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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/392 |
1.6.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/392 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2026
che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/577 per quanto riguarda il massimale del volume e la presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 9, e l’articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la definizione di «internalizzatore sistematico» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale modifica ha sostituito con una valutazione qualitativa i criteri quantitativi per determinare ciò che costituisce un modo frequente, sistematico e sostanziale e ha limitato detta valutazione ai soli strumenti di capitale, lasciando nel contempo all’impresa di investimento la possibilità di scegliere di diventare un internalizzatore sistematico per gli strumenti non rappresentativi di capitale. È pertanto necessario sopprimere dal regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione (4) l’obbligo per le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) di fornire alle rispettive autorità competenti i dati richiesti per effettuare i calcoli di cui agli articoli da 12 a 15 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (5) utilizzati per valutare il rispetto dei criteri quantitativi pertinenti. |
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(2) |
Ai fini della trasparenza e per altri calcoli, i dati sono attualmente comunicati utilizzando il formato XML. Onde rispecchiare l’attuale prassi di vigilanza, è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2017/577 per specificare che occorre utilizzare il formato XML per i dati comunicati ai fini dei calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite. |
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(3) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti, nell’ambito della loro valutazione dei regimi di trasparenza pre- e post-negoziazione e dell’obbligo di negoziazione, potrebbero dover richiedere su base ad hoc dati alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP. Per consentire una trasmissione efficiente dei dati e il loro consolidamento con dati simili provenienti da altre fonti, in caso di richieste ad hoc di dati l’ESMA e le autorità competenti dovrebbero essere in grado di specificare il formato in cui trasmetterli. Per ridurre al minimo gli oneri per i partecipanti al mercato, l’ESMA e le autorità competenti dovrebbero attingere il più possibile alle serie di dati esistenti, compresi i dati sulle operazioni comunicati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, e ricorrere a richieste ad hoc di dati solo se necessario. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha modificato il regolamento (UE) n. 600/2014 estendendo a cinque anni l’obbligo per i gestori delle sedi di negoziazione, gli APA e i CTP di conservare i dati. Tale modifica dovrebbe trovare riscontro nel regolamento delegato (UE) 2017/577. |
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(5) |
L’ESMA ha valutato se i dati sulle operazioni comunicati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 possano essere utilizzati per calcolare il volume totale delle negoziazioni di uno strumento finanziario nell’Unione e la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario nell’Unione eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento di cui all’articolo 5 di tale regolamento. Considerando i risultati positivi di tale valutazione e la necessità di ridurre l’onere di segnalazione per i partecipanti al mercato, l’ESMA ha annunciato che i dati sulle operazioni comunicati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 saranno utilizzati per fornire una misurazione accurata del volume totale di negoziazione per ciascuno strumento finanziario e le percentuali di negoziazioni che beneficiano della deroga basata sul prezzo di riferimento nell’Unione di cui all’articolo 5 di tale regolamento. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/577 relativo agli obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP ai fini del meccanismo del massimale del volume, come pure gli obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all’ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento. È opportuno sopprimere anche l’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/577, che stabilisce i formati della relazione ai fini del meccanismo del massimale del volume. |
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(6) |
L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/577 impone alle autorità competenti di fornire all’ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione, un APA o un CTP ai fini dell’obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati. Tuttavia, per rispecchiare l’attuale prassi di vigilanza, secondo la quale le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP trasmettono i dati direttamente all’ESMA, è opportuno esigere la segnalazione diretta dei dati all’ESMA. |
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(7) |
Il regolamento (UE) 2024/791 ha modificato l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 600/2014 relativo al massimale del volume sostituendo il doppio massimale con un massimale unico a livello di Unione fissato al 7 %. Il regolamento (UE) 2024/791 ha altresì escluso dalla gamma delle operazioni soggette al massimale del volume le operazioni eseguite in virtù della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (deroga alla negoziazione negoziata per strumenti liquidi) e ha consentito alle sedi di negoziazione di sospendere, sulla base dei dati delle negoziazioni pubblicati dall’ESMA con cadenza trimestrale, il ricorso alla deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo regolamento (deroga basata sul prezzo di riferimento). La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha inoltre introdotto una definizione armonizzata di «formato leggibile meccanicamente» applicabile agli enti pubblici. Pertanto, onde tenere conto di tali modifiche, è opportuno modificare l’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/577 sugli obblighi di pubblicazione in capo all’ESMA ai fini del massimale del volume. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/577. |
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(9) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(10) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/577
Il regolamento delegato (UE) 2017/577 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:
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2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare 1. Per i calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono all’ESMA e alle loro autorità competenti tutti i dati richiesti per effettuare i calcoli di cui ai seguenti regolamenti:
2. Le richieste di informazioni ad hoc da parte dell’ESMA e delle autorità competenti ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 contengono il nome del soggetto segnalante e tutti i dettagli necessari ai fini della richiesta. 3. Su richiesta, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono all’ESMA e alle loro autorità competenti tutti i dati che l’ESMA è tenuta a prendere in considerazione per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2020, compresi i dati seguenti:
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3) |
all’articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso; |
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4) |
gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 4 Formato delle richieste di dati 1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in un formato comune XML. 2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, nel formato specificato nella richiesta. Articolo 5 Tipo di dati da conservare e periodo di conservazione da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP 1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano per cinque anni tutti i dati necessari per effettuare i calcoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state rese pubbliche. 2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano per cinque anni tutti i dati che l’ESMA o le autorità competenti possono chiedere conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state rese pubbliche.» |
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5) |
l’articolo 6 è soppresso; |
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6) |
l’articolo 7 è così modificato:
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(7) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Obblighi di pubblicazione in capo all’ESMA per il massimale del volume 1. L’ESMA pubblica le misurazioni del volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento nell’Unione nei 12 mesi precedenti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, entro le ore 22:00 CET del settimo giorno lavorativo successivo alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno civile. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate gratuitamente e in un formato leggibile meccanicamente e dall’uomo ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e quale specificato all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/567. 3. Qualora uno strumento finanziario sia negoziato in più di una valuta nell’Unione, l’ESMA converte tutti i volumi in euro utilizzando i tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di cambio di riferimento pubblicati quotidianamente dalla Banca centrale europea sul suo sito Internet nei 12 mesi precedenti. L’ESMA utilizza tali volumi convertiti per il calcolo e la pubblicazione del volume totale delle negoziazioni e delle percentuali delle negoziazioni in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento nell’Unione ai sensi del paragrafo 1. (*1) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»;" () Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»; |
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8) |
l’allegato è soppresso. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.
(2) Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L, 2024/790, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/790/oj).
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/577/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).
(6) Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).
(7) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).
(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/392/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)