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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/318

20.2.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/318 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2026

che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici e di determinate categorie di equini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettera a), e l’articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti, richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci.

(2)

Nell’allegato III, capitoli 4 (modello «EQU»), 24 (modello «MP-PREP»), 25 (modello «MPNT») e 26 (modello «MPST»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali e i modelli di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici. La direttiva 96/22/CE del Consiglio (5) vieta la somministrazione delle sostanze elencate nel suo allegato II agli equini destinati al consumo umano (articolo 3, lettera a)) e l’importazione nell’Unione da paesi terzi di tali animali cui siano state somministrate dette sostanze (articolo 11). Il punto II.1.7 dell’attestato di sanità pubblica nel modello EQU e il punto II.1.11 dell’attestato di sanità pubblica nei modelli MP-PREP, MPNT e MPST dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare tali divieti.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (6) stabilisce tra l’altro modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e modelli di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.

(4)

L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali nonché le dichiarazioni che accompagnano tali certificati, da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini, debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati.

(5)

Nei capitoli 13 e 14 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali e i modelli di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-X») e di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-Y»). Il punto II.6 dell’attestato di sanità pubblica in tali modelli dovrebbe essere modificato per rispecchiare i divieti di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 11 della direttiva 96/22/CE.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(7)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici e di determinate categorie di equini dovute alle modifiche apportate all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dal presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare l’uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati o delle dichiarazioni rilasciati conformemente ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Per un periodo transitorio che termina il 12 dicembre 2026, continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano ottenuti da solipedi domestici, l’uso di certificati ufficiali o di certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 4, 24, 25 e 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 12 settembre 2026.

2.   Per un periodo transitorio che termina il 12 dicembre 2026, continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di equini, l’uso di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 13 e 14, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati e le dichiarazioni in questione siano stati rilasciati entro il 12 settembre 2026.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj.

(2)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(3)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

(5)  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1)

il capitolo 4 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DOMESTICI (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS E LORO INCROCI) (MODELLO EQU)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato ufficiale per l’UE


I.1.

Speditore/esportatore

 

I.2.

Riferimento del certificato

I.2a.

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3.

Autorità centrale competente

 

Codice QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4.

Autorità locale competente

 

 

I.5.

Destinatario/importatore

 

I.6.

Operatore responsabile della partita

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7.

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9.

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8.

Regione di origine

Codice

I.10.

Regione di destinazione

Codice

I.11.

Luogo di spedizione

 

I.12.

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13.

Luogo di carico

I.14.

Data e ora della partenza


I.15.

Mezzo di trasporto

 

I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17.

Documenti di accompagnamento

 

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18.

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19.

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20.

Certificato come o per

 

☐ Prodotti destinati al consumo umano

 

 

 


I.21.

 

I.22.

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23.

 


I.24.

Numero totale di colli

I.25.

Quantità totale

I.26.

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27.

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito frigorifero

 

 

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Consumatore finale

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato EQU

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1.

le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d’igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell’Unione;

II.1.2.

le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3.

le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;

II.1.4.

le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 22, 24, da 31 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

II.1.5.

(1)

[le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all’articolo 48 e all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

(1) oppure

[le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.6.

le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;

II.1.7.

le carni sono state ottenute da solipedi domestici tenuti per tutta la loro vita come equini destinati alla produzione di alimenti in un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una “X” per la categoria “equini”, o in uno Stato membro, in cui la somministrazione a solipedi domestici:

i)

di sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;

ii)

di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

iii)

di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di

(1)

[trattamento terapeutico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;]

(1) e/o

[trattamento zootecnico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all’articolo 5 di tale direttiva;]

II.1.8.

le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(1) (3) [II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell’Unione in materia di protezione degli animali durante l’abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

L’esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l’ingresso nell’Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Il presente certificato ufficiale riguarda le carni fresche, esclusi il sangue fresco, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci).

“Carni fresche” come definite nell’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Parte I

Casella I.27

:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0205 , 0206 o 0504 .

“Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcassa”, “quarti di carcassa”, “frattaglie” (2) o “tagli”.

“Tipo di trattamento”: se del caso, indicare “disossate”, “non disossate” e/o “frollate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell’Unione non è consentito in conformità all’articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

(3)

Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

 

 

Data

 

Qualifica e titolo

 

Timbro

 

Firma»

 

2)

i capitoli 24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO MP-PREP)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l’UE


I.1.

Speditore/esportatore

 

I.2.

Riferimento del certificato

I.2a.

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3.

Autorità centrale competente

 

Codice QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4.

Autorità locale competente

 

 

I.5.

Destinatario/importatore

 

I.6.

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7.

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9.

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8.

Regione di origine

Codice

I.10.

Regione di destinazione

Codice

I.11.

Luogo di spedizione

 

I.12.

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13.

Luogo di carico

I.14.

Data e ora della partenza


I.15.

Mezzo di trasporto

 

I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17.

Documenti di accompagnamento

 

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18.

