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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/516 |
11.3.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/516 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2026
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 per quanto riguarda la concentrazione di tujoni nell’olio essenziale di salvia spagnola
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La sostanza olio essenziale di salvia spagnola ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams è stata autorizzata per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 della Commissione (2). |
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(2) |
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 la concentrazione di tujoni nell’olio essenziale di salvia spagnola è erroneamente indicata con un valore di «0,001 %», mentre, secondo il parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 17 settembre 2024 (3), la concentrazione di tujoni nell’olio essenziale di salvia spagnola non era stata rilevata dalla gascromatografia-spettrometria di massa (limite di rilevazione (LOD) dello 0,001 %). |
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(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403, alla voce relativa all’additivo per mangimi 2b413-eo, olio essenziale di salvia spagnola, nella terza colonna, «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», alla rubrica «Specifiche», il trattino «— Tujoni: 0,001 %» è sostituito da «— Tujoni: ≤ 0,001 %».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1403 della Commissione, del 16 luglio 2025, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di salvia spagnola ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams e dell’olio essenziale di lavanda ottenuto da Lavandula angustifolia Mill. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/1403, 17.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1403/oj).
(3) EFSA Journal 2024:22(10), e9015, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9015.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/516/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)