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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/687 |
19.3.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/687 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2026
recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di partenariato UE-Mercosur («EMPA») e l’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur («ITA») concedono ai prodotti originari dei paesi del Mercosur o destinati a tali paesi un trattamento preferenziale e comprendono clausole di salvaguardia bilaterali per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie. Le specificità di alcuni prodotti agricoli oggetto di tali accordi («accordi») e la situazione vulnerabile delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) richiedono misure specifiche. |
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(2) |
L’EMPA e l’ITA mirano a tutelare i produttori dell’Unione di prodotti sensibili nel settore agricolo limitando le preferenze ai contingenti tariffari. |
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(3) |
L’Unione mantiene il diritto di adottare misure di salvaguardia globali in conformità dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, dell’EMPA e dell’ITA. |
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(4) |
L’Unione è determinata a fare un uso rapido ed efficace delle clausole di salvaguardia bilaterali per contrastare i possibili effetti negativi delle riduzioni tariffarie a norma dell’EMPA e dell’ITA, anche per i prodotti il cui accesso al mercato è vincolato dai limiti insiti nei contingenti tariffari. |
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(5) |
È necessario stabilire procedure per garantire l’effettiva attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali per i prodotti agricoli. |
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(6) |
Un ritardo nell’applicazione di misure di salvaguardia giustificate potrebbe arrecare agli agricoltori dell’Unione in uno o più Stati membri un pregiudizio difficilmente rimediabile. |
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(7) |
È pertanto opportuno stabilire procedure specifiche in linea con gli accordi per fare in modo che le clausole di salvaguardia bilaterali dell’EMPA e dell’ITA siano attuate in modo tempestivo in relazione a taluni prodotti agricoli sensibili. |
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(8) |
Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo laddove il prodotto in questione sia importato nell’Unione in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia dovrebbero assumere una delle forme indicate negli accordi. |
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(9) |
Il seguito dato all’EMPA e all’ITA e il relativo riesame, lo svolgimento di inchieste e, se del caso, l’adozione di misure di salvaguardia dovrebbero svolgersi nel modo più trasparente possibile. |
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(10) |
Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito a qualsiasi andamento delle importazioni che potrebbe rendere necessaria l’adozione di misure di salvaguardia. |
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(11) |
L’affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni nell’Unione in provenienza dai paesi interessati è fondamentale nel determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’adozione di misure di salvaguardia. |
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(12) |
Un attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare l’adozione di decisioni tempestive in merito all’eventuale apertura di inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare costantemente e proattivamente le importazioni dei prodotti sensibili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’EMPA o dell’ITA. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il corrispondente settore industriale dell’Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione. Almeno ogni sei mesi la Commissione dovrebbe presentare una relazione di monitoraggio comprensiva della sua valutazione dell’impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi degli accordi, inclusi i dati sui volumi e sui prezzi delle importazioni per tutti i prodotti sensibili. |
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(13) |
È anche necessario fissare i termini per l’apertura delle inchieste e per le decisioni sull’opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, così da accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati. |
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(14) |
In circostanze critiche, la Commissione dovrebbe adottare rapidamente misure di salvaguardia provvisorie. |
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(15) |
Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure. |
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(16) |
Al fine di modificare l’allegato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco dei prodotti sensibili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (2). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(17) |
L’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e la predisposizione di criteri trasparenti per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie previsti negli accordi richiedono condizioni uniformi per l’adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, l’adozione di misure di vigilanza preventive, la chiusura di un’inchiesta senza adozione di misure e la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie. |
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(18) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(19) |
Per l’adozione di misure di vigilanza preventive e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all’adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva. Per l’adozione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure dovrebbe applicarsi la procedura d’esame. |
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(20) |
La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove sussistano imperativi motivi di urgenza qualora, in casi debitamente giustificati, un ritardo nell’adozione di misure di salvaguardia provvisorie arrechi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sul mercato dell’Unione derivante da un aumento delle importazioni. |
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(21) |
È opportuno provvedere al trattamento delle informazioni riservate in modo da evitare la divulgazione di segreti commerciali. |
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(22) |
La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’applicazione delle misure di salvaguardia, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali contenute nell’accordo di partenariato UE-Mercosur («EMPA») e nell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur («ITA») in relazione ai prodotti agricoli.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«accordo»: l’ITA e, dopo la sua entrata in vigore, l’EMPA; |
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2) |
«clausola di salvaguardia bilaterale»: una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura nel capo dell’accordo riguardante le misure di salvaguardia bilaterali; |