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19.

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20.

Certificato come o per

 

☐ Prodotti destinati al consumo umano

 

 

 


I.21.

☐ Per il transito

I.22.

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23.

 


I.24.

Numero totale di colli

I.25.

Quantità totale

I.26.

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27.

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito frigorifero

 

 

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Consumatore finale

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(2) [II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni)

Le preparazioni di carni (1) contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati:

Specie (A)

Origine (B)

…

…

(A)

Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci); OVI = ovini domestici (Ovis aries) e caprini domestici (Capra hircus); EQU = solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci); POR = suini domestici; RM = conigli d’allevamento; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra); WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.

(B)

Inserire il codice ISO del paese o territorio di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione dell’Unione, la regione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1.

provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d’igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell’Unione;

II.1.2.

(2)

[gli animali da cui derivano le carni fresche (3) utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]

(2) oppure

[la selvaggina selvatica da cui derivano le carni fresche (3) utilizzate per le preparazioni di carni ha superato l’ispezione post mortem;]

II.1.3.

sono state prodotte in conformità all’allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;

II.1.4.

sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.5.

sono contenute in imballaggi su cui sono apposte etichette che recano una marchiatura d’identificazione comprovante che le preparazioni di carni sono state fabbricate a partire da materie prime ottenute esclusivamente in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente riconosciuti per l’ingresso nell’Unione;

II.1.6.

soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;

II.1.7.

rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria in questione di animali e prodotti da essi derivati;

II.1.8.

sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell’allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.9.

sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell’allegato III, sezioni da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; in particolare:

(2) [II.1.9.1.

sono state ottenute da carni di suini domestici che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e che, in particolare,

(2)

[sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]]

(2) e/o

[sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]

(2) (10) e/o

[sono ottenute da suini domestici provenienti da un’azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]

(2) (10) e/o

[sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]]

(2) [II.1.9.2.

sono state ottenute da carni di solipedi o da carni di cinghiale che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e che, in particolare, sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]

(2)[II.1.10.

contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE),

(2)

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e

(2)

[gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]]

(2) e/o

[gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]]

(2) e/o

[gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

c)

gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]]

(2) e/o

[gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

c)

gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

d)

agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

e)

le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(2) oppure

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

b)

le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

(2) [c)

gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]]

(2) e/o [c)

gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i)

agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

ii)

le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(2) oppure

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

gli animali da cui derivano le preparazioni di carni:

i)

non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

ii)

non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

b)

le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

iii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(2) [II.1.11.

contengono materiali provenienti da solipedi domestici e le carni fresche utilizzate per la loro preparazione sono state ottenute da solipedi domestici tenuti per tutta la loro vita come equini destinati alla produzione di alimenti in un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una “X” per la categoria “equini”, o in uno Stato membro, in cui la somministrazione a solipedi domestici:

i)

di sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;

ii)

di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

iii)

di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di

(1)

[trattamento terapeutico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;]]

(1) e/o

[trattamento zootecnico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all’articolo 5 di tale direttiva;]]

(2) [II.1.12.

(2) (4)

[se contengono materiali provenienti da cervidi d’allevamento, esse contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d’allevamento che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]]

(2) (5) oppure

[se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, esse contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]]

(2) (11) [II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

(2) [II.2.

Attestato di sanità animale (Cancellare quando le preparazioni di carni sono interamente composte da carni di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi)

Le preparazioni di carni di cui alla parte I:

II.2.1.

sono state preparate e spedite

(1)

[dalla zona contrassegnata dal codice _______ (6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencata nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le carni fresche di ungulati o nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e le preparazioni di carni contengono solo carni fresche ottenute]

(1) (7) oppure

[dalla zona contrassegnata dal codice _______ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l’Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione, ed elencata nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le carni fresche di tali specie, e le preparazioni di carni contengono solo carni fresche ottenute]

(1)

[nella stessa zona della zona di preparazione e di spedizione;]

(1) oppure

[nelle zone contrassegnate dai codici ____________________________ (6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie da cui sono state ottenute le carni fresche ed elencate

(1)

[nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati;]]

(1) oppure

[nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]]

(1) oppure

[negli Stati membri;]

II.2.2.

contengono solo carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato (9), delle seguenti specie: [bovini domestici,] (2) [ovini domestici,] (2) [caprini domestici,] (2) [suini domestici,] (2) [pollame diverso dai ratiti,] (2) [ratiti,] (2) [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento,] (2) [animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici,] (2) [animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (2) [animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (2) [selvaggina da penna] (2) e che pertanto sono idonee all’ingresso nell’Unione come tali.]

(2) [II.3.

Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni (1) di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell’Unione in materia di protezione degli animali durante l’abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.]

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all’ingresso nell’Unione di preparazioni di carni (come definite nell’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004) preparate con carni fresche di bovini domestici (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), ovini domestici, caprini domestici, solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), suini domestici, conigli d’allevamento, pollame diverso dai ratiti, ratiti, animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento, animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra), leporidi selvatici, selvaggina da penna e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, anche quando l’Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.7

:

nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese di spedizione nell’Unione.

