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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/498 |
18.3.2026 |
DECISIONE n. 1/2026 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO A NORMA DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL’ALTRA
del 30 gennaio 2026
che modifica talune disposizioni del protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2026/498]
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1) firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare l’articolo 8 e l’articolo 68, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 41 del protocollo II dell’accordo,
considerando quanto segue:
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1) |
L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («accordo») è stato applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito alla loro adesione all’accordo, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l’accordo, rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020. |
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2) |
A norma dell’articolo 8 dell’accordo, il comitato per il commercio riesamina le disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II») ai fini della loro ulteriore semplificazione. |
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3) |
Le parti hanno effettuato un riesame in conformità dell’articolo 8 dell’accordo e hanno concordato le seguenti modifiche del protocollo II:
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4) |
L’allegato II del protocollo II si basa sulla versione 2007 della nomenclatura del sistema armonizzato (SA) allegata alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L’OMD ha pubblicato una nuova versione della nomenclatura SA, in vigore dal 1o gennaio 2017. È necessario aggiornare l’allegato II del protocollo II per allinearlo all’ultima versione della nomenclatura SA 2017. Tuttavia, è opportuno mantenere lo status quo relativo alle norme di origine, poiché le modifiche apportate alla nomenclatura SA non dovrebbero incidere sulla regola di origine applicabile a un determinato prodotto. |
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5) |
Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore dal 1o luglio 2013. L’accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori degli Stati del Pacifico firmatari. L’allegato IV del protocollo II dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere la versione croata della dichiarazione su fattura. |
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6) |
L’allegato VIII del protocollo II elenca i paesi e territori d’oltremare (PTOM) dell’Unione europea. Lo status di alcuni territori è recentemente cambiato: Saint Barthélemy (FR) e Bermuda (Regno Unito) sono diventati PTOM associati all’Unione rispettivamente il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2014, e Mayotte (FR) è diventata una regione ultraperiferica (RUP) dell’Unione il 1o gennaio 2014. È necessario aggiornare l’elenco dei PTOM di cui all’allegato VIII del protocollo II al fine di allineare l’elenco al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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7) |
In seguito all’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone all’accordo, entrambi gli Stati dovrebbero essere rimossi dall’elenco «altri Stati ACP» di cui all’allegato X del protocollo II. |
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8) |
Considerato il numero di modifiche da apportare e per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente il protocollo II, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del protocollo II dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Suva, il 30 gennaio 2026
Per il comitato per il commercio
A nome dell’Unione
Cristina Miranda GOZALVEZ
A nome degli Stati del Pacifico
Raijeli TAGA
ALLEGATO
PROTOCOLLO II
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
|
1. |
Definizioni |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI
Articoli
|
2. |
Requisiti generali |
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3. |
Cumulo nella Comunità europea |
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4. |
Cumulo negli Stati del Pacifico |
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4 bis. |
Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini |
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5. |
Prodotti interamente ottenuti |
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6. |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
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7. |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
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8. |
Unità da prendere in considerazione |
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9. |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
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10. |
Assortimenti |
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11. |
Elementi neutri |
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12. |
Contabilità separata |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articoli
|
13. |
Principio di territorialità |
|
14. |
Non modificazione |
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE
Articoli
|
15. |
Requisiti generali |
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16. |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
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17. |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 |
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18. |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
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19. |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza |
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20. |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
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21. |
Esportatore autorizzato |
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22. |
Validità della prova dell’origine |
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23. |
Presentazione della prova dell’origine |
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24. |
Importazione con spedizioni scaglionate |
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25. |
Esonero dalla prova dell’origine |
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26. |
Procedura d’informazione ai fini del cumulo |
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27. |
Documenti giustificativi |
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28. |
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi |
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29. |
Discordanze ed errori formali |
|
30. |
Importi espressi in euro |
TITOLO V
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articoli
|
31. |
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo |
|
32. |
Notifica di informazioni relative alle autorità doganali |
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33. |
Assistenza reciproca |
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34. |
Controllo della prova dell’origine |
|
35. |
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori |
|
36. |
Risoluzione delle controversie |
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37. |
Sanzioni |
|
38. |
Deroghe |
|
39. |
Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine |
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articolo
|
40. |
Condizioni particolari |
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articoli
|
41. |
Revisione e applicazione delle norme di origine |
|
42. |
ALLEGATO |
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43. |
Attuazione del protocollo |
ALLEGATI
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ALLEGATO I del protocollo II |
Note introduttive all’elenco dell’allegato II |
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ALLEGATO II del protocollo II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario |
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ALLEGATO II bis del Protocollo II |
Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario |
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ALLEGATO III del protocollo II |
Modulo del certificato di circolazione |
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ALLEGATO IV del protocollo II |
Dichiarazione su fattura |
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ALLEGATO V A del protocollo II |
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale |
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ALLEGATO V B del protocollo II |
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale |
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ALLEGATO VI del protocollo II |
Scheda d’informazione |
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ALLEGATO VII del protocollo II |
Modulo per la richiesta di deroga |
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ALLEGATO VIII del protocollo II |
Paesi e territori d’oltremare |
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ALLEGATO VIII del protocollo II |
Paesi in via di sviluppo vicini |
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ALLEGATO IX del protocollo II |
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1o ottobre 2015 |
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ALLEGATO X del protocollo II |
Altri Stati ACP |
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ALLEGATO XI del protocollo II |
Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all’articolo 4 |
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante il Principato di Andorra
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la Repubblica di San Marino
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
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a) |
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche; |
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b) |
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
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c) |
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; |
|
d) |
per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti; |
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e) |
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana); |
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f) |
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; |
|
g) |
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità europea o in uno Stato del Pacifico; |
|
h) |
per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g); |
|
i) |
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità europea o in uno degli Stati del Pacifico; |
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j) |
per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»; |
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k) |
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; |
|
l) |
per «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, in un’unica fattura; |
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m) |
il termine «territori» comprende anche le acque territoriali; |
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n) |
per «PTOM» si intendono i Paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato VIII; |
|
o) |
per «altri Stati ACP» si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati del Pacifico. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti generali
1. Ai fini dell’accordo di partenariato interinale (di seguito denominato «l’accordo») si considerano prodotti originari della Comunità europea:
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a) |
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità europea a norma dell’articolo 5 del presente protocollo; |
|
b) |
i prodotti ottenuti nella Comunità europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell’articolo 6. |
2. Ai fini dell’accordo si considerano prodotti originari di uno Stato del Pacifico:
|
a) |
i prodotti interamente ottenuti in uno Stato del Pacifico a norma dell’articolo 5 del presente protocollo; |
|
b) |
i prodotti ottenuti in uno Stato del Pacifico in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato del Pacifico di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell’articolo 6. |
Articolo 3
Cumulo nella Comunità europea
