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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/513

23.4.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/513 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2026/512 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 23 aprile 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/512, che modifica la decisione 2012/642/PESC.

(4)

Nella decisione (PESC) 2026/512 si ritiene opportuno ampliare l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, elencandovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, tra cui vetreria da laboratorio e taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi.

(5)

Nella decisione (PESC) 2026/512 si ritiene opportuno ampliare l’elenco dei beni soggetti a restrizioni alle esportazioni che potrebbero contribuire al rafforzamento delle capacità industriali della Bielorussia, quali prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali.

(6)

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2026/512 dichiara opportuno ampliare l’elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia.

(7)

La decisione (PESC) 2026/512 impone restrizioni aggiuntive alla prestazione, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie e alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, di servizi che contribuiscano a rafforzare le capacità tecnologiche della Bielorussia, in particolare la prestazione di servizi di sicurezza gestiti.

(8)

Inoltre, la decisione (PESC) 2026/512 limita la prestazione di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Russia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi russi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Russia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell’Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hanno la doppia cittadinanza è limitata.

(9)

La decisione (PESC) 2026/512 introduce inoltre una deroga all’obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie che non siano già soggetti alle misure restrittive stabilite dal regolamento (CE) n. 765/2006 qualora tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza consolare o diplomatica della Bielorussia situata in uno Stato membro.

(10)

Inoltre, nella decisione (PESC) 2026/512 si ritiene opportuno introdurre ulteriori divieti di importazione di beni che consentano alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, permettendo in tal modo il suo coinvolgimento nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, tra cui determinate materie prime critiche, metalli, determinati minerali, rottami di acciaio e altri metalli, prodotti chimici, articoli di gomma vulcanizzata e pelli da pellicceria conciate.

(11)

Attualmente le persone giuridiche, le entità o gli organismi diversi dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi bielorussi, le persone diverse da quelle elencate nel regolamento (CE) n. 765/2006 o le persone diverse da quelle che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione possono intentare azioni nei confronti di società dell’Unione che si conformano alle misure restrittive, ad esempio quando gli operatori dell’Unione cessano di fornire alle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi diversi dalla Bielorussia prodotti la cui esportazione in Bielorussia è vietata. La decisione (PESC) 2026/512 rafforza pertanto il quadro di misure restrittive dell’Unione estendendo l’ambito di applicazione del divieto di soddisfare tali richieste in relazione a qualsiasi contratto o operazione la cui esecuzione sia stata pregiudicata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive dell’Unione. L’ambito di applicazione del divieto di cui al regolamento (CE) n. 765/2006 di soddisfare tali richieste dovrebbe pertanto essere esteso anche alle richieste presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia vietata a norma del regolamento (CE) n. 765/2006, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano o meno originari dell’Unione.

(12)

Le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi, o le persone, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati, potrebbero cercare di far rispettare, in paesi terzi diversi dalla Bielorussia, le decisioni giudiziarie e amministrative bielorusse. Tali tentativi possono essere basati su rivendicazioni relative a contratti interessati da misure restrittive. È pertanto opportuno estendere la possibilità per le persone fisiche o giuridiche dell’Unione di chiedere il risarcimento dei danni a persone, entità e organismi che chiedono, in paesi terzi diversi dalla Bielorussia, l’esecuzione di tali decisioni bielorusse o che cooperano alla loro esecuzione, nonché a persone, entità o organismi da esse posseduti o controllati. È inoltre opportuno consentire al Consiglio di imporre un divieto di transazione alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che chiedono l’esecuzione, o che cooperano all’esecuzione, delle decisioni bielorusse basate su crediti relativi a contratti interessati da misure restrittive, nonché alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che possiedono o controllano tali persone giuridiche, entità o organismi.

