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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/444

3.3.2026

DECISIONE (UE) 2026/444 DEL CONSIGLIO

dell’11 febbraio 2026

relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Canada che stabilisce le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici canadesi e di prodotti originari del Canada ad appalti nell’ambito dello strumento SAFE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2025 l’Unione ha concluso un partenariato in materia di sicurezza e difesa con il Canada. Il Canada ha presentato una richiesta formale all’Unione per avviare negoziati per la conclusione di un accordo bilaterale a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio (1) che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa.

(2)

Il 18 settembre 2025 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Canada per la conclusione di due accordi distinti che consentano la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in tali paesi e di prodotti originari dei loro territori ad appalti nell’ambito dello strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 («strumento SAFE»).

(3)

I negoziati tra l’Unione e il Canada si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo. La Commissione ha negoziato un accordo bilaterale tra l’Unione europea e il Canada che stabilisce le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici canadesi e di prodotti originari del Canada ad appalti nell’ambito dello strumento SAFE.

(4)

La conclusione di tale accordo consente una maggiore cooperazione industriale nel settore della difesa e rispecchia il desiderio condiviso di approfondire le relazioni tra l’Unione europea e il Canada nel settore della sicurezza e della difesa e di promuovere un partenariato più stretto, equilibrato e reciprocamente vantaggioso tra l’Unione europea e il Canada per sostenere una cooperazione pratica in materia di difesa.

(5)

È pertanto opportuno firmare l’accordo.

(6)

È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Canada che stabilisce le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici canadesi e di prodotti originari del Canada ad appalti nell’ambito dello strumento SAFE («accordo»), con riserva della conclusione di detto accordo (2).

Articolo 2

1.   L’accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, e fatte salve le notifiche ivi previste, a decorrere dalla data più recente in cui ciascuna parte ha notificato all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   La data di decorrenza dell’applicazione, a titolo provvisorio, dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)  Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

(2)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2026/445, 3.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/445/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/444/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)