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità europea i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato del Pacifico, di altri Stati ACP o dei PTOM purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità europea ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità europea non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità europea soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione nella Comunità europea.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità europea conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato del Pacifico, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità europea se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità europea. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità europea solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno oltre le operazioni contemplate all’articolo 7.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità europea non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità europea soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
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a) |
i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo; |
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b) |
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; |
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c) |
la Comunità europea fornisca agli Stati del Pacifico, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C), e gli Stati del Pacifico pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori di cui al presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie. |
Articolo 4
Cumulo negli Stati del Pacifico
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato del Pacifico i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità europea, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati del Pacifico purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato del Pacifico ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato del Pacifico non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato del Pacifico soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio di cui sono originari i materiali di maggior valore utilizzati per la fabbricazione in tale Stato del Pacifico.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato del Pacifico conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità europea, negli altri Stati del Pacifico, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato del Pacifico se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato del Pacifico. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato del Pacifico solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno oltre le operazioni contemplate all’articolo 7.
5. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato del Pacifico non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato del Pacifico soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.
6. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
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a) |
i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo; |
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b) |
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; |
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c) |
gli Stati del Pacifico forniscono alla Comunità europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C), e gli Stati del Pacifico pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori di cui al presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie. |
7. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai prodotti di cui all’allegato IX. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato del Pacifico o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico (APE), o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1o ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato IX e dal 1o gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1006 .
8. Il presente articolo non si applica ai prodotti dell’allegato XI originari del Sudafrica.
Articolo 4 bis
Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
1. Su richiesta degli Stati del Pacifico e in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 2, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un’entità geografica omogenea e compreso nell’elenco dell’allegato VIII bis, possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
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(a) |
la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato del Pacifico consista in operazioni più complesse di quelle elencate all’articolo 7; |
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(b) |
gli Stati del Pacifico, la Comunità europea e i paesi in via di sviluppo vicini in questione abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo. |
2. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine.
3. Per determinare se i prodotti sono originari dei paesi in via di sviluppo vicini di cui all’allegato VIII bis si applicano le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea:
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a) |
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; |
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b) |
i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti; |
|
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
|
d) |
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; |
|
e) |
|
|
f) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico, con le loro navi; |
|
g) |
i prodotti ottenuti a bordo di loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); |
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h) |
gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami; |
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i) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
|
j) |
i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
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k) |
le merci fabbricate sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). |
2. Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
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a) |
registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato del Pacifico; |
|
b) |
che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico; |
|
c) |
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
|
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità europea consente, su richiesta di uno Stato del Pacifico, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato del Pacifico siano considerate «loro navi» ai fini dell’attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l’accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità europea è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato del Pacifico di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati del Pacifico. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato i cui cittadini, o una società del quale, risultano proprietari della nave o della nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell’articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1 i prodotti elencati all’allegato II bis possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell’articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’allegato II e nell’allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
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a) |
il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
b) |
l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. |
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
|
6. |
|
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
|
a) |
le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
|
b) |
la scomposizione e composizione di confezioni; |
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c) |
il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
|
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
|
e) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
|
f) |
la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso; |
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g) |
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato; |
|
h) |
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
|
i) |
l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; |
|
j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
|
k) |
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; |
|
l) |
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
|
m) |
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; |
|
n) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
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o) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n); |
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p) |
la macellazione di animali. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità europea o negli Stati del Pacifico.
Articolo 8
Unità da prendere in considerazione
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
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a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; |
|
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente protocollo. |
2. Qualora, in base alla norma generale 5 per l’interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l’imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e inclusi nel prezzo o non fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
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a) |
energia e combustibile; |
|
b) |
impianti e attrezzature; |
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c) |
macchine e utensili; |
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d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. |
Articolo 12
Contabilità separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l’uso del metodo della cosiddetta «contabilità separata» («metodo»).
2. Il metodo si applica anche agli zuccheri greggi originari e non originari senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701 12 , 1701 13 e 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinati o mescolati in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea prima dell’esportazione, rispettivamente, verso la Comunità europea o gli Stati del Pacifico.
3. Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero o la quantità di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico o della Comunità europea coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 13
Principio di territorialità
1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati del Pacifico o nella Comunità europea.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate da uno Stato del Pacifico o dalla Comunità europea verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
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a) |
le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
|
b) |
tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. |
Articolo 14
Non modificazione
1. I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall’altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni in un paese non parte è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
3. Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso nel territorio di un paese non parte se effettuato dall’esportatore o sotto la responsabilità dell’esportatore, a condizione che esse restino sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
4. In caso di dubbio circa il soddisfacimento delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 15
Requisiti generali
1. I prodotti originari di uno Stato del Pacifico importati nella Comunità europea e i prodotti originari della Comunità europea importati in uno Stato del Pacifico beneficiano all’importazione delle disposizioni dell’accordo su presentazione dei seguenti documenti:
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a) |
un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; oppure |
|
b) |
nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV. |
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all’articolo 25, delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Previa notifica al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, i prodotti originari di una parte beneficiano, all’importazione nell’altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all’articolo 20 da un esportatore registrato a norma della normativa pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il comma 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati del Pacifico sia alla Comunità europea.
