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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/255

9.4.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/255 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2026

che integra il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi necessari all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per autorizzare e vigilare le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (1), in particolare l’articolo 4 bis, paragrafo 8, lettere da a) a g), e l’articolo 9 bis, paragrafo 6, lettere da a) a f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 dispone che gli operatori di mercato comunichino le informazioni e trasmettano le segnalazioni di informazioni privilegiate tramite piattaforme per le informazioni privilegiate (inside information platform, «IIP») e segnalino i dati tramite meccanismi di segnalazione registrati (registered reporting mechanism, «RRM»). La Commissione deve stabilire le norme che sostituiranno l’attuale procedura di registrazione di IIP ed RRM istituita dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («Agenzia»).

(2)

Poiché molti obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1227/2011 sono comuni sia alle IIP che agli RRM, è opportuno stabilire in un unico atto le norme dettagliate che integrano il regolamento. Saranno in tal modo garantite la coerenza e la certezza del diritto e si eviteranno doppioni.

(3)

Al fine di specificare i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all’obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate e trasmettere le segnalazioni di informazioni privilegiate all’Agenzia, e gli RRM segnalare all’Agenzia le registrazioni di dati, operazioni che possono compiere solo se da essa autorizzati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, è necessario stabilire le norme sulla procedura di autorizzazione specificando le informazioni da fornire all’Agenzia nell’ambito della domanda di autorizzazione a fungere da IIP o RRM.

(4)

È opportuno definire in modo chiaro ed esauriente i termini che si applicano alle IIP e agli RRM. Dato che gli ambiti di applicazione degli obblighi di segnalazione di IIP e RRM non coincidono, è necessario definire il termine «cliente» per ciascuna di queste due entità. Ciò consentirà alle IIP e agli RRM di capire e adempiere ai propri obblighi nei confronti dei rispettivi clienti in modo inequivocabile.

(5)

Affinché l’Agenzia possa valutare se i richiedenti un’autorizzazione a fungere da IIP o RRM soddisfano i requisiti, questi dovrebbero trasmetterle le informazioni necessarie a identificarli e a comprovarne, tra l’altro, lo stabilimento all’interno dell’Unione. Essi dovrebbero anche trasmettere la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti organizzativi atti a fornire i servizi di IIP o RRM. Per dimostrare la conformità all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011, secondo cui le IIP devono adottare politiche e disposizioni adeguate per divulgare le informazioni privilegiate quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, le IIP dovrebbero fornire all’Agenzia le informazioni sul tempo che serve loro per pubblicare sulla piattaforma le informazioni ricevute dai propri clienti e convalidate dal proprio sistema di convalida dei dati. Affinché pervengano all’Agenzia registrazioni di dati accurate, complete e tempestive e segnalazioni di informazioni privilegiate conformi agli standard regolamentari, è opportuno che nell’ambito della procedura di autorizzazione i richiedenti siano sottoposti a una fase di prova che ne dimostri la capacità di soddisfare gli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1227/2011 e illustrati nel dettaglio nel presente regolamento.

(6)

Le IIP e gli RRM che erano registrati dall’Agenzia, a fini di certezza del diritto e per ridurre l’onere amministrativo a loro carico, non dovrebbero essere tenuti a trasmetterle nuovamente i documenti di cui essa già dispone. È perciò auspicabile che la procedura di autorizzazione contenga disposizioni specifiche per questi casi. Le IIP e gli RRM interessati dovrebbero poter accedere a una procedura semplificata di autorizzazione, a condizione che l’Agenzia confermi loro di avere già ricevuto, durante la procedura di registrazione, tutte le informazioni necessarie per l’autorizzazione. L’Agenzia dovrebbe tuttavia avere la facoltà di chiedere la ritrasmissione della documentazione già fornita durante la procedura di registrazione se serve per assicurare la compatibilità con i propri sistemi informatici, specie nel caso in cui siano necessari aggiornamenti tecnici.

(7)

Per espletare la procedura di autorizzazione in modo tempestivo ed efficiente, è opportuno che l’Agenzia adotti la decisione relativa all’autorizzazione dell’IIP o RRM nei tre mesi successivi al ricevimento della domanda completa. È auspicabile che prima dell’inizio dei tre mesi di cui dispone per valutare la domanda l’Agenzia ne abbia accertato la completezza. Se ritiene di necessitare di più tempo per adottare la decisione relativa all’autorizzazione, prima dello scadere dei tre mesi l’Agenzia dovrebbe informare il richiedente del tempo supplementare che le occorre. Ai fini della certezza del diritto, l’assenza di una decisione allo scadere del periodo di tempo supplementare dovrebbe essere intesa come decisione positiva dell’Agenzia.

(8)

Al fine di assicurare che i richiedenti che presentano le domande di autorizzazione abbiano effettivamente l’intenzione di prestare servizi come IIP ed RRM, e per evitare inutili ritardi e oneri amministrativi per l’Agenzia, è opportuno considerare che i richiedenti inattivi per più di tre mesi abbiano ritirato la domanda, tranne se informano l’Agenzia di volere ancora essere autorizzati.

(9)

Affinché i richiedenti, le IIP autorizzate e gli RRM autorizzati possano far valere i loro diritti in relazione alle decisioni adottate dall’Agenzia a norma del presente regolamento, qualsiasi decisione dell’Agenzia di cui al presente regolamento, comprese le decisioni che respingono una domanda di autorizzazione, dovrebbe essere impugnabile con i mezzi di ricorso disponibili in applicazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(10)

Per garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni divulgate e le segnalazioni di informazioni privilegiate trasmesse dalle IIP all’Agenzia, così come delle registrazioni di dati segnalate dagli RRM all’Agenzia, quest’ultima dovrebbe emanare orientamenti, tra l’altro, sui principi e sulle procedure di convalida stabiliti nel presente regolamento sotto forma di specifiche tecniche per la verifica dei dati. Gli orientamenti dovrebbero servire a far sì che l’Agenzia riceva dati di alta qualità e possa quindi efficacemente monitorare il mercato. La conformità con i principi e le procedure di convalida dei dati è un requisito fondamentale affinché i dati segnalati all’Agenzia siano significativi, coerenti e pronti per essere trattati, che le consente di svolgere i suoi compiti di monitoraggio in modo efficiente.

(11)

È auspicabile che le IIP e gli RRM siano dotati di sistemi solidi di sicurezza delle informazioni che garantiscono la prestazione sicura dei servizi di divulgazione e segnalazione, impediscono la violazione dei dati e della sicurezza e mantengono la continuità operativa grazie a dispositivi di back-up. A garanzia della sicurezza e della resilienza delle reti e dei sistemi informativi, le IIP e gli RRM dovrebbero attuare misure opportune e proporzionate di ordine tecnico, operativo e organizzativo per gestire i rischi e prevenire o ridurre al minimo le ripercussioni degli incidenti sui destinatari dei loro servizi. Dovrebbero essere misure all’avanguardia che, se del caso, rispettano le pertinenti norme europee e internazionali.

(12)

È opportuno che l’Agenzia sottoponga a regolare vigilanza le IIP e gli RRM onde garantire che le disposizioni del presente regolamento siano effettivamente attuate e rispettate per tutto il periodo durante il quale prestano i loro servizi. A tal fine l’Agenzia dovrebbe avere la facoltà di chiedere chiarimenti e informazioni ai soggetti autorizzati in caso di potenziale non conformità.

(13)

Gli RRM hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia una relazione annuale conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Perché l’onere amministrativo e di segnalazione a carico degli RRM sia il minore possibile la relazione dovrebbe contenere le informazioni strettamente necessarie, tra cui non dovrebbero mancare quelle utili per l’Agenzia nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza.

(14)

L’autorizzazione delle IIP e degli RRM dovrebbe potere essere revocata su iniziativa dell’Agenzia, sulla base dei motivi di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, o su richiesta dell’IIP o dell’RRM. Se è l’IIP o l’RRM a chiedere la revoca della propria autorizzazione è opportuno applicare una procedura accelerata. Affinché l’autorizzazione sia revocata in modo rapido ed efficiente, la procedura accelerata dovrebbe poter essere applicata anche nei casi in cui la procedura di revoca è avviata su iniziativa dell’Agenzia e l’IIP o l’RRM in causa acconsente.

(15)

Per garantire un processo decisionale equo e imparziale, la decisione dell’Agenzia di rilasciare o revocare un’autorizzazione dovrebbe basarsi su un esame approfondito dei fatti pertinenti ed essere ben motivata. La decisione dell’Agenzia di revocare l’autorizzazione dovrebbe basarsi solo su conclusioni in merito alle quali l’IIP o l’RRM ha avuto la possibilità di esprimersi.

(16)

Affinché le IIP e gli RRM possano adottare tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi introdotti dal presente regolamento, è opportuno rinviare l’applicazione delle disposizioni che riguardano la procedura di autorizzazione, i requisiti organizzativi, le procedure di vigilanza, segnalazione, revoca e sostituzione.

