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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/794

7.8.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/794 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 160, paragrafo 1, e l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o agli esseri umani, comprese le norme per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, e le norme relative alle prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di partite di materiale germinale all'interno dell'Unione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (2), adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce norme integrative per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, la conservazione della documentazione e la tracciabilità del materiale germinale, nonché per le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

(3)

Gli articoli 16 e 18 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabiliscono che i veterinari dei centri e i veterinari dei gruppi devono provvedere affinché gli animali donatori non presentino sintomi né segni clinici di nessuna malattia di categoria D e che nello stabilimento di origine, nell'impianto di quarantena o nel centro di raccolta dello sperma non sia stata segnalata nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini o i caprini per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta del materiale germinale. Tali prescrizioni riguardano anche l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica. Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) non è necessario che queste due malattie non siano state segnalate per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta del materiale germinale.

(4)

L'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono due malattie molto simili dal punto di vista epidemiologico e riguardano le stesse specie elencate. Sono entrambe malattie che si diffondono tramite vettori e per le quali vigono obblighi specifici di effettuare prove frequenti nel caso in cui esse siano segnalate durante un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso. Le prove sullo sperma degli animali donatori delle specie bovina, ovina e caprina presso i centri di raccolta dello sperma per la ricerca delle malattie di categoria D diverse dall'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dall'infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono effettuate per lo più su base annuale, mentre le prove per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, se segnalate in uno Stato membro o in una zona dello stesso, dovrebbero essere effettuate almeno ogni sette o 28 giorni, nel caso in cui sia utilizzata una prova di identificazione dell'agente, o nel periodo compreso tra i 28 e i 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma nel caso in cui sia utilizzata una prova sierologica. Questo fatto e la necessità di allineare le prescrizioni dell'Unione alle raccomandazioni della WOAH giustificano l'introduzione, nel regolamento delegato (UE) 2020/686, di un approccio diverso per queste due malattie rispetto ad altre malattie di categoria D. È pertanto opportuno sopprimere la prescrizione che non sia stato segnalato alcun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o di infezione da virus della malattia emorragica epizootica nello stabilimento di origine, nell'impianto di quarantena e nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta del materiale germinale e modificare di conseguenza gli articoli 16 e 18 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(5)

In aggiunta l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3), modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione (4), riclassifica l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia di categoria D+E, mentre precedentemente era stata classificata come malattia di categoria C+D+E. Tale modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 si applica a decorrere dal 1 novembre 2026. A seguito di tale riclassificazione, le norme relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) per quanto riguarda lo status ufficiale di indenne da malattia o i programmi di eradicazione, comprese le prescrizioni relative ai movimenti di materiale germinale al momento dell'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona indenni da malattia o in uno Stato membro o in una sua zona sottoposti a un programma di eradicazione di cui alla parte II, capo 2, sezione 4, e all'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (5), sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2026/797 della Commissione (6). Tali modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026. Pertanto le prescrizioni stabilite in tali disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689 relative allo status ufficiale di indenne da malattia di uno Stato membro o di una sua zona o all'attuazione di un programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) cessano di applicarsi a decorrere dal 1 novembre 2026. Di conseguenza l'allegato II, parte 5, capitolo II, del regolamento delegato (UE) 2020/686 dovrebbe essere modificato sopprimendo i riferimenti allo stato di indenne da malattia e al programma di eradicazione per tale malattia.

(6)

L'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae, comprese le prescrizioni relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). Tali prescrizioni dovrebbero essere allineate alle prescrizioni per i bovini, gli ovini e i caprini donatori di cui all'articolo 16 e all'allegato II, parte 5, capitolo II, del regolamento delegato (UE) 2020/686, quali modificati dal presente regolamento delegato.

(7)

L'allegato II, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale per gli equini donatori. Conformemente a tale allegato, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a), punto iii), e capitolo II, punto 2, lettera c), gli equini donatori devono essere sottoposti a una prova per la ricerca della metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis). Conformemente al capitolo 3.6.2 sulla metrite contagiosa equina del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (versione di maggio 2022), per le prove di reazione a catena della polimerasi (PCR) non è necessario utilizzare un terreno di trasporto per trasportare i tamponi al laboratorio, e tali tamponi per la PCR devono essere sottoposti a prova entro sette giorni dal campionamento. L'allegato II, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 dovrebbe pertanto essere modificato sopprimendo l'obbligo di utilizzare un terreno di trasporto dalla metodologia per le prove PCR per la ricerca della metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis).

