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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/378 |
23.2.2026 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/378 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2026
che non rinnova l'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'etofenprox è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. |
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(2) |
L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 doveva scadere il 31 gennaio 2020. Il 27 luglio 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(3) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione (3), la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda di rinnovo di detta approvazione. A norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/1487 della Commissione (4), la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata ulteriormente posticipata al 31 ottobre 2026 a motivo di ritardi connessi alla fornitura di ulteriori studi necessari per valutare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino dell'etofenprox. |
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(4) |
L'etofenprox è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione (5), fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento. |
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(5) |
L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 doveva scadere il 30 giugno 2025. Il 25 ottobre 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(6) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/434 della Commissione (6), la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 dicembre 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda di rinnovo. |
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(7) |
Il 12 giugno 2025 il richiedente che ha presentato le domande di rinnovo dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi per entrambi i tipi di prodotto 8 e 18 ha tuttavia informato la Commissione di aver ritirato le domande di rinnovo dell'approvazione. |
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(8) |
Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l'etofenprox soddisfa ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l'approvazione. |
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(9) |
Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi, gli articoli trattati che sono stati trattati con l'etofenprox o che lo incorporano ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente decisione. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'approvazione dell'etofenprox come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non è rinnovata.
Articolo 2
Gli articoli trattati che sono stati trattati con l'etofenprox o che lo incorporano intenzionalmente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non sono più immessi sul mercato a decorrere dall'11 settembre 2026.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione, del 17 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/994/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1487 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1487/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1036/oj).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2025/434 della Commissione, del 5 marzo 2025, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/434, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/434/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/378/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)