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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/464

26.2.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2026

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro si applicano norme specifiche. In particolare, l'esame della domanda deve essere accelerato e, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare nel merito la domanda con procedura di frontiera.

(2)

Il regolamento (UE) 2024/1348 prevede la possibilità di designare paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione conformemente alle condizioni in esso stabilite. È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. È inoltre necessario superare alcune delle divergenze esistenti tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Sebbene gli Stati membri conservino il diritto di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale come paesi di origine sicuri paesi terzi diversi da quelli designati come tali a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire che il concetto di paese di origine sicuro sia applicato in modo uniforme da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti i cui paesi di origine sono designati come paesi di origine sicuri.

(3)

Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese, neppure per coloro che non appartengono a una categoria di persone per le quali è operata un'eccezione al momento di designare tale paese terzo come paese di origine sicuro, e pertanto non fa venire meno la necessità di procedere a un esame individuale della domanda di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione dell'opportunità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e considerare se in tale paese, qualora riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure a condizione che sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto di paese di origine sicuro nell'ambito della valutazione individuale non pregiudica il fatto che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati come paesi di origine sicuri e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.

(4)

La valutazione dell'opportunità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo («Agenzia per l'asilo») istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sul paese di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303, conformemente al regolamento (UE) 2024/1348. Sulla base di una serie di tali fonti di informazione, alcuni paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.

(5)

La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1348 si basa su informazioni provenienti da fonti pertinenti e disponibili che siano affidabili, ufficiali e adeguatamente motivate. Inoltre, tale designazione riflette la situazione generale nel paese ed è indipendente dalle circostanze particolari, che possono essere valutate solo al fine di determinare se, in via eccezionale, il concetto di paese di origine sicuro non debba essere applicato in un caso specifico. Di conseguenza, nell'ambito del controllo giurisdizionale nazionale, le prove dettagliate relative alla situazione individuale dei richiedenti che giustificano l'applicabilità del concetto di paese di origine sicuro dovrebbero costituire l'obiettivo principale di tale valutazione. Conformemente ai trattati, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito a eventuali dubbi circa la validità della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione.

(6)

Per quanto riguarda un paese che abbia ottenuto lo status di Stato candidato all'adesione all'Unione («paese candidato»), il trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce le condizioni e i principi che deve rispettare qualsiasi paese che desideri diventare uno Stato membro. Tali condizioni e i principi sono stati stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 («criteri di Copenaghen») e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995. I criteri di Copenaghen sono i seguenti: stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze, un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione, la capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione, tra cui la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria.

(7)

Il Consiglio europeo riconosce a un paese lo status di paese candidato, mediante una decisione adottata all'unanimità, sulla base di un parere formulato dalla Commissione in seguito alla domanda del paese in questione di aderire all'Unione. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'Unione, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 e dovrebbero quindi essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Tali designazioni non pregiudicano eventuali decisioni future del Consiglio europeo o del Consiglio sull'ammissione di paesi candidati all'adesione all'Unione. È tuttavia opportuno tenere debitamente conto del fatto che la situazione in un paese candidato potrebbe cambiare in misura tale che la designazione di tale paese come paese di origine sicuro non dovrebbe più applicarsi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere che non si applichi più la designazione di paese di origine sicuro a un paese terzo a cui è stato concesso lo status di paese candidato qualora si verifichi una qualsiasi delle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese terzo; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in considerazione delle azioni del paese terzo che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali che sono pertinenti ai fini della designazione come paese di origine sicuro; il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese terzo è superiore al 20 % del numero totale di decisioni per tale paese terzo emesse dall'autorità accertante. Gli Stati membri non dovrebbero applicare il concetto di paese di origine sicuro ai richiedenti di un paese candidato durante il periodo in cui persistono le circostanze previste dal presente regolamento.

(8)

Nel valutare l'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato, si dovrebbe tenere conto di un'ampia gamma di fonti di informazione pertinenti, tra cui quelle provenienti da pertinenti istituzioni, organi e organismi dell'Unione o da un'organizzazione internazionale. In particolare, si dovrebbe tenere conto dell'eventualità che il Consiglio europeo o il Consiglio abbia riconosciuto l'esistenza di una situazione di conflitto armato interno o internazionale nel paese candidato interessato, compresa l'eventuale adozione di una decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (5) a causa dell'esistenza di una situazione di conflitto armato. Analogamente, nel valutare se non sussista più una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato, si dovrebbe tenere conto del fatto che il Consiglio europeo o il Consiglio abbia riconosciuto che le circostanze pertinenti hanno cessato di esistere, compresa l'eventuale adozione di una decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 6 della direttiva 2001/55/CE a causa della fine di una situazione di conflitto armato.