Articolo 16
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e sbarrare la parte non riempita.
3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato del Pacifico se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità europea, di uno Stato del Pacifico o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell’esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 17
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
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a) |
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure |
|
b) |
vengono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici. |
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 18
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 19
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato del Pacifico o nella Comunità europea, l’originale della prova dell’origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati del Pacifico o nella Comunità europea, da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 20
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
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a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21; |
|
b) |
da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. |
2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, oppure stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche di tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 21
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 22
Validità della prova dell’origine
1. La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 23
Presentazione della prova dell’origine
La prova dell’origine è presentata alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione d’importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.
Articolo 24
Importazione con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull’interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 25
Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 26
Procedura d’informazione ai fini del cumulo
1. Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato del Pacifico, dalla Comunità europea, da un altro Stato ACP o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V A del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità europea da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuata in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V B del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità europea da cui i materiali provengono.
3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l’applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8. Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d’informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell’articolo 26 del protocollo 1 dell’accordo di Cotonou.
Articolo 27
Documenti giustificativi
I documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l’altro, in:
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a) |
una prova diretta delle operazioni effettuate dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
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b) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale; |
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c) |
documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale; |
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d) |
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato del Pacifico, nella Comunità europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 in conformità del presente protocollo. |
Articolo 28
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 26, paragrafo 7.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d’importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Articolo 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 30
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall’euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati del Pacifico, degli Stati membri della Comunità europea e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 25, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in detta valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine su richiesta della Comunità europea o degli Stati del Pacifico. Nel procedere a detta revisione il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine tiene conto dell’opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO V
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo
1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati del Pacifico o della Comunità europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d’importazione, delle preferenze previste dall’accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Le parti contraenti si impegnano a predisporre:
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a) |
le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all’attuazione e all’applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all’applicazione degli articoli 3 e 4; |
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b) |
le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell’origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. |
Le parti procedono alle notifiche di cui all’articolo 32.
Articolo 32
Notifica di informazioni relative alle autorità doganali
1. Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea si trasmettono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati.
I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni dei fornitori sono accettati ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione delle Comunità europee.
2. Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l’autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.
Articolo 33
Assistenza reciproca
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità europea, gli Stati del Pacifico e gli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre gli Stati del Pacifico:
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a) |
forniscono alla Comunità europea e si prestano reciprocamente il sostegno necessario in caso di richiesta di monitoraggio della gestione e del controllo adeguati del protocollo nel paese interessato, anche mediante visite in loco; |
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b) |
conformemente all’articolo 34 verificano il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite dal presente protocollo. |
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati del Pacifico, nella Comunità europea e negli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 34
Controllo della prova dell’origine
1. Il controllo a posteriori della prova dell’origine è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell’esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere il trattamento preferenziale concesso per i prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico, della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d’importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d’importazione a partecipare a dette verifiche.
Articolo 35
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d’informazione il cui modello figura nell’allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda d’informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta.
Il servizio che ha rilasciato la scheda d’informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l’esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.
Articolo 36
Risoluzione delle controversie
In caso di controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o qualora tali controversie sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, esse sono sottoposte al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.
La risoluzione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione avviene comunque secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 37
Sanzioni
È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
Articolo 38
Deroghe
1. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine (di seguito denominato «il comitato» ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati del Pacifico.
Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati del Pacifico interessati notificano alla Comunità europea tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.
La Comunità europea accoglie tutte le richieste degli Stati del Pacifico debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata.
2. Per facilitare l’esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati del Pacifico richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell’allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
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— |
descrizione del prodotto finito; |
|
— |
natura e quantitativo dei materiali originari di un paese terzo; |
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— |
natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati del Pacifico o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati; |
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— |
processi di produzione; |
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— |
valore aggiunto; |
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— |
personale impiegato nell’impresa interessata; |
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— |
volume previsto di esportazioni nella Comunità europea; |
|
— |
altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime; |
|
— |
giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento; |
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— |
altre osservazioni. |
Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga.
Il comitato può modificare il modulo.
3. Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:
|
a) |
del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato del Pacifico in questione; |
|
b) |
dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un’industria esistente in uno Stato del Pacifico, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità europea, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività; |
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c) |
dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme. |
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell’origine non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, un esame deve essere eseguito con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
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a) |
dell’incidenza economica e sociale della decisione da prendere, in particolare per quanto riguarda l’occupazione; |
|
b) |
della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato del Pacifico interessato e delle sue difficoltà. |
6. Nell’esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati del Pacifico mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato del Pacifico interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità europea o di uno o più dei suoi Stati membri.
8. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione e comunque entro 75 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità europea non informa lo Stato del Pacifico in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
|
9. |
|
Articolo 39
Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine
1. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, istituito a norma dell’articolo 68 dell’accordo («comitato») è responsabile dell’attuazione effettiva e del funzionamento del presente protocollo.
2. Ai fini del presente protocollo, il comitato ha le funzioni seguenti:
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a) |
prendere decisioni in materia di deroghe al presente protocollo conformemente alle condizioni di cui all’articolo 38; |
|
b) |
riesaminare e formulare raccomandazioni appropriate, se necessario, destinate al comitato per il commercio, relativamente:
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|
c) |
risolvere le eventuali controversie che possono sorgere ai sensi dell’articolo 36; e |
|
d) |
prendere in considerazione tutte le altre eventuali questioni relative al presente protocollo, secondo quanto convenuto dalle parti. |
Ai fini del secondo comma, lettera b), il comitato tiene conto delle esigenze di sviluppo degli Stati del Pacifico.
3. Il comitato si riunisce in qualsiasi momento previo accordo fra le parti.
4. Il comitato si compone di funzionari dell’Unione europea e degli Stati del Pacifico che sono responsabili delle questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche.
