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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/525 |
12.3.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/525 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2026
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e stabilisce il metodo di fissazione dei prezzi rappresentativi. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 prevede che i prezzi rappresentativi siano indicati nell’allegato I di tale regolamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dato che tali prezzi sono modificati frequentemente, questa disposizione si traduce in un numero significativo di regolamenti modificativi, il che costituisce un notevole onere amministrativo. |
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(3) |
Al fine di garantire una diffusione più rapida dei prezzi rappresentativi, aumentare la trasparenza per gli operatori economici e le autorità nazionali e ridurre l’onere amministrativo per le istituzioni dell’Unione, è opportuno modernizzare il metodo di pubblicazione di tali prezzi rappresentativi. |
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(4) |
Il potere di calcolare i prezzi rappresentativi secondo la metodologia e la frequenza stabilite dovrebbe rimanere di competenza della Commissione per garantire la stabilità del mercato. Tuttavia la pubblicazione di tali prezzi dovrebbe essere effettuata per via elettronica tramite la banca dati relativa alla tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC). Questo metodo di pubblicazione garantisce un accesso immediato e chiaro a tutte le parti interessate, in linea con gli obiettivi di semplificazione della Commissione. |
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(5) |
Al fine di migliorare la coerenza, la trasparenza e l’accessibilità del diritto dell’Unione, le disposizioni relative ai prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, sono state integrate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione (4) mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione (5). |
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(6) |
Al fine di garantire una maggiore trasparenza per gli operatori economici e le autorità nazionali, è opportuno includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 anche la metodologia di fissazione di tali prezzi rappresentativi. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834
Al capo 4 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo -43 ter
Fissazione dei prezzi rappresentativi
1. I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2014 sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito del sistema di sorveglianza di cui all’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il prezzo rappresentativo, per prodotto (per codice NC) e per origine, è il prezzo medio all’importazione dell’ultimo mese con un volume minimo di 20 tonnellate di importazioni, a condizione che:
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a) |
vi sia stato un periodo di almeno tre mesi consecutivi con un volume minimo di importazioni di 20 tonnellate negli ultimi sei mesi; e |
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b) |
non vi sia stato alcun periodo di più di due mesi consecutivi al di sotto di tale volume minimo di importazioni di 20 tonnellate dal periodo di cui alla lettera a). |
3. In caso di necessità la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, adeguare i prezzi rappresentativi per il pollame, le uova e l’ovoalbumina.
Tuttavia essa può modificare tali prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.
4. I prezzi rappresentativi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dalla Commissione tramite la banca dati relativa alla tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) (*1) e sulla pagina dedicata del sito web della Commissione.
(*1) https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp.»."
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1484/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/524 della Commissione, dell'11 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori del pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» e che abroga il regolamento (CE) n. 1484/95 (GU L, 2026/524, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/524/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/525/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)