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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/378

23.2.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/378 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2026

che non rinnova l'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'etofenprox è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 doveva scadere il 31 gennaio 2020. Il 27 luglio 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione (3), la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda di rinnovo di detta approvazione. A norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/1487 della Commissione (4), la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata ulteriormente posticipata al 31 ottobre 2026 a motivo di ritardi connessi alla fornitura di ulteriori studi necessari per valutare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino dell'etofenprox.

(4)

L'etofenprox è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione (5), fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.

(5)

L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 doveva scadere il 30 giugno 2025. Il 25 ottobre 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/434 della Commissione (6), la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 dicembre 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda di rinnovo.

(7)

Il 12 giugno 2025 il richiedente che ha presentato le domande di rinnovo dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi per entrambi i tipi di prodotto 8 e 18 ha tuttavia informato la Commissione di aver ritirato le domande di rinnovo dell'approvazione.

(8)

Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l'etofenprox soddisfa ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l'approvazione.

(9)

Al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi, gli articoli trattati che sono stati trattati con l'etofenprox o che lo incorporano ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 possono essere immessi sul mercato per un periodo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'approvazione dell'etofenprox come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non è rinnovata.

Articolo 2

Gli articoli trattati che sono stati trattati con l'etofenprox o che lo incorporano intenzionalmente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non sono più immessi sul mercato a decorrere dall'11 settembre 2026.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione, del 17 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/994/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/1487 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1487/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1036/oj).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/434 della Commissione, del 5 marzo 2025, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/434, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/434/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/378/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)