(17)

È stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(18)

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dalle IIP e dagli RRM in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall’Agenzia in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dopo la revoca dell’autorizzazione dell’IIP o dell’RRM, i dati personali raccolti in precedenza dovrebbero essere conservati dall’Agenzia per dieci anni, come previsto dalla politica di conservazione dell’Agenzia e in conformità del regolamento (UE) 2018/1725,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa le informazioni da fornire all’Agenzia per ottenere l’autorizzazione a prestare i servizi di IIP o RRM e i requisiti organizzativi cui è subordinato il suo ottenimento. Stabilisce inoltre le procedure per la vigilanza delle IIP e degli RRM, per la revoca dell’autorizzazione e, in tal caso, per la loro sostituzione regolare.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«domanda»: richiesta dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia a fornire servizi di IIP o RRM in applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011;

2)

«richiedente»: persona giuridica che presenta una domanda;

3)

«cliente dell’IIP»: l’operatore di mercato o l’autorità competente per i piani di emergenza di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011, per conto del o della quale l’IIP pubblica informazioni e trasmette all’Agenzia segnalazioni di informazioni privilegiate;

4)

«cliente dell’RRM»: il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi di segnalazione in applicazione degli articoli 7 quater e 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011, per conto del quale l’RRM trasmette all’Agenzia le registrazioni di dati, o il soggetto che, ai fini della comunicazione del book di negoziazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1227/2011, figura all’articolo 8, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1227/2011;

5)

«registrazione di dati»: qualsiasi operazione, compresi gli ordini di compravendita, e qualsiasi dato fondamentale da segnalare all’Agenzia in applicazione degli articoli 7 quater e 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 della Commissione (5);

6)

«segnalazione di informazioni privilegiate»: segnalazione che contiene informazioni privilegiate divulgate all’Agenzia in applicazione degli articoli 4 e 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256;

7)

«giorno lavorativo»: qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (6).

CAPO II

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE IIP E DEGLI RRM

SEZIONE I

Contenuto della domanda

Articolo 3

Identificazione e status giuridico del richiedente e accesso ai sistemi di scambio dei dati dell’Agenzia

1.   La domanda identifica il richiedente e le attività che intende svolgere per le quali è necessaria l’autorizzazione a fungere da IIP o RRM.

2.   La domanda contiene la documentazione e le informazioni seguenti:

a)

la ragione sociale e l’indirizzo del richiedente;

b)

la prova dello stabilimento del richiedente nell’Unione;

c)

il modulo compilato «soggetto di diritto» di cui all’allegato I, con un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale, o qualsiasi altra prova certificata della sede di costituzione, dell’ambito di attività e del numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del richiedente nell’Unione, valido/a alla data in cui è stata presentata la domanda;

d)

il nominativo e i recapiti professionali delle persone responsabili della conformità alle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011, e di ogni altro membro del personale addetto alla valutazione della conformità del richiedente alle suddette prescrizioni;

e)

il nominativo e il recapito professionale delle persone responsabili della comunicazione con l’Agenzia e con i clienti dell’IIP e dell’RRM, anche sulla scorta della comunicazione di follow up tra l’Agenzia e l’IIP o l’RRM.

3.   Oltre alla documentazione e alle informazioni di cui al paragrafo 2, i richiedenti autorizzazione a fungere da IIP indicano nella domanda la data alla quale è programmata l’entrata in funzione della loro piattaforma.

4.   Oltre alla documentazione e alle informazioni di cui al paragrafo 2, i richiedenti autorizzazione a fungere da RRM indicano nella domanda la data alla quale è programmata la prima segnalazione delle registrazioni dei dati.

5.   La domanda è firmata dal rappresentante legale debitamente autorizzato del richiedente. All’Agenzia sono presentate prove attestanti il conferimento di tale mandato, come ad esempio una procura, in cui figurino il nome e il cognome e i recapiti professionali del rappresentante legale debitamente autorizzato, come segue:

a)

nome,

b)

cognome,

c)

numero di telefono professionale,

d)

indirizzo di posta elettronica professionale;

e)

natura del rapporto giuridico con l’IIP o l’RRM.

6.   I richiedenti concludono con l’Agenzia un accordo di non divulgazione per poter accedere ai suoi sistemi di scambio dei dati.

Articolo 4

Documenti giustificativi

1.   La domanda è corredata di documenti giustificativi che descrivono la conformità ai requisiti organizzativi generali stabiliti per le IIP e gli RRM negli articoli da 11 a 18 e le politiche e procedure che il richiedente ha messo in atto per garantire la sostituzione regolare in applicazione dell’articolo 38.

Oltre ai documenti di cui al primo comma, i richiedenti autorizzazione a fungere da IIP includono i documenti giustificativi che descrivono la conformità ai requisiti stabiliti per le IIP negli articoli da 19 a 25 e i richiedenti autorizzazione a fungere da RRM includono i documenti giustificativi che descrivono la conformità ai requisiti stabiliti per gli RRM negli articoli da 26 a 29.

2.   La domanda contiene:

a)

informazioni, corredate dei relativi documenti giustificativi, sulle politiche, sui piani di emergenza e sulle disposizioni che l’IIP o l’RRM ha previsto per garantire il rispetto dei tempi entro i quali deve comunicare le informazioni, trasmettere le segnalazioni di informazioni privilegiate e segnalare le registrazioni di dati all’Agenzia, conformemente all’articolo 11;

b)

informazioni, corredate dei relativi documenti giustificativi, sul sistema di convalida dei dati che l’IIP o l’RRM ha previsto per verificare l’accuratezza e la completezza delle segnalazioni di informazioni privilegiate o delle registrazioni di dati, compreso il rispetto dei principi e delle procedure di convalida dei dati, conformemente all’articolo 12;

c)

informazioni, corredate dei relativi documenti giustificativi, sulle disposizioni che l’IIP o l’RRM ha previsto per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza conformemente all’articolo 13;

d)

l’organigramma dell’IIP o dell’RRM relativo alle funzioni e alle strutture inerenti alle attività svolte in applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;

e)

il programma delle operazioni dell’IIP o dell’RRM relativo alle attività svolte in applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;

f)

informazioni, corredate dei relativi documenti giustificativi, sulle disposizioni amministrative che l’IIP o l’RRM ha previsto per prevenire i conflitti di interessi e le discriminazioni di cui all’articolo 16;

g)

informazioni, corredate dei relativi documenti giustificativi, sulle risorse dell’IIP o dell’RRM e sui dispositivi di back-up messi in atto per mantenere i propri servizi conformemente all’articolo 17;

h)

informazioni, corredate dei relativi documenti giustificativi, sull’applicazione delle norme tecniche, compresi gli eventuali aggiornamenti, per garantire che i dati siano raccolti e successivamente segnalati all’Agenzia in modo sicuro ed efficiente.

3.   L’organigramma dell’IIP o dell’RRM di cui al paragrafo 2, lettera d):

a)

rappresenta la struttura del gruppo e i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altro soggetto collegato o succursale, e indica le rispettive attività;

b)

indica la ragione sociale e l’indirizzo delle imprese che figurano nell’organigramma;

c)

individua le persone che hanno il compito di segnalare le registrazioni di dati o gestire la piattaforma per la comunicazione delle informazioni e la trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate all’Agenzia, ne descrive i compiti e ne indica i recapiti professionali.

4.   Il programma delle operazioni di cui al paragrafo 2, lettera e), descrive nel dettaglio il quadro operativo e i meccanismi di controllo interno per garantire il rispetto del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011.

La descrizione del quadro operativo illustra il modello aziendale del richiedente, compresi i servizi e i prodotti offerti in relazione al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1227/2011, e indica gli eventuali accordi di esternalizzazione, nel qual caso specifica in che modo tali accordi di esternalizzazione garantiscono il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1227/2011.

La descrizione dei meccanismi di controllo interno illustra i meccanismi predisposti per assicurare una governance efficace e una gestione efficace dei rischi, le procedure e i sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi connessi al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1227/2011, compresa l’individuazione dei rischi potenziali e le corrispondenti strategie di attenuazione.

5.   I richiedenti possono dimostrare la conformità a qualsiasi requisito di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 presentando all’Agenzia una certificazione valida secondo la serie di norme ISO/IEC 27000 sui sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni o una certificazione equivalente. L’Agenzia può chiedere ai richiedenti ulteriori chiarimenti in merito alla certificazione fornita, eventuali informazioni mancanti per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e un aggiornamento della certificazione dopo la data di scadenza.

6.   I richiedenti autorizzazione a fungere da IIP forniscono all’Agenzia le informazioni sul tempo che serve loro per pubblicare sulla piattaforma le informazioni ricevute dai propri clienti e convalidate dai propri sistemi di convalida dei dati. I richiedenti autorizzazione a fungere da IIP forniscono all’Agenzia le informazioni sul modo in cui fissano i corrispettivi a carico dei propri clienti in conformità dell’articolo 25.

7.   I richiedenti l’autorizzazione a fungere da RRM forniscono documenti giustificativi riguardo ai sistemi informativi predisposti per trasferire i dati da altri sistemi o piattaforme conformemente all’articolo 15. I richiedenti autorizzazione a fungere da RRM indicano il nome di tali sistemi o piattaforme e di qualsiasi dispositivo utente che genera dati da segnalare alla soluzione tecnica attuata dal richiedente, insieme alle informazioni su qualsiasi trasformazione dei dati che ha avuto luogo nel processo.

Articolo 5

Fase di prova

1.   I richiedenti devono dimostrare la capacità di trasmettere all’Agenzia le segnalazioni di informazioni privilegiate e le registrazioni di dati. L’Agenzia valuta questa capacità attraverso un’apposita fase di prova che si terrà durante la procedura di domanda.

2.   Ai fini delle prove i richiedenti forniscono all’Agenzia:

a)

per i richiedenti autorizzazione a fungere da IIP, i dettagli relativi ai tipi di segnalazioni di informazioni privilegiate da pubblicare sulla piattaforma e da trasmettere all’Agenzia e, per i richiedenti autorizzazione a fungere da RRM, i dettagli relativi ai tipi di registrazioni di dati da segnalare all’Agenzia;

b)

campioni di dati durante la fase di prova in conformità delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 utilizzando i formati elettronici standard in conformità del medesimo regolamento e applicando i principi stabiliti nei manuali pertinenti adottati dall’Agenzia.

