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dell'Unione europea

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Serie L


2026/780

10.4.2026

INDIRIZZO (UE) 2026/780 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2026

che modifica l’indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2026/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) prevede la raccolta di dati titolo per titolo sulle disponibilità in titoli. Tali informazioni statistiche sono necessarie per assolvere i compiti dell’Eurosistema e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la definizione e l’attuazione della politica monetaria, nonché per contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Esse consentono alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali (BCN) di monitorare e analizzare i mercati finanziari e le attività finanziarie, compreso il meccanismo di trasmissione della politica monetaria nell’area dell’euro, a tali fini.

(2)

Sebbene i dati titolo per titolo siano attualmente segnalati dalle BCN alla BCE a livello aggregato ai sensi dell’indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea (3), è necessario che la BCE riceva tali dati con un livello di maggiore granularità. In particolare, varie circostanze passate, come la crisi finanziaria mondiale, hanno evidenziato l’importanza di disporre di informazioni accurate sulle disponibilità in titoli a livello disaggregato, in quanto i dati aggregati non consentono di individuare i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dai meccanismi di contagio a livello delle singole istituzioni finanziarie e di specifiche classi di titoli. Tale esigenza era emersa con maggiore evidenza durante la pandemia di coronavirus, durante la quale detentori dello stesso settore hanno reagito alla crisi in modo differente, circostanza che non è stato possibile analizzare sulla base di dati aggregati. Tale circostanza ha inoltre messo in luce l’importanza cruciale di una disponibilità tempestiva dei dati come fondamento per il processo decisionale, poiché informazioni tempestive consentono alla BCE di monitorare adeguatamente la trasmissione dei rischi dai mercati finanziari in rapida evoluzione all’economia reale. In aggiunta, sono altresì necessari dati granulari a livello dell’investitore per altri compiti del SEBC. In particolare, tali dati agevolano un monitoraggio più accurato del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e dei cambiamenti nel comportamento degli investitori nel contesto delle operazioni di politica monetaria, tenendo conto delle reazioni eterogenee dei partecipanti del mercato alle decisioni di politica monetaria osservate negli ultimi anni. Inoltre, dati a livello del singolo investitore sono cruciali per ottenere informazioni dettagliate sulle esposizioni al rischio e all’interconnessione delle istituzioni finanziarie, che consentono alla BCE di contribuire efficacemente alla buona conduzione delle politiche perseguite nel settore della vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(3)

Alla luce degli insegnamenti tratti negli ultimi anni, la BCE richiede non solo dati titolo per titolo, ma anche dati sui singoli investitori con maggiore frequenza e tempistica più breve. Ciò consentirà una consulenza più tempestiva sul piano delle politiche e migliorerà la qualità dell’analisi necessaria per l’assolvimento dei pertinenti compiti del SEBC, ad esempio attraverso una migliore individuazione di eventi e causalità nell’economia e nei mercati finanziari. Inoltre, le scadenze più brevi per la segnalazione faciliteranno notevolmente l’allineamento del calendario di pubblicazione dei dati delle statistiche sulle disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics, SHS) con il calendario preparatorio per il processo decisionale del Consiglio direttivo della BCE.

(4)

I dati a livello di singolo investitore sono già raccolti dalle BCN ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sulle disponibilità in titoli per ciascun soggetto dichiarante dati di settore, ad eccezione dei custodi, in particolare per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM), i fondi di investimento (FI), le società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (SV) e le imprese di assicurazione (IA). Tali informazioni sono attualmente fornite alla BCE solo a un livello aggregato per il settore pertinente al quale appartiene il soggetto dichiarante. È pertanto opportuno che gli obblighi di segnalazione delle BCN nei confronti della BCE siano modificati per consentire alla BCE di ricevere i dati a livello di singolo investitore per ciascun soggetto dichiarante dati di settore, ad eccezione dei custodi, ai fini dell’assolvimento dei compiti del SEBC. Dal momento che i dati comprendono informazioni sulle disponibilità in titoli da parte dei soggenti dichiaranti di settore, che sono tutti persone giuridiche, nessuna persona fisica può essere direttamente o indirettamente individuata mediante i dati. Tali obblighi di segnalazione non consentono pertanto la raccolta di dati personali relativi alle disponibilità in titoli per ciascun soggetto dichiarante dati di settore.

