di Tashlaq (Toshloq tumani)

46.

Distretto di Uchkuprik (Uchko'prik tumani)

47.

Distretto dell'Uzbekistan (O'zbekiston tumani)

48.

Distretto di Yazyavan (Yozyovon tumani)

IV.   Regione di Jizzax (Jizzax viloyati)

49.

Distretto di Arnasoy (Arnasoy tumani)

50.

Distretto di Bakhmal (Baxmal tumani)

51.

Distretto di Dustlik (Do'stlik tumani)

52.

Distretto di Forish (Forish tumani)

53.

Distretto di Gallaorol (G'allaorol tumani)

54.

Città di Jizzax (Jizzax shahri)

55.

Distretto di Mirzachul (Mirzacho'l tumani)

56.

Distretto di Pakhtakor (Paxtakor tumani)

57.

Distretto di Sharof Rashidov (Sharof Rashidov tumani)

58.

Distretto di Yangiobod (Yangiobod tumani)

59.

Distretto di Zafarobod (Zafarobod tumani)

60.

Distretto di Zarbdor (Zarbdor tumani)

61.

Distretto di Zomin (Zomin tumani)

V.   Regione di Kashkadarya (Qashqadaryo viloyati)

62.

Distretto di Chiroqchi (Chiroqchi tumani)

63.

Distretto di Dehkanabad (Dehqonobod tumani)

64.

Distretto di Guzar (G'uzor tumani)

65.

Distretto di Kamashi (Qamashi tumani)

66.

Città di Karshi (Qarshi shahri)

67.

Distretto di Karshi (Qarshi tumani)

68.

Distretto di Kasby (Kasbi tumani)

69.

Distretto di Kitob (Kitob tumani)

70.

Distretto di Koson (Koson tumani)

71.

Distretto di Kokdala (Ko'kdala tumani)

72.

Distretto di Mirishkor (Mirishkor tumani)

73.

Distretto di Muborak (Muborak tumani)

74.

Distretto di Nishon (Nishon tumani)

75.

Città di Shahrisabz (Shahrisabz shahri)

76.

Distretto di Shahrisabz (Shahrisabz tumani)

77.

Distretto di Yakkabog (Yakkabog' tumani)

VI.   Regione di Khorezm (Xorazm viloyati)

78.

Distretto di Bogot (Bog'ot tumani)

79.

Distretto di Gurlan (Gurlan tumani)

80.

Distretto di Khzorasp (Hazorasp tumani)

81.

Distretto di Khiva (Xiva tumani)

82.

Distretto di Khonqa (Xonqa tumani)

83.

Distretto di Kushkupir (Qo'shko'pir tumani)

84.

Distretto di Shovot (Shovot tumani)

85.

Distretto di Tuproqqala (Tuproqqal'a tumani)

86.

Città di Urgench (Urganch shahri)

87.

Distretto di Urgench (Urganch tumani)

88.

Distretto di Yangiariq (Yangiariq tumani)

89.

Distretto di Yangibozir (Yangibozor tumani)

VII.   Regione di Namangan (Namangan viloyati)

90.

Distretto di Chartaq (Chortoq tumani)

91.

Distretto di Chust (Chust tumani)

92.

Distretto di Davlatobod (Davlatobod tumani)

93.

Distretto di Kosonsoy (Kosonsoy tumani)

94.

Distretto di Mingbulaq (Mingbuloq tumani)

95.

Città di Namangan (Namangan shahri)

96.

Distretto di Namangan (Namangan tumani)

97.

Distretto di Norin (Norin tumani)

98.

Distretto di Pop (Pop tumani)

99.

Distretto di Turakurgan (To'raqo'rg'on tumani)

100.

Distretto di Uchkurgan (Uchqo'rg'on tumani)

101.

Distretto di Uychi (Uychi tumani)

102.

Distretto di Yangi Namangan (Yangi Namangan tumani)

103.

Distretto di Yangikurgan (Yangiqo'rg'on tumani)

VIII.   Regione di Navoiy (Navoiy viloyati)

104.

Città di Gozgon (G'ozg'on shahri)

105.

Distretto di Konimekh (Konimex tumani)

106.

Distretto di Karmana (Karmana tumani)

107.

Distretto di Khatirchi (Xatirchi tumani)

108.

Distretto di Qiziltepa (Qiziltepa tumani)

109.

Distretto di Navbakhor (Navbahor tumani)

110.

Città di Navoiy (Navoiy shahri)

111.

Distretto di Nurota (Nurota tumani)

112.

Distretto di Tomdi (Tomdi tumani)

113.

Distretto di Uchquduq (Uchquduq tumani)

114.

Città di Zarafshon (Zarafshon shahri)

IX.   Regione di Samarcanda (Samarqand viloyati)

115.

Distretto di Oqdarya (Oqdaryo tumani)

116.

Distretto di Bulungur (Bulung'ur tumani)

117.

Distretto di Ishtikhon (Ishtixon tumani)

118.

Distretto di Jomboy (Jomboy tumani)

119.

Città di Kattakurgan (Kattaqo'rg'on shahri)

120.

Distretto di Kattakurgan (Kattaqo'rg'on tumani)

121.

Distretto di Koshrabot (Qo'shrabot tumani)

122.

Distretto di Narpay (Narpay tumani)

123.

Distretto di Nurobod (Nurobod tumani)

124.

Distretto di Pakhtachi (Paxtachi tumani)

125.

Distretto di Pasdargom (Pastdarg'om tumani)

126.

Distretto di Payariq (Payariq tumani)

127.

Città di Samarcanda (Samarqand Shahri)

128.

Distretto di Samarcanda (Samarqand tumani)

129.

Distretto di Toyloq (Toyloq tumani)

130.

Distretto di Urgut (Urgut tumani)

X.   Regione di Sirdaryo (Sirdaryo viloyati)

131.

Distretto di Oqoltin (Oqoltin tumani)

132.

Distretto di Bouawut (Boyovut tumani)

133.

