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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/249

30.1.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/249 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2026

che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/202

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio è tenuto ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca. comprese se del caso talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente ai regolamenti (UE) 2018/973 (2) e (UE) 2019/472 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per alcuni stock pescati nel Mare del Nord e nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(2)

È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili; secondo una prospettiva a lungo termine; tenendo conto delle specificità regionali; e alla luce dei pareri espressi durante la consultazione dei portatori di interessi.

(3)

Ai sensi dell’articolo 15del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1o gennaio 2019 l’obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate esenzioni. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati (UE) 2023/2459 (4) e (UE) 2023/2623 (5) che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca.

(4)

È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l’obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più permessi. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato nel parere scientifico per le catture totali dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), se disponibile. È opportuno che i quantitativi che, in deroga all’obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali. Inoltre le possibilità di pesca per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi dovrebbero essere fissate sulla base di tale parere.

(5)

I piani pluriennali istituiti dai regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/973 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/472 («stock bersaglio») siano fissate conformemente all’intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) («intervallo FMSY») o siano fissate, se del caso, a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia della biomassa previste in detti regolamenti. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Per gli stock bersaglio per i quali non è possibile determinare gli intervalli FMSY e per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/973 e all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/472 («stock oggetto di catture accessorie»), le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, conformemente all’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(6)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/973 e dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/472 le possibilità di pesca per gli stock bersaglio dovrebbero essere fissate in modo da garantire che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del valore limite di riferimento della biomassa (Blim (6) ) sia inferiore al 5 %.

(7)

Conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock bersaglio è inferiore all’MSY Btrigger (7), devono essere adottate misure correttive. In particolare le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotto proporzionalmente per tener conto della diminuzione della biomassa. Qualora i pareri scientifici indichino che la biomassa riproduttiva di uno qualsiasi degli stock bersaglio è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per far sì che lo stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l’adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o per altri stock nelle attività di pesca.

(8)

Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture o di effettuarne poche, oppure prevede che la probabilità inferiore al 5 % che la biomassa scenda al di sotto del Blim possa essere conseguita solo effettuando poche catture; possa essere conseguita solo non effettuando catture; o possa non essere conseguita pur non effettuando catture. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati a tali livelli, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, potrebbe far cessare la pesca di uno o più pescherecci, anche se questi dispongono ancora di contingenti per altre specie, il che a sua volta potrebbe portare alla chiusura prematura di alcune attività di pesca. A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/973, dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 e dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, e con l’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico per tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica rispettando l’MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di detti stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli tali da: evitare il rischio di una chiusura prematura delle attività di pesca che ancora hanno contingenti per le specie mirate a causa della mancanza, per i pescherecci, di contingenti per gli stock oggetto di catture accessorie, laddove tale chiusura prematura possa avere gravi ripercussioni socioeconomiche a breve termine. I TAC per tali catture accessorie dovrebbero al contempo garantire la conservazione degli stock interessati nei casi in cui la mancata conservazione degli stock possa avere gravi ripercussioni ambientali e socioeconomiche a lungo termine, oltre agli effetti socioeconomici ad essa associati nel breve termine. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero inoltre essere fissati a livelli basati su prove specifiche, affidabili e verificabili riguardanti potenziali chiusure premature, possibili effetti socioeconomici a breve termine e ripercussioni ambientali a lungo termine. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività di pesca multispecifica in cui pesci di tali stock sono oggetto di catture accessorie siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

(9)

Per garantire, nella misura del possibile, l’utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri. Tale riserva comune per lo scambio di contingenti renderebbe disponibili contingenti inutilizzati per determinate catture accessorie agli Stati membri per coprire le loro inevitabili catture accessorie in determinate aree in circostanze in cui altrimenti tali Stati membri non avrebbero quote.

(10)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per gli stock che non sono contemplati dai regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, qualora siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con il valore FMSY (8) e, se del caso, a livelli che ripristinino gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY. Qualora tali informazioni scientifiche non siano disponibili, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

(11)

Per alcuni stock il parere del CIEM rimane valido per diversi anni e costituisce il miglior parere scientifico disponibile per l’intero periodo di riferimento. In tali casi è di norma opportuno fissare TAC annuali che coprano l’intero periodo oggetto del parere («TAC pluriennali»). Qualora nel corso di tale periodo diventi disponibile un nuovo parere del CIEM, è opportuno garantire che i TAC pluriennali rimangano coerenti con il nuovo parere non appena esso viene pubblicato. È inoltre opportuno garantire che le detrazioni annuali dal valore raccomandato effettuate per far sì che le catture totali tengano conto delle esenzioni dall’obbligo di sbarco restino coerenti con i dati disponibili. Tuttavia per alcuni stock, e in particolare quelli che di recente hanno presentato variazioni significative in termini di biomassa o mortalità per pesca, può essere opportuno continuare a fissare TAC annuali.

(12)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472, la Spagna e la Francia dovrebbero garantire congiuntamente che, nel determinare i loro contingenti per la pesca commerciale della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b, la somma di tali contingenti, dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi il valore più basso all’interno dell’intervallo FMSY («MSY Flower») per gli assorbimenti totali per tale zona, vale a dire 3 883 tonnellate. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione degli obiettivi e delle norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013 e (UE) 2019/472, la Spagna e la Francia dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni relative ai rispettivi contingenti per la pesca commerciale della spigola .

