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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/326 |
12.2.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/326 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2025
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione. |
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(2) |
Tale quadro consta di una serie di componenti dell’interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell’UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. La creazione e la memorizzazione di tali collegamenti è fondamentale per garantire la corretta identificazione delle persone i cui dati sono conservati nei diversi sistemi di informazione dell’UE. |
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(3) |
Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse. |
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(4) |
Per consentire al rilevatore di identità multiple di creare collegamenti, il regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione (3) stabilisce le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità relativi a una persona conservati in diversi sistemi sono considerati identici o simili a fini d’individuazione di identità multiple. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2019/818 si applica in relazione all’Eurodac soltanto a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) diventa applicabile. Pertanto, a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce l’«Eurodac», è necessario adeguare il regolamento delegato (UE) 2023/332 per elencare i dati di identità dell’Eurodac che saranno messi a confronto nel processo di individuazione di identità multiple al fine di stabilire se siano considerati identici o simili. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/332. |
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(7) |
Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento. |
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(8) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8). |
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(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10). |
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(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12). |
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(12) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003. |
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(13) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 27 maggio 2025, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/332, punto 1), è inserita la seguente lettera i):
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«(i) |
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»; cittadinanza o cittadinanze; data di nascita; luogo di nascita e sesso, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all’articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), all’articolo 23, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), e all’articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). |
(*1) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).» "
Articolo 2
Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/332 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj.
(2) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione, dell’11 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/332/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che istituisce l’ «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180, 29.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj).
(5) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
(6) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(8) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(9) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.
(10) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(11) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.
(12) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
(13) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ALLEGATO
1.
L’allegato I al regolamento delegato (UE) 2023/332 è così modificato:|
(1) |
Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(2) |
Nella sezione 3.1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(3) |
Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(4) |
Nella sezione 3.3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(5) |
Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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2.
L’allegato II al regolamento delegato (UE) 2023/332 è così modificato:|
(1) |
Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(2) |
Nella sezione 3,1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(3) |
Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(4) |
Nella sezione 3,3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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(5) |
Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/326/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)