(9)

È essenziale che la designazione dei paesi candidati come paesi di origine sicuri sia applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda le circostanze previste dal presente regolamento nelle quali tali paesi non dovrebbero più essere considerati paesi di origine sicuri. Per agevolare l'attuazione uniforme del presente regolamento e garantire la certezza del diritto, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente la situazione nei paesi candidati e informare gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle suddette circostanze si applichi o cessi di applicarsi in uno di tali paesi, rendendo immediatamente e pubblicamente disponibili le suddette informazioni tramite la pubblicazione di un avviso nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In considerazione delle potenziali implicazioni per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri, la Commissione non dovrebbe informare gli Stati membri e il Parlamento europeo dell'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato senza la previa approvazione del Consiglio. Di conseguenza, prima di informare gli Stati membri e il Parlamento europeo di qualsiasi grave minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in un paese candidato, è opportuno che la Commissione notifichi il Consiglio, che dovrebbe dare la sua previa approvazione.

(10)

Per quanto riguarda il Kosovo (*), secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica, con una separazione dei poteri tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il suo quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La legislazione nazionale del Kosovo non prevede la pena di morte e le autorità del Kosovo mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. In Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(11)

Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira all'abolizione della pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(12)

Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una separazione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(13)

Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(14)

Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira all'abolizione della pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha firmato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(15)

Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che mira all'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(16)

Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui sarebbero esposti al rischio di essere sottoposti a pena di morte, tortura, persecuzione o altri trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che mira all'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(17)

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348, un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.

(18)

Considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi per i richiedenti di tali paesi, è opportuno concludere che tali paesi soddisfano i criteri per essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 e che tali paesi dovrebbero essere designati quali paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di designare altri paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello nazionale e l'eventuale futura designazione di ulteriori paesi terzi ove siano soddisfatte le condizioni enunciate nel regolamento (UE) 2024/1348, come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione mediante future modifiche di tale regolamento. La Commissione dovrebbe esaminare tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro di valutare se ulteriori paesi terzi possano essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tenendo conto, tra l'altro, di un basso tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tali paesi.

(19)

La designazione dei paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.

(20)

Un cambiamento significativo in un paese terzo designato come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione può incidere in modo sproporzionato su zone specifiche o su gruppi di persone specifici in tale paese, determinando esigenze di protezione diverse per taluni richiedenti provenienti da tale paese e la necessità di salvaguardare le garanzie procedurali per tali richiedenti. Il regolamento (UE) 2024/1348 introduce la possibilità di designare un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro con eccezioni per determinate parti del territorio di tale paese terzo o per categorie di persone chiaramente identificabili. Inoltre, il regolamento (UE) 2024/1348 prevede che la Commissione debba sospendere, mediante un atto delegato, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione in caso di significativo deterioramento della situazione in tale paese. Per far fronte alla situazione in cui un paese terzo designato come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione non soddisfi più, per l'insieme del suo territorio o per categorie di persone chiaramente identificabili in tale paese, le condizioni materiali per tale designazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di sospendere parzialmente tale designazione del paese in relazione a determinate parti del suo territorio o per categorie di persone chiaramente identificabili nel paese terzo in questione per un periodo di sei mesi, laddove necessario, opportuno e proporzionato alla luce del cambiamento significativo in tale paese che interessa tale parte del suo territorio o tale categoria di persone. Inoltre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato che prevede la sospensione parziale della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o come paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a rimuovere dall'ambito di applicazione della designazione di tale paese terzo le parti del suo territorio a cui si applica la sospensione o le categorie di persone a cui si applica la sospensione. Qualora, successivamente, uno Stato membro notifichi alla Commissione di ritenere, sulla scorta di una valutazione circostanziata, che, alla luce dell'evoluzione della situazione in tale paese terzo, quest'ultimo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'insieme del paese o determinate parti del suo territorio o a categorie di persone chiaramente identificabili in tale paese terzo, la Commissione dovrebbe proporre di modificare di conseguenza la designazione di tale paese come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro.

(21)

Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi migratori misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di beneficiare della protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di tale regolamento per accelerare l'esame delle domande, a condizione che abbiano recepito le disposizioni pertinenti e attuato le procedure speciali previste dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare le domande fondate in modo più efficiente, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(22)

Inoltre, al fine di tenere maggiormente in considerazione la complessità e la realtà delle situazioni nei paesi terzi che non sono designati come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una normativa che consenta di designare a livello nazionale tali paesi, dovrebbero poterlo fare con eccezioni per determinate parti del territorio di tali paesi o per categorie di persone chiaramente identificabili, prima che il regolamento (UE) 2024/1348 inizi ad applicarsi.

(23)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348, non possono essere conseguiti dagli Stati membri e possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 22 luglio 2025 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(25)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(26)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(27)

Dato che il regolamento (UE) 2024/1348 si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026 e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1348,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato:

1)

all'articolo 60, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell'Unione, alle condizioni previste all'articolo 63.»