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3) |
«parti interessate»: le parti interessate dalle importazioni del prodotto, tra cui:
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4) |
«industria dell’Unione»: l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell’Unione, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenti normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale di tale prodotto; |
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5) |
«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell’industria dell’Unione; |
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6) |
«minaccia di grave pregiudizio»: un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità; |
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7) |
«prodotti»: i prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC soggetti a un impegno di riduzione tariffaria secondo quanto indicato nell’appendice 10-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi per l’Unione europea) dell’EMPA e nell’appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi per l’Unione europea) dell’ITA; |
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8) |
«prodotti sensibili»: i prodotti di cui all’allegato del presente regolamento; |
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9) |
«prodotto simile o direttamente concorrente»:
questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante; |
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10) |
«periodo transitorio»:
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11) |
«paese interessato»: il Mercosur in quanto soggetto unico o uno o più Stati del Mercosur che sono parti dell’accordo. |
Articolo 3
Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere adottata conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell’Unione:
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a) |
in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell’Unione; e |
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b) |
a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione; e |
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c) |
qualora l’aumento delle importazioni sia dovuto all’effetto degli obblighi assunti nel quadro dell’accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto. |
2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti:
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a) |
la sospensione di un’ulteriore riduzione dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista all’allegato 10-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’EMPA e all’allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA con il paese interessato; |
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b) |
un aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
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Articolo 4
Monitoraggio
1. Con il sostegno degli osservatori del mercato dell’Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione monitora costantemente e proattivamente il mercato dell’Unione dei prodotti sensibili, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l’evoluzione dei prezzi. A tal fine la Commissione coopera regolarmente e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri, il Parlamento europeo e l’industria dell’Unione.
2. La Commissione valuta rapidamente la situazione del mercato in base al monitoraggio di cui al paragrafo 1, stabilendo i collegamenti tra il possibile aumento delle importazioni dei prodotti sensibili in questione e l’evoluzione della produzione o del consumo, del prezzo e della quota di mercato sul mercato dell’Unione, nonché delle esportazioni dall’Unione.
3. Su richiesta debitamente motivata da parte dell’industria dell’Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti, oltre a quelli indicati nell’allegato.
4. La cooperazione e lo scambio di dati sono condotti sia verticalmente, tra la Commissione e gli Stati membri, che orizzontalmente, tra gli Stati membri.
5. Al più tardi un mese prima della data di entrata in vigore dell’accordo, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i parametri tecnici e i tipi di dati che possono essere monitorati nei mercati a livello nazionale.
6. Almeno ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio in cui valuta l’impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell’accordo. Tali relazioni riguardano il mercato dell’Unione e, se del caso, anche la situazione specifica in uno o più Stati membri.
Articolo 5
Apertura di un’inchiesta
1. La Commissione apre un’inchiesta su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell’industria dell’Unione, o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell’industria dell’Unione, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 7, paragrafo 5.
2. La richiesta di apertura di un’inchiesta contiene le informazioni seguenti:
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a) |
la denominazione e la descrizione del prodotto interessato importato, la relativa voce tariffaria e il trattamento tariffario in vigore, nonché la denominazione e la descrizione del prodotto simile o direttamente concorrente; |
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b) |
i nomi e gli indirizzi dei produttori o dell’associazione che presentano la richiesta, se applicabile; |
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c) |
se ragionevolmente disponibile, un elenco di tutti i produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente; |
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d) |
il volume di produzione dei produttori che presentano la richiesta o che sono rappresentati nella richiesta e una stima della produzione di altri produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente; |
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e) |
il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni del prodotto interessato in termini assoluti e relativi, per un periodo pari ad almeno i 36 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di apertura di un’inchiesta per cui sono disponibili informazioni; |
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f) |
il livello dei prezzi all’importazione durante lo stesso periodo e il prezzo di prodotti simili o direttamente concorrenti; e |
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g) |
la quota di mercato interno assorbita dall’aumento delle importazioni e le variazioni relative all’industria dell’Unione con riferimento al livello delle vendite sul mercato interno, della produzione, delle scorte, dei prezzi del mercato dell’Unione, della produttività, dell’utilizzo degli impianti, dei profitti e delle perdite e dell’occupazione per un periodo pari ad almeno i 36 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta per cui sono disponibili informazioni. |
3. L’ambito del prodotto oggetto dell’inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione.
4. Può essere aperta un’inchiesta anche qualora si verifichi un’impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, accertati in base ai fattori di cui all’articolo 7, paragrafo 5.
