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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/699 |
3.6.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/699 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2026
recante modifica del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso standardizzato alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, oltre che le prescrizioni e le procedure relative all’accesso sicuro alle informazioni diagnostiche di bordo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 61, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/858 obbliga i costruttori dei veicoli a permettere agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) dei veicoli, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. |
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(2) |
L’articolo 4, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (norme di cibersicurezza dell’Unione) stabilisce che i costruttori sono tenuti a rispettare le prescrizioni applicabili in merito alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici. Le prescrizioni tecniche e le procedure di prova adottate a tale fine fanno riferimento alle prescrizioni del regolamento ONU n. 155 (3). |
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(3) |
A norma del regolamento ONU n. 155, le prescrizioni tecniche e le procedure di prova ivi previste non pregiudicano comunque la normativa dell’Unione che disciplina l’accesso di parti autorizzate al veicolo, ai suoi dati, alle sue funzioni e alle sue risorse, nonché le condizioni di tale accesso. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2018/858 vieta ai costruttori dei veicoli di subordinare l’accesso, anche in scrittura, degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e alle informazioni OBD a condizioni diverse da quelle ivi stabilite, ad esempio per ragioni di cibersicurezza. |
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(5) |
Il quadro giuridico dell’Unione che disciplina le misure di cibersicurezza da applicarsi all’accesso alle informazioni OBD del veicolo è incompleto. Le norme dell’Unione sulla cibersicurezza impongono ai costruttori di proteggere i veicoli dagli attacchi informatici, ma limitano l’effetto delle prescrizioni tecniche che specificano le misure applicabili per quanto riguarda l’accesso ai dati dei veicoli. D’altro canto, le norme relative all’accesso alle informazioni OBD dei veicoli non tengono sufficientemente conto della cibersicurezza. Di conseguenza, i costruttori dei veicoli si trovano di fronte importanti vincoli giuridici che impediscono loro di applicare misure efficaci di protezione dei veicoli dagli attacchi informatici connessi all’accesso alle informazioni OBD dei veicoli. |
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(6) |
È pertanto necessario fare sì che i costruttori di automobili siano autorizzati ad applicare misure di cibersicurezza efficaci e proporzionate, garantendo al contempo l’accesso alle informazioni OBD. |
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(7) |
L’aumento delle minacce alla cibersicurezza e la correlata adozione delle norme dell’Unione che impongono ai costruttori di veicoli di proteggere i veicoli dagli attacchi informatici costituiscono sviluppi tecnici e normativi che giustificano tali modifiche dell’allegato X. |
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(8) |
Per consentire ai costruttori di rispondere a tali minacce preservando l’accesso effettivo degli operatori indipendenti alle informazioni OBD dei veicoli, è opportuno che il regolamento (UE) 2018/858 contenga le condizioni e le procedure che i costruttori di veicoli sono autorizzati ad applicare per garantire l’accesso sicuro degli operatori indipendenti alle informazioni OBD. |
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(9) |
A seconda della natura e delle conseguenze dell’accesso richiesto, i costruttori dei veicoli dovrebbero poter richiedere ai costruttori degli strumenti diagnostici utilizzati per accedere alle informazioni OBD di autenticare lo strumento e l’operatore indipendente che richiede l’accesso, o il suo dipendente, e di garantire la tracciabilità mediante la registrazione e la memorizzazione delle informazioni di rilievo per l’accesso. In casi specifici, dovrebbero inoltre essere autorizzati a esigere la connessione al server del costruttore del veicolo. |
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(10) |
Per tutelare le pari condizioni di concorrenza, le informazioni sugli operatori indipendenti che richiedono l’accesso alle informazioni OBD dei veicoli dovrebbero essere pseudonimizzate. |
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(11) |
Onde consentire loro di gestire le dipendenze, come previsto dalle norme applicabili sulla cibersicurezza dei veicoli, è opportuno che i costruttori dei veicoli siano autorizzati a verificare che gli strumenti diagnostici e i relativi costruttori siano conformi alle norme del caso in tema di cibersicurezza e alle prescrizioni di sicurezza. |