Casella I.15

:

indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione.

Casella I.18

:

il congelamento corrisponde a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.

Casella I.19

:

nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.27

:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0207 , 0210 , 1601 o 1602 .

“Specie”: selezionare tra le specie di cui alla parte II, lettera A.

“Tipo di trattamento”: durata di conservazione (gg/mm/aaaa).

“Deposito frigorifero”: indicare se necessario gli indirizzi e i numeri di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti.

“Macello”: macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Parte II

(1)

“Preparazioni di carni” come definite nell’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

“Carni fresche” come definite nell’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(4)

Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell’allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(5)

Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell’allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(6)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati o conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(7)

Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l’Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l’Unione di carni fresche di ungulati o carni fresche di pollame o selvaggina da penna accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche di ovini e caprini domestici; modello POR per le carni fresche di suini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento; modello RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; modello RAT per le carni fresche di ratiti; modello GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.

(10)

La deroga per i suini domestici provenienti da un’azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(11)

Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

 

 

Data

 

Qualifica e titolo

 

Timbro

 

Firma

 

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l’UE


I.1.

Speditore/esportatore

 

I.2.

Riferimento del certificato

I.2a.

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3.

Autorità centrale competente

 

Codice QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4.

Autorità locale competente

 

 

I.5.

Destinatario/importatore

 

I.6.

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7.

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9.

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8.

Regione di origine

Codice

I.10.

Regione di destinazione

Codice

I.11.

Luogo di spedizione

 

I.12.

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13.

Luogo di carico

I.14.

Data e ora della partenza


I.15.

Mezzo di trasporto

 

I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17.

Documenti di accompagnamento

 

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18.

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19.

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20.

Certificato come o per

 

☐ Prodotti destinati al consumo umano

 

 

 


I.21.

☐ Per il transito

I.22.

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23.

 


I.24.

Numero totale di colli

I.25.

Quantità totale

I.26.

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27.

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito frigorifero

 

 

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Consumatore finale

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato MPNT

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(1) [II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne (2), compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1.

provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d’igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell’Unione;

II.1.2. (1)

[gli

animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]

(1) oppure

[la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l’ispezione post mortem;]

II.1.3.

sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell’allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4.

sono contenuti in imballaggi che recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.5.

sono contenuti in imballaggi su cui sono apposte etichette che recano una marchiatura d’identificazione comprovante che i prodotti a base di carne sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute esclusivamente in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente riconosciuti per l’ingresso nell’Unione;

II.1.6.

soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;

II.1.7.

rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria in questione di animali e prodotti da essi derivati;

II.1.8.

si trovano su un mezzo di trasporto e sono stati caricati in condizioni che soddisfano i requisiti in materia d’igiene previsti per l’ingresso nell’Unione;]

(1) [II.1.9.1.

sono stati ottenuti da carni di suini domestici che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e che, in particolare,

(1)

[sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]]

(1) e/o

[sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]

(1) (11) e/o

[sono ottenute da suini domestici provenienti da un’azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]

(1) (11) e/o

[sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]]

(1) [II.1.9.2.

sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e che, in particolare, sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]

(1) [II.1.9.3.

sono costituiti da stomaci, vesciche e intestini trattati e da estratti di carne prodotti in conformità all’allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]]

(1) [II.1.9.4.

sono costituiti da grassi animali fusi e ciccioli prodotti in conformità all’allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]]

(1) [II.1.10.

contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE),

(1)

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e

(1)

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]]

(1) e/o

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]]

(1) e/o

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]]

(1) e/o

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

d)

agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

e)

i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(1) oppure

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

b)

i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

(1) [c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]]

(1) e/o [c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i)

agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

ii)

i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(1) oppure

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:

i)

non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

ii)

non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

b)

i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

iii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(1) [II.1.11.

contengono materiali provenienti da solipedi domestici e le carni fresche utilizzate per la loro preparazione sono state ottenute da solipedi domestici tenuti per tutta la loro vita come equini destinati alla produzione di alimenti in un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una “X” per la categoria “equini”, o in uno Stato membro, in cui la somministrazione a solipedi domestici:

i)

di sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;

ii)

di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

iii)

di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di

(1)

[trattamento terapeutico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;]]

(1) e/o

[trattamento zootecnico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all’articolo 5 di tale direttiva;]]

(1) [II.1.12.

(1) (12)

[se contengono materiali provenienti da cervidi d’allevamento, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d’allevamento che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]]

(1) (13) oppure

[se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]]

(1) (14) [II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

(1) [II.2.

