European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/463

26.2.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/463 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2026

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale nell'Unione. La Commissione ha riesaminato i vari aspetti del concetto di paese terzo sicuro, compresi i criteri attinenti alla sicurezza, il giusto processo, il criterio del legame e le disposizioni sul ricorso effettivo. Il riesame ha condotto alla conclusione che è possibile migliorare l'applicabilità del concetto di paese terzo sicuro pur mantenendo le garanzie giuridiche per i richiedenti e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.

(2)

Nell'applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità, il regolamento (UE) 2024/1348 richiede l'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo in base al quale sarebbe ragionevole che il richiedente si recasse in tale paese terzo. Tuttavia, l'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è richiesta dal diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2024/1348 quale modificato dal presente regolamento.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un legame tra il richiedente e il paese terzo interessato un legame in base al quale sarebbe ragionevole che vi si recasse. Nel pieno rispetto dei parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un legame quale definito conformemente al diritto o alla prassi nazionale, nella misura in cui tale legame sia ivi precisamente definito. Il legame tra il richiedente e il paese terzo potrebbe essere considerato stabilito in particolare qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese terzo, qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato in tale paese terzo o qualora il richiedente abbia legami linguistici, culturali o simili con tale paese terzo.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto richiedere protezione effettiva in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione. Ai fini del presente regolamento, il transito per un paese terzo potrebbe includere la situazione in cui un richiedente, nel percorso verso l'Unione, abbia attraversato il territorio di un paese terzo o vi abbia soggiornato, o si sia trovato alla frontiera o in una zona di transito di un paese terzo ove abbia avuto la possibilità di richiedere una protezione effettiva da parte delle autorità del paese terzo interessato.

(5)

Data la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nella lotta alla migrazione irregolare verso l'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter anche applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un accordo o di un'intesa, indipendentemente dalla sua designazione formale, conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con il paese terzo interessato in modo da favorire la certezza del diritto e la trasparenza, a condizione che l'accordo o l'intesa in questione contenga disposizioni che richiedano di esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate in tale paese terzo da richiedenti interessati dall'accordo o dall'intesa. L'esame da parte delle autorità competenti del paese terzo con cui l'Unione o gli Stati membri hanno concluso un accordo o un'intesa potrebbe includere, esclusivamente al fine di concedere protezione effettiva, diversi tipi di procedure per il trattamento dei casi, quali procedure semplificate, di gruppo o prima facie.

(6)

Al fine di garantire un più stretto coordinamento a livello dell'Unione e di accrescere le leve e la cooperazione nei dialoghi con i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti nell'ambito di accordi o intese in cui l'Unione, uno o più dei suoi Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e un paese terzo sicuro, dall'altro, costituiscono le parti. Per ragioni di efficacia e per evitare incompatibilità, dal momento che l'oggetto degli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento può rientrare nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente nel concludere simili accordi, allo scopo di garantire la rappresentanza internazionale unitaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, in aggiunta alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e senza pregiudizio per la stessa, durante i negoziati relativi a un accordo con un paese terzo («accordo a livello dell’Unione») la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti conclusi tra uno Stato membro e lo stesso paese terzo e delle conseguenze dell'accordo a livello dell'Unione per tali accordi bilaterali o multilaterali e per la cooperazione e le relazioni generali dello Stato membro con tale paese terzo nel settore della migrazione, anche con riguardo alle questioni politiche ed economiche in gioco.

(7)

L'Unione può concludere accordi o intese con paesi terzi, senza pregiudizio per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione. Tali strumenti a livello dell'Unione possono contribuire a stabilire un quadro giuridico e procedurale comune dell'Unione per la cooperazione in materia di asilo e migrazione, a garantire l'attuazione coerente del diritto e degli standard dell'Unione e a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

(8)

Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere applicato loro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo interessato o un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori. Nell'applicare il concetto di paese terzo sicuro, gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere debito conto del principio dell'unità del nucleo familiare.

(9)

È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri per sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2024/1348, quale modificato dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al corretto funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tal fine, al momento della conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tale accordo o intesa prima della sua applicazione provvisoria o, se precedente, della sua entrata in vigore.

(10)

Conformemente alle norme applicabili dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti sugli accordi o sulle intese tra l'Unione e i paesi terzi relativi al concetto di paese terzo sicuro.