5. La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un’inchiesta prima che questa sia aperta.
6. Qualora ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione apre l’inchiesta e pubblica un avviso di apertura dell’inchiesta («avviso di apertura») nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione apre l’inchiesta entro un mese dalla data in cui riceve la richiesta a norma del paragrafo 1.
7. Conformemente all’accordo, l’avviso di apertura contiene le seguenti informazioni:
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a) |
il nome del richiedente; |
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b) |
la descrizione completa del prodotto importato oggetto dell’inchiesta e la relativa classificazione nel sistema armonizzato; |
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c) |
il termine per la richiesta di audizioni; |
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d) |
i termini per la registrazione come parte interessata e per la presentazione di informazioni, dichiarazioni e altri documenti; |
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e) |
l’indirizzo presso il quale è possibile visionare la richiesta e gli altri documenti relativi all’inchiesta; |
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f) |
il nome, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono o di fax dell’istituzione che può fornire ulteriori informazioni; e |
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g) |
una sintesi dei fatti su cui si è basata l’apertura dell’inchiesta, che comprenda i dati sulle importazioni presumibilmente aumentate in termini assoluti o in relazione alla produzione totale, nonché un’analisi della situazione dell’industria dell’Unione in base a tutti gli elementi forniti nella richiesta. |
Articolo 6
Apertura di un’inchiesta in relazione a prodotti sensibili
1. Fatto salvo l’articolo 5, la Commissione apre senza indugio un’inchiesta in relazione a prodotti sensibili qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, ottenuti ad esempio grazie al monitoraggio e alla valutazione della situazione del mercato di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, anche nei casi in cui può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri.
2. La Commissione valuta in via prioritaria se esistano elementi di prova prima facie di cui al paragrafo 1 nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo dei prezzi sul mercato interno concentrati in uno o più Stati membri, oppure nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo del prezzo di un prodotto e i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti siano prevalentemente stabiliti in uno o più Stati membri.
3. In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il 5 % rispetto alla media triennale, la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.
4. In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all’importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell’Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il 5 % rispetto alla media triennale, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.
5. Nello stabilire gli elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio, la Commissione non si limita alle soglie quantitative di cui al presente articolo. Chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica dell’industria, in tutta l’Unione o a livello di Stati membri, comprese diminuzioni sostenute dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio e possono giustificare l’apertura di un’inchiesta.
Articolo 7
Conduzione dell’inchiesta
1. In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, la Commissione apre un’inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richieste. Se le informazioni richieste presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell’articolo 13, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 9 del presente articolo.
3. Per quanto possibile, l’inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. Se un’inchiesta riguarda prodotti sensibili, la Commissione la conclude quanto prima, al fine di adottare una decisione definitiva entro quattro mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.
5. La Commissione valuta tutti gli indicatori economici e i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, in particolare il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all’industria dell’Unione con riferimento al livello delle vendite, compresi i prezzi, della produzione, della produttività, dell’utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell’occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l’esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
6. Previa richiesta scritta, le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), e i rappresentanti del paese interessato possono esaminare tutte le informazioni ottenute dalla Commissione nel quadro dell’inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell’Unione o dalle autorità degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell’articolo 13, e siano utilizzate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate possono inoltre comunicare le loro osservazioni su tali informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.
7. La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell’inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
8. Non appena vi siano i necessari presupposti tecnici la Commissione si impegna a garantire un accesso online protetto da password al file non riservato («piattaforma online») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell’articolo 13. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l’accesso a tale piattaforma online.
9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell’avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell’inchiesta potrebbero avere un’incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.
10. La Commissione agevola l’accesso all’inchiesta da parte di settori dell’industria diversificati e frammentati, che sono composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una richiesta, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L’helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.
11. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o qualora lo svolgimento dell’inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base agli elementi disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi degli elementi disponibili.
12. La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l’effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.
13. La Commissione comunica per iscritto al paese interessato l’apertura di un’inchiesta.
Articolo 8
Misure di vigilanza preventive
1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventive per quanto riguarda le importazioni di un prodotto in provenienza da un paese interessato, qualora l’andamento delle importazioni di tale prodotto sia tale da condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 3, 5 e 6. Tali misure di vigilanza preventive sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
2. Le misure di vigilanza preventive sono valide per un periodo limitato. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
Articolo 9
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie
1. La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile e che richiedono un’azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all’articolo 7, paragrafo 5, l’esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:
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a) |
in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell’Unione; e |
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b) |
a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione; e |
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c) |
qualora l’aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto. |
2. Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
3. Nel caso di prodotti sensibili, sono adottate misure di salvaguardia provvisorie in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 4, senza indugio e in ogni caso entro un termine massimo di 21 giorni dall’apertura dell’inchiesta per evitare danni difficilmente riparabili all’industria dell’Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.
4. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l’intervento immediato della Commissione e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
5. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di 200 giorni di calendario.
6. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall’inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono rimborsati tempestivamente.
7. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l’Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.
8. Qualora la Commissione stabilisca che una misura di salvaguardia provvisoria si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall’applicazione della misura, a meno che l’esito di un’inchiesta non dimostri che l’esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.
Articolo 10
Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure
1. Qualora un’inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non sono state soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell’inchiesta e dei procedimenti secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 11
Adozione di misure di salvaguardia definitive
1. Qualora un’inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono state soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 13.
3. La Commissione non applica, proroga o mantiene in vigore una misura di salvaguardia bilaterale oltre la scadenza del periodo transitorio.
4. Qualora la Commissione stabilisca che una misura si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall’applicazione della misura, a meno che l’esito di un’inchiesta non dimostri che l’esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.
Articolo 12
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l’industria dell’Unione e a facilitare l’adeguamento. Tale periodo non supera i due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 2.
2. La durata iniziale della misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l’adeguamento dell’industria dell’Unione è in corso. Nel caso di prodotti sensibili, una misura di salvaguardia è prorogata fino a due anni, purché continui a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione.
3. Una misura di salvaguardia non è applicata una seconda volta all’importazione di un prodotto di cui all’allegato 10-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’EMPA e all’allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA che è già stato assoggettato alla stessa misura, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata totale della precedente misura di salvaguardia.
4. Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica che agisca a nome dell’industria dell’Unione o associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell’industria dell’Unione può richiedere una proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tale caso, prima di decidere sulla proroga la Commissione può procedere a un riesame per indagare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, visti i fattori di cui all’articolo 7, paragrafo 5. La Commissione può iniziare tale riesame di propria iniziativa qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Le misure di salvaguardia restano in vigore in attesa dell’esito di tale riesame.
5. L’avviso di apertura del riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo è pubblicato conformemente all’articolo 5, paragrafi 6 e 7. Il riesame è condotto in conformità dell’articolo 7.
6. Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo è adottata conformemente agli articoli 10 e 11.
7. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e ogni relativa proroga.
Articolo 13
Riservatezza
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
2. Le informazioni a carattere riservato e le informazioni fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, non sono divulgate senza l’espresso consenso di chi le ha fornite.
3. Ogni richiesta di riservatezza indica i motivi per i quali le informazioni dovrebbero essere riservate. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate è chiesto di fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni riservate. In circostanze eccezionali, le parti interessate possono precisare che tali informazioni non possono essere sintetizzate. In tali casi, le parti interessate devono motivare le ragioni per le quali una sintesi non è possibile. Tuttavia, se dovesse risultare evidente che la richiesta di riservatezza non è giustificata e se chi ha fornito le informazioni non desidera né renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell’informazione in questione.
