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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/498

18.3.2026

DECISIONE n. 1/2026 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO A NORMA DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL’ALTRA

del 30 gennaio 2026

che modifica talune disposizioni del protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2026/498]

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1) firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare l’articolo 8 e l’articolo 68, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 41 del protocollo II dell’accordo,

considerando quanto segue:

1)

L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («accordo») è stato applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito alla loro adesione all’accordo, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l’accordo, rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.

2)

A norma dell’articolo 8 dell’accordo, il comitato per il commercio riesamina le disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II») ai fini della loro ulteriore semplificazione.

3)

Le parti hanno effettuato un riesame in conformità dell’articolo 8 dell’accordo e hanno concordato le seguenti modifiche del protocollo II:

i)

sopprimere le seguenti disposizioni, non più applicabili:

paragrafo 7 dell’articolo 3;

allegato XII;

ii)

modificare le disposizioni seguenti:

paragrafo 8 dell’articolo 4, sopprimendo la seconda frase, non più applicabile;

titolo dell’articolo 7 affinché corrisponda al titolo che figura nell’indice;

iii)

aggiungere nel titolo II un nuovo articolo 12 dal titolo «Contabilità separata», al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando tale metodo di gestione delle scorte;

iv)

sopprimere l’articolo 13 del titolo III e sostituirlo con un nuovo articolo 14 intitolato «Non modificazione» al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo;

v)

sopprimere l’articolo 14 («Esposizioni») e l’articolo 38 («Zone franche»), non più necessari in seguito all’introduzione della disposizione in materia di «non modificazione»;

vi)

modificare l’articolo 15 del titolo IV, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto attiene al rispetto dei requisiti relativi alla prova dell’origine;

vii)

inserire un nuovo articolo 39 che sintetizza le funzioni e le responsabilità del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, che figurano in diverse disposizioni del protocollo II, aggiornando di conseguenza l’articolo 41.

4)

L’allegato II del protocollo II si basa sulla versione 2007 della nomenclatura del sistema armonizzato (SA) allegata alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L’OMD ha pubblicato una nuova versione della nomenclatura SA, in vigore dal 1o gennaio 2017. È necessario aggiornare l’allegato II del protocollo II per allinearlo all’ultima versione della nomenclatura SA 2017. Tuttavia, è opportuno mantenere lo status quo relativo alle norme di origine, poiché le modifiche apportate alla nomenclatura SA non dovrebbero incidere sulla regola di origine applicabile a un determinato prodotto.

5)

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore dal 1o luglio 2013. L’accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori degli Stati del Pacifico firmatari. L’allegato IV del protocollo II dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere la versione croata della dichiarazione su fattura.

6)

L’allegato VIII del protocollo II elenca i paesi e territori d’oltremare (PTOM) dell’Unione europea. Lo status di alcuni territori è recentemente cambiato: Saint Barthélemy (FR) e Bermuda (Regno Unito) sono diventati PTOM associati all’Unione rispettivamente il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2014, e Mayotte (FR) è diventata una regione ultraperiferica (RUP) dell’Unione il 1o gennaio 2014. È necessario aggiornare l’elenco dei PTOM di cui all’allegato VIII del protocollo II al fine di allineare l’elenco al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

7)

In seguito all’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone all’accordo, entrambi gli Stati dovrebbero essere rimossi dall’elenco «altri Stati ACP» di cui all’allegato X del protocollo II.

8)

Considerato il numero di modifiche da apportare e per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente il protocollo II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del protocollo II dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Suva, il 30 gennaio 2026

Per il comitato per il commercio

A nome dell’Unione

Cristina Miranda GOZALVEZ

A nome degli Stati del Pacifico

Raijeli TAGA


(1)   GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.


ALLEGATO

PROTOCOLLO II

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo

1.

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

Articoli

2.

Requisiti generali

3.

Cumulo nella Comunità europea

4.

Cumulo negli Stati del Pacifico

4 bis.

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

5.

Prodotti interamente ottenuti

6.

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

7.

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

8.

Unità da prendere in considerazione

9.

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

10.

Assortimenti

11.

Elementi neutri

12.

Contabilità separata

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articoli

13.

Principio di territorialità

14.

Non modificazione

TITOLO IV

PROVA DELL’ORIGINE

Articoli

15.

Requisiti generali

16.

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

17.

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

18.

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

19.

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

20.

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

21.

Esportatore autorizzato

22.

Validità della prova dell’origine

23.

Presentazione della prova dell’origine

24.

Importazione con spedizioni scaglionate

25.

Esonero dalla prova dell’origine

26.

Procedura d’informazione ai fini del cumulo

27.

Documenti giustificativi

28.

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

29.

Discordanze ed errori formali

30.

Importi espressi in euro

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articoli

31.

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo

32.

Notifica di informazioni relative alle autorità doganali

33.

Assistenza reciproca

34.

Controllo della prova dell’origine

35.

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

36.

Risoluzione delle controversie

37.

Sanzioni

38.

Deroghe

39.

Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo

40.

Condizioni particolari

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articoli

41.

Revisione e applicazione delle norme di origine

42.

ALLEGATO

43.

Attuazione del protocollo

ALLEGATI

ALLEGATO I del protocollo II

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

ALLEGATO II del protocollo II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II bis del Protocollo II

Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III del protocollo II

Modulo del certificato di circolazione

ALLEGATO IV del protocollo II

Dichiarazione su fattura

ALLEGATO V A del protocollo II

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO V B del protocollo II

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

ALLEGATO VI del protocollo II

Scheda d’informazione

ALLEGATO VII del protocollo II

Modulo per la richiesta di deroga

ALLEGATO VIII del protocollo II

Paesi e territori d’oltremare

ALLEGATO VIII del protocollo II

Paesi in via di sviluppo vicini

ALLEGATO IX del protocollo II

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015

ALLEGATO X del protocollo II

Altri Stati ACP

ALLEGATO XI del protocollo II

Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all’articolo 4

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante il Principato di Andorra

DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità europea o in uno Stato del Pacifico;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità europea o in uno degli Stati del Pacifico;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

per «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, in un’unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende anche le acque territoriali;

n)

per «PTOM» si intendono i Paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato VIII;

o)

per «altri Stati ACP» si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati del Pacifico.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Ai fini dell’accordo di partenariato interinale (di seguito denominato «l’accordo») si considerano prodotti originari della Comunità europea:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità europea a norma dell’articolo 5 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell’articolo 6.