(11)

Al fine di garantire che gli interessi legittimi connessi alla gestione delle frontiere esterne e alla sicurezza interna degli Stati membri in questione siano sufficientemente tutelati, qualora uno Stato membro negozi un accordo o un'intesa ai fini del regolamento (UE) 2024/1348, quale modificato dal presente regolamento, con uno dei paesi terzi limitrofi dell'Unione, gli Stati membri che condividono un confine comune con tale paese terzo dovrebbero essere informati di tali negoziati al momento opportuno prima della conclusione dell'accordo o dell'intesa in questione, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, al fine di evitare qualsiasi inosservanza del diritto dell'Unione e rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda accordi o intese tra Stati membri e paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per tenere informati la Commissione e gli altri Stati membri in merito allo stato di avanzamento dei negoziati con un paese terzo relativi ad accordi o intese autorizzati ai sensi del presente regolamento, prima che le parti raggiungano un accordo definitivo, anche al fine di chiedere la valutazione della Commissione quanto alla compatibilità dell'accordo o dell'intesa previsti in corso di negoziazione con il diritto dell'Unione.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero poter adottare tutte le misure necessarie per prevenire il rischio di fuga da parte dei richiedenti a cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o trattenendolo a norma dell'articolo 10 di tale direttiva, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.

(13)

Il regolamento (UE) 2024/1348 prevede che, se la domanda è respinta per inammissibilità sulla base del concetto di paese terzo sicuro, l'autorità accertante deve fornire al richiedente un documento con il quale informa le autorità del paese terzo che la domanda non è stata esaminata nel merito nell'Unione perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro. L'Unione e i suoi Stati membri potrebbero concludere accordi o intese autorizzati ai sensi del presente regolamento, che potrebbero includere disposizioni sulle procedure che differiscono dalla procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1348, per informare le autorità del paese terzo interessato del trasferimento di richiedenti dal territorio degli Stati membri verso tale paese terzo. Di conseguenza, se il concetto di paese terzo sicuro è applicato in relazione a un paese terzo con il quale l'Unione o uno Stato membro ha concluso tale accordo o intesa, la procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348 dovrebbe applicarsi fatta salva qualsiasi procedura per informare le autorità del paese terzo prevista dalle pertinenti disposizioni di tale accordo o intesa.

(14)

Per migliorare l'efficienza procedurale, il richiedente non dovrebbe avere il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini di una procedura di impugnazione avverso una decisione sull'inammissibilità adottata sulla base del concetto di paese terzo sicuro. Inoltre, il richiedente non dovrebbe avere il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini di una procedura di impugnazione avverso una decisione sull'inammissibilità adottata sulla base del fatto che uno Stato membro diverso da quello in cui è presentata l'impugnazione abbia concesso al richiedente la protezione internazionale. Tuttavia, l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio dovrebbe essere sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale il richiedente può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, quando tale ricorso è stato presentato, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

(15)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia rivedere le condizioni di applicazione del concetto di paese terzo sicuro, non può essere conseguito dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 22 luglio 2025 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(17)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(18)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(19)

Dato che il regolamento (UE) 2024/1348 si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026 e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1348,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato:

1)

l'articolo 59 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

si verifichi una delle condizioni seguenti:

i)

il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

ii)

il richiedente è transitato per il paese terzo in questione nel percorso verso l'Unione; oppure

iii)

è stato concluso un accordo o è stata conclusa un'intesa tra l'Unione, uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e il paese terzo in questione, dall'altro, che obbliga a esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate nel paese terzo in questione dai richiedenti interessati da tale accordo o intesa.»

;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Quando avvia negoziati per un accordo a nome dell'Unione con un paese terzo (“accordo a livello dell'Unione”) al fine di concludere un accordo di cui al primo comma, lettera b), punto iii), la Commissione tiene conto, nel corso dei negoziati, di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati membri e tale paese terzo, compreso il potenziale impatto dell'accordo a livello dell'Unione su tali accordi bilaterali o multilaterali e sulla cooperazione degli Stati membri con tale paese terzo nel settore della migrazione.

Un accordo concluso dall'Unione e da un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera b), punto iii), prevale su eventuali accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi tra singoli Stati membri e lo stesso paese terzo, nella misura in cui le loro disposizioni siano incompatibili con quelle di tale accordo a livello dell'Unione.

Uno Stato membro informa al momento opportuno gli Stati membri pertinenti in merito ai negoziati relativi a un accordo o a un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii), con un paese terzo che condivide un confine comune con tali Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi in conformità del primo comma, lettera b), punto iii), prima della loro entrata in vigore o, qualora un accordo o un'intesa debbano essere applicati in via provvisoria, prima dell'inizio della loro applicazione provvisoria. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati inoltre in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.»

;

b)

al paragrafo 6 è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri non applicano il paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii), se il richiedente è un minore non accompagnato.»

;

c)

al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito nell'Unione a seguito dell’applicazione del concetto di paese terzo sicuro, fatta salva l'applicazione di procedure diverse per informare le autorità del paese terzo previste in accordi o intese già in vigore tra l'Unione o tale Stato membro e il paese terzo in questione di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii).»

;

2)

all'articolo 68, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. KOMBOS


(1)  Parere del 23 ottobre 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 febbraio 2026.

(3)  Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(4)  Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/463/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)