(13)

È opportuno mantenere le misure supplementari che disciplinano la pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b alla luce del notevole impatto di questa attività sulla mortalità per pesca di tale stock.

(14)

Per alcuni stock il CIEM raccomanda di effettuare catture al di sopra di un livello basso. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati a tali livelli, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, potrebbe far cessare la pesca di uno o più pescherecci, anche se questi dispongono ancora di contingenti per altre specie, il che a sua volta potrebbe portare alla chiusura prematura di alcune attività di pesca. A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/973 e dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 e dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi ripercussioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato per tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica rispettando l’MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli tali da: evitare il rischio di una chiusura prematura delle attività di pesca a causa della mancanza, per i pescherecci, di contingenti per gli stock oggetto di catture accessorie, laddove tale chiusura prematura possa avere gravi ripercussioni socioeconomiche a breve termine; e nel contempo garantire la conservazione degli stock interessati nei casi in cui la mancata conservazione degli stock possa avere gravi ripercussioni ambientali e socioeconomiche a lungo termine, oltre agli effetti socioeconomici ad essa associati nel breve termine. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero inoltre essere fissati a livelli basati su prove specifiche, affidabili e verificabili riguardanti potenziali chiusure premature, possibili ripercussioni socioeconomiche a breve termine e ripercussioni ambientali a lungo termine. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività di pesca multispecifica in cui pesci di tali stock sono oggetto di catture accessorie siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

(15)

Secondo il parere pertinente del CIEM, le catture di merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nell’ambito della pesca ricreativa nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a sono di entità non trascurabile. È pertanto opportuno stabilire limiti per le catture di merluzzo giallo nell’ambito della pesca ricreativa in tale zona e nelle zone adiacenti, ossia nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale) 34.1.1.

(16)

Nel maggio 2022 il CIEM aveva constatato che, nonostante gli sforzi degli Stati membri per la ricostituzione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla), non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell’obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l’Unione previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (9) e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Nel novembre 2025 il CIEM aveva ribadito il parere secondo cui, applicando l’approccio precauzionale, non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale, che comprende l’Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Tale parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura.

(17)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (10) ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca commerciale dell’anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell’Unione dell’Atlantico nord-orientale. Ha inoltre vietato tutte le attività di pesca ricreativa dell’anguilla in tali acque. Si è ritenuto che un periodo di chiusura di sei mesi avrebbe protetto meglio lo stock rispetto alle misure dell’Unione e nazionali che erano state attuate fino al 2022. Si è inoltre ritenuto che l’estensione del periodo di chiusura avrebbe agevolato ulteriormente il conseguimento dell’obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille argentate. I regolamenti (UE) 2024/257 (11) e (UE) 2025/202 (12) del Consiglio hanno mantenuto tali misure e hanno inoltre chiarito i criteri per fissare il periodo di chiusura e l’eventuale deroga per proseguire, in misura limitata, le attività di pesca dell’anguilla durante il periodo di migrazione. Dato il perdurare dello stato critico dell’anguilla, è opportuno mantenere tali misure anche nel 2026.

(18)

A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio il ripopolamento dell’anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da alcuni Stati membri nei loro piani di gestione dell’anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura, può essere necessario procedere a catture di anguille cieche nelle acque marine e nelle acque salmastre dell’Unione dell’Atlantico nord-orientale al momento opportuno dell’anno ed eventualmente durante il periodo principale di migrazione. Durante il periodo principale di migrazione, gli Stati membri possono pertanto autorizzare la prosecuzione della pesca dell’anguilla cieca esclusivamente a scopo di ripopolamento per altri 50 giorni.

(19)

Secondo il CIEM, nel 2026 la biomassa di sogliola (Solea solea) nelle sottodivisioni CIEM da 20 a 24 sarà inferiore al Blim. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973, è opportuno stabilire misure correttive in relazione a tale stock per il 2026, al fine di garantirne il rapido ritorno della biomassa al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. Tali misure correttive dovrebbero essere stabilite per le attività di pesca che comportano catture accessorie rilevanti di sogliola, vale a dire sia per la pesca multispecifica con reti da imbrocco della passera di mare (Pleuronectes platessa) sia per la pesca multispecifica con reti da traino dello scampo (Nephrops norvegicus). Poiché le catture accessorie di sogliola sono minime nella pesca con reti da imbrocco nella sottodivisione 24 e nella pesca costiera su piccola scala nella sottodivisione 22 a sud della latitudine 55° N, queste zone dovrebbero essere esentate da tali misure.

(20)

Nel suo parere per alcuni stock di elasmobranchi (ovvero, squali e razze) per il 2026, il CIEM raccomanda di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di elasmobranchi e nei casi in cui anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un grave rischio per la conservazione. La pesca di tali specie dovrebbe pertanto essere vietata. Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco non si applica alle specie di cui è vietata la pesca. Gli esemplari di tali specie catturati accidentalmente non dovrebbero essere danneggiati e dovrebbero essere immediatamente rilasciati. Si ritiene che il rigetto in mare di questi elasmobranchi non comporti un aumento significativo della loro mortalità per pesca e favorisca la conservazione di tali stock in quanto presentano elevati tassi di sopravvivenza in caso di rigetto in mare.