Città di Gulistan (Guliston shahri)

134.

Distretto di Gulistan (Guliston tumani)

135.

Distretto di Khovos (Xovos tumani)

136.

Distretto di Mirzaabad (Mirzaobod tumani)

137.

Distretto di Sardoba (Sardoba tumani)

138.

Distretto di Saykhunabad (Sayxunobod tumani)

139.

Città di Shirin (Shirin shahri)

140.

Distretto di Syrdaryo (Sirdaryo tumani)

141.

Città di Yangiyer (Yangiyer shahri)

XI.   Regione di Surxondaryo (Surxondaryo viloyati)

142.

Distretto di Angor (Angor tumani)

143.

Distretto di Bandikhon (Bandixon tumani)

144.

Distretto di Boysun (Boysun tumani)

145.

Distretto di Denov (Denov tumani)

146.

Distretto di Djarkurgan (Jarqo'rg'on tumani)

147.

Distretto di Qumkurgan (Qumqo'rg'on tumani)

148.

Distretto di Muzrabod (Muzrabot tumani)

149.

Distretto di Oltinsoy (Oltinsoy tumani)

150.

Distretto di Qiziriq (Qiziriq tumani)

151.

Distretto di Saryasia (Sariosiyo tumani)

152.

Distretto di Sherobod (Sherobod tumani)

153.

Distretto di Shurchi (Sho'rchi tumani)

154.

Città di Termiz (Termiz Shahri)

155.

Distretto di Termiz (Termiz tumani)

156.

Distretto di Uzun (Uzun tumani)

XII.   Città di Tashkent (Toshkent shahri)

157.

Distretto di Olmazor (Olmazor tumani)

158.

Distretto di Bektemir (Bektemir tumani)

159.

Distretto di Chilonzor (Chilonzor tumani)

160.

Distretto di Mirobod (Mirobod tumani)

161.

Distretto di Mirzo Ulugbek (Mirzo Ulug'bek tumani)

162.

Distretto di Sergeli (Sergeli tumani)

163.

Distretto di Shayxontohur (Shayxontohur tumani)

164.

Distretto di Uchtepa (Uchtepa tumani)

165.

Distretto di Yakkasaroy (Yakkasaroy tumani)

166.

Distretto di Yangihayot (Yangihayot tumani)

167.

Distretto di Yashnobod (Yashnobod tumani)

168.

Distretto di Yunusaobod (Yunusobod tumani)

XIII.   Regione di Tashkent (Toshkent viloyati)

169.

Distetto di Oqqurgan (Oqqo'rg'on tumani)

170.

Città di Olmaliq (Olmaliq shahri)

171.

Città di Angren (Angren shahri)

172.

Città di Bekabad (Bekobod shahri)

173.

Distretto di Bekabad (Bekobod tumani)

174.

Distertto di Buka (Bo'ka tumani)

175.

Distretto di Bustonliq (Bo'stonliq tumani)

176.

Distretto di Chinaz (Chinoz tumani)

177.

Città di Chirchiq (Chirchiq Shahri)

178.

Città di Nurafshon (Nurafshon shahri)

179.

Distretto di Ohangaron (Ohangaron tumani)

180.

Distretto di Orta Chirchik (O'rta Chirchiq tumani)

181.

Distretto di Parkent (Parkent tumani)

182.

Distretto di Piskent (Piskent tumani)

183.

Distretto di Qibray (Qibray tumani)

184.

Distretto di Quyi Chirchik (Quyi Chirchiq tumani)

185.

Distretto di Yangiyol (Yangiyo'l tumani)

186.

Distretto di Yuqori Chirchiq (Yuqori Chirchiq tumani)

187.

Distretto di Zangiata (Zangiota tumani)

XIV.   Repubblica autonoma del Karakalpakstan (Qoraqalpog'iston avtonom Respublikasi)

188.

Distretto di Amudarya (Amudaryo tumani)

189.

Distretto di Beruniy (Beruniy tumani)

190.

Distretto di Bozatov (Bo'zatov tumani)

191.

Distretto di Chimboy (Chimboy tumani)

192.

Distretto di Ellikqala (Ellikqal'a tumani)

193.

Distretto di Qanlikol (Qanliko'l tumani)

194.

Distretto di Qaraozek (Qorao' zak tumani)

195.

Distretto di Kegeyli (Kegeyli tumani)

196.

Distretto di Khodjayli (Xo'jayli tumani)

197.

Distretto di Kungurat (Qo'ng'irot tumani)

198.

Distretto di Moynaq (Mo'ynoq tumani)

199.

Città di Nukus (Nukus shahri)

200.

Distretto di Nukus (Nukus tumani)

201.

Distretto di Shumanay (Shumanay tumani)

202.

Distretto di Taxiatosh (Taxiatosh tumani)

203.

Distretto di Takhtakupir (Taxtako'pir tumani)

204.

Distretto di Turtkul (To'rtko'l tumani)

SEZIONE 3

ALTRI SOGGETTI CONTEMPLATI

Nessun soggetto inserito nell'elenco.

SEZIONE 4

BENI

Il capo 9 contempla gli appalti di tutti i beni indetti da qualsiasi soggetto di cui alle sezioni da 1 a 3, fatte salve le note generali e le deroghe di cui alla sezione 7.

SEZIONE 5

SERVIZI

Fatte salve le note generali e le deroghe di cui alla sezione 7, tale capo contempla gli appalti indetti da qualsiasi soggetto di cui alle sezioni da 1 a 3 per i servizi indicati di seguito, designati in conformità della classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC Prov) stabilita nella classificazione per settore dei servizi dell'OMC (MTN.GNS/W/120) (2):

N.

