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dell'Unione europea

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Serie L


2026/808

20.4.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2026

che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro di risoluzione dell’Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) pubblicate per la prima volta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nell’ottobre 2011. Il quadro di risoluzione dell’Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Entrambi gli atti legislativi si applicano agli enti e a ogni altra entità che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva e del regolamento di cui sopra (collettivamente «entità»). Il quadro di risoluzione dell’Unione mira a consentire la gestione ordinata dei dissesti delle entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi di distorsioni di concorrenza e rischi di disparità di trattamento.

(2)

A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell’Unione non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto aumentando la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e alimentando meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell’Unione è raramente utilizzato. Al contrario, il dissesto di talune entità di piccole e medie dimensioni è tipicamente affrontato attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso a tutt’oggi al denaro dei contribuenti anziché alle reti di sicurezza finanziate dal settore, ad esempio i meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall’esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall’interazione tra il quadro di risoluzione dell’Unione e le norme nazionali, laddove l’ampia discrezionalità delle autorità di risoluzione nell’effettuare la valutazione dell’interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere la prevista applicazione del quadro di risoluzione dell’Unione. Al contempo il quadro di risoluzione dell’Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di entità che si finanziano tramite i depositi debbano sostenere perdite per garantire che tali entità possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell’ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell’Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l’utilizzo del denaro dei contribuenti anziché l’utilizzo delle risorse proprie di entità o reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta, tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti delle entità, in particolare nel caso di entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un’applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell’Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell’interesse pubblico, anche per talune entità di piccole e medie dimensioni che sono finanziate principalmente tramite depositi e che non hanno altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri nei quali è stata instaurata una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti devono essere considerati Stati membri partecipanti ai fini del regolamento medesimo. Tuttavia, tale regolamento non contiene indicazioni dettagliate sul processo di preparazione che precede l’avvio della cooperazione stretta relativamente ai compiti legati alla risoluzione. È pertanto opportuno fornire tali indicazioni dettagliate.

(4)

L’intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni delle entità interessate, del loro profilo di rischio, del ruolo svolto nella prestazione di funzioni essenziali, delle loro linee di business principali, della loro importanza per la continuità operativa del gruppo dopo la risoluzione e della strategia di risoluzione del gruppo, nonché in funzione dell’importanza della filiazione nello Stato membro in cui è stabilita, compresa la sua potenziale importanza sistemica e il suo potenziale impatto sui mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi (SGD) in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza. Il Comitato di risoluzione unico («Comitato») dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio commisurato.

(5)

Un’entità che è sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che il Comitato abbia concluso che la sua risoluzione non è nell’interesse pubblico, è destinata a uscire dal mercato. In tali casi non è più necessario un piano di risoluzione dell’entità, indipendentemente dal fatto che l’autorità competente abbia già revocato l’autorizzazione dell’entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale nei confronti di un ente residuo soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l’adozione di piani di risoluzione non è necessaria.

(6)

Attualmente il Comitato può decidere di vietare talune distribuzioni se un’entità, sia essa soggetta a risoluzione o meno, non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities — MREL). Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto e l’allineamento alle procedure esistenti per l’attuazione delle decisioni assunte dal Comitato, è necessario specificare con maggiore chiarezza i ruoli delle autorità coinvolte nel processo finalizzato a vietare tali distribuzioni. È dunque opportuno stabilire che il Comitato istruisca l’autorità nazionale di risoluzione di vietare tali distribuzioni, in attuazione dell’istruzione del Comitato. Inoltre, in talune situazioni un’entità potrebbe essere tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l’esercizio, da parte del Comitato, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell’ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, il Comitato dia istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dalla metodologia di cui all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, il Comitato dovrebbe comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all’entità, che a sua volta dovrebbe comunicare tale stima al pubblico.

(7)

La direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabiliscono i poteri che le autorità di risoluzione devono esercitare, alcuni dei quali non sono contemplati dal regolamento (UE) n. 806/2014. Nel meccanismo di risoluzione unico (SRM), ciò può creare incertezza quanto ai soggetti che sono tenuti ad esercitare tali poteri e a quali condizioni. È dunque necessario precisare in che modo le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero esercitare taluni poteri stabiliti soltanto nella direttiva 2014/59/UE in relazione a entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato. Il Comitato dovrebbe pertanto essere in grado, ove lo ritenga necessario, di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tali poteri. In particolare, il Comitato dovrebbe essere in grado di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di imporre a un’entità di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l’entità è parte o di esercitare il potere di sospendere alcuni obblighi finanziari a norma dell’articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE e di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate a norma dell’articolo 84 ter di tale direttiva. Tuttavia, poiché le autorizzazioni per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili concesse sulla base del regolamento (UE) n. 575/2013, che si applica anche a entità e passività soggetti al MREL, non richiedono l’applicazione della normativa nazionale, il Comitato dovrebbe essere in grado di concedere tali autorizzazioni direttamente alle entità, senza dovere incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tale potere.

(8)

I depositi che soddisfano le condizioni per essere considerati passività ammissibili possono essere utilizzati ai fini del soddisfacimento del MREL. Tuttavia, data la natura specifica dei depositi e il ruolo che svolgono nell’economia reale e nel sostenere la fiducia nel sistema bancario, l’inclusione dei depositi nelle passività utilizzate per soddisfare il MREL dovrebbe essere soggetta a requisiti più rigorosi, in quanto le risorse ammissibili ai fini del MREL dovrebbero essere utilizzabili nella loro interezza per sostenere le perdite e contribuire alla ricapitalizzazione di un ente creditizio in caso di dissesto. In primo luogo, come previsto dalle norme vigenti, i depositi utilizzati per il MREL non dovrebbero poter essere detenuti da persone fisiche o da microimprese, piccole e medie imprese. In secondo luogo, è opportuno chiarire che i depositi che conferiscono al loro titolare il diritto al rimborso anticipato non possono essere ammissibili al MREL, anche nei casi in cui le disposizioni contrattuali prevedono che il rimborso anticipato sia soggetto al pagamento di una penale. In terzo luogo, per garantire la trasparenza e ridurre al minimo i rischi di collocamento inadeguato di tali depositi, le pertinenti disposizioni contrattuali dovrebbero fare esplicito riferimento all’intenzione dell’ente creditizio di utilizzare tali depositi allo scopo di conformarsi al MREL, nonché al fatto che essi non sono considerati depositi ammissibili e che, pertanto, nessuna parte di tale deposito sarà rimborsata dall’SGD in caso di indisponibilità. In quarto luogo, l’utilizzo dei depositi nel MREL, di norma, non dovrebbe essere consentito, a meno che il Comitato non ne abbia precedentemente autorizzato l’inclusione nelle risorse ammissibili ai fini del MREL sulla base di una valutazione secondo cui tali depositi non dovrebbero beneficiare di protezione dalle perdite in caso di risoluzione e non comporterebbero un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione. Il Comitato dovrebbe poter autorizzare l’utilizzo dei depositi ai fini della conformità al MREL su base generale per ciascuna entità soggetta a risoluzione, senza una valutazione individuale di ciascun deposito, come pure limitare l’inclusione dei depositi ai fini della conformità al MREL a importi fissi. Anche i depositi strutturati, pur essendo passività che incorporano una componente derivata, possono essere considerati passività ammissibili di un ente creditizio, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni.

(9)

Per evitare effetti precipizio, è necessario assoggettare alla clausola grandfathering i depositi esistenti che sono considerati passività ammissibili. Per i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028, è opportuno derogare ai nuovi criteri di ammissibilità. La clausola grandfathering si conclude l’11 maggio 2029.

(10)

I regolamenti (UE) 2019/876 (7) e (UE) 2019/877 (8) e la direttiva (UE) 2019/879 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio hanno attuato nel diritto dell’Unione gli standard internazionali relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss — absorbing Capacity — TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 («norma TLAC»), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell’Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni sul MREL di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 all’attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell’entità soggetta a risoluzione l’importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell’entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato».

(11)

Per talune entità soggette a risoluzione, la strategia di risoluzione prescelta indicata nel piano di risoluzione o nel piano di risoluzione di gruppo si basa principalmente sulla cessione dell’attività dell’ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o a un ente-ponte. In tali casi, è possibile che all’SGD venga chiesto di contribuire all’azione di risoluzione, potenzialmente per garantire la protezione di taluni depositi che non sono protetti dall’SGD. Al fine di ridurre al minimo l’azzardo morale, si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte e l’uscita dal mercato dell’entità soggetta a risoluzione, il MREL per l’entità soggetta a risoluzione interessata non dovrebbe essere fissato a un livello inferiore a determinate soglie. Qualora l’applicazione delle norme per la calibrazione del MREL comporti un importo superiore a tali soglie, dovrebbe prevalere tale importo più elevato. Tali soglie non dovrebbero applicarsi al MREL fissato per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta consiste nell’applicare lo strumento del bail-in ai fini di ricapitalizzarle in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate, anche se la strategia di risoluzione prescelta prevede l’applicazione dello strumento del bail-in in combinazione con altri strumenti di risoluzione, da utilizzare in modo accessorio.

(12)

Il regolamento (UE) n. 806/2014 non contiene norme specifiche sulle disposizioni transitorie e sui livelli-obiettivo intermedi per la conformità al MREL dopo il 2024. Tuttavia, vi sono situazioni in cui le entità non dovrebbero essere immediatamente tenute a conformarsi a un MREL più elevato fissato dal Comitato, compresi i casi in cui l’aumento del MREL è dovuto a cambiamenti sostanziali intervenuti nell’entità conseguenti, ad esempio, a fusioni o acquisizioni, o a cambiamenti che riguardano la strategia di risoluzione prescelta. In particolare, se la strategia di risoluzione prescelta passa dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza all’applicazione di un’azione di risoluzione, l’entità potrebbe non essere in grado di soddisfare immediatamente e integralmente il MREL fissato dal Comitato. Il Comitato dovrebbe pertanto avere il potere di stabilire adeguati periodi transitori per conformarsi al MREL. Inoltre, il Comitato dovrebbe avere il potere di stabilire livelli-obiettivo intermedi vincolanti per tali entità, per garantire che accumulino le proprie risorse ammissibili ai fini del MREL in modo adeguato. Per tutelare le legittime aspettative, le nuove norme non dovrebbero incidere sui periodi transitori precedentemente stabiliti dal Comitato sulla base delle norme applicabili alla data pertinente.

(13)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (10), la BCE è competente per l’assolvimento dei compiti di vigilanza collegati alle misure di intervento precoce. È necessario ridurre i rischi derivanti da divergenze nel recepimento, nei diritti nazionali, delle misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE e agevolare l’applicazione efficace e coerente, da parte della BCE, del potere di adottare tali misure. Le misure di intervento precoce sono state introdotte per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione economica e finanziaria di un’entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l’impatto di un’eventuale risoluzione. Tuttavia, data l’incertezza riguardo agli indicatori per l’applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE relative alle misure di intervento precoce dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento (UE) n. 806/2014, garantendo in tal modo che la BCE disponga di un unico strumento giuridico direttamente applicabile; inoltre, le condizioni per l’applicazione di tali misure di intervento precoce dovrebbero essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell’organo di amministrazione di un’entità e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. A determinate condizioni, una liquidazione graduale delle attività può essere una soluzione efficace in termini di costi che agevola l’uscita dal mercato di un’entità con un modello di business debole, evitando in tal modo un declino prolungato che sfocia nel dissesto dell’entità. La BCE dovrebbe avere il potere di intervento precoce per richiedere la presentazione di un piano da attuare in caso di liquidazione volontaria delle attività di un’entità, lasciando nel contempo la decisione in merito all’attuazione di tale piano all’entità interessata. Nell’applicare i poteri di intervento precoce, la BCE dovrebbe avere l’obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la BCE dovrebbe valutare le condizioni per l’applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, come i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi. Il processo decisionale relativo alle misure di intervento precoce dovrebbe consentire di esaminarle e, se del caso, di applicarle in tempi rapidi, al fine di evitare un ulteriore peggioramento della situazione dell’entità.