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articolo 40
Condizioni particolari
1. Il termine «Comunità europea» utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L’espressione «prodotti originari della Comunità europea» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato del Pacifico.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità europea sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato del Pacifico, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato del Pacifico.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nella Comunità europea sono considerate effettuate in uno Stato del Pacifico se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno Stato del Pacifico.
5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all’articolo 7 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Revisione e applicazione delle norme di origine
1. Il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente protocollo e i suoi allegati sono oggetto di un riesame ogni cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo, al fine di apportare le modifiche necessarie. Nel corso di tale riesame, le parti tengono altresì in considerazione le esigenze di sviluppo degli Stati del Pacifico, quali lo sviluppo delle tecnologie, dei processi produttivi e di ogni altro fattore.
3. Le decisioni che modificano il presente protocollo sono attuate il più presto possibile.
Articolo 42
Allegati
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 43
Attuazione del protocollo
La Comunità europea e gli Stati del Pacifico prendono i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente protocollo.
ALLEGATO I del Protocollo II
NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II
Nota 1:
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell’articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
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1. |
Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2. |
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2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
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3. |
Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4. |
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4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la norma della colonna 3. |
Nota 3:
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1. |
Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità europea o in uno Stato del Pacifico.
Esempio: Un motore della voce 8407 , per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224 . Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell’elenco per la voce ex 7224 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità europea. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
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2. |
La norma che figura nell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è. |
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3. |
Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l’impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. Tuttavia, l’espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. |
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4. |
Quando una norma figurante nell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Esempio: La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe. |
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5. |
Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).
Esempio: La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente. Esempio: Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
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6. |
Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4:
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1. |
Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
|
2. |
L’espressione «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 . |
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3. |
Nell’elenco, le espressioni «paste tessili», «materiali chimici» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta. |
|
4. |
Nell’elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 . |
Nota 5:
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1. |
Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4). |
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2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi. |
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3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %. |
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4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 6:
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1. |
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.
Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori. |
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2. |
Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5. |
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3. |
Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.
Ad esempio (1), se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili. |
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4. |
Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori. |
Nota 7:
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1. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
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2. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
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3. |
Ai fini delle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 ed ex 3403 , operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. |
ALLEGATO II del Protocollo II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nell’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.
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Voce SA |
Designazione dei prodotti |
Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) oppure (4) |
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capitolo 01 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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capitolo 02 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; esclusi: |
Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0306 |
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0308 |
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 04 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 05 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
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capitolo 06 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 07 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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capitolo 08 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui: - tutta la frutta e la frutta a guscio utilizzate devono essere interamente ottenute; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 09 |
Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0910 |
Miscele di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713 |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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ex capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1211 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, refrigerati o congelati, anche tagliati, frantumati o polverizzati: |
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ex 121120 |
- radici di ginseng |
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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ex 121130, ex 121140 ed ex 121150 |
- foglie di coca, paglia di papavero ed efedra |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 121190 |
Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove, diversi da linters di cotone: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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– Altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti, anche modificati, derivati da vegetali: |
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- Mucillagini ed ispessenti, modificati, derivati da vegetali |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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- Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |
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- Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
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- Grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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- Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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- Frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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Oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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- Frazioni solide escluse quelle dell’olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |
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ex capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; esclusi: |
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 |
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1604 e 1605 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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- Maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari |
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ex 1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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- Estratti di malto; |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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- Altri |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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- Contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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- Contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2004 ed ex 2005 |
Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2008 |
Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Altro, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate |
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- Farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari |
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol. |
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 2207 o 2208; - in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol. |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2301 |
Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto |
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ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari |
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ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata |
Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia |
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ex 2515 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere usato |
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ex 2520 |
Gessi specificamente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire da concentrato di asbesto |
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ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (5) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (6) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (7) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (8) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (9) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (10) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2852 |
- Composti di mercurio di eteri interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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- - Eteri interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, anche definiti chimicamente; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, contenenti composti di mercurio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, contenenti composti di mercurio, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (11) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2902 |
Ciclani e cicleni (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (12) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2932 |
- Eteri interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2937 |
Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni: |
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- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 293911 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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293980 |
Alcaloidi di origine non vegetale: |
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- Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Medicamenti; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3002 |
sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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- Altri composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri: |
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- - sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono tuttavia utilizzare i materiali di tale designazione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri polieteri, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (13) |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): |
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- Ottenuti a partire da amikacina della voce 2941 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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- Altri |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3006 |
Dispositivi per stomia in plastica: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: |
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- - in materie plastiche: |
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- - - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non solamente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; – il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (14) |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - - Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (15) |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - In tessuto |
Fabbricazione a partire da filati (16) |
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300670 |
Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 300692 |
Rifiuti farmaceutici: |
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Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 31 |
Concimi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo (17) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (18) diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (19) |
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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- A base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516; - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823; - i materiali della voce 3404 Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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- Eteri ed esteri di amidi o di fecole |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3801 |
- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3806 |
«Gomme-esteri» |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3821 |
Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali. |
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- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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- Alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
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- I seguenti prodotti della presente voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali Scambiatori di ioni Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Olio di flemma e olio di Dippel Miscele di sali aventi differenti anioni Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3825 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo: |
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- Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Rifiuti clinici: guanti per chirurgia, mezzoguanti e muffole |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili |
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3826 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative norme sono specificate di seguito: |
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- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (20) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (21) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3907 |
Copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (22) |
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- Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate di seguito: |
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- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non solamente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri: |
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- - Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (23) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - Altri: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (24) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3916 ed ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3920 |
- Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (25) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4001 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: |
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- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
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ex 4017 |
Lavori di gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello |
Slanatura di pelli di pecora o di agnello |