Tipi di servizi

CPC Prov

1

Servizi di trasporto terrestre, comprese le auto blindate, e servizi di corriere, escluso il trasporto della posta

712 (tranne 71235), 7512, 87304

2

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto della posta

73 (tranne 7321)

3

Servizi informatici e affini

84

4

Servizi architettonici

8671

5

Servizi di ingegneria

8672

6

Servizi di ingegneria integrata

8673

7

Servizi urbanistici e paesaggistici e servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica

8674

8

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

8640

9

Servizi di consulenza gestionale e affini

865/866 (1)

10

Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica

8675

11

Reti fognarie e smaltimento dei rifiuti; servizi igienico-sanitari e simili

94

(1)  Sono esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

SEZIONE 6

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Il capo 9 contempla gli appalti indetti da qualsiasi soggetto di cui alle sezioni da 1 a 3 per tutti i servizi elencati nella divisione 51 della CPC Prov, fatte salve le note e le deroghe di cui alla sezione 7.

SEZIONE 7

NOTE GENERALI E DEROGHE

1.

Il capo 9 non riguarda:

a)

gli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza;

b)

gli appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e appalti concernenti il tempo di trasmissione.

2.

Gli appalti indetti dai soggetti appaltanti di cui alle sezioni 1 e 2 in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia e dei trasporti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo a meno che non siano contemplati dalla sezione 3.

3.

Per quanto riguarda le isole Åland (Ahvenanmaa), si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland del trattato di adesione della Finlandia all'Unione europea.

SEZIONE 8

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

1.   Pubblicazione delle informazioni generali sugli appalti

I mezzi di comunicazione designati e utilizzati dall'Unione europea per adempiere agli obblighi generali in materia di pubblicazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente accordo e di cui al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo, sono i seguenti:

a)   A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

http://simap.ted.europa.eu

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

b)   STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

i)

Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali:

le Moniteur Belge

ii)

Giurisprudenza:

Pasicrisie

BULGARIA

i)

Leggi e regolamenti:

Държавен вестник (Gazzetta ufficiale dello Stato)

ii)

Decisioni giudiziarie:

http://www.sac.government.bg

iii)

Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

 

http://www.aop.bg

 

http://www.cpc.bg

CECHIA

i)

Leggi e regolamenti:

Raccolta delle leggi della Repubblica ceca

ii)

Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza:

Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza

DANIMARCA

i)

Leggi e regolamenti:

Lovtidende

ii)

Decisioni giudiziarie:

Ugeskrift for Retsvæsen

iii)

Decisioni e procedure amministrative:

Ministerialtidende

iv)

Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici:

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

GERMANIA

i)

Leggi e regolamenti:

 

Bundesgesetzblatt

 

Bundesanzeiger

ii)

Decisioni giudiziarie:

Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

ESTONIA

i)

Leggi, regolamenti, decisioni amministrative di applicazione generale e decisioni giudiziarie:

Riigi Teataja — http://www.riigiteataja.ee

ii)

Procedure in materia di appalti pubblici e decisioni da parte della Commissione di riesame degli appalti governativi:

https://riigihanked.riik.ee

IRLANDA

Leggi e regolamenti:

Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese)

GRECIA

Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica)

SPAGNA

i)

Leggi e regolamenti:

Boletín Oficial del Estado

ii)

Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale

FRANCIA

i)

Leggi e regolamenti:

Journal Officiel de la République française

ii)

Giurisprudenza:

Recueil des arrêts du Conseil d'État

iii)

Revue des marchés publics

CROAZIA

Narodne novine — http://www.nn.hr

ITALIA

i)

Leggi e regolamenti:

Gazzetta Ufficiale

ii)

Giurisprudenza:

non esiste una pubblicazione ufficiale

CIPRO

i)

Leggi e regolamenti:

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro)

ii)

Decisioni giudiziarie:

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decisioni della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni)

LETTONIA

Leggi e regolamenti:

Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale)

LITUANIA

i)

Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative:

Teisės aktų registras (Repertorio degli atti giuridici)

ii)

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

 

Bollettino della Corte suprema della Lituania «Teismų praktika»

 

Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania «Administracinių teismų praktika»

LUSSEMBURGO

i)

Leggi e regolamenti:

Mémorial

ii)

Giurisprudenza:

Pasicrisie

UNGHERIA

i)

Leggi e regolamenti:

Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria)

ii)

Giurisprudenza:

Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

MALTA

Leggi e regolamenti:

Gazzetta ufficiale del governo

PAESI BASSI

i)

Leggi e regolamenti:

Nederlandse Staatscourant o Staatsblad

ii)

Giurisprudenza:

non esiste una pubblicazione ufficiale

AUSTRIA

i)

Leggi e regolamenti:

 

Österreichisches Bundesgesetzblatt

 

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

ii)

Decisioni giudiziarie:

Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte — http://ris.bka.gv.at/Judikatur/

POLONIA

i)

Legislazione:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia)

ii)

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

«Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Raccolta delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia)

PORTOGALLO

i)

Leggi e regolamenti:

Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

ii)

Pubblicazioni giudiziarie:

 

Boletim do Ministério da Justiça

 

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

 

Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

ROMANIA

i)

Leggi e regolamenti:

Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

ii)

Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

http://www.anrmap.ro

SLOVENIA

i)

Leggi e regolamenti:

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia

ii)

Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale

SLOVACCHIA

i)

Leggi e regolamenti:

Zbierka zákonov (Raccolta di leggi)

ii)

Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale

FINLANDIA

Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)

SVEZIA

Svensk Författningssamling (Codice statutario svedese)

2.   Pubblicazione di bandi e avvisi di gara

I mezzi di comunicazione elettronici o cartacei designati e utilizzati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per la pubblicazione degli avvisi conformemente all'articolo 162, all'articolo 164, paragrafo 7, e all'articolo 171, paragrafo 2, del presente accordo, a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, lettera b), del medesimo, sono i seguenti:

a)   A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

TED (tenders electronically daily) http://ted.europa.eu (also accessible from the portal http://simap.ted.europa.eu)

b)   STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Le Bulletin des Adjudications

Altre pubblicazioni specializzate

BULGARIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) — http://dv.parliament.bg