(14)

È necessario garantire che il Comitato sia in grado di preparare l’eventuale risoluzione di un’entità. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare il Comitato in merito al deterioramento della situazione di un’entità con sufficiente anticipo e il Comitato dovrebbe disporre dei poteri necessari all’attuazione di misure preparatorie. È importante sottolineare che, affinché il Comitato possa reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un’entità, l’applicazione di misure di intervento precoce non dovrebbe essere una condizione preliminare affinché il Comitato possa disporre la commercializzazione dell’entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Nel commercializzare un’entità che è membro di un sistema di tutela istituzionale (IPS), il Comitato dovrebbe prendere in considerazione misure che l’IPS potrebbe adottare prima della risoluzione per scongiurare la possibilità concreta che, in futuro, l’entità possa essere in dissesto o a rischio di dissesto. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione di un’entità e preparare adeguatamente un’eventuale risoluzione, è necessario migliorare l’interazione e il coordinamento tra la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato. Non appena un’entità soddisfi le condizioni per l’applicazione delle misure di intervento precoce, la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione dell’entità.

(15)

È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, in relazione a gruppi transfrontalieri meno significativi, se un’entità continua ad essere un’impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare al più presto il Comitato in merito all’esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della valutazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e una panoramica non esaustiva delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell’azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’entità. Tale notifica tempestiva non pregiudica eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, comprese le misure da parte di un IPS, che eviterebbero il dissesto o il rischio di dissesto dell’entità in tempi ragionevoli o comprometterebbero le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui la BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato che il dissesto o il rischio di dissesto dell’entità è una possibilità concreta o che il termine specificato per l’attuazione delle misure intese a fronteggiare tale rischio concreto di dissesto dell’entità è scaduto non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto, né altrimenti implicare necessariamente una tale conclusione. Inoltre, ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, il Comitato deve decidere se avviare un’azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un’azione di risoluzione a un’entità può essere fondamentale per l’attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all’entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l’esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire al Comitato di valutare, in stretta cooperazione con la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli per l’attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell’entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire al Comitato di preparare adeguatamente la potenziale risoluzione di un’entità, il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, dovrebbero riunirsi periodicamente e il Comitato dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

(16)

Per disciplinare le violazioni sostanziali dei requisiti prudenziali, è necessario precisare le condizioni in base alle quali si possa stabilire che le imprese madri, comprese le società di partecipazione, sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di un’impresa madre dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, giustificherebbe la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(17)

Il quadro di risoluzione è inteso a essere applicato potenzialmente a qualsiasi entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Tuttavia, alcuni obiettivi del quadro devono essere ulteriormente precisati per aumentare l’armonizzazione e promuovere la convergenza. L’obiettivo della risoluzione di garantire la continuità delle funzioni essenziali mira a salvaguardare la stabilità finanziaria e l’economia reale. È pertanto necessario garantire che la fornitura di funzioni essenziali non sia interrotta. In particolare, è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, il Comitato possa concludere che talune funzioni di un’entità sono considerate essenziali anche quando la loro interruzione perturberebbe la stabilità finanziaria o i servizi essenziali per l’economia reale solo a livello regionale. Per quanto riguarda la raccolta di depositi, il Comitato deve prestare la dovuta attenzione al rischio di perdita di fiducia dei depositanti che detengono depositi non contemplati dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). È opportuno salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro. È necessario salvaguardare anche i depositanti di cui alla direttiva 2014/49/UE, gli investitori di cui alla direttiva n. 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), i fondi e le attività dei clienti.

(18)

In sede di pianificazione della risoluzione, al momento di decidere se destinare un’entità alla risoluzione, il fatto che l’entità sia soggetta a obblighi semplificati dovrebbe essere usato, in generale, dal Comitato come un indicatore del fatto che la sua risoluzione in caso di dissesto non sarebbe nell’interesse pubblico. Per contro, il fatto che l’entità non sia soggetta a obblighi semplificati potrebbe indicare che la sua risoluzione in caso di dissesto sarebbe nell’interesse pubblico.

(19)

La liquidazione di un’entità con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe, in alcuni casi, compromettere la stabilità finanziaria e interrompere la prestazione di funzioni essenziali. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando è probabile che l’insolvenza comporti perdite su una quota rilevante di depositi o difficoltà significative nel mantenimento dell’accesso ai depositi e quando il Comitato ritiene che tali perdite o difficoltà possano avere un impatto significativo sulla prestazione di funzioni essenziali, sulla stabilità finanziaria a causa del contagio o sull’economia reale. In tali casi è altamente probabile che sia nell’interesse pubblico sottoporre l’entità a risoluzione anziché liquidarla con procedura ordinaria di insolvenza. La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un’entità sia nell’interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore, segnatamente i meccanismi di finanziamento della risoluzione o gli SGD, da un lato, e, dall’altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. Tali finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l’obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe preferire i finanziamenti ottenuti attraverso il Fondo di risoluzione unico («Fondo») o l’SGD a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

(20)

Nell’effettuare la valutazione dell’interesse pubblico, il Comitato dovrebbe valutare se uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione sarebbe a rischio se l’entità in dissesto fosse liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Se, in caso di liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza, nessuno degli obiettivi della risoluzione è a rischio, l’azione di risoluzione non dovrebbe essere considerata necessaria nell’interesse pubblico. Se il Comitato ritiene che almeno un obiettivo della risoluzione sia a rischio in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione dell’interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell’entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione non solo nella stessa misura della risoluzione, ma anche in modo più efficace.

(21)

Alla luce dell’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento (UE) n. 806/2014 e delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, è necessario precisare ulteriormente le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Inoltre, le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che le misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno relative ad attività deteriorate.

(22)

Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un’eccezione ed essere applicate soltanto per rimediare a situazioni di grave perturbazione del mercato e per preservare la stabilità finanziaria, in particolare nel caso di una crisi sistemica. Inoltre, le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per quantificare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o delle autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica o, se del caso, a ispezioni in loco per quantificare le perdite subite o probabili, qualora tali verifica o ispezioni possano essere effettuate in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, la BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero quantificare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, se del caso sulla base dello stato patrimoniale dell’entità, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. La considerazione che un’entità sia solvibile, ai fini delle misure di sostegno sotto forma di ricapitalizzazione cautelativa e di garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione, dovrebbe basarsi su una valutazione prospettica atta a stabilire se l’entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(23)

La ricapitalizzazione cautelativa mira a sostenere le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita, l’importo delle misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure relative ad attività deteriorate non dovrebbe superare l’importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione («strategia di uscita dalla misura di sostegno»). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe richiedere un piano di rimedio puntuale alle entità che non rispettano i termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno. Al fine di garantire l’uscita dal mercato delle entità che risultano non essere economicamente sostenibili, un’autorità pertinente dovrebbe determinare se l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto qualora la BCE o la pertinente autorità nazionale competente non sia soddisfatta del piano di rimedio o qualora l’entità non rispetti tale piano.

(24)

Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all’ammontare di cui l’entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di uno scenario avverso emerso da una prova di stress o da un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate, l’entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare l’importo concesso a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un’acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l’importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che le misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell’entità, che l’aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi, nel caso delle misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate, le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, tra cui il programma generale della Commissione per le modalità di costituzione di società di gestione patrimoniale e la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo «Far fronte ai crediti deteriorati all’indomani della pandemia di COVID-19». Le misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate dovrebbero essere sempre soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell’entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento di tale condizione rispetto alle cessioni di tali attività a un’entità che beneficia del sostegno pubblico.

(25)

È importante garantire che il Comitato avvii un’azione di risoluzione rapida e tempestiva se tale azione prevede la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo. È pertanto necessario che il Comitato possa adottare il programma di risoluzione in questione prima che la Commissione abbia valutato se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato interno. Tuttavia, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno in un siffatto scenario, i programmi di risoluzione che prevedono la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo dovrebbero comunque restare subordinati all’approvazione di tali aiuti da parte della Commissione. Per consentire alla Commissione di valutare il prima possibile la compatibilità degli aiuti del Fondo con il mercato interno, e per garantire un flusso regolare di informazioni, il Comitato e la Commissione dovrebbero condividere prontamente tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l’eventuale ricorso agli aiuti del Fondo. È opportuno stabilire norme specifiche che stabiliscano quali informazioni il Comitato dovrebbe fornire alla Commissione e in che momento dovrebbe fornirle, al fine di orientare la valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità degli aiuti del Fondo.

(26)

La procedura che disciplina l’avvio della procedura di risoluzione è analoga alla procedura che disciplina una decisione di applicare i poteri di svalutazione e conversione. È pertanto opportuno allineare i rispettivi compiti del Comitato e della BCE o, a seconda dei casi, dell’autorità nazionale competente allorché essi valutano, da un lato, se ricorrano le condizioni per l’applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione e, dall’altro lato, le condizioni per l’adozione di un programma di risoluzione.

(27)

È possibile che, mentre l’azione di risoluzione deve essere applicata a un’entità soggetta a risoluzione che appartiene a un gruppo soggetto a risoluzione, i poteri di svalutazione e di conversione debbano essere applicati ad un’altra entità dello stesso gruppo. A causa delle interdipendenze tra tali entità, comprese l’esistenza di requisiti patrimoniali consolidati da ripristinare e la necessità di attivare meccanismi a monte per le perdite e a valle per i capitali, può essere difficile valutare le esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione separatamente per ciascuna entità e determinare in tal modo i necessari importi da svalutare e convertire per ciascuna entità. È pertanto opportuno specificare una procedura in base alla quale il Comitato dovrebbe tenere conto di tali interdipendenze nell’applicazione del potere di svalutare e convertire strumenti di capitale e passività ammissibili in tali situazioni. A tal fine, qualora un’entità soddisfi le condizioni per l’applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione e un’altra entità all’interno dello stesso gruppo soddisfi allo stesso tempo le condizioni per la risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare un programma di risoluzione unico applicabile a entrambe le entità.

(28)

Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività derivanti da eventi futuri incerti, compreso l’esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività ai fini dell’applicazione dello strumento del bail-in. Il Comitato dovrebbe operare una distinzione tra le passività basate su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita la cui scadenza o il cui ammontare sono tuttavia incerti e le passività che potrebbero insorgere in futuro ma che non determinerebbero una perdita o che potrebbero insorgere in futuro solo se si verificasse un evento incerto.

(29)

Si dovrebbe specificare inoltre che le passività di scadenza o ammontare incerti, laddove tali passività si basino su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita, devono essere trattate alla stregua di altre passività. Tali passività dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l’esclusione dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali passività nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell’applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che esse rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per garantire l’efficace applicazione dello strumento del bail-in alle passività di scadenza o ammontare incerti, il Comitato dovrebbe avere il potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale dovuto a fronte di tali passività e di convertire tali passività in azioni o altri titoli di proprietà. Tuttavia, la svalutazione o la conversione può avere effetto solo se e quando la passività di scadenza o ammontare incerti sia definitivamente determinata in termini di scadenza e ammontare.

(30)

È necessario garantire che una passività che potrebbe insorgere in futuro a causa di un evento incerto o una passività di scadenza o ammontare incerti basata su un’obbligazione attuale al momento della risoluzione non comprometta l’efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell’ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare tali passività e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l’entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell’ente soggetto a risoluzione. In particolare, il Comitato dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività che potrebbe insorgere in futuro a causa di un evento incerto o che è basata su un’obbligazione attuale la cui scadenza o il cui ammontare sono tuttavia incerti. Nel valutare l’importo della svalutazione o conversione, il Comitato dovrebbe esaminare attentamente l’impatto della potenziale perdita sull’ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l’evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l’importo della passività.

