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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/692

23.3.2026

INDIRIZZO (UE) 2026/692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2026

che modifica l’indirizzo (UE) 2024/3129 relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema (BCE/2024/22) (BCE/2026/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, primo trattino, e gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2, nonché l’articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 agosto 2024 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea (BCE/2024/22) (1), che ha stabilito norme e disposizioni armonizzate per la mobilizzazione e la gestione delle garanzie idonee ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (2) e/o dell’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (3) a livello domestico o transfrontaliero ai fini di garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Tali garanzie idonee includono strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (retail mortgage-backed debt instruments, DGMR) e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC).

(2)

Il 29 novembre 2024 il Consiglio direttivo ha deciso di interrompere l’idoneità dei DGMR e dei DECC come garanzia, e tale decisione si riflette, tra l’altro, nell’indirizzo (UE) 2026/689 della Banca centrale europea (BCE/2026/1) (4) che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), e nell’indirizzo (UE) 2026/691 della Banca centrale europea (BCE/2026/3) (5) che modifica l’indirizzo BCE/2014/31.

(3)

Di conseguenza è necessario riflettere la cessazione dell’uso dei DGMR e dei DECC come garanzie idonee nell’indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).

(4)

Pertanto, è opportuno che l’indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) sia modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

per “credito aggiuntivo” o “ACC” (additional credit claim) si intende un credito aggiuntivo ammissibile ai sensi dell’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2014/31;»;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

per “conto di deposito” (asset account) si intende: a) in relazione alla mobilizzazione di attività negoziabili: i) un conto aperto da una BCN nei propri registri; ii) un conto aperto nei registri di un sistema di regolamento in titoli o di un’altra BCN che agisce in qualità di banca centrale corrispondente; e b) in relazione alla mobilizzazione di attività non negoziabili: i) un conto aperto da una BCN nei propri registri; ii) un conto aperto nei registri di un’altra BCN che agisce in qualità di banca centrale corrispondente. I conti aperti presso un’istituzione diversa dalla banca centrale di appartenenza sono denominati “conti di deposito esterni”; i conti aperti nei registri della banca centrale di appartenenza sono denominati “conti di deposito interni”;»;

c)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21)

per “mobilizzazione transfrontaliera” (cross-border mobilisation) si intende la mobilizzazione di: a) attività negoziabili: i) detenute in uno Stato membro diverso da quello della HCB; e ii) emesse in uno Stato membro diverso da quello della HCB e detenute nello Stato membro della HCB; b) crediti disciplinati da una normativa diversa da quella della giurisdizione nella quale è stabilita la HCB; o c) crediti aggiuntivi (ACC) disciplinati da una normativa diversa da quella della giurisdizione nella quale è stabilita la BCN che riceve la garanzia»;

d)

il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22)

per “mobilizzazione tramite accesso diretto” (direct access mobilisation) si intende la mobilizzazione di attività negoziabili laddove la BCN riceve tali attività in un conto di deposito titoli detenuto da tale BCN presso un CSD situato in una giurisdizione diversa da quella nella quale la BCN è stabilita»;

e)

il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24)

per “mobilizzazione domestica” (domestic mobilisation) si intende: a) in relazione alle attività negoziabili, la mobilizzazione di un’attività emessa e detenuta presso un CSD situato nella stessa giurisdizione nella quale la HCB è stabilita; e b) in relazione ai crediti e ai crediti aggiuntivi (ACC), la mobilizzazione è disciplinata dalla normativa della giurisdizione nella quale la HCB è stabilita»;

f)

il punto 43 è soppresso;

g)

il punto 44 è sostituito dal seguente:

«44)

per “pooling” (pooling) si intende il metodo operativo utilizzato dalle BCN per gestire le garanzie mobilizzate dalle controparti, tale per cui la controparte mette a disposizione di una BCN garanzie per garantire il credito ricevuto da tale BCN, e in cui le singole attività idonee non sono collegate ad alcuna specifica operazione di finanziamento dell’Eurosistema;»;

h)

il punto 47 è soppresso;

i)

il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)

per “metodo di registrazione delle garanzie «senza trasferimento” (retain booking mode) si intende il metodo che non prevede il trasferimento delle attività negoziabili che sono stanziate come garanzia dal conto di deposito titoli della controparte;»;

j)

il punto 51 è sostituito dal seguente:

«51)

per “metodo di registrazione delle garanzie «con trasferimento” (transfer booking mode) si intende il metodo che prevede il trasferimento delle attività negoziabili che sono stanziate a garanzia da un conto titoli della controparte a un conto titoli della BCN;»;

3)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per ricevere attività negoziabili come garanzia dalle controparti, le BCN possono aprire conti di deposito esterni. Tali conti sono aperti esclusivamente presso un sistema di regolamento titoli idoneo (SSS idoneo).»

;

b)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

attività negoziabili»;

c)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

attività non negoziabili.»;

4)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il riferimento a «e i DECC» è soppresso;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   La mobilizzazione dei crediti tramite il modello di banche centrali corrispondenti (correspondent central banking model, CCBM) è ammessa solo per garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. I crediti aggiuntivi e i depositi a tempo determinato (fixed term deposits, FTD) non possono essere stanziati a garanzia tramite il CCBM.»

;

5)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

nel titolo e nei paragrafi 2, 5, 6 e 7, i riferimenti a «e DECC» nonché a «e i DECC» sono soppressi;

b)

ai paragrafi 1 e 3, i riferimenti a «o DECC» nonché a «o dei DECC» sono soppressi;

6)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Mobilizzazione e svincolo di attività non negoziabili »;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   La mobilizzazione e lo svincolo di pool di ACC sono effettuati secondo le procedure definite dalla HCB.»

;

7)

all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, i riferimenti a «e DECC» e a «e dei DECC» sono soppressi;

8)

all’articolo 8, paragrafo 4, il riferimento a «e DECC» è soppresso;

9)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le controparti che hanno accesso al credito infragiornaliero in TARGET, il valore cauzionale delle garanzie nel pool della controparte per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema non impegnato per garantire le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema o riservato, è messo a disposizione come linea di credito, come previsto nel paragrafo 4.»

;

10)

ai paragrafi 1, 6, 8 e 11 dell’articolo 10, i riferimenti a «o DECC» sono soppressi;

11)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il riferimento a «e i DECC» è soppresso;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per quanto riguarda i crediti e i crediti aggiuntivi mobilizzati in garanzia, la HCB o, nel caso di garanzie mobilizzate tramite il CCBM, la CCB stabilisce se applicare eventuali tariffe. In caso di loro applicazione, le tariffe per le transazioni e per i servizi sono determinate dalla HCB o, nel caso di garanzie stanziate tramite il CCBM, dalla CCB.»

.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 30 marzo 2026. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 4 marzo 2026.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2026

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema (BCE/2024/22) (GU L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).

(2)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).

(3)  Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28), ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj).

(4)  Indirizzo (UE) 2026/689 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2026, che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2026/1) (OJ L, 2026/689, 23.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2026/689/oj).

(5)  Indirizzo (UE) 2026/691 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2026, che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2026/3) (OJ L, 2026/691, 23.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2026/691/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2026/692/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)