(21)

Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l’attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(22)

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (13) prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. Ai sensi dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in base al loro stato biologico e agli impegni presi con i paesi terzi. L’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un’ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Per evitare un’eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. La flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, in base allo stato biologico dello stock e agli impegni presi con i paesi terzi.

(23)

Se uno stock è pescato da un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il TAC per lo stock in questione. Tale delega di potere è appropriata, a condizione che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro rispetti gli obiettivi e le norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione di tali obiettivi e norme, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissioni le informazioni relative a tali TAC. La Commissione può inoltre chiedere al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di valutare tali TAC e, qualora lo CSTEP ritenga che essi non rispettino gli obiettivi e le norme stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, gli Stati membri dovrebbero rivedere i TAC in questione in linea con il parere dello CSTEP.

(24)

È necessario stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/472.

(25)

È necessario stabilire i massimali di sforzo di pesca per il tonno rosso (Thunnus thynnus) in parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), in particolare nell’Oceano Atlantico ad est di 45° O, conformemente agli articoli 6, 11, 13 e 16 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(26)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (15), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti le catture e lo sforzo di pesca per gli stock disciplinati dal presente regolamento.

(27)

Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (North-East Atlantic Fisheries Commission – NEAFC) non ha adottato una raccomandazione che fissa il TAC relativo allo scorfano atlantico (Sebastes mentella) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2026. In attesa dell’eventuale adozione di una raccomandazione della NEAFC per tale stock, il TAC relativo allo scorfano atlantico nelle sottozone CIEM 1 e 2 dovrebbe essere provvisoriamente fissato a zero.

(28)

Nella sua riunione annuale del 2025 la NEAFC non ha inoltre adottato una raccomandazione per l’ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2026. Il contingente dell’Unione per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2026 dovrebbe pertanto essere fissato a 1 711 tonnellate. Tale livello corrisponde al 9,25 % del livello raccomandato dal CIEM nel suo parere per il 2023 (18 494 tonnellate), che costituisce il miglior parere scientifico disponibile per tale stock.

(29)

Lo sgombro (Scomber scombrus), il melù (Micromesistius poutassou) e l’aringa atlantico-scandinava (Clupea harengus) nell’Atlantico nord-orientale sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di tali stock e sono stock gestiti anche dalla NEAFC. L’Unione partecipa alle consultazioni di Stati costieri per il 2026 sulla base delle posizioni approvate dal Consiglio il 13 ottobre 2025. Per quanto riguarda l’aringa atlantico-scandinava e il melù, l’esito delle consultazioni è stato riportato nei verbali concordati firmati rispettivamente il 21 e il 23 ottobre 2025. Nella sua riunione annuale del 2025 la NEAFC ha adottato una raccomandazione relativa alle misure di conservazione e di gestione per il 2026 per l’aringa atlantico-scandinava, ma non per il melù. È pertanto opportuno fissare il TAC relativo all’aringa atlantico-scandinava sulla base della pertinente raccomandazione della NEAFC e il TAC relativo al melù nell’Atlantico nord-orientale per il 2026 al livello delle possibilità di pesca convenute nel rispettivo verbale concordato degli Stati costieri. Per quanto riguarda lo sgombro, le consultazioni tra gli Stati costieri sono ancora in corso e, nella riunione annuale del 2025, la NEAFC non ha adottato alcuna raccomandazione. È pertanto opportuno fissare un TAC provvisorio per lo sgombro per il primo semestre del 2026. Data la stagionalità della pesca dello sgombro, è opportuno fissare il TAC provvisorio a 156 921 tonnellate, pari al 90 % del TAC raccomandato dal CIEM.

(30)

Il melù (Micromesistius poutassou) nell’Atlantico nord-orientale è oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di tale stock ed è uno stock gestito anche dalla NEAFC. L’Unione ha partecipato alle consultazioni di Stati costieri sulla base della posizione approvata dal Consiglio il 7 ottobre 2025. L’esito delle consultazioni tra gli Stati costieri sul melù è stato riportato in un verbale concordato firmato il 23 ottobre 2025. Nella sua riunione annuale del 2025 la NEAFC non ha adottato una raccomandazione relativa alle misure di conservazione e di gestione per il melù per il 2026. Il livello del TAC relativo al melù per il 2026 dovrebbe pertanto essere fissato al livello stabilito nel suddetto verbale concordato del 23 ottobre 2025.

(31)

Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT) ha mantenuto le misure attualmente in vigore per determinati stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2026. Rispetto al 2025, per il 2026 l’ICCAT ha inoltre aumentato il livello dei TAC relativo al tonno rosso nell’Atlantico orientale e ha diminuito il limite di ritenzione per lo squalo mako (Isurus oxyrinchus) nell’Atlantico meridionale. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(32)

I contingenti dell’Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2026 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell’ICCAT del 2025, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l’Unione può, su richiesta, riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2024 al 2026 o dal 2025 al 2026. In attesa di eventuali adeguamenti dei contingenti dell’Unione, i contingenti per i singoli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base del contingente totale dell’Unione per il 2026 concordato dall’ICCAT prima di tali adeguamenti.

