|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2026/668 |
16.4.2026 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 270/2025
del 5 dicembre 2025
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/668]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1101 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/782 per quanto riguarda la valutazione, da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, dei limiti massimi di residui delle sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1102 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1103 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 per quanto riguarda le prescrizioni per le domande e le richieste di stabilire una classificazione LMR non richiesto per le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche (3). |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XIII è così modificato:
|
1. |
Al punto 12b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/12 della Commissione) è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
|
|
2. |
Al punto 12c (Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione) è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
|
|
3. |
Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
|
Articolo 2
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2025/1101 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1102 e (UE) 2025/1103 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2025
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L, 2025/1101, 4.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1101/oj.
(2) GU L, 2025/1102, 4.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1102/oj.
(3) GU L, 2025/1103, 4.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1103/oj.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/668/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)