Articolo 6

Modifiche sostanziali durante la procedura di domanda

1.   Le modifiche sostanziali introdotte durante la procedura di domanda dai richiedenti autorizzazione a fungere da IIP o RRM o dai rispettivi clienti sono notificate all’Agenzia dai richiedenti entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui hanno avuto luogo. La notifica descrive dettagliatamente la modifica ed è corredata dei pertinenti documenti giustificativi a norma dell’articolo 4, se modificati.

2.   Se la notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata dopo che l’Agenzia ha effettuato la notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 2, questa può valutare nuovamente la completezza della domanda.

3.   La modifica è considerata sostanziale se riguarda:

a)

il modo in cui sono trasmesse le segnalazioni di informazioni privilegiate e sono segnalate le registrazioni di dati;

b)

le informazioni contenute nei documenti giustificativi da fornire in applicazione dell’articolo 4;

c)

i tipi di dati resi noti sulle piattaforme delle IIP o segnalati all’Agenzia dalle IIP e dagli RRM; oppure

d)

i formati elettronici standard in cui sono segnalati i dati di cui alla lettera c).

Articolo 7

Richiesta di ulteriori informazioni durante la procedura di autorizzazione

Durante l’esame della domanda i richiedenti forniscono ulteriori informazioni su richiesta dell’Agenzia se a essa necessarie per valutare la completezza della domanda e la conformità dei richiedenti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 8

Procedura di domanda per le IIP e gli RRM già registrati

1.   Le IIP e gli RRM che sono già stati registrati dall’Agenzia le presentano la domanda di autorizzazione in applicazione dell’articolo 10 prima del 29 aprile 2028, in conformità delle norme stabilite negli articoli da 3 a 7.

2.   Le IIP e gli RRM di cui al paragrafo 1 forniscono all’Agenzia, nella loro domanda, le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7, a meno che non le abbiano già fornite nella procedura di registrazione.

3.   L’Agenzia comunica alle IIP e agli RRM di cui al paragrafo 1 se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la completezza della domanda e la loro conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 9

Orientamenti emanati dall’Agenzia

Entro il 29 novembre 2026 e previa consultazione dei portatori di interessi, l’Agenzia emana orientamenti su quanto segue:

a)

la procedura tecnica per eseguire la fase di prova di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

b)

la procedura di domanda per le IIP e gli RRM già registrati di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

c)

i principi e le procedure di convalida dei dati di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, sotto forma di specifiche tecniche per la verifica dei dati;

d)

le misure di sicurezza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d);

e)

il formato della segnalazione di inattività o interruzione non programmata di cui all’articolo 18, paragrafo 3;

f)

la procedura di contrassegno di cui all’articolo 24, paragrafo 4, se del caso;

g)

i meccanismi per individuare la completezza, le omissioni e gli errori palesi nelle segnalazioni di informazioni privilegiate e nelle registrazioni di dati di cui all’articolo 23, paragrafo 1, per le IIP e all’articolo 27, paragrafo 1, per gli RRM;

h)

il formato della relazione annuale di cui all’articolo 33, paragrafo 1.

SEZIONE II

Rilascio dell’autorizzazione

Articolo 10

Decisione sull’autorizzazione e relative garanzie

1.   La domanda è considerata completa dopo che l’Agenzia ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, stabilite agli articoli da 3 a 7.

2.   Se ritiene completa la domanda l’Agenzia ne informa il richiedente senza indebito ritardo.

3.   Una volta ritenuta completa la domanda, l’Agenzia valuta se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 11 a 29 del presente regolamento, all’articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5, e all’articolo 9 bis, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Se il richiedente soddisfa tali requisiti l’autorizzazione è rilasciata, in caso contrario la domanda è respinta. La decisione di accogliere o respingere la domanda è adottata entro tre mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2.

4.   Se ritiene di necessitare di più tempo per adottare la decisione relativa all’autorizzazione, prima dello scadere dei tre mesi di cui al paragrafo 3 l’Agenzia informa il richiedente del tempo supplementare che le occorre. Il tempo supplementare non è superiore a due mesi a decorrere dalla scadenza dei tre mesi. Se l’Agenzia non adotta una decisione entro il termine supplementare l’autorizzazione si ritiene rilasciata.

5.   L’Agenzia notifica alle seguenti parti la decisione di autorizzazione o di rigetto nei cinque giorni lavorativi successivi alla sua adozione:

a)

l’IIP o l’RRM richiedente;

b)

l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l’IIP o l’RRM è stabilito.

6.   Se trascorsi più di tre mesi dalla presentazione della domanda o, secondo il caso, dalla richiesta di chiarimenti dell’Agenzia il richiedente non ha comunicato o fornito le informazioni necessarie, l’Agenzia può considerare ritirata la domanda. Almeno due settimane prima dello scadere dei tre mesi l’Agenzia notifica al richiedente il suo stato di inattività e gli ricorda le conseguenze che ne derivano.

7.   Qualsiasi decisione dell’Agenzia adottata nel contesto della procedura di autorizzazione è subordinata al rispetto delle garanzie procedurali, compresi i mezzi di ricorso disponibili a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

CAPO III

REQUISITI ORGANIZZATIVI

SEZIONE I

Requisiti organizzativi generali

Articolo 11

Rispetto tempestivo degli obblighi di segnalazione

Le IIP e gli RRM adottano politiche, piani di emergenza e disposizioni per conformarsi tempestivamente ai requisiti sulla trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e ai requisiti sulla segnalazione delle registrazioni di dati di cui agli articoli 7, 10, 13 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256.

Articolo 12

Sistemi di convalida dei dati

1.   Le IIP sono dotate di sistemi di convalida dei dati per rispettare i principi e seguire le procedure di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2.   Gli RRM sono dotati di sistemi di convalida dei dati per rispettare i principi e seguire le procedure di cui agli articoli 26, 27 e 29.

3.   Le IIP e gli RRM trasmettono all’Agenzia solo le segnalazioni di informazioni privilegiate e le registrazioni di dati che sono state valutate positivamente dai loro sistemi di convalida dei dati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Requisiti di sicurezza

1.   Le IIP e gli RRM istituiscono e mantengono politiche, procedure e disposizioni per la sicurezza fisica ed elettronica basate sulle migliori pratiche e coerenti con norme riconosciute a livello internazionale. Le politiche, procedure e disposizioni sono intese a:

a)

proteggere i sistemi informatici delle IIP e degli RRM da abusi o accessi non autorizzati;

b)

ridurre al minimo i rischi di incidente che comprometta i sistemi informativi, quale definito all’articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

c)

impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate provenienti dai clienti dell’IIP o dell’RRM e dirette all’IIP o all’RRM e provenienti dall’IIP o dall’RRM e dirette all’Agenzia;

d)

garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità, l’autenticità, la rendicontabilità e l’affidabilità delle informazioni trattate nei sistemi dell’IIP e dell’RRM e, per le IIP, prevenire la rivelazione delle informazioni trattate prima della loro pubblicazione;

e)

garantire la non disconoscibilità mediante firme o certificati elettronici o attraverso qualsiasi altro meccanismo che assicuri un livello equivalente di non disconoscibilità.

2.   Le IIP e gli RRM stabiliscono i requisiti per le autorizzazioni dell’accesso ai dati, così come la finalità e i confini dell’accesso ai dati e le eventuali restrizioni all’uso dei dati. Le IIP e gli RRM istituiscono e mantengono meccanismi di sicurezza per individuare e gestire immediatamente i rischi di cui al paragrafo 1, tra i quali:

a)

un ambiente sicuro per la raccolta e la gestione dei dati dei clienti dell’IIP e dell’RRM e per la trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate e la segnalazione delle registrazioni di dati all’Agenzia;

b)

interfacce applicative specificate dall’Agenzia;

c)

una connessione di rete protetta e separata con l’Agenzia, da questa specificata.

3.   I richiedenti possono dimostrare la conformità a qualsiasi requisito di sicurezza fisica ed elettronica di cui al paragrafo 1 presentando all’Agenzia una certificazione valida secondo la serie di norme ISO/IEC 27000 sui sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni o una certificazione equivalente. L’Agenzia può chiedere ai richiedenti ulteriori chiarimenti in merito alla certificazione fornita e un suo aggiornamento dopo la data di scadenza.

Articolo 14

Incidenti di sicurezza

1.   Le IIP e gli RRM adottano le misure di cui al paragrafo 2 se si verifica uno dei seguenti incidenti:

a)

uso improprio o accesso non autorizzato dei sistemi informatici dell’IIP o dell’RRM;

b)

incidenti che compromettono i sistemi informativi, quali definiti all’articolo 6, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;

c)

divulgazione non autorizzata di informazioni riservate provenienti dai clienti dell’IIP o dell’RRM e dirette all’IIP o all’RRM e provenienti dall’IIP o dall’RRM e dirette all’Agenzia;

d)

violazione della riservatezza, dell’integrità, della disponibilità, dell’autenticità, della rendicontabilità e dell’affidabilità delle informazioni trattate nei sistemi dell’IIP e dell’RRM e, per le IIP, fuga delle informazioni trattate prima della loro pubblicazione;

e)

qualsiasi evento che ostacoli o incida sulla non disconoscibilità dei dati.

