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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/794 |
7.8.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/794 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 160, paragrafo 1, e l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o agli esseri umani, comprese le norme per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, e le norme relative alle prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di partite di materiale germinale all'interno dell'Unione. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (2), adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce norme integrative per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, la conservazione della documentazione e la tracciabilità del materiale germinale, nonché per le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti. |
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(3) |
Gli articoli 16 e 18 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabiliscono che i veterinari dei centri e i veterinari dei gruppi devono provvedere affinché gli animali donatori non presentino sintomi né segni clinici di nessuna malattia di categoria D e che nello stabilimento di origine, nell'impianto di quarantena o nel centro di raccolta dello sperma non sia stata segnalata nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini o i caprini per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta del materiale germinale. Tali prescrizioni riguardano anche l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica. Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) non è necessario che queste due malattie non siano state segnalate per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta del materiale germinale. |
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(4) |
L'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono due malattie molto simili dal punto di vista epidemiologico e riguardano le stesse specie elencate. Sono entrambe malattie che si diffondono tramite vettori e per le quali vigono obblighi specifici di effettuare prove frequenti nel caso in cui esse siano segnalate durante un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso. Le prove sullo sperma degli animali donatori delle specie bovina, ovina e caprina presso i centri di raccolta dello sperma per la ricerca delle malattie di categoria D diverse dall'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dall'infezione da virus della malattia emorragica epizootica sono effettuate per lo più su base annuale, mentre le prove per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica, se segnalate in uno Stato membro o in una zona dello stesso, dovrebbero essere effettuate almeno ogni sette o 28 giorni, nel caso in cui sia utilizzata una prova di identificazione dell'agente, o nel periodo compreso tra i 28 e i 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma nel caso in cui sia utilizzata una prova sierologica. Questo fatto e la necessità di allineare le prescrizioni dell'Unione alle raccomandazioni della WOAH giustificano l'introduzione, nel regolamento delegato (UE) 2020/686, di un approccio diverso per queste due malattie rispetto ad altre malattie di categoria D. È pertanto opportuno sopprimere la prescrizione che non sia stato segnalato alcun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o di infezione da virus della malattia emorragica epizootica nello stabilimento di origine, nell'impianto di quarantena e nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta del materiale germinale e modificare di conseguenza gli articoli 16 e 18 del regolamento delegato (UE) 2020/686. |
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(5) |
In aggiunta l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3), modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione (4), riclassifica l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia di categoria D+E, mentre precedentemente era stata classificata come malattia di categoria C+D+E. Tale modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 si applica a decorrere dal 1 novembre 2026. A seguito di tale riclassificazione, le norme relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) per quanto riguarda lo status ufficiale di indenne da malattia o i programmi di eradicazione, comprese le prescrizioni relative ai movimenti di materiale germinale al momento dell'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona indenni da malattia o in uno Stato membro o in una sua zona sottoposti a un programma di eradicazione di cui alla parte II, capo 2, sezione 4, e all'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (5), sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2026/797 della Commissione (6). Tali modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689 si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026. Pertanto le prescrizioni stabilite in tali disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689 relative allo status ufficiale di indenne da malattia di uno Stato membro o di una sua zona o all'attuazione di un programma di eradicazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) cessano di applicarsi a decorrere dal 1 novembre 2026. Di conseguenza l'allegato II, parte 5, capitolo II, del regolamento delegato (UE) 2020/686 dovrebbe essere modificato sopprimendo i riferimenti allo stato di indenne da malattia e al programma di eradicazione per tale malattia. |
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(6) |
L'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae, comprese le prescrizioni relative all'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). Tali prescrizioni dovrebbero essere allineate alle prescrizioni per i bovini, gli ovini e i caprini donatori di cui all'articolo 16 e all'allegato II, parte 5, capitolo II, del regolamento delegato (UE) 2020/686, quali modificati dal presente regolamento delegato. |
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(7) |
L'allegato II, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale per gli equini donatori. Conformemente a tale allegato, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a), punto iii), e capitolo II, punto 2, lettera c), gli equini donatori devono essere sottoposti a una prova per la ricerca della metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis). Conformemente al capitolo 3.6.2 sulla metrite contagiosa equina del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (versione di maggio 2022), per le prove di reazione a catena della polimerasi (PCR) non è necessario utilizzare un terreno di trasporto per trasportare i tamponi al laboratorio, e tali tamponi per la PCR devono essere sottoposti a prova entro sette giorni dal campionamento. L'allegato II, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 dovrebbe pertanto essere modificato sopprimendo l'obbligo di utilizzare un terreno di trasporto dalla metodologia per le prove PCR per la ricerca della metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis). |
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(8) |
L'allegato II, parte 5, capitoli II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce prescrizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica. Le prescrizioni per tali malattie dovrebbero essere modificate tenendo conto della riclassificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) da malattia di categoria C+D+E a malattia di categoria D+E nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. |
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(9) |
Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 per quanto riguarda la riclassificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026, anche il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:
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1) |
l'articolo 16 è così modificato:
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2) |
l'articolo 18 è così modificato:
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3) |
l'articolo 38 è così modificato:
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4) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 novembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/686/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).
(6) Regolamento delegato (UE) 2026/797 della Commissione, del 27 marzo 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (GU L, 2026/797, 7.8.2026, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/797/oj).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:
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1) |
la parte 4 è così modificata:
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2) |
la parte 5 è così modificata:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/794/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)