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(12) |
In caso di incidenti riguardanti la cibersicurezza, abusi gravi o incidenti che comportino la responsabilità del costruttore del veicolo, occorre che i costruttori dei veicoli abbiano la possibilità di ottenere informazioni relative a casi specifici di accesso e sospendere temporaneamente, se del caso e sotto il controllo dell’autorità di omologazione, l’accesso a uno strumento concesso a un operatore indipendente o a un suo dipendente. |
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(13) |
I costruttori dei veicoli dovrebbero fornire tutte le informazioni tecniche necessarie ai costruttori di strumenti diagnostici generici con sufficiente anticipo rispetto all’immissione sul mercato di un veicolo, per consentire loro di fornire un servizio adeguato agli autoriparatori indipendenti. |
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(14) |
Oltre alle condizioni e alle procedure per un accesso sicuro alle informazioni OBD, il presente regolamento dovrebbe agevolare ulteriormente l’accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, tenendo conto del progresso tecnico. |
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(15) |
Il catalogo delle informazioni che i costruttori dei veicoli sono tenuti a mettere a disposizione dovrebbe essere chiarito e aggiornato, in particolare tenendo conto delle esigenze relative alla riparazione e alla manutenzione delle batterie dei veicoli e dei nuovi sistemi di assistenza alla guida. |
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(16) |
Ogniqualvolta i costruttori di veicoli, ai fini dell’accesso alle informazioni OBD del veicolo, di diagnosi, riparazione e manutenzione, monitoraggio e ispezione, consentono l’accesso al flusso di dati di bordo del veicolo con mezzi diversi dalla porta seriale del connettore standardizzato, il medesimo accesso e le medesime informazioni dovrebbero essere disponibili a condizioni non discriminatorie per tutti gli operatori indipendenti. |
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(17) |
Riconoscendo il ruolo degli editori di dati nell’agevolare le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli, è opportuno chiarire ulteriormente le prescrizioni vigenti per la divulgazione delle informazioni dei costruttori di veicoli. |
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(18) |
Al fine di consentire ai riparatori indipendenti di riprogrammare le centraline dei veicoli alle stesse condizioni dei costruttori dei veicoli e dei riparatori autorizzati, è necessario stabilire prescrizioni aggiuntive che impongano ai costruttori di mettere a disposizione dei costruttori di strumenti diagnostici indipendenti software specifici o determinate informazioni. |
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(19) |
Il rispetto di tali prescrizioni obbliga però i costruttori dei veicoli ad attuare importanti misure preparatorie; l’applicazione delle prescrizioni dovrebbe essere pertanto differita per prevedere tempi di attuazione adeguati. |
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(20) |
Il presente regolamento si applica fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In particolare, gli obblighi dei costruttori di fornitura agli operatori indipendenti dell’accesso alle informazioni OBD dei veicoli a norma del presente regolamento lasciano impregiudicati i diritti degli interessati e gli obblighi dei costruttori di veicoli, dei costruttori di strumenti diagnostici e degli operatori indipendenti a norma di tali atti legislativi. |
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(21) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 febbraio 2026 (7). |
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(22) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/858, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj.
(2) Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj).
(3) Regolamento n. 155 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2021/387] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/387/oj).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(5) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295, 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(7) https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions_en.
ALLEGATO
L’allegato X del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:
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1) |
il punto 1 è sostituito dal seguente:
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2) |
al punto 2.1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Si ritiene che il costruttore adempia l’obbligo di fornire sui propri siti web in un formato standardizzato le informazioni relative al sistema OBD del veicolo e alla riparazione e manutenzione del veicolo conformandosi alla parte 1, “Informazioni generali e definizione dei casi di utilizzo”, alla parte 2, “Requisiti tecnici”, alla parte 3, “Requisiti funzionali dell’interfaccia per l’utilizzatore”, e alla parte 4, “Prove di conformità”, della norma EN ISO 18541-2021, nonché alla parte 5, “Disposizioni specifiche per veicoli pesanti — Veicoli stradali — Accesso normalizzato alle informazioni sulla riparazione e manutenzione degli autoveicoli (RMI)”, della norma EN ISO 18541 — 2018.»; |