Registro degli appalti pubblici — http://www.aop.bg

CECHIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

DANIMARCA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

GERMANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ESTONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Riigihangete register (registro degli appalti governativi) — https://riigihanked.riik.ee

IRLANDA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Quotidiani: «Irish Independent», «Irish Times», «Irish Press», «Cork Examiner»

GRECIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Pubblicazione in quotidiani e nella stampa finanziaria, regionale e specializzata

SPAGNA

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FRANCIA

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Bulletin officiel des annonces des marchés publics

CROAZIA

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Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia)

ITALIA

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CIPRO

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Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro

Quotidiani locali

LETTONIA

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Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale)

LITUANIA

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Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici)

Supplemento di informazione «Informaciniai pranešimai» della Gazzetta ufficiale («Valstybės žinios») della Repubblica di Lituania

LUSSEMBURGO

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Quotidiani

UNGHERIA

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Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

MALTA

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Gazzetta ufficiale del governo

PAESI BASSI

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AUSTRIA

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Amtsblatt zur Wiener Zeitung

POLONIA

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Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici)

PORTOGALLO

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ROMANIA

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Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

Sistema elettronico per gli appalti pubblici — http://www.e-licitatie.ro

SLOVENIA

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Portal javnih naročil — http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

SLOVACCHIA

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Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici)

FINLANDIA

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Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese)

SVEZIA

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3.   Pubblicazioni relative agli appalti aggiudicati

L'indirizzo del sito web sul quale l'Unione europea pubblica gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati dai soggetti di cui alle sezioni da 1 a 3 del presente allegato, a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del presente accordo e conformemente all'articolo 161, paragrafo 2, lettera c), del medesimo, è il seguente:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

1.   Pubblicazione delle informazioni generali sugli appalti

I mezzi di comunicazione designati e utilizzati dalla Repubblica dell'Uzbekistan per adempiere agli obblighi generali in materia di pubblicazione, a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente accordo e di cui all'articolo 161, paragrafo 2, lettera a), del medesimo, sono i seguenti:

Portale informativo speciale degli appalti pubblici – xarid.mf.uz

2.   Pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati

Il mezzo di comunicazione designato e utilizzato dalla Repubblica dell'Uzbekistan per la pubblicazione degli avvisi, conformemente all'articolo 162, all'articolo 164, paragrafo 7, e all'articolo 171, paragrafo 2, del presente accordo e a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, lettere b) e c), del medesimo, è il seguente:

Portale web ufficiale degli appalti pubblici Portale informativo speciale degli appalti pubblici – xarid.mf.uz


(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU UE L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

(2)  Sono esclusi i servizi che i soggetti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

(1)  Sono esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.


ALLEGATO 12-A

IMPEGNI E RISERVE DELL'UNIONE EUROPEA

Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

i)

persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

ii)

persone giuridiche costituite od organizzate conformemente al diritto di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

L'elenco si applica unicamente ai territori dell'Unione europea conformemente all'articolo 342 ed è pertinente soltanto nell'ambito delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 194 e 195 del presente accordo e le limitazioni applicabili, a seguito della formulazione di riserve, alle imprese e alle persone fisiche della Repubblica dell'Uzbekistan in tali attività.

1.   Riserve orizzontali

i)   Tipi di stabilimento - Tutti i settori in cui sono assunti impegni

Per quanto riguarda il trattamento nazionale:

il trattamento concesso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese quelle stabilite nell'Unione europea da investitori della Repubblica dell'Uzbekistan, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione europea, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan.

Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da persone fisiche o giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan a norma del diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro, o alle loro controllate o succursali, lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi che possano essere stati imposti a tali persone giuridiche, o alle loro controllate o succursali, al momento del loro stabilimento nell'Unione europea, e che continuano a essere applicabili.

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono applicarsi restrizioni al trattamento nazionale in relazione al tipo di stabilimento.

ii)   Privatizzazione

Per quanto riguarda il trattamento nazionale, l'alta dirigenza e i consigli di amministrazione:

nella Repubblica di Bulgaria, nella Repubblica francese, in Ungheria e nella Repubblica italiana possono applicarsi divieti o restrizioni alla vendita o alla cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di uno Stato membro pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente.

iii)   Approvazione preventiva

Per quanto riguarda il trattamento nazionale, il trattamento della nazione più favorita, l'alta dirigenza e i consigli di amministrazione:

nella Repubblica francese, nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Lettonia, gli investimenti esteri possono essere soggetti all'approvazione preventiva delle autorità competenti.

iv)   Acquisto di beni immobili, compresi i terreni

Per quanto riguarda il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita:

in alcuni Stati membri possono applicarsi restrizioni al trattamento nazionale e alla condizione di reciprocità per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili, compresi i terreni, da parte di persone fisiche o giuridiche di paesi terzi o di soggetti da esse detenuti o controllati.

2.   Elenco dei settori oggetto di impegni (1)

i)   Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1: 01 e 02)

Per quanto riguarda il trattamento nazionale:

in Irlanda, nella Repubblica di Finlandia, nella Repubblica francese, nella Repubblica di Croazia, in Ungheria e nel Regno di Svezia, le restrizioni al trattamento nazionale possono applicarsi a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi o a soggetti da esse detenuti o controllati.

ii)   Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1: da 15 a 37)

Per quanto riguarda il trattamento nazionale, il trattamento della nazione più favorita, l'alta dirigenza e i consigli di amministrazione:

nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica italiana, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica slovacca e nel Regno di Svezia possono applicarsi divieti o restrizioni all'editoria, alla stampa e alla riproduzione di supporti registrati.

Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati: nessun impegno.

Armi, munizioni e materiale bellico: nessun impegno.


(1)  Ai fini dell'allegato 12-A, gli impegni relativi alle attività economiche sono indicati sulla base della classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (ISIC), serie M, n. 4, rev. 3.1.


