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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/692 |
23.3.2026 |
INDIRIZZO (UE) 2026/692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 gennaio 2026
che modifica l’indirizzo (UE) 2024/3129 relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema (BCE/2024/22) (BCE/2026/4)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, primo trattino, e gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2, nonché l’articolo 20, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 13 agosto 2024 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea (BCE/2024/22) (1), che ha stabilito norme e disposizioni armonizzate per la mobilizzazione e la gestione delle garanzie idonee ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (2) e/o dell’indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (3) a livello domestico o transfrontaliero ai fini di garantire le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Tali garanzie idonee includono strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (retail mortgage-backed debt instruments, DGMR) e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC). |
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(2) |
Il 29 novembre 2024 il Consiglio direttivo ha deciso di interrompere l’idoneità dei DGMR e dei DECC come garanzia, e tale decisione si riflette, tra l’altro, nell’indirizzo (UE) 2026/689 della Banca centrale europea (BCE/2026/1) (4) che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), e nell’indirizzo (UE) 2026/691 della Banca centrale europea (BCE/2026/3) (5) che modifica l’indirizzo BCE/2014/31. |
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(3) |
Di conseguenza è necessario riflettere la cessazione dell’uso dei DGMR e dei DECC come garanzie idonee nell’indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22). |
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(4) |
Pertanto, è opportuno che l’indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) sia modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 1, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa; |
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2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
l’articolo 3 è modificato come segue:
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4) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 5 è modificato come segue:
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6) |
l’articolo 6 è modificato come segue:
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7) |
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, i riferimenti a «e DECC» e a «e dei DECC» sono soppressi; |
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8) |
all’articolo 8, paragrafo 4, il riferimento a «e DECC» è soppresso; |
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9) |
all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le controparti che hanno accesso al credito infragiornaliero in TARGET, il valore cauzionale delle garanzie nel pool della controparte per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema non impegnato per garantire le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema o riservato, è messo a disposizione come linea di credito, come previsto nel paragrafo 4.» |
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10) |
ai paragrafi 1, 6, 8 e 11 dell’articolo 10, i riferimenti a «o DECC» sono soppressi; |
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11) |
l’articolo 12 è modificato come segue:
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Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 30 marzo 2026. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 4 marzo 2026.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2026
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema (BCE/2024/22) (GU L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).
(2) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).
(3) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28), ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj).
(4) Indirizzo (UE) 2026/689 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2026, che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2026/1) (OJ L, 2026/689, 23.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2026/689/oj).
(5) Indirizzo (UE) 2026/691 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2026, che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2026/3) (OJ L, 2026/691, 23.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2026/691/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2026/692/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)