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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/457 |
3.3.2026 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/457 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2026
che autorizza l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2026) 1262]
(I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 maggio 2023 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, e KWS SAAT SE & Co. KGaA, con sede in Germania, («richiedenti»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 («domanda»). |
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(2) |
Il 12 maggio 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico (2) favorevole sulla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’Autorità ha concluso che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, come descritto nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale. |
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(3) |
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
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(4) |
Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 per gli usi elencati nella domanda. |
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(5) |
Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1o gennaio 2026. |
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(6) |
È opportuno assegnare un identificatore unico alla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (3). |
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(7) |
Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
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(8) |
Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di ulteriori condizioni specifiche o di restrizioni per l’immissione in commercio, l’uso e la manipolazione degli alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
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(9) |
Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
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(10) |
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Alla barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) geneticamente modificata KWS20-1, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico KB-KWS2Ø1-6 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
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a) |
alimenti e ingredienti alimentari derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6; |
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b) |
mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6. |
Articolo 3
Etichettatura
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Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il nome dell’organismo è «barbabietola da zucchero». |
Articolo 4
Metodo di rilevamento
Per il rilevamento della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.
Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 6
Titolari dell’autorizzazione
I titolari dell’autorizzazione sono:
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a) |
Bayer CropScience LLC, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio; |
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b) |
KWS SAAT SE & Co. KGaA, Germania. |
Articolo 7
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 8
Destinatario
Sono destinatari della presente decisione:
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a) |
Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio; e |
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b) |
KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, Einbeck, 37574, Germania. |
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2025. «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified sugar beet KWS20-1 (application GMFF-2023-14732)». EFSA Journal 2025; 23(5):9381, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9381.
(3) Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj).
ALLEGATO
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a) |
Richiedenti e titolari dell’autorizzazione
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b) |
Denominazione e descrizione dei prodotti
La barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6 esprime il gene dmo, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti dicamba, il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato-ammonio, e il gene cp4 epsps, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato. |
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c) |
Etichettatura Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome dell’organismo» è «barbabietola da zucchero». |
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d) |
Metodo di rilevamento
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e) |
Identificatore unico KB-KWS2Ø1-6. |
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f) |
Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica Non applicabile. |
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g) |
Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’uso o la manipolazione dei prodotti Non applicabile. |
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h) |
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali Non applicabile. |
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i) |
Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’uso degli alimenti per il consumo umano Non applicabile. |
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Nota: |
in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/457/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)