(31)

In talune circostanze una volta che il Fondo abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’entità, il Comitato può utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il Fondo potrebbe fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività sottoponibili al bail-in che non sono depositi ammissibili, con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi non protetti di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese e che non sono escluse dal bail-in su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.

(32)

L’efficacia della risoluzione dipende dall’accesso tempestivo del Comitato ad informazioni pertinenti fornite dalle entità poste sotto la sua responsabilità e da istituzioni e autorità pubbliche. In tale contesto il Comitato dovrebbe essere in grado di accedere a informazioni di natura statistica raccolte dalla BCE nell’ambito della sua funzione di banca centrale, oltre alle informazioni di cui la BCE dispone in quanto autorità di vigilanza nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013. A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 (17) del Consiglio, il Comitato deve garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate e deve richiedere l’autorizzazione della BCE per le ulteriori trasmissioni che potrebbero essere necessarie all’esecuzione dei suoi compiti. Poiché ai fini della valutazione dell’interesse pubblico può essere necessario e proporzionato fornire informazioni relative al numero aggregato di clienti per i quali un’entità è l’unico o il principale partner bancario — informazioni che sono detenute dai meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) —, il Comitato dovrebbe essere in grado di ricevere tali informazioni di volta in volta. Si dovrebbe inoltre precisare la tempistica esatta dell’accesso indiretto alle informazioni da parte del Comitato. Inoltre, qualora le informazioni necessarie al Comitato per svolgere i suoi compiti siano a disposizione di un’istituzione o di un’autorità pubblica che è tenuta a cooperare con il Comitato, l’istituzione o l’autorità in questione dovrebbe fornire tali informazioni al Comitato su sua richiesta. Tuttavia, se in quel momento le informazioni non sono disponibili per qualsivoglia motivo, il Comitato dovrebbe essere in grado di ottenerle tramite le autorità nazionali di risoluzione oppure direttamente dalla persona fisica o giuridica che le detiene, previa informazione delle stesse autorità a tale riguardo. Il Comitato dovrebbe anche avere la possibilità di specificare la procedura e il formato per la trasmissione delle informazioni da parte delle entità (anche in relazione a data room virtuali), al fine di garantire che tali informazioni soddisfino al meglio le sue esigenze. Inoltre per garantire la più ampia collaborazione possibile con tutte le istituzioni e autorità pubbliche che potrebbero detenere dati che sono pertinenti per il Comitato, e necessari per l’assolvimento dei compiti ad esso conferiti, nonché per evitare la trasmissione di duplici richieste, le istituzioni e autorità pubbliche con cui il Comitato dovrebbe essere in grado di collaborare, verificare la disponibilità di informazioni e scambiare informazioni dovrebbero comprendere i membri del Sistema europeo di banche centrali, gli SGD pertinenti, il Comitato europeo per il rischio sistemico, le autorità europee di vigilanza e il meccanismo europeo di stabilità. Infine, per garantire l’intervento tempestivo dei meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo in caso di necessità, il Comitato dovrebbe informare la Commissione e la BCE non appena ritenga che potrebbe essere necessario attivare tali meccanismi di finanziamento, e fornire alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.

(33)

L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE prevede che, nei confronti di entità che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, non debba essere avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell’autorità di risoluzione e che debba essere decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un’entità unicamente con il consenso dell’autorità di risoluzione. Tale disposizione non è rispecchiata nel regolamento (UE) n. 806/2014. In linea con la ripartizione dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero consultare il Comitato prima di intervenire in conformità dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in relazione alle entità che sono poste sotto la sua diretta responsabilità.

(34)

Per la selezione del vicepresidente del Comitato valgono gli stessi criteri che si applicano alla selezione del presidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato. È pertanto opportuno conferire al vicepresidente del Comitato gli stessi diritti di voto di cui dispongono il presidente e i membri a tempo pieno del Comitato.

(35)

Affinché il Comitato possa effettuare, in sessione plenaria, una valutazione preliminare del progetto preliminare di bilancio prima che il presidente presenti il progetto definitivo, il periodo entro il quale il presidente presenta una proposta iniziale di bilancio annuale del Comitato dovrebbe essere esteso.

(36)

Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione nell’ambito dell’SRM tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione, il Comitato in sessione esecutiva dovrebbe consultare il Comitato in sessione plenaria in merito agli orientamenti, alle istruzioni generali e a qualsiasi altro strumento di applicazione generale nell’ambito dell’SRM che stabilisce le modalità con cui il Comitato prevede di attuare il regolamento (UE) n. 806/2014.

(37)

La procedura per lo svolgimento di consultazioni in merito agli orientamenti, alle istruzioni generali e a qualsiasi altro strumento di applicazione generale nell’ambito dell’SRM dovrebbe essere intesa tenendo conto delle procedure esistenti per lo svolgimento di consultazioni conformemente al quadro di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualora tale quadro preveda già modalità specifiche relative a orientamenti e istruzioni generali, tali procedure esistenti dovrebbero applicarsi in aggiunta alla nuova procedura di consultazione, se del caso.

(38)

Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, i relativi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del suo livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto, l’importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l’importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Il Comitato dovrebbe pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per un massimo di tre anni finché l’importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di utilizzare il Fondo.

(39)

Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili del Fondo. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento. Nel caso in cui un’entità non abbia più l’obbligo di versare contributi al Fondo a seguito della decisione di rinunciare all’autorizzazione, l’impegno di pagamento irrevocabile dovrebbe essere cancellato. Per garantire che la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile non determini una situazione in cui i mezzi finanziari disponibili nel Fondo scendano al di sotto di un livello che il Comitato ritiene adeguato, il Comitato dovrebbe avere il potere di determinare un contributo che l’entità pertinente dovrebbe essere tenuta a versare. Nella sua decisione, il Comitato dovrebbe tenere debitamente conto della necessità di mantenere condizioni di parità tra tutte le entità partecipanti, compresa l’entità che cessa di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato deve motivare dettagliatamente la sua decisione e renderla pubblica, unitamente alla relativa motivazione, nella sua relazione annuale. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell’importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, il Comitato dovrebbe determinare tale quota una volta all’anno, nel rispetto dei limiti applicabili. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbero mirare a garantire che siano attenuati eventuali effetti prociclici degli impegni di pagamento irrevocabili in funzione del loro trattamento contabile.

(40)

L’ammontare massimo annuale dei contributi straordinari ex post al Fondo di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell’importo dei contributi ex ante. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, tali contributi ex ante, in circostanze diverse dall’uso del Fondo, dipenderanno unicamente dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di fissare l’ammontare massimo dei contributi straordinari ex post sulla base dei contributi ex ante potrebbe pertanto avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che il Fondo raccolga contributi ex post, riducendo pertanto la sua capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe prevedere un limite diverso e l’ammontare massimo dei contributi straordinari ex post di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del Fondo.

(41)

In caso di risoluzione dovrebbe inoltre essere mantenuto un collegamento adeguato tra remunerazione e performance, in particolare quando è probabile che le perdite siano trasferite al Fondo. In tali casi, qualsiasi remunerazione variabile dei membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione che non sia stata corrisposta o conferita dovrebbe essere annullata. A meno che un membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza non dimostri di non aver partecipato alla condotta che ha portato o contribuito al dissesto dell’ente soggetto a risoluzione o di non essere responsabile di tale condotta, la remunerazione variabile che è stata corrisposta o conferita nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione dovrebbe essere restituita o rimborsata.

(42)

Il Fondo può essere utilizzato per sostenere l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell’ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il Comitato potrebbe vantare un credito nei confronti dell’entità residua al momento della sua successiva liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il Fondo è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti dell’entità residua assorbano efficacemente le perdite dell’ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso del Comitato in caso di insolvenza, i crediti che il Comitato vanta nei confronti dell’entità residua e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dal Comitato dovrebbero avere, in caso di insolvenza, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione in ciascuno Stato membro partecipante, che dovrebbe essere più elevato rispetto al livello di priorità dei depositi e degli SGD. Poiché la compensazione versata agli azionisti e ai creditori a titolo del Fondo a seguito di violazioni del principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato» mira a compensarli per i risultati dell’azione di risoluzione, tale compensazione non dovrebbe dare luogo a pretese da parte del Comitato.

(43)

Per garantire una sufficiente flessibilità e rendere più agevole l’intervento degli SGD a sostegno dell’applicazione degli strumenti di risoluzione, ove questi ultimi determinino l’uscita dal mercato dell’ente soggetto a risoluzione, è opportuno specificare taluni aspetti del ricorso agli SGD nel quadro della risoluzione. In particolare, è necessario specificare che è possibile ricorrere ai fondi dell’SGD per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi, inclusi i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito dall’SGD interessato, nonché i depositi non ammissibili inclusi nella preferenza generale per i depositanti, in determinati casi e a precise condizioni. Il contributo di un SGD dovrebbe essere finalizzato a coprire l’insufficienza del valore delle attività cedute a un acquirente o a un ente-ponte rispetto al valore dei depositi ceduti. Qualora l’acquirente imponga il versamento di un contributo nell’ambito dell’operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l’SGD dovrebbe contribuire a tal fine. Il sostegno fornito da un SGD all’azione di risoluzione dovrebbe essere fornito in contante o assumere un’altra forma, ad esempio garanzie o accordi sulla ripartizione delle perdite che possano ridurre al minimo l’impatto del sostegno sugli strumenti finanziari disponibili di tale SGD assicurando al contempo che il contributo dell’SGD raggiunga i suoi obiettivi.

(44)

Il contributo dell’SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo, l’importo totale del contributo dell’SGD in qualsiasi caso di risoluzione non dovrebbe superare l’importo dei depositi protetti presso l’ente creditizio interessato. In secondo luogo, è opportuno garantire che qualsiasi intervento dell’SGD nel quadro di un’azione di risoluzione che si basi principalmente sullo strumento del bail-in ai fini della ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione e della continuazione delle sue attività non superi la perdita che l’SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell’ente. In terzo luogo, se l’SGD è utilizzato a sostegno di un’azione di risoluzione che consiste principalmente nella cessione dell’attività a un acquirente o a un ente-ponte, l’importo del contributo dell’SGD non dovrebbe superare il 62,5 % del suo livello-obiettivo, a meno che l’autorità designata a norma della direttiva 2014/49/UE scelga di disapplicare tale limite per evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi. In quarto luogo, l’ammontare del contributo dell’SGD non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell’SGD sia utilizzato soltanto per evitare l’imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell’insolvenza. Tuttavia, se del caso, il contributo potrebbe comprendere anche un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale dell’entità ricevente.

(45)

È opportuno specificare che l’SGD dovrebbe unicamente poter fornire un contributo alla cessione di passività diverse dai depositi protetti in un contesto di risoluzione se il Comitato giunge alla conclusione, caso per caso, che i depositi inclusi nella preferenza generale per i depositanti, diversi dai depositi protetti, non possono essere soggetti al bail-in né lasciati nell’ente residuo soggetto a risoluzione che sarà liquidato, e se le condizioni per l’uso del Fondo non sono soddisfatte mediante contributi di azionisti e creditori. In particolare, si dovrebbe consentire al Comitato di evitare di ripartire le perdite tra tali depositi nei casi in cui l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o quando è necessaria per evitare un ampio contagio e l’instabilità finanziaria, che potrebbero determinare una grave perturbazione nell’economia di uno Stato membro o dell’Unione. Gli stessi motivi si dovrebbero applicare all’inclusione, nella cessione a un acquirente o a un ente-ponte, di altre passività sottoponibili al bail-in con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi protetti. In tal caso la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in non dovrebbe essere sostenuta dal contributo dell’SGD. Qualora sia necessario un sostegno finanziario esterno per la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in, il sostegno dovrebbe essere fornito dal Fondo.

