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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/733 |
1.4.2026 |
DECISIONE (UE) 2026/733 DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 82/461/CEE del Consiglio (1), l’Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione»), che è entrata in vigore il 1o novembre 1983. |
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(2) |
Conformemente all’articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») può adottare decisioni per modificare gli allegati della convenzione. |
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(3) |
Nella sua quindicesima riunione, che si terrà a marzo 2026, la conferenza delle parti è chiamata ad adottare decisioni volte a modificare gli allegati della convenzione in base a proposte relative all’inclusione nell’allegato I della convenzione delle popolazioni dello Zimbabwe di Acinonyx jubatus, Hyaena hyaena, Pteronura brasiliensis, Pterodroma baraui, Pterodroma cervicalis occulta, Pterodroma hasitata, Pterodroma madeira, Pterodroma magentae, Pterodroma incerta, Pseudobulweria macgillivrayi, Pseudobulweria aterrima, Pseudobulweria becki, Numenius phaeopus hudsonicus, Limosa haemastica, Tringa flavipes, Alopias pelagicus, Alopias superciliosus, Alopias vulpinus, Sphyrna lewini e Sphyrna mokarran; alla soppressione dall’allegato I della convenzione del Cervus elaphus yarkandensis (pur mantenendo Cervus elaphus yarkandensis nell’allegato II); e all’inclusione nell’allegato II della convenzione delle popolazioni dello Zimbabwe di Acinonyx jubatus, delle popolazioni dell’Australia e della Nuova Caledonia di Hyaena hyaena, Pteronura brasiliensis, Pterodroma leucoptera, Pterodroma brevipes, Pterodroma defilippiana, Pterodroma longirostris, Pterodroma cookii cookii, Pterodroma cookii orientalis, Pterodroma pycrofti, Pterodroma axillaris, Pterodroma neglecta juana, Pterodroma arminjoniana, Pterodroma alba, Pterodroma cervicalis cervicalis, Pterodroma externa, Pterodroma feae, Pterodroma deserta, Ardenna carneipes, Pseudobulweria rostrata, Bubo scandiacus, Sporophila iberaensis, Mustelus schmitti, Squatina guggenheim, Pseudoplatystoma corruscans. |
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(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano gli allegati della convenzione saranno vincolanti per l’Unione. |
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(5) |
L’Unione dovrebbe sostenere tutte le proposte di cui sopra, con l’eccezione della proposta relativa al Cervus elaphus yarkandensis, in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti. |
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(6) |
L’Unione non dovrebbe sostenere la proposta relativa al Cervus elaphus yarkandensis dato che non sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo III, paragrafo 3, della convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione») è la seguente:
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a) |
sostenere l’inclusione delle specie e sottospecie seguenti nell’allegato I della convenzione:
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b) |
non sostenere la soppressione dall’allegato I della convenzione del Cervus elaphus yarkandensis, dato che non sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo III, paragrafo 3, della convenzione; |
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c) |
sostenere l’inclusione delle specie seguenti nell’allegato II della convenzione:
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Articolo 2
Alla luce dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti o laddove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione possano incidere sulla posizione di cui all’articolo 1, tale posizione può essere precisata in riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(1) Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/461/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/733/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)