(33)

Nella sua riunione annuale del 2025, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per gli stock nella zona della convenzione CCAMLR per il periodo dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(34)

Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (Indian Ocean Tuna Commission – IOTC) ha stabilito le misure seguenti nella sua zona di competenza per il 2026: ha mantenuto le misure vigenti adottate per il tonno albacora (Thunnus albacares); ha riesaminato i limiti di cattura per il tonno obeso (Thunnus obesus); e ha adottato limiti di cattura per il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) per la prima volta. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione. Il contingente dell’Unione per il tonnetto striato nella zona di competenza della IOTC per il 2026 dovrebbe essere assegnato agli Stati membri interessati sulla base del livello relativo medio delle loro attività di pesca nel corso dei due periodi di riferimento: i migliori cinque anni di ciascuno Stato membro nel periodo dal 2015 al 2024 e nel periodo dal 2022 al 2024.

(35)

La riunione annuale dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO) si terrà dal 2 al 6 marzo 2026. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO funzionalmente collegate ai TAC siano mantenute temporaneamente finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2026.

(36)

Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (Inter-American Tropical Tuna Commission – IATTC) ha modificato alcune delle misure vigenti applicabili nella zona della convenzione IATTC mantenendo al tempo stesso il numero esistente di FAD (fish aggregating device) derivanti per il 2026. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(37)

Nella sua riunione annuale del 2023 la Commissione per la conservazione del tonno australe (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna – CCSBT) ha adottato il TAC per il tonno australe (Thunnus maccoyii) per un periodo di tre anni dal 2024 al 2026. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell’Unione per il 2026.

(38)

Nella sua riunione annuale del 2025 l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (South East Atlantic Fisheries Organisation – SEAFO) ha mantenuto per il 2026 i TAC esistenti nella zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(39)

Nella sua riunione annuale del 2025 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Fisheries Commission – WCPFC) ha mantenuto per il 2026 le misure adottate per il 2025. In aggiunta, il WCPFC ha adottato per la zona della convenzione WCPFC un limite per le catture accessorie di tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(40)

Nel 2025, in occasione della sua 47a riunione annuale, l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (Northwest Atlantic Fisheries Organisation – NAFO) ha adottato possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione NAFO per il 2026. Ha inoltre mantenuto per il 2026 misure esistenti che sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca del totano (Illex illecebrosus) nelle sottozone NAFO 3 e 4 e della limanda a coda gialla (Limanda ferruginea) nelle divisioni NAFO 3LNO, al fine di ridurre al minimo i livelli delle catture accessorie di specie non bersaglio e senza le quali le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere ridotte per proteggere le specie non bersaglio. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(41)

Nella riunione annuale del 2025 l’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement – SIOFA) hanno riveduto le misure vigenti per gli squali di acque profonde, tra cui la chiusura delle zone di pesca e l’elenco delle specie di squali per le quali è vietata la pesca diretta nella zona dell’accordo SIOFA. Il SIOFA hanno inoltre adottato una nuova misura per la pesca bentonica, che prevede la chiusura di determinate zone per tutte le attività di pesca di fondo e che, in determinate zone, consente esclusivamente la pesca con palangari di fondo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(42)

A norma dell’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (16) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l’Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l’anno successivo per gli stock elencati nell’allegato 35 di tale accordo.

(43)

Nel 2025 l’Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2026 per gli stock elencati nell’allegato 35 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all’articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e l’Unione vi ha partecipato sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 21 ottobre 2025 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 21, 23 e 31 ottobre nonché 11 e 25 novembre 2025. L’esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delle delegazioni il 10 dicembre 2025. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti ai livelli stabiliti in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell’Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch’esse stabilite nel predetto verbale scritto.

(44)

L’Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco dal 1o gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2030 per la pesca mirata di 560 tonnellate di alalunga (Thunnus alalunga) del nord nelle zone economiche esclusive degli Stati membri e del Regno Unito. L’accordo esclude l’accesso alle zone di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(45)

L’Unione e il Regno Unito hanno convenuto misure correttive per il merluzzo bianco (Gadus morhua), l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus), il merlano (Merlangius merlangus), la sogliola e la passera di mare nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nella Manica. Tali misure sono funzionalmente collegate al TAC degli stock interessati, in quanto senza di esse i livelli del TAC non garantirebbero una ricostituzione sufficiente degli stock. Al fine di assicurare condizioni di parità per gli operatori dell’Unione rispetto agli operatori del Regno Unito, tali misure dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2026.

(46)

Secondo il pertinente parere del CIEM per il 2026, le catture di merluzzo giallo nell’ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 rappresentano una quota significativa delle catture totali. È pertanto opportuno stabilire limiti alle catture di merluzzo giallo nell’ambito della pesca ricreativa in tali zone.

(47)

Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero essere mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di giovanili.

(48)

Nel 2025 l’Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla loro rispettiva giurisdizione. Tali consultazioni si sono svolte tra il 27 ottobre e il 4 dicembre 2025 sulla base della posizione dell’Unione avallata dal Consiglio il 21 ottobre 2025 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 23 e 27 ottobre 2025. L’esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale concordato, firmato dai capi delle delegazioni il 5 dicembre 2025. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nel verbale concordato.

