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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/512 |
23.4.2026 |
DECISIONE (PESC) 2026/512 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2026
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1). |
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(2) |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco era una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. |
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(3) |
Nelle conclusioni del 19 febbraio 2024 il Consiglio condannava fermamente il sostegno che il regime bielorusso continua a fornire nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e invitava la Bielorussia ad astenersi da tali interventi e a rispettare i suoi obblighi internazionali. |
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(4) |
In considerazione della gravità della situazione, e in risposta al persistente coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. |
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(5) |
In particolare, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencando prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, tra cui vetreria da laboratorio e taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi. |
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(6) |
È opportuno inoltre ampliare l'elenco dei beni soggetti a restrizioni alle esportazioni che potrebbero contribuire al rafforzamento delle capacità industriali della Bielorussia, quali prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali. |
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(7) |
Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno ampliare l'elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia. |
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(8) |
Inoltre, è opportuno imporre ulteriori restrizioni alla prestazione, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, di servizi che contribuiscano a rafforzare le capacità tecnologiche della Bielorussia, in particolare la prestazione di servizi di sicurezza gestiti. |
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(9) |
È inoltre opportuno limitare la fornitura di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Bielorussia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi bielorussi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Bielorussia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell'Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hanno la doppia cittadinanza è limitata. |
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(10) |
È opportuno altresì introdurre una deroga all'obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie che non siano già soggetti alle misure restrittive stabilite dalla decisione 2012/642/PESC qualora tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza consolare o diplomatica della Bielorussia situata in uno Stato membro. |
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(11) |
Inoltre, è opportuno introdurre ulteriori divieti di importazione di beni che consentano alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, permettendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tra cui determinate materie prime critiche, metalli, determinati minerali, rottami di acciaio e altri metalli, prodotti chimici, articoli di gomma vulcanizzata e pelli da pellicceria conciate. |
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(12) |
Attualmente, le azioni contro le imprese dell'Unione che rispettano le misure restrittive possono essere presentati da persone giuridiche, entità o organismi diversi dalle persone giuridiche, entità o organismi bielorussi, da persone diverse da quelle elencate nella decisione 2012/642/PESC, o da persone diverse da quelle che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ad esempio quando gli operatori dell'Unione interrompono la fornitura a persone fisiche e giuridiche di paesi terzi diversi dalla Bielorussia di prodotti la cui esportazione verso la Bielorussia è vietata. È pertanto opportuno rafforzare il quadro dell'Unione in materia di misure restrittive estendendo la portata del divieto di soddisfare tali azioni in relazione a qualsiasi contratto o transazione la cui esecuzione sia stata influenzata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive dell'Unione. L'ambito di applicazione del divieto di cui alla decisione 2012/642/PESC in merito alla soddisfazione di tali azioni dovrebbe pertanto essere esteso anche alle azioni presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato di tale decisione, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della decisione 2012/642/PESC, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano originari dell'Unione. |
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(13) |
La Banca nazionale bielorussa sta per introdurre il rublo bielorusso digitale, che dovrebbe essere messo in circolazione nella seconda metà del 2026 ed essere utilizzato progressivamente da imprese, enti statali e singoli individui, nonché tra questi e operatori di paesi terzi. Sebbene il progetto sia ancora in fase preparatoria, il rublo digitale è inteso, tra l'altro, a fornire un sistema di pagamento che protegga i cittadini bielorussi dagli effetti delle misure restrititve di cui alla decisione 2012/642/PESC. È pertanto opportuno imporre il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgano tale valuta digitale della banca centrale bielorussa o di fornire sostegno allo sviluppo di tale progetto. Dovrebbe essere previsto inoltre un periodo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti. |
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(14) |
Le recenti misure adottate dal regime bielorusso comprendono il divieto delle operazioni di determinati prestatori di servizi per le cripto-attività stranieri, il che indica l'intenzione del regime di controllare da vicino le operazioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano nel paese. In parallelo, la Bielorussia sta elaborando un regime normativo che prevede uno stretto controllo statale sui prestatori di servizi per le cripto-attività, che comporta il rischio che le cripto-attività siano utilizzate dal regime per eludere le misure restrittive dell'Unione. In tali circostanze, l'individuazione di specifici prestatori di servizi per le cripto-attività come soggetti che consentono l'elusione delle misure restrittive non attenuerebbe sufficientemente i rischi di elusione, in quanto il regime bielorusso potrebbe ricorrere ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività sotto il suo controllo per gli stessi scopi illeciti. Al fine di assicurare che le cripto-attività non forniscano un canale per eludere le misure restrittive dell'Unione, è pertanto opportuno vietare le operazioni con qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività stabilito in Bielorussia o qualsiasi piattaforma decentralizzata stabilita in Bielorussia che consenta lo scambio o il trasferimento di cripto-attività. |
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(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
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1) |
l'articolo 1 ter è così modificato:
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2) |
all'articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
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4) |
l'articolo 2 nonies quater è così modificato:
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5) |
all'articolo 2 quindecies, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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6) |
all'articolo 2 novodecies bis è inserito il paragrafo seguente: «9 sexies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 e 7610, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 luglio 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» |
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7) |
all'articolo 2 sexvicies, paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente:
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8) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 septvicies bis 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che tenti di ottenere l'esecuzione al di fuori dall'Unione di sentenze che soddisfano le richieste di cui all'articolo 8 nonies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 , ovvero con la persona fisica o giuridica, entità o organismo che possiede o controlla detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati, come da elenco nell'allegato VII. 2. Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
Articolo 2 septvicies ter È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgono le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate all’allegato VIII o fornire qualsiasi sostegno allo sviluppo di tali cripto-attività o valute digitali della banca centrale. Articolo 2 septvicies quater 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Bieloussia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
3. Dal 25 maggio 2026 si applica il divieto di cui al paragrafo 1.» |
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9) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 23 aprile 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).
ALLEGATO
Gli allegati della decisione 2012/642/PESC sono così modificati:
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a) |
nell'allegato IV bis, il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV bis Elenco dei paesi di cui agli articoli 2 quindecies, 2 duovicies e 5 quinqiues»; |
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b) |
sono aggiunti gli allegati seguenti: ‘ALLEGATO VII Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 2 septvicies bis
ALLEGATO VIII Elenco delle cripto-attività e delle valute digitali della banca centrale di cui all'articolo 2 septvicies ter
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/512/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)