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dell'Unione europea

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Serie L


2026/301

5.3.2026

Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Regolamento ONU n. 172 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici ricostruiti per quanto riguarda le prestazioni sulla neve e/o la classificazione come pneumatici da trazione [2026/301]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

supplemento 1 alla versione originale del regolamento – Data di entrata in vigore: 11 gennaio 2026.

Il presente documento è inteso esclusivamente come strumento di documentazione. I testi facenti fede e giuridicamente vincolanti sono i seguenti:

ECE/TRANS/WP.29/2024/75

ECE/TRANS/WP.29/2025/78 (quale modificato dal punto 72 della relazione ECE/TRANS/WP.29/1186)

INDICE

Regolamento

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Marcature

4.

Domanda di omologazione

5.

Omologazione

6.

Specifiche

7.

Modifiche ed estensioni dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione, dei laboratori di prova e delle autorità di omologazione

Allegati

1

Notifica

Appendice 1 - Scheda tecnica informativa: pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un battistrada prevulcanizzato

Appendice 2 - Scheda tecnica informativa: pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo

2

Esempi di marchi di omologazione

Appendice 1 - Esempi di un marchio di omologazione distinto ai sensi del regolamento ONU n. 172

Appendice 2 - Omologazione ai sensi del regolamento ONU n. 172 coincidente con l’omologazione ai sensi del regolamento ONU n. 108 o n. 109

Appendice 3 - Combinazioni di marchi di omologazione rilasciati ai sensi dei regolamenti ONU n. 108 o n. 109 e n. 172

1.   Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli pneumatici ricostruiti (1) ,  (2) delle classi C1, C2 e C3 prodotti utilizzando un battistrada prevulcanizzato e/o un processo di vulcanizzazione in stampo per quanto riguarda le loro prestazioni sulla neve e/o per gli pneumatici delle classi C2 e C3 per quanto riguarda la loro classificazione come pneumatici da trazione

Esso non si applica tuttavia ai seguenti pneumatici se ricostruiti utilizzando un battistrada prevulcanizzato o un processo di vulcanizzazione in stampo:

1.1.1.

pneumatici appartenenti alla categoria di impiego «pneumatici per uso temporaneo», di cui al regolamento ONU n. 108 per gli pneumatici appartenenti alla classe C1;

1.1.2.

pneumatici aventi un codice del diametro nominale di calettamento del cerchio ≤ 10 (o ≤ 254 mm) oppure ≥ 25 (o ≥ 635 mm);

1.1.3.

pneumatici progettati per le competizioni;

1.1.4.

pneumatici destinati a essere montati su veicoli stradali appartenenti a categorie diverse da M, N e O (3);

1.1.5.

pneumatici con categoria di velocità nominale inferiore a 80 km/h (simbolo della velocità F);

1.1.6.

pneumatici professionali per fuori strada;

1.1.7.

pneumatici muniti di dispositivi aggiuntivi destinati a migliorarne le caratteristiche di trazione (ad es. pneumatici chiodati).

2.   Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nei regolamenti n. 108 e n. 109 e, per quanto riguarda le prestazioni sulla neve e la classificazione come pneumatico da trazione, nel regolamento ONU n. 117, si applicano le seguenti definizioni.

2.1.

«Tipo di pneumatico ricostruito»: pneumatici ricostruiti che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche fondamentali seguenti:

a)

il fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione;

b)

la classe dello pneumatico;

c)

la struttura dello pneumatico;

d)

la categoria di impiego: normale o invernale o per uso speciale;

e)

l’indicazione se si tratta o meno di pneumatici destinati all’uso in condizioni di neve estreme;

f)

in caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, l’indicazione se si tratta o meno di pneumatici da trazione;

g)

la scolpitura del battistrada (cfr. il punto 4.2.1. del presente regolamento).

2.2.

«Fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione»: la persona, fisica o giuridica, responsabile di fronte all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti dell’omologazione a norma del presente regolamento e di garantire la conformità della produzione.

2.3.

«Battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione»: battistrada prevulcanizzato o specifica delle caratteristiche principali del battistrada utilizzato per il processo di vulcanizzazione in stampo.

2.4.

«Gamma di pneumatici ricostruiti»: gamma di pneumatici ricostruiti così come indicata nell’allegato 1, appendice 1 o appendice 2, punto 2, del presente regolamento.

2.5.

«Ricostruttore»: la persona, fisica o giuridica, responsabile di fronte all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti dell’omologazione a norma dei regolamenti ONU n. 108 e/o 109.

2.6.

«Fabbricante dello pneumatico»: la persona, fisica o giuridica, responsabile di fronte all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione originale degli pneumatici nuovi di garantire la conformità della produzione a norma del regolamento applicabile agli pneumatici nuovi (4).