ALLEGATO 12-B

RISERVE DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

L'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195 non si applicano alle misure soggette alle restrizioni o alle condizioni elencate nel presente allegato, entro i limiti della restrizione o della condizione in questione.

Patrimonio immobiliare

È vietata la proprietà privata per tutte le categorie di terreni. Le persone fisiche straniere, le persone giuridiche straniere e le loro succursali, nonché le imprese con investimenti esteri (1), possono unicamente affittare terreni per un periodo massimo di 25 anni, prorogabile. L'affitto di terreni situati in zone e territori di confine può essere soggetto a restrizioni.

Privatizzazione

La privatizzazione di imprese, attività e impianti che rivestono importanza strategica poiché la loro privatizzazione costituisce una particolare minaccia di pregiudizio per l'interesse pubblico nell'ambito della gestione e della sicurezza delle reti e degli approvvigionamenti e concerne gli interessi dello Stato, può essere soggetta a restrizioni o vietata, nella misura prevista dalla legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan, in relazione alle persone fisiche straniere, alle persone giuridiche straniere e alle loro succursali, nonché alle persone giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan a capitale straniero.

Tipi di presenza commerciale

Gli uffici di rappresentanza non sono autorizzati a svolgere attività commerciali nella Repubblica dell'Uzbekistan.

Non sono autorizzate succursali di persone giuridiche straniere nel settore dei servizi finanziari.

Un avvocato (2), un notaio e un consulente in materia di brevetti devono essere cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan.

Presenza di persone fisiche

Per i settori dei servizi, nell'ambito di trasferimenti intrasocietari il numero totale di cittadini stranieri non supera il 30 % del numero totale di dipendenti assunti da un'impresa straniera, salvo diversamente disposto nella legislazione nazionale.

Almeno l'80 % di tutto il personale assunto per l'attuazione di un accordo di produzione condivisa è costituito da cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan. L'assunzione di cittadini stranieri al di là della soglia del 20 % è possibile unicamente in mancanza di cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan in possesso di specializzazioni e qualifiche pertinenti da assumere.

Almeno un membro del consiglio di vigilanza e due membri del consiglio di amministrazione di una banca hanno padronanza della lingua nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan.

Servizi di consulenza legale prestati attraverso una presenza commerciale: qualora l'impresa disponga di un solo posto di consulente legale, il consulente deve essere cittadino della Repubblica dell'Uzbekistan. Se l'impresa dispone di più posti di consulente legale, almeno il 50 % del numero totale di consulenti legali (3) di tale impresa è costituito da cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan.

Servizi di telecomunicazione

La connessione alle reti internazionali di telecomunicazione viene effettuata esclusivamente attraverso i mezzi tecnici della JSC «Uzbektelecom».

Tutte le attività economiche connesse ad armi, munizioni e materiale bellico: nessun impegno

Tutte le attività economiche connesse alla produzione e alla distribuzione di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori: nessun impegno


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan.

(2)  La consulenza legale può essere fornita da persone fisiche straniere che non sono «avvocati» ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan.

(3)  Il consulente legale fornisce consulenza sulla legislazione di un paese straniero e sul diritto internazionale (ad eccezione di tutte le fasi di precontenzioso e contenzioso).


ALLEGATO 12-C

IMPEGNI E RESTRIZIONI DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Impegni e restrizioni (ad eccezione dell'accesso al mercato, non soggetto a impegni specifici) della Repubblica dell'Uzbekistan che si applicano alle imprese e alle persone fisiche dell'Unione europea nel quadro degli scambi transfrontalieri di servizi a norma dell'articolo 198.

Settore o sottosettore

Restrizioni al trattamento nazionale

I.

IMPEGNI ORIZZONTALI

Nel presente elenco:

gli asterischi (*) e (**) indicano «parte» di un settore o sottosettore di servizi collegato;

i numeri CPC indicati in relazione ai settori o ai sottosettori di servizi sono riferimenti alla classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (Statistical Papers, Serie n. 77, classificazione centrale dei prodotti provvisoria, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, New York, 1991), nonché al documento MTN.GNS/W/120.

Tutti i settori o sottosettori compresi nel presente elenco

Accordi di produzione condivisa in relazione alla prospezione, allo sviluppo e alla produzione di risorse minerarie

(1), (2) le persone giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan hanno diritto di prelazione per quanto riguarda la partecipazione all'attuazione di un accordo in veste di contraenti, fornitori e vettori o in altra veste nel quadro di accordi (contratti) con gli investitori.

Almeno l'80 % di tutto il personale assunto che partecipa all'attuazione di un accordo di produzione condivisa è costituito da cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan.

II.

IMPEGNI SETTORIALI SPECIFICI IN MATERIA DI SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

1.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Servizi professionali

86190 Altri servizi di consulenza legale e informazione

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

862 Servizi di contabilità, revisione contabile e tenuta dei libri contabili, ad eccezione di 86220 Servizi di tenuta dei libri contabili, esclusa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi

(1) (2) Nessuno, tranne per quanto segue:

le relazioni di audit devono essere firmate da un revisore dei conti certificato conformemente alla legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan, che lavora per una persona giuridica della Repubblica dell'Uzbekistan autorizzata a esercitare attività di revisione contabile e che figura nel registro delle società di audit.

86220 Servizi di tenuta dei libri contabili, esclusa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

863 Servizi di consulenza fiscale

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

8671 Servizi architettonici

8672 Servizi di ingegneria

8673 Servizi di ingegneria integrata

86742 Servizi paesaggistici

(1) (2) Nessuno, tranne per quanto segue:

la prestazione di servizi è consentita solo se è disponibile un contratto con una persona giuridica della Repubblica dell'Uzbekistan che sia un soggetto commerciale debitamente autorizzato da un'autorità competente della Repubblica dell'Uzbekistan.

9320 Servizi veterinari

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

B.

SERVIZI INFORMATICI E AFFINI

84 Servizi informatici e affini

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

D.