(49)

È opportuno mantenere le misure di accompagnamento esistenti per il merluzzo bianco della piattaforma settentrionale. È inoltre opportuno introdurre misure correttive al fine di ridurre la mortalità per pesca e aumentare la protezione dei giovanili di merluzzo bianco. Tra queste figurano due nuove chiusure per il merluzzo bianco nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4b, due chiusure prolungate nelle acque dell’Unione delle divisioni 3a e 2, aggiornamenti dei regimi di chiusura in tempo reale dal 1o gennaio al 31 marzo 2026 nella Manica orientale (divisione CIEM 7d), nel Mare del Nord meridionale (divisione CIEM 4c) e nel Mare del Nord centrale (divisioni CIEM 4b e 3) nonché restrizioni alla pesca mirata del merluzzo bianco nel Mare del Nord meridionale e centrale (divisioni CIEM 4c e 4b) attraverso una limitazione del totale delle catture di merluzzo bianco in queste due divisioni.

(50)

L’Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia sulla gestione di sette stock condivisi nella zona dello Skagerrak (merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), aringa (Clupea harengus), gamberetto boreale (Pandalus borealis), passera di mare (Pleuronectes platessa), spratto (Sprattus sprattus) e merlano (Merlangius merlangus)). Tali consultazioni sono state tenute al fine di concordare la gestione di tali stock e le possibilità di pesca per il 2026 nonché scambi di contingenti e accordi di accesso per sei stock gestiti congiuntamente nel Mare del Nord. Tali consultazioni si sono concluse positivamente il 16 e 18 dicembre 2025 e l’esito è stato riportato in tre verbali concordati: l’accordo bilaterale sugli accordi di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2026 e il protocollo delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l’Unione europea a nome della Svezia per il 2026 sono stati firmati dai capi delle delegazioni il 16 dicembre 2025; l’accordo sugli scambi di contingenti e sull’accesso alle acque per gli stock gestiti congiuntamente nel Mare del Nord è stato firmato dai capi delle delegazioni il 18 dicembre 2025. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con la Norvegia e attuare anche le altre disposizioni contenute in tali verbali concordati nel diritto dell’Unione.

(51)

Sono ancora in corso consultazioni tra l’Unione e la Norvegia riguardanti l’accesso alle rispettive acque per l’aringa atlantico-scandinava (Clupea harengus) e il melù (Micromesistius poutassou). Nell’attesa che si concludano le consultazioni, tali livelli di accesso dovrebbero essere contrassegnati come «Da fissare».

(52)

Per il melù (Micromesistius poutassou) i trasferimenti dei contingenti dallo stock WHB/8C3411 allo stock WHB/1X14 per il 2025 dovrebbero essere permessi per consentire il trasferimento concordato del contingente di melù dall’Unione alla Norvegia per il 2026.Ciò non dovrebbe pregiudicare il principio di stabilità relativa delle attività di pesca. Il regolamento (UE) 2025/202 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(53)

Secondo la procedura prevista nell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (17), e nel protocollo di attuazione dell’accordo (18), le parti hanno convenuto, in occasione della riunione della commissione mista tenutasi il 19 e 20 novembre 2025, l’entità delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nelle acque groenlandesi per il 2026. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito nel verbale firmato della riunione della commissione mista e tenendo conto dei trasferimenti dall’Unione alla Norvegia nei verbali concordati firmati dai capi delle delegazioni il 16 dicembre 2025.

(54)

Il trattato di Spitsbergen (Svalbard) del 9 febbraio 1920 («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell’Unione su tale accesso è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021, 1o agosto 2022 e 26 ottobre 2023. Per quanto riguarda le possibilità di pesca per le grancevole artiche (Chionoecetes spp.) attorno alla zona delle Svalbard, è opportuno limitare il numero dei pescherecci autorizzati a svolgere tali attività di pesca per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2026. Si ricorda che nell’Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(55)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nell’Artico nord-orientale, e vista l’assenza di un TAC di riferimento per il 2026, è opportuno stabilire un contingente provvisorio dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b, al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca della flotta dell’Unione per il 2026. Il contingente provvisorio dell’Unione dovrebbe corrispondere alla metà del contingente dell’Unione stabilito per il 2025 ed essere limitato al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2026. Tale contingente provvisorio dell’Unione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio (19), fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dal recesso del Regno Unito dall’Unione come stabilito nell’allegato 36, tabella E, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(56)

Conformemente alla dichiarazione dell’Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, approvata a nome dell’Unione europea con la decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio (20), è necessario fissare il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell’Unione per il 2026.

(57)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni, per concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma rafforzato di osservazione scientifica e per predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(58)

Al fine di garantire un’applicazione continuativa ed evitare l’incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell’anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l’anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all’inizio del 2027, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027.

(59)

Per motivi di urgenza e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(60)

Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2026.

(61)

Inoltre, alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l’Unione sono state adottate alla fine del 2025 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e sono diventate applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di riflettere tale situazione, le disposizioni del presente regolamento che attuano tali misure nel diritto dell’Unione si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1 dicembre 2025. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2025, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi nella zona dell’accordo SIOFA va dal 1o dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1o dicembre 2025, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell’accordo SIOFA.