(46)

Data la possibilità di ricorrere all’SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente le condizioni alle quali il contributo dell’SGD può contare ai fini del soddisfacimento dei requisiti per l’accesso al Fondo. Tale possibilità dovrebbe essere disponibile solo per gli enti creditizi con un valore totale delle attività pari o inferiore a 80 miliardi di EUR e nel contesto di un’azione di risoluzione basata principalmente sull’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell’ente creditizio e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, l’utilizzo del contributo dell’SGD per garantire l’accesso al Fondo dovrebbe essere previsto soltanto per gli enti creditizi il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo, nei 24 mesi prima che sia adottata un’azione di risoluzione, non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dal Comitato per tali enti creditizi è stato fissato ad un livello che comprende sia l’importo delle perdite da assorbire sia l’importo di ricapitalizzazione. Il MREL fissato dal Comitato dovrebbe rispettare i livelli minimi del MREL per le entità con strategie di risoluzione prescelte che prevedono principalmente l’uso di strumenti di cessione nel quadro della risoluzione, anche se il rispettivo piano di risoluzione o piano di risoluzione di gruppo aveva previsto azioni diverse e il MREL di tali enti creditizi non era pertanto soggetto a tali livelli minimi. Inoltre, il contributo dell’SGD dovrebbe essere preceduto dal contributo dei fondi propri e delle passività ammissibili all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione nella massima misura possibile. Infine, l’ente soggetto a risoluzione non deve aver violato il proprio MREL, compresi gli obiettivi intermedi vincolanti, nell’arco di un determinato periodo precedente l’azione di risoluzione, fatte salve le violazioni tecniche a breve termine del MREL.

(47)

Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell’ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività o tramite le perdite che dovrebbero sostenere nella liquidazione dell’entità residua, sommato al contributo erogato dall’SGD, ammonti ad almeno l’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente, il Comitato dovrebbe essere in grado di utilizzare il Fondo per fornire ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. In tali casi, il contributo dell’SGD dovrebbe essere limitato all’importo necessario per consentire l’accesso al Fondo. Inoltre, per un ente creditizio con un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR, il contributo dell’SGD non dovrebbe superare il 2,5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente creditizio su base individuale.

(48)

In casi straordinari può succedere che il contributo del Fondo pari al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, non sia sufficiente a coprire il fabbisogno di finanziamento di una determinata azione di risoluzione. In tali casi, e qualora il contributo sia stato reso possibile dall’intervento dell’SGD, quest’ultimo dovrebbe fornire un contributo aggiuntivo, a determinate condizioni, pari all’ammontare delle perdite che i depositi protetti avrebbero subito se non fossero stati salvaguardati. Il costo di tale contributo aggiuntivo non dovrebbe superare le perdite che l’SGD avrebbe sostenuto nello scenario ipotetico di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza e di rimborso dei depositi protetti. Inoltre, la somma del contributo iniziale e del contributo aggiuntivo dell’SGD non dovrebbe superare l’importo dei depositi protetti presso l’ente creditizio interessato. Unitamente al contributo aggiuntivo dell’SGD, il Comitato dovrebbe poter reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative, qualora siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale finanziamento.

(49)

Alla luce della natura mutualizzata del Fondo, è opportuno stabilire una procedura specifica da seguire non appena la somma cumulativamente erogata, laddove resa possibile da un precedente contributo dell’SGD, raggiunge determinate soglie. Tale procedura non dovrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare i mezzi del Fondo in una successiva azione di risoluzione. Qualora la somma erogata dal Fondo nell’arco di tre anni raggiunga una soglia equivalente al 10 % del suo livello-obiettivo, la sessione plenaria deve fornire orientamenti per gli usi futuri del Fondo agevolati dal contributo dell’SGD, fino a quando la ricostituzione non sarà completa. Se la somma erogata dal Fondo nell’arco di tre anni raggiunge il 20 % del suo livello-obiettivo, il Comitato deve informare il Consiglio e la Commissione. A quel punto la Commissione dovrebbe riesaminare le norme sui contributi degli SGD nel quadro della risoluzione che consentono il successivo utilizzo del Fondo, come pure valutare se le modalità applicabili per la raccolta dei contributi per la ricostituzione del Fondo in tali casi siano adeguate. Inoltre, il termine per raggiungere nuovamente il livello-obiettivo dovrebbe essere esteso a 10 anni.

(50)

Laddove i fondi dell’SGD siano utilizzati nell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte, singolarmente o unitamente ai contributi del Fondo, l’entità residua rimanente dopo la cessione delle attività, dei diritti e delle passività dovrebbe essere liquidata in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile, a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre, laddove i fondi dell’SGD siano utilizzati a sostegno dello strumento dell’ente-ponte, è opportuno porre fine al funzionamento dell’ente-ponte conformemente all’articolo 41, paragrafi 3, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE.

(51)

La trasparenza è fondamentale per garantire l’integrità del mercato, la disciplina di mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire che sia in grado di adoperarsi per una maggiore trasparenza e promuovere sforzi in tal senso, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a divulgare le informazioni derivanti dalle proprie analisi, valutazioni e determinazioni, comprese le proprie valutazioni della capacità di risoluzione, laddove la divulgazione di tali informazioni non pregiudichi la tutela dell’interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(52)

Al fine di garantire la coerenza, le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 806/2014 dal presente regolamento che sono simili alle modifiche apportate alla direttiva 2014/59/UE dalla direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di recepimento della direttiva (UE) 2026/806, vale a dire dall’11 maggio 2028. Tuttavia, non vi è alcun motivo per rinviare l’applicazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014, introdotte dal presente regolamento, che riguardano unicamente il funzionamento dell’SRM. Tali modifiche dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dall’11 giugno 2026.

(53)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare l’efficacia e l’efficienza del quadro di risanamento e risoluzione delle entità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l’integrità del mercato interno ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(54)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 806/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21)

“filiazione”: una filiazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12 a 12 duodecies, e degli articoli 21 e 53 del presente regolamento ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 24 ter, lettera b), del presente paragrafo, che include, ove opportuno, gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l’articolo 12 septies, paragrafo 3, del presente regolamento;»

;

b)

il punto 24 bis è sostituito dal seguente:

«24 bis)

“entità soggetta a risoluzione”: una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante che il Comitato o l’autorità nazionale di risoluzione, conformemente all’articolo 8 del presente regolamento, ha individuato come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un’azione di risoluzione;»

;

c)

al punto 24 ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o enti finanziari o l’organismo centrale siano un’entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;»

;

d)

sono inseriti i punti seguenti:

«24 quinquies)

“G-SII non UE”: un G-SII non UE come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;

24 sexies)

“soggetto G-SII”: un soggetto G-SII come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 136, del regolamento (UE) n. 575/2013;»

;

e)

il punto 49 è sostituito dal seguente:

«49)

“passività sottoponibili al bail-in”: le passività, comprese quelle di scadenza o ammontare incerti, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un’entità di cui all’articolo 2 e che non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo 27, paragrafo 3;»

;

f)

è inserito il punto seguente:

«49 bis bis)

“passività di scadenza o ammontare incerti”: le passività basate su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita e la cui scadenza o il cui ammontare sono incerti;»

;

g)

il punto 49 ter è sostituito dal seguente:

«49 ter)

“strumenti subordinati ammissibili”: strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte l’articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;»

;

h)

è inserito il punto seguente:

«50 bis)

“autorità designata”: un’autorità designata come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;»

;

2)

all’articolo 4 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri informano il Comitato quanto prima della loro eventuale richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

A seguito della comunicazione effettuata a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e prima che sia istituita una cooperazione stretta, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni sulle entità e sui gruppi stabiliti nel loro territorio che il Comitato può richiedere per prepararsi ai compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento e dall’Accordo.»

;

3)

all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualsiasi riferimento alle autorità designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, di cui all’articolo 7, paragrafo 6, lettera e), all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 63, paragrafo 3, lettera j), all’articolo 65, paragrafo 2, lettera k), e all’articolo 70, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) va letto come riferimento al Comitato in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni.

(*1)  Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»;"

4)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nell’eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafi 6, 8, 10, terzo comma, 11 bis, 12 e 13, all’articolo 10, paragrafi da 1 a 10, all’articolo 10 bis, agli articoli da 11 a 14, all’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 16, all’articolo 18, paragrafi 1, 1 bis, 2, 5 e 6, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all’articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all’articolo 21, paragrafi 9 e 10, all’articolo 22, paragrafi 1, 3, 5 e 6, agli articoli 23 e 24, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all’articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, terzo comma, e quarto comma, prima, terza e quarta frase, all’articolo 30, paragrafi 2 ter e 2 quater, all’articolo 30 bis, paragrafi 1 e 2, all’articolo 32 e all’articolo 79, paragrafi 1, 2, 7 e 8, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione ai gruppi e alle entità di cui al presente paragrafo, primo comma. A tal fine le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri partecipanti possono decidere che il Comitato eserciti tutti i poteri e le responsabilità pertinenti conferitigli dal presente regolamento in relazione alle entità e ai gruppi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabiliti nel loro territorio. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l’articolo 9, l’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafo 1. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Al decorrere degli effetti della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri partecipanti possono decidere che la responsabilità dell’esecuzione dei compiti in relazione alle entità e ai gruppi stabiliti nel loro territorio, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sia rinviata alle autorità nazionali di risoluzione, nel qual caso il primo comma del presente paragrafo non è più applicabile. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

;

5)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento.»

;

b)

il paragrafo 10 è così modificato:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione e, ove opportuno, le entità soggette a liquidazione.»

;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Nell’individuare le misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, il Comitato può seguire un approccio commisurato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, del ruolo svolto nella prestazione di funzioni essenziali e linee di business principali, della sua importanza per la continuità operativa del gruppo dopo la risoluzione e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato tiene debitamente conto dell’importanza della filiazione nello Stato membro in cui è stabilita, compresa la sua potenziale importanza sistemica, e del suo potenziale impatto sui mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«11 bis.   Qualora sia stata aperta una procedura per liquidare un’entità in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE, o laddove si applichi l’articolo 22, paragrafo 5, il Comitato non adotta un piano di risoluzione per tale entità o non include più tale entità nel piano di risoluzione di gruppo.»

;

6)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La valutazione di cui al terzo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell’intero gruppo.»

;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un’entità o di un gruppo effettuata in conformità del paragrafo 3 o 4, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina che vi sono impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione di tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in cooperazione con le autorità competenti, indirizzata all’entità o all’impresa madre che analizza gli impedimenti rilevanti all’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all’esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione valuta l’impatto sul modello di business dell’entità o del gruppo e raccomanda altresì misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 10.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«9 bis.   Se conclude che le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre interessata riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione, il Comitato, previa consultazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale designata, adotta una decisione. Tale decisione indica che il Comitato ha valutato che le misure proposte sono adeguate a ridurre con efficacia o rimuovere gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all’entità, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di attuare le misure proposte.»

;

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Se conclude che le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre in questione non riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti e, ove opportuno, dell’autorità macroprudenziale designata, adotta una decisione. Tale decisione indica che il Comitato ha valutato che le misure proposte non riducono efficacemente o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all’entità, all’impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 11.

Nell’individuare misure alternative, il Comitato rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall’entità o dell’impresa madre interessata non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell’effetto delle misure sull’attività dell’entità o dell’impresa madre interessata, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell’Unione nel suo complesso.

Il Comitato tiene conto altresì della necessità di evitare qualsiasi impatto sull’entità o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per rimuovere l’impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.»

