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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/456 |
26.2.2026 |
REGOLAMENTO (UE) 2026/456 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2026
che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo, che abroga gli articoli 2, 3 e 3 bis della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2025/1577 e la decisione (PESC) 2026/421 (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC (3) e prevede il congelamento dei beni di determinate persone, gruppi e entità e il divieto di mettere a loro disposizione fondi o risorse economiche. |
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(2) |
In considerazione della continua minaccia che il terrorismo e l’estremismo violento rappresentano per la sicurezza dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, il 26 febbraio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/455 che abroga gli articoli 2, 3 e 3 bis della posizione comune 2001/931/PESC e ne riprende nel merito gli articoli 1, 2, 3 e 3 bis, al fine di prevedere ulteriori misure restrittive volte a combattere il terrorismo internazionale. La decisione (PESC) 2026/455 dispone il divieto di viaggio nei confronti di determinate persone e prevede la possibilità di adottare ulteriori misure, sotto forma di congelamento dei beni e di divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, nei confronti di membri di spicco dei gruppi terroristici o delle entità soggetti a misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2026/455 e nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità associati a tali persone, gruppi ed entità implicati in atti terroristici. |
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(3) |
Le misure previste nella decisione (PESC) 2026/455 rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’aggiornamento degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. |
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(4) |
Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione degli allegati I e II della decisione (PESC) 2026/455, è opportuno che il potere di redigere e modificare gli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio. |
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(5) |
Al fine di aggiornare gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001, in cui sono elencati gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo cui trasmettere le notifiche alla Commissione. |
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(6) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
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(7) |
Il 29 luglio 2025 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 (6) che riporta un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001. Il 19 febbraio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/421 (7) cha ha aggiunto un’entità all’elenco. Il Consiglio ha effettuato un riesame di tale elenco e ha concluso che le misure restrittive imposte dal regolamento (CE) n. 2580/2001, dovrebbero continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato II del presente regolamento. È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(*1) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/40/oj).»;" |
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2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati negli allegati II e III. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati negli allegati II e III o destinato a loro vantaggio. 3. Nell’allegato II sono elencati le persone fisiche o giuridiche, i gruppi e le entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici o che partecipano alla commissione di atti terroristici o ne agevolano la commissione e nei confronti dei quali un’autorità competente ha preso una decisione di cui al paragrafo 4. 4. L’elenco dell’allegato II è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso, nei confronti della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell’entità interessati, una decisione basata su prove o indizi seri e credibili che dispone l’apertura di un’indagine o l’avvio dell’azione penale per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione ovvero che decreta la condanna per tali fatti. 5. Ai fini del paragrafo 4, per “autorità competente” s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui a tale paragrafo, un’equivalente autorità competente in tale settore. 6. Nell’allegato III sono elencati:
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3) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1. In deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio. Articolo 2 ter 1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio. Articolo 2 quater 1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità elencati nell’allegato II o nell’allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, gruppo o entità nell’allegato II o nell’allegato III, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.» |
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4) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento. 2. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento.» |
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5) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Le persone fisiche e giuridiche, i gruppi e le entità:
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le norme sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine dette comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri. 3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 4. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 5. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e entità, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1 del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. (*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»;" |
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6) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità inserito in elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente interessata in merito a tali operazioni. 2. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1.» |
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7) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
2. Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali. 3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera rilasciata. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro quattro settimane dal rilascio. 5. I paragrafi 1 e 2 sono riesaminati almeno ogni 24 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. 6. Il paragrafo 1 si applica fino al 22 febbraio 2027.» |
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8) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis 1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento. Articolo 6 ter 1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità che richiede il soddisfacimento di tale richiesta. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.» |
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9) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Il Consiglio modifica gli allegati II e III sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio in relazione agli allegati I e IIdella decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio (*6). 2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessati, se l’indirizzo è noto, o, in caso contrario, rende nota la decisione a tale persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessati mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, offrendo in ogni caso a tale persona fisica o giuridica, gruppo o entità la possibilità di presentare osservazioni. 3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione alla luce di tali osservazioni o nuove prove e di qualsiasi altra informazione pertinente e può modificare di conseguenza gli allegati II e III sulla base della procedura di cui al paragrafo 1. La persona fisica o giuridica è informata dell’esito del riesame. 4. La Commissione modifica l’allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; (*6) Decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo, che abroga gli articoli 2, 3 e 3 bis della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2025/1577 e la decisione (PESC) 2026/421 (GU L, 2026/455, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/455/oj).»." |
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10) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis Gli allegati II e III contengono, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi e le entità interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; genere; indirizzo, se noto; e funzione o professione. Per le persone giuridiche, i gruppi e le entità, tali informazioni possono comprendere: la denominazione, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.» |
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11) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
2. Lo Stato membro interessato comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.» |
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12) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis 1. Il Consiglio, la Commissione, e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
2. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1. Articolo 8 ter 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato I. 2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica. 3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato I. Articolo 8 quater Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente regolamento sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.» |
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13) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni. 2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.» |
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14) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Il presente regolamento si applica:
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15) |
l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.» |
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16) |
l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento; |
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17) |
è aggiunto l’allegato II conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
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18) |
è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/420 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. DAMIANOS
(1) GU L, 2026/455, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/455/oj.
