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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/785

16.6.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/785 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel sito Nordvästra Skånes havsområde nel Kattegat

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) («direttiva Habitat»), dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («direttiva Uccelli») e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»).

(2)

A norma dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Sempre secondo lo stesso articolo, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.

(3)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione (5) stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord.

(5)

Il 6 novembre 2024 la Svezia, in qualità di Stato membro che ha preso l’iniziativa, di concerto con la Danimarca e la Germania (aventi un interesse di gestione diretto) e altri Stati membri del Mare del Nord, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune sulle misure di conservazione per il sito Nordvästra Skånes havsområde, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio potenziale di catture accidentali di focena. La proposta comprende una zona di divieto di pesca e altre due zone in cui sono vietati gli attrezzi mobili di fondo e in cui la pesca con reti fisse, palangari e cogolli è soggetta a restrizioni.

(6)

Nella sessione plenaria del 24-28 marzo 2025 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la raccomandazione comune e ha concluso (6) che la zona di divieto di pesca eliminerebbe qualsiasi impatto negativo delle attività di pesca sull’ambiente marino e che l’uso di dispositivi acustici di dissuasione potrebbe ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini presenti nelle zone. Lo CSTEP ha inoltre espresso preoccupazione in merito all’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla densità dei pescherecci a rete e al rischio di allontanare le focene dal loro habitat. Lo CSTEP ha inoltre fatto riferimento a una misura più efficace che consisterebbe nel vietare tutte le attività di pesca con reti nella zona. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, lo CSTEP ha concluso che limitare la pesca ricreativa con cogolli alle zone settentrionale e meridionale può contribuire a ridurre le catture accessorie di mammiferi e uccelli marini.

(7)

Il 17 giugno 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata, proponendo un’eventuale revisione delle misure nel 2027 alla luce dei dati sulle catture accidentali o di eventuali nuovi pareri scientifici adeguati.

(8)

Nell’ottobre 2025 gli Stati membri del Mare del Nord hanno ulteriormente chiarito la portata delle autorizzazioni che possono essere concesse nella zona meridionale del sito Nordvästra Skånes havsområde, al fine di allineare la raccomandazione comune alla disposizione corrispondente contenuta nel documento di accompagnamento. Considerando che le misure proposte potrebbero ridurre le catture accidentali di mammiferi e uccelli marini nelle zone settentrionale e meridionale del sito, la Commissione ritiene che esse contribuiscano all’obiettivo di ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, come stabilito all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena, produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2027 e informare la Commissione dei risultati della valutazione. È opportuno utilizzare tutti i dati sulle catture accidentali, o i nuovi dati adatti pertinenti, compresi i pareri scientifici, per quanto riguarda l’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, al fine di adeguare, se del caso, le misure di conservazione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.

(10)

Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle direttiva 2009/147/CE, alla direttiva 92/43/CEE, alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nelle zone da 1(1) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (Crangon spp.) nella zona 1(10)(b);»;

b)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(17), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati gli attrezzi seguenti: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»;

c)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

operazioni di pesca nelle zone da 2(25) a 2(27) e 2(29) delle zone 2.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   È vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, cogolli (FYK) e palangari (LL, LLD e LLS) come segue:

a)

nella zona 1(16), nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno. Nel periodo dal 16 marzo al 14 novembre di ogni anno è vietata la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti senza l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione che soddisfino le specifiche tecniche e le condizioni d’uso di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione (*1);

b)

nella zona 1(17), nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In deroga al suddetto divieto, la pesca commerciale può essere autorizzata dalle autorità svedesi a condizione che l’attività di pesca sia compatibile con gli obiettivi di conservazione di tale zona di restrizione della pesca. Tali licenze sono collegate a obblighi specifici, quali l’uso di dispositivi acustici di dissuasione, la raccolta di dati mediante telecamere o osservatori a bordo e/o restrizioni geografiche;

c)

nelle zone 1(16) e 1(17). è autorizzata durante tutto l’anno la pesca ricreativa con un numero massimo di sei cogolli provvisti di due aperture di fuga circolari di diametro non inferiore a 75 mm, situate su ciascun lato del sacco.

Gli Stati membri interessati riesaminano annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e ne producono una valutazione entro il 31 dicembre 2027. I dati sulle catture accidentali o qualsiasi informazione pertinente, comprese le prove scientifiche sull’uso di dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena, sono utilizzati per adeguare la misura di conservazione di cui al presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj).»;"

()  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/967 della Commissione, del 3 luglio 2020, che stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (GU L 213 del 6.7.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/967/oj).»;

2)

all’articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2.   I pescherecci possono transitare nelle zone 1(16), 1(17) e da 2(1) a 2(29) purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(17), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nelle zone 2(28), 2(29) e da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»

;

3)

all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten e nelle zone 1(16), 1(17) e 2(29)».