2.   Ai fini dell’accordo si considerano prodotti originari di uno Stato del Pacifico:

a)

i prodotti interamente ottenuti in uno Stato del Pacifico a norma dell’articolo 5 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti in uno Stato del Pacifico in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato del Pacifico di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell’articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità europea

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità europea i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato del Pacifico, di altri Stati ACP o dei PTOM purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità europea ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità europea non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità europea soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione nella Comunità europea.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità europea conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato del Pacifico, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità europea se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità europea. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità europea solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno oltre le operazioni contemplate all’articolo 7.

5.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità europea non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità europea soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.

6.   Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:

a)

i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

c)

la Comunità europea fornisca agli Stati del Pacifico, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C), e gli Stati del Pacifico pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori di cui al presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

Articolo 4

Cumulo negli Stati del Pacifico

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato del Pacifico i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità europea, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati del Pacifico purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato del Pacifico ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato del Pacifico non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato del Pacifico soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione in tale Stato del Pacifico.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato del Pacifico conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità europea, negli altri Stati del Pacifico, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato del Pacifico se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato del Pacifico. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato del Pacifico solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno oltre le operazioni contemplate all’articolo 7.

5.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato del Pacifico non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato del Pacifico soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.

6.   Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:

a)

i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

c)

gli Stati del Pacifico forniscono alla Comunità europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C), e gli Stati del Pacifico pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori di cui al presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

7.   Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai prodotti di cui all’allegato IX. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato del Pacifico o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico (APE), o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1o ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato IX e dal 1o gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006 .

8.   Il presente articolo non si applica ai prodotti dell’allegato XI originari del Sudafrica.

Articolo 4 bis

Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini

1.   Su richiesta degli Stati del Pacifico e in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 2, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un’entità geografica omogenea e compreso nell’elenco dell’allegato VIII bis, possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:

(a)

la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato del Pacifico consista in operazioni più complesse di quelle elencate all’articolo 7;

(b)

gli Stati del Pacifico, la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo vicini in questione abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

2.   Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine.

3.   Per determinare se i prodotti sono originari dei paesi in via di sviluppo vicini di cui all’allegato VIII bis si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e)

i)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

ii)

i prodotti dell’acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo di loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci fabbricate sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato del Pacifico;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico;

c)

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico;

oppure

ii)

appartengono a società

le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato del Pacifico; e

sono per almeno il 50 % di proprietà di enti pubblici o di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico.

3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità europea consente, su richiesta di uno Stato del Pacifico, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato del Pacifico siano considerate «loro navi» ai fini dell’attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l’accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità europea è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato del Pacifico di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.

4.   Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati del Pacifico. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato i cui cittadini, o una società del quale, risultano proprietari della nave o della nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell’articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1 i prodotti elencati all’allegato II bis possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell’articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.

3.   Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’allegato II e nell’allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:

a)

il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

5.   Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

6.

a)

Le parti riconoscono che dalla firma della convenzione di Lomé nel 1976 gli Stati del Pacifico non hanno potuto sviluppare un’adeguata flotta nazionale in grado di soddisfare le condizioni per le navi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente protocollo II. Le parti riconoscono altresì le circostanze particolari degli Stati del Pacifico, fra cui il fatto che il pesce interamente ottenuto non sia sufficiente per soddisfare la domanda a terra, la limitatissima capacità di pesca della flotta peschereccia degli Stati del Pacifico, la ridotta capacità di trasformazione dovuta a fattori fisici ed economici, lo scarso rischio che il mercato dell’UE possa essere destabilizzato da un massiccio afflusso di prodotti della pesca provenienti dagli Stati del Pacifico, l’isolamento geografico degli Stati del Pacifico e la distanza dal mercato dell’UE. Le parti condividono inoltre l’obiettivo finale di promuovere un ulteriore sviluppo negli Stati del Pacifico sostenendo nel contempo attività di pesca sostenibili e una buona gestione della pesca.

b)

Le parti riconoscono l’enorme importanza della pesca per la popolazione degli Stati del Pacifico e che il pesce, ad esempio il tonno nell’Oceano Pacifico centro-occidentale, rappresenta la principale risorsa naturale condivisa per la produzione di reddito a lungo termine e la creazione di posti di lavoro negli Stati del Pacifico. Queste risorse condivise della pesca nelle acque degli Stati del Pacifico sono soggette a vari regimi di gestione a livello regionale, subregionale e nazionale, fra cui il Vessel Day Scheme che punta ad attività sostenibili di pesca regionale con la tonnara volante. Tali attività sono oggetto di monitoraggio nel quadro della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, anche mediante il sistema di controllo dei pescherecci e programmi di osservazione. Tenuto conto di tale contesto le parti convengono che, in deroga al paragrafo 1, qualora i prodotti interamente ottenuti quali definiti all’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e g), non possano essere utilizzati in misura sufficiente per soddisfare la domanda a terra, e previa notifica alla Commissione europea da parte di uno Stato del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari del capitolo 3 sbarcati in un porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell’articolo 2. La notifica alla Commissione europea precisa i motivi per cui l’applicazione del presente paragrafo contribuirà allo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione, i prodotti da fabbricare e un’indicazione delle rispettive quantità interessate.

c)

Entro tre anni dalla notifica viene elaborata una relazione sull’applicazione di quanto disposto alla lettera b).

d)

Sulla base di tale relazione la Comunità europea e lo Stato del Pacifico richiedente si consultano circa l’applicazione della lettera b), considerando in particolare gli effetti sullo sviluppo nonché la conservazione efficace e la gestione sostenibile delle risorse, e apportano le modifiche eventualmente necessarie.

e)

L’applicazione della lettera b) non pregiudica le misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell’UE, la conservazione efficace e la gestione sostenibile delle risorse ittiche e il sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.

f)

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle importazioni da uno Stato del Pacifico a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso in cui si informa che lo Stato interessato ha presentato una notifica alla Commissione europea conformemente alla lettera b).