Attestato di sanità animale (Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi)

I prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:

(1)

[II.2.1.

sono stati trasformati e spediti dalla zona contrassegnata dal codice _______ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è:

a)

autorizzata per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata

(1)

[nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione in caso di carni fresche di ungulati;]

(1) oppure

[nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]

b)

elencata nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso nell’Unione dei prodotti a base di carne di cui alla parte I in base al trattamento generico “A”;]

(1) (4) oppure

[II.2.1.

sono stati trasformati e spediti dalla zona contrassegnata dal codice ______ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l’Unione di prodotti a base di carne delle specie di animali contrassegnate dai codici ____________________ (6) la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione ed elencata nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]

II.2.2.

sono stati trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali contrassegnate dai codici _____________ (6);

II.2.3.

sono stati trasformati a partire da carni fresche che sono state sottoposte a un trattamento generico (7);

II.2.4.

sono stati trasformati a partire da carni fresche che soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e che pertanto erano idonee all’ingresso nell’Unione come tali e sono state ottenute da animali che hanno rispettato il periodo di permanenza in stabilimenti situati

(1)

[nella zona di cui al punto II.2.1;]

(1) oppure

[nelle zone contrassegnate dai codici _________________________ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne ed elencate

(1) (9)

[nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]]

(1) oppure

[nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]]

(1) oppure

[negli Stati membri;]

II.2.5.

sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da

(1)

[animali detenuti in stabilimenti che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all’interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]

(1) oppure

[animali selvatici provenienti da un luogo all’interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;]

II.2.6.

dopo il trattamento sono stati manipolati fino all’imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;]

(1) (10)[II.2.7.

sono destinati a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali.]]

(1) [II.3.

Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell’Unione in materia di protezione degli animali durante l’abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.]

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l’ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l’Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Macello”: macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

“Prodotti a base di carne” come definiti nell’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l’Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l’Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.

(7)

Ciò può essere certificato solo quando alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1 è assegnato un trattamento generico “A” nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Non applicabile alle zone contrassegnate da condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH o disossamento nella colonna 5 della tabella figurante nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.

(11)

La deroga per i suini domestici provenienti da un’azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(12)

Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell’allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(13)

Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell’allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(14)

Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

 

 

Data

 

Qualifica e titolo

 

Timbro

 

Firma

 

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l’UE


I.1.

Speditore/esportatore

 

I.2.

Riferimento del certificato

I.2a.

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3.

Autorità centrale competente

 

Codice QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4.

Autorità locale competente

 

 

I.5.

Destinatario/importatore

 

I.6.

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7.

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9.

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8.

Regione di origine

Codice

I.10.

Regione di destinazione

Codice

I.11.

Luogo di spedizione

 

I.12.

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13.

Luogo di carico

I.14.

Data e ora della partenza


I.15.

Mezzo di trasporto

 

I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17.

Documenti di accompagnamento

 

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18.

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19.

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20.

Certificato come o per

 

☐ Prodotti destinati al consumo umano

 

 

 


I.21.

☐ Per il transito

I.22.

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23.

 


I.24.

Numero totale di colli

I.25.

Quantità totale

I.26.

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27.

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito frigorifero

 

 

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Consumatore finale

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato MPST

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(1) [II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne (2), compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1.

provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d’igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell’Unione;

II.1.2.

(1)

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;]

(1) oppure

[la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l’ispezione post mortem;]

II.1.3.

sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell’allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4

sono contenuti in imballaggi che recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.5.

sono contenuti in imballaggi su cui sono apposte etichette che recano una marchiatura d’identificazione comprovante che i prodotti a base di carne sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute esclusivamente in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente riconosciuti per l’ingresso nell’Unione;

II.1.6.

soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;

II.1.7.

rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria in questione di animali e prodotti da essi derivati;

II.1.8.

si trovano su un mezzo di trasporto e sono stati caricati in condizioni che soddisfano i requisiti in materia d’igiene previsti per l’ingresso nell’Unione;]

(1) [II.1.9.1.

sono stati ottenuti da carni di suini domestici che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e che, in particolare,

(1)

[sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]]

(1) e/o

[sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]

(1) (12) e/o

[sono ottenute da suini domestici provenienti da un’azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]

(1) (12) e/o

[sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]]

(1) [II.1.9.2.

sono ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e che, in particolare, sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]

(1) [II.1.9.3.

sono costituiti da stomaci, vesciche e intestini trattati e da estratti di carne prodotti in conformità all’allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]]

(1) [II.1.9.4.

sono costituiti da grassi animali fusi e ciccioli prodotti in conformità all’allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]]

(1) [II.1.10.

contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE),

(1)

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e

(1)

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]]

(1) e/o

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]]

(1) e/o

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]]

(1) e/o

[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

d)

agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

e)

i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(1) oppure

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(1) [b)

i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

(1) e/o [b)

i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(1) e/o [b)

i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:

(1) [i)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]

(1) e/o [ii)

gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(1) [c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]]

(1) e/o [c)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i)

agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

ii)

i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(1) oppure

[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a)

gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:

i)

non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

ii)

non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale;

(1) [b)

i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

i)

materiale specifico a rischio di cui all’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii)

carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

iii)

tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]