(62)

Inoltre le disposizioni che modificano il regolamento (UE) 2025/202 per permettere il trasferimento dei contingenti per il melù dallo stock WHB/8C3411 allo stock WHB/1X14 per il 2025 dovrebbero essere applicate retroattivamente Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché i contingenti previsti da tali TAC non sono ancora stati esauriti

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2026 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2027 e il 2028;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il 2026, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, per il periodo dal 1o febbraio 2026 al 31 gennaio 2027;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell’accordo SIOFA; e

d)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027 nella zona della convenzione della NPFC.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci dell’Unione; e

b)

ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche:

a)

ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b)

alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«peschereccio di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca oggetto dell’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)

«contingente»: la quota di un TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;

g)

«TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;

h)

«TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull’approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione;

i)

«dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all’articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

j)

«registro della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro tenuto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

k)

«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

l)

«boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

m)

«boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a)

«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

b)

«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

53° 30’ N, 15° 00’ O,

53° 30’ N, 11° 00’ O,

51° 30’ N, 11° 00’ O,

51° 30’ N, 13° 00’ O,

51° 00’ N, 13° 00’ O,

51° 00’ N, 15° 00’ O;

e)

«unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00’ N, 9° 00’ O,

43° 00’ N, 10° 00’ O,

44° 00’ N, 10° 00’ O,

44° 00’ N, 9° 00’ O,

44° 30’ N, 9° 00’ O,

44° 30’ N, 8° 00’ O,

43° 30’ N, 8° 00’ O;

f)

«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00’ N, 8° 00’ O,

43° 00’ N, 10° 00’ O,

42° 00’ N, 10° 00’ O,

42° 00’ N, 8° 00’ O;

g)

«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

42° 00’ N, 8° 00’ O,

42° 00’ N, 10° 00’ O,

38° 30’ N, 10° 00’ O,

38° 30’ N, 9° 00’ O,

40° 00’ N, 9° 00’ O,

40° 00’ N, 8° 00’ O;

h)

«unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i)

«unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 30’ N, 8° 00’ O,

44° 30’ N, 8° 00’ O,

44° 30’ N, 2° 00’ O,

43° 00’ N, 2° 00’ O,

43° 00’ N, 6° 00’ O,

43° 30’ N, 6° 00’ O;

j)

«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23’ 48» O;

k)

«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico): la zona geografica definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (24);

l)

«zone Copace» (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

m)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») (26);

n)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (27);

o)

«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (28);

p)

«zona della convenzione NAFO» e «zone NAFO»: le zone geografiche definite nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (29);

q)

«zona di regolamentazione NAFO»: la parte della zona della convenzione NAFO che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale;

r)

«zona della convenzione NPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale (30);

s)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (31);

t)

«zona dell’accordo SIOFA» (Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (32);

u)

«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (33);

v)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (34);

w)

«acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

x)

«zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell’allegato I.

2.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei TAC indicati nell’allegato I del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite nell’articolo 25 del presente regolamento, nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, e nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

3.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati dal Regno Unito a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla sua giurisdizione, nei limiti dei TAC indicati nell’allegato I del presente regolamento e alle condizioni di cui all’articolo 25 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC di cui all’allegato I del presente regolamento sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato.

2.   I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi agli obiettivi e alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, in particolare all’obiettivo dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono di sfruttare lo stock:

i)

in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile (MSY), nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

ii)

nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3.   Entro il 15 marzo ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC da esso stabiliti;

b)

i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC; e

c)

informazioni particolareggiate riguardanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

4.   Se del caso, la Commissione può chiedere un parere al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in cui lo CSTEP:

a)

valuta le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); e

b)

valuta se i TAC stabiliti dagli Stati membri rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2.

5.   Se, secondo il parere dello CSTEP, le informazioni fornite dagli Stati membri sono insufficienti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate, corredate di elementi che giustifichino le informazioni aggiornate in correlazione con il parere stesso, entro un mese dalla sua pubblicazione.

6.   Se, secondo il parere dello CSTEP, i TAC stabiliti dagli Stati membri non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione TAC aggiornati, corredati di elementi che giustifichino tali TAC aggiornati in correlazione con il parere dello CSTEP, nonché, se del caso, corredati delle informazioni di cui al paragrafo 5, entro un mese dalla pubblicazione di tale parere.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b)

sono parte di un contingente dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2.   Ai fini della deroga all’obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1.   Il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all’allegato IA.

2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Celtico (COD/7XAD34), per il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A), per il merlano (Merlangius merlangus) nel Mare d’Irlanda (WHG/07A.) e per la passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.) e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano nelle acque a ovest della Scozia (WHG/56-14), assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1o gennaio. Gli Stati membri sprovvisti di contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo.

3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4.   Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell’allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5.   I contingenti forniti in contropartita di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base dei prezzi medi dell’Unione dell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

6.   Qualora il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7e (Manica occidentale) sono definite nell’allegato II.