(5)

I dati a livello di singolo investitore possono anche essere raccolti dalle BCN in relazione ai titoli detenuti in custodia da custodi ai sensi della normativa nazionale. È pertanto opportuno che le BCN segnalino tali informazioni alla BCE allo stesso livello, ove possibile, o continuino a segnalare a livello aggregato, ai fini dell’assolvimento dei compiti del SEBC. Tali informazioni statistiche identificano i singoli investitori in relazione ai titoli detenuti in custodia per tutti i settori diversi dalle famiglie. L’indirizzo non consente la raccolta di informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile che vive in una famiglia, in particolare perché le BCN non possono segnalare alla BCE l’attributo che identifica in modo univoco il detentore dei titoli per le famiglie. Con riferimento alle disponibilità in titoli detenuti in custodia per i soggetti diversi dalle famiglie, le BCN possono segnalare alla BCE un attributo che identifichi il detentore di un titolo e che costituisca un dato di riferimento registrato e conservato nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) in conformità con l’indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16) della Banca centrale europea (4). Nei casi in cui tali informazioni comprendano dati personali, è opportuno che le BCN escludano le pertinenti informazioni dalle informazioni statistiche segnalate alla BCE; in ogni caso, si applicano le norme in materia di protezione dei dati previste dall’indirizzo 2018/876 (BCE/2018/16), in particolare all’articolo 4, paragrafo 6.

(6)

Inoltre, è opportuno che la frequenza e la tempestività delle segnalazioni siano migliorate per le IFM e per i FI, considerando che una segnalazione mensile con tempi più brevi per la segnalazione alla BCE è già richiesta per i FI ai sensi del regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea (BCE/2024/17) (5) ed è possibile per le IFM ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (6) e del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24). Nel contempo, qualora i soggetti dichiaranti effettuino segnalazioni su base trimestrale ai sensi dell’attuazione nazionale degli obblighi di segnalazione in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) o del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o sulla base di una deroga, è opportuno che le BCN continuino a segnalare le informazioni pertinenti alla BCE su tale base trimestrale. È opportuno che la tempestività sia migliorata anche per i restanti soggetti dichiaranti dati di settore, vale a dire le SV, le IA e i custodi, mentre la frequenza richiesta dovrebbe rimanere trimestrale. Questa più breve tempistica si basa sull’attuazione nazionale della segnalazione delle informazioni statistiche pertinenti prevista dal regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), che avviene con anticipo sufficiente a soddisfare i requisiti migliorati.

(7)

È necessario introdurre una serie di modifiche mirate per quanto riguarda la segnalazione sia del valore di mercato che del valore nominale delle disponibilità al fine di facilitare il trattamento dei dati e la cessazione della segnalazione biennale sulla qualità, in linea con le precedenti decisioni di ridefinizione delle priorità da parte del Comitato per le statistiche del SEBC. Inoltre, come conseguenza dell’attuazione della segnalazione per ciascun investitore nel caso delle IFM, è opportuno che l’obbligo per queste ultime di segnalare le disponibilità di titoli emessi dal detentore, sia soppresso, poiché le rispettive informazioni possono essere ottenute dalla base dati delle statistiche sulle disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics, SHS) migliorata, non appena i dati dei singoli investitori saranno disponibili. Lo stesso vale per alcuni attributi di riservatezza che non devono essere segnalati alla BCE una volta fornite le informazioni a livello di singolo detentore.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo BCE/2013/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2 è inserita la seguente definizione:

«8)

per “livello del singolo investitore” si intende il livello della singola unità istituzionale come definita nell’allegato A, paragrafi da 2.12 a 2.13, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).»;"

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di settore

1.   Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche su titoli con codice ISIN detenuti da soggetti dichiaranti dati di settore, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all’allegato I, parte 1, tavole da 1 a 3, e ai criteri di segnalazione elettronica applicabili che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine mese e di fine trimestre (di seguito denominate collettivamente “di fine periodo”) di cui ai paragrafi 2 e 3 e una delle seguenti:

a)

operazioni finanziarie di fine periodo nel periodo di riferimento; o

b)

se disponibili, altre variazioni di volume nel periodo di riferimento necessarie per calcolare il volume delle operazioni finanziarie, come stabilito ai paragrafi 2 e 3.

Qualora le operazioni finanziarie o i dati necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie siano segnalati alle BCN da soggetti dichiaranti dati di settore in conformità all’allegato I, capo 1, parte 1, del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), essi sono calcolati come stabilito nell’allegato II, parte 3, del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche menzionate nel paragrafo 1, in relazione alla disponibilità in titoli da parte delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione (SV), da imprese di assicurazione (IA) nonché ai titoli detenuti in custodia da custodi, come segue:

a)

le BCN segnalano i dati titolo per titolo sulle posizioni di fine periodo e, se disponibili, altre variazioni di volume necessarie per il calcolo del volume delle operazioni;

b)

le BCN possono segnalare i dati sulle operazioni titolo per titolo su base volontaria.

Ai fini delle lettere a) e b), le BCN possono segnalare su base trimestrale o mensile come segue:

i)

dati trimestrali, entro la fine del quarantottesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o

ii)

dati mensili come segue:

entro la fine del quarantottesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono per i mesi che concludono un trimestre; ed

entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono per i dati mensili relativi ai mesi che non concludono un trimestre.

3.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, in relazione alle disponibilità in titoli da parte delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), escluse le BCN, e dei fondi di investimento (FI), su base mensile entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono e come segue:

a)

le BCN segnalano i dati titolo per titolo sulle posizioni di fine mese e, se disponibili, altre variazioni di volume necessarie per il calcolo del volume delle operazioni; e

b)

le BCN possono segnalare i dati titolo per titolo sulle operazioni su base volontaria.

4.   In deroga al paragrafo 3, le disponibilità delle rispettive IFM e FI possono essere segnalate su base trimestrale se si avvera una delle seguenti condizioni:

a)

l’attuazione nazionale degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (*2) o al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) per le segnalazioni titolo per titolo non consente tale segnalazione su base mensile;

b)

alle IFM o ai FI è stata concessa una deroga all’obbligo di segnalazione mensile applicabile conformemente a una delle seguenti disposizioni:

i)

articolo 9 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

ii)

articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea (BCE/2024/17) (*3); o

iii)

articolo 4 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

5.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 a livello di singolo investitore per IFM, FI, SV e IA. Qualora a questi ultimi sia stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) che consente di non segnalare le disponibilità in titoli a livello di singolo investitore, le BCN possono segnalare le disponibilità dei rispettivi soggetti dichiaranti a livello aggregato.

6.   Per i titoli detenuti in custodia da custodi, le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 come segue:

a)

a livello di singolo investitore; o

b)

se non è possibile effettuare la segnalazione a livello di singolo investitore, a livello aggregato.

(*2)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/379/oj)."