;

7)

l’articolo 10 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se un’entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all’articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di dare istruzione all’autorità nazionale di risoluzione di vietare a un’entità di distribuire più dell’ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement — “M-MDA”), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Se un’entità soggetta a risoluzione, o un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione, non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale sulla stessa base per cui è tenuta a rispettare i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, il Comitato applica i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale risultante dalla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. Si applica l’articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.

Il Comitato include la stima del requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma del presente paragrafo nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento. L’entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.»

;

8)

all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Il Comitato è responsabile della concessione delle autorizzazioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, e all’articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Comitato trasmette una decisione all’entità interessata.»

;

9)

all’articolo 12 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dal Comitato e come da esso stabilito a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies

;

10)

l’articolo 12 quater è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Le entità soggette a risoluzione includono i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili solo se tale inclusione è stata autorizzata dal Comitato in conformità del paragrafo 1 ter e se tali depositi soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

i depositi soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma;

b)

i depositi non sono detenuti da persone fisiche, microimprese o piccole e medie imprese;

c)

i depositi sono depositi a termine con scadenza originaria di almeno un anno e non conferiscono al titolare il diritto al rimborso anticipato neanche quando il rimborso anticipato è soggetto al pagamento di una penale;

d)

la documentazione contrattuale pertinente fa esplicito riferimento a quanto segue:

i)

l’intenzione dell’entità soggetta a risoluzione di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili;

ii)

l’esclusione dei depositi da qualsiasi rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2014/49/UE.

ter.   Il Comitato può autorizzare l’entità soggetta a risoluzione a includere, integralmente o parzialmente, i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili se ha accertato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il Comitato si aspetta che tali depositi non siano totalmente o parzialmente esclusi dal bail-in ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, o non siano ceduti interamente a un ricevente con una cessione parziale;

b)

il Comitato ha concluso che l’inclusione non costituisce, o non è suscettibile di costituire, un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, in particolare tenuto conto dell’impatto sulla possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione.

Il Comitato revoca l’autorizzazione se conclude che una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta. In tal caso, l’entità soggetta a risoluzione cessa di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili.»

;

b)

ai paragrafi 4 e 5, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»;

c)

al paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all’articolo 12 septies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in cui, a causa dell’obbligo dell’entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all’articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:»

;

d)

il paragrafo 8 è così modificato:

i)

al primo comma, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»;

ii)

al secondo comma, lettera c), il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetto G-SII»;

e)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   Il Comitato può consentire all’entità soggetta a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a norma del primo comma di detto paragrafo;

b)

le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.»

;

11)

l’articolo 12 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 2 bis, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;»

b)

al paragrafo 3, ottavo comma, l’espressione «funzioni economiche essenziali» è sostituito dall’espressione «funzioni essenziali»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta prevede principalmente l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è almeno pari:

a)

al 16 % se calcolato in conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e

b)

al 4,75 % se calcolato in conformità dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta prevede l’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione.»

;

d)

al paragrafo 6, ottavo comma, l’espressione «funzioni economiche essenziali» è sostituito dall’espressione «funzioni essenziali»;

12)

all’articolo 12 sexies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, di un’entità soggetta a risoluzione che è un soggetto G-SII è costituito da quanto segue:»

;

13)

l’articolo 12 octies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un’entità di cui all’articolo 2, lettera b), o a un ente finanziario di cui all’articolo 2, lettera c), che è una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione ma che non è un’entità soggetta a risoluzione.»

;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell’Unione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su base consolidata.»

;

iii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter), lettera b), gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e un organismo centrale che non è un’entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non sono soggette a un requisito di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base individuale.»

;

b)

al paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l’articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;»

;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Nel caso in cui, conformemente alla strategia di risoluzione globale, filiazioni stabilite nell’Unione o un’impresa madre nell’Unione e i relativi enti filiazioni non siano entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione, se costituito a norma dell’articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, concordino con tale strategia, le filiazioni stabilite nell’Unione o, su base consolidata, l’impresa madre nell’Unione rispettano l’obbligo di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento emettendo strumenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, a favore di uno dei seguenti soggetti:

a)

l’impresa madre capogruppo stabilita in un paese terzo;

b)

le filiazioni di tale impresa madre capogruppo stabilite nello stesso paese terzo;

c)

altre entità alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto ii), del presente articolo.»

;

14)

l’articolo 12 decies è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 decies

Deroga per un organismo centrale o per gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale

Il Comitato può derogare in tutto o in parte all’applicazione dell’articolo 12 octies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio o ente finanziario affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’ente creditizio o ente finanziario e l’organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

gli obblighi assunti dall’organismo centrale e dagli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati o enti finanziari permanentemente sono pienamente garantiti dall’organismo centrale;

c)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

d)

in caso di deroga per un ente creditizio o ente finanziario che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell’organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;

e)

il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all’articolo 12 septies, paragrafo 3; e

f)

non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l’organismo centrale e gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente in caso di risoluzione.»

;

15)

l’articolo 12 duodecies è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il Comitato può fissare un adeguato periodo transitorio, non superiore a tre anni, affinché le entità possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies o i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, laddove il rispetto di tali requisiti senza un periodo transitorio non sarebbe proporzionato. Il Comitato può stabilire livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le entità devono conformarsi a una data fissata dal Comitato. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.

2.   In deroga al paragrafo 1, il periodo transitorio fissato dal Comitato per le entità la cui strategia di risoluzione prescelta passa dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza all’applicazione dell’azione di risoluzione non supera i quattro anni.

Se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7, il Comitato può fissare un periodo transitorio più lungo, fino a un massimo di sei anni.

Il Comitato può stabilire livelli-obiettivo intermedi per il requisito di cui all’articolo 12 quinquies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le entità devono conformarsi a una data fissata dal Comitato. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.»

;

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in cui il Comitato ha applicato lo strumento del bail-in; o»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I requisiti di cui all’articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, e all’articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l’entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII o come G-SII non UE, o in cui l’entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5.»

;

d)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   In deroga all’articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato fissa un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che deriva dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutazione o conversione di cui all’articolo 21.

6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, il Comitato comunica all’entità il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, dell’articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, dell’articolo 12 septies o dell’articolo 12 octies, a seconda dei casi.»

;

16)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Misure di intervento precoce

1.   La BCE prende in considerazione senza indebito ritardo e, se del caso, applica misure di intervento precoce se un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a):

a)

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e si applica una delle seguenti condizioni:

i)

l’entità non ha adottato le misure correttive richieste dalla BCE, comprese le misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

ii)

la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi di tale entità;

b)

viola i requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies; oppure

c)

viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione della BCE, uno qualsiasi dei requisiti di cui al titolo II della direttiva 2014/65/UE oppure agli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, o agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

La BCE può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo, è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Ai fini del primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, il Comitato o l’autorità competente come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/65/UE informa senza ritardo la BCE della violazione o probabile violazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:

a)

l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di intraprendere uno dei seguenti interventi:

i)

attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento; oppure

ii)

aggiornare il piano di risanamento in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;

b)

l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di convocare un’assemblea degli azionisti dell’entità, o la convocazione diretta da parte della BCE ove l’organo di amministrazione non ottemperi a tale obbligo, e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione;

c)

l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di preparare un piano secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;

d)

l’obbligo di modificare la struttura giuridica dell’entità;

e)

l’obbligo di rimuovere, o sostituire conformemente all’articolo 13 bis, l’alta dirigenza o l’organo di amministrazione dell’entità nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone;

f)

la nomina di uno o più amministratori temporanei dell’entità in conformità dell’articolo 13 ter;

g)

l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’entità di preparare un piano che quest’ultima può attuare nel caso in cui decida di avviare una liquidazione volontaria delle sue attività.

3.   La BCE sceglie le misure di intervento precoce adeguate di cui al paragrafo 2 secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell’entità.

4.   Per ciascuna delle misure di intervento precoce di cui al paragrafo 2, la BCE stabilisce un termine di attuazione strettamente limitato al tempo necessario per attuare la misura in questione in condizioni ragionevoli. La BCE effettua una valutazione dell’efficacia della misura immediatamente dopo la scadenza del termine e condivide tale valutazione con il Comitato.

Qualora la valutazione concluda che le misure di intervento precoce non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, la BCE può effettuare una valutazione per stabilire se la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta.

5.   Per i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti, la BCE rappresenta le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2014/59/UE.

Per i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, la BCE comunica tempestivamente alle autorità competenti o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti le decisioni o le misure di cui agli articoli da 13 a 13 quater pertinenti per il gruppo.

(*2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj)»;"

17)

al capo 2 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o i suoi singoli membri, sono nominati conformemente al diritto nazionale e dell’Unione e tali nomine sono soggette all’approvazione della BCE.

Articolo 13 ter

Amministratore temporaneo

1.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la BCE può nominare uno o più amministratori temporanei, secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, che:

a)

sostituiscano temporaneamente l’organo di amministrazione dell’entità; oppure

b)

affianchino temporaneamente l’organo di amministrazione dell’entità.

All’atto della nomina dell’amministratore temporaneo, la BCE specifica se tale nomina avviene ai fini del primo comma, lettera a) o b).

Ai fini del primo comma, lettera b), all’atto della nomina la BCE specifica ruolo, doveri e poteri dell’amministratore temporaneo unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’entità di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.

La BCE rende pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’entità.

Gli amministratori temporanei possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per l’esercizio delle loro funzioni e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 91, paragrafi 2 e 2 bis, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui la BCE stabilisce se l’amministratore temporaneo possieda tali conoscenze, competenze ed esperienza e soddisfi tali requisiti è parte integrante della decisione di nominare tale amministratore temporaneo.

2.   All’atto della nomina la BCE specifica i poteri dell’amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’entità ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’entità. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’entità sono conformi al diritto societario applicabile. La BCE può adeguare tali poteri in caso di mutamento delle circostanze.

3.   All’atto della nomina la BCE specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo. Tale ruolo e funzioni possono comprendere:

a)

l’accertamento della situazione finanziaria dell’entità;

b)

la gestione dell’attività, in toto o in parte, dell’entità al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;

c)

l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’entità;

d)

la garanzia dell’osservanza, da parte dell’entità, degli obblighi di cui all’articolo 13 quater, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 13 quater, paragrafo 4, primo comma, o all’articolo 13 quater, paragrafo 5.

All’atto della nomina la BCE specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo.

4.   La BCE ha la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. La BCE può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La BCE può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo.

5.   La BCE può esigere che determinati atti dell’amministratore temporaneo siano subordinati all’approvazione della BCE. La BCE specifica tali eventuali obblighi all’atto della nomina dell’amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini.

In ogni caso, l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’entità e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione della BCE.

6.   Su richiesta della BCE l’amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’entità e agli atti compiuti durante il mandato stesso. L’amministratore temporaneo redige, in ogni caso, tale relazione alla fine del suo mandato.

7.   L’amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. La BCE può eccezionalmente prorogare una volta tale periodo per una durata proporzionata alle circostanze, se continuano a sussistere le condizioni per la nomina dell’amministratore temporaneo. Spetta alla BCE stabilire se sussistono tali condizioni e giustificare dinanzi agli azionisti una proroga del mandato dell’amministratore temporaneo.

8.   Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell’amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti previsti dal diritto societario nazionale o dell’Unione.

9.   Un amministratore temporaneo nominato conformemente ai paragrafi da 1 a 8 non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto dell’entità interessata ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 13 quater

Preparazione della risoluzione

1.   Per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano senza ritardo al Comitato le informazioni seguenti:

a)

le misure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 che esse adottano o impongono di adottare a un’entità o a un gruppo;

b)

che, come indicato dall’attività di vigilanza, le condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono soddisfatte in relazione a un’entità o a un gruppo, a prescindere dall’applicazione di qualsiasi misura di intervento precoce;

c)

l’applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all’articolo 13 del presente regolamento o all’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE.