(8)

L'allegato II, parte 5, capitoli II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica. Le prescrizioni per tali malattie dovrebbero essere modificate tenendo conto della riclassificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) da malattia di categoria C+D+E a malattia di categoria D+E nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.

(9)

Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la riclassificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026, anche il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:

1)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono state segnalate malattie di categoria D pertinenti per tali animali, ad eccezione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni non presentavano alcun sintomo o segno clinico di nessuna delle malattie seguenti:

i)

le malattie di categoria D di cui alla lettera d), punto ii);

ii)

infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);

iii)

infezione da virus della malattia emorragica epizootica;

iv)

le malattie emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429;»;

2)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma non presentavano alcun sintomo o segno clinico di nessuna delle malattie seguenti:

i)

le malattie di categoria D di cui all'articolo 16, lettera d), punto ii);

ii)

infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);

iii)

infezione da virus della malattia emorragica epizootica;

iv)

le malattie emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429;»;

b)

alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti non vi è stata segnalata nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini o i caprini, ad eccezione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica;»;

c)

alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

nel quale, per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della raccolta e almeno pari ai 30 giorni successivi alla data della raccolta dello sperma o, nel caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione della partita di sperma, non è stata segnalata nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini, ad eccezione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica;»;

3)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

la lettera g) è soppressa;

b)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica di cui all'allegato II, parte 5, capitoli II e III;»;

4)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/686/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2026/797 della Commissione, del 27 marzo 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (GU L, 2026/797, 7.8.2026, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/797/oj).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:

1)

la parte 4 è così modificata:

a)

al capitolo I, punto 1, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

una prova di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis) effettuata, con esito negativo in ciascun caso, in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo e comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore, su tre campioni (tamponi) prelevati da tale animale almeno:

dalla guaina del pene (prepuzio),

dall'uretra,

dalla fossa del glande.

I campioni sottoposti a coltura devono essere collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima di essere inviati al laboratorio.

I campioni devono essere sottoposti ad almeno una delle seguenti prove:

coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni per l'isolamento della Taylorella equigenitalis, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;

o

PCR o PCR in tempo reale per la ricerca del genoma della Taylorella equigenitalis, effettuata entro un periodo pari ai sette giorni successivi al prelievo dei campioni dall'animale donatore;»;

b)

al capitolo II, punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

devono essere sottoposti a una prova di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis) effettuata, con esito negativo in ciascun caso, comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dell'animale donatore, su almeno due campioni (tamponi) prelevati da tale animale almeno:

dalle superfici mucosali della fossa clitoridea,

dai seni clitoridei.

I campioni devono essere prelevati durante il periodo almeno pari a 30 giorni di cui alla lettera a) in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo nel caso della prova di cui al punto i), o in un'occasione nel caso della prova di cui al punto ii).

I campioni di cui al punto i) devono essere collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima di essere inviati al laboratorio.

I campioni devono essere sottoposti ad almeno una delle seguenti prove:

i)

coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni per l'isolamento della Taylorella equigenitalis, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;

o

ii)

PCR o PCR in tempo reale per la ricerca del genoma della Taylorella equigenitalis, effettuata entro un periodo pari ai sette giorni successivi al prelievo dei campioni dall'animale donatore.»;

2)

la parte 5 è così modificata:

a)

il capitolo II è così modificato:

i)

al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;»;

ii)

al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);»;

iii)

al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso in cui l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) non è stata segnalata per un periodo almeno pari ai due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento;»;

iv)

al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono stati detenuti per un periodo pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);»;

b)

il capitolo III è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Prescrizioni per i bovini, gli ovini e i caprini nonché per gli animali delle famiglie Camelidae e Cervidae per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica»;

ii)

al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I bovini, gli ovini e i caprini nonché gli animali delle famiglie Camelidae e Cervidae donatori di sperma devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:»;

iii)

al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica;»;

iv)

al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I bovini, gli ovini e i caprini nonché gli animali delle famiglie Camelidae e Cervidae donatori di ovociti per la produzione in vitro di embrioni e donatori di embrioni concepiti in vivo devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:»;

v)

al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in una zona stagionalmente indenne da vettori in relazione all'infezione da virus della malattia emorragica epizootica;».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/794/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)