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3) |
al punto 2.5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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4) |
il punto 2.5.1 è sostituito dal seguente:
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5) |
il punto 2.5.4 è sostituito dal seguente:
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6) |
il punto 2.5.7 è sostituito dal seguente:
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7) |
è inserito il seguente punto 2.5.7 bis:
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8) |
il punto 2.5.8 è così modificato:
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9) |
sono aggiunti i seguenti punti 2.5.12 e 2.5.13:
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10) |
il punto 2.6.2 è sostituito dal seguente:
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11) |
è inserito il seguente punto 2.6.3:
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12) |
sono inseriti i seguenti punti 2.6 bis e 2.6 ter:
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13) |
il punto 2.9 è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento n. 154 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2021/2039] (GU L 423 del 26.11.2021, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2021/2039/oj)." (*2) Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli [2023/64] (GU L 14 del 16.1.2023, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2023/64/oj).»;" () Regolamento n. 154 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2021/2039] (GU L 423 del 26.11.2021, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2021/2039/oj). () Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli [2023/64] (GU L 14 del 16.1.2023, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2023/64/oj).»; |
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14) |
il punto 6.1 è sostituito dal seguente:
(*3) Come stabilito all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19, 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).»;" () Come stabilito all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19, 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).»; |
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15) |
il punto 6.2.2 è sostituito dal seguente:
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16) |
il punto 6.2.3 è sostituito dal seguente:
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17) |
il punto 6.4 è sostituito dal seguente:
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18) |
è inserito il seguente punto 6.4 bis:
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19) |
è inserito il seguente punto 6.4 ter:
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20) |
è inserito il seguente punto 6.4 quater:
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21) |
i punti 7.2 e 7.3 sono soppressi; |
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22) |
il punto 7.4 è sostituito dal seguente:
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23) |
è aggiunto il seguente punto 7.5:
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24) |
nell’appendice 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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25) |
l’appendice 3 è così modificata:
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26) |
è aggiunta la seguente appendice 4: «Appendice 4 Condizioni e procedura di accesso alle informazioni OBD del veicolo 1. Ambito di applicazione 1.1. La presente appendice reca le uniche condizioni di accesso che il costruttore è autorizzato a stabilire e le uniche procedure che il costruttore del veicolo deve applicare, o che può richiedere ad altre parti di applicare, quando attua le misure di sicurezza per l’accesso alle informazioni OBD di cui al punto 2.9, lettere a) e b), del presente allegato. 1.2. Qualsiasi riferimento nella presente appendice a operatori indipendenti o a partner, concessionari e riparatori autorizzati dal costruttore, nonché a un costruttore di veicoli che agisca a fini di riparazione e manutenzione, comprende qualsiasi persona o operatore che agisca per loro conto, come un fornitore di servizi che esegue a distanza, come servizio fornito all’operatore indipendente, la programmazione, il montaggio o l’attivazione su un veicolo di parti e accessori (fornitori di servizi a distanza). 2. Obblighi del costruttore 2.1. Il costruttore del veicolo è responsabile di garantire il rispetto di tutti i prerequisiti tecnici per l’applicazione delle procedure di cui alla presente appendice, tra cui le credenziali di accesso quali certificati o token software e gli accordi necessari con i costruttori di strumenti diagnostici. 