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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/785 |
16.6.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/785 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2;
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) («direttiva Habitat»), dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («direttiva Uccelli») e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»). |
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(2) |
A norma dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sempre secondo lo stesso articolo, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate. |
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(3) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti. |
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(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione (5) stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord. |
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(5) |
Il 6 novembre 2024 la Svezia, in qualità di Stato membro che ha preso l’iniziativa, di concerto con la Danimarca e la Germania (aventi un interesse di gestione diretto) e altri Stati membri del Mare del Nord, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune sulle misure di conservazione per il sito Nordvästra Skånes havsområde, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio potenziale di catture accidentali di focena. La proposta comprende una zona di divieto di pesca e altre due zone in cui sono vietati gli attrezzi mobili di fondo e in cui la pesca con reti fisse, palangari e cogolli è soggetta a restrizioni. |
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(6) |
Nella sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune e ha concluso (6) che la zona di divieto di pesca eliminerebbe qualsiasi impatto negativo delle attività di pesca sull’ambiente marino e che l’uso di dispositivi acustici di dissuasione potrebbe ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini presenti nelle zone. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla densità dei pescherecci a rete e al rischio di allontanare le focene dal loro habitat. Lo CSTEP ha inoltre fatto riferimento a una misura più efficace che consisterebbe nel vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, lo CSTEP ha concluso che limitare la pesca ricreativa con cogolli alle zone settentrionale e meridionale può contribuire a ridurre le catture accessorie di mammiferi e uccelli marini. |
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(7) |
Il 17 giugno 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, proponendo un’eventuale revisione delle misure nel 2027 alla luce dei dati sulle catture accidentali o di eventuali nuovi pareri scientifici adeguati. |
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(8) |
Nell’ottobre 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno ulteriormente chiarito la portata delle autorizzazioni che possono essere concesse nella zona meridionale del sito Nordvästra Skånes havsområde, al fine di allineare la raccomandazione comune alla disposizione corrispondente contenuta nel documento di accompagnamento. Considerando che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini nelle zone settentrionale e meridionale del sito, la Commissione ritiene che esse contribuiscano all’obiettivo di ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, come stabilito all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena, produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 e informare la Commissione dei risultati della valutazione. È opportuno utilizzare tutti i dati sulle catture accidentali, o i nuovi dati adatti pertinenti, compresi i pareri scientifici, per quanto riguarda l’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, al fine di adeguare, se del caso, le misure di conservazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118. |
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(10) |
Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle direttiva 2009/147/CE, alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
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1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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2) |
all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2. I pescherecci possono transitare nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.» |
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3) |
all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(3) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).
(4) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.eu/eli/dir/2008/56/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118/oj).
(6) Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Relazione sulla 78a riunione plenaria (STECF-PLEN-25-01), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2760/8733382 (JRC142271).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono così modificati:
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1) |
all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
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2) |
all’allegato II è aggiunto il seguente punto:
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/785/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)