Il Comitato informa la Commissione delle notifiche ricevute a norma del primo comma.

La BCE o la pertinente autorità nazionale competente monitora attentamente, in stretta cooperazione con il Comitato, la situazione delle entità e dei gruppi di cui al primo comma e il rispetto, da parte di tali entità e gruppi, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali entità e gruppi, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).

2.   La BCE o la pertinente autorità nazionale competente invia al più presto una notifica al Comitato se ritiene che sussista il rischio concreto che si verifichi una o più delle circostanze di cui all’articolo 18, paragrafo 4, in relazione a un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o a un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni. Tale notifica contiene:

a)

le motivazioni che l’hanno determinata;

b)

una panoramica delle misure al vaglio che eviterebbero il dissesto dell’entità interessata in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull’entità per quanto riguarda le circostanze di cui all’articolo 18, paragrafo 4, e i tempi previsti per l’attuazione di tali misure.

Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento della situazione dell’entità, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente nel caso di specie. Il Comitato può, in qualsiasi momento, rivalutare i tempi e adeguarli alle circostanze del caso. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione o rivalutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente e il Comitato monitorano, in stretta cooperazione, la situazione dell’entità, l’attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine la BCE o la pertinente autorità nazionale competente e il Comitato si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato alla luce delle circostanze del caso. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente e il Comitato si trasmettono a vicenda, senza ritardo, le informazioni pertinenti.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

3.   La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato tutte le informazioni richieste da quest’ultimo che sono necessarie per l’espletamento di una qualsiasi delle azioni seguenti:

a)

aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione dell’eventuale risoluzione di un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o di un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni;

b)

esecuzione della valutazione di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15.

Se tali informazioni non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, il Comitato e la BCE e tali autorità nazionali competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine la BCE, il Comitato, tramite le autorità nazionali di risoluzione o direttamente, previa informazione delle stesse, e le autorità nazionali competenti hanno il potere di imporre all’entità di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmettersi reciprocamente tali informazioni.

4.   Il Comitato ha il potere, tramite le autorità nazionali di risoluzione o direttamente, previa informazione delle stesse, di commercializzare presso potenziali acquirenti l’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o l’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, di disporne la commercializzazione, o di richiedere all’entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

a)

preparare la risoluzione di tale entità, fatti salvi i criteri specificati all’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all’articolo 88 del presente regolamento;

b)

effettuare la valutazione, da parte del Comitato, della condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Qualora, nell’esercizio del potere di cui al primo comma, decida di commercializzare direttamente l’entità presso potenziali acquirenti, il Comitato tiene debitamente conto delle circostanze del caso, in particolare delle eventuali misure preventive che potrebbero essere adottate da un sistema di garanzia dei depositi o delle eventuali misure che potrebbero essere adottate da un IPS, e del potenziale impatto dell’esercizio di tale potere sulla posizione generale dell’entità.

5.   Il Comitato ha il potere di imporre alla pertinente autorità nazionale di risoluzione di:

a)

chiedere all’entità interessata di mettere in atto le necessarie misure, compresa una piattaforma digitale, per la condivisione delle informazioni con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dal Comitato;

b)

elaborare un programma preliminare di risoluzione per l’entità interessata.

Quando il Comitato esercita il potere di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, si applica l’articolo 88.

6.   La notifica preliminare da parte della BCE o della pertinente autorità nazionale competente a norma del paragrafo 1, primo comma, non è una condizione necessaria affinché il Comitato prepari la risoluzione dell’entità o eserciti i poteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   Il Comitato informa senza ritardo la Commissione, la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione in merito alle eventuali azioni intraprese a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

8.   La BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione cooperano strettamente nei casi seguenti:

a)

quando vagliano l’ipotesi di adottare le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un’entità o di un gruppo, nonché le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c);

b)

quando vagliano l’ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5;

c)

durante l’attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).

La BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.

9.   Il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all’articolo 84 ter, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento.»

;

18)

all’articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;»

19)

all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Comitato avvia un’azione di risoluzione in relazione a un’impresa madre di cui all’articolo 2, lettera b), tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1.

Al fine di avviare un’azione di risoluzione, un’impresa madre di cui all’articolo 2, lettera b), è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)

l’impresa madre soddisfa una o più delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), c) o d);

b)

l’impresa madre viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2013/36/UE.»

;

20)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 del presente articolo in relazione alle entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora abbia stabilito, nella sua sessione esecutiva, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, o di propria iniziativa, e tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, per l’entità in questione, eviterebbero il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli;

c)

l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo è effettuata dalla BCE per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE o la pertinente autorità nazionale competente della sua intenzione di effettuare tale valutazione e solo se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua essa stessa tale valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza ritardo al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di effettuare la sua valutazione, prima o dopo essere stata informata dal Comitato della sua intenzione di effettuare la valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Laddove abbia valutato che l’entità di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE o la pertinente autorità nazionale competente comunica senza ritardo la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva e in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza ritardo al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di effettuare la sua valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente può inoltre comunicare al Comitato che ritiene soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b).

Nel valutare le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), la BCE, la pertinente autorità nazionale competente o il Comitato chiede al sistema di garanzia dei depositi o, se del caso, all’IPS di cui l’entità è membro, le informazioni più recenti disponibili che siano pertinenti per tale valutazione, compreso se il sistema di garanzia dei depositi o l’IPS possa evitare il dissesto.

bis.   Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1 in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.

2.   Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di esercitare direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, il Comitato comunica senza ritardo la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

3.   La precedente adozione di una misura ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 13 del presente regolamento o dell’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE non costituisce una condizione per mettere in atto un’azione di risoluzione.»

;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1.»

;

ii)

il secondo, terzo e quarto comma sono soppressi;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’azione di risoluzione non è necessaria nell’interesse pubblico se il Comitato conclude che nessuno degli obiettivi della risoluzione sarebbe a rischio nel caso in cui l’entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Se il Comitato conclude che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio nel caso in cui l’entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato conclude che l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’entità con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente gli obiettivi della risoluzione che sono a rischio.

Nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all’entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.

Nell’effettuare la valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto dei costi della risoluzione e della procedura ordinaria di insolvenza e cerca di ridurre al minimo ed evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.»

;

d)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo oppure per quanto riguarda il ricorso proposto ad aiuti di Stato o aiuti del Fondo che non sono considerati compatibili con il mercato interno.»

;

e)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo, il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento dell’articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento.

12.   Il Comitato può dare istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all’articolo 84 ter, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento.»

;

21)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Sostegno finanziario pubblico straordinario

1.   Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un’azione di risoluzione può essere concesso a un’entità di cui all’articolo 2, in via eccezionale, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, solo nei seguenti casi:

a)

quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

i)

una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;

ii)

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

iii)

un’acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all’entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi alcuna delle circostanze di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all’articolo 21, paragrafo 1;

b)

quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE;

c)

quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;

d)

quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato concesso alle entità di cui all’articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

2.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a):

a)

sono limitate alle entità solventi, come confermato dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente;

b)

hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente, per l’uscita dalle misure di sostegno, che indica chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per ciascuna di tali misure;

c)

sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e per preservare la stabilità finanziaria; e

d)

non sono utilizzate per compensare le perdite che l’entità ha accusato o rischia di accusare per almeno i 12 mesi successivi.

La strategia predefinita di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non è divulgata fino a quando l’entità non esce dalle misure di sostegno in questione o fino a quando non è stata completata la valutazione di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione non prorogabili di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

3.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del presente articolo, un’entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, sulla base delle aspettative attuali, una violazione dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell’Unione.

Nel valutare se si sia verificata una violazione dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente non tiene conto delle violazioni alle quali sia stato posto efficace rimedio al momento della valutazione. Se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che è probabile che si verifichi una futura violazione dei requisiti di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 nei 12 mesi successivi, un’entità può, in via eccezionale, essere considerata solvente quando l’autorità competente stabilisce che la natura della violazione è a breve termine e che, per porvi rimedio, l’entità ha previsto misure correttive efficaci che la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ha giudicato credibili al momento della valutazione.

4.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera d), la BCE o la pertinente autorità nazionale competente quantifica le perdite che l’entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente. Qualora non sia possibile effettuare tali verifiche o ispezioni entro un tempo ragionevole, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente può basare la quantificazione sullo stato patrimoniale dell’entità, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente esegue la quantificazione il più vicino possibile alla data di concessione delle misure di sostegno e utilizzando le informazioni più recenti a sua disposizione.

5.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente per mantenere la solvibilità dell’entità facendo fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell’Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, e confermate dalla BCE o dalla pertinente autorità competente.

In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo, l’acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l’acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all’entità interessata di far fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L’ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità interessata, calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

In circostanze eccezionali, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente può autorizzare che il limite del 2 % sia superato se ha dimostrato che è necessario e opportuno per l’attuazione delle misure di sostegno, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso. Il limite è superato fino a un ammontare tale da non creare rischi per l’esecuzione tempestiva e credibile della strategia predefinita di uscita dalle misure di sostegno. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce alla Commissione l’analisi alla base della sua autorizzazione a superare il limite del 2 % ai fini di una potenziale valutazione degli aiuti di Stato.

6.   Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno stabilita all’atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente chiede all’entità di presentare un piano di rimedio puntuale. Il piano di rimedio descrive i passi da intraprendere per uscire dalla misura di sostegno entro due anni e garantire la sostenibilità economica a lungo termine dell’entità. Il piano di rimedio non limita in alcun momento il potere delle pertinenti autorità nazionali competenti di valutare o accertare se l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto.

Se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente non è convinta che il piano di rimedio sia credibile o fattibile, o se l’entità non rispetta il piano di rimedio, le autorità pertinenti valutano se l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto.

7.   La BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato dei risultati della sua valutazione volta ad accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), del presente articolo per quanto riguarda le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni.»

;

22)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se l’azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici. La Commissione, tenendo conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell’azione di risoluzione da parte del Comitato, adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell’articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, del presente regolamento, o, se precedente, entro la scadenza del periodo di 24 ore di cui all’articolo 18, paragrafo 7, quinto comma, del presente regolamento.

Nello svolgimento dei compiti loro conferiti dall’articolo 18, le istituzioni dell’Unione mettono in atto accorgimenti di natura strutturale per garantire l’indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le funzioni incaricate dello svolgimento di tali compiti e altre funzioni, e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Non appena ritenga necessario ricorrere al Fondo, il Comitato contatta informalmente, tempestivamente e in modo riservato la Commissione per discutere del possibile ricorso al Fondo, compresi gli aspetti giuridici ed economici connessi al suo utilizzo. Una volta che è sufficientemente sicuro che il programma di risoluzione previsto comporterà il ricorso agli aiuti del Fondo, il Comitato comunica ufficialmente alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. Tale notifica contiene tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per effettuare le proprie valutazioni a norma del presente paragrafo e che sono in possesso del Comitato o che il Comitato ha la facoltà di ottenere in conformità del presente regolamento.

Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, la Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorirebbe il beneficiario o qualsiasi altra impresa, al punto di risultare, nella misura in cui pregiudicherebbe gli scambi tra Stati membri, incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall’articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che sono in suo possesso, o che ha la facoltà di ottenere a norma del presente regolamento, e che la Commissione ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.

Nell’effettuare la sua valutazione, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE, di tutte le relative comunicazioni e linee guida pertinenti della Commissione, e di tutte le misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell’aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.

La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno e presenta tale decisione al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario e tiene conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell’azione di risoluzione da parte del Comitato.

La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere il monitoraggio della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un’altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un’altra persona indipendente può svolgere tali funzioni secondo le modalità eventualmente indicate nella decisione della Commissione.

Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.»