Servizi immobiliari

82101 Servizi di locazione di immobili residenziali di proprietà o locati

82102 Servizi di locazione di immobili non residenziali di proprietà o locati

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

F.

Altri servizi alle imprese

87120 Servizi di pianificazione, creazione e collocamento di materiale pubblicitario

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

86401 Servizi di ricerca di mercato

865 Servizi di consulenza gestionale

86601 Servizi di gestione di progetti diversi da quelli di costruzione

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

2.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Servizi di corriere

75121 Servizi di corriere multimodale

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

2.

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Gli impegni relativi ai servizi di telecomunicazione tengono conto delle disposizioni contenute nei seguenti documenti: «Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments» (S/GBT/W/2/Rev.1) e «Market Access Limitations on Spectrum Availability» (S/GBT/W/3).

Ai fini del presente elenco, i servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di trasmissione di programmi televisivi e/o radiofonici (1).

7521 a) Servizi di telefonia accessibili al pubblico

7523** b) Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

7523** c) Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito

7523** d) Servizi di telex

7522 e) Servizi telegrafici

7521**+7529** f) Servizi di fax

7522**+7523** g) Servizi relativi a circuiti privati affittati

7523**h) Posta elettronica

7523** i) Messaggeria vocale

7523** j) Informazioni online ed estrazione di banche dati

7523** k) Scambio elettronico di dati (EDI)

7523** l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati

843** n) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)

(1), (2) Nessuno, tranne per:

il diritto di connettersi alle reti internazionali di telecomunicazione esclusivamente attraverso i mezzi tecnici della JSC «Uztelecom»;

nessun impegno per quanto riguarda la comunicazione locale;

nessun impegno per quanto riguarda i servizi delle reti di comunicazione satellitare.

3.

SERVIZI DI COSTRUZIONE E RELATIVI SERVIZI DI INGEGNERIA

Lavori generali di costruzione di edifici

A.

512 Lavori di costruzione di edifici

C.

514 Montaggio e installazione di opere prefabbricate

51660 Opere di recinzione e installazione di ringhiere

D.

517 Lavori di completamento e rifinitura di edifici

E.

511 Lavori di pre-edificazione sul cantiere (ad eccezione di 5113 Lavori di pulitura e preparazione del cantiere e 5115 Lavori di preparazione del sito per l'estrazione)

515 Lavori di costruzione speciali per il settore commerciale

(1)

Nessun impegno per motivi tecnici

(2)

Nessuno

5.

SERVIZI DI ISTRUZIONE

92390 Altri servizi di istruzione superiore

(1)

Nessun impegno

(2)

Nessuno

6.

SERVIZI AMBIENTALI

Tali impegni si applicano soltanto ai servizi prestati su base commerciale da imprese private.

d)

Altri servizi

9404 Servizi di depurazione dei gas di scarico

9405 Servizi di abbattimento acustico

Ricoltivazione e bonifica del suolo e dell'acqua, parte di CPC 9406 Servizi di tutela della natura e del paesaggio

(1)

Nessun impegno, tranne per i servizi di consulenza

(2)

Nessuno

7.

SERVIZI FINANZIARI

Servizi assicurativi e connessi

A. b) 8129 Servizi di assicurazione non vita

(1), (2) Nessuno

solo in relazione ai rischi connessi al trasporto marittimo, al trasporto aereo commerciale, ai lanci spaziali commerciali, in modo che l'assicurazione copra, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e qualsiasi responsabilità connessa.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

v)

Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (81115-81119)

vi)

Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle operazioni commerciali (8113)

viii)

Tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito (81339**)

ix)

Garanzie e impegni (81199**)

(1)

Nessun impegno

(2)

Nessuno

9.

SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

64110 Servizi di alloggio alberghiero

64120 Servizi di alloggio in motel

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

74710 Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

10.

SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

96194 Circhi, parchi divertimenti e servizi di attrazione analoghi

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

11.

SERVIZI DI TRASPORTO

C.

Servizi di trasporto aereo

Manutenzione e riparazione di aeromobili, parte di CPC 8868**

Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo

Servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione

(1)

Nessuno

(2)

Nessuno

E.

Servizi di trasporto ferroviario

d)

Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario, parte di CPC 8868**

(1)

Nessun impegno

(2)

Nessuno

F.

Servizi di trasporto stradale

d)

Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto stradale 6112 + 8867

(1)

Nessun impegno

(2)

Nessuno

H.

Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto

a)

Servizi di movimentazione merci CPC 741* solo per quanto riguarda i servizi di trasporto stradale e ferroviario

b)

Servizi di deposito e magazzinaggio CPC 742*, solo per quanto riguarda i servizi di trasporto stradale e ferroviario

c)

Servizi delle agenzie di trasporto merci CPC 748*, solo per quanto riguarda i servizi di trasporto stradale e ferroviario

(1)

Nessun impegno

(2)

Nessuno

(1)  La trasmissione di programmi radiotelevisivi è definita come la trasmissione ininterrotta del segnale necessario per la distribuzione di tali programmi al pubblico e non comprende la connessione tra operatori.


(1)  La trasmissione di programmi radiotelevisivi è definita come la trasmissione ininterrotta del segnale necessario per la distribuzione di tali programmi al pubblico e non comprende la connessione tra operatori.


ALLEGATO 12-D

IMPEGNI ASSUNTI DALLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN IN MATERIA DI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI

1.   

L'impegno della Repubblica dell'Uzbekistan a norma dell'articolo 203 riguarda i settori o sottosettori seguenti:

i)

servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;

ii)

servizi fiscali;

iii)

servizi architettonici;

iv)

servizi di ingegneria;

v)

servizi di ingegneria integrata;

vi)

servizi informatici e affini;

(vii)

servizi pubblicitari;

(viii)

ricerche di mercato;

ix)

servizi di consulenza gestionale; e

x)

manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle di trasporto, nel quadro di contratti di servizi post-vendita.

2.   

L'ingresso temporaneo di prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea nel territorio della Repubblica dell'Uzbekistan può essere subordinato a verifica della necessità economica.