2.   Le IIP e gli RRM:

a)

notificano l’incidente all’Agenzia entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;

b)

notificano, se del caso, ai propri clienti che risentono o potrebbero risentire dell’incidente entro 48 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;

c)

forniscono all’Agenzia una valutazione iniziale dell’incidente entro 72 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;

d)

forniscono all’Agenzia, entro un mese dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, una relazione dettagliata dell’incidente che ne illustra la natura, le misure adottate per gestirlo e le iniziative attuate per prevenire eventi analoghi in futuro.

Articolo 15

Trasferimento dei dati

Le IIP e gli RRM devono disporre di sistemi informativi per il trasferimento efficace dei dati da altri sistemi o piattaforme che garantiscano una procedura efficiente di raccolta dei dati e successiva comunicazione all’Agenzia.

Articolo 16

Conflitto di interessi

1.   Le IIP e gli RRM mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i propri clienti. Le disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interessi esistenti e potenziali e devono:

a)

garantire che i clienti delle IIP e degli RRM siano a conoscenza di dette politiche e procedure;

b)

garantire la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso l’IIP o l’RRM, anche attraverso:

i)

misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni qualora possa sorgere un rischio di conflitto di interessi;

ii)

la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano interessi in potenziale conflitto con quelli dei clienti dell’IIP o dell’RRM;

iii)

misure per porre rimedio ai conflitti di interessi potenziali o esistenti;

c)

repertoriare tutti i conflitti di interessi esistenti e potenziali ed elencarli in un inventario che ne contenga la descrizione, l’identificazione, le misure di prevenzione e di gestione, e la dichiarazione.

2.   Le IIP e gli RRM dispongono di politiche atte a garantire il trattamento non discriminatorio dei dati segnalati.

Articolo 17

Continuità operativa e dispositivi di back-up

1.   Le IIP e gli RRM devono assicurarsi di disporre di personale, infrastrutture, capitale e risorse finanziarie sufficienti a garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei rispettivi servizi e l’adeguata protezione dell’IIP o dell’RRM dai rischi operativi, giuridici e commerciali.

2.   Quando registrano nuovi clienti, le IIP forniscono loro le istruzioni sull’uso dei dispositivi di back-up e successivamente inviano promemoria periodici per tutto il tempo in cui prestano servizi IIP.

3.   Le IIP e gli RRM mettono in atto efficaci controlli e procedimenti contro il rischio operativo per garantire la disponibilità di risorse e dispositivi di back-up adeguati. I controlli e procedimenti sono documentati nell’ambito di una politica in materia di rischio operativo o di un quadro relativo al rischio operativo volto a ridurre al minimo le interruzioni dei servizi. La politica o il quadro prevede:

a)

un sistema di controllo delle versioni per tenere traccia e archiviare eventuali modifiche apportate al software delle IIP e degli RRM;

b)

una politica di assicurazione della qualità volta a tenere traccia di tutte le modifiche dell’architettura dell’hardware e del software delle IIP e degli RRM;

c)

sistemi automatizzati di monitoraggio e allerta per controllare la disponibilità di tutti i servizi e le componenti del sistema, che inviino notifiche immediate ai clienti delle IIP e degli RRM in merito a eventuali interruzioni del servizio;

d)

la ridondanza dei componenti hardware e dell’infrastruttura di rete, che consenta di attivare il failover dei sistemi di backup, per esempio:

i)

per le IIP, procedimenti volti a garantire che la manutenzione programmata dei servizi IIP sia effettuata con interruzioni minime o nulle del servizio, grazie alla duplicazione e alla ridondanza delle componenti hardware e software;

ii)

per gli RRM, procedimenti volti a garantire interruzioni minime durante la manutenzione programmata, che deve essere organizzata nei periodi di bassa attività;

e)

lo svolgimento di revisioni periodiche (almeno una volta all’anno) per valutare le infrastrutture tecniche delle IIP e degli RRM e le relative politiche e procedimenti, compresi i meccanismi di continuità operativa e, per le IIP, i meccanismi di sicurezza delle informazioni;

f)

misure complete di back-up dei dati che evitino le perdite di dati, compresa la conservazione dei dati segnalati all’Agenzia per cinque anni dopo la fine dell’evento corrispondente per le IIP e per cinque anni per gli RRM;

g)

meccanismi di continuità operativa efficaci per far fronte a eventi imprevisti, tra cui:

i)

meccanismi di continuità dei processi fondamentali per garantire l’efficacia dei servizi di segnalazione dei dati, ad esempio procedure di escalation, pertinenti attività esternalizzate o dipendenti da prestatori esterni, che per quanto riguarda l’infrastruttura di back-up delle IIP possono includere accordi contrattuali con un’altra IIP autorizzata dall’Agenzia verso la quale i clienti saranno reindirizzati per la divulgazione delle loro informazioni in caso di incidente, senza costi aggiuntivi a loro carico;

ii)

meccanismi specifici di continuità operativa che coprano una gamma adeguata di scenari possibili, a breve e a medio termine, tra cui malfunzionamenti del sistema, calamità naturali, interruzione delle comunicazioni, perdita di personale essenziale e impossibilità di usare i locali in cui si svolge solitamente l’attività;

iii)

l’istituzione di procedure di failover e di fallback che spieghino come reindirizzare i clienti ai dispositivi di back-up delle IIP per la divulgazione delle loro informazioni;

iv)

la fissazione di un tempo massimo di ripristino delle funzioni essenziali;

v)

l’organizzazione di formazioni obbligatorie per il personale sulla continuità operativa;

vi)

l’identificazione del personale chiave responsabile della continuità operativa, compreso il personale responsabile della reazione immediata a un’interruzione dei servizi.

4.   I richiedenti possono dimostrare la conformità a qualsiasi requisito di cui al paragrafo 3 presentando all’Agenzia una certificazione valida secondo la serie di norme ISO/IEC 27000 sui sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni o una certificazione equivalente. L’Agenzia può chiedere ai richiedenti ulteriori chiarimenti in merito alla certificazione fornita, eventuali informazioni mancanti per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 3 e un aggiornamento della certificazione dopo la data di scadenza.

5.   Le IIP e gli RRM provvedono a rimediare a eventuali carenze individuate durante la revisione di cui al paragrafo 3, lettera e).

6.   Le IIP mettono a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative ai mezzi alternativi di divulgazione che i loro clienti possono utilizzare in caso di inattività della piattaforma. Se può comportare interruzioni dei servizi, la manutenzione programmata deve essere organizzata in finestre temporali in cui si prevede un’attività minima.

7.   I servizi IIP relativi alla divulgazione e alla pubblicazione di informazioni e alla trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate devono essere disponibili almeno per il 99,5 % del tempo. Lo stesso vale in caso di esternalizzazione dei servizi IIP o di parti di essi.

8.   Qualora l’IIP abbia notificato ai propri clienti interventi di manutenzione programmata, tempi di inattività non programmati o altre interruzioni a norma dell’articolo 18, o qualora i clienti stessi dell’IIP notino che, in via eccezionale, né l’IIP né i suoi dispositivi di back-up sono in funzione, i clienti possono decidere se divulgare sul proprio sito web le informazioni che avrebbero divulgato sull’IIP o se rivolgersi a un’altra IIP per la tempestiva divulgazione, fino al ripristino dell’IIP o dei suoi dispositivi di back-up.

9.   Le IIP pubblicano sulla loro piattaforma le informazioni divulgate dai clienti conformemente al paragrafo 8 non appena ciò sia tecnicamente possibile dopo il ripristino dei servizi.

Articolo 18

Manutenzione programmata, tempi di inattività non programmati o altre interruzioni

1.   Le IIP stabiliscono procedure per notificare ai clienti, sul proprio sito web, qualsiasi attività di manutenzione programmata che incida sulla disponibilità dei servizi IIP relativi alla divulgazione delle informazioni e alla trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate. La notifica deve essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del periodo di manutenzione. Essa indica il periodo programmato di interruzione del servizio e comprende istruzioni su come utilizzare i mezzi alternativi per la divulgazione di informazioni privilegiate o per la trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate.

Le IIP stabiliscono inoltre procedure per notificare ai clienti, sul proprio sito web, qualsiasi periodo di inattività non programmato o altra interruzione che incida sulla disponibilità dei servizi IIP relativi alla divulgazione delle informazioni e alla trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate. Appena possibile dopo il verificarsi dell’interruzione, ciascun cliente riceve una notifica individuale e istruzioni su come utilizzare i mezzi alternativi di divulgazione delle informazioni.

2.   Gli RRM stabiliscono procedure per notificare ai loro clienti qualsiasi attività di manutenzione programmata sull’interfaccia o sul sistema di segnalazione dell’RRM. La notifica deve essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del periodo di manutenzione. Essa indica il periodo programmato di interruzione del servizio.

Gli RRM stabiliscono inoltre procedure per notificare ai loro clienti qualsiasi periodo di inattività non programmato o qualsiasi altra interruzione. La notifica è effettuata non appena possibile dopo il verificarsi dell’interruzione attraverso i canali di cui all’articolo 17, compresa la pubblicazione sul sito web di una notifica con una stima del tempo necessario per il ripristino della regolarità del servizio.

Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM non è tenuto ad attenersi alle prescrizioni del presente paragrafo.

3.   Le IIP e gli RRM notificano all’Agenzia qualsiasi periodo di inattività non programmato o altra interruzione che incida sulla loro capacità di conformarsi alle prescrizioni degli articoli da 11 a 29 entro 24 ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell’interruzione. Al più tardi un mese dopo essere venuti a conoscenza dell’interruzione, le IIP e gli RRM trasmettono all’Agenzia una relazione dettagliata che spieghi le cause dell’interruzione e le azioni intraprese per evitare che si ripeta.

4.   L’Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione alla conformità delle IIP e degli RRM alle prescrizioni del presente articolo.