7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;

g)

le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p)

la macellazione di animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità europea o negli Stati del Pacifico.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Qualora, in base alla norma generale 5 per l’interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l’imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e inclusi nel prezzo o non fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l’uso del metodo della cosiddetta «contabilità separata» («metodo»).

2.   Il metodo si applica anche agli zuccheri greggi originari e non originari senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701 12 , 1701 13 e 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinati o mescolati in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea prima dell’esportazione, rispettivamente, verso la Comunità europea o gli Stati del Pacifico.

3.   Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero o la quantità di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico o della Comunità europea coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

4.   Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

5.   Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

6.   Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

7.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

8.   Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.   Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati del Pacifico o nella Comunità europea.

2.   Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate da uno Stato del Pacifico o dalla Comunità europea verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

a)

le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b)

tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

Articolo 14

Non modificazione

1.   I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall’altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2.   Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni in un paese non parte è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.

3.   Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso nel territorio di un paese non parte se effettuato dall’esportatore o sotto la responsabilità dell’esportatore, a condizione che esse restino sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.

4.   In caso di dubbio circa il soddisfacimento delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

TITOLO IV

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 15

Requisiti generali

1.   I prodotti originari di uno Stato del Pacifico importati nella Comunità europea e i prodotti originari della Comunità europea importati in uno Stato del Pacifico beneficiano all’importazione delle disposizioni dell’accordo su presentazione dei seguenti documenti:

a)

un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; oppure

b)

nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV.

2.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all’articolo 25, delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

3.   Previa notifica al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, i prodotti originari di una parte beneficiano, all’importazione nell’altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all’articolo 20 da un esportatore registrato a norma della normativa pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il comma 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.

4.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati del Pacifico sia alla Comunità europea.

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e sbarrare la parte non riempita.

3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità europea, di uno Stato del Pacifico o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell’esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

vengono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 18

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea, l’originale della prova dell’origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati del Pacifico o nella Comunità europea, da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21;

b)

da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.   Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, oppure stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 21

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 22

Validità della prova dell’origine

1.   La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 23

Presentazione della prova dell’origine

La prova dell’origine è presentata alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione d’importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.

Articolo 24

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull’interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Esonero dalla prova dell’origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26

Procedura d’informazione ai fini del cumulo

1.   Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato del Pacifico, dalla Comunità europea, da un altro Stato ACP o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V A del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità europea da cui i materiali provengono.

2.   Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuata in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V B del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità europea da cui i materiali provengono.

3.   Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

4.   La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

5.   Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l’applicazione del presente paragrafo.

6.   Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

7.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

8.   Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d’informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell’articolo 26 del protocollo 1 dell’accordo di Cotonou.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l’altro, in:

a)

una prova diretta delle operazioni effettuate dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 in conformità del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

1.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

2.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

3.   Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 26, paragrafo 7.

4.   Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

5.   Le autorità doganali del paese d’importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall’euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati del Pacifico, degli Stati membri della Comunità europea e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 25, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in detta valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine su richiesta della Comunità europea o degli Stati del Pacifico. Nel procedere a detta revisione il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine tiene conto dell’opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo

1.   I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati del Pacifico o della Comunità europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d’importazione, delle preferenze previste dall’accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.

2.   Le parti contraenti si impegnano a predisporre:

a)

le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all’attuazione e all’applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all’applicazione degli articoli 3 e 4;

b)

le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell’origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Le parti procedono alle notifiche di cui all’articolo 32.

Articolo 32

Notifica di informazioni relative alle autorità doganali

1.   Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni dei fornitori sono accettati ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione delle Comunità europee.

2.   Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l’autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 33

Assistenza reciproca

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità europea, gli Stati del Pacifico e gli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre gli Stati del Pacifico:

a)

forniscono alla Comunità europea e si prestano reciprocamente il sostegno necessario in caso di richiesta di monitoraggio della gestione e del controllo adeguati del protocollo nel paese interessato, anche mediante visite in loco;

b)

conformemente all’articolo 34 verificano il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite dal presente protocollo.

2.   Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati del Pacifico, nella Comunità europea e negli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 34

Controllo della prova dell’origine

1.   Il controllo a posteriori della prova dell’origine è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell’esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7.   Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d’importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d’importazione a partecipare a dette verifiche.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1.   Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.

2.   Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d’informazione il cui modello figura nell’allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda d’informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda d’informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

4.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l’esattezza di detta dichiarazione.

5.   I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

Articolo 36

Risoluzione delle controversie

In caso di controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o qualora tali controversie sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, esse sono sottoposte al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

La risoluzione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione avviene comunque secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 37

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 38

Deroghe

1.   Il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine (di seguito denominato «il comitato» ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del Pacifico.

Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati del Pacifico interessati notificano alla Comunità europea tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.

La Comunità europea accoglie tutte le richieste degli Stati del Pacifico debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata.

2.   Per facilitare l’esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati del Pacifico richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell’allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

descrizione del prodotto finito;

natura e quantitativo dei materiali originari di un paese terzo;

natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati del Pacifico o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati;

processi di produzione;

valore aggiunto;

personale impiegato nell’impresa interessata;

volume previsto di esportazioni nella Comunità europea;

altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;

giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;

altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3.   Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:

a)

del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato del Pacifico in questione;

b)

dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un’industria esistente in uno Stato del Pacifico, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità europea, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;

c)

dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.

4.   In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell’origine non permettano di risolvere il problema.

5.   Inoltre, un esame deve essere eseguito con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

a)

dell’incidenza economica e sociale della decisione da prendere, in particolare per quanto riguarda l’occupazione;

b)

della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato del Pacifico interessato e delle sue difficoltà.

6.   Nell’esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati del Pacifico mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

7.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato del Pacifico interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità europea o di uno o più dei suoi Stati membri.