2.2. Il costruttore del veicolo deve dimostrare all’autorità di omologazione che il veicolo è progettato per consentire l’accesso alle informazioni OBD, conformemente alle prescrizioni della presente appendice, mediante strumenti diagnostici multimarca. 2.3. Il costruttore del veicolo deve fornire ai costruttori di strumenti diagnostici le informazioni di cui al punto 11 della presente appendice. 2.4. Il costruttore del veicolo deve garantire che il server utilizzato per consentire l’accesso a norma del punto 2.9 del presente allegato offra agli operatori indipendenti, in maniera non discriminatoria, la stessa disponibilità e le stesse prestazioni del sistema di informazione che offre ai partner, concessionari e riparatori autorizzati del costruttore del veicolo, o che è utilizzato dal costruttore stesso a tale fine.Il costruttore del veicolo deve garantire che qualsiasi server utilizzato per consentire l’accesso a norma del punto 2.9 del presente allegato sia accessibile senza interruzioni, salvo circostanze eccezionali e imprevedibili al di fuori del suo controllo e non imputabili a sua negligenza, o come necessario ai fini della manutenzione del sistema di informazione. In caso di manutenzione, il periodo di indisponibilità non deve superare il periodo di manutenzione di qualsiasi altro server utilizzato dal costruttore per consentire l’accesso ai fini di cui al punto 2.9 del presente allegato. Le informazioni sulla manutenzione programmata devono essere messe a disposizione dei costruttori di strumenti diagnostici con sufficiente anticipo. Su richiesta, il costruttore del veicolo mette a disposizione dell’autorità di omologazione le informazioni statistiche annuali sulla disponibilità del server. I casi di indisponibilità dei server devono essere prontamente segnalati dal costruttore del veicolo al forum OBD di cui al punto 12. 2.5. Il costruttore del veicolo non deve limitare l’accesso alle informazioni OBD oltre le restrizioni di cui alla presente appendice, se non altrimenti specificamente previsto dal presente regolamento. Il costruttore del veicolo, inoltre, non deve limitare l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni OBD oltre le restrizioni applicabili ai suoi partner, concessionari e riparatori autorizzati o al costruttore del veicolo che accede alle informazioni OBD a fini di riparazione e manutenzione. 2.6. Il costruttore del veicolo deve fare in modo che le misure di cibersicurezza applicate, anche in relazione ai requisiti di compatibilità di cui al punto 6.2, non comportino una limitazione o un ostacolo all’accesso alle informazioni OBD di cui alla presente appendice oltre quanto necessario e proporzionato ai fini della conformità all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d), e all’allegato II, riga D4, del regolamento (UE) 2019/2144. Le misure possono essere rivolte a rischi e minacce future qualora il costruttore del veicolo possa dimostrarne l’impatto e la probabilità. 2.7. Le misure applicate dal costruttore del veicolo per prevenire manomissioni delle emissioni e frodi relative al contachilometri non devono limitare né ostacolare l’accesso alle informazioni OBD al di là di quanto necessario e proporzionato a fini della conformità all’articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). 3. Autenticazione 3.1. Come condizione per il rilascio delle credenziali di accesso, il costruttore del veicolo può esigere l’autenticazione del costruttore dello strumento diagnostico e dello strumento diagnostico utilizzato, eccetto che per le operazioni di riparazione e manutenzione che seguono:
3.2. Qualora l’accesso alle informazioni OBD comporti modifiche al veicolo, il costruttore del veicolo può, come condizione per il rilascio delle credenziali di accesso, esigere l’autenticazione dell’operatore. Nel caso dei dispositivi utilizzati a fini di monitoraggio, se i dati sono soltanto letti e trasmessi autonomamente al server del costruttore dello strumento diagnostico in assenza di interazione umana, il costruttore del veicolo non deve esigere l’autenticazione dell’operatore. 3.3. Qualora l’accesso alle informazioni OBD comporti una modifica del software del veicolo o della sua configurazione o dei suoi parametri consistente in una riprogrammazione del codice software del veicolo che implica un’alterazione del comportamento previsto del veicolo e persiste oltre le operazioni di riparazione e manutenzione, così da poter essere invertita o sovrascritta soltanto dall’esecuzione di un’operazione equivalente, il costruttore del veicolo può esigere l’autenticazione del dipendente dell’operatore che intende accedere alle informazioni OBD, a meno che il costruttore dello strumento diagnostico non attesti al costruttore del veicolo che, sulla base del risultato di un’ispezione indipendente effettuata non prima di tre anni dalla richiesta, l’operatore dispone di un sistema che consente di identificare in modo inequivocabile il dipendente che richiede l’accesso. 