ALLEGATO 14-A

REGOLAMENTO INTERNO

I.   Definizioni

1.   Ai fini del capo 14 e ai sensi del presente regolamento interno si applicano le definizioni seguenti:

a)

«personale amministrativo»: in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)

«consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio;

c)

«assistente»: una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

d)

«parte attrice»: una parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 241;

e)

«collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 242;

f)

«membro del collegio»: un membro di un collegio;

g)

«parte convenuta»: una parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate;

h)

«rappresentante di una parte»: un dipendente o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

II.   Notifiche

2.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento («notifica»)

a)

del collegio viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente;

b)

di una parte, indirizzato al collegio, viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e

c)

di una parte, indirizzato all'altra parte, viene inviato contemporaneamente in copia al collegio, ove opportuno.

3.   Le notifiche di cui all'articolo 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo elettronico di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.

4.   Le notifiche sono inviate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea nonché al ministero della Giustizia e al ministero degli Investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan.

5.   Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in una notifica relativa al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6.   Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o della Repubblica dell'Uzbekistan, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III.   Nomina dei membri del collegio

7.   Se, a norma dell'articolo 242, un membro del collegio è selezionato per sorteggio, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice comunica senza indugio al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

8.   Il copresidente della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro del collegio. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

9.   Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 242, paragrafo 2, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice estrae a sorte il membro del collegio o il presidente:

a)

tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti per la compilazione del sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 243, paragrafo 1, non sia ancora stato predisposto; o

b)

tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 243, paragrafo 1, non contenga più, come minimo, cinque nominativi.

10.   Fatto salvo l'articolo 241, paragrafo 3, le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti i membri del collegio hanno accettato la propria nomina ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 5, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari al fine di farli firmare tempestivamente. Il compenso e le spese dei membri del collegio si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese di un assistente o degli assistenti di un membro del collegio non superano il 50 % del compenso di tale membro.

IV.   Riunione organizzativa

11.   Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, compreso il calendario dei procedimenti.

I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per telefono o in videoconferenza.

V.   Comunicazioni scritte

12.   La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI.   Funzionamento del collegio

13.   Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

14.   Salvo altrimenti disposto nel capo 14 o nel presente regolamento interno, il collegio può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi mezzi elettronici, telefono, videoconferenza o altri mezzi elettronici di telecomunicazione.

15.   Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del medesimo, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti dei membri a presenziare a tali discussioni.

16.   La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio e non può essere delegata.

17.   Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 14 e dei relativi allegati, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

18.   Qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti al capo 14 o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio comunica per iscritto alle parti il termine o l'adeguamento necessario e i relativi motivi. Il collegio può adottare la modifica o l'adeguamento dopo aver consultato le parti.

VII.   Sostituzione

19.   Se una parte ritiene che un membro del collegio non osservi le prescrizioni dell'allegato 14-B e debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta inosservanza delle prescrizioni di tale allegato da parte del membro del collegio.

20.   Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notifica di cui all'articolo 17. Esse informano il membro del collegio della presunta inosservanza e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 242.

21.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del medesimo, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio constata che un membro del collegio non osserva le prescrizioni dell'allegato 14-B, un nuovo membro è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 242.

22.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle persone rimaste nel sottoelenco di presidenti stilato a norma dell'articolo 243. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del Comitato di cooperazione della parte richiedente o dal delegato del presidente. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata constata che il presidente non osserva le prescrizioni dell'allegato 14-B, un nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 242.

VIII.   Udienze

23.   Conformemente al calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.

24.   Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica dell'Uzbekistan e a Tashkent se la parte attrice è l'Unione europea. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dalla gestione organizzativa dell'udienza. Su richiesta di una parte, il collegio può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere gli opportuni provvedimenti al riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza.

25.   Il collegio può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

26.   Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

27.   Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere a un'udienza:

a)

i rappresentanti di una parte;

b)

i consulenti;

c)

gli assistenti e il personale amministrativo;

d)

gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio; e

e)

gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio a norma dell'articolo 258, paragrafo 2.

28.   Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all'altra parte l'elenco dei nominativi dei propri rappresentanti che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

29.   Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia nell'argomentazione sia nella contestazione:

argomentazione

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta;

contestazione

c)

replica della parte attrice;

d)

controreplica della parte convenuta.

30.   Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

31.   Il collegio predispone la stesura del verbale o la registrazione dell'udienza e provvede a far sì che vengano trasmessi quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio.

32.   Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX.   Domande scritte

33.   Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

34.   Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte così ricevute entro cinque giorni dalla data della loro presentazione in copia.

X.   Riservatezza

35.   Ciascuna parte e il collegio considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte al collegio in via riservata. La parte che trasmette al collegio un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate che è divulgata al pubblico.

36.   Nulla nel presente regolamento interno preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima abbia indicato come riservate.

37.   Il collegio si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio che si svolgono a porte chiuse.

XI.   Contatti unilaterali

38.   Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.

39.   Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri.

XII.   Comunicazioni amicus curiae

40.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

a)

pervengano al collegio entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;

b)

siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi eventuali allegati;

c)

riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio;

d)

contengano una descrizione della persona che le presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;

e)

precisino la natura dell'interesse rilevante della persona nel quadro del procedimento del collegio; e

f)

siano redatte nelle lingue scelte dalle parti conformemente agli articoli 44 e 45 del presente regolamento interno.

41.   Le comunicazioni sono inviate alle parti perché possano formulare le proprie osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione al medesimo.

42.   Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 40. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Tuttavia, se esamina tali argomentazioni nella propria relazione, il collegio deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 40.

XIII.   Casi urgenti

43.   Nei casi urgenti di cui all'articolo 247, il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento interno. Il collegio comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV.   Traduzione e interpretazione

44.   Durante le consultazioni di cui all'articolo 240 ed entro la data della riunione di cui all'articolo 11 del presente regolamento interno, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio.