2.7.

«Nome commerciale/marchio di fabbrica»: la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica quale definito dal fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione.

2.8.

«Designazione/denominazione commerciale»: la denominazione del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione quale fornito dal fornitore. Può coincidere con il nome commerciale/marchio di fabbrica;

2.9.

Categoria di impiego:

2.9.1.

«Pneumatico normale»: uno pneumatico destinato esclusivamente a un normale impiego su strada.

2.9.2.

«Pneumatico invernale»: uno pneumatico le cui caratteristiche principali, tra cui la scolpitura del battistrada, sono progettate soprattutto per ottenere su suolo fangoso e/o innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla capacità di avviare e controllare il moto del veicolo.

2.9.3.

«Pneumatico per uso speciale»: uno pneumatico destinato a un uso misto, su strada e fuori strada, o ad altri impieghi speciali. Questi pneumatici sono progettati principalmente per mettere o mantenere in moto il veicolo in condizioni di fuori strada.

2.10.

«Pneumatico destinato all’uso in condizioni di neve estreme»: uno pneumatico invernale o per uso speciale in cui la costruzione e la mescola e la scolpitura del battistrada sono progettate per un uso specifico in condizioni di neve estreme, e che possiede i requisiti di cui al punto 6.1 del presente regolamento.

2.11.

«Pneumatico da trazione»: uno pneumatico appartenente alla classe C2 o C3, recante la dicitura TRACTION, destinato a essere montato in primo luogo sull’asse/sugli assi motore/motori di un veicolo per incrementare al massimo la trasmissione della forza in diverse circostanze, e che possiede i requisiti di cui al punto 6.2 del presente regolamento.

2.12.

«Pneumatico professionale per fuori strada»: uno pneumatico per uso speciale impiegato principalmente in condizioni estreme di fuori strada.

2.13.

«Classe dello pneumatico» indica uno dei raggruppamenti che seguono:

2.13.1.

pneumatici appartenenti alla classe C1: pneumatici nuovi conformi al regolamento ONU n. 30 o pneumatici ricostruiti prodotti in conformità al regolamento ONU n. 108, a seconda dei casi;

2.13.2.

pneumatici appartenenti alla classe C2: pneumatici nuovi conformi al regolamento ONU n. 54 o pneumatici ricostruiti prodotti in conformità al regolamento ONU n. 109, a seconda dei casi, identificati da un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) pari o inferiore a 121 e da un simbolo di categoria di velocità pari o superiore a «N»;

2.13.3.

pneumatici appartenenti alla classe C3: pneumatici nuovi conformi al regolamento ONU n. 54 o pneumatici ricostruiti prodotti in conformità al regolamento ONU n. 109, a seconda dei casi, identificati da:

a)

un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) pari o superiore a 122; o

b)

un indice di capacità di carico (in montaggio singolo) pari o inferiore a 121 e un simbolo di categoria di velocità pari o inferiore a «M».

2.14.

«Profondità del battistrada»: la profondità degli intagli principali del battistrada.

2.15.

«Intagli principali»: larghi intagli sulla circonferenza dello pneumatico nella zona centrale del battistrada che, nel caso degli pneumatici (commerciali) per autovetture e autocarri leggeri, recano gli indicatori di usura del battistrada alla base dello pneumatico.

2.16.

«Rapporto vuoti da riempire»: il rapporto fra la superficie dei vuoti su una superficie di riferimento e tale superficie di riferimento, calcolata dal disegno dello stampo.

3.   Marcature

3.1.

Gli pneumatici ricostruiti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento devono recare sui due fianchi, nel caso degli pneumatici simmetrici, e almeno sul fianco esterno, nel caso degli pneumatici asimmetrici:

3.1.1.

il simbolo «alpino» (catena montuosa a 3 picchi con fiocco di neve) di cui all’allegato 7, appendice 1, del regolamento ONU n. 117, e la dicitura M+S o MS o M.S. o M & S, se lo pneumatico è classificato come pneumatico destinato all’uso in condizioni di neve estreme.

3.1.1.1.

Inoltre, nel caso in cui per il processo di ricostruzione si utilizzi un battistrada prevulcanizzato, la dicitura M+S o MS o M.S. o M & S e il simbolo «alpino» possono essere apposti sulla spalla del battistrada con le seguenti dimensioni minime:

(a)

dicitura M+S o MS o M.S. o M & S: altezza minima 4 mm

(b)

simbolo «alpino»: base 10 mm, altezza 10 mm;

3.1.2.

la dicitura «TRACTION», con un’altezza minima di 4 mm, se lo pneumatico è classificato come pneumatico da trazione.

3.1.2.1.