8.   Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione e comunque entro 75 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità europea non informa lo Stato del Pacifico in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

9.

a)

La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

b)

La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, purché tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati del Pacifico in questione dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell’applicazione della deroga.

c)

Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento significativo degli elementi di fatto che ne hanno motivato la concessione. In seguito a detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

Articolo 39

Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine

1.   Il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, istituito a norma dell’articolo 68 dell’accordo («comitato») è responsabile dell’attuazione effettiva e del funzionamento del presente protocollo.

2.   Ai fini del presente protocollo, il comitato ha le funzioni seguenti:

a)

prendere decisioni in materia di deroghe al presente protocollo conformemente alle condizioni di cui all’articolo 38;

b)

riesaminare e formulare raccomandazioni appropriate, se necessario, destinate al comitato per il commercio, relativamente:

i)

all’attuazione e al funzionamento del presente protocollo; e

ii)

alle eventuali modifiche del presente protocollo proposte da una parte;

c)

risolvere le eventuali controversie che possono sorgere ai sensi dell’articolo 36; e

d)

prendere in considerazione tutte le altre eventuali questioni relative al presente protocollo, secondo quanto convenuto dalle parti.

Ai fini del secondo comma, lettera b), il comitato tiene conto delle esigenze di sviluppo degli Stati del Pacifico.

3.   Il comitato si riunisce in qualsiasi momento previo accordo fra le parti.

4.   Il comitato si compone di funzionari dell’Unione europea e degli Stati del Pacifico che sono responsabili delle questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 40

Condizioni particolari

1.   Il termine «Comunità europea» utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L’espressione «prodotti originari della Comunità europea» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato del Pacifico.

3.   Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità europea sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato del Pacifico, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato del Pacifico.

4.   Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nella Comunità europea sono considerate effettuate in uno Stato del Pacifico se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno Stato del Pacifico.

5.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all’articolo 7 del presente protocollo.

6.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Revisione e applicazione delle norme di origine

1.   Il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente protocollo e i suoi allegati sono oggetto di un riesame ogni cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo, al fine di apportare le modifiche necessarie. Nel corso di tale riesame, le parti tengono altresì in considerazione le esigenze di sviluppo degli Stati del Pacifico, quali lo sviluppo delle tecnologie, dei processi produttivi e di ogni altro fattore.

3.   Le decisioni che modificano il presente protocollo sono attuate il più presto possibile.

Articolo 42

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 43

Attuazione del protocollo

La Comunità europea e gli Stati del Pacifico prendono i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I del Protocollo II

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

Nota 1:

L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell’articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

1.

Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3.

Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.

4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1.

Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità europea o in uno Stato del Pacifico.

Esempio:

Un motore della voce 8407 , per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224 .

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell’elenco per la voce ex 7224 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità europea. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2.

La norma che figura nell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.

3.

Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l’impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. Tuttavia, l’espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

4.

Quando una norma figurante nell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

5.

Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6.

Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1.

Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2.

L’espressione «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

3.

Nell’elenco, le espressioni «paste tessili», «materiali chimici» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.

4.

Nell’elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

Nota 5:

1.

Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).

2.

Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta

lana

peli grossolani di animali

peli fini di animali

crine

cotone

carta e materiali per la produzione della carta

lino

canapa

iuta e altre fibre tessili liberiane

sisal e altre fibre tessili del genere Agave

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali

filamenti sintetici

filamenti artificiali

filamenti conduttori elettrici

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene

fibre sintetiche in fiocco di poliestere

fibre sintetiche in fiocco di poliammide

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene

fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile

altre fibre sintetiche in fiocco

fibre artificiali in fiocco di viscosa

altre fibre artificiali in fiocco

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti

prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica

altri prodotti della voce 5605 .

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.

4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2.

Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

3.

Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio (1), se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4.

Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (3);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

limitatamente ai prodotti della voce ex 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710 , trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio «hydrofinishing» o decolorazione);

m)

limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 , voltolizzazione ad alta frequenza.

3.

Ai fini delle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 ed ex 3403 , operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

ALLEGATO II del Protocollo II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nell’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) oppure (4)

capitolo 01

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 02

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 03

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; esclusi:

Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0306

Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 04

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 05

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

capitolo 06

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 07

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 08

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

- tutta la frutta e la frutta a guscio utilizzate devono essere interamente ottenute;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 09

Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie

utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o

simili, refrigerati o congelati, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

 

 

ex 121120

- radici di ginseng

Fabbricazione in cui:

– tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

– il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

 

ex 121130, ex 121140 ed ex 121150

- foglie di coca, paglia di papavero ed efedra

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 121190

Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove, diversi da linters di cotone:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

 

– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

– Altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione in cui:

– tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

– il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti, anche modificati, derivati da vegetali:

 

 

 

- Mucillagini ed ispessenti, modificati, derivati da vegetali

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

- Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

 

- Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

- Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

- Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

Oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

- Frazioni solide escluse quelle dell’olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

- tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

- tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

ex capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; esclusi:

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

 

1604 e 1605

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;

crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

- Maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

- Estratti di malto;

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

- Contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

 

- Contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

- tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;

- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

- a partire da materiali non classificati alla voce 1806;

- in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti;

- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2004 ed ex 2005

Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate

 

 

- Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

- a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;

- in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol.

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

- a partire da materiali non classificati alla voce 2207 o 2208;

- in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol.

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2301

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore di olio d’oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

- tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;

- tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata

Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere usato

 

ex 2520

Gessi specificamente preparati per l’odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire da concentrato di asbesto

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (6)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (7)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (8)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (9)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (10)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2852

- Composti di mercurio di eteri interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

- - Eteri interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, anche definiti chimicamente; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, contenenti composti di mercurio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, contenenti composti di mercurio, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (11)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2902

Ciclani e cicleni (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (12)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

- Eteri interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2937

Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:

 

 

 

- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 293911

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

293980

Alcaloidi di origine non vegetale:

 

 

 

- Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30

Medicamenti; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3002

sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

- Altri composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri:

 

 

 

- - sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri polieteri, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (13)

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

 

- Ottenuti a partire da amikacina della voce 2941

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Dispositivi per stomia in plastica:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

 

 

 

- - in materie plastiche:

 

 

 

- - - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non solamente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

– il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

– il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (14)

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - - Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (15)

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - In tessuto

Fabbricazione a partire da filati (16)

 

300670

Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 300692

Rifiuti farmaceutici:

 

 

 

Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi:

- nitrato di sodio

- calciocianammide

- solfato di potassio

- solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo (17)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (18) diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (19)

Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

 

- A base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;

- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823;

- i materiali della voce 3404

Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

- Eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali.