3.4. I casi di accesso di cui al punto 3.2 comprendono operazioni di riparazione e manutenzione quali l’attivazione di attuatori e routine di prove funzionali, l’azzeramento di codici diagnostici di guasto, il rispristino delle impostazioni di fabbrica delle luci di servizio, il rispristino delle impostazioni di fabbrica dei parametri di apprendimento adattativo e la sostituzione di parti, compresa l’inizializzazione di dati relativi a componenti non intelligenti e alla lettura mediante identificativo, tranne nel caso in cui siano utilizzati ai fini dell’ispezione tecnica periodica con valori comparabili a quelli definiti nella norma ISO20730-3, allegato B, a condizione che tali valori siano disponibili nel veicolo. 3.5. I casi di accesso di cui al punto 3.2 devono comprendere la taratura, intesa come processo di regolazione o allineamento dei parametri software e hardware del veicolo, secondo quanto stabilito dal costruttore del veicolo e in assenza di codifica delle varianti o di modifica del software del veicolo. 3.6. Ai fini dell’autenticazione di cui ai punti da 3.1 a 3.3, il costruttore del veicolo può esigere dal costruttore dello strumento utilizzato per accedere alle informazioni OBD che questi gli attesti quanto segue:
3.7. Nei casi di cui al punto 3.6, lettere b) e c), l’identità dell’operatore e, se del caso, del suo dipendente, e il possesso da parte loro dei requisiti per l’autorizzazione di cui ai punti 8.1 e 8.2; in alternativa, le credenziali possono essere accertate mediante un certificato di autorizzazione di cui al punto 9.2. 3.8. Il costruttore del veicolo non deve esigere il pagamento di commissioni per l’accesso a norma del punto 2.9 dell’allegato X. Tuttavia il costruttore del veicolo può chiedere la corresponsione di commissioni giustificate e proporzionate per l’uso del sistema a distanza di cui al punto 2.9, lettera c). 4. Prescrizioni relative alla connessione 4.1. Ad eccezione dei casi di accesso di cui al punto 3.1, lettere da a) a c), il costruttore del veicolo può richiedere una connessione online una tantum dallo strumento diagnostico, attraverso il server del costruttore dello strumento, al server del costruttore del veicolo per ricevere le credenziali. In seguito alla fornitura delle credenziali di accesso, per l’accesso non deve essere necessaria una connessione online. 4.2. Qualora l’accesso alle informazioni OBD comporti una modifica del software del veicolo o della sua configurazione o dei suoi parametri, che implichi un’alterazione del comportamento previsto del veicolo che persiste oltre le operazioni di riparazione e manutenzione, e che può essere invertita o sovrascritta solo dall’esecuzione di un’operazione equivalente, il costruttore del veicolo può richiedere una connessione online continua al momento dell’esecuzione della riparazione dallo strumento diagnostico al server del costruttore dello strumento diagnostico e dal costruttore dello strumento diagnostico al server del costruttore del veicolo. 4.3. I casi di accesso di cui al punto 4.2 includono:
4.4. I casi di accesso di cui al punto 4.2 non comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione indicate ai punti 3.4 e 3.5. 4.5. Tuttavia, in deroga al punto 4.4, i casi di accesso di cui al punto 4.2 comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione di cui al punto 3.5 laddove sia necessario convalidare i valori di taratura soggetti a prescrizioni normative o qualora la taratura non possa essere completata senza i dati specifici del singolo componente o dell’entità tecnica indipendente, necessari per completare la riparazione e ricavati dal server del costruttore nell’ambito di un processo di codifica delle varianti. 5. Prescrizioni relative alla tracciabilità 5.1. Ad eccezione dei casi di accesso di cui al punto 3.1, lettere da a) a c), il costruttore del veicolo può esigere dal costruttore dello strumento diagnostico che questi raccolga e conservi il VIN del veicolo e l’identificativo unico dello strumento diagnostico. 5.2. Qualora l’accesso alle informazioni OBD comporti modifiche del veicolo, il costruttore del veicolo può esigere dal costruttore dello strumento diagnostico che questi raccolga e conservi traccia delle informazioni relative a tutte le operazioni diagnostiche eseguite (ad esempio ID-servizio e sottofunzione), dei parametri/attributi utilizzati e della data e dell’ora UTC di ciascuna interazione con il veicolo. 5.3. I casi di accesso di cui al punto 5.2 comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione di cui ai punti 3.4, 3.5, 4.3 e 4.5. 5.4. Qualora l’accesso alle informazioni OBD comporti una modifica del software del veicolo o della sua configurazione o dei suoi parametri consistente in una riprogrammazione del codice software del veicolo che implichi un’alterazione del comportamento previsto del veicolo e persista oltre le operazioni di riparazione e manutenzione, così da poter essere invertita o sovrascritta soltanto dall’esecuzione di un’operazione equivalente, il costruttore del veicolo può esigere dal costruttore dello strumento diagnostico che questi raccolga e trasmetta i risultati dell’ispezione della topologia di rete del veicolo, lo stato iniziale del veicolo al momento della connessione, comprese le versioni hardware/software di tutte le centraline elettroniche installate sul veicolo, i risultati di tutte le interazioni dei moduli e delle routine di funzionamento (ad esempio i parametri di ritorno) e il resoconto del controllo finale dello stato di salute del veicolo dopo la riparazione. 