Inoltre, nel caso in cui per il processo di ricostruzione si utilizzi un battistrada prevulcanizzato, la dicitura «TRACTION» può essere apposta sulla spalla del battistrada con un’altezza minima di 4 mm.

3.2.

Le marcature di cui al punto 3.1 devono essere chiaramente leggibili. Esse devono essere in rilievo, in bassorilievo o marcate in modo permanente sulla superficie dello pneumatico.

3.3.

Nel caso di tipi di pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un battistrada prevulcanizzato, il marchio di omologazione di cui all’allegato 2 del presente regolamento deve essere costituito o da un’etichetta su un adesivo dell’imballaggio del battistrada prevulcanizzato oppure da una marcatura sulla spalla del battistrada per garantire che il marchio di omologazione sia apposto sugli pneumatici ricostruiti omologati a norma del presente regolamento, come prescritto dal punto 3.4.1 del regolamento ONU n. 108 o del regolamento ONU n. 109.

3.3.1.

Se il marchio di omologazione di cui all’allegato 2 del presente regolamento è apposto sulla spalla del battistrada, l’altezza minima richiesta per la dimensione «a» è di 8 mm e facoltativamente, se l’altezza della spalla del battistrada non è sufficiente, il cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione può essere rimosso.

3.3.2.

Anche il simbolo «alpino» (catena montuosa a 3 picchi con fiocco di neve) e la dicitura M+S o MS o M.S. o M & S, se del caso, devono figurare sull’adesivo, a meno che non siano già stati apposti sulla spalla del battistrada.

3.3.3.

Anche la dicitura «TRACTION», se del caso, deve figurare sull’adesivo, a meno che non sia già stata apposta sulla spalla del battistrada.

3.4.

Il marchio di omologazione prescritto al punto 5.4 del presente regolamento deve essere chiaramente leggibile. Esso deve essere in rilievo, in bassorilievo o marcato in modo permanente sulla superficie dello pneumatico.

3.4.1.

Prima dell’omologazione, negli pneumatici deve essere presente uno spazio libero di grandezza sufficiente per l’inserimento del marchio di omologazione di cui al punto 5.4, raffigurato nell’allegato 2 del presente regolamento.

3.4.2.

Dopo l’omologazione, nello spazio indicato nel punto 3.4.1 devono essere apposte le marcature di cui al punto 5.4, raffigurato nell’allegato 2 del presente regolamento; tale marcatura può essere apposta su un solo fianco dello pneumatico.

3.4.3.

In caso di omologazione a norma del presente regolamento di uno pneumatico ricostruito prodotto utilizzando un battistrada il cui fornitore è il ricostruttore stesso, rilasciata dalla stessa autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione a norma del regolamento n. 108 o n. 109 allo stabilimento di ricostruzione, i marchi di omologazione possono essere combinati utilizzando il segno «+» che indica che l’omologazione dello stabilimento di ricostruzione è integrata da un’omologazione del tipo di pneumatico ai sensi del presente regolamento, come descritto nell’allegato 2, appendice 3, del presente regolamento.

4.   Domanda di omologazione

4.1.

La domanda di omologazione di un tipo di pneumatico ricostruito deve essere presentata dal fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione o dal suo mandatario.

4.1.1.

La domanda di omologazione, di cui al punto 4.1, di un tipo di pneumatico ricostruito prodotto utilizzando un battistrada prevulcanizzato con una determinata scolpitura deve essere redatta conformemente al modello di scheda tecnica di cui all’allegato 1, appendice 1, del presente regolamento.

4.1.2.

La domanda di omologazione, di cui al punto 4.1, di un tipo di pneumatico ricostruito prodotto utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo deve essere redatta conformemente al modello di scheda tecnica di cui all’allegato 1, appendice 2, del presente regolamento.

4.2.

La domanda di omologazione deve essere corredata della documentazione che segue:

4.2.1.

informazioni dettagliate sulle caratteristiche principali della scolpitura del battistrada per quanto riguarda gli effetti sulle prestazioni di aderenza sulla neve della gamma di dimensioni degli pneumatici di cui all’allegato 1, appendice 1 o 2, punto 2, del presente regolamento. I dati possono essere forniti tramite descrizioni integrate da dati tecnici, disegni e/o fotografie che devono essere tali da consentire all’autorità di omologazione o al servizio tecnico di stabilire se modifiche successive di caratteristiche principali della scolpitura del battistrada possano avere effetti negativi sulle prestazioni dello pneumatico. L’effetto di modifiche minori della scolpitura del battistrada sulle prestazioni dello pneumatico deve essere evidenziato e accertato durante i controlli sulla conformità della produzione.

4.3.

Su richiesta dell’autorità di omologazione, il richiedente deve presentare campioni di pneumatici da sottoporre alle prove o copie dei verbali di prova rilasciati dai servizi tecnici, notificati in conformità al punto 12 del presente regolamento.

4.4.

Per quanto riguarda la domanda:

4.4.1.

in caso di pneumatici ricostruiti che non rientrano nel caso di cui al punto 4.4.2, la prova può essere limitata a una misura dello pneumatico rappresentativa del tipo di pneumatico ricostruito prodotto utilizzando un battistrada prevulcanizzato o un processo di vulcanizzazione in stampo, a seconda dei casi, a discrezione dell’autorità di omologazione;

4.4.1.1.

in caso di pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un battistrada prevulcanizzato o un processo di vulcanizzazione in stampo e con un battistrada con le stesse caratteristiche principali, compresa la scolpitura, il fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione può chiedere un’omologazione a norma del presente regolamento per un tipo di pneumatico ricostruito prodotto utilizzando sia il processo di vulcanizzazione in stampo che il battistrada prevulcanizzato;

4.4.2.

in caso di pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo o un battistrada prevulcanizzato con le stesse caratteristiche principali, compresa la scolpitura del battistrada, di un tipo di pneumatico nuovo omologato a norma del regolamento ONU n. 117 che soddisfa i requisiti relativi alle prestazioni minime sulla neve in condizioni di neve estreme, il fabbricante dello pneumatico, in quanto fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione, deve fornire all’autorità di omologazione che rilascia l’omologazione a norma del presente regolamento una copia del certificato o dei certificati del regolamento ONU n. 117.

5.   Omologazione

5.1.

L’omologazione di un tipo di pneumatico ricostruito deve essere rilasciata se la misura dello pneumatico rappresentativa di tale tipo di pneumatico ricostruito presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti di cui al punto 6.

5.2.

A ogni tipo di pneumatico ricostruito deve essere attribuito un numero di omologazione conformemente alla scheda 4 della revisione 3 dell’accordo del 1958. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico ricostruito.

5.2.1.

In caso di pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un battistrada il cui fornitore è il ricostruttore stesso, invece di rilasciare il numero di omologazione originale a norma del presente regolamento, l’autorità di omologazione può, su richiesta del ricostruttore, rilasciare il numero di omologazione che è stato precedentemente attribuito allo stabilimento di ricostruzione ai sensi del regolamento ONU n. 108 o n. 109, e aggiungervi quindi il numero di estensione.

5.3.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di pneumatico ricostruito ai sensi del presente regolamento devono essere notificati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del regolamento.

5.3.1.

Con riferimento al punto 5.2.1, i ricostruttori sono autorizzati a presentare una domanda di estensione dell’omologazione conformemente ai requisiti del regolamento ONU n. 108 o n. 109 che si applicano allo stabilimento di ricostruzione. In tale caso, occorre accludere alla domanda di estensione dell’omologazione una copia della/e pertinente/i scheda/e di omologazione, rilasciata/e dall’autorità di omologazione competente. Le estensioni dell’omologazione devono essere rilasciate solo dall’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione originale dello stabilimento di ricostruzione.

5.3.1.1.

Qualora sia rilasciata un’estensione dell’omologazione e la scheda di notifica (cfr. allegato 1 del presente regolamento) includa il/i certificato/i di conformità al regolamento ONU n. 108 o n. 109, al punto 9 dell’allegato 1, «Notifica», si deve aggiungere il numero di omologazione specifico.

5.4.

Sugli pneumatici ricostruiti di ogni misura conformi al tipo di pneumatico omologato ai sensi del presente regolamento, nello spazio indicato al punto 3.4.2 e in conformità ai requisiti del punto 3.4, deve essere apposto un marchio di omologazione internazionale composto da:

5.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (5); e

5.4.2.

la parte del numero dell’omologazione di cui alla sezione 3, punto 3, della scheda 4, revisione 3, dell’accordo del 1958, che deve esse apposta vicino al cerchio prescritto dal punto 5.4.1, sopra o sotto la lettera «E» oppure a sinistra o a destra di tale lettera.

5.4.3.

Nel caso di un tipo di pneumatico ricostruito prodotto utilizzando un battistrada prevulcanizzato conformemente ai requisiti del punto 3.3, il marchio di omologazione internazionale di cui ai punti 5.4.1 e 5.4.2, che deve essere apposto su ogni pneumatico ricostruito come prescritto al punto 5.4, deve essere stampato su un adesivo incollato su ogni imballaggio del battistrada prevulcanizzato oppure deve essere marchiato sulla spalla del battistrada.

5.5.

Se lo pneumatico ricostruito omologato a norma del presente regolamento è prodotto in uno stabilimento di ricostruzione conforme a un’omologazione a norma del regolamento ONU n. 108 o n. 109 in cui lo pneumatico ricostruito rientra nella gamma di pneumatici omologati nel e dal paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo prescritto al punto 5.4.1. In tale caso i numeri aggiuntivi e i simboli relativi al regolamento ONU n. 108 o n. 109 a norma del quale è stata rilasciata l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento devono essere posti accanto al simbolo di cui al punto 5.4.1, come descritto nell’allegato 2, appendice 2, del presente regolamento.

5.6.

Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

6.   Specifiche

6.1.

Prestazioni sulla neve degli pneumatici ricostruiti con battistrada prevulcanizzato o utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo, quando sottoposti a prova conformemente all’allegato 7 del regolamento ONU n. 117 (6).

Lo pneumatico ricostruito deve soddisfare il valore minimo dell’indice di aderenza sulla neve rispetto allo pneumatico di prova di riferimento standard (SRTT) corrispondente in base a quanto segue:

Classe dello pneumatico

Indice di aderenza sulla neve (metodo basato sulla frenata su neve) (1)

Indice di aderenza sulla neve (metodo basato sulla trazione con slittamento della ruota) (2)

Indice di aderenza sulla neve (metodo basato sull’accelerazione) (3)

 

Rif. = SRTT16

Rif. = SRTT16C

Rif. = SRTT16

Rif = SRTT19.5, SRTT22.5, SRTT19.5 scolpito, SRTT22.5 scolpito

C1

1,07

No

1,10

No

C2

No

1,02

1,10

No

C3

No

No

No

1,25

6.2.

Per essere classificato come «pneumatico da trazione», uno pneumatico ricostruito con battistrada prevulcanizzato o utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo deve soddisfare le condizioni indicate di seguito.

La scolpitura del battistrada dello pneumatico deve essere caratterizzata da almeno due costole, ciascuna delle quali contenente almeno 30 elementi tassellati, separati da intagli e/o scolpiture di profondità pari ad almeno la metà della profondità del battistrada. Il ricorso a un’opzione alternativa a quella della prova fisica sarà possibile solo in un secondo tempo, dopo un’ulteriore modifica del regolamento che faccia riferimento a metodi di prova e a valori limite appropriati.

6.3.

Per essere classificato come «pneumatico per uso speciale», i tasselli (7) della scolpitura del suo battistrada devono essere più ampi e spaziati gli uni dagli altri rispetto agli pneumatici normali e presentare le seguenti caratteristiche:

a)

per gli pneumatici appartenenti alla classe C1:

i)

profondità del battistrada ≥ 9 mm;

ii)

rapporto vuoti da riempire ≥ 30 %;

b)

per gli pneumatici appartenenti alla classe C2:

i)

profondità del battistrada ≥ 11 mm;

ii)

rapporto vuoti da riempire ≥ 35 %;

c)

per gli pneumatici appartenenti alla classe C3:

i)

profondità del battistrada ≥ 16 mm;

ii)

rapporto vuoti da riempire ≥ 35 %.

6.4.

Per essere classificato come «pneumatico professionale per fuori strada», uno pneumatico per uso speciale deve soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:

a)

per gli pneumatici appartenenti alla classe C2, la categoria di velocità massima deve essere pari o inferiore a 160 km/h (simbolo della categoria di velocità Q);

b)

per gli pneumatici appartenenti alla classe C3, la categoria di velocità massima deve essere pari o inferiore a 110 km/h (simbolo della categoria di velocità K).

7.   Modifiche ed estensioni dell’omologazione

7.1.

Ogni modifica del tipo di pneumatico ricostruito che possa influire sulle caratteristiche delle prestazioni omologate ai sensi del presente regolamento deve essere notificata all’autorità di omologazione che ha omologato il tipo di pneumatico ricostruito. Tale autorità può:

7.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate possano avere effetti negativi di rilievo sulle caratteristiche delle prestazioni omologate e che lo pneumatico ricostruito prodotto utilizzando un battistrada prevulcanizzato o utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo rispetterebbe i requisiti del presente regolamento; oppure

7.1.2.

chiedere che siano sottoposti a prova altri campioni o che il servizio tecnico designato rediga nuovi verbali di prova.

7.2.

Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, insieme all’indicazione delle modifiche intervenute, deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 5.3 del presente regolamento.

7.3.

L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione deve attribuire a tale estensione un numero progressivo che compare sulla scheda di notifica.

8.   Conformità della produzione

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell’appendice 1 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nel rispetto dei seguenti requisiti.

8.1.

Gli pneumatici ricostruiti omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi alle caratteristiche del tipo omologato e rispettare i requisiti del punto 6.

8.2.

Il titolare dell’omologazione deve assicurarsi che sia controllato e sottoposto a prova come prescritto dal presente regolamento almeno il numero seguente di pneumatici ricostruiti, rappresentativi della gamma di tipi omologati prodotta:

8.2.1.

nel caso di un’omologazione rilasciata a pneumatici ricostruiti non contemplati al punto 8.2.2, almeno uno pneumatico ogni quattro anni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni degli pneumatici destinati all’uso in condizioni di neve estreme che soddisfano il punto 6.1;

8.2.2.

nel caso di un’omologazione rilasciata a pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un battistrada avente le stesse caratteristiche principali, compresa la scolpitura del battistrada, di un nuovo tipo di pneumatico omologato a norma del regolamento ONU n. 117, la conformità ai requisiti di cui al punto 6 può essere confermata dal fabbricante del nuovo tipo di pneumatico mediante la dichiarazione di conformità ottenuta in conformità al punto 8 del regolamento ONU n. 117.

8.3.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati dal fornitore del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione. In generale i metodi di controllo della conformità dovrebbero tenere conto dei volumi di produzione del tipo di battistrada prevulcanizzato o dello pneumatico ricostruito prodotto utilizzando il processo di vulcanizzazione in stampo in ciascun impianto di fabbricazione. La normale frequenza di tali verifiche deve essere di almeno una volta ogni due anni.

8.4.

Le prove di verifica devono essere effettuate su campioni casuali di pneumatici ricostruiti recanti il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento, prelevati dalla produzione di serie.

L’autorità di omologazione deve accertarsi che tutti gli pneumatici ricostruiti che rientrano in un determinato tipo omologato possiedano i requisiti per l’omologazione.

8.4.1.

Le prove di verifica relative alle omologazioni a norma del punto 6 del presente regolamento devono essere effettuate con lo stesso metodo di prova (cfr. allegato 7 del regolamento ONU n. 117) adottato per l’omologazione originaria, dichiarato nel punto 8 della scheda di notifica.

8.5.

La produzione deve essere ritenuta conforme ai requisiti del presente regolamento se i livelli misurati soddisfano i limiti prescritti al punto 6 del presente regolamento.

9.   Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.1.

L’omologazione rilasciata a un tipo di pneumatico ricostruito a norma del presente regolamento può essere revocata se i requisiti di cui al punto 8 non sono soddisfatti.

9.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, essa ne deve informare quanto prima le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   Cessazione definitiva della produzione

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di pneumatico ricostruito omologato a norma del presente regolamento, deve informare di ciò l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità deve informare le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione, dei laboratori di prova e delle autorità di omologazione.

11.1.

Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e, se del caso, dei laboratori di prova certificati, nonché la denominazione e l’indirizzo dell’autorità di omologazione che rilascia l’omologazione, cui devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione rilasciate in altri paesi.

11.2.

Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento possono designare i laboratori dei fornitori del battistrada utilizzato per il processo di ricostruzione come laboratori di prova certificati.

11.3.

Se applica le disposizioni del punto 11.2, una parte contraente dell’accordo del 1958 può, se lo desidera, inviare una o più persone di sua scelta a presenziare alle prove.

12.   Disposizioni transitorie

12.1.

A decorrere dal 1o settembre 2030, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono rilasciare omologazioni basate su prove delle prestazioni sulla neve di cui all’allegato 7 del regolamento ONU n. 117 utilizzando come pneumatico di riferimento uno dei due pneumatici di prova di riferimento standard equivalenti SRTT19.5 e SRTT22.5.

12.2.

A decorrere dal 1o settembre 2030, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono essere tenute ad accettare omologazioni, rilasciate per la prima volta dopo il 31 agosto 2030, basate su prove delle prestazioni sulla neve di cui all’allegato 7 del regolamento ONU n. 117 utilizzando come pneumatico di riferimento uno dei due pneumatici di prova di riferimento standard equivalenti SRTT19.5 e SRTT22.5.

12.3.

In deroga al punto 12.1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare estensioni di omologazioni esistenti di pneumatici appartenenti alla classe C3 a norma del presente regolamento, rilasciate per la prima volta prima del 1o settembre 2030, sulla base delle prove delle prestazioni sulla neve descritte nell’allegato 7 del regolamento ONU n. 117 utilizzando come pneumatico di riferimento un SRTT19.5 o un SRTT22.5. Nel caso in cui, ai fini del rilascio di un’estensione dopo il 1o settembre 2030, debba essere eseguita una nuova prova su uno pneumatico avente una diversa misura rappresentativa, deve essere utilizzato uno pneumatico SRTT19.5 scolpito e uno pneumatico SRTT22.5 scolpito.

(1)  Ai fini del presente regolamento, per «gomme» si intendono gli «pneumatici».

(2)  Gli pneumatici ricostruiti sono ricondizionati dopo il processo di ricostruzione.

(3)  Quali definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).

(4)  Nel presente regolamento l’omologazione a norma del regolamento ONU n. 117 può essere utilizzata come riferimento per valutare le prestazioni in caso di scolpitura del battistrada descritta al punto 8.2.2.

(5)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).

(6)  Se una scolpitura del battistrada può essere applicata mediante processi di vulcanizzazione in stampo o di prevulcanizzazione, la prova delle prestazioni sulla neve può essere eseguita con uno pneumatico di dimensioni rappresentative ricostruito utilizzando uno solo dei due processi possibili e il verbale di prova può essere utilizzato per entrambi i casi a condizione che le caratteristiche principali del battistrada siano tecnicamente identiche.

(1)  Cfr. allegato 7, punto 3, del regolamento ONU n. 117.

(2)  Cfr. allegato 7, punto 2, del regolamento ONU n. 117.

(3)  Cfr. allegato 7, punto 4, del regolamento ONU n. 117.

(7)  I tasselli possono essere in forma di tacchetti e ramponi.


ALLEGATO 1

Notifica

[formato massimo: A4 (210 × 297mm)]

Image 1

 (1)

Emessa da:

Nome dell’amministrazione:


relativa a (2):

rilascio dell’omologazione

estensione dell’omologazione

rifiuto dell’omologazione

revoca dell’omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di pneumatico ricostruito per quanto riguarda le «prestazioni sulla neve» e/o la classificazione come pneumatico da trazione a norma del regolamento ONU n. 172.

Omologazione n.: …

Estensione n.: …

1.   

Nome e indirizzo del fornitore del battistrada: …

2.   

Nome e indirizzo dell’eventuale stabilimento di ricostruzione: …

3.   

Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fornitore del battistrada: …

4.   

Descrizione riassuntiva come definita nell’allegato 1, appendice 12 o appendice 22, del presente regolamento:

4.1.   

Nome o nomi commerciali/marchio o marchi di fabbrica (3) 3: …

4.2.   

Designazione o designazioni/denominazione o denominazioni commerciali3: …

4.3.   

Classe degli pneumatici: …

4.4.   

Struttura degli pneumatici: …

4.5.   

Categoria di impiego degli pneumatici: …

4.6.   

Pneumatici destinati all’uso in condizioni di neve estreme: sì/no2

4.7.   

Pneumatici classificati come «pneumatico da trazione»: sì/no2

4.8.   

Informazioni relative alla gamma di pneumatici di cui all’allegato 1, appendice 12/ e/o appendice 22/, punto 2, del presente regolamento: …

4.9.   

Pneumatici ricostruiti aventi caratteristiche principali del battistrada tecnicamente identiche a un nuovo tipo di pneumatico omologato a norma del regolamento ONU n. 117 (sì/no)2

4.10.   

Pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo e un battistrada prevulcanizzato aventi caratteristiche principali del battistrada tecnicamente identiche (sì/no)2

5.   

Servizio tecnico e, ove applicabile, laboratorio di prova approvato ai fini dell’omologazione o della verifica della conformità:

6.   

Livello di prestazioni sulla neve della misura rappresentativa dello pneumatico, conformemente al punto 7 del verbale di prova di cui all’allegato 7, appendice 2 o 3, a seconda dei casi, del regolamento ONU n. 117: …… (indice di aderenza sulla neve) utilizzando il metodo basato sulla frenata su neve2, il metodo basato sulla trazione con slittamento2 o il metodo basato sull’accelerazione2.

7.   

Data del verbale rilasciato da tale servizio: …

8.   

Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …

9.   

Motivo o motivi dell’eventuale estensione: …

10.   

Osservazioni: …

11.   

Luogo: …

12.   

Data: …

13.   

Firma: …

14.   

Si allega alla presente notifica un elenco dei documenti del fascicolo di omologazione depositato presso l’autorità di omologazione che ha valutato tale omologazione, comprese le informazioni di cui all’allegato 1, appendice 12 o 22, del presente regolamento. Tali documenti sono disponibili su richiesta.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni sull’omologazione contenute nel regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.

(3)  Alla presente notifica può essere allegato un elenco di nomi commerciali/marchi di fabbrica o designazioni/denominazioni commerciali.


Appendice 1

Scheda tecnica informativa: pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un battistrada prevulcanizzato

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.

Nome del fornitore del battistrada: ...

0.2.

Nome e indirizzo del mandatario del fornitore del battistrada: …

0.3.

Nome o nomi commerciali / marchio o marchi di fabbrica; …

0.4.

Designazione o designazioni / denominazione o denominazioni commerciali del/i battistrada prevulcanizzato/i: …

1.   PNEUMATICI DA RICOSTRUIRE

1.1.

Classe degli pneumatici: …

2.   GAMMA DI PNEUMATICI DA RICOSTRUIRE

2.1.

Gamma di misure degli pneumatici: …

3.   SCOLPITURA DEL BATTISTRADA PREVULCANIZZATO

3.1.

Disegno/i e/o fotografie della/e scolpitura/e del battistrada: …

3.1.1.

Numero di omologazione a norma del regolamento ONU n. 117 di un nuovo tipo di pneumatico avente le caratteristiche principali del battistrada tecnicamente identiche al battistrada prevulcanizzato (se del caso): …

Appendice 2

Scheda tecnica informativa: pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo

0.   ASPETTI GENERALI

0.1.

Nome del fornitore: …

0.2.

Nome e indirizzo del mandatario del fornitore: …

0.3.

Nome o nomi commerciali / marchio o marchi di fabbrica; …

0.4.

Designazione/i / denominazione/i commerciali della/e scolpitura/e del battistrada specificate per il processo di vulcanizzazione in stampo: …

1.   PNEUMATICI RICOSTRUITI

1.1.

Classe degli pneumatici: …

2.   GAMMA DI PNEUMATICI RICOSTRUITI

2.1.

Gamma di misure degli pneumatici: …

3.   SCOLPITURA UTILIZZATA PER IL PROCESSO DI VULCANIZZAZIONE IN STAMPO

3.1.

Disegno/i e/o fotografie della/e scolpitura/e del battistrada: …

3.1.1.

Numero di omologazione a norma del regolamento ONU n. 117 di un nuovo tipo di pneumatico avente le caratteristiche principali del battistrada tecnicamente identiche al battistrada ricostruito prodotto utilizzando un processo di vulcanizzazione in stampo (se del caso): …

ALLEGATO 2

Esempi di marchi di omologazione

 


Appendice 1

Esempio di un marchio di omologazione distinto ai sensi del regolamento ONU n. 172

(Cfr. punto 5.4 del presente regolamento)

Omologazione a norma del regolamento ONU n. 172

Esempio

Image 2

L’esempio di marchio di omologazione sopra riportato indica che lo pneumatico ricostruito in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento ONU n. 172, con il numero di omologazione 0012345. Le prime due cifre del numero di omologazione (00) indicano che l’omologazione è stata rilasciata a norma della forma originale del presente regolamento.


Appendice 2

Omologazione ai sensi del regolamento ONU n. 172 coincidente con l’omologazione ai sensi del regolamento ONU n. 108 o n. 109

(Cfr. punto 5.5 del presente regolamento)

Esempio 1

Image 3

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su uno pneumatico ricostruito conformemente al punto 5.5 del presente regolamento, indica che lo pneumatico ricostruito in questione è prodotto in uno stabilimento di ricostruzione omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento ONU n. 109 e che anche il suo tipo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento ONU n. 172. Le prime due cifre (01) del numero di omologazione a norma del regolamento ONU n. 109 indicano che l’omologazione è stata rilasciata a norma della serie di modifiche 01 di tale regolamento, mentre le prime due cifre del numero di omologazione a norma del regolamento ONU n. 172 indicano che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi della forma originale di tale regolamento.


Appendice 3

Combinazioni di marchi di omologazione rilasciati ai sensi dei regolamenti ONU n. 108 o n. 109 e n. 172

(Applicabile solo agli pneumatici ricostruiti prodotti utilizzando un battistrada il cui fornitore è il ricostruttore stesso - cfr. i punti 3.4.3, 5.2.1, 5.3.1 e 5.3.1.1 del presente regolamento)

Esempio 1

Image 4

Esempio 2

Image 5

Gli esempi di marchi di omologazione sopra riportati, apposti su uno pneumatico ricostruito conformemente al punto 3.4.3 del presente regolamento, indicano che lo pneumatico in questione è prodotto in uno stabilimento di ricostruzione omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento ONU n. 109, con il numero di omologazione 0136378. È inoltre contrassegnato con «+ 172R-00», che indica che l’omologazione dello stabilimento di ricostruzione è integrata da un’omologazione del tipo di pneumatico ricostruito a norma del regolamento ONU n. 172 nella sua forma originale. Le prime due cifre (01) del numero di omologazione a norma del regolamento ONU n. 109 indicano che l’omologazione è stata rilasciata a norma della serie di modifiche 01 di tale regolamento. Il segno di addizione (+) indica che l’omologazione rilasciata a norma del regolamento ONU n. 109 è stata integrata da un’omologazione rilasciata a norma del regolamento ONU n. 172.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/301/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)