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da ex 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114: |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4114 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; loro lavori; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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- Tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
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ex 4409 |
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: |
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- Levigato o incollato con giunture a spina |
Levigatura o incollatura con giunture a spina |
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- Liste e modanature |
Liste o modanature |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 4418 |
- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno |
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- Liste e modanature |
Liste o modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e articoli di sughero; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501 |
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capitolo 46 |
Lavori di intreccio, di sparto o di altre materie da intreccio; da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (26): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da filati (27) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (28): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
Fabbricazione a partire da filati (29) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 52 |
Cotone; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (30): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
Fabbricazione a partire da filati (31) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (32): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta |
Fabbricazione a partire da filati (33) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (34): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da filati (35) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (36): - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Fabbricazione a partire da filati (37) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da (38): - filati di cocco, - fibre naturali, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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- Feltri all’ago |
Fabbricazione a partire da (39): - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da (40): - fibre naturali, - fibre artificiali in fiocco, o - materiali chimici o paste tessili |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da (41): - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (42): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (43): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |
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capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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- Di feltro all’ago |
Fabbricazione a partire da (44): - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto |
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- Di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (45): - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o - materiali chimici o paste tessili |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da filati (46) Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Fabbricazione a partire da filati (47) |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
Fabbricazione a partire da filati |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (48) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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- Reticelle ad incandescenza impregnate |
Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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- Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati (49) |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da filati (50) |
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capitolo 60 |
Tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da filati (51) |
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capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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- Ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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- Altri |
Fabbricazione a partire da filati (52) |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6213 e 6214 |
scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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- Ricamati |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (55) |
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- Altri |
Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
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- Ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (58) |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (59) |
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- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (60) |
Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (61) |
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- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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- In feltro, di stoffe non tessute |
Fabbricazione a partire da (62) - fibre, oppure - materiali chimici o paste tessili |
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- Altri: |
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- - Ricamati |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - Altri: |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da filati (67) |
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (68) |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire da ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7003, ex 7004 ed ex 7005 |
Vetro con uno strato non riflettente |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie |
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- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (69) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |
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- altri |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), ed altri filati, non colorati, anche tagliati o - lana di vetro |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106, 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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- Greggi |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110 |
Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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- Semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 7218 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
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da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218. |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 7224 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
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da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
|
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7304, 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712) composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio; |
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- Rame raffinato |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7616 |
Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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- Piombo raffinato: |
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7902 non possono tuttavia essere utilizzati |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati |
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8002 ed ex 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8401 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8403 ed ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404. |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8419 |
Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
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- Rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8443 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8448 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |
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- Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- tagliatrici a idrogetto; - parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8486 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Forme, per formare ad iniezione o per compressione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8504 |
Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8517 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528; |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
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- Dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Schede intelligenti («smart card») |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: |
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- Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: |
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- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione superiore a 1 000 Volt |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8536 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche: |
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- Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche: |
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- - di materia plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - di ceramica |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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- - di rame |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8541 |
Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8542 |
Circuiti integrati elettronici: |
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- Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
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- Microassiemaggi elettronici |
Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»): |
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- Con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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- - Non superiore a 50 cc |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - Superiore a 50 cc |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8804 |
Paracadute a motore («rotochute») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9014 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
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- Parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9029 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 91 |
Orologeria; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9111 |
Casse per orologi e loro parti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 93 |
Armi e munizioni; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 94 |
Mobili; oggetti letterecci, materassi, sommier, cuscini e oggetti simili imbottiti; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9401 ed ex 9403 |
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, delle voci 9401 o 9403, purché: - il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9506 |
Bastoni per golf e loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 9601 ed ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce |
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ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell’assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9613 |
Accenditori ed accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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9619 |
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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9620 |
Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ALLEGATO II bis del Protocollo II
DEROGHE ALL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.
Disposizioni comuni
1.
Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II.
2.
Una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:|
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«Derogation – Annex II(a) of Protocol … – Materials of HS heading No … originating from … used.» |
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Tali indicazioni figurano nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all’articolo 16 del protocollo o sono aggiunte alla dichiarazione su fattura di cui all’articolo 20 del protocollo. |
3.
Gli Stati del Pacifico e gli Stati membri della Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’applicazione del presente allegato.|
Voce SA |
Designazione dei prodotti |
Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
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ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da ex 1101 a ex 1104 |
Prodotti della macinazione di cereali diversi dal riso |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006 |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti, anche modificati, derivati da vegetali: - diversi da mucillagini ed ispessenti, modificati, derivati da vegetali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - diversi da frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da ex 1507 a ex 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: - diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 1901 |
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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- contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
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- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante; - a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51; - a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 o 2009 - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse - con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali: con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 % |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 60 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari |
ALLEGATO III del Protocollo II
MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
1.
Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l’accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e in stampatello.
2.
Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3.
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
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EUR.1 … No A …000.000 |
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Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
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… e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
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Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (71) Modulo … N … Ufficio doganale … Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato … Luogo e data … … (Firma) |
Timbro |
Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data … … (Firma) |
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La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (*1)
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È richiesta la verifica dell’autenticità e della regolarità del presente certificato … (Luogo e data) |
… (Luogo e data) |
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Timbro |
Timbro |
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… (Firma) |
… (Firma) |
NOTE
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1. |
Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio in cui il certificato è rilasciato. |
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2. |
Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. |
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3. |
Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione. |
DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
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EUR.1 … N° A …000.000 |
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Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
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… e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
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DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (73):
…
…
…
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
…
…
…
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO IV del Protocollo II
DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
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… (3) |
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(Luogo e data) |
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… (4) |
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(Firma dell’esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile) |
NOTE
ALLEGATO V A del Protocollo II
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura … (74) sono state prodotte in … (75) e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati del Pacifico e la Comunità europea.
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.
… (76)
… (77)
… (78)
NOTE
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
ALLEGATO V B del Protocollo II
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura … (79) sono state prodotte in … (80) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato del Pacifico, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità europea per gli scambi preferenziali:
… (83)
…
…
… (84)
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.
… (87)
NOTE
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
ALLEGATO VI del Protocollo II
SCHEDA D’INFORMAZIONE
1.
Per la scheda d’informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l’accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d’informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2.
La scheda d’informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2.
3.
Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione.
