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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/671

27.3.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/671 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2026

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2026) 1745]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2146 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)

Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), come modificato, che istituisce il sistema di esenzione specifico.

(4)

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»).

(5)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/611, del 17 marzo 2023, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei soggetti sotto esame e l’elenco aggiornato dei soggetti esentati (5).

(6)

Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati. La più recente decisione di esecuzione (UE) 2025/110 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 23 gennaio 2025.

(7)

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esenzione.

1.   DOMANDE DI ESENZIONE

(8)

Tra il 23 agosto 2024 e il 23 gennaio 2026 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione.

(9)

Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande.

(10)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione.

2.   AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE

(11)

L’esame del merito della domanda presentata dai soggetti di cui alla tabella 1 è stato concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

89AZ

New Cycle GmbH

An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania

8031

PROWEN BIKES S.L.

Poligono Industrial La Viñuela, 55 (14900-Lucena) Córdoba, Spagna

(12)

Durante l’esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dai soggetti indicati nella tabella 1.

(13)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio dei soggetti indicati nella tabella 1 non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

(14)

Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti indicati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

(15)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell’esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico del soggetto che ha richiesto l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.

(16)

I soggetti interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle rispettive domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(17)

Poiché le esenzioni si applicano solo ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (7) ogni eventuale modifica, come modifiche del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o modifiche delle operazioni di assemblaggio (ad esempio la creazione di nuove entità di assemblaggio), che possa incidere sull’esenzione.

(18)

In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

3.   SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

(19)

L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso è sospeso.

(20)

Poiché le sospensioni si applicano solo ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (8) ogni eventuale modifica, come modifiche del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o modifiche delle operazioni di assemblaggio (ad esempio la creazione di nuove entità di assemblaggio), che possa incidere sulla decisione della Commissione per quanto riguarda l’esenzione richiesta. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza il nome, la forma giuridica o l’indirizzo di tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

89MG

Pon Bike Lithuania UAB

Pramonės pr. 13 A, Kėdainiai, LT-57242, Lituania

88AX

CORRATEC S.R.L.

Ovidiu Cotrus str., Nr. 28, Cladirea C2, Județ Timiş, 300514 Timisoara, Romania

88AY

SPORT LIFESTYLE S.L.

Calle Travesía de la Industria No. 20, 33401 Avilés (Asturias), Spagna

4.   AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

(21)

Tra il 18 dicembre 2024 e l’8 aprile 2025 i soggetti esentati di cui alla tabella 3 hanno notificato alla Commissione modifiche dei rispettivi nomi e/o indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione.

(22)

Sebbene l’esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati di riferimento relativi a tali soggetti.

Tabella 3

Codice addizionale TARIC

Dati di riferimento precedenti

Modifica

A664

Maxbike, s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30

Vitkovice, Ostrava - Cechia

L’indirizzo di questo soggetto è stato così modificato:

Navrátilova 1241/3, 721 00, Ostrava –

Cechia

8065

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe Gozola, ZA Acti

Est Parc Eco, 85000 La Roche-sur-Yon, Francia

L’indirizzo di questo soggetto è stato così modificato:

41 rue Pierre Allut, Parc Eco 85-2, 85000 La Roche-sur-Yon, Francia

C007

Cycleurope Industries,

161 Rue Gabriel Péri, FR - 10100

Romilly-sur-Seine, Francia

Il nome di questo soggetto è stato così modificato:

Re-Cycles France

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.

Soggetti esentati

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza degli effetti

89AZ

New Cycle GmbH

An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania

5.4.2024

8031

PROWEN BIKES S.L.

Poligono Industrial La Viñuela, 55 (14900-Lucena) Córdoba, Spagna

23.8.2024

Articolo 2

I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

Tali sospensioni dei pagamenti si applicano solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti.

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza degli effetti

89MG

Pon Bike Lithuania UAB

Pramonės pr. 13 A, Kėdainiai, LT-57242, Lituania

6.2.2025

88AX

CORRATEC S.R.L.

Ovidiu Cotrus str., Nr. 28, Cladirea C2, Județ Timiş, 300514 Timisoara, Romania

22.12.2025

88AY

SPORT LIFESTYLE S.L.

Calle Travesía de la Industria No. 20, 33401 Avilés (Asturias), Spagna

23.1.2026

Articolo 3

I dati di riferimento aggiornati relativi ai soggetti esentati di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati di riferimento». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati di riferimento

Codice addizionale TARIC

Dati di riferimento precedenti

Nuovi dati di riferimento

Data di decorrenza degli effetti

A664

Maxbike, s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30

Vitkovice, Ostrava - Cechia

Maxbike, s.r.o.

Navrátilova 1241/3, 721 00, Ostrava –

Cechia

14.9.2016

8065

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe Gozola, ZA Acti Est Parc Eco, 85000 La Roche-sur-Yon, Francia

Arcade Cycles

41 rue Pierre Allut, Parc Eco 85-2, 85000 La Roche-sur-Yon, Francia

4.1.2024

C007

Cycleurope Industries,

161 Rue Gabriel Péri, FR - 10100

Romilly-sur-Seine, Francia

Re-Cycles France,

161 Rue Gabriel Péri, FR - 10100

Romilly-sur-Seine, Francia

25.11.2024

Articolo 4

Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 4 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Membro della Commissione


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/71/oj.

(3)   GU L, 2025/2146, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2146/oj.

(4)   GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/88/oj.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 80 del 20.3.2023, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/611/oj), allegati I e II.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/110 della Commissione, del 23 gennaio 2025, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione. GU L, 2025/110, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/110/oj.

(7)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2474/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/671/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)