(13)

La Banca nazionale bielorussa sta per introdurre il rublo bielorusso digitale, che dovrebbe essere messo in circolazione nella seconda metà del 2026 ed essere utilizzato progressivamente da imprese, enti statali e singoli individui, nonché tra questi e operatori di paesi terzi. Sebbene sia ancora in fase preparatoria, il progetto è inteso, tra l’altro, a fornire un sistema di pagamento che protegga i cittadini bielorussi dagli effetti delle sanzioni di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. 2012/642/PESC. Pertanto, la decisione (PESC) 2026/512 impone il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgano tale valuta digitale della banca centrale o di fornire sostegno allo sviluppo di tale progetto. Tale decisione prevede inoltre un periodo di tempo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti.

(14)

Le recenti misure adottate dal regime bielorusso comprendono il divieto delle operazioni di determinati prestatori di servizi per le cripto-attività stranieri, il che indica l’intenzione del regime di controllare da vicino le operazioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano nel paese. In parallelo, la Bielorussia sta elaborando un regime normativo che prevede uno stretto controllo statale sui prestatori di servizi per le cripto-attività, che comporta il rischio che le cripto-attività siano utilizzate dal regime per eludere le misure restrittive dell’Unione. In tali circostanze, l’individuazione di specifici prestatori di servizi per le cripto-attività come soggetti che consentono l’elusione delle misure restrittive non attenuerebbe sufficientemente i rischi di elusione, in quanto il regime bielorusso potrebbe ricorrere ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività sotto il suo controllo per gli stessi scopi illeciti. Al fine di assicurare che le cripto-attività non forniscano un canale per eludere le misure restrittive dell’Unione, la decisione (PESC) 2026/512 vieta quindi le operazioni con qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività stabilito in Bielorussia o qualsiasi piattaforma decentralizzata stabilita in Bielorussia che consenta lo scambio o il trasferimento di cripto-attività.

(15)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

«30)

“servizio di sicurezza gestito”: un servizio di sicurezza gestito quale definito all’articolo 2, punto 14 bis, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

31)

“servizi direttamente connessi ad attività turistiche”: i servizi seguenti:

a)

servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;

b)

servizi di guida turistica;

c)

servizi pubblicitari connessi ai servizi di cui ai punti a) e b).

(*1)  Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cibersicurezza”) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).»;"

2)

l’articolo 1 ter ter è così modificato:

a)

i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater sono soppressi;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 sexies.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 e 8311, elencati nell’allegato XVIII, necessari per l’esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«14 ter.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 3403 19 80 elencati nell’allegato XIX esportati dall’Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all’Azerbaigian.»

;

d)

il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.   Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»

;

e)

il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis o 14 ter entro due settimane dal rilascio.»

;

3)

all’articolo 1 sexies, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.»

;

4)

all’articolo 1 septies, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.»

;

5)

l’articolo 1 undecies quater è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 ter.   A decorrere dal 25 maggio 2026 è proibita la prestazione, diretta o indiretta, di servizi di sicurezza gestiti:

a)

alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; oppure

b)

a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

4 quater.   È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia.»

;

b)

al paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter destinati a essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; oppure»

;

c)

il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:

«5 bis.   Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dal paragrafo 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter o 4 quater alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, è necessaria un’autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi del presente regolamento.»

;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 ter.   Il paragrafo 5 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Bielorussia situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter o 4 quater che sono strettamente necessari per il suo funzionamento.»

;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«10 quater.   Il paragrafo 4 quater non si applica all’esecuzione fino al 25 giugno 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»

;

6)

all’articolo 1 novodecies bis sono inseriti i paragrafi seguenti:

«9 sexies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 e 7610, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 luglio 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»

;

7)

all’articolo 1 septvicies ter, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:

«f)

che sono necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XV, in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;

g)

strettamente necessarie per il pagamento di onorari professionali ragionevoli o per il rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali;

h)

che sono necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Bielorussia.»

;

8)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 septvicies quinquies

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che tenti di ottenere l’esecuzione, al di fuori dell’Unione, di sentenze che soddisfano le richieste di cui all’articolo 8 nonies, paragrafo 1, ovvero con la persona fisica o giuridica, entità o organismo che possiede o controlla detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati, come da elenco nell’allegato XXXIII.

2.   Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;

b)

strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

c)

fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi dell’articolo 8 nonies.