2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Previa richiesta di uno Stato membro, la Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna a tale Stato membro , in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1o febbraio 2026 e il 31 gennaio 2027 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all’allegato II, punto 8.1. La Commissione effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 o è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3.   In deroga al paragrafo 1, a gennaio 2026 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2026 ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti demersali (36), per catture accessorie inevitabili non superiori a 10,0 tonnellate per peschereccio e per anno e al 20 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b)

con sciabiche (37), per catture accessorie inevitabili non superiori a 10,0 tonnellate per peschereccio e per anno e al 20 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c)

con ami e palangari (38), per un massimo di 8,0 tonnellate per peschereccio e per anno;

d)

con reti da posta fisse (39), per catture accessorie inevitabili non superiori a 5,4 tonnellate per peschereccio e per anno.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell’Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.

5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a)

dal 1o febbraio al 31 marzo 2026:

i)

sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano; e

ii)

è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)

a gennaio 2026 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2026:

i)

non possono essere catturati né detenuti più di tre esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii)

la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm; e

iii)

le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

6.   Il paragrafo 5 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1.   Nel determinare le rispettive possibilità di pesca per le attività di pesca commerciale della spigola nel divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia), la Spagna e la Francia garantiscono congiuntamente che la somma delle rispettive possibilità di pesca dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e rigetti di esemplari morti della pesca ricreativa non superi le 3 883 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tali possibilità di pesca.

2.   Entro il 15 marzo la Spagna e la Francia informano la Commissione in merito alle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e alla conformità di tali possibilità di pesca a tale paragrafo.

3.   Le catture effettuate nell’ambito della pesca commerciale nel quadro delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 sono comunicate dalla Spagna e dalla Francia (BSS/8AB).

4.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a)

possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno; e

b)

le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

5.   Il paragrafo 4 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo giallo nelle zone CIEM 6 e 7

1.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 6 e 7, possono essere catturati e detenuti al massimo tre esemplari di merluzzo giallo (Pollachius pollachius) per pescatore al giorno.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative al merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

1.   Alle catture di merluzzo giallo (Pollachius pollachius) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.

2.   Nell’ambito della pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1:

a)

possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di merluzzo giallo per pescatore al giorno; una volta raggiunto tale massimale, può essere praticata la pesca «di cattura e rilascio»; e

b)

non può essere catturato e detenuto nessun esemplare di merluzzo giallo dal 1o gennaio al 30 aprile. La pesca «di cattura e rilascio» può tuttavia essere praticata durante tale periodo.

3.   Il paragrafo 2 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 14

Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

1.   Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell’Unione che comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica con o senza un peschereccio, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici.

3.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell’anguilla (Anguilla anguilla) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1o aprile 2026 e il 31 marzo 2027. Inoltre gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Ove catturati accidentalmente, gli esemplari di anguilla non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o all’interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all’altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell’anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b)

il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente;

c)

il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell’articolo 2 di tale regolamento; e

d)

il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell’anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un’ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l’attrezzo da pesca è estratto dall’acqua durante qualsiasi periodo compreso tra tali giorni non consecutivi di attività di pesca.

5.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la pesca dell’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione dalle acque dell’Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi («migrazione a valle») per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. Tale deroga si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente, durante il periodo di migrazione principale, alle condizioni cumulative seguenti:

a)

l’attività di pesca è consentita solo se l’unico accesso disponibile alle anguille alle acque marine passa necessariamente attraverso acque salmastre non dell’Unione;

b)

le catture effettuate nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 32 sono conformi alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 cm conformemente all’allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241;

c)

le anguille sessualmente mature che vengono catturate non devono essere danneggiate, devono essere trasportate senza indebito ritardo e immediatamente rilasciate nelle vicinanze di acque marine dell’Unione in un luogo designato dallo Stato membro interessato, il che consentirebbe loro di continuare la migrazione a valle;

d)

le anguille catturate accidentalmente come catture accessorie e non sessualmente mature non devono essere danneggiate e devono essere immediatamente rilasciate in acqua; e

e)

l’attività di pesca è effettuata con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale.

6.   Per l’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione efficace dell’anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1o aprile 2026, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2026 e il 15 marzo 2027 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4.

7.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l’anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi gli Stati membri interessati stabiliscono un’ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l’attrezzo da pesca è estratto dall’acqua durante qualsiasi periodo compreso tra tali giorni non consecutivi di attività di pesca.

8.   È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

9.   Gli Stati membri interessati, individualmente o congiuntamente, comunicano alla Commissione:

a)

entro il 1o maggio, il periodo o i periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi;

b)

entro due settimane dalla loro adozione, le misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7;

c)

entro otto settimane prima dell’inizio del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, in merito alle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5:

i)

il luogo o i luoghi e la data o le date delle attività di pesca;

ii)

il numero e il tipo di operatori previsti e l’organismo scientifico nazionale coinvolto; e

iii)

il luogo o i luoghi di rilascio designati;

d)

entro un massimo di otto settimane dalla fine delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5:

i)

il numero e il tipo di operatori;

ii)

il numero di anguille sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca;

iii)

il numero di anguille non sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; e

iv)

il numero di anguille sessualmente mature marcate.

Articolo 15

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le aggiunte effettuate ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 107 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 55 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 16

Periodi di chiusura della pesca dei cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2026 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2026.

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV.