SEZIONE II

Requisiti per le IIP

Articolo 19

Funzionamento della piattaforma

1.   Le IIP devono mettere in atto meccanismi volti a garantire il corretto funzionamento della piattaforma e la divulgazione delle informazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui questo sia tecnicamente possibile.

2.   Le IIP non devono pubblicare due volte le stesse informazioni.

3.   Le informazioni sulla piattaforma IIP devono essere messe a disposizione almeno in lingua inglese.

4.   La piattaforma IIP consente di:

a)

filtrare le informazioni divulgate, comprese le informazioni storiche, per categorie di dati pertinenti;

b)

scaricare le informazioni filtrate in un formato conforme a una struttura standard e a una convenzione di denominazione, in linea con l’allegato II;

c)

scaricare le informazioni filtrate e usarle per scopi legittimi e gratuitamente.

5.   Se vi sono più modi di accedere alle informazioni divulgate sulla piattaforma, tra cui un’interfaccia per programmi applicativi (API), ciascuno di essi deve dare accesso a informazioni identiche.

6.   Le IIP conservano tutte le informazioni di natura storica divulgate, comprese le informazioni modificate e aggiornate, e le mettono a disposizione del pubblico per almeno cinque anni dopo la conclusione degli eventi divulgati cui le informazioni si riferiscono.

7.   Le IIP tengono un registro accessibile delle precedenti divulgazioni relative allo stesso evento e offrono una funzionalità chiara e di facile utilizzo per il collegamento con le divulgazioni precedenti.

Articolo 20

Trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate

Le IIP devono disporre di una procedura e dei mezzi tecnici per trasmettere all’Agenzia, in un formato elettronico standard stabilito da quest’ultima conformemente all’allegato II, tutte le informazioni divulgate sulla loro piattaforma che sono state convalidate attraverso il loro sistema di convalida dei dati, comprese eventuali modifiche successive, entro un giorno dalla divulgazione o dalla modifica.

Articolo 21

Parità di trattamento nella prestazione dei servizi

Le IIP devono disporre di una procedura e dei mezzi tecnici per offrire un accesso non discriminatorio ai loro servizi agli operatori di mercato e alle autorità competenti per i piani di emergenza che devono assicurare la pubblicità conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 22

Valutazione delle segnalazioni di informazioni privilegiate prima della trasmissione all’Agenzia

Il sistema di convalida dei dati dell’IIP di cui all’articolo 12:

a)

rileva se le informazioni da divulgare sono già state pubblicate dalla stessa IIP;

b)

rileva se la segnalazione di informazioni privilegiate contiene tutte le informazioni richieste, come specificato nell’allegato II e nei relativi manuali adottati dall’Agenzia;

c)

rileva eventuali casi di corruzione dei dati che l’IIP potrebbe aver causato durante il trattamento della segnalazione di informazioni privilegiate;

d)

consente l’autenticazione della fonte delle informazioni e verifica:

i)

l’identità del cliente dell’IIP;

ii)

l’identità di qualsiasi altra persona che trasmetta informazioni per conto del cliente.

Articolo 23

Individuazione e correzione delle segnalazioni di informazioni privilegiate non valide prima della trasmissione all’Agenzia

1.   Qualora i sistemi di convalida dei dati rilevino o identifichino incongruenze o dati mancanti («dati non validi»), prima della divulgazione delle informazioni sulla piattaforma IIP o della trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate all’Agenzia, l’IIP fornisce ai propri clienti informazioni dettagliate sui risultati della convalida e chiede loro di ritrasmetterle le informazioni con le necessarie correzioni o i dati mancanti. Quando riceve queste informazioni dai clienti, l’IIP trasmette le segnalazioni all’Agenzia non appena tecnicamente possibile.

2.   Le IIP tengono un registro dei dati non validi trasmessi dai loro clienti che non sono stati corretti successivamente. I dati non validi sono conservati per 18 mesi dalla data di trasmissione. L’Agenzia può accedere al registro e notificare alle autorità nazionali di regolamentazione competenti i casi in cui i clienti dell’IIP hanno trasmesso dati non validi, nonché l’identità di tali clienti.

Articolo 24

Ricezione delle segnalazioni di informazioni privilegiate trasmesse dalle IIP

1.   Quando riceve segnalazioni di informazioni privilegiate, l’Agenzia invia alle IIP un avviso di ricezione. Gli avvisi di ricezione contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

l’identificativo della segnalazione di informazioni privilegiate trasmessa;

b)

l’indicazione che la segnalazione di informazioni privilegiate è pervenuta correttamente all’Agenzia.

Se le informazioni non sono pervenute correttamente all’Agenzia a causa di un errore, l’avviso indica anche le informazioni interessate dall’errore e, se possibile, la causa dell’errore.

2.   Se l’errore di cui al paragrafo 1, secondo comma, è imputabile all’IIP, questa ritrasmette la segnalazione di informazioni privilegiate corretta entro cinque giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’IIP.

3.   Se l’errore è imputabile ai clienti dell’IIP, quest’ultima fornisce loro istruzioni su come correggere la segnalazione di informazioni privilegiate e successivamente trasmette la segnalazione corretta all’Agenzia entro dieci giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’IIP. Le IIP devono dotarsi di sistemi di allarme automatizzati in grado di eseguire le seguenti azioni:

a)

notificare ai clienti dell’IIP l’avviso di ricezione dell’Agenzia;

b)

mettere a disposizione del cliente dell’IIP una copia delle segnalazioni di informazioni privilegiate del cliente trasmesse all’Agenzia.

4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, per garantire una divulgazione tempestiva ed efficiente delle informazioni, l’IIP può pubblicare e trasmettere all’Agenzia segnalazioni di informazioni privilegiate per le quali possono essere necessari ulteriori chiarimenti da parte del cliente dell’IIP, a condizione che il contenuto delle segnalazioni sia pertinente per le scelte di negoziazione degli operatori di mercato a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. In questi casi le informazioni contenute nella segnalazione sono contrassegnate dall’IIP al momento della pubblicazione e della trasmissione della segnalazione all’Agenzia. Se l’Agenzia indica che è necessario correggere le informazioni, le IIP collaborano con i loro clienti per correggerle. Una volta corrette le informazioni, le IIP le ripubblicano e le ritrasmettono all’Agenzia non appena ciò sia tecnicamente possibile.

Articolo 25

Obbligo di prestare servizi IIP a condizioni commerciali ragionevoli

Le IIP possono fissare e imporre corrispettivi a un livello ragionevole e giustificato dal punto di vista commerciale per la prestazione dei loro servizi. I corrispettivi sono determinati in modo da riflettere i costi effettivi sostenuti dalle IIP per la raccolta e la diffusione delle informazioni privilegiate, compresi i costi per garantire la divulgazione tempestiva delle informazioni e la messa a disposizione di soluzioni di back-up per garantire la continuità del servizio.

SEZIONE III

Requisiti per gli RRM

Articolo 26

Valutazione delle registrazioni di dati prima della trasmissione all’Agenzia

Il sistema di convalida dei dati dell’RRM di cui all’articolo 12:

a)

rileva se la registrazione di dati contiene tutte le informazioni necessarie come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 e dai relativi manuali adottati dall’Agenzia;

b)

rileva eventuali casi di corruzione dei dati che l’RRM potrebbe aver causato durante il trattamento della registrazione di dati;

c)

consente l’autenticazione della fonte delle informazioni e verifica:

i)

l’identità del cliente dell’RRM;

ii)

l’identità di qualsiasi altra persona che trasmetta informazioni per conto del cliente dell’RRM.

Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM non è tenuto ad attenersi all’obbligo di cui alla lettera c).

Articolo 27

Individuazione e correzione delle registrazioni di dati non valide prima della trasmissione all’Agenzia

1.   Qualora i sistemi di convalida dei dati rilevino o identifichino incongruenze o dati mancanti («dati non validi»), prima della trasmissione delle registrazioni di dati all’Agenzia, l’RRM fornisce ai propri clienti informazioni dettagliate sui risultati della convalida e chiede loro di ritrasmettergli le informazioni con le necessarie correzioni o i dati mancanti. Quando riceve queste informazioni dai clienti, l’RRM trasmette le registrazioni all’Agenzia non appena tecnicamente possibile.

Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM trasmette le registrazioni di dati all’Agenzia con le necessarie correzioni o i dati mancanti non appena tecnicamente possibile nei casi in cui il suo sistema di convalida dei dati rilevi o identifichi dati non validi prima della segnalazione delle registrazioni di dati all’Agenzia.

2.   Gli RRM tengono un registro dei dati non validi trasmessi dai loro clienti che non sono stati corretti successivamente. I dati non validi sono conservati per 18 mesi dalla data di trasmissione. L’Agenzia può accedere al registro e notificare alle autorità nazionali di regolamentazione competenti i casi in cui i clienti dell’RRM hanno trasmesso dati non validi, nonché l’identità di tali clienti.

Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM tiene un registro dei dati non validi trasmessi dai suoi clienti che non sono stati corretti successivamente. I dati non validi sono conservati per 18 mesi dalla data di trasmissione. L’Agenzia può accedere al registro e notificare alle autorità nazionali di regolamentazione competenti i casi in cui i clienti dell’RRM hanno trasmesso dati non validi, nonché l’identità di tali clienti.

