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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/633 |
16.4.2026 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 299/2025
del 5 dicembre 2025
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/633]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/420 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, garantendo una partecipazione equilibrata dei membri del personale delle AEV e delle autorità competenti interessate, la loro nomina, i compiti e le modalità di lavoro (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/532 della Commissione, del 24 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi che l'entità finanziaria deve determinare e valutare quando subappalta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1190 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri utilizzati per identificare le entità finanziarie che hanno l'obbligo di svolgere test di penetrazione guidati dalla minaccia, i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, i requisiti concernenti l'ambito, l'approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase dei test, i risultati, la chiusura e le fasi correttive e il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco (3). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31qh (Regolamento delegato (UE) 2025/301 della Commissione) è inserito quanto segue:
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"31qi. |
32025 R 0420: Regolamento delegato (UE) 2025/420 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, garantendo una partecipazione equilibrata dei membri del personale delle AEV e delle autorità competenti interessate, la loro nomina, i compiti e le modalità di lavoro (GU L, 2025/420, 24.3.2025). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue: all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dopo i termini "dell'ESA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA". |
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31qj. |
32025 R 0532: Regolamento delegato (UE) 2025/532 della Commissione, del 24 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi che l'entità finanziaria deve determinare e valutare quando subappalta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti (GU L, 2025/532, 2.7.2025). |
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31qk. |
32025 R 1190: Regolamento delegato (UE) 2025/1190 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri utilizzati per identificare le entità finanziarie che hanno l'obbligo di svolgere test di penetrazione guidati dalla minaccia, i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, i requisiti concernenti l'ambito, l'approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase dei test, i risultati, la chiusura e le fasi correttive e il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco (GU L, 2025/1190, 18.6.2025)". |
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2025/420, (UE) 2025/532 e (UE) 2025/1190 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2025
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L, 2025/420, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/420/oj.
(2) GU L, 2025/532, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/532/oj.
(3) GU L, 2025/1190, 18.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1190/oj.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/633/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)