2.   Ai pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari (40) è vietata la pesca nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30’ 00” N e a sud della latitudine 61° 30’ 00” N e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00’ 00” N e a est della longitudine 5° 00’ 00” E.

3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone ivi indicate purché soddisfino almeno uno dei criteri seguenti:

a)

le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo dal 2017 al 2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che essi continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)

sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da pescherecci che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

ii)

lima dei piombi rialzata (0,6 m); o

iii)

pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)

per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

ii)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm; o

iii)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

e)

i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se ritenuto necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Chiusure in tempo reale di alcune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak

1.   Dal 1o gennaio al 31 marzo 2026 nella Manica orientale (divisione CIEM 7d), nel Mare del Nord meridionale (divisione CIEM 4c) e nel Mare del Nord centrale (divisione CIEM 4b), se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 25 % del totale del merluzzo bianco, dell’eglefino, del merluzzo carbonaro e del merlano, il livello limite di catture, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 724/2010 della Commissione (41), è fissato al 7,5 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie presente in un’unica retata.

2.   Quando la zona è stata vietata in base ad un campione ed è situata fuori delle acque fino a 12 miglia dalla linea di base dello Stato membro costiero, come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 724/2010 della Commissione, le dimensioni della zona di divieto vanno da 50 a 225 miglia nautiche quadrate, tranne nello Skagerrak (divisione CIEM 3a), nella Manica orientale (divisione CIEM 7d) e nel Mare del Nord meridionale (divisione CIEM 4c) dove le dimensioni delle zone di divieto vanno da 50 a 100 miglia nautiche quadrate.

Articolo 19

Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d’Irlanda e le acque a ovest della Scozia

1.   Ai pescherecci operanti con reti da traino a divergenti e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7h a nord di 49° 30’ di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30’ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:

a)

i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

i)

sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm; o

ii)

sacco con maglie di 120 mm;

b)

inoltre i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) utilizzano un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione della presente lettera i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell’1,5 % di merluzzo bianco, purché tali pescherecci siano oggetto di un aumento progressivo del livello di presenza di osservatori in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca;

c)

i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo (Nephrops norvegicus) utilizzano un sacco con maglie di 80 mm e uno degli attrezzi seguenti:

i)

pannello a maglie quadrate di 300 mm;

ii)

vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm; o

iii)

Griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid.

d)

i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice (Lophiidae), nasello (Merluccius merluccius) o rombo giallo (Lepidorhombus spp.) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

i)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

ii)

sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

2.   Ai pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all’interno delle acque dell’Unione, a est di 12° O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo si applica quanto segue:

a)

i pescherecci utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

b)

i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.

3.   Ai pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda) si applica quanto segue:

a)

i pescherecci che pescano con reti da traino a divergenti o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

i)

pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii)

vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm; o

iii)

griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid;

b)

i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano con reti da traino a divergenti o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze (Rajiformes) utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.

4.   Le percentuali di cattura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

5.   Conformemente al regolamento (UE) n. 2019/1241, ai pescherecci è vietato pescare con reti da traino a divergenti e sciabiche nelle zone seguenti:

a)

divisioni CIEM 7b e 7c;

b)

zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e; e

c)

divisioni CIEM da 7f a 7k.

Il divieto non si applica qualora:

a)

i pescherecci utilizzino un sacco con maglie di almeno 100 mm; o

b)

le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superino l’1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando i pescherecci pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.

6.   Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«reti da traino a divergenti»: reti da traino tenute aperte da divergenti trainati sul fondale marino;

b)

«Vano di selezione a sezione quadrangolare Seltra a maglie quadrate di 300 mm»: un dispositivo di selettività che

i)

è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;

ii)

è lungo almeno 3 metri;

iii)

è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

iv)

occupa l’intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino;

c)

«Griglia di selezione Nordmøre»: un dispositivo di selettività che

i)

è costituito da una griglia rigida con una spaziatura massima tra le barre di 35 mm; e

ii)

è dotato di un pannello a maglie quadrate con dimensioni di maglia di 120 mm, posizionato a una distanza compresa tra 9 e 12 metri dalla sagola di chiusura;

d)

«Dispositivo Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.

Articolo 20

Misure tecniche per la Manica

1.   Nella divisione CIEM 7e si applicano le misure seguenti:

a)

i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti o sciabiche le cui catture contengono più del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano o merluzzo carbonaro utilizzano un sacco con maglie di 100 mm; e

b)

i pescherecci che operano con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare e, se operano con reti da traino a divergenti o sciabiche, le cui catture contengono addizionalmente meno del 25 % di una combinazione di merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro, utilizzano un sacco con maglie di 90 mm.

2.   Ai pescherecci che operano nella divisione CIEM 7d con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di una combinazione di sogliola o passera di mare utilizzano un sacco con maglie di 90 mm.

3.   Le percentuali di cattura fissate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 21

Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak

1.   Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale (Pandalus borealis) di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione (42) supera il 30 % delle catture totali di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione, ai sensi del medesimo articolo.

2.   I pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 sono soggetti alla zona di divieto di cui al medesimo articolo.

3.   La zona di divieto di cui all’articolo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2201 non supera le 100 miglia nautiche quadrate.