Articolo 1 septvicies sexies

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nell’allegato XXXIV ovvero sostenerne lo sviluppo.

Articolo 1 septvicies octies

1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Bielorussia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a)

che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

b)

effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica dal 24 maggio 2026»

;

9)

all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina bielorussa e qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito in un paese terzo diverso dalla Bielorussia, a eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato V ter bis del presente regolamento, e che sia coinvolto nella vendita, nella fornitura, nel trasferimento o nell’esportazione di beni, tecnologie e servizi, anche non originari dell’Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, a persone, entità od organismi di cui alla lettera a), b), c) o d) del presente paragrafo o per un uso in Bielorussia.»

;

10)

l’articolo 8 nonies è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 nonies

1.   Qualsiasi persona di cui all’articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa stessa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo che la persona di cui al quarto trattino dell’articolo 10 detiene o controlla, in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), che ha proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che possiede o controlla detta entità od organismo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 10, terzo o quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 10, quarto trattino, in conseguenza di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emesse in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e intese a chiedere l’esecuzione di sentenze che accolgono le richieste di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere l’esecuzione di sentenze che accolgono le richieste di cui al paragrafo 1, in un paese terzo diverso dalla Bielorussia, o che collabori a tal fine, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che possiede o controlla detta entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati e ad eccezione delle persone di cui al terzo o quarto trattino dell’articolo 10 o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che le persone di cui al quarto trattino dell’articolo 10 possiedono o controllano e contro cui sia stata emessa una sentenze che accoglie le richieste di cui al paragrafo 1.»

;

11)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. RAOUNA


(1)   GU L, 2026/512, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/512/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj).

(3)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:

1)

l’allegato V bis è così modificato:

a)

nella parte A, categoria VIII, sezione X.C.VIII.005, la lettera a. è sostituita dalla seguente:

«a.

toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5);»;

b)

nella parte A, categoria IX, è inserita la sezione seguente:

«X.C.IX.017

Sostanze e fluidi lubrificanti e loro additivi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C006, come segue:

a.

oli lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

“punto di scorrimento” uguale o inferiore a 218,15 K (- 55 oC); e

2.

“punto di infiammabilità” uguale o superiore a 478,15 K (205 oC);

Note tecniche:

1.

Ai fini dell’autorizzazione di cui a X.C.IX.017, il “punto di scorrimento” è determinato con il metodo descritto nella norma ISO 3016 o in “norme equivalenti”.

2.

Ai fini dell’autorizzazione di cui a X.C.IX.017, il “punto di infiammabilità” è determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2592 o in “norme equivalenti”.

b.

grassi lubrificanti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

temperatura minima di funzionamento inferiore a 233,15 K (- 40 oC);

2.

temperatura massima di funzionamento superiore a 413,15 K (140 oC); e

3.

“punto di sgocciolamento” uguale o superiore a 523,15 K (250 oC);

Nota tecnica:

Ai fini dell’autorizzazione di cui a X.C.IX.017, il “punto di sgocciolamento” è determinato con il metodo descritto nella norma ISO 2176 o in “norme equivalenti”.

c.

fluidi di ammortizzamento o di flottazione aventi uno degli elementi seguenti:

1.

dibromotetrafluoroetano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

2.

policlorotrifluoroetilene (CAS 9002-83-9); o

3.

polibromotrifluoroetilene (CAS 55157-25-0);

d.

fluidi ai fluorocarburi aventi uno degli elementi seguenti:

1.

forme monomeriche di perfluoropolialchiletertriazine o perfluoro-eteri-alifatici;

2.

perfluoroalchilammine;

3.

perfluorocicloalcani; o

4.

perfluoroalcani;

e.

fluidi magnetoreologici;

f.

additivi, come segue:

1.

alchil-difenilammine (CAS 68921-45-9).