45.   Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta. Ciascuna parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

46.   Le relazioni e le decisioni del collegio sono redatte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del collegio sono redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

47.   Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento interno.

48.   Ciascuna parte sostiene le spese di traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Le spese di traduzione di una decisione sono sostenute in egual misura dalle parti.

XV.   Altre procedure

49.   I termini stabiliti nel presente regolamento interno sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio nei procedimenti di cui agli articoli da 251, 252, 253 e 254.


ALLEGATO 14-B

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO E DEI MEDIATORI

I.   Definizioni

1.

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:

a)

«personale amministrativo»: in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)

«assistente»: una persona che, su mandato di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

c)

«candidato»: una persona il cui nominativo figura nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 243, proposta per la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 242;

d)

«mediatore»: una persona scelta in qualità di mediatore a norma dell'articolo 265;

e)

«membro del collegio»: un membro di un collegio.

II.   Principi fondamentali

2.

Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, tutti i candidati e i membri del collegio:

a)

prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b)

sono indipendenti e imparziali;

c)

evitano i conflitti di interessi diretti e indiretti;

d)

evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;

e)

osservano norme di condotta rigorose; e

f)

non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

3.

I membri del collegio non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

4.

I membri del collegio non possono usare la propria posizione in seno al collegio per interessi personali o privati. I membri del collegio si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

5.

I membri del collegio non consentono che la propria condotta o il proprio giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

6.

I membri del collegio evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

III.   Obblighi di dichiarazione

7.

Prima di accettare la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 242, ciascun candidato cui venga richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento dinanzi al collegio. A tal fine, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

8.

L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 7 è permanente e impone a ogni membro del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

9.

I candidati o i membri del collegio comunicano al Comitato di cooperazione le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

IV.   Doveri dei membri del collegio

10.

In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del collegio si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

11.

Ciascun membro del collegio esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento del collegio e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.

12.

Ciascun membro del collegio prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti e il proprio personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del collegio a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.

V.   Obblighi degli ex membri del collegio

13.

Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio.

14.

Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta.

VI.   Riservatezza

15.

I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

16.

I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio prima della sua pubblicazione a norma del capo 14.

17.

I membri del collegio si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni del collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VII.   Spese

18.

Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

VIII.   Mediatori

19.

Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis.

PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«legislazione doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo.

d)

«informazione»: dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;

e)

«persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

f)

«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

g)

«violazioni della legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le violazioni di tale legislazione.

2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Essa non si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nell'ambito di applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire violazioni della legislazione doganale.

2.   L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire una specifica sorveglianza e fornire all'autorità richiedente informazioni:

a)

sulle persone che si possa ragionevolmente ritenere siano o siano state coinvolte in violazioni della normativa doganale;

b)

sulle merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che esse siano state o siano destinate a essere utilizzate per violare la legislazione doganale;

c)

sui luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano state o siano destinate a essere utilizzate per violare la legislazione doganale; e

d)

sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che essi siano destinati a essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Laddove possibile, le parti si prestano senza indugio reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo informazioni sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o paiono costituire violazioni della legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sui seguenti aspetti:

a)

persone, merci e mezzi di trasporto; e

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per violare la legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Sono allegati i documenti necessari affinché esse possano essere accolte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande formulate oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate dall'autorità richiedente per iscritto.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 devono contenere le informazioni seguenti:

a)

il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;

b)

le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesti;

c)

l'oggetto e i motivi della richiesta;

d)

le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

e)

informazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;

f)

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e

g)

eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di accogliere la domanda.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1.   Per accogliere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

3.   Alle domande di assistenza viene dato seguito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2.   I documenti originali sono trasmessi conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali documenti originali con la massima sollecitudine.

3.   In caso di trasmissione a norma del paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio dell'altra parte

1.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire violazioni della legislazione doganale.

2.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

3.   I funzionari di una parte sono presenti nel territorio dell'altra parte esclusivamente in veste consultiva. Durante la permanenza nel territorio dell'altra parte, tali funzionari:

a)

sono in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale;

b)

non indossano uniformi né portano armi; e

c)

godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte.

ARTICOLO 9

Consegna di documenti e notifiche

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'autorità richiedente, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a una persona residente o stabilita nel territorio dell'autorità interpellata.

2.   Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

ARTICOLO 10

Scambio automatico di informazioni

1.   Le parti possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15 del presente protocollo:

a)

scambiare automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo;

b)

scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.

2.   Al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, le parti stabiliscono intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, sul formato e sulla frequenza di trasmissione.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente protocollo:

a)

rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica dell'Uzbekistan o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b)

rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del presente protocollo; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3.   Se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella propria domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la propria decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini del medesimo.

2.   L'utilizzo, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari promossi in seguito all'accertamento di violazioni della legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del medesimo. Pertanto le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo come prova nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3.   Una parte che voglia utilizzare le informazioni ottenute a norma del presente protocollo per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5.   I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per convenire una protezione supplementare.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire in veste di periti o testimoni, entro i limiti stabiliti nell'autorizzazione, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie certificate conformi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'attuazione del presente protocollo.

2.   Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori, che non siano dipendenti pubblici, sono a carico, se del caso, della parte richiedente.

3.   Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in quale modo saranno sostenuti i costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica dell'Uzbekistan e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

2.   Se del caso, le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle misure di attuazione dettagliate adottate da ciascuna di esse conformemente al presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.

3.   Nell'Unione europea il presente protocollo non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del medesimo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

ARTICOLO 16

Altri accordi

Il presente protocollo prevale su qualsiasi accordo bilaterale di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale concluso, o che potrebbe essere concluso, tra singoli Stati membri e la Repubblica dell'Uzbekistan, qualora tali accordi bilaterali siano incompatibili con il presente protocollo.

ARTICOLO 17

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano, se del caso, nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 338 del presente accordo.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2026/918/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)