 

 

 

- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

- Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

- I seguenti prodotti della presente voce:

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

Scambiatori di ioni

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Olio di flemma e olio di Dippel

Miscele di sali aventi differenti anioni

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:

 

 

 

- Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Rifiuti clinici: guanti per chirurgia, mezzoguanti e muffole

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili

Fabbricazione in cui:

– tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

– il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:

 

 

 

- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (20)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (21)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (22)

 

 

- Poliestere

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito:

 

 

 

- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non solamente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri:

 

 

 

- - Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (23)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - Altri:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (24)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 ed ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

- Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (25)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:

 

 

 

- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello

Slanatura di pelli di pecora o di agnello

 

da ex 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; loro lavori; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

 

- Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex 4409

Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:

 

 

 

- Levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura con giunture a spina

 

 

- Liste e modanature

Liste o modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Liste o modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

 

 

- Liste e modanature

Liste o modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e articoli di sughero; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, di sparto o di altre materie da intreccio; da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911

 

ex capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (26):

- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

Fabbricazione a partire da filati (27)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (28):

- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

Fabbricazione a partire da filati (29)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (30):

- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

Fabbricazione a partire da filati (31)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (32):

- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

Fabbricazione a partire da filati (33)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (34):

- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da filati (35)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (36):

- seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Fabbricazione a partire da filati (37)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; esclusi:

Fabbricazione a partire da (38):

- filati di cocco,

- fibre naturali,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

- Feltri all’ago

Fabbricazione a partire da (39):

- fibre naturali,

- materiali chimici o paste tessili

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da (40):

- fibre naturali,

- fibre artificiali in fiocco, o

- materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da (41):

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (42):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (43):

- fibre naturali,

- fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

- sostanze chimiche o paste tessili, oppure

- materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

- Di feltro all’ago

Fabbricazione a partire da (44):

- fibre naturali o

- materiali chimici o paste tessili

Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto

 

 

- Di altri feltri

Fabbricazione a partire da (45):

- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o

- materiali chimici o paste tessili

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da filati (46)

Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (47)

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

Fabbricazione a partire da filati

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (48)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

Fabbricazione a partire da filati

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

- Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

- Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati (49)

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da filati (50)

 

capitolo 60

Tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da filati (51)

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

- Ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

 

- Altri

Fabbricazione a partire da filati (52)

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6213 e 6214

scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

- Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (53)  (54)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (55)

 

- Altri

Fabbricazione a partire da filati (56)  (57)

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

 

- Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (58)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (59)

 

- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (60)

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (61)

 

- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

 

- In feltro, di stoffe non tessute

Fabbricazione a partire da (62)

- fibre, oppure

- materiali chimici o paste tessili

 

 

- Altri:

 

 

 

- - Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (63)  (64)

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - Altri:

Fabbricazione a partire da filati (65)  (66)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da filati (67)

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

Fabbricazione a partire da tessuti

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature;

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (68)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7003, ex 7004 ed ex 7005

Vetro con uno strato non riflettente

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

 

 

 

- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (69)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

 

 

- altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

oppure

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

- stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), ed altri filati, non colorati, anche tagliati o

- lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

- Greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

oppure

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

- Semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218.

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712) composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio;

 

 

 

- Rame raffinato

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7616

Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

- Piombo raffinato:

Fabbricazione a partire da piombo d’opera

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7902 non possono tuttavia essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati

 

8002 ed ex 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

 

 

 

- Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8443

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;

- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- tagliatrici a idrogetto;

- parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8486

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Forme, per formare ad iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8517

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528;

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

 

- Dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Schede intelligenti («smart card»)

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

 

 

 

- Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione superiore a 1 000 Volt

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

 

 

 

- Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

 

 

 

- - di materia plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- - di ceramica

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

- - di rame

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati elettronici:

 

 

 

- Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

 

 

 

- Microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):

 

 

 

- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

- - Non superiore a 50 cc

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- - Superiore a 50 cc

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Paracadute a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- Altri

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

 

- Parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria; esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione:

- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

- Altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi e munizioni; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; oggetti letterecci, materassi, sommier, cuscini e oggetti simili imbottiti; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 ed ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, delle voci 9401 o 9403, purché:

- il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Bastoni per golf e loro parti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9601 ed ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell’assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori ed accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

9619

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

9620

Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ALLEGATO II bis del Protocollo II

DEROGHE ALL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Disposizioni comuni

1.   

Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II.

2.   

Una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

 

«Derogation – Annex II(a) of Protocol … – Materials of HS heading No … originating from … used.»

 

Tali indicazioni figurano nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all’articolo 16 del protocollo o sono aggiunte alla dichiarazione su fattura di cui all’articolo 20 del protocollo.

3.   

Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’applicazione del presente allegato.

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte;

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti

da ex 1101 a

ex 1104

Prodotti della macinazione di cereali diversi dal riso

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti, anche modificati, derivati da vegetali:

- diversi da mucillagini ed ispessenti, modificati, derivati da vegetali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

- diversi da frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

da ex 1507 a

ex 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

- diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

- grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni:

- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

ex 1901

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

- contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

 

- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

- tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari;

- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:

- con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione:

- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

- in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante;

- a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51;

- a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 o 2009

- con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

- con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali:

con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 60 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari

ALLEGATO III del Protocollo II

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.   

Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l’accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e in stampatello.

2.   

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

3.   

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1.

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1No A000.000

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.

Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.

Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.

Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.

Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.

Osservazioni

8.

Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,  (70) designazione delle merci

9.

Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.

Fatture (indicazione facoltativa)

11.

VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento di esportazione (71)

Modulo … N …

Ufficio doganale …

Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato …

Luogo e data …

(Firma)

Timbro

12.

DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.

Luogo e data …

(Firma)


13.

RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:

14.

ESITO DELLA VERIFICA

 

La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (*1)

è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).

È richiesta la verifica dell’autenticità e della regolarità del presente certificato

(Luogo e data)

(Luogo e data)

Timbro

Timbro

(Firma)

(Firma)

NOTE

1.

Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio in cui il certificato è rilasciato.

2.

Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.

Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1.

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N° A 000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.

Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.

Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.

Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.

Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.

Osservazioni

8.

Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,  (72) designazione delle merci

9.

Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.

Fatture (indicazione facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (73):

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO IV del Protocollo II

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 

 (3)

 

(Luogo e data)

 

 (4)

 

(Firma dell’esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)

NOTE

ALLEGATO V A del Protocollo II

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura … (74) sono state prodotte in … (75) e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati del Pacifico e la Comunità europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

… (76)

… (77)

… (78)

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

ALLEGATO V B del Protocollo II

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura … (79) sono state prodotte in … (80) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato del Pacifico, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità europea per gli scambi preferenziali:

… (81) … (82)

… (83)

… (84)

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

… (85) … (86)

… (87)

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

ALLEGATO VI del Protocollo II

SCHEDA D’INFORMAZIONE

1.   

Per la scheda d’informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l’accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d’informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.

2.   

La scheda d’informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2.

3.   

Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione.

1.

Fornitore ( 1 )

SCHEDA D’INFORMAZIONE

per ottenere il rilascio di un

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

per gli scambi preferenziali tra

COMUNITÀ EUROPEA

e

STATI DEL PACIFICO

2.

Destinatario ( 1 )

3.

Trasformatore ( 1 )

4.

Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni

6.

Ufficio doganale d’importazione ( 1 )

5.

Per uso ufficiale

7.

Documento d’importazione ( 2 )

Modulo …

n.: …

Serie …

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO

8.

Marche, numeri, quantità e tipo di colli

9.

Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci – Numero della voce/sottovoce (codice SA)

10.

Quantità ( 3 )

11.

Valore ( 4 )( 5 )

MERCI IMPORTATE UTILIZZATE

12.

Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci – Numero della voce/sottovoce (codice SA)

13.

Paese d’origine

14.

Quantità ( 3 )

15.

Valore ( 2 )( 5 )

16.

Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate

17.

Osservazioni


18.

VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento …

Modulo … n. …

Ufficio doganale …

19.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo … Data …

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro ufficiale

(Firma)

 

(Firma)

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )

Cfr. le note sul retro.

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell’autenticità e dell’esattezza della presente scheda d’informazione.

ESITO DELLA VERIFICA

Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d’informazione:

a)

è stata effettivamente rilasciata dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*2)

b)

non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate). (*2)

------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

(Luogo e data)

(Luogo e data)

Timbro ufficiale

Timbro ufficiale

… (Firma del funzionario)

… (Firma del funzionario)

RIFERIMENTI INCROCIATI

( 1 )

Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

( 2 )

Informazione facoltativa.

( 3 )

Kg, hl, m3 o altra unità di misura.

( 4 )

Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

( 5 )

Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII del Protocollo II

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

1.

Designazione commerciale del prodotto finito

1.1

Classificazione doganale (codice SA)

2.

Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)

3.

Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)

4.

Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi

5.

Valore dei materiali provenienti da paesi terzi

6.

Valore dei prodotti finiti

7.

Origine dei materiali provenienti da paesi terzi

8.

Motivi per cui la norma d’origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata

9.

Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4 originari di paesi terzi

10.

Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4

11.

Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4

12.

Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l’origine, negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi

13.

Durata della deroga richiesta:

da … a …

14.

Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati del Pacifico:

15.

Struttura del capitale sociale dell’impresa interessata

16.

Valore degli investimenti realizzati/previsti

17.

Personale impiegato/previsto

18.

Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati del Pacifico:

18.1

Manodopera:

18.2

Spese generali:

18.3

Altro:

19.

Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali

20.

Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga

21.

Osservazioni

 

NOTE

1.

Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare «cfr. allegato».

2.

Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.

3.

Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7:

per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.

Casella 12:

Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l’origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato del Pacifico che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.

Casella 13:

Le date da indicare sono quelle dell’inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell’ambito della deroga.

Casella 18:

Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l’importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19:

Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20:

Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII del Protocollo II

PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE

Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d’oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, elencati di seguito:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1.

Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia.

2.

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:

Nuova Caledonia e dipendenze,

Polinesia francese,

Terre australi ed antartiche francesi,

Isole Wallis e Futuna,

Saint-Barthélemy,

Saint Pierre e Miquelon.

3.

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

4.

Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Anguilla,

Bermuda,

Isole Cayman,

Isole Falkland,

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,

Montserrat,

Pitcairn,

Sant’Elena e dipendenze,

Territori dell’Antartico britannico,

Territori britannici dell’Oceano Indiano,

Isole Turks e Caicos,

Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO VIII bis del protocollo II

PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI

Le parti convengono che, per l’applicazione dell’articolo 4 bis del protocollo II, vale la definizione seguente:

L’espressione «paese in via di sviluppo vicino appartenente a un’entità geografica omogenea» si riferisce al seguente elenco di paesi:

ALLEGATO IX del Protocollo II

PRODOTTI AI QUALI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 SI APPLICANO DAL 1o OTTOBRE 2015

Codice SA/NC

Descrizione

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1702

Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)

ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, escluse le gomme da masticare (chewing-gum; estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta «cioccolato bianco»; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione)

ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

ex 18060 10 corrispondente a 1806 10 90

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80 %

ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95

Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 %; preparazioni dette «Chocolate milk crumb»; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)

ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99

Preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905)

ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98

Preparazioni a base di caffè (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)

ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98

Preparazioni a base di tè o di mate (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)

ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)

ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l’esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29

Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

ALLEGATO X del Protocollo II

ALTRI STATI ACP

Ai sensi del presente protocollo per «altri Stati ACP» si intendono gli Stati elencati di seguito:

Angola

Antigua e Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Ciad

Isole Cook

Comore

Costa d’Avorio

Repubblica democratica del Congo

Gibuti

Dominica

Repubblica dominicana

Guinea equatoriale

Eritrea

Etiopia

Stati federati di Micronesia

Gabon

Gambia

Ghana

Grenada

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Giamaica

Kenya

Kiribati

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Isole Marshall

Mauritania

Maurizio

Mozambico

Namibia

Nauru

Niger

Niue

Nigeria

Palau

Repubblica del Congo

Ruanda

St Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

São Tomé e Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Suriname

Swaziland

Tanzania

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

Zimbabwe.