5.5. I casi di accesso di cui al punto 5.4 comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione come l’abbinamento di un pezzo di ricambio originale (compresa la parte compatibile con il software e l’hardware, quale definita dal costruttore del veicolo, rifabbricata o riutilizzata) o di un pezzo di ricambio autorizzato dal costruttore di un veicolo utilizzando uno strumento diagnostico indipendente, nonché la riprogrammazione di un modulo mediante il software della dotazione originale del veicolo e il software della programmazione originale del veicolo conformemente alle istruzioni del costruttore del veicolo. Comprendono anche i casi di disaccoppiamento o cancellazione di una parte da un veicolo. 5.6. I casi di accesso di cui al punto 5.4 non comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione indicate ai punti 3.4, 3.5, 4.3 e 4.5. 6. Requisiti di cibersicurezza dello strumento diagnostico 6.1. Fatta eccezione per i casi di accesso di cui al punto 3.1, lettere da a) a c), il costruttore del veicolo può esigere che lo strumento diagnostico utilizzato per accedere alle informazioni OBD sia conforme alle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e che il costruttore dello strumento diagnostico rispetti il Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), al livello specificato dal costruttore del veicolo conformemente al punto 2.5, o alla norma ISO 27001. 6.2. Ogniqualvolta l’accesso alle informazioni OBD comporti modifiche del veicolo, di cui al punto 3.2, il costruttore del veicolo può esigere che lo strumento diagnostico utilizzato per accedere alle informazioni OBD e il costruttore dello strumento diagnostico rispettino le prescrizioni relative all’implementazione della sicurezza da parte del costruttore del veicolo. 6.3. Le prescrizioni relative all’implementazione della sicurezza da parte del costruttore del veicolo non devono eccedere quelle previste per lo strumento diagnostico del costruttore del veicolo o per i suoi fornitori di strumenti e la sua organizzazione e devono essere applicate in maniera non discriminatoria. 6.4. Il costruttore del veicolo può esigere dal costruttore dello strumento diagnostico che questi effettui prove per verificare la conformità dello strumento diagnostico alle prescrizioni specificate. Un accordo sul livello dei servizi deve garantire che qualsiasi verifica dei risultati di tali prove effettuata dal costruttore del veicolo sia effettuata tempestivamente. Nel caso in cui la conformità del costruttore dello strumento diagnostico alle prescrizioni del presente punto non sia confermata, il costruttore del veicolo deve fornire una chiara motivazione della non conformità, unitamente alle misure che il costruttore dello strumento diagnostico deve adottare. 6.5. I casi di accesso di cui al punto 6.2 comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione di cui ai punti 3.4 e 3.5. 6.6. Ogniqualvolta l’accesso alle informazioni OBD comporti una modifica del software del veicolo o della sua configurazione o dei suoi parametri che implichi un’alterazione del comportamento previsto del veicolo e persista oltre le operazioni di riparazione e manutenzione, così da poter essere invertita o sovrascritta soltanto dall’esecuzione di un’operazione equivalente, il costruttore del veicolo può esigere che lo strumento diagnostico utilizzato per accedere alle informazioni OBD e il costruttore dello strumento diagnostico rispettino le prescrizioni relative all’attuazione del sistema di gestione degli aggiornamenti del software del costruttore del veicolo (secondo la definizione contenuta nel regolamento ONU n. 156 (*8). Tali prescrizioni non devono eccedere quelle previste per lo strumento diagnostico, i fornitori di strumenti e l’organizzazione del costruttore del veicolo e devono essere applicate in maniera non discriminatoria. 6.7. I casi di accesso di cui al punto 6.6 comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione di cui ai punti 4.3, 4.5 e 5.5 e non comprendono quelle di cui ai punti 3.4 e 3.5. 7. Accesso alle credenziali 7.1. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 6, il costruttore del veicolo deve fornire senza indugio al costruttore dello strumento diagnostico le credenziali di accesso sufficienti a consentire l’accesso alle informazioni OBD richieste. 7.2. Le credenziali di accesso possono essere specifiche per VIN. 7.3. Le credenziali di accesso devono essere valide per almeno 30 giorni dal momento in cui sono fornite. 7.4. Laddove però l’accesso alle informazioni OBD comporti una modifica del veicolo, il costruttore del veicolo può limitare la validità delle credenziali di accesso a 24 ore. 7.5. I casi di accesso di cui al punto 7.4 comprendono le operazioni di riparazione e manutenzione di cui ai punti 3.4, 3.5, 4.3, 4.5 e 5.5. 8. Criteri di autorizzazione e certificati di autorizzazione 8.1. Nei casi di cui al punto 3.2, il costruttore del veicolo può rifiutare di rilasciare le credenziali di accesso se il costruttore dello strumento diagnostico utilizzato per accedere alle informazioni OBD non attesta che l’operatore che richiede l’accesso:
Il costruttore del veicolo non deve imporre altre condizioni per il rilascio delle credenziali di accesso oltre a quelle specificate alle lettere a) e b). 8.2. Nei casi di cui al punto 5.4, se il costruttore del veicolo esige l’autenticazione del dipendente dell’operatore e a meno che il costruttore dello strumento diagnostico non attesti al costruttore del veicolo, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 3.3, che l’operatore dispone di un sistema che consente l’identificazione inequivocabile del dipendente che richiede l’accesso, il costruttore del veicolo può rifiutarsi di rilasciare credenziali di accesso qualora il costruttore dello strumento diagnostico utilizzato per accedere alle informazioni OBD non attesti, oltre alle condizioni di cui al punto 8.1, che il dipendente che richiede l’accesso alle informazioni OBD è titolare di un contratto di lavoro con l’operatore che richiede tale accesso e che il dipendente in questione è in possesso di una specifica carta d’identità nazionale in corso di validità o di un documento equivalente. 8.3. Per poter beneficiare della procedura di autenticazione di cui alla presente appendice, il costruttore dello strumento diagnostico deve essersi impegnato ad accettare, nelle condizioni generali dei contratti con gli operatori, su richiesta dell’operatore indipendente e al fine di attestare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 8.1 e 8.2, un certificato di cui al punto 9.2 della presente appendice rilasciato non prima di 60 mesi dalla richiesta di accesso. Se però l’operatore non chiede di essere autenticato sulla base di tale certificato, il costruttore dello strumento diagnostico può, ai fini dell’autenticazione, scegliere di verificare l’identità dell’operatore o del relativo dipendente e la conformità ai criteri di autorizzazione con procedure proprie. 9. Organismo di valutazione della conformità e centro protezione 9.1. I certificati di cui ai punti 3.7 e 8.3 devono essere rilasciati da un centro protezione di cui all’appendice 3, punto 2.1.6, sulla base delle risultanze di un organismo di valutazione della conformità di cui all’appendice 3, punto 4.2.2, per quanto riguarda le circostanze di cui al punto 9.2. 9.2. Ai fini del rilascio dei certificati di autorizzazione da parte di un centro protezione, l’organismo di valutazione della conformità deve:
9.3. Ai fini del rilascio dei certificati di autorizzazione nei casi di cui al punto 9.1, il centro protezione deve:
10. Accesso del costruttore del veicolo alle informazioni relative all’operatore 10.1. Su richiesta, il costruttore del veicolo deve ottenere dal costruttore dello strumento diagnostico l’accesso alle informazioni relative a singoli interventi di riparazione o manutenzione registrati conformemente al punto 5 soltanto se ciò è necessario in relazione ai lavori di riparazione o manutenzione effettuati su un singolo veicolo per:
Nei casi di cui alle lettere b) e c), le informazioni comprendono, se del caso, le informazioni riguardanti l’operatore e/o i suoi dipendenti. Nei casi in cui per l’autenticazione il costruttore dello strumento diagnostico si è basato su un certificato fornito dal centro protezione, il CAB competente deve fornire le informazioni necessarie sulla base della sua valutazione di una richiesta documentata del costruttore del veicolo. Il costruttore del veicolo deve garantire che le informazioni relative a un singolo intervento di riparazione o manutenzione cui si accede per gli scopi di cui alle lettere da a) a c) non siano utilizzate per altri fini. 10.2. Nei casi di cui al punto 10.1, il costruttore dello strumento diagnostico deve informare senza indugio l’operatore indipendente e, se del caso, il relativo dipendente in merito all’accesso alle informazioni relative a un singolo intervento di riparazione o manutenzione o alle informazioni riguardanti l’operatore e/o i relativi dipendenti. 10.3. Nei casi di cui al punto 10.1, lettere a) e c), e ove ciò sia necessario e proporzionato al fine di prevenire ulteriori usi impropri o affrontare rischi connessi alla cibersicurezza, il costruttore del veicolo può sospendere temporaneamente o limitare l’accesso dello strumento diagnostico in questione o chiedere al costruttore dello strumento diagnostico interessato di adottare misure immediate per limitare temporaneamente l’accesso dell’operatore, dello strumento diagnostico o del dipendente alle informazioni OBD relative ai veicoli del costruttore. 10.4. In casi eccezionali, in risposta a un incidente di cibersicurezza significativo presente o imminente, il costruttore del veicolo può sospendere l’accesso alle informazioni OBD, al livello più granulare possibile, qualora sia necessario e proporzionato rispondere all’incidente in questione. 