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SCHEDA D’INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra COMUNITÀ EUROPEA e STATI DEL PACIFICO |
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Modulo … |
n.: … |
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Serie … |
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MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO |
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MERCI IMPORTATE UTILIZZATE |
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Dichiarazione certificata conforme Documento … Modulo … n. … Ufficio doganale … |
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte. |
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Luogo … Data … |
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Data |
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Timbro ufficiale |
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… (Firma) |
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… (Firma) |
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( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) |
Cfr. le note sul retro. |
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RISULTATO DEL CONTROLLO Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell’autenticità e dell’esattezza della presente scheda d’informazione. |
ESITO DELLA VERIFICA Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d’informazione: |
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(Luogo e data) |
(Luogo e data) |
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Timbro ufficiale |
Timbro ufficiale |
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… … (Firma del funzionario) |
… … (Firma del funzionario) |
RIFERIMENTI INCROCIATI
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( 1 ) |
Nome o ragione sociale e indirizzo completo. |
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( 2 ) |
Informazione facoltativa. |
|
( 3 ) |
Kg, hl, m3 o altra unità di misura. |
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( 4 ) |
Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. |
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( 5 ) |
Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine. |
ALLEGATO VII del Protocollo II
MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA
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NOTE
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1. |
Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare «cfr. allegato». |
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2. |
Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati. |
|
3. |
Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo. |
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Caselle 3, 4, 5, 7: |
per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4. |
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Casella 12: |
Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l’origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato del Pacifico che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4. |
|
Casella 13: |
Le date da indicare sono quelle dell’inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell’ambito della deroga. |
|
Casella 18: |
Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l’importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto. |
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Casella 19: |
Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate. |
|
Casella 20: |
Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato. |
ALLEGATO VIII del Protocollo II
PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE
Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d’oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, elencati di seguito:
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)
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1. |
Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
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2. |
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
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3. |
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
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4. |
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
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ALLEGATO VIII bis del protocollo II
PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI
Le parti convengono che, per l’applicazione dell’articolo 4 bis del protocollo II, vale la definizione seguente:
|
— |
L’espressione «paese in via di sviluppo vicino appartenente a un’entità geografica omogenea» si riferisce al seguente elenco di paesi: |
ALLEGATO IX del Protocollo II
PRODOTTI AI QUALI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 SI APPLICANO DAL 1o OTTOBRE 2015
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Codice SA/NC |
Descrizione |
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1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
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1702 |
Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro) |
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ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, escluse le gomme da masticare (chewing-gum; estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta «cioccolato bianco»; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione) |
|
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
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ex 18060 10 corrispondente a 1806 10 90 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80 % |
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ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95 |
Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 %; preparazioni dette «Chocolate milk crumb»; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao) |
|
ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99 |
Preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905) |
|
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98 |
Preparazioni a base di caffè (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati) |
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ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98 |
Preparazioni a base di tè o di mate (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati) |
|
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina) |
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ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l’esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola) |
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ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29 |
Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola) |
ALLEGATO X del Protocollo II
ALTRI STATI ACP
Ai sensi del presente protocollo per «altri Stati ACP» si intendono gli Stati elencati di seguito:
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— |
Angola |
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— |
Antigua e Barbuda |
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— |
Bahamas |
|
— |
Barbados |
|
— |
Belize |
|
— |
Benin |
|
— |
Botswana |
|
— |
Burkina Faso |
|
— |
Burundi |
|
— |
Camerun |
|
— |
Capo Verde |
|
— |
Repubblica centrafricana |
|
— |
Ciad |
|
— |
Isole Cook |
|
— |
Comore |
|
— |
Costa d’Avorio |
|
— |
Repubblica democratica del Congo |
|
— |
Gibuti |
|
— |
Dominica |
|
— |
Repubblica dominicana |
|
— |
Guinea equatoriale |
|
— |
Eritrea |
|
— |
Etiopia |
|
— |
Stati federati di Micronesia |
|
— |
Gabon |
|
— |
Gambia |
|
— |
Ghana |
|
— |
Grenada |
|
— |
Guinea |
|
— |
Guinea Bissau |
|
— |
Guyana |
|
— |
Haiti |
|
— |
Giamaica |
|
— |
Kenya |
|
— |
Kiribati |
|
— |
Lesotho |
|
— |
Liberia |
|
— |
Madagascar |
|
— |
Malawi |
|
— |
Mali |
|
— |
Isole Marshall |
|
— |
Mauritania |
|
— |
Maurizio |
|
— |
Mozambico |
|
— |
Namibia |
|
— |
Nauru |
|
— |
Niger |
|
— |
Niue |
|
— |
Nigeria |
|
— |
Palau |
|
— |
Repubblica del Congo |
|
— |
Ruanda |
|
— |
St Kitts e Nevis |
|
— |
Saint Lucia |
|
— |
Saint Vincent e Grenadine |
|
— |
São Tomé e Principe |
|
— |
Senegal |
|
— |
Seychelles |
|
— |
Sierra Leone |
|
— |
Somalia |
|
— |
Sudan |
|
— |
Suriname |
|
— |
Swaziland |
|
— |
Tanzania |
|
— |
Togo |
|
— |
Tonga |
|
— |
Trinidad e Tobago |
|
— |
Tuvalu |
|
— |
Uganda |
|
— |
Vanuatu |
|
— |
Zambia |
|
— |
Zimbabwe. |
ALLEGATO XI del Protocollo II
PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
Yogurt
04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099
Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099