ALLEGATO XI del Protocollo II

PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Yogurt

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

Paste da spalmare lattiere

04052010

04052030

Ortaggi o legumi

07104000

07119030

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

13022010

13022090

Altri tipi di margarina

15179010

Fruttosio

17025000

17029010

Gomme da masticare (chewing gum)

17041011

17041019

17041091

17041099

Altri prodotti a base di zuccheri

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

Cacao in polvere

18061015

18061020

18061030

18061090

Altre preparazioni a base di cacao

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

Preparazioni alimentari per l’alimentazione dei bambini

19011000

19012000

19019011

19019019

19019091

19019099

Paste alimentari

19021100

19021910

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

Tapioca

19030000

Preparazioni alimentari

19041010

19041030

19041090

19042010

19042091

19042095

19042099

19043000

19049010

19049080

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

19051000

19052010

19052030

19052090

19053111

19053119

19053130

19053191

19053199

19053205

19053211

19053219

19053291

19053299

19054010

19054090

19059010

19059020

19059030

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta e di altre parti commestibili di piante

20019030

20019040

20041091

20049010

20052010

20058000

20089985

20089991

Preparazioni alimentari diverse

21011111

21011119

21011292

21012098

21013011

21013019

21013091

21013099

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

21032000

21050010

21050091

21050099

21061020

21061080

21069020

21069098

Acque

22029091

22029095

22029099

Vermut ed altri vini

22051010

22051090

22059010

22059090

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

22071000

22072000

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

22084011

22084039

22084051

22084099

22089091

22089099

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

24021000

24022010

24022090

24029000

Tabacco da fumo e altri

24031010

24031090

24039100

24039910

24039990

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

29054300

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

Oli essenziali

33019010

33019021

33019090

Miscugli di sostanze odorifere

33021010

33021021

33021029

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

35011050

35011090

35019090

Destrina e altri amidi e fecole modificati

35051010

35051090

35052010

35052030

35052050

35052090

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni

38091010

38091030

38091050

38091090

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

38231300

38231910

38231930

38231990

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse

38246011

38246019

38246091

38246099

PRODOTTI AGRICOLI DI BASE

Animali vivi della specie bovina

01029005

01029021

01029029

01029041

01029049

01029051

01029059

01029061

01029069

01029071

01029079

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

Carni di animali della specie bovina, congelate

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

02061095

02062991

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

02102010

02102090

02109951

02109990

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

04021011

04021019

04021091

04021099

04022111

04022117

04022119

04022191

04022199

04022911

04022915

04022919

04022991

04022999

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

04039011

04039013

04039019

04039031

04039033

04039039

Siero di latte

04041002

04041004

04041006

04041012

04041014

04041016

04041026

04041028

04041032

04041034

04041036

04041038

04049021

04049023

04049029

04049081

04049083

04049089

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

04051011

04051019

04051030

04051050

04051090

04052090

04059010

04059090

Formaggi e latticini

04062010

04064010

04064050

04069001

04069013

04069015

04069017

04069018

04069019

04069023

04069025

04069027

04069029

04069032

04069035

04069037

04069039

04069061

04069063

04069073

04069075

04069076

04069079

04069081

04069082

04069084

04069085

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031100

06031200

06031400

06039000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07099060

Banane

08030019

Agrumi

08051020

08054000

08055010

Mele, pere e cotogne

08081010

08081080

08082010

08082050

Granturco

10051090

10059000

Riso

10061021

10061023

10061025

10061027

10061092

10061094

10061096

10061098

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

10063021

10063023

10063025

10063027

10063042

10063044

10063046

10063048

10063061

10063063

10063065

10063067

10063092

10063094

10063096

10063098

10064000

Sorgo da granella

10070010

10070090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11022010

11022090

11029050

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

11031310

11031390

11031950

11032040

11032050

Cereali altrimenti lavorati

11041950

11041991

11042310

11042330

11042390

11042399

11043090

Amidi e fecole; inulina

11081100

11081200

11081300

11081400

11081910

11081990

11082000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

11090000

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16025010

16029061

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

17011190

17011290

17019100

17019910

17019990

Altri zuccheri

17022010

17022090

17023010

17023051

17023059

17023091

17023099

17024010

17024090

17026010

17026080

17026095

17029030

17029075

17029079

17029080

17029099

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

20021010

20021090

20029011

20029019

20029031

20029039

20029091

20029099

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

20056000

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio

20071010

20079110

20079130

20079910

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079955

20079957

Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante

20083055

20083071

20083075

20084051

20084059

20084071

20084079

20084090

20085061

20085069

20085071

20085079

20085092

20085094

20085099

20087061

20087069

20087071

20087079

20087092

20087098

20089251

20089259

20089272

20089274

20089276

20089278

20089292

20089293

20089294

20089296

20089297

20089298

Succhi di frutta

20091199

20094110

20094191

20094930

20094993

20096110

20096190

20096911

20096919

20096951

20096959

20096971

20096979

20096990

20097110

20097191

20097199

20097911

20097919

20097930

20097991

20097993

20097999

20098071

20099049

20099071

Preparazioni alimentari

21069030

21069055

21069059

Vini di uve fresche

22041011

22041091

22042111

22042112

22042113

22042117

22042118

22042119

22042122

22042124

22042126

22042127

22042128

22042132

22042134

22042136

22042137

22042138

22042142

22042143

22042144

22042146

22042147

22042148

22042162

22042166

22042167

22042168

22042169

22042171

22042174

22042176

22042177

22042178

22042179

22042180

22042184

22042187

22042188

22042189

22042191

22042192

22042194

22042195

22042196

22042911

22042912

22042913

22042917

22042918

22042942

22042943

22042944

22042946

22042947

22042948

22042962

22042964

22042965

22042971

22042972

22042982

22042983

22042984

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042994

22042995

22042996

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

22089091

22089099

Residui e cascami delle industrie alimentari

23021010

23021090

23031011

PRODOTTI INDUSTRIALI

Alluminio greggio

76011000

76012010

76012091

76012099

Polveri e pagliette di alluminio

76031000

76032000

PRODOTTI DELLA PESCA

Pesci vivi

03011090

03019110

03019190

03019200

03019300

03019400

03019500

03019911

03019919

03019980

Pesci freschi o refrigerati

03021110

03021120

03021180

03021200

03021900

03022110

03022130

03022190

03022200

03022300

03022910

03022990

03023110

03023190

03023210

03023290

03023310

03023390

03023410

03023490

03023510

03023590

03023610

03023910

03024000

03025010

03025090

03026110

03026130

03026180

03026200

03026300

03026400

03026520

03026550

03026590

03026600

03026700

03026800

03026911

03026919

03026921

03026925

03026931

03026933

03026935

03026941

03026945

03026951

03026955

03026961

03026966

03026967

03026968

03026969

03026975

03026981

03026985

03026986

03026991

03026992

03026994

03026995

03026999

03027000

Pesci congelati

03031100

03031900

03032110

03032120

03032180

03032200

03032900

03033110

03033130

03033190

03033200

03033300

03033910

03033930

03033970

03034111

03034113

03034119

03034190

03034212

03034218

03034232

03034238

03034252

03034258