Articolo 28

Riconciliazione dei dati

1.   Gli RRM riconciliano le registrazioni di dati ricevute dai loro clienti relative a operazioni diverse dagli ordini di compravendita sul mercato dell’energia all’ingrosso e concluse o eseguite in un mercato organizzato. La riconciliazione è effettuata verificando se hanno ricevuto una registrazione di dati corrispondente relativa all’altra parte coinvolta nell’operazione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’operazione è stata conclusa in un mercato organizzato per conto del quale l’RRM comunica i dati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1227/2011;

b)

l’operazione non è stata conclusa a seguito del coupling unico infragiornaliero, di un’asta o dell’allocazione di capacità primaria;

c)

la registrazione di dati non è stata classificata come errata dal cliente dell’RRM.

2.   Prima di trasmettere la registrazione di dati all’Agenzia, per le operazioni in cui la riconciliazione a norma del paragrafo 1 non è andata a buon fine, gli RRM comunicano al mercato organizzato i valori seguenti, conformemente all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256:

a)

«Identificativo unico dell’operazione (unique transaction identifier)»;

b)

«Identificativo dell’operatore di mercato o della controparte»;

c)

«Data e ora dell’operazione».

3.   Prima di trasmettere la registrazione di dati all’Agenzia, gli RRM chiedono al mercato organizzato di fornire le corrispondenti registrazioni di dati mancanti dell’altra parte coinvolta nell’operazione.

Articolo 29

Ricezione delle registrazioni di dati trasmesse dagli RRM

1.   L’Agenzia invia agli RRM un avviso di ricezione delle registrazioni di dati comunicate. Gli avvisi di ricezione contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

l’identificativo della registrazione dei dati comunicata;

b)

l’indicazione che la registrazione di dati è pervenuta correttamente all’Agenzia.

Se la registrazione di dati non è pervenuta correttamente all’Agenzia a causa di un errore, l’avviso indica anche i dati interessati dall’errore e, se possibile, la causa dell’errore.

2.   Se l’errore di cui al paragrafo 1, secondo comma, è imputabile all’RRM, questo ritrasmette all’Agenzia la registrazione di dati corretta entro cinque giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’RRM.

3.   Se l’errore è imputabile ai clienti dell’RRM, quest’ultimo fornisce loro istruzioni su come correggere la registrazione di dati e successivamente trasmette la registrazione di dati corretta all’Agenzia entro dieci giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’RRM. Gli RRM devono dotarsi di sistemi di allarme automatizzati in grado di eseguire le seguenti azioni:

a)

notificare ai clienti dell’RRM l’avviso di ricezione dell’Agenzia;

b)

mettere a disposizione del cliente dell’RRM una copia delle registrazioni di dati del cliente trasmesse all’Agenzia.

4.   La copia della registrazione di dati del cliente dell’RRM e gli avvisi di ricezione dell’Agenzia relativi ai dati di mercato del GNL sono messi a disposizione del cliente dell’RRM appena possibile dopo che sono pervenuti all’Agenzia.

5.   Gli RRM fungono da punti di contatto unici tra l’Agenzia e i loro clienti istituendo con questi ultimi canali di comunicazione e provvedono a informarli di eventuali non conformità o dati mancanti.

6.   In deroga al paragrafo 5, l’Agenzia può contattare direttamente i clienti dell’RRM qualora siano necessari chiarimenti e correzioni relativi ai dati di mercato del GNL comunicati.

7.   Gli RRM che non hanno clienti e comunicano le registrazioni di dati all’Agenzia esclusivamente per proprio conto non sono tenuti a conformarsi ai paragrafi 3, 4 e 5.

CAPO IV

VIGILANZA

Articolo 30

Monitoraggio e valutazione della conformità

Su richiesta dell’Agenzia ed entro il termine da essa indicato, le IIP e gli RRM forniscono le informazioni necessarie per valutare la loro continua conformità al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1227/2011. Il termine per la trasmissione delle informazioni deve essere ragionevole e proporzionato alla richiesta. L’Agenzia può inoltre chiedere informazioni sul cliente dell’IIP o dell’RRM per conto del quale l’IIP o l’RRM presenta le segnalazioni. In tal caso l’IIP o l’RRM si mette in contatto con il cliente in questione nella misura necessaria a ottenere le informazioni richieste.

Articolo 31

Modifiche sostanziali dopo l’autorizzazione

1.   Se introducono modifiche sostanziali conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, le IIP, gli RRM o i rispettivi clienti le notificano all’Agenzia entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto luogo la modifica. La notifica descrive dettagliatamente la modifica ed è corredata dei pertinenti documenti giustificativi di cui all’articolo 4, se sono stati modificati.

2.   Gli RRM notificano all’Agenzia anche eventuali modifiche dei volumi comunicati, prima di attuarle.

3.   L’Agenzia risponde all’IIP o all’RRM entro 15 giorni lavorativi, indicando se la modifica è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 o se sono necessarie ulteriori informazioni o azioni. Se l’IIP o l’RRM non è più conforme a una delle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 a seguito di una modifica sostanziale, l’Agenzia può adottare una decisione a norma dell’articolo 34.

Articolo 32

Individuazione delle non conformità e conseguenze

1.   Se l’Agenzia, di propria iniziativa o a seguito della trasmissione di informazioni da parte di terzi, ritiene che un’IIP o un RRM non abbia rispettato una delle prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1227/2011, può contattare l’IIP o l’RRM ed esigere che intraprenda tutte le azioni seguenti:

a)

adottare quanto prima le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1227/2011, attenuare gli effetti della sua condotta e attuare misure per prevenire eventi analoghi in futuro;

b)

spiegare all’Agenzia la sua condotta e, se del caso, informarla delle misure adottate per attenuarne gli effetti e per prevenire eventi analoghi in futuro;

c)

informare i clienti e le persone che hanno o potrebbero aver risentito della sua condotta, specificando la natura di tale condotta e, se del caso, informarli delle misure attuate per attenuarne gli effetti e per prevenire eventi analoghi in futuro.

2.   Nei casi in cui la condotta dell’IIP o dell’RRM rappresenta un rischio per lo scambio e il trattamento sicuri delle informazioni o per la disponibilità operativa del sistema informativo dell’Agenzia, quest’ultima può sospendere temporaneamente la raccolta di dati dalle IIP e dagli RRM. In tal caso l’Agenzia ne dà notifica scritta alle IIP e agli RRM, spiegando i motivi e la durata indicativa della sospensione. La sospensione può durare fino a quando il rischio non è efficacemente attenuato.

Articolo 33

Relazione annuale degli RRM

1.   La relazione annuale da trasmettere all’Agenzia a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1227/2011 riguarda tutte le attività svolte nel corso di un anno civile completo («anno di riferimento») ed è in formato elettronico. Il primo anno di riferimento è l’anno civile completo successivo all’autorizzazione. Le relazioni annuali sono presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento.

2.   La relazione annuale fornisce le seguenti informazioni per l’anno di riferimento:

a)

il numero di registrazioni di dati non valide che non sono state trasmesse all’Agenzia, compresa l’identità degli operatori di mercato corrispondenti;

b)

il numero di casi di registrazioni di dati non valide cui l’RRM ha dato seguito presso i propri clienti al fine di correggere la registrazione di dati conformemente all’articolo 27;

c)

in caso di operazioni bilaterali, l’elenco degli operatori di mercato che, pur non essendo clienti dell’RRM, sono le controparti dei clienti dell’RRM nelle rispettive operazioni bilaterali.

3.   La relazione annuale è firmata da un rappresentante legale dell’RRM.

4.   L’Agenzia può chiedere agli RRM di modificare la loro relazione annuale qualora non includa tutti gli elementi di cui al presente articolo. La richiesta specifica le informazioni mancanti o i chiarimenti di cui l’Agenzia ha bisogno sulla base delle informazioni trasmesse. L’RRM modifica di conseguenza la relazione annuale e la ritrasmette entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

CAPO V

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE REGOLARE

SEZIONE I

Disposizioni comuni sulla revoca

Articolo 34

Decisione di revoca

1.   L’Agenzia può adottare una decisione per revocare l’autorizzazione dell’IIP e rimuoverla dal registro pubblico qualora quest’ultima:

a)

non usi l’autorizzazione entro 12 mesi dalla data del suo rilascio;

b)

rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione;

c)

abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

d)

non soddisfi più i requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e al presente regolamento;

e)

abbia gravemente e sistematicamente violato il regolamento (UE) n. 1227/2011 senza porre fine alla violazione.

2.   L’Agenzia può adottare una decisione per revocare l’autorizzazione dell’RRM e rimuoverlo dal registro pubblico qualora l’RRM:

a)

non usi l’autorizzazione entro 18 mesi dalla data del suo rilascio;

b)

rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione;

c)

abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

d)

non soddisfi più i requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e al presente regolamento;

e)

abbia gravemente e sistematicamente violato il regolamento (UE) n. 1227/2011.

3.   Nella decisione di cui al paragrafo 1 o 2 l’Agenzia indica il periodo per la sostituzione regolare a norma dell’articolo 39 del presente regolamento, specifica i motivi della revoca e illustra i mezzi di ricorso dell’IIP o dell’RRM a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

Articolo 35

Procedura di revoca su iniziativa dell’Agenzia

1.   Prima dell’adozione di qualsiasi decisione di revoca e della relativa valutazione preliminare, l’Agenzia può chiedere all’IIP e all’RRM di fornire tutte le informazioni che le occorrono per valutare se abbia soddisfatto una delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1 o 2. L’Agenzia indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, specifica le informazioni necessarie e indica il termine entro il quale l’IIP o l’RRM deve trasmetterle.

2.   Prima di rispondere alla valutazione preliminare di cui al paragrafo 1, l’IIP o l’RRM ha il diritto di accedere, su richiesta, ai documenti sui quali l’Agenzia ha basato la sua valutazione preliminare, ad eccezione dei segreti aziendali, delle informazioni riservate e dei documenti interni dell’Agenzia.