(1) e/o [b)

i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]]

(1) e/o [b)

i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e

(1)

[gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]]]

(1) e/o

[gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell’allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]]

(1) [II.1.11.

contengono materiali provenienti da solipedi domestici e le carni fresche utilizzate per la loro preparazione sono state ottenute da solipedi domestici tenuti per tutta la loro vita come equini destinati alla produzione di alimenti in un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una “X” per la categoria “equini”, o in uno Stato membro, in cui la somministrazione a solipedi domestici:

i)

di sostanze elencate nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata;

ii)

di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

iii)

di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di

(1)

[trattamento terapeutico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;]]

(1) e/o

[trattamento zootecnico come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all’articolo 5 di tale direttiva;]]

(1) [II.1.12.

(1) (13)

[se contengono materiali provenienti da cervidi d’allevamento, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d’allevamento che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]]

(1) (14) oppure

[se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]]

(1) (15) [II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

(1) [II.2.

Attestato di sanità animale (Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi)

I prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:

II.2.1.

sono stati trasformati e spediti

(1)

[dalla zona contrassegnata dal codice (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;]

(1) (4) oppure

[dalla zona contrassegnata dal codice ______ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l’Unione di prodotti a base di carne delle specie di animali contrassegnate dai codici ___________________________ (6) la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione, ed elencata nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;]

(1) [II.2.2.

sono stati trasformati a partire da carni fresche di una sola specie di animali, contrassegnata dal codice ______ (6), e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico _____________ (7), espressamente assegnato nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti

(1)

[dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

(1) oppure

[dalle zone contrassegnate dai codici _____________________ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne

(9) (1)

[nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di ungulati;]]]

(1) oppure

[nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]]]

(1) oppure

[dagli Stati membri;]]

(1) oppure[II.2.2.

sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice _____ (6), provenienti dalle zone elencate per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico “D”(7);]

(1) oppure[II.2.2.

sono stati trasformati miscelando carni fresche di diverse specie di animali contrassegnate dai codici ____ ___________________________ (6), e tali carni fresche

(1)

[sono state miscelate prima del trattamento finale e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico _________ (7), che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti

(1)

[dalla zona di cui al punto II.2.1;]]]

(1) oppure

[dalle zone contrassegnate dai

(9) (1)

[codici ________________ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]]]

(1)

[codici ________________ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]]]

(1) oppure

[dagli Stati membri;]]]

(1) oppure

[sono state miscelate dopo il trattamento finale e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici _______________________________ (10), espressamente assegnati nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti

(1)

[dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

(1) oppure

[dalle zone contrassegnate dai

(9) (1)

[codici _______________________ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]]

(1)

[codici _____________________ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso nell’Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]]

(1) oppure

[dagli Stati membri;]]

(1) oppure

[II.2.2.

sono:

a)

stati trasformati a partire da carni fresche di una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali, contrassegnate dai codici ___________________________________ (6);

b)

stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti dalle zone contrassegnate dai codici _______________________________ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all’applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione alle carni fresche delle specie pertinenti;

c)

stati sottoposti al trattamento specifico “B” (7);]

II.2.3.

sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da

(1)

[animali detenuti in stabilimenti che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all’interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]

(1) oppure

[animali selvatici provenienti da un luogo all’interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e delle malattie emergenti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;]

II.2.4.

dopo il trattamento sono stati manipolati fino all’imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;]

(1) (11) [II.2.5.

sono destinati a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione.]]

(1) [II.3.

Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell’Unione in materia di protezione degli animali durante l’abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.]

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l’ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l’Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Macello”: macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

“Prodotti a base di carne” come definiti nell’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l’Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l’Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.

(7)

“Trattamento” come definito nell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(8)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Non applicabile alle zone contrassegnate da condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH o disossamento nella colonna 5 della tabella figurante nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Specificare la combinazione di trattamenti, come definiti alla nota (5), e specie, come definite alla nota (4), nel modo seguente: lettera del trattamento – codici della specie (X-YYY, X-YYY, X-YYY).

(11)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.

(12)

La deroga per i suini domestici provenienti da un’azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(13)

Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell’allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(14)

Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell’allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(15)

Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

 

 

Data

 

Qualifica e titolo

 

Timbro

 

Firma»

 


ALLEGATO II

Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI UN EQUINO (MODELLO “EQUI-X”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l’UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingr

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

☐ Equino registrato

☐ Cavallo registrato

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

l’equino di cui alla parte I:

II.1.1.

non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini, e

(1)

[è un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(1) oppure

[è un cavallo registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1) oppure

[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il …/…/… ((gg/mm/aaaa) (2), data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione dallo stabilimento registrato o, nel caso di un equino registrato, rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione o corrispondente all’ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3.

soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.5 e, se del caso, al punto II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale;

II.1.4.

è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall’operatore responsabile dell’animale, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale.

II.2.

Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione

II.2.1.