(2) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj).
(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 del Consiglio, del 29 luglio 2025, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/206 (GU L, 2025/1578, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1578/oj).
(7) Decisione (PESC) 2026/421 del Consiglio, del 19 febbraio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2025/1577, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L, 2026/421, 19.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/421/oj).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco delle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
https://www.fau.gov.cz/en/site-map/international-sanctions
DANIMARCA
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.ireland.ie/en/eu/restrictive-measures-sanctions/
GRECIA
https://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions/
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
CIPRO
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
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Commissione europea |
|
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) |
|
Rue de Spa 2/Spastraat 2 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
(Belgio) |
|
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu » |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 3
A. Persone fisiche
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1. |
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878. |
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2. |
AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sai'd, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese. |
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3. |
AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. |
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4. |
AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. |
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5. |
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e statunitense. Numero di passaporto: C2002515 (Iran); numero di passaporto: 477845448 (USA). Numero del documento d'identità nazionale: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida statunitense). |
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6. |
ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657. |
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7. |
BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi). |
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8. |
HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, valido fino al 4.2.2019. |
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9. |
HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada). |
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10. |
MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano). |
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11. |
MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555. |
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12. |
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato intorno al 1957 in Iran. Indirizzo: 1) Kermanshah (Iran); 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam (Iran). |
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13. |
SHAKURI Ali Gholam, nato intorno al 1965 a Teheran (Iran). |
B. Persone giuridiche, gruppi ed entità
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1. |
“Organizzazione Abu Nidal” – “ANO” (alias “Consiglio rivoluzionario di al Fatah”, alias “Brigate rivoluzionarie arabe”, alias “Settembre nero”, alias “Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti”). |
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2. |
“Brigata dei martiri di Al-Aqsa”. |
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3. |
“Al-Aqsa e.V.”. |
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4. |
“Babbar Khalsa”. |
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5. |
“Partito comunista delle Filippine”, incluso il “Nuovo esercito popolare” (“New People’s Army” – “NPA”), Filippine. |
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6. |
Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza. |
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7. |
“Gamàa al-Islamiyya” (alias “Al-Gamàa al-Islamiyya”) (“Islamic Group” – “IG”). |
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8. |
“İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – “IBDA-C”"(“Fronte islamico dei combattenti del grande oriente”). |
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9. |
“Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)”. |
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10. |
“Hamas”, incluso “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”. |
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11. |
“Ala militare di Hezbollah” (alias “Ala militare di Hizballah”, alias “Ala militare di Hizbullah”, alias “Ala militare di Hizbollah”, alias “Ala militare di Hezballah”, alias “Ala militare di Hisbollah”, alias “Ala militare di Hizbu'llah”, alias “Ala militare di Hizb Allah”, alias “Consiglio della Jihad” (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)). |
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12. |
“Hizbul Mujahideen” – “HM”. |
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13. |
“Khalistan Zindabad Force” – “KZF”. |
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14. |
“Partito dei lavoratori del Kurdistan” – “PKK” (alias “KADEK”, alias “KONGRA-GEL”). |
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15. |
“Tigri per la liberazione della patria tamil” – “LTTE”. |
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16. |
“Ejército de Liberación Nacional” (“Esercito di Liberazione Nazionale”). |
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17. |
“Jihad islamica palestinese”– “PIJ”. |
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18. |
“Fronte popolare di liberazione della Palestina” – “PFLP”. |
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19. |
“Fronte popolare di liberazione della Palestina – Comando generale” (alias “Comando generale del PFLP”). |
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20. |
“Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – “DHKP/C” (alias “Devrimci Sol” (“Sinistra rivoluzionaria”), alias “Dev Sol”) (“Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione”). |
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21. |
“Sendero Luminoso” – “SL”. |
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22. |
“Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – “TAK” (alias “Falchi per la libertà del Kurdistan”). |
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23. |
“The Base” (“La base”).» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 6
A. Persone fisiche
[…]
B. Persone giuridiche, gruppi ed entità
[…]»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/456/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)