;

c)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro o del Comitato, entro sette giorni dalla presentazione di tale domanda il Consiglio può, deliberando all’unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno, qualora tale decisione sia giustificata da circostanze eccezionali. Qualora il Consiglio non si sia pronunciato entro detto termine di sette giorni, la Commissione adotta una decisione sul caso.»

;

23)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis.   Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera c), con una stima del valore delle attività fuori bilancio e del valore delle passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti nonché delle passività di scadenza o ammontare incerti.»

;

b)

al paragrafo 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi, nei casi di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 79, paragrafo 6, avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell’azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull’azione di risoluzione;»

24)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il Comitato, deliberando a norma della procedura stabilita all’articolo 18, esercita il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis del presente articolo, in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora abbia stabilito, nella sua sessione esecutiva, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo o di propria iniziativa, e tenendo conto della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione o conversione o, ove applicabile, della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione, che si verificano una o più delle circostanze seguenti:»

;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per i casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all’articolo 18 bis

;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo, è effettuata dalla BCE per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, e dal Comitato, riunito in sessione esecutiva, conformemente all’assegnazione dei compiti secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2.»

;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti di cui al paragrafo 7 bis, eviterebbero il dissesto dell’entità o del gruppo in tempi ragionevoli.»

;

d)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a un’entità di cui a tale paragrafo, e anche le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, in relazione a tale entità o a un’entità appartenente allo stesso gruppo, si applica la procedura stabilita all’articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8. Il Comitato adotta un programma di risoluzione unico riguardante l’entità per la quale sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, nonché qualsiasi entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

;

25)

all’articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), siano utilizzati, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, le entità residue rimanenti dopo la cessione delle attività, dei diritti o delle passività e dopo l’applicazione di altri strumenti di risoluzione, se del caso, sono liquidate in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica laddove lo strumento del bail-in sia applicato agli enti soggetti a risoluzione per il fine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), in combinazione con altri strumenti di risoluzione.

Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, ove l’azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato può decidere di non esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale conformemente all’articolo 21, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se tali strumenti devono essere lasciati nell’entità residua e l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), del presente articolo, unitamente alla liquidazione dell’entità residua, garantisca, sulla base della valutazione di cui all’articolo 20, che essi sostengano le perdite prima di qualsiasi altro creditore dell’ente soggetto a risoluzione.»

;

26)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

è stato fornito un contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in base alla valutazione di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15, del presente regolamento, da parte degli azionisti e dei detentori di pertinenti strumenti di capitale e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79 del presente regolamento, se del caso;

b)

il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in base alla valutazione di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15.»

;

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   In casi straordinari il Comitato può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che:

a)

il Fondo ha effettuato un contributo a norma del paragrafo 6 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b); e

b)

tutte le passività sottoponibili al bail-in che non sono depositi ammissibili, che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE e che non sono state escluse dal bail-in ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, sono state svalutate o interamente convertite.»

;

c)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Il Comitato valuta, in base a una valutazione conforme all’articolo 20, paragrafi da 1 a 15, l’aggregato:

a)

se del caso, dell’importo del quale devono essere svalutate le passività sottoponibili al bail-in al fine di assicurare che il valore netto delle attività dell’ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; e

b)

se del caso, dell’importo per il quale le passività sottoponibili al bail-in devono essere convertite in azioni o altri tipi di strumenti di capitale al fine di ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1:

i)

dell’ente soggetto a risoluzione; oppure

ii)

dell’ente-ponte.

13 bis.   La valutazione di cui al paragrafo 13 stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in per le seguenti finalità:

a)

ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d);

b)

promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte, tenendo conto di eventuali passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti o di passività di scadenza o ammontare incerti che non sono state svalutate o convertite, e per permettere all’ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.

Se il Comitato intende utilizzare lo strumento di separazione delle attività di cui all’articolo 26, l’importo di cui occorre svalutare le passività sottoponibili al bail-in tiene conto, all’occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitali del veicolo per la gestione delle attività.»

;

27)

l’articolo 30 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle rispettive funzioni, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater del presente articolo.»

;

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Il Comitato, il CERS, l’ABE, l’ESMA e l’EIOPA cooperano strettamente e si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle rispettive funzioni.

ter.   La BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) cooperano strettamente con il Comitato e forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle sue funzioni, comprese le informazioni da essi raccolte conformemente allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. L’articolo 88, paragrafo 6, si applica a tutti gli scambi di informazioni summenzionati.

quater.   Le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi cooperano strettamente con il Comitato. Dette autorità designate, i sistemi di garanzia dei depositi e il Comitato si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle rispettive funzioni. Le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti all’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 88.»

;

d)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Il Comitato si adopera per cooperare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi la European Financial Stability Facility (EFSF) e il meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in tutte le situazioni seguenti:

a)

nei casi straordinari di cui all’articolo 27, paragrafo 9, e qualora lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un’assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità stabilite in uno Stato membro partecipante;

b)

qualora il Comitato abbia stipulato per il Fondo un meccanismo di finanziamento ai sensi dell’articolo 74.

7.   Ove necessario, il Comitato conclude con la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti nonché le autorità designate e i sistemi di garanzia dei depositi un memorandum d’intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi da 2 a 2 quater e del paragrafo 4 del presente articolo e dell’articolo 74, secondo comma, nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell’Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.»

;

28)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Informazioni detenute da meccanismi centralizzati automatici

1.   Le autorità che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma dell’articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) forniscono al Comitato, su sua richiesta, informazioni relative al numero aggregato di clienti per i quali un’entità di cui all’articolo 2 del presente regolamento è l’unico o il principale partner bancario.

2.   Il Comitato richiede le informazioni di cui al paragrafo 1 solo caso per caso e ove necessario e proporzionato ai fini dell’assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento.

3.   Il Comitato condivide le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 con le autorità nazionali di risoluzione interessate nell’ambito dell’assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.

(*3)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»;"

29)

all’articolo 31 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e per le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, le autorità nazionali di risoluzione consultano il Comitato prima di agire a norma dell’articolo 86 della direttiva 2014/59/UE.

Le autorità nazionali di risoluzione fissano un termine adeguato entro il quale il Comitato deve rispondere alla richiesta di consultazione, termine che non può essere inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della richiesta da parte dell’autorità nazionale di risoluzione. Se il Comitato non esprime il proprio parere entro tale termine o non ne chiede la proroga, si presume che non abbia osservazioni.»

;

30)

all’articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.»

;

31)

l’articolo 34 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il Comitato può, avvalendosi appieno di tutte le informazioni già a disposizione della BCE, comprese le informazioni raccolte dai membri del SEBC a norma dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, o di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti, del CERS, dell’ABE, dell’ESMA o dell’EIOPA, esigere, tramite le autorità nazionali di risoluzione o direttamente, previa informazione delle autorità nazionali di risoluzione, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti, secondo la procedura e nella forma richieste dal Comitato, da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:»

;

b)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Il Comitato, la BCE, i membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d’intesa che stabilisca la procedura che disciplina lo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.

6.   Le autorità nazionali competenti, la BCE, i membri del SEBC, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili al momento della richiesta. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE e altri membri del SEBC, il CERS, l’ABE, l’ESMA, l’EIOPA o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.»

;

32)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 41 bis

Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni del Comitato che impongono una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’importo della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.»

;

33)

l’articolo 43 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«a bis)

il vicepresidente nominato conformemente all’articolo 56;»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni membro, inclusi il presidente e il vicepresidente, dispone di un solo voto.»

;

34)

l’articolo 45 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Trasparenza e responsabilità»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il Comitato pubblica le sue politiche, i suoi orientamenti, le sue istruzioni generali e i documenti di lavoro dei suoi servizi sulla risoluzione in generale e sulle pratiche e metodologie di risoluzione da applicare nell’ambito dell’SRM, purché tale pubblicazione non comporti la divulgazione di informazioni riservate. Tale obbligo di pubblicazione non si applica ai documenti contenenti orientamenti o istruzioni destinati a gruppi interni per la risoluzione o ad altri documenti preparati esclusivamente ai fini dello scambio di informazioni a livello interno nell’ambito dell’SRM.»

;

35)

all’articolo 50, paragrafo 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)

nomina un contabile e un revisore interno, soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che sono funzionalmente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni;»

36)

l’articolo 53 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai quattro membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce ogniqualvolta è necessario.»

;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I membri del Comitato di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b), garantiscono la coerenza, l’adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni di risoluzione adottati dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso al Fondo.»

;

37)

l’articolo 54 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato in sessione esecutiva:»

;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«f)

svolge consultazioni conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 bis in merito agli orientamenti, alle istruzioni generali e a qualsiasi altro strumento di applicazione generale nell’ambito dell’SRM che stabilisce le modalità con cui il Comitato prevede di attuare il presente regolamento.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ai fini del paragrafo 2, lettera f), si applica la procedura seguente:

a)

il Comitato in sessione esecutiva presenta un progetto di strumento al Comitato in sessione plenaria;

b)

il Comitato in sessione plenaria provvede affinché i membri del Comitato di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), siano consultati in merito al progetto di strumento;

c)

il Comitato in sessione esecutiva esamina le eventuali osservazioni formulate nell’ambito della consultazione di cui alla lettera b);

d)

a seguito dell’esame delle osservazioni, il Comitato in sessione esecutiva trasmette la sua valutazione di tali osservazioni al Comitato in sessione plenaria per discussione;

e)

il Comitato in sessione esecutiva decide in merito alla versione definitiva dello strumento a seguito della discussione di cui alla lettera d) e dopo aver tenuto debitamente conto di tutte le osservazioni ricevute.

Il Comitato in sessione esecutiva fornisce al Comitato in sessione plenaria motivazioni adeguate per le scelte effettuate riguardo allo strumento di cui al primo comma del presente paragrafo. Una sintesi di tali motivazioni è pubblicata nella relazione annuale del Comitato di cui all’articolo 45, paragrafo 2.»

;

38)

all’articolo 55, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.

2.   In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.»

;

39)

l’articolo 56 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

della stesura del progetto preliminare di bilancio e del progetto di bilancio del Comitato a norma dell’articolo 61, e dell’esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell’articolo 63;»

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. Tale mandato non è rinnovabile.»

;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori e finché questi ultimi non abbiano assunto le loro funzioni conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.»

;

d)

il paragrafo 8 è soppresso;

40)

l’articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

Elaborazione del bilancio

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente redige il progetto preliminare di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato, unitamente a un progetto di tabella dell’organico per l’esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria.

Il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto preliminare di bilancio del Comitato unitamente al progetto di tabella dell’organico.

2.   Sulla base del progetto preliminare di bilancio adottato dal Comitato in sessione plenaria, il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria per adozione.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto di bilancio trasmesso dal presidente e adotta il bilancio finale del Comitato unitamente alla tabella dell’organico.»

;

41)

all’articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il Comitato in sessione plenaria è responsabile dell’adozione di norme di controllo interno e dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.»

;

42)

all’articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se i mezzi finanziari disponibili non sono sufficienti per raggiungere il livello-obiettivo fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la raccolta dei contributi ex ante calcolati a norma dell’articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi ex ante a norma dell’articolo 70 per un massimo di tre anni al fine di garantire che l’importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Se i mezzi finanziari disponibili rappresentano meno dei due terzi del livello-obiettivo, i contributi sono fissati a un livello che consenta al livello-obiettivo di essere raggiunto entro un lasso di tempo ragionevole non superiore a sei anni.

Tuttavia, se la somma cumulativamente erogata dal Fondo negli ultimi tre anni, resa possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79, paragrafo 4, raggiunge la soglia del 20 % del livello-obiettivo del Fondo e i mezzi finanziari disponibili sono scesi a meno di due terzi del livello-obiettivo, i contributi ex ante resi necessari da tale erogazione sono fissati a un livello che consenta al livello-obiettivo di essere raggiunto entro 10 anni.

Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione ex ante tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici.»

;

43)

l’articolo 70 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell’articolo 76, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, il Comitato determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell’importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo ove sia necessario ricorrere al Fondo a norma dell’articolo 76.

Qualora un’entità cessi di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, il Comitato cancella gli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e la garanzia reale a sostegno di tali impegni è restituita.

Tenuto conto della necessità di preservare o ripristinare un livello adeguato di mezzi finanziari disponibili nel Fondo, nei casi di cui al secondo comma il Comitato ha il potere, in seguito alla cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili, di determinare un importo che l’entità di cui al secondo comma versa come contributo al Fondo nella forma, nei termini e nei tempi stabiliti nella decisione del Comitato.

Il contributo di cui al terzo comma non supera l’importo degli impegni di pagamento irrevocabili cancellati a norma del secondo comma.»

;

44)

all’articolo 71, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo specificato all’articolo 69.»

;

45)

all’articolo 74 è aggiunto il comma seguente:

«Il Comitato informa la Commissione e la BCE non appena ritenga che potrebbe essere necessario attivare i meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo conformemente al presente articolo, e fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.»

;

46)

l’articolo 76 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

pagare gli indennizzi agli azionisti e ai creditori, o al sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 79, paragrafo 6, se, a seguito di una valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 16;»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 3, è annullata qualsiasi remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, dei membri attuali e degli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione per i periodi precedenti al dissesto dell’ente che non sia stata corrisposta o conferita prima della decisione di avviare un’azione di risoluzione. La remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, conferita o corrisposta, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, ai membri attuali e agli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza è restituita o rimborsata da tali membri ed ex membri, tranne se dimostrano di non aver partecipato alla condotta che ha portato o contribuito al dissesto dell’ente soggetto a risoluzione o di non essere responsabili di tale condotta.

Il presente paragrafo non si applica alla remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, disciplinata da un contratto collettivo.»

;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, il Comitato vanta un credito nei confronti dell’entità residua per spese o perdite sostenute dal Fondo per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dei paragrafi 1 e2 del presente articolo in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.

6.   I crediti del Comitato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all’articolo 22, paragrafo 6, del presente regolamento, hanno, in ciascuno Stato membro partecipante, lo stesso grado di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione nel diritto nazionale dello Stato membro che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza a norma dell’articolo 108, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE.»

;

47)

l’articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione

1.   Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un’azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai propri depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato versi gli importi seguenti:

a)

se si applica lo strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, l’importo di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l’ente soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 27, paragrafo 13, qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nell’ambito di applicazione del bail-in;

b)

se si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, il che determina l’uscita dal mercato dell’ente soggetto a risoluzione:

i)

l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e

ii)

se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e il Comitato sia giunto alla conclusione che a tali depositi o passività si applicano le circostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e qualora la soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), per il ricorso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione non sia raggiunta attraverso il contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione fornito dagli azionisti e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, l’importo versato dal sistema di garanzia dei depositi è il seguente:

a)

l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e

b)

se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.

Dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al primo comma, l’ente soggetto a risoluzione si astiene dall’acquisire quote in altre imprese e dall’effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, nonché dal condurre altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi.

3.   Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati nell’applicazione dello strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione, il sistema di garanzia dei depositi cede al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

Il sistema di garanzia dei depositi commercializza le azioni o gli altri titoli di proprietà di cui al primo comma in modo aperto e trasparente. Siffatta vendita non fornisce una rappresentazione errata di tali azioni o titoli né discrimina i potenziali acquirenti ed è effettuata a condizioni commerciali.

4.   Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in a norma del paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato ai fini della soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il valore totale delle attività dell’ente soggetto a risoluzione su base individuale non supera gli 80 miliardi di EUR;

b)

l’ente soggetto a risoluzione, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, non è stato identificato come entità soggetta a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione;

c)

gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione e le passività che non sono più considerate passività ammissibili perché non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stati utilizzati integralmente per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione, ad eccezione delle passività ammissibili in relazione alle quali il Comitato ritiene che si applichino le circostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del presente regolamento;

d)

il livello del requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, per l’ente soggetto a risoluzione è almeno pari al livello di cui all’articolo 12 quinquies, paragrafo 5 bis;

e)

l’ente soggetto a risoluzione non ha violato il requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), compresi i corrispondenti livelli-obiettivo intermedi stabiliti a norma dell’articolo 12 duodecies, paragrafi 1 e 2, per due trimestri consecutivi nel periodo di quattro anni che termina alla data precedente il primo giorno dei tre trimestri interi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione.

Ai fini del primo comma, lettera e), del presente paragrafo, laddove la BCE o la pertinente autorità nazionale competente o il Comitato abbia applicato almeno una delle misure di cui all’articolo 12 undecies, paragrafo 1, per affrontare una violazione del requisito di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il Comitato non tiene conto delle violazioni di tale requisito durante i quattro trimestri completi che precedono la decisione di avviare un’azione di risoluzione.

Il primo comma, lettera e), del presente paragrafo non si applica ai requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7.

5.   Laddove il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in, a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, unitamente al contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in, renda possibile il ricorso al Fondo, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all’importo necessario per raggiungere la soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il Fondo è utilizzato conformemente ai principi che disciplinano il ricorso al Fondo stabiliti agli articoli 27 e 76.

Laddove l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR, il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente paragrafo non supera il 2,5 % del totale delle passività, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione.

6.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 4 del presente articolo e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 9, il sistema di garanzia dei depositi fornisce un contributo aggiuntivo pari all’ammontare delle perdite che i depositi protetti avrebbero subito qualora questi ultimi avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso grado di priorità nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale.

Il costo del contributo aggiuntivo del sistema di garanzia dei depositi di cui al primo comma del presente paragrafo non supera le perdite che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 20, paragrafo 9.

7.   In tutti i casi, l’importo totale del contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro di un’azione di risoluzione a norma del presente articolo non supera l’importo di cui all’articolo 11 sexies, lettera a), della direttiva 2014/49/UE.

Qualora sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte in conformità del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2 del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi di cui a tali disposizioni non supera il 62,5 % del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.

L’autorità designata può decidere che il limite di cui al secondo comma del presente paragrafo non si applichi nel caso in cui il Comitato fornisca a tale autorità designata una giustificazione in virtù della quale è necessario un contributo dal sistema di garanzia dei depositi di importo superiore al 62,5 % del suo livello-obiettivo per evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi.

Laddove sia applicato lo strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 20, paragrafo 9.

Su richiesta, il sistema di garanzia dei depositi informa tempestivamente il Comitato degli importi di cui al primo e al secondo comma.

8.   Il Comitato determina l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al presente articolo e comunica la propria decisione all’autorità designata e al sistema di garanzia dei depositi. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza ritardo.

9.   Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti a un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l’importo dei loro depositi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all’articolo 6 di tale direttiva.

10.   Laddove il sistema di garanzia dei depositi contribuisca all’azione di risoluzione, si applica l’articolo 76, paragrafo 3 bis.

11.   Laddove il ricorso al Fondo per un ente soggetto a risoluzione con un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR sia stato reso possibile dal contributo di un sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 4, il Comitato riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito al programma di risoluzione adottato dal Comitato, in particolare spiegando perché il contributo del sistema di garanzia dei depositi e il ricorso al Fondo fossero necessari. Tale relazione è presentata entro tre mesi dall’adozione del programma di risoluzione.»

;

48)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 79 bis

Somma cumulativamente erogata dal Fondo e dai sistemi di garanzia dei depositi

1.   Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo negli ultimi tre anni, resa possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79, paragrafo 4, raggiunge la soglia del 10 % del livello-obiettivo del Fondo, il Comitato in sessione plenaria fornisce documenti di orientamento sul ricorso al Fondo reso possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi. Il Comitato in sessione esecutiva segue tali documenti di orientamento nelle successive decisioni di risoluzione fino alla completa ricostituzione del Fondo.

I documenti di orientamento di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati dal Comitato in sessione plenaria conformemente all’articolo 52, paragrafo 2.

2.   Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo negli ultimi tre anni, resa possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 79, paragrafo 4, raggiunge la soglia del 20 % del livello-obiettivo del Fondo, il Comitato informa il Consiglio e la Commissione.

Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione riesamina quanto segue:

a)

il funzionamento delle disposizioni sui contributi dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione che rendono possibile il ricorso al Fondo a norma dell’articolo 79, paragrafo 4;

b)

l’adeguatezza delle modalità previste agli articoli 69, 70 e 71 per la raccolta dei contributi, dopo che il ricorso al Fondo è stato reso possibile dal contributo dei sistemi di garanzia dei depositi.

La Commissione presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

Articolo 79 ter

Relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione.

La relazione di cui al primo comma fa il punto sui dispositivi esistenti per la fornitura di liquidità nel quadro della risoluzione, compresi i meccanismi sia pubblici che privati, ed esamina le modalità più efficienti per affrontare le carenze temporanee di liquidità, tenendo conto di eventuali sviluppi pertinenti sul piano internazionale. La relazione propone opzioni strategiche.»

;

49)

all’articolo 85, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato adottata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafo 1, degli articoli da 38 a 41, dell’articolo 65, paragrafo 3, dell’articolo 71 e dell’articolo 90, paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente.»

;

50)

l’articolo 88 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, le autorità designate, i sistemi di garanzia dei depositi, il sistema di indennizzo degli investitori, le autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, le autorità di risoluzione nel settore assicurativo, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo, le autorità di risoluzione e le autorità competenti di Stati membri non partecipanti, l’ABE, ovvero, alle condizioni di cui all’articolo 33, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, con un potenziale acquirente.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Il presente articolo non impedisce al Comitato di divulgare le proprie analisi o valutazioni, anche quando queste si basano su informazioni fornite dalle entità di cui all’articolo 2 o da altre autorità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando il Comitato ritiene che la divulgazione non arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e che vi sia un interesse pubblico alla divulgazione che prevale su qualsiasi altro interesse di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale divulgazione si considera effettuata dal Comitato nell’esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.»

;

51)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 93 bis

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all’articolo 12 quater, paragrafo 1 bis, i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028 che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12 quater, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, secondo comma, o all’articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a), possono essere inclusi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili fino all’11 maggio 2029.

2.   Con riguardo ai periodi transitori per il rispetto, da parte delle entità, dei requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies del presente regolamento o dei requisiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, del presente regolamento, a seconda dei casi, stabiliti dal Comitato prima del 12 maggio 2028, non si applica l’articolo 1, punto 15), lettera a), del regolamento (UE) 2026/808 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4)  Regolamento (UE) 2026/808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione (GU L, 2026/808, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/808/oj).»."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 maggio 2028.

Tuttavia l’articolo 1, punto 1, lettera b), punti 2, 3 e 4, punto 5, lettera a), punto 6, lettere a) e b) e lettera d), punto ii), punto 7, lettera a), punto 8, punto 13, lettera a), punto i), punto 13, lettera c), punto 15, lettere b) e d), punto 20, lettera d), punto 20, lettera e) concernente l’articolo 18, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 806/214, punto 22, punto 24, lettera a), punto ii), lettere b) e d), punto 27, punti da 29 a 41, punto 45, punto 48 concernente l’articolo 79 ter del regolamento (UE) n. 806/2014 e punti 49 e 50, del presente regolamento, si applica a decorrere dall’11 giugno 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU


(1)   GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.

(2)   GU C 349 del 29.9.2023, pag. 161.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (GU C, C/2025/3752, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3752/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura del 5 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj).

(9)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/879/oj).

(10)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(12)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj).

(13)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/9/oj).

(14)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).

(16)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

(17)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).

(18)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(19)  Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (GU L, 2026/806, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/806/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/808/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)