L’equino di cui alla parte I è spedito da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice …-… (3) e rientrano nel gruppo sanitario … (3);

II.2.2.

l’equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;

II.2.3.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]

(1) oppure

[negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione (2), e

(1)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]]

(1) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione e dopo la data dell’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]

(1) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall’Unione (2), e

(1)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]]

(1) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 (4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.5.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]

(1) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall’Unione (2), e

(1)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]]

(1) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 (4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.6.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]

(1) oppure

[sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA (4) per l’anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.7.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:

II.2.7.1.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;

II.2.7.2.

non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;

II.2.8.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, l’equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione.

II.3.

Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell’Unione

(1)

[II.3.1.

Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, l’equino di cui alla parte I ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona o è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona da uno Stato membro dell’Unione europea o dalla Norvegia;]

(1) oppure

[II.3.1.

Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, il cavallo registrato di cui alla parte I

(1)

[ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(1) oppure

[è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in una o più occasioni

(1)

[da uno Stato membro dell’Unione europea o dalla Norvegia;]]]

(1) e/o

[da un paese terzo o territorio o da una loro zona autorizzati per l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati, e da cui è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione dell’Unione per l’ingresso di cavalli registrati da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona direttamente nell’Unione, e che

(1)

[rientrano nello stesso gruppo sanitario ______ (3) del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona;]]]]

(1) e/o

[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]]]

(1) e/o

[sono Emirati arabi uniti, Bahrein, Cina (5) (6), Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, Macao o Singapore;]]]]

(1)

[II.3.2.

l’equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G, e

(1)

[negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall’ingresso da uno Stato membro dell’Unione o dalla Norvegia,

(1)

[è stato tenuto separato dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A.]]]

(1) oppure

[è stato tenuto in isolamento pre-esportazione dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, C, D o G.]]]

(1) oppure

[è un cavallo registrato che è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall’ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell’Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G.]]

(1) (7) oppure

[II.3.2.

l’equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e

(1)

[negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell’Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato tenuto

(1)

[in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]]

(1) oppure

[in uno stabilimento sotto controllo veterinario ufficiale e il paese o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina.]]]

(1) oppure

[è un cavallo registrato che negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell’Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o la loro zona sono riconosciuti dalla WOAH come ufficialmente indenni da peste equina.]]

(1) (7) oppure

[II.3.2.

il cavallo registrato di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e

(1)

[negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]

(1) oppure

[negli ultimi 14 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori, all’interno del quale il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l’assenza di insetti vettori.]]

II.4.

Attestato di vaccinazione e prove sanitarie

(1)

[II.4.1.

L’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]

(1) oppure

[II.4.1.

L’equino di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina più di 12 mesi prima della data della sua spedizione nell’Unione;]

(1) (7) oppure

[II.4.1.

Il cavallo registrato di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e tale vaccinazione è consistita in un primo ciclo vaccinale completo contro la peste equina o in una rivaccinazione effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina, e l’ultima vaccinazione è stata effettuata il ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

II.4.2.

l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, e

(1)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell’Unione;]

(1) oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell’Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione dell’animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e

(1)

[l’equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana (4); e l’equino di cui alla parte I

(1)

[è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell’animale nell’Unione;]]]

(1) oppure

[è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell’emoagglutinazione per l’encefalomielite equina venezuelana (4) effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell’isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

(1) oppure

[la temperatura corporea dell’equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l’animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell’encefalomielite equina venezuelana, e l’equino di cui alla parte I è stato sottoposto:

(a)

a un test di inibizione dell’emoagglutinazione per l’encefalomielite equina venezuelana (4), senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, e

(b)

a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell’encefalomielite equina venezuelana (4) effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell’Unione, e

(c)

a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell’Unione, mediante l’utilizzo combinato sull’animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell’animale;]]

(1) (7)

[II.4.3.

l’equino di cui alla parte I è spedito nell’Unione dall’Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove ha soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non è venuto a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]

(1) oppure

[II.4.3.

l’equino di cui alla parte I è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l’anemia infettiva equina (4) effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), data rientrante

(1)

[negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione;]]

(1) (7) oppure

[negli ultimi 90 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A;]]

(1) [II.4.4.

l’equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data della sua spedizione nell’Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione;]

(1) [II.4.5.

l’equino di cui alla parte I è un maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell’Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione, e l’equino di cui alla parte I non è stato impiegato per la riproduzione nei 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]

(1) [II.4.6.

l’equino di cui alla parte I è spedito nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell’Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) (4) con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione;]

(1) (7)[II.4.7.

l’equino di cui alla parte I è spedito nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e

(3)

[è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (8), effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione,

(3)

[con esito negativo in ciascun caso;]]]

(3) oppure

[con esito positivo per il primo campione e

(3)

[il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale (8);]]]]

(3) oppure

[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell’ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%;]]]]

(1) oppure

[è stato sottoposto, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (8), effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 21 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAH come ufficialmente indenne da peste equina;]]

(1) oppure

[è un cavallo registrato non vaccinato contro la peste equina e spedito nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona riconosciuti dalla WOAH come ufficialmente indenni da peste equina;]]

(1) (7) [II.4.8.

l’equino di cui alla parte I è spedito nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e

(1)

[è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (8), effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), il primo dei quali prelevato non meno di sette giorni dalla data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori, il secondo prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione,

(1)

[con esito negativo in ciascun caso.]]]