3.   L’Agenzia basa la sua decisione di revoca su una valutazione preliminare volta a stabilire se l’IIP o l’RRM abbia soddisfatto una delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1 o 2, come indicato al paragrafo 1. L’Agenzia dà all’IIP o all’RRM la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sulla valutazione preliminare entro un determinato termine. Nel fissare questo termine l’Agenzia tiene debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione in esame e si assicura che il termine sia proporzionato alle circostanze del caso.

4.   A seguito della risposta dell’IIP o dell’RRM alla valutazione preliminare a norma del paragrafo 3, e prima di adottare una decisione, l’Agenzia organizza un’audizione su richiesta scritta dell’IIP o dell’RRM. La richiesta di audizione deve essere presentata al più tardi 20 giorni lavorativi dopo la concessione dell’accesso ai documenti di cui al paragrafo 2 o, nel caso in cui l’IIP o l’RRM non abbia esercitato il proprio diritto a norma del paragrafo 2, un mese dopo la notifica della valutazione preliminare dell’Agenzia all’IIP o all’RRM. Se non è presentata alcuna richiesta scritta di audizione, l’Agenzia può organizzarne una di propria iniziativa.

5.   L’Agenzia basa la sua decisione solo sulle conclusioni in merito alle quali l’IIP o l’RRM ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, mediante risposte scritte o, nella misura del possibile, mediante ulteriori chiarimenti per iscritto o nel corso dell’audizione.

6.   Se nel corso della procedura di cui al presente articolo l’IIP o l’RRM notifica all’Agenzia la sua intenzione di rinunciare espressamente all’autorizzazione, l’Agenzia può decidere di interrompere la procedura e di applicare invece la procedura di cui all’articolo 36.

Articolo 36

Procedura di revoca su richiesta delle IIP e degli RRM

1.   Le IIP e gli RRM che intendano rinunciare all’autorizzazione ne danno notifica all’Agenzia, indicando quanto segue:

a)

il termine proposto per il trasferimento e la sostituzione regolare delle loro funzioni, che è di almeno sei mesi;

b)

i motivi della rinuncia all’autorizzazione;

c)

le misure concrete che intendono adottare per attuare la sostituzione regolare.

2.   Una volta ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al riguardo. L’Agenzia fissa un termine entro il quale l’IIP o l’RRM deve rispondere per iscritto. Nel fissare questo termine l’Agenzia tiene debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione in esame e si assicura che il termine sia proporzionato alle circostanze del caso.

3.   La decisione dell’Agenzia in merito alla revoca, che indica un termine congruo per la revoca chiesta dall’IIP o dall’RRM, si basa unicamente sulle conclusioni in merito alle quali l’IIP o l’RRM ha avuto la possibilità di esprimere un parere nella notifica iniziale o, nella misura del possibile, nelle risposte scritte alle richieste di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte dell’Agenzia.

Articolo 37

Notifiche dell’Agenzia a seguito dell’adozione della decisione di revoca

1.   L’Agenzia informa l’IIP o l’RRM dell’esito della procedura di revoca di cui agli articoli 34, 35 e 36. In caso di revoca dell’autorizzazione, la procedura termina con una decisione di revoca. Le decisioni di revoca sono notificate all’IIP o all’RRM entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione.

2.   In caso di decisione di revoca, l’Agenzia cancella l’IIP o l’RRM dal registro pubblico il giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione e annuncia la cancellazione sul proprio sito web. L’Agenzia notifica tale annuncio a tutte le autorità nazionali di regolamentazione. L’Agenzia pubblica sul suo sito web una versione non riservata della decisione di revoca.

SEZIONE II

Disposizioni comuni in materia di sostituzione regolare in caso di revoca dell’autorizzazione

Articolo 38

Procedura per la sostituzione regolare

1.   Entro due giorni lavorativi dalla notifica della decisione di revoca, l’IIP o l’RRM la cui autorizzazione è stata revocata («IIP o RRM oggetto di revoca») informa per iscritto i propri clienti dei meccanismi e delle procedure da seguire per il trasferimento dei dati pertinenti e il reindirizzamento dei flussi di segnalazione verso un’IIP o un RRM alternativo scelto dal cliente. Nella stessa comunicazione, l’IIP o RRM oggetto di revoca chiede ai clienti se, al fine di garantire la sostituzione regolare, intendono provvedere autonomamente a reindirizzare il flusso di dati verso un’altra IIP o un altro RRM («IIP o RRM prescelto») o lasciare che se ne occupi l’IIP o l’RRM oggetto di revoca.

2.   Nella richiesta di cui al paragrafo 1, l’IIP o RRM oggetto di revoca chiede i seguenti dettagli:

a)

la ragione sociale del soggetto giuridico di cui fanno parte l’IIP o l’RRM prescelto;

b)

la sede legale dell’IIP o dell’RRM prescelto;

c)

i recapiti dell’IIP o dell’RRM prescelto.

3.   L’IIP o l’RRM prescelto inizia i servizi pertinenti per i rispettivi clienti al più tardi il giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la sostituzione regolare, stabilito dalla decisione dell’Agenzia, a condizione che il cliente abbia firmato l’accordo di servizio per i servizi IIP o RRM pertinenti.

4.   L’IIP o l’RRM oggetto di revoca riceve per iscritto dal rispettivo cliente le informazioni dell’IIP o dell’RRM prescelto entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Se il cliente dell’IIP o dell’RRM non trasmette queste informazioni, l’Agenzia ne dà notifica all’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui il cliente dell’IIP o dell’RRM è registrato. L’autorità nazionale di regolamentazione che riceve la notifica valuta la necessità di eventuali azioni esecutive.

5.   Al termine del periodo per la sostituzione regolare stabilito dall’Agenzia, l’IIP o l’RRM oggetto di revoca notifica all’Agenzia, senza indebito ritardo, la scelta effettuata da ciascuno dei propri clienti. La notifica indica inoltre la data esatta in cui l’IIP o l’RRM oggetto di revoca ha informato il cliente conformemente al paragrafo 1, nonché la data in cui riceve le informazioni relative all’IIP o all’RRM prescelto.

6.   Durante il periodo per la sostituzione regolare stabilito dall’Agenzia, l’IIP o l’RRM prescelto riceve quanto segue:

a)

i dettagli delle segnalazioni di informazioni privilegiate o delle registrazioni di dati, a seconda dei casi, che sono state trasmesse all’Agenzia dopo la data di adozione della decisione di revoca;

b)

i dettagli delle segnalazioni di informazioni privilegiate o delle registrazioni di dati, a seconda dei casi, trasmesse all’Agenzia un anno prima della data di adozione della decisione di revoca e qualsiasi contratto relativo alla trasmissione di segnalazioni di informazioni privilegiate o registrazioni di dati ancora valido alla data di adozione della decisione di revoca da parte dell’Agenzia;

c)

qualsiasi altra informazione pertinente al trasferimento dei servizi dell’IIP o dell’RRM oggetto di revoca all’IIP o all’RRM prescelto.

I dettagli e le informazioni di cui al primo comma sono trasferiti all’IIP o all’RRM prescelto dall’IIP o dall’RRM oggetto di revoca, a meno che i clienti non abbiano manifestato l’intenzione di provvedere autonomamente al reindirizzamento del flusso di dati verso l’IIP o l’RRM prescelto. In tal caso i dettagli e le informazioni di cui al primo comma sono trasferiti dai clienti dell’IIP o dell’RRM.

7.   L’IIP o RRM oggetto di revoca fornisce ai propri clienti, su loro richiesta, qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in relazione ai trasferimenti di cui al paragrafo 1.

8.   L’RRM oggetto di revoca che trasmette per proprio conto le registrazioni di dati informa l’Agenzia, per iscritto ed entro due mesi dalla ricezione della decisione di revoca, in merito all’RRM prescelto al fine di garantire la sostituzione regolare. La notifica include le informazioni di cui al paragrafo 2. I paragrafi 3, 5 e 6 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 39

Tempistiche per la sostituzione regolare

1.   Nella sua decisione di revoca, l’Agenzia deve giustificare qualsiasi scostamento dal periodo di sei mesi di cui agli articoli 4 bis e 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011.

2.   In circostanze eccezionali l’IIP o l’RRM può presentare all’Agenzia una richiesta scritta di proroga del periodo per la sostituzione regolare stabilito nella decisione di revoca. La richiesta deve essere opportunamente giustificata e comprende i dettagli delle circostanze eccezionali che impediscono all’IIP o all’RRM di effettuare la sostituzione regolare entro il termine stabilito dall’Agenzia, nonché gli elementi di prova che attestano tali circostanze. La richiesta è presentata all’Agenzia al più tardi un mese prima della fine del periodo per la sostituzione regolare stabilito nella decisione di revoca ed è soggetta alla sua approvazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli da 3 a 8 e da 10 a 39, compresi gli allegati I e II, si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 della Commissione, del 30 gennaio 2026, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 7 quater, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafi 1 bis, 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, e che abroga il regolamento (UE) n. 1348/2014 della Commissione (OJ L, 2026/256, 9.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/256/oj).

(6)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).

(7)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).


ALLEGATO I

MODULO «SOGGETTO DI DIRITTO»

MODULO DI IDENTIFICAZIONE

ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (https://commission.europa.eu/document/download/2230f5f6-9b83-45f3-b591-3b9258559a34_it?filename=lef_baf_privacy_notice-it.pdf).