(*3)  Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2024, relativo alle statistiche sui fondi di investimento che abroga la decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) (BCE/2024/17) (GU L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj).»;"

3)

nell’articolo 3 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla revisione dei dati mensili e trimestrali si applica quanto segue:

a)

le BCN segnalano revisioni ordinarie come segue:

i)

le revisioni dei dati mensili con riferimento ai tre mesi precedenti il trimestre più recente sono trasmesse con frequenza trimestrale e sono inviate insieme ai dati dell’ultimo mese del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati); le revisioni dei dati mensili con riferimento al mese precedente il mese più recente sono trasmesse con frequenza mensile e sono inviate insieme ai dati del mese più recente (trasmissione ordinaria dei dati);

ii)

le revisioni dei dati trimestrali con riferimento al trimestre precedente quello più recente sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati);

iii)

le revisioni relative ai tre anni precedenti (12 trimestri) sono inviate insieme alla trasmissione ordinaria dei dati relativi al terzo trimestre dell’anno o dei dati mensili per settembre;

iv)

la segnalazione di qualsiasi altra revisione ordinaria che non ricada nei punti da i) a iii) è concordata con la BCE.

b)

Le BCN segnalano revisioni eccezionali che migliorano in modo significativo la qualità dei dati non appena disponibili e al di fuori dei periodi ordinari di trasmissione, previo accordo con la BCE.

Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali revisioni significative. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione.»

;

4)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Metodi di segnalazione per le disponibilità in titoli senza un codice ISIN per dati di settore

1.   Le BCN possono segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti titoli senza codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) e imprese di assicurazione (IA) ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) clienti residenti non soggetti al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, o iii) clienti residenti in Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, come definiti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.   Le BCN che segnalano informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1 lo fanno in conformità all’articolo 3, paragrafi da 2 a 6, utilizzando gli schemi di segnalazione di cui alle tavole 1, 2 e 4, parte 1, dell’allegato I e i requisiti di segnalazione elettronica stabiliti separatamente.

3.   Le BCN rivedono le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 3 ter, paragrafo 2.

4.   Le BCN presentano alla BCE note esplicative esponendo le ragioni delle revisioni significative. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualsiasi altra revisione. Inoltre, le BCN forniscono informazioni su riclassificazioni significative nei settori detentori o nella classificazione degli strumenti, se disponibili.»

;

5)

l’articolo 4 bis è soppresso;

6)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le BCN verificano regolarmente, almeno una volta l’anno, che siano soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 4 e 4 ter del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro di eventuali deroghe.»

;

7)

all’articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso;

8)

all’articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

I dati provenienti dall’archivio centralizzato sui titoli usati per le statistiche sulle disponibilità in titoli sono verificati in conformità all’indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea (BCE/2022/25) (*4).

(*4)  Indirizzo (UE) 2022/971 della Banca centrale europea, del 19 maggio 2022, relativo all’archivio centralizzato sui titoli e alla produzione di statistiche sulle emissioni di titoli e che abroga l’indirizzo BCE/2012/21 e l’indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2022/25) (GU L 166 del 22.6.2022, pag. 147, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/971/oj).»;"

9)

l’allegato I è modificato in conformità all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o aprile 2027.

3.   Le BCN segnalano in primo luogo alla BCE le informazioni statistiche in conformità al presente indirizzo con riferimento ai dati mensili per il periodo di riferimento aprile 2027 e con riferimento ai dati trimestrali per il periodo di riferimento giugno 2027 (T2).

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2026

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj.

(2)   GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1011/oj.

(3)  Indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea, del 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/215/oj.

(4)  Indirizzo (UE) 2018/867 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2024, relativo alle statistiche sui fondi di investimento e che abroga la decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) (BCE/2024/17) (GU L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/379/oj).


ALLEGATO

L’allegato I all’indirizzo BCE/2013/7 è così modificato:

1)

nella parte 1, la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.

Informazioni di carattere generale

Istituzione segnalante

M

Codice identificativo dell’istituzione segnalante

Data di trasmissione

M

Data in cui i dati sono trasmessi all’archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB)

Periodo di riferimento

M

Periodo cui i dati si riferiscono

Frequenza di segnalazione

M

 

Dati trimestrali

 

Dati mensili tempestivi (3)

 

Altri dati mensili (4)

2.