03034290

03034311

03034313

03034319

03034390

03034411

03034413

03034419

03034490

03034511

03034513

03034519

03034590

03034611

03034619

03034690

03034931

03034613

03034933

03034939

03034980

03035100

03035210

03035230

03035290

03036100

03036200

03037110

03037130

03037180

03037200

03037300

03037430

03037490

03037520

03037550

03037590

03037600

03037700

03037811

03037812

03037813

03037819

03037890

03037911

03037919

03037921

03037923

03037929

03037931

03037935

03037937

03037941

03037945

03037951

03037955

03037958

03037965

03037971

03037975

03037981

03037983

03037985

03037988

03037991

03037992

03037993

03037994

03037998

03038010

03038090

Filetti di pesci ed altra carne di pesci

03041110

03041190

03041913

03041915

03041917

03041919

03041931

03041933

03041935

03041991

03041997

03042100

03042913

03042915

03042917

03042919

03042921

03042929

03042931

03042933

03042935

03042939

03042941

03042943

03042945

03042951

03042953

03042955

03042959

03042961

03042969

03042971

03042973

03042983

03042991

03042979

03042999

03049031

03049039

03049041

03049057

03049059

03049097

03049100

03049200

03049921

03049923

03049931

03049933

03049951

03049955

03049961

03049975

03049999

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03051000

03052000

03053011

03053019

03053030

03053050

03053090

03054100

03054200

03054910

03054920

03054930

03054945

03054950

03054980

03055110

03055190

03055911

03055919

03055930

03055950

03055970

03055980

03056100

03056200

03056300

03056910

03056930

03056950

03056980

Crostacei

03061110

03061190

03061210

03061290

03061310

03061330

03061350

03061380

03061410

03061430

03061490

03061910

03061930

03061990

03062100

03062210

03062291

03062299

03062310

03062331

03062339

03062390

03062430

03062480

03062910

03062930

03062990

Molluschi ed altri invertebrati acquatici

03071090

03072100

03072910

03072990

03073110

03073190

03073910

03073990

03074110

03074191

03074199

03074901

03074911

03074918

03074931

03074933

03074935

03074938

03074951

03074959

03074971

03074991

03074999

03075100

03075910

03075990

03079100

03079911

03079913

03079915

03079918

03079990

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041100

16041210

16041291

16041299

16041311

16041319

16041390

16041411

16041416

16041418

16041490

16041511

16041519

16041590

16041600

16041910

16041931

16041939

16041950

16041991

16041992

16041993

16041994

16041995

16041998

16042005

16042010

16042030

16042040

16042050

16042070

16042090

16043010

16043090

crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

16051000

16052010

16052091

16052099

16053010

16053090

16054000

16059011

16059019

16059030

16059090

Paste alimentari farcite

19022010

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.   

Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2.   

Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.   

Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.   

Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.


(1)  Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

(2)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(3)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(4)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(5)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.

(6)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.

(7)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.

(8)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(9)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(10)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(11)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(12)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(13)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(14)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(15)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(16)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(17)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

(18)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(19)  Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(20)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(21)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(22)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(23)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(24)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

(25)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(26)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(27)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(28)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(29)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(30)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(31)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(32)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(33)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(34)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(35)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(36)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(37)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(38)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(39)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(40)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(41)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(42)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(43)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(44)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(45)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(46)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(47)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(48)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(49)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(50)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(51)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(52)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(53)  Cfr. nota introduttiva 6.

(54)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(55)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(56)  Cfr. nota introduttiva 6.

(57)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(58)  Cfr. nota introduttiva 6.

(59)  Cfr. nota introduttiva 6.

(60)  Cfr. nota introduttiva 6.

(61)  Cfr. nota introduttiva 6.

(62)  Cfr. nota introduttiva 6.

(63)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(64)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(65)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(66)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(67)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(68)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(69)  SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(70)  Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(71)  Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

(*1)  Contrassegnare con una X la casella appropriata

(72)  Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(73)  Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 21 del presente protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.

(2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 40 del presente protocollo, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Cfr. articolo 20, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

(74)  

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte …».

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».

(75)  Comunità europea, Stato membro, Stato del Pacifico, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato del Pacifico, di un PTOM o di un altro Stato ACP, va inoltre indicato l’ufficio doganale della Comunità europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(76)  Luogo e data.

(77)  Nome e funzione nella società.

(78)  Firma.

(79)  

Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte …».

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».

(80)  Comunità europea, Stato membro, Stato del Pacifico, PTOM o altro Stato ACP.

(81)  La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(82)  Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.

(83)  Il paese d’origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L’origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».

(84)  Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità europea] [nello Stato membro] [nello Stato del Pacifico] [nel PTOM] [nello Stato ACP]:…», con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(85)  Luogo e data.

(86)  Nome e funzione nella società.

(87)  Firma.

(*2)  Cancellare la dicitura inutile


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/498/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)