10.5. Nei casi di cui ai punti 10.3 e 10.4, il costruttore del veicolo deve allo stesso tempo notificare la sospensione all’autorità di omologazione, unitamente ai motivi della sospensione e a tutti gli elementi di prova del caso. La sospensione deve essere revocata quando l’incidente è risolto o l’autorità di omologazione ne fa richiesta al costruttore del veicolo.Entro 10 giorni dalla data della notifica, l’autorità di omologazione deve esaminare i motivi della sospensione e, qualora questa sia manifestamente ingiustificata o sproporzionata, chiedere al costruttore del veicolo o al costruttore dello strumento diagnostico in questione di ripristinare l’accesso. Qualora ritenga che siano venuti meno i motivi della sospensione, l’autorità di omologazione può richiedere in qualsiasi momento al costruttore del veicolo e al costruttore dello strumento diagnostico interessato di ripristinare l’accesso. 11. Informazioni da fornire ai costruttori degli strumenti diagnostici 11.1. Il sistema RMI del costruttore del veicolo deve mostrare i dati di contatto e le informazioni sul processo per l’ottenimento delle informazioni richieste, come specificato alle lettere a), b), c) e d), riguardanti l’integrazione dello strumento diagnostico, al momento dell’omologazione:
11.2. Fatta salva la conclusione di un accordo di riservatezza, il costruttore del veicolo deve mettere a disposizione, su richiesta, le informazioni che seguono a qualsiasi operatore indipendente conforme al TISAX, al livello specificato dal costruttore del veicolo conformemente al punto 2.5, o alla norma ISO 27001:
11.3. Il costruttore del veicolo deve fornire al costruttore dello strumento diagnostico le informazioni che seguono e mettere a sua disposizione i servizi di seguito indicati al momento della conclusione di un accordo sull’integrazione dello strumento diagnostico:
11.4. Le prescrizioni relative all’implementazione della sicurezza di cui al punto 11.3 devono essere accompagnate dalla spiegazione delle relative motivazioni. Il costruttore del veicolo può limitarsi a indicare le prescrizioni necessarie, senza spiegazioni dettagliate, in casi eccezionali in cui:
11.5. Le informazioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3 devono essere fornite insieme alla domanda di omologazione. 12. Forum OBD 12.1. Il forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli (forum OBD) è incaricato di coordinare e monitorare l’applicazione delle procedure di:
12.2. Il forum deve:
12.3. I membri del forum OBD devono essere costituiti da costruttori di veicoli e operatori indipendenti coinvolti nell’applicazione e nell’uso delle procedure e dei processi di cui al punto 12.1. 12.4. Il forum OBD deve operare nell’ambito della struttura giuridica e organizzativa comune come il “Forum per l’accesso alle RMI del veicolo connesse alla sicurezza” di cui al punto 2.1.12 dell’appendice 3. (*4) Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj)." (*5) Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/83/oj)." (*6) Regolamento n. 168 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) [2024/211] (GU L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj)." (*7) Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj)." (*8) Regolamento n. 156 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione [2021/388] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/388/oj)." () Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj). () Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/83/oj). () Regolamento n. 168 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) [2024/211] (GU L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj). () Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj). () Regolamento n. 156 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione [2021/388] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/388/oj). |
(*1) Regolamento n. 154 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2021/2039] (GU L 423 del 26.11.2021, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2021/2039/oj).
(*2) Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli [2023/64] (GU L 14 del 16.1.2023, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2023/64/oj).»;
(*3) Come stabilito all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19, 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).»;
(*4) Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj).
(*5) Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/83/oj).
(*6) Regolamento n. 168 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) [2024/211] (GU L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj).
(*7) Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).
(*8) Regolamento n. 156 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione [2021/388] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/388/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/699/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)