Inviando il presente modulo dichiara di essere stato informato in merito al trattamento dei Suoi dati personali da parte della Commissione a fini contabili e contrattuali.

Si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO MAIUSCOLO e in CARATTERI LATINI.


DATI DELL’ORGANIZZAZIONE

Denominazione nazionale e relativa traduzione in EN o FR, se esistente.


Denominazione ufficiale

___________________________________________________________________________

Denominazione o ragione sociale

___________________________________________________________________________

Abbreviazione

___________________________________________________________________________

Indirizzo della sede principale

___________________________________________________________________________

Indirizzo

___________________________________________________________________________

Codice postale

______________

Città

_______________________________________________

Casella postale

_____________

Paese

_______________________________________________

E-mail:

___________________________________________________________________________


IDENTIFICATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE

 


Forma giuridica

_______________________________________________________________________________

Tipo di organizzazione

A scopo di lucro☐

 

 

 

Non a scopo di lucro☐

ONG ☐ Sì

☐No

 

 

ONG = organizzazione non governativa, da compilare se si seleziona «Non a scopo di lucro».

Numero di registrazione principale

_______________________________________________________________________________

 

Numero di iscrizione nel registro nazionale delle imprese. Cfr. tabella con le denominazioni corrispondenti per paese.

Numero di registrazione secondario

(se applicabile)

_____________________________________________________________________

Luogo di registrazione principale

____________________

Paese di rilascio

_______________________________

Data di registrazione principale

_____________________________________________________________________

Partita IVA

______________________________________________________________________________


DATI BANCARI

Indicare i dati della banca di destinazione finale e non quelli della banca intermediaria.


Intestazione del conto bancario

_________________________________________________________________________________

 

Non riguarda il tipo di conto. Generalmente l’intestazione è il nome del titolare del conto. Tuttavia, il titolare del conto può aver scelto di dare al suo conto bancario un’intestazione diversa.

IBAN/numero di conto bancario

_________________________________________________________________________________

 

Riportare il codice IBAN, se esiste nello Stato in cui ha sede la banca.

Nome della banca

_________________________________________________________________________________

Codice BIC/SWIFT

__________________________

Codice dell’agenzia

_________________________________________

 

Pertinente solo per gli Stati Uniti (ABA code), l’Australia/Nuova Zelanda (BSB code) e il Canada (Transit code). Non pertinente per gli altri Stati.

Nota – Riferimento del pagamento

Indirizzo dell’agenzia bancaria

Indirizzo

____________________________________________________________________________________

Codice postale

_____________________

Città

____________________________________________

Casella postale

_____________________

Paese

____________________________________________

Dati del titolare del conto

__________________________________________________________________________

Nome del titolare del conto

__________________________________________________________________________

 

Titolare giuridico del conto bancario

 

Da compilare se l’indirizzo dichiarato alla banca è diverso dall’indirizzo della sede principale

Indirizzo

____________________________________________________________________________________

Codice postale

_______________________

Città

___________________________________________

Casella postale

_______________________

Paese

___________________________________________


FIRMA E TIMBRO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELLA BANCA E TIMBRO DELLA BANCA

Data:

 

Compilare e firmare il presente modulo allegando le copie dei documenti giustificativi ufficiali (risoluzione, legge, registro/registri delle società, gazzetta ufficiale, registrazione IVA ecc.).

Preferibilmente allegare copia di un estratto conto RECENTE. Se viene allegato l’estratto conto, il timbro della banca e la firma del rappresentante della banca non sono necessari. Si noti che l’estratto conto deve riportare tutte le informazioni richieste ai punti «INTESTAZIONE DEL CONTO BANCARIO», «NUMERO DI CONTO/IBAN» e «NOME DELLA BANCA».


CODICE

ISO

NUMERO DI REGISTRAZIONE PRINCIPALE

CODICE

ISO

NUMERO DI REGISTRAZIONE PRINCIPALE

AT

Firmenbuchnummer (FN)

ZentraleVereinregister (ZVR-Zahl)

Ordnungsnummer

HR

Matični broj subjekta (MBS)

Registarski broj

Matični broj obrta (MBO)

Registarski broj zakladnog uloška

HU

Cégjegyzékszám

BE

Numéro d’entreprise - Ondernemingsnummer - Unternehmensnummer

IE

Company number

Grouping registration number in Ireland

BG

Булстат (Bulstat Code)

Единен идентфикационен код (ЕИК/ПИК) Unified Identification Code (UIC)

IT

Repertorio economico amministrativo (REA)

LT

Kodas

CY

Αριθμός εγγραφής

Αριθμός μητρώου

LU

Registre de commerce et des sociétés RCS

Numéro d’immatriculation Handelsregisternummer

CZ

Identifikační číslo (IČO)

DE

Handelsregister

Genossenschaftsregister (Nummer der Firma) Vereinsregister (Nummer des Vereins)

Nummer der Partnerschaft (Partnerschaftsregister)

LV

Vienotais reģistrācijas numurs

DK

Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer)

MT

Registration number

Register of Voluntary Organisation (Identification number)

EE

Registrikood

NL

Kamer van Koophandel (KvK-nummer) Dossiernummer

ES

HOJA number

PL

REGON

FI

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)

Företags- och organisationsnummer (FO-nummer)

Business Identity code (Business ID)

PT

Numero de identificaçao de pessoa colectiva (NIPC)

RO

Numar de ordine in registrul comertulu Numarul inscrierii in registrul special

FR

Immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)

Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

SE

Organisationsnummer

GB

Company number

SI

Matična številka

GR

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α)

SK

Identifikačné číslo organizácie (IČO)


ALLEGATO II

DETTAGLI DA SEGNALARE SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Numero del campo

Identificativo del campo

Descrizione

1

Identificativo del messaggio

Questo campo indica il codice identificativo della segnalazione di informazioni privilegiate.

2

Stato dell’evento

Questo campo indica la posizione della segnalazione di informazioni privilegiate e la sua rilevanza per le decisioni di negoziazione.

3

Tipo di informazioni

Questo campo indica il tipo di informazioni privilegiate da divulgare.

4

Tipo di indisponibilità

Questo campo indica se l’evento di indisponibilità era programmato o meno.

5

Tipo di evento

Questo campo indica il tipo di soggetto o gli attivi interessati o le unità interessate dall’indisponibilità.

6

Data e ora di pubblicazione

Questo campo indica la data e l’ora in cui la segnalazione di informazioni privilegiate è stata resa pubblica.

7

Data e ora di inizio dell’evento

Questo campo indica la data e l’ora stimate/effettive di inizio dell’evento.

8

Data e ora di fine dell’evento

Questo campo indica la data e l’ora stimate/effettive di fine dell’evento.

9

Unità di misura

Questo campo indica l’unità di misura in cui è espressa la capacità.

10

Capacità non disponibile

Questo campo indica la capacità non disponibile dell’attivo interessato o dell’unità interessata a causa dell’evento segnalato.

11

Capacità disponibile

Questo campo indica la capacità disponibile rimanente dell’attivo interessato o dell’unità interessata.

12

Capacità installata (applicabile in caso di indisponibilità di energia elettrica)

Questo campo indica la capacità di produzione, trasmissione o consumo dell’attivo interessato o dell’unità interessata.

13

Capacità tecnica (applicabile in caso di indisponibilità di gas)

Questo campo indica la capacità (di flusso) netta massima sostenuta che l’attivo interessato o l’unità interessata può produrre, trasmettere, stoccare o consumare continuamente per un lungo periodo di funzionamento in condizioni normali, secondo le pertinenti norme di sicurezza.

14

Motivo dell’indisponibilità

Questo campo indica la spiegazione dei motivi alla base dell’evento di indisponibilità.

15

Osservazioni

Questo campo indica qualsiasi altra informazione che faciliti la piena comprensione del potenziale impatto dell’evento sui prezzi all’ingrosso dell’energia.

16

Tipo di combustibile

Questo campo indica la classificazione dei tipi di produzione di energia elettrica (applicabile agli eventi di indisponibilità di energia elettrica).

17

Zona di offerta o di bilanciamento

Questo campo identifica la zona o le zone di offerta o di bilanciamento in cui l’attivo interessato o l’unità interessata sono ubicati o in cui si inseriscono.

18

Attivo interessato o unità interessata

Questo campo identifica la denominazione ufficiale dell’unità di generazione o di produzione, dell’unità di consumo, di trasmissione o di altri attivi nel settore del gas o dell’energia elettrica.

19

Codice EIC dell’attivo interessato o dell’unità interessata

Questo campo indica l’identificativo unico (codice EIC) dell’attivo interessato o dell’unità interessata.

20

Operatore di mercato

Questo campo riporta il nome ufficiale dell’operatore o degli operatori di mercato o dell’autorità con obblighi relativi all’evento specifico a norma, rispettivamente, dell’articolo 4 o dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

21

Identificativo dell’operatore di mercato

Questo campo identifica l’operatore o gli operatori di mercato o l’autorità indicati nel campo 20 utilizzando un codice unico.

22

Identificativo della piattaforma per le informazioni privilegiate

Questo campo identifica la piattaforma per le informazioni privilegiate utilizzando un codice unico.

23

Direzione

Questo campo indica se l’indisponibilità si trova nella direzione di entrata o di uscita rispetto a una determinata zona di bilanciamento, oppure da quale delle zone di offerta indicate proviene il flusso di energia elettrica.

24

Inizio dell’intervallo

Questo campo indica la data e l’ora stimate/effettive di inizio del sottointervallo dell’evento.

25

Fine dell’intervallo

Questo campo indica la data e l’ora stimate/effettive di fine del sottointervallo dell’evento.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/255/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)