Paste da spalmare lattiere
04052010
04052030
Ortaggi o legumi
07104000
07119030
Sostanze pectiche, pectinati e pectati
13022010
13022090
Altri tipi di margarina
15179010
Fruttosio
17025000
17029010
Gomme da masticare (chewing gum)
17041011
17041019
17041091
17041099
Altri prodotti a base di zuccheri
17049010
17049030
17049051
17049055
17049061
17049065
17049071
17049075
17049081
17049099
Cacao in polvere
18061015
18061020
18061030
18061090
Altre preparazioni a base di cacao
18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18062095
18063100
18063210
18063290
18069011
18069019
18069031
18069039
18069050
18069060
18069070
18069090
Preparazioni alimentari per l’alimentazione dei bambini
19011000
19012000
19019011
19019019
19019091
19019099
Paste alimentari
19021100
19021910
19021990
19022091
19022099
19023010
19023090
19024010
19024090
Tapioca
19030000
Preparazioni alimentari
19041010
19041030
19041090
19042010
19042091
19042095
19042099
19043000
19049010
19049080
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
19051000
19052010
19052030
19052090
19053111
19053119
19053130
19053191
19053199
19053205
19053211
19053219
19053291
19053299
19054010
19054090
19059010
19059020
19059030
19059040
19059045
19059055
19059060
19059090
Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta e di altre parti commestibili di piante
20019030
20019040
20041091
20049010
20052010
20058000
20089985
20089991
Preparazioni alimentari diverse
21011111
21011119
21011292
21012098
21013011
21013019
21013091
21013099
21021010
21021031
21021039
21021090
21022011
21032000
21050010
21050091
21050099
21061020
21061080
21069020
21069098
Acque
22029091
22029095
22029099
Vermut ed altri vini
22051010
22051090
22059010
22059090
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
22071000
22072000
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
22084011
22084039
22084051
22084099
22089091
22089099
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
24021000
24022010
24022090
24029000
Tabacco da fumo e altri
24031010
24031090
24039100
24039910
24039990
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
29054300
29054411
29054419
29054491
29054499
29054500
Oli essenziali
33019010
33019021
33019090
Miscugli di sostanze odorifere
33021010
33021021
33021029
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35011050
35011090
35019090
Destrina e altri amidi e fecole modificati
35051010
35051090
35052010
35052030
35052050
35052090
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni
38091010
38091030
38091050
38091090
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione
38231300
38231910
38231930
38231990
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse
38246011
38246019
38246091
38246099
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE
Animali vivi della specie bovina
01029005
01029021
01029029
01029041
01029049
01029051
01029059
01029061
01029069
01029071
01029079
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
02011000
02012020
02012030
02012050
02012090
02013000
Carni di animali della specie bovina, congelate
02021000
02022010
02022030
02022050
02022090
02023010
02023050
02023090
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
02061095
02062991
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
02102010
02102090
02109951
02109990
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
04021011
04021019
04021091
04021099
04022111
04022117
04022119
04022191
04022199
04022911
04022915
04022919
04022991
04022999
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
04039011
04039013
04039019
04039031
04039033
04039039
Siero di latte
04041002
04041004
04041006
04041012
04041014
04041016
04041026
04041028
04041032
04041034
04041036
04041038
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
04051011
04051019
04051030
04051050
04051090
04052090
04059010
04059090
Formaggi e latticini
04062010
04064010
04064050
04069001
04069013
04069015
04069017
04069018
04069019
04069023
04069025
04069027
04069029
04069032
04069035
04069037
04069039
04069061
04069063
04069073
04069075
04069076
04069079
04069081
04069082
04069084
04069085
Fiori e boccioli di fiori recisi
06031100
06031200
06031400
06039000
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
07099060
Banane
08030019
Agrumi
08051020
08054000
08055010
Mele, pere e cotogne
08081010
08081080
08082010
08082050
Granturco
10051090
10059000
Riso
10061021
10061023
10061025
10061027
10061092
10061094
10061096
10061098
10062011
10062013
10062015
10062017
10062092
10062094
10062096
10062098
10063021
10063023
10063025
10063027
10063042
10063044
10063046
10063048
10063061
10063063
10063065
10063067
10063092
10063094
10063096
10063098
10064000
Sorgo da granella
10070010
10070090
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
11022010
11022090
11029050
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
11031310
11031390
11031950
11032040
11032050
Cereali altrimenti lavorati
11041950
11041991
11042310
11042330
11042390
11042399
11043090
Amidi e fecole; inulina
11081100
11081200
11081300
11081400
11081910
11081990
11082000
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
11090000
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
16025010
16029061
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
17011190
17011290
17019100
17019910
17019990
Altri zuccheri
17022010
17022090
17023010
17023051
17023059
17023091
17023099
17024010
17024090
17026010
17026080
17026095
17029030
17029075
17029079
17029080
17029099
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
20021010
20021090
20029011
20029019
20029031
20029039
20029091
20029099
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
20056000
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio
20071010
20079110
20079130
20079910
20079920
20079931
20079933
20079935
20079939
20079955
20079957
Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante
20083055
20083071
20083075
20084051
20084059
20084071
20084079
20084090
20085061
20085069
20085071
20085079
20085092
20085094
20085099
20087061
20087069
20087071
20087079
20087092
20087098
20089251
20089259
20089272
20089274
20089276
20089278
20089292
20089293
20089294
20089296
20089297
20089298
Succhi di frutta
20091199
20094110
20094191
20094930
20094993
20096110
20096190
20096911
20096919
20096951
20096959
20096971
20096979
20096990
20097110
20097191
20097199
20097911
20097919
20097930
20097991
20097993
20097999
20098071
20099049
20099071
Preparazioni alimentari
21069030
21069055
21069059
Vini di uve fresche
22041011
22041091
22042111
22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122
22042124
22042126
22042127
22042128
22042132
22042134
22042136
22042137
22042138
22042142
22042143
22042144
22042146
22042147
22042148
22042162
22042166
22042167
22042168
22042169
22042171
22042174
22042176
22042177
22042178
22042179
22042180
22042184
22042187
22042188
22042189
22042191
22042192
22042194
22042195
22042196
22042911
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042962
22042964
22042965
22042971
22042972
22042982
22042983
22042984
22042987
22042988
22042989
22042991
22042992
22042994
22042995
22042996
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
22089091
22089099
Residui e cascami delle industrie alimentari
23021010
23021090
23031011
PRODOTTI INDUSTRIALI
Alluminio greggio
76011000
76012010
76012091
76012099
Polveri e pagliette di alluminio
76031000
76032000
PRODOTTI DELLA PESCA
Pesci vivi
03011090
03019110
03019190
03019200
03019300
03019400
03019500
03019911
03019919
03019980
Pesci freschi o refrigerati
03021110
03021120
03021180
03021200
03021900
03022110
03022130
03022190
03022200
03022300
03022910
03022990
03023110
03023190
03023210
03023290
03023310
03023390
03023410
03023490
03023510
03023590
03023610
03023910
03024000
03025010
03025090
03026110
03026130
03026180
03026200
03026300
03026400
03026520
03026550
03026590
03026600
03026700
03026800
03026911
03026919
03026921
03026925
03026931
03026933
03026935
03026941
03026945
03026951
03026955
03026961
03026966
03026967
03026968
03026969
03026975
03026981
03026985
03026986
03026991
03026992
03026994
03026995
03026999
03027000
Pesci congelati
03031100
03031900
03032110
03032120
03032180
03032200
03032900
03033110
03033130
03033190
03033200
03033300
03033910
03033930
03033970
03034111
03034113
03034119
03034190
03034212
03034218
03034232
03034238
03034252
03034258
03034290
03034311
03034313
03034319
03034390
03034411
03034413
03034419
03034490
03034511
03034513
03034519
03034590
03034611
03034619
03034690
03034931
03034613
03034933
03034939
03034980
03035100
03035210
03035230
03035290
03036100
03036200
03037110
03037130
03037180
03037200