4. Se le informazioni concernenti la produzione, la capacità produttiva, l’occupazione, i salari, il volume e il valore delle vendite sul mercato interno o il prezzo medio sono comunicate in via riservata, la Commissione provvede affinché siano presentate sintesi significative non riservate che divulghino almeno dati aggregati o, nei casi in cui la divulgazione di dati aggregati metterebbe a rischio la riservatezza dei dati della società, indici per ciascun periodo di 12 mesi oggetto dell’inchiesta, in modo da garantire l’adeguato diritto di difesa delle parti interessate. A tale riguardo, le richieste di riservatezza dovrebbero essere prese in considerazione in situazioni in cui particolari strutture del mercato o dell’industria interna lo giustifichino. La presente disposizione non impedisce la presentazione di sintesi non riservate più dettagliate.
5. Le richieste di riservatezza non sono giustificate per informazioni relative alle norme tecniche e di qualità di base o agli usi di base del prodotto in questione. Le richieste di riservatezza per informazioni riguardanti l’identità di richiedenti e di altre imprese produttrici note estranei alla richiesta sono giustificate solo in circostanze eccezionali, che devono essere debitamente motivate dalla Commissione. A tale riguardo, semplici asserzioni non sono sufficienti a giustificare le richieste di riservatezza. Se l’identità dei richiedenti non può essere divulgata, la Commissione comunica il numero totale di produttori inclusi nell’industria interna e la percentuale della produzione rappresentata dai richiedenti rispetto alla produzione totale dell’industria interna.
6. Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o per la fonte di tali informazioni.
7. I paragrafi da 1 a 6 non impediscono alle autorità dell’Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Le autorità dell’Unione tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.
Articolo 14
Relazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’applicazione, sull’attuazione e sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
2. La relazione comprende, tra l’altro, informazioni sull’applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e delle misure di salvaguardia definitive, delle misure di vigilanza preventive, delle misure di salvaguardia e di vigilanza regionale, e sulla chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure.
3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con ciascun paese interessato per cui è in vigore la misura di salvaguardia.
4. Entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, il Parlamento europeo può invitare quest’ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all’attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 15
Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea
1. Qualora un prodotto originario del paese interessato sia importato a condizioni preferenziali nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione in quantità talmente elevate e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, la Commissione può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate, a meno che non sia raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le altre norme stabilite nel presente regolamento applicabili alle misure di salvaguardia si applicano anche a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.
3. Ai fini del paragrafo 1, per «grave deterioramento» si intendono notevoli difficoltà in un settore dell’economia che produce prodotti simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell’esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti:
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a) |
l’aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altri paesi; e |
|
b) |
l’effetto di tali importazioni sulla situazione dell’industria o del settore economico interessati, compreso l’effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull’occupazione. |
Articolo 16
Misure antielusione
Qualora la Commissione individui elusioni delle misure di salvaguardia realizzate mediante modifiche delle rotte commerciali, comprese importazioni provenienti da parti esentate dalle misure di salvaguardia previste dal presente regolamento, ne informa le autorità competenti degli Stati membri affinché sia rafforzata la cooperazione doganale con i paesi del Mercosur per quanto riguarda la verifica del rispetto delle norme di origine previste nell’EMPA e nell’ITA e la garanzia del loro pieno rispetto.
Articolo 17
Atti delegati
Su richiesta debitamente giustificata del settore industriale dell’Unione interessato, o di propria iniziativa, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18, al fine di modificare l’allegato per quanto riguarda l’elenco dei prodotti sensibili.
Articolo 18
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di 18 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 19
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.
Articolo 20
Applicazione del presente regolamento all’EMPA e all’ITA
1. Il presente regolamento si applica all’ITA dalla data di entrata in vigore dell’ITA fino alla data di entrata in vigore dell’EMPA. Il presente regolamento si applica all’EMPA quando quest’ultimo sarà entrato in vigore e l’ITA avrà cessato di produrre effetti giuridici.
2. Il rapporto tra l’EMPA e l’ITA è disciplinato dall’articolo 3.2, paragrafi da 3 a 8, dell’EMPA.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2026.
(2) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(5) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
ALLEGATO
PRODOTTI SENSIBILI
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I. |
I prodotti seguenti sono soggetti a contingenti tariffari dell’Unione europea a norma della sezione B dell’allegato 10-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’EMPA e della sezione B dell’allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA:
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II. |
Prodotti di cui alle linee tariffarie seguenti: Agrumi: arance, limoni e mandarini: 0805 10 20 , 0805 10 80 , 0805 20 10 , 0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 , 0805 40 00 , 0805 50 10 , 0805 50 90 , 0805 90 00 . |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/687/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)