Note esplicative (metadati)

M

Trattamento dei rimborsi anticipati

M

Trattamento di interessi maturati

2)

nella parte 1, la tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (5)

Attributo

Stato (6)

Descrizione

1.

Informazioni relative ai titoli

Settore del detentore

M

Settore/sottosettore dell’investitore.

 

 

Società non finanziarie (S.11) (7)

 

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

 

Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

 

Altre società finanziarie (8) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

 

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

Fondi pensione (S.129)

 

Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio)

 

Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa)

 

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato)

 

Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti)

 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato)

 

Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (9)

 

Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all’area dell’euro (S.121 + S.13) (10)

 

Investitori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all’area dell’euro (10)

 

Settore sconosciuto (11)

Paese del detentore

M

Paese di residenza dell’investitore

Fonte

M

Fonte dell’informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli

 

 

Segnalazione diretta

 

Segnalazione del custode

 

Segnalazione mista (12)

 

Non disponibile

Funzione

M

Funzione dell’investimento secondo la classificazione delle statistiche di bilancia di pagamenti

 

 

Investimenti diretti

 

Investimenti di portafoglio

 

Non specificata

Posizioni

M

Ammontare totale dei titoli detenuti

 

 

Al valore nominale. Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.

 

Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (10).

Posizioni: di cui ammontare

M (11)

Ammontare dei titoli detenuti dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Formato

M

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta rilevante

 

Numero di azioni/partecipazioni (12)

Altre variazioni di volume

M

Altre variazioni di importo dei titoli detenuti

 

 

Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale

 

Al valore di mercato in euro

Altre variazioni di volume: di cui importo

M (11)

Altre variazioni di volume nell’importo detenuto dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Operazioni finanziarie

M (13)

Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al valore dell’operazione in euro inclusi gli interessi maturati (10)

Operazioni finanziarie: di cui importo

M (14)

Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie

Status confidenziale

M (15)

Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume

 

 

Non per pubblicazione, solo per uso interno

 

Informazione statistica confidenziale

 

Non applicabile (16)

Identificativo del detentore

M (17)

Codice standard che identifica in modo univoco il detentore (18)

Tipo di identificativo del detentore

M (17)

Specifica il tipo di codice utilizzato per il detentore

3)

nella parte 1, la tavola 5 è soppressa;

4)

La parte 3 è soppressa.


(1)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)  È compresa la segnalazione da parte delle BCN dei dati mensili entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono. Sono compresi i dati che devono essere segnalati entro tale scadenza, ma anche altri dati mensili se inclusi nella stessa segnalazione mensile tempestiva.

(4)  È compresa la segnalazione da parte delle BCN dei dati mensili entro la fine del quarantottesimo/sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Deve includere solo i dati mensili che non rientrano nella segnalazione mensile tempestiva.»

(5)  I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(6)  M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(7)  La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta nel regolamento (UE) n. 549/2013 (di seguito “SEC 2010”).

(8)  Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).

(9)  Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.

(10)  Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all’area dell’euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell’area dell’euro.

(11)  Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN informano gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.

(12)  Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(10)  Si raccomanda di includere nel migliore dei modi l’interesse maturato.

(11)  Se una BCN segnala la natura confidenziale o qualora i dati siano segnalati a livello di singolo investitore, la BCN può scegliere di non segnalare tale attributo. L’importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.

(12)  Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(13)  Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nel SHSDB.

(14)  Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti dichiaranti, da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.

(15)  Da segnalare se l’importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.

(16)  Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene fornita dal SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.

(17)  Attributo obbligatorio per IFM, FI, SV e IA. Non obbligatorio per IFM, FI, SV e IA cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) che consente di non segnalare le disponibilità in titoli a livello di singolo investitore. Attributo obbligatorio per i titoli detenuti in custodia da custodi per la segnalazione a livello di singolo investitore. L’attributo non deve essere segnalato per le famiglie o per i soggetti che non sono persone giuridiche.

(18)  Codice del registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) da utilizzare.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2026/780/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)