03037300
03037430
03037490
03037520
03037550
03037590
03037600
03037700
03037811
03037812
03037813
03037819
03037890
03037911
03037919
03037921
03037923
03037929
03037931
03037935
03037937
03037941
03037945
03037951
03037955
03037958
03037965
03037971
03037975
03037981
03037983
03037985
03037988
03037991
03037992
03037993
03037994
03037998
03038010
03038090
Filetti di pesci ed altra carne di pesci
03041110
03041190
03041913
03041915
03041917
03041919
03041931
03041933
03041935
03041991
03041997
03042100
03042913
03042915
03042917
03042919
03042921
03042929
03042931
03042933
03042935
03042939
03042941
03042943
03042945
03042951
03042953
03042955
03042959
03042961
03042969
03042971
03042973
03042983
03042991
03042979
03042999
03049031
03049039
03049041
03049057
03049059
03049097
03049100
03049200
03049921
03049923
03049931
03049933
03049951
03049955
03049961
03049975
03049999
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati
03051000
03052000
03053011
03053019
03053030
03053050
03053090
03054100
03054200
03054910
03054920
03054930
03054945
03054950
03054980
03055110
03055190
03055911
03055919
03055930
03055950
03055970
03055980
03056100
03056200
03056300
03056910
03056930
03056950
03056980
Crostacei
03061110
03061190
03061210
03061290
03061310
03061330
03061350
03061380
03061410
03061430
03061490
03061910
03061930
03061990
03062100
03062210
03062291
03062299
03062310
03062331
03062339
03062390
03062430
03062480
03062910
03062930
03062990
Molluschi ed altri invertebrati acquatici
03071090
03072100
03072910
03072990
03073110
03073190
03073910
03073990
03074110
03074191
03074199
03074901
03074911
03074918
03074931
03074933
03074935
03074938
03074951
03074959
03074971
03074991
03074999
03075100
03075910
03075990
03079100
03079911
03079913
03079915
03079918
03079990
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
16041100
16041210
16041291
16041299
16041311
16041319
16041390
16041411
16041416
16041418
16041490
16041511
16041519
16041590
16041600
16041910
16041931
16041939
16041950
16041991
16041992
16041993
16041994
16041995
16041998
16042005
16042010
16042030
16042040
16042050
16042070
16042090
16043010
16043090
crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
16051000
16052010
16052091
16052099
16053010
16053090
16054000
16059011
16059019
16059030
16059090
Paste alimentari farcite
19022010
DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA
1.
Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2.
Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1.
Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2.
Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
(1) Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.
(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
(3) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
(4) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(5) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.
(6) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.
(7) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.
(8) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(9) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(10) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(11) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(12) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(13) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(14) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(15) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(16) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(17) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(18) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(19) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(20) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(21) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(22) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(23) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(24) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(25) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.
(26) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(27) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(28) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(29) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(30) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(31) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(32) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(33) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(34) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(35) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(36) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(37) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(38) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(39) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(40) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(41) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(42) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(43) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(44) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(45) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(46) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(47) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(48) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(49) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(50) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(51) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(52) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(53) Cfr. nota introduttiva 6.
(54) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(55) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(56) Cfr. nota introduttiva 6.
(57) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(58) Cfr. nota introduttiva 6.
(59) Cfr. nota introduttiva 6.
(60) Cfr. nota introduttiva 6.
(61) Cfr. nota introduttiva 6.
(62) Cfr. nota introduttiva 6.
(63) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(64) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(65) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(66) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(67) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(68) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(69) SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(70) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
(71) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.
(*1) Contrassegnare con una X la casella appropriata
(72) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
(73) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.
(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 21 del presente protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 40 del presente protocollo, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4) Cfr. articolo 20, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
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Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte …». |
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Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura». |
(75) Comunità europea, Stato membro, Stato del Pacifico, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato del Pacifico, di un PTOM o di un altro Stato ACP, va inoltre indicato l’ufficio doganale della Comunità europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
(76) Luogo e data.
(77) Nome e funzione nella società.
(78) Firma.
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Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «… elencate nella fattura e contrassegnate … sono state prodotte …». |
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Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 26, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura». |
(80) Comunità europea, Stato membro, Stato del Pacifico, PTOM o altro Stato ACP.
(81) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
(82) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
(83) Il paese d’origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L’origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».
(84) Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità europea] [nello Stato membro] [nello Stato del Pacifico] [nel PTOM] [nello Stato ACP]:…», con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
(85) Luogo e data.
(86) Nome e funzione nella società.
(87) Firma.
(*2) Cancellare la dicitura inutile
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/498/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)