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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/345 |
13.2.2026 |
DECISIONE (PESC) 2026/345 DEL CONSIGLIO
dell’11 febbraio 2026
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani (1). |
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(2) |
Il 23 giugno 2025 il Consiglio ha adottato la decisione 2025/1252/PESC (2), che nomina la sig.ra Kajsa OLLONGREN RSUE per i diritti umani. Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2026. |
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(3) |
Alla sig.ra Kajsa OLLONGREN dovrebbe essere conferito un nuovo mandato quale RSUE per i diritti umani per un periodo di 24 mesi. |
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(4) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
La sig.ra Kajsa OLLONGREN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani dal 1o marzo 2026 al 29 febbraio 2028. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE («mandato») termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante).
Articolo 2
Obiettivi strategici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi strategici dell’Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché nel quadro strategico dell’UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia, vale a dire:
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a) |
rafforzare l’efficacia, la presenza e la visibilità dell’Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo e portare avanti una prospettiva positiva in materia di diritti umani, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell’Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali; |
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b) |
potenziare il contributo dell’Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo; |
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c) |
migliorare la coerenza dell’azione dell’Unione in materia di diritti umani e l’inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell’azione esterna dell’Unione. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all’articolo 2, il mandato è di:
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a) |
contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell’UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia, nonché all’attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d’azione dell’Unione sui diritti umani, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo; |
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b) |
contribuire all’attuazione delle posizioni dell’Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere l’osservanza del diritto internazionale umanitario; |
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c) |
contribuire all’attuazione delle posizioni dell’Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere il sostegno alla giustizia penale internazionale, in particolare la decisione 2011/168/PESC del Consiglio (3) sulla Corte penale internazionale; |
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d) |
contribuire a rafforzare la voce dell’Europa attraverso i dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l’efficacia e la visibilità della politica dell’Unione in materia di diritti umani; portare avanti dialoghi importanti sui diritti umani con paesi terzi; |
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e) |
contribuire a migliorare la coerenza e concordanza delle politiche e azioni dell’Unione per quanto riguarda la protezione e promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell’Unione; |
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f) |
contribuire, in consultazione con gli Stati membri, a migliorare la coerenza delle posizioni dell’Unione di cui alle lettere b) e c). |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’alto rappresentante.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.
3. L’RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato («spese») per il periodo dal 1o marzo 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 3 320 623,17 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile delle spese dinanzi alla Commissione.
Articolo 6
Composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie sulle istituzioni dell’Unione e sull’azione esterna dell’Unione in materia di diritti umani, nonché su problemi strategici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro che l’ha distaccato o dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta, rispettivamente, alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato.
4. Il personale dell’RSUE condivide gli uffici dei pertinenti servizi del SEAE per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.
Articolo 7
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).
Articolo 8
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della sua squadra.
Articolo 9
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell’RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
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a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno e la gestione degli incidenti di sicurezza, e stabilendo un piano di emergenza e un piano di evacuazione; |
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b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell’area di competenza; |
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c) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, riceva un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area; |
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d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 14. |
Articolo 10
Relazioni
L’RSUE presenta relazioni periodiche all’alto rappresentante. L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e, se necessario, ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 11
Accesso ai documenti e protezione dei dati
1. L’RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le pertinenti norme di attuazione adottate dall’alto rappresentante.
2. L’RSUE protegge le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e alle pertinenti norme di attuazione adottate dall’alto rappresentante.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati o attuati in un quadro coerente al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione nonché, se del caso, con quelle degli altri RSUE. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.
2. In caso di visite sul campo, l’RSUE mantiene stretti rapporti con i pertinenti capi delle missioni degli Stati membri e con i capi delle delegazioni dell’Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri RSUE. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato.
3. L’RSUE inoltre mantiene stretti contatti con altri attori internazionali e regionali sul campo. L’RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.
Articolo 13
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE forniscono assistenza per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dal mandato del precedente RSUE per i diritti umani e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.
Articolo 14
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione globale sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre di ogni anno del mandato.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/440/oj).
(2) Decisione 2025/1252/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2025, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani (GU L, 2025/1252, 24.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1252/oj).
(3) Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC ( GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/168/oj ).
(4) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj).
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj ).
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/345/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)