4)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj.

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

(3)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.eu/eli/dir/2008/56/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118/oj).

(6)  Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Relazione sulla 78a riunione plenaria (STECF-PLEN-25-01), Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2760/8733382 (JRC142271).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono così modificati:

1)

all’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«1(16):

Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Nord:

La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

1

56 33,291

12 32,194

56,55485

12,53657

2

56 31,500

12 30,750

56,52500

12,51250

3

56 31,505

12 27,014

56,52508

12,45023

4

56 31,509

12 21,800

56,52515

12,36333

5

56 31,510

12 16,883

56,52517

12,28138

6

56 31,508

12 13,080

56,52513

12,21800

7

56 30,588

12 08,729

56,50980

12,14548

8

56 32,981

12 11,006

56,54968

12,18343

9

56 36,172

12 10,967

56,60287

12,18278

10

56 34,348

12 15,104

56,57247

12,25173

11

56 33,433

12 14,451

56,55722

12,24085

12

56 33,407

12 18,118

56,55678

12,30197

13

56 33,370

12 23,042

56,55617

12,38403

14

56 33,327

12 28,116

56,55545

12,46860

15

56 33,291

12 32,194

56,55485

12,53657

1(17):

Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di restrizione della pesca – Sud:

La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

1

56 08,516

12 34,553

56,14193

12,57588

2

56 08,380

12 34,141

56,13967

12,56902

3

56 08,664

12 33,725

56,14440

12,56208

4

56 11,052

12 32,463

56,18420

12,54105

5

56 12,474

12 31,451

56,20790

12,52418

6

56 13,139

12 31,512

56,21898

12,52520

7

56 13,976

12 30,877

56,23293

12,51462

8

56 13,959

12 32,169

56,23265

12,53615

9

56 14,250

12 32,214

56,23750

12,53690

10

56 14,254

12 31,420

56,23757

12,52367

11

56 14,790

12 31,323

56,24650

12,52205

12

56 15,174

12 30,757

56,25290

12,51262

13

56 15,534

12 30,618

56,25890

12,51030

14

56 15,770

12 30,311

56,26283

12,50518

15

56 16,033

12 30,567

56,26722

12,50945

16

56 16,231

12 30,230

56,27052

12,50383

17

56 16,009

12 30,013

56,26682

12,50022

18

56 17,216

12 28,913

56,28693

12,48188

19

56 17,397

12 27,727

56,28995

12,46212

20

56 17,785

12 26,785

56,29642

12,44642

21

56 15,326

12 24,326

56,25543

12,40543

22

56 14,411

12 23,304

56,24018

12,38840

23

56 12,888

12 21,912

56,21480

12,36520

24

56 10,868

12 24,947

56,18113

12,41578

25

56 08,791

12 28,199

56,14652

12,46998

26

56 07,201

12 31,770

56,12002

12,52950

27

56 08,333

12 34,239

56,13888

12,57065

28

56 08,370

12 34,641

56,13950

12,57735

29

56 08,359

12 35,180

56,13932

12,58633

30

56 08,582

12 34,955

56,14303

12,58258

31

56 08,583

12 34,630

56,14305

12,57717

32

56 08,516

12 34,553

56,14193

12,57588»

2)

all’allegato II è aggiunto il seguente punto:

«2(29):

Nordvästra Skånes havsområde (SE0420360). Zona di divieto di pesca:

La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

1

56 18,050

12 21,600

56,30083

12,36000

2

56 15,326

12 24,326

56,25543

12,40543

3

56 14,411

12 23,304

56,24018

12,38840

4

56 12,888

12 21,912

56,21480

12,36520

5

56 14,587

12 16,584

56,24312

12,27640

6

56 16,370

12 10,972

56,27283

12,18287

7

56 18,200

12 05,191

56,30333

12,08652

8

56 21,489

12 06,151

56,35815

12,10252

9

56 24,337

12 06,984

56,40562

12,11640

10

56 27,310

12 07,855

56,45517

12,13092

11

56 30,504

12 08,794

56,50840

12,14657

12

56 30,588

12 08,729

56,50980

12,14548

13

56 31,508

12 13,080

56,52513

12,21800

14

56 31,510

12 16,883

56,52517

12,28138

15

56 31,509

12 21,800

56,52515

12,36333

16

56 31,505

12 27,014

56,52508

12,45023

17

56 31,500

12 30,750

56,52500

12,51250

18

56 27,100

12 27,200

56,45167

12,45333

19

56 24,200

12 28,650

56,40333

12,47750

20

56 21,100

12 25,091

56,35167

12,41818

21

56 18,050

12 21,600

56,30083

12,36000»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/785/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)