;

2)

all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I paesi terzi possono essere designati paesi di origine sicuri a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non vi sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.»

;

3)

l'articolo 62 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I paesi terzi possono essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione in base alle condizioni previste all'articolo 61 e al presente articolo.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti dopo il paragrafo 1:

«1 bis.   I paesi terzi elencati nell'allegato II del presente regolamento sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

ter.   Anche un paese terzo a cui è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'Unione è designato paese di origine sicuro a livello dell'Unione, salvo qualora si verifichino una o più delle circostanze seguenti:

a)

esiste una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in tale paese terzo;

b)

sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE in considerazione delle azioni di tale paese terzo che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali che sono pertinenti ai fini dei criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro enunciate all'articolo 61 del presente regolamento;

c)

la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti di tale paese terzo — cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese — è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 % del numero totale di decisioni per tale paese terzo emesse dall'autorità accertante.

Qualora si applichi o cessi di applicarsi una delle circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio. Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la Commissione ottiene la previa approvazione del Consiglio prima di informare gli Stati membri e il Parlamento europeo.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla sospensione, in tutto o in parte, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione, alle condizioni previste all'articolo 63.»

;

4)

l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione

1.   In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui all'articolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, in tutto o in parte, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione a determinate parti del territorio del paese terzo o in relazione a categorie di persone chiaramente identificabili in tale paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere parzialmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per tali parti del territorio del paese terzo o per tali categorie di persone, per un periodo di sei mesi;

b)

se le condizioni di cui all'articolo 59 o 61 non sono più soddisfatte in relazione alla totalità del paese terzo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 74 per sospendere totalmente la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per un periodo di sei mesi.

2.   La Commissione riesamina costantemente la situazione nel paese terzo di cui al paragrafo 1 tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia per l'asilo relativamente all'ulteriore evoluzione della situazione di tale paese terzo.

3.   Qualora abbia adottato un atto delegato in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), che sospende la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per la totalità o per tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o per tutte le categorie di persone in tale paese terzo o per categorie chiaramente identificabili, entro tre mesi dalla data di adozione di tale atto delegato la Commissione presenta, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta volta a:

a)

modificare la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione per prevedere eccezioni alla designazione per le determinate parti del territorio o le categorie di persone chiaramente identificabili di cui all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, lettera a); o

b)

revocare a tale paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione.

4.   L'atto delegato cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, qualora la proposta presentata dalla Commissione per revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, o per modificare tale designazione, non sia adottata entro 15 mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione, la sospensione totale o parziale della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione cessa di produrre effetti.»

;

5)

all'articolo 64, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Qualora la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o come paese di origine sicuro a livello dell'Unione sia stata sospesa in tutto o in parte mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri non designano tale paese come paese terzo sicuro o come paese di origine sicuro a livello nazionale.

3.   Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata revocata o modificata la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione di tale paese, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61.

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61 da parte di tale paese terzo, compresa una spiegazione dei cambiamenti specifici nella situazione del paese terzo che fanno sì che tale paese soddisfi nuovamente dette condizioni. Se del caso, lo Stato membro precisa nella sua notifica le determinate parti del territorio di tale paese terzo o le categorie chiaramente identificabili di persone in tale paese terzo a cui si applica la sua valutazione.

A seguito della notifica, la Commissione chiede all'Agenzia per l'asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.

Se al paese terzo notificato dallo Stato membro è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), lo Stato membro notificante può designare il paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale soltanto se la Commissione non vi si oppone.

Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è stata revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 61.

Se reputa che siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 61, per quanto riguarda la totalità o determinate parti di territorio del paese terzo o tutte le categorie di persone o categorie di persone chiaramente identificabili nel paese terzo contemplate dalla notifica ricevuta a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione può presentare una proposta intesa a modificare il presente regolamento, secondo la procedura legislativa ordinaria, al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell'Unione relativamente a tutte o determinate parti del territorio di tale paese terzo o a tutte le categorie di persone o a categorie di persone chiaramente identificabili relativamente alle quali tali condizioni sono soddisfatte.».

6)

all'articolo 78, paragrafo 2, il termine «allegato» è sostituito dal termine «allegato I»;

7)

l'articolo 79 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 27 febbraio 2026 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di paese terzo sicuro conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.»

;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026, purché abbiano recepito le disposizioni pertinenti e attuato a livello nazionale le procedure speciali di cui a tali articoli prima del 27 febbraio 2026.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a essa di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.»

;

8)

l'allegato unico è numerato come «allegato I»;

9)

il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II al regolamento (UE) 2024/1348.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. KOMBOS


(1)  Parere del 23 ottobre 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 febbraio 2026.

(3)  Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

(5)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(6)  Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj)

(7)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/32/oj).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

I paesi terzi seguenti sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione:

Bangladesh

Colombia

Egitto

India

Kosovo (*1)

Marocco

Tunisia


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.» »


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/464/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)