2.

antiossidante BX AO 5057 (CAS 68411-46-1);

3.

butilidrossianisolo (CAS 25013-16-5);

4.

butilidrossitoluene (CAS 128-37-0);

5.

dialchilditiocarbammati:

a)

dialchilditiocarbammato di molibdeno (CAS 253873-83 5);

b)

dietilditiocarbammato di zinco (CAS 14324-55 1);

c)

dimetilditiocarbammato di bismuto (CAS 21260-46 8);

6.

disolfuri:

a)

disolfuro di molibdeno (CAS 1317-33 5);

b)

disolfuro di tungsteno (CAS 12138-09 9);

7.

ditiofosfati:

a)

ditiofosfato di molibdeno (CAS 72030-25-2);

b)

ditiofosfati di zinco (CAS 19210-06-1);

8.

N-fenil-1,1,3,3-tetrametilbutilnaftalene-1-ammina (CAS 90-30-2);

9.

trifenil fosforotioato (CAS 597-82-0);

10.

tricresilfosfato; o

11.

dialchilditiofosfato di zinco (CAS 68649-42-3 e 68457-79-4).»;

c)

nella parte B, la tabella «10. Prodotti vari» è sostituita dalla seguente:

«10.   Prodotti vari

Codice NC

Descrizione

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

8807 30

Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota»

2)

nell’allegato V ter bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V ter bis

Elenco dei paesi di cui all’articolo 1 tervicies, paragrafi 1 bis e 1 ter, all’articolo 1 septvicies bis, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2 bis, all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, all’articolo 8 octies, paragrafo 1, e all’articolo 8 octies bis, paragrafo 2»;

3)

l’allegato XVIII è così modificato:

a)

sono inserite le voci seguenti:

Codice NC

Descrizione

«2931

Altri composti organo-inorganici

Ex 2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, ad eccezione del codice NC 2932 20

3603

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

4001

Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4007

Fili e corde di gomma vulcanizzata

Ex 4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, escluso il codice NC 4015 12

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita»;

b)

è soppressa la voce seguente:

Codice NC

Descrizione

«4016 93

Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)»;

c)

sono inserite le voci seguenti:

Codice NC

Descrizione

«4017

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

6805

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio»;

d)

è soppressa la voce seguente:

Codice NC

Descrizione

«7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio»;

e)

sono inserite le voci seguenti:

Codice NC

Descrizione

«7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

8209

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

8701 95 90

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709), di potenza del motore superiore a 130 kW (esclusi i motocoltivatori, i trattori stradali per semirimorchi, i trattori a cingoli e i trattori agricoli e forestali a ruote)»;

4)

nell’allegato XIX, è inserita la voce seguente:

Codice NC

Descrizione

«3403

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi»;

5)

nell’allegato XXV, tabella «9) Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette e biciclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio», sono soppresse le voci seguenti:

«ex

4011 10 00

Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo station wagon e auto da corsa)

ex

4011 40 00

Dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90 00

Altri»;

6)

l’allegato XXVII è così modificato:

a)

sono inserite le voci seguenti:

Codice NC

Nome del prodotto

«2501

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

2601

Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

2619

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio

2620

Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall’incenerimento di rifiuti urbani

2804 61

Silicio, contenente, in peso, >= 99,99  % di silicio

2804 69

Silicio, contenente, in peso, < 99,99  % di silicio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no»;

b)

nell’allegato XXVII la voce «ex 2825» è sostituita dalla seguente:

Codice NC

Nome del prodotto

«ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione del codice NC 2825 30 00»;

c)

sono inserite le voci seguenti:

Codice NC

Nome del prodotto

«2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2926

Composti a funzione nitrile

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

Ex 7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere, eccetto per i codici NC 7110 21 e 7210 29

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7404

Cascami ed avanzi di rame

Ex 7406

Polveri e pagliette di rame, eccetto la polvere di rame dendritico

7503

Cascami ed avanzi rottami di nichel

7504

Polveri e pagliette di nichel

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8104

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi»;

7)

sono aggiunti gli allegati seguenti:

‘

ALLEGATO XXXIII

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1 septvicies quinquies

 

ALLEGATO XXXIV

Elenco delle cripto-attività e delle valute digitali della banca centrale di cui all’articolo 1 septvicies sexies

Cripto-attività o valute digitali della banca centrale

Entrata in vigore

Rublo bielorusso digitale

24 maggio 2026

’

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/513/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)