(1) oppure

[con esito positivo per il primo campione e

(1)

[il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale (8).]]]]

(1) oppure

[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell’ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]]

(1) oppure

[è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco e a RT-PCR in tempo reale per la peste equina (8) effettuati, con esito negativo in ciascun caso, su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell’Unione.]]

(1) oppure

[è stato sottoposto a RT-PCR in tempo reale per la peste equina (8) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), non meno di 14 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e non più di 72 ore prima della sua spedizione nell’Unione.]]

II.5.

Attestato sulle condizioni di trasporto

(1) (7)

[II.5.1.

L’equino di cui alla parte I è spedito nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell’Unione, senza che l’animale sia sottoposto a operazioni di raccolta e senza che venga a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;]

(1) (7) oppure

[II.5.1.

L’animale è spedito nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dallo stabilimento protetto dai vettori senza venire a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale

(1)

[all’aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l’aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]

(1) oppure

[a un porto marittimo del paese o territorio in questione o della loro zona in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell’Unione senza scalo in porti di un paese terzo o territorio o di una loro zona non autorizzati per l’ingresso di equini nell’Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]

II.5.2.

sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione dell’animale nell’Unione;

II.5.3.

i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verrà caricato l’animale sono stati puliti e disinfettati, prima del carico dell’animale per la spedizione nell’Unione, con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

(1) (9) [II.6.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l’equino di cui alla parte I è stato tenuto per tutta la sua vita come equino destinato alla produzione di alimenti in un paese terzo o territorio che rispetta le garanzie previste dal piano di controllo presentato e approvato in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, elencato nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una “X” per la categoria “equini”, o in uno Stato membro, in cui non ha ricevuto la somministrazione di:

(a)

sostanze vietate elencate nell’allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;

(b)

stilbeni o tireostatici;

(c)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio).]

(1) (9) (10) [II.6a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che all’animale di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che l’animale è originario di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all’ingresso nell’Unione di un equino, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dell’animale.

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6

:

fornire le informazioni relative all’operatore responsabile dell’animale.

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione”: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

La zona del paese terzo o territorio autorizzata per l’ingresso nell’Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Autorizzata solo se il paese terzo o territorio di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.

(7)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(8)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/.

(9)

Sopprimendo questo punto l’equino, se destinato alla libera pratica conformemente ai regimi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sarà escluso dalla macellazione per il consumo umano nel documento di identificazione rilasciato conformemente alle norme dell’Unione in materia di sanità animale.

(10)

Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

 

 

Data

 

Qualifica e titolo

 

Timbro

 

Firma

 


Dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita di un equino

Identificazione dell’animale (1)

Specie (nome scientifico)

…

Sistema di identificazione

…

Numero di identificazione

…

Età

…

Sesso

…

Il sottoscritto, operatore dell’equino sopra descritto, dichiara che:

a)

l’equino

(2)

[è rimasto in ____________________ (indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o della loro zona) almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita, o dall’ingresso da uno Stato membro dell’Unione europea o dalla Norvegia;]

(2) oppure

[è stato introdotto in …………………... (indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o della loro zona) durante il periodo di permanenza richiesto almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione:

i)

il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) dal/dalla ____________________ (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui l’equino è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o nella loro zona);

ii)

il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) dal/dalla _____________________ (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui l’equino è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o nella loro zona);

iii)

il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) dal/dalla _____________________ (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui l’equino è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o nella loro zona);]

b)

negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione l’equino non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

c)

sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell’Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l’animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o per la loro zona;

d)

sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l’animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o per la loro zona;

e)

sono a conoscenza delle prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione veterinaria per i movimenti di equini da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

f)

è previsto che l’equino lasci l’Unione europea il …/…/… (gg/mm/aaaa) presso il posto frontaliero di … (indicare il nome e il luogo del posto frontaliero di uscita) o sarà soggetto alle norme in materia di identificazione e registrazione applicabili conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione.

Nome e indirizzo dell’operatore …

Data … (gg/mm/aaaa)

…

(Firma)

CAPITOLO 14

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI EQUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “EQUI-Y”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l’UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Macellazione

 

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Quantità

 

Macello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

EQUI-Y

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

 

 

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

gli equini(1) della partita di cui alla parte I:

II.1.1.

sono destinati alla macellazione per il consumo umano e non sono destinati alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

II.1.2.

non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il …/…/… (gg/mm/aaaa) (2), data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la spedizione nell’Unione

(3)

[dallo stabilimento registrato di origine nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(3) oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]

II.1.3.

soddisfano le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale, anche in caso di spedizione da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta;

II.1.4.

sono accompagnati da una dichiarazione scritta firmata dall’operatore responsabile della partita di animali, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale.

