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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/802

7.4.2026

DECISIONE (UE) 2026/802 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2026

sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili che figura nell’allegato III dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche nel calcolo della maggiorazione che rispecchia il mercato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti contenuti nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), compresa l’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili («intesa settoriale relativa agli aeromobili») di cui all’allegato III di tale accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Conformemente all’appendice II, sezione 2, dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili, la mediana dei differenziali di credito (Median Credit Spreads, «MCS») è uno degli elementi necessari per ottenere la maggiorazione che rispecchia il mercato da applicare per il calcolo dei tassi di premio minimi per le operazioni oggetto dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili. I dati utilizzati per determinare l’MCS erano forniti, in precedenza, sulla base del London Interbank Offered Rate («LIBOR»). A seguito della dismissione del LIBOR, tali dati sono attualmente forniti sulla base del Secured Overnight Financing Rate («SOFR»). La variazione del tasso base causata dal cambiamento dal LIBOR al SOFR si è tradotta in un aumento del valore dell’MCS e in una conseguente penalizzazione del premio di rischio.

(3)

I partecipanti all’intesa settoriale relativa agli aeromobili («partecipanti») devono decidere, mediante procedura scritta, in merito alle modifiche dell’appendice II, articolo 28, dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili che introdurrebbero un Credit Adjustment Spread permanente pari a -29 punti base per il calcolo della maggiorazione che rispecchia il mercato. Tali modifichecompenserebbero pertanto l’aumento dell’MCS derivante dalla variazione del cambiamento del tasso base dal LIBOR al SOFR e offrirebbero prevedibilità ai costruttori di aeromobili e agli altri utenti dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso della procedura scritta per l’adozione della decisione dei partecipanti in merito alle modifiche dell’appendice II, articolo 28, dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili, poiché detta decisione vincolerà l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza del regolamento (UE) n. 1233/2011.

(5)

La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel sostenere le modifiche dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili come specificato nel progetto di modifiche dell’appendice II, articolo 28, dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili di cui all’allegato III dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche nel calcolo della maggiorazione che rispecchia il mercato consiste nel sostenere le modifiche all’intesa settoriale relativa agli aeromobili come specificato nel progetto di modifiche dell’appendice II, articolo 28, dell’intesa settoriale relativa agli aeromobili allegato alla presente decisione (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. DAMIANOS


(1)  Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj).

(2)  Cfr. documento ST 6599/26 ADD1 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/802/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)