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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/878

30.4.2026

DECISIONE (UE) 2026/878 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2026

relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del TBPH nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante la decisione 2006/507/CE del Consiglio (1), la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»).

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, in quanto parte della convenzione l’Unione può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L’allegato A della convenzione elenca le sostanze chimiche da eliminare.

(3)

Il bis(2-etilesil) tetrabromoftalato (TBPH) è un ritardante di fiamma bromurato, identificato nell’Unione come sostanza estremamente preoccupante a norma dell’articolo 57, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), a causa delle sue proprietà che lo rendono molto persistente e molto bioaccumulabile. Secondo i dati scientifici disponibili la sostanza è anche tossica e soggetta a propagazione a lunga distanza, in quanto ne è stata riscontrata la presenza in regioni remote. Il TBPH soddisfa pertanto i criteri indicati nell’allegato D della convenzione e dovrebbe essere considerato un inquinante organico persistente.

(4)

È pertanto opportuno che l’Unione presenti al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del TBPH nell’allegato A della convenzione al fine di ridurre le emissioni globali di tale sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione presenta una proposta di inclusione del bis(2-etilesil) tetrabromoftalato («TBPH») nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»).

La Commissione comunica, a nome dell’Unione, la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione, corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell’allegato D della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU


(1)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/507/oj).

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/878/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)