II.2.

Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione

II.2.1.

Gli equini di cui alla parte I sono spediti da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice …-… (4) e rientrano nel gruppo sanitario … (4);

II.2.2.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;

II.2.3.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione (2), e

(3)

[nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) oppure

[nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) (5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall’Unione (2), e

(3)

[nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) oppure

[nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 (5), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.5.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall’Unione (2), e

(3)

[nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) oppure

[nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 (5), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento e dopo la data in cui l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) oppure

[sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA (5) per l’anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.7.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui:

II.2.7.1.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;

II.2.7.2.

non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;

II.2.8.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore responsabile della partita, gli equini di cui alla parte I non sono stati a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la spedizione della partita nell’Unione.

II.3.

Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell’Unione

II.3.1.

Gli equini di cui alla parte I hanno soggiornato nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona negli ultimi 90 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;

(3)

[II.3.2.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G e negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti in isolamento pre-esportazione;]

(3) (6) oppure

[II.3.2.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti

(3)

[in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori;]]

(3) oppure

[in uno stabilimento di origine sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina;]]

(3) [II.3.3.

immediatamente prima della spedizione dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona gli equini della partita di cui alla parte I sono stati detenuti nello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di cui al punto II.1.2 per non più di sei giorni dopo la data di spedizione dai rispettivi stabilimenti di origine. Nello stabilimento riconosciuto, che soddisfa le prescrizioni per gli stabilimenti di cui al punto II.2, gli animali sono stati tenuti in condizioni atte a proteggere efficacemente il loro stato sanitario e non sono venuti a contatto con equini che non soddisfano le prescrizioni di cui ai punti II.2, II.3.1, II.3.2 e II.4 del presente certificato sanitario/ufficiale.]

II.4.

Attestato di vaccinazione e prove sanitarie

II.4.1.

Gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro la peste equina nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;

II.4.2.

gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro l’encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;

(3)

[II.4.3.

gli equini di cui alla parte I sono spediti dall’Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove hanno soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non sono venuti a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]

(3) oppure

[II.4.3.

gli equini di cui alla parte I sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l’anemia infettiva equina (5) effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) [II.4.4.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e gli equini sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) (5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) [II.4.5.

gli equini di cui alla parte I sono maschi non castrati o femmine di età superiore ai 270 giorni spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo in cui sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e gli equini sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina (5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) [II.4.6.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e gli equini sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) (5) con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione;]

(3) (6) [II.4.7.

gli equini di cui alla parte I sono spediti nell’Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e

(3)

[sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (7), effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione.]]

(3) oppure

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (7), effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell’Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAH come ufficialmente indenne da peste equina.]]

II.5.

Attestato sulle condizioni di trasporto

II.5.1.

Sono stati presi provvedimenti per trasportare la presente partita di animali direttamente nell’Unione, senza che gli animali siano sottoposti, dopo la data di certificazione, a ulteriori operazioni di raccolta al di fuori dell’Unione e senza che vengano a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;

II.5.2.

sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione nell’Unione;

II.5.3.

i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verranno caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell’Unione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.6.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli equini di cui alla parte I sono stati tenuti per tutta la loro vita come equini destinati alla produzione di alimenti in un paese terzo o territorio che rispetta le garanzie previste dal piano di controllo presentato e approvato in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, elencato nell’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnato da una “X” per la categoria “equini”, o in uno Stato membro, in cui non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

sostanze vietate elencate nell’allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;

(b)

stilbeni o tireostatici;

(c)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio).

(3) (8) [II.6a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all’ingresso di equini che saranno macellati nell’Unione.

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6

:

fornire le informazioni relative all’operatore responsabile della partita.

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione”: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.

Parte II

(1)

La partita può consistere di uno o più equini.

(2)

Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(6)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(7)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/.

(8)

Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Data

 

 

 

Firma

 

 

 

Timbro

 

 

 


Dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita degli equini destinati alla macellazione

Identificazione degli animali (3)

Numero totale

…

Specie (nome scientifico)

…

Sistema di identificazione

…

Numero/i di identificazione

…

Quantità

…

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita di equini destinati alla macellazione sopra descritta, dichiara che:

a)

gli animali sono rimasti nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona almeno nei 90 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione;

b)

negli ultimi 15 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione gli animali non sono stati a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

c)

sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell’Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l’animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o per la loro zona;

d)

sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l’animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell’Unione o per la loro zona;

e)

gli animali saranno spediti

 (4)

[direttamente dallo stabilimento di origine al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]

 (4) oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]

Nome e indirizzo dell’operatore …

Data … (gg/mm/aaaa)

…

(Firma)


(1)   “Sistema di identificazione”: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.

Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)   “Sistema di identificazione”: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo degli animali.

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/318/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)