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dell'Unione europea

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Serie L


2026/296

22.4.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/296 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2026

che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 vieta la distruzione da parte di un operatore economico di determinati prodotti di consumo invenduti a decorrere dal 19 luglio 2026.

(2)

Per consentire agli operatori economici di distruggere i prodotti di consumo invenduti qualora ciò sia giustificato e opportuno per uno dei motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1781, è necessario stabilire deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII di tale regolamento.

(3)

A seconda delle circostanze che giustificano la distruzione, gli operatori economici potrebbero comunque essere in grado di rifabbricare, ricondizionare o donare i pertinenti prodotti di consumo invenduti e di disfarsene al fine di prepararli per il riutilizzo, conformemente alla definizione di «distruzione» di cui all’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2024/1781. Qualora si applichi una deroga, la distruzione dei prodotti di consumo invenduti deve essere effettuata secondo l’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dando priorità al riciclaggio rispetto ad altre operazioni di recupero, compreso il recupero di energia, e ad operazioni di smaltimento.

(4)

L’obiettivo del regolamento (UE) 2024/1781 è migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. Tuttavia il divieto di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento non dovrebbe impedire agli operatori economici o limitare la possibilità per essi di adottare le misure necessarie per garantire un livello elevato di sicurezza e distruggere i prodotti di consumo invenduti che rappresentino un pericolo per la salute o la sicurezza quando non è possibile adottare altre misure di attenuazione.

(5)

I prodotti di consumo potrebbero inoltre non essere conformi al diritto dell’Unione o nazionale per motivi diversi da quelli connessi alla salute o alla sicurezza dei consumatori, ad esempio per motivi etici, come il lavoro forzato. In tali casi, la distruzione potrebbe essere prescritta da tale normativa o potrebbe costituire una misura di attenuazione opportuna e dovrebbe pertanto essere consentita.

(6)

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per preservare l’integrità del mercato interno e per incentivare lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e tecnologie. Laddove si accerti che i prodotti di consumo invenduti violino diritti di proprietà intellettuale, la loro distruzione può essere necessaria per prevenire ulteriori violazioni.

(7)

I diritti di proprietà intellettuale possono anche essere collegati a obblighi contrattuali validi e giuridicamente applicabili, quali quelli disposti da licenze che limitano la vendita o la distribuzione di un prodotto dopo una data specifica. Trascorsa tale data, la distruzione del prodotto può essere necessaria per garantire l’esercizio effettivo di tali diritti.

(8)

Alcuni prodotti di consumo possono essere inadatti al riutilizzo o alla rifabbricazione a causa dell’impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione dei prodotti. Tale rimozione può essere necessaria per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I prodotti di consumo possono inoltre essere inadatti al riutilizzo o alla rifabbricazione perché inappropriati in un particolare contesto culturale, etico o sociale. Tali prodotti, pur conformi al diritto dell’Unione o nazionale, potrebbero risultare controversi e suscitare un dibattito morale o sollevare questioni di ordine etico oppure essere in contrasto con le norme prevalenti socialmente accettate in materia di rispetto, uguaglianza o dignità umana. Ciò comprende, in particolare ma non in modo esclusivo, i prodotti che perpetuano la discriminazione, sfruttano stereotipi o si basano su un linguaggio o su immagini altamente provocatori. In tali casi, la distruzione dovrebbe essere possibile qualora sia la soluzione più efficace e proporzionata per far fronte a tali difficoltà tecniche. L’impossibilità tecnica si riferisce a situazioni in cui le tecnologie esistenti, le conoscenze tecniche consolidate o le competenze a disposizione dell’operatore economico sono insufficienti o inaffidabili per attuare rimedi efficaci.

(9)

Dovrebbe essere possibile distruggere i prodotti danneggiati, ossia oggetto di danni materiali, contaminazione o deterioramento durante le attività e i processi che si svolgono lungo l’intera catena di fornitura. Ciò dovrebbe includere la manipolazione, lo stoccaggio, il trasporto, la vendita al dettaglio o la restituzione da parte dei consumatori se i prodotti sono stati restituiti sulla base del diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o, se del caso, durante un periodo di recesso più lungo concesso dal commerciante, purché la riparazione non sia tecnicamente fattibile o efficace in termini di costi.

(10)

Dovrebbe essere possibile distruggere i prodotti inidonei allo scopo cui sono destinati a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione che li rendono non funzionali. Un prodotto dovrebbe essere considerato non funzionale se non possiede le proprietà essenziali ragionevolmente attese dai consumatori o se il difetto compromette la finalità principale del prodotto. La distruzione dovrebbe essere consentita solo se i prodotti non possono essere riparati.

(11)

Gli operatori economici potrebbero donare i prodotti di consumo invenduti, affinché siano utilizzati o riutilizzati, a partner di donazione idonei, compresi i soggetti dell’economia sociale che, ai sensi della normativa o per prassi abituale, accettano donazioni dei prodotti di consumo in questione, dando la priorità alle donazioni locali per ridurre al minimo l’impatto ambientale e promuovere la creazione di modelli imprenditoriali sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell’Unione. I prodotti potrebbero essere distrutti qualora tale offerta come donazione sia stata presentata, direttamente ad almeno tre soggetti dell’economia sociale idonei nell’Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore economico, per un periodo minimo di otto settimane, e i prodotti non siano stati accettati come donazione. I soggetti dell’economia sociale che ricevono prodotti di consumo invenduti come donazione dovrebbero essere autorizzati a distruggere tali prodotti se non riescono a trovare destinatari per essi, a meno che tali prodotti non siano soggetti agli obblighi in materia di raccolta differenziata e preparazione per il riutilizzo dei tessili invenduti di cui ci si è disfatti di cui alla direttiva 2008/98/CE o a obblighi equivalenti per altri gruppi di prodotti.

(12)

Al fine di evitare conseguenze negative non intenzionali dei modelli imprenditoriali circolari che comportino la vendita di prodotti dopo la loro preparazione per il riutilizzo, dovrebbe essere possibile distruggere i prodotti di consumo invenduti che sono stati messi a disposizione sul mercato a seguito di operazioni effettuate da gestori del trattamento dei rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE. Conformemente a tale direttiva, affinché i rifiuti cessino di essere tali, deve esistere un mercato o una domanda per il prodotto recuperato. In assenza di tale mercato dovrebbe pertanto essere possibile distruggere il prodotto.

(13)

Per prevenire gli abusi, affinché le deroghe applicate dagli operatori economici siano giustificate e la distruzione rimanga quindi una misura di ultima istanza, è opportuno prevedere adeguati meccanismi di verifica basati, se del caso, sulle pratiche esistenti in materia di garanzia della qualità dei prodotti. Per consentire alle autorità nazionali competenti di svolgere controlli adeguati, gli operatori economici dovrebbero conservare per cinque anni a fini di verifica tutta la documentazione pertinente utilizzata. Quando più prodotti sono interessati dalle medesime circostanze che ne giustificano la distruzione, la documentazione dovrebbe essere redatta collettivamente per tutti i prodotti.

(14)

Gli operatori economici a conoscenza di circostanze che determinino l’applicabilità di una delle deroghe di cui al presente regolamento ai prodotti invenduti dovrebbero fornire al gestore del trattamento dei rifiuti destinatario una dichiarazione che lo informi in merito alla deroga applicabile, al fine di agevolare processi di cernita più efficaci, migliorare i tassi di riutilizzo e di riciclaggio e ridurre i costi superflui di trattamento dei rifiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«soggetto dell’economia sociale», il soggetto dell’economia sociale quale definito all’articolo 3, punto 4 decies), della direttiva 2008/98/CE;

2)

«efficace in termini di costi», situazione in cui il costo della riparazione o del ricondizionamento di un prodotto non supera il costo totale della distruzione di tale prodotto e dei materiali, della fabbricazione, dell’imballaggio, del trasporto, dello stoccaggio e di qualsiasi altra spesa amministrativa o logistica relativa alla sostituzione dello stesso prodotto.

Articolo 2

Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

I prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 possono essere distrutti in una delle circostanze seguenti, purché sia possibile presentare la documentazione di cui all’articolo 3:

(a)

si tratta di un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

(b)

il prodotto è inidoneo allo scopo in quanto non è conforme al diritto dell’Unione o nazionale per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a) e la distruzione è prescritta dalla normativa o è la misura correttiva appropriata e proporzionata;

(c)

è accertato che il prodotto viola i diritti di proprietà intellettuale in base a una decisione giudiziaria passata in giudicato, una decisione adottata in esito a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie oppure una notifica emanata da un titolare di diritti, da un’autorità competente o da un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti o scaturita da un’indagine interna svolta dall’operatore economico, a condizione che quest’ultimo possa comprovare debitamente la violazione;

(d)

il prodotto è soggetto a una licenza valida e giuridicamente applicabile o a un obbligo contrattuale analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla cui base la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisce una violazione di tali diritti di proprietà intellettuale e il suddetto periodo è giunto a scadenza, a condizione che l’operatore economico possa comprovare debitamente la violazione e sia in grado di dimostrare che la distruzione è la misura correttiva appropriata e proporzionata;

(e)

il prodotto è inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono:

(i)

protetti da diritti di proprietà intellettuale; oppure

(ii)

considerati inappropriati;

(f)

il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l’uso da parte dei consumatori a motivo di danni, compresi danni materiali, deterioramento o contaminazione, compresi problemi di igiene, siano essi causati dai consumatori o avvenuti durante la manipolazione del prodotto da parte degli operatori economici o di altri attori coinvolti nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita al dettaglio o nello stoccaggio e la riparazione e il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi;

(g)

il prodotto è inidoneo allo scopo cui è destinato a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione la cui riparazione non è tecnicamente fattibile;

(h)

solo quando non sia applicabile alcuna delle circostanze di cui alle lettere da a) a g), il prodotto è stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell’economia sociale idonei nell’Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell’operatore economico per un periodo di almeno otto settimane, e il prodotto non è stato accettato come donazione;

(i)

il prodotto è stato ricevuto come donazione da un soggetto dell’economia sociale con sede nell’Unione ma non è stato possibile trovare un destinatario;

(j)

il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.

Articolo 3

Documentazione per la verifica della conformità

Per un periodo di cinque anni dalla distruzione di un prodotto di consumo invenduto oggetto di deroga a norma dell’articolo 2, gli operatori economici conservano e, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi in cui le informazioni sono a disposizione dell’autorità nazionale competente sulla base di un altro atto giuridico, la documentazione seguente:

(a)

per un prodotto pericoloso di cui all’articolo 2, lettera a), uno dei documenti seguenti:

i)

la descrizione di un problema di salute o di sicurezza che compromette la conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988, compresa una valutazione della sicurezza del prodotto a norma degli articoli 6, 7 e 8 di tale regolamento;

ii)

un verbale di prova che attesti la presenza in un prodotto di sostanze chimiche non conformi e indichi il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

(b)

per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera b), una dichiarazione di autovalutazione che indichi il tipo di non conformità e il diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

(c)

nel caso di cui all’articolo 2, lettera c), la decisione giudiziaria passata in giudicato, la decisione adottata con procedura di risoluzione alternativa delle controversie o la notifica di cui a tale lettera o la documentazione di un’indagine interna che comprovi l’avvenuta violazione;

(d)

nel caso di cui all’articolo 2, lettera d), una licenza, un contratto o un accordo conclusi con il titolare dei diritti e che specifichino espressamente le restrizioni legate alla distribuzione o ad altre forme di trasferimento del prodotto dopo un determinato periodo, unitamente a una giustificazione del fatto che la distruzione è appropriata e proporzionata;

(e)

nel caso di cui all’articolo 2, lettera e), un rapporto di ispezione o la documentazione giustificativa che dimostri che le opzioni tecniche di preparazione del prodotto per il riutilizzo o la rifabbricazione siano state valutate e giudicate impraticabili, compresi, se del caso, prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti che comprovino l’impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche riconoscibili che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o che sono considerati inappropriati;

(f)

nel caso di un prodotto danneggiato di cui all’articolo 2, lettera f), o di un prodotto inidoneo allo scopo di cui alla lettera g) di tale articolo, uno dei documenti seguenti:

i)

la prova che il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione della qualità, tra cui l’ispezione visiva e la cernita, che danno priorità al riassortimento e alle riparazioni, compresi una descrizione della procedura di valutazione della qualità, piani standardizzati per rimediare a tipi specifici di danni e una descrizione dei casi specifici in cui la riparazione e il ricondizionamento non sono possibili sulla base di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o sulla base di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;

ii)

un verbale di ispezione, comprendente i risultati di una prova tecnica, i risultati delle valutazioni pratiche applicabili o quelli di altre valutazioni di esperti, che documenti il tipo e la gravità del danno individuato per i prodotti o i lotti compromessi e l’impossibilità di adottare misure correttive a causa di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all’articolo 2, lettera f), o a causa di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;

(g)

nel caso di cui all’articolo 2, lettera h), la prova dell’offerta come donazione;

(h)

nel caso di cui all’articolo 2, lettera i), una dichiarazione attestante che il prodotto è stato ricevuto come donazione e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso;

(i)

nel caso di cui all’articolo 2, lettera j), la documentazione attestante che il prodotto è stato ricevuto da un gestore del trattamento dei rifiuti e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso.

Articolo 4

Dichiarazione ai gestori del trattamento dei rifiuti

Gli operatori economici forniscono al gestore del trattamento dei rifiuti, al quale consegnano i prodotti di consumo invenduti oggetto di una delle deroghe di cui all’articolo 2, una dichiarazione sulla deroga applicabile.

Articolo 5

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dei nuovi prodotti aggiunti all’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 o dell’adeguatezza delle deroghe, valutando in particolare se nuovi dati scientifici o l’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia giustifichino una deroga per l’applicazione di tecnologie di riciclaggio di alta qualità come l’opzione con il minor impatto ambientale negativo. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, ogni volta che un nuovo prodotto è aggiunto all’allegato VII di tale regolamento e, in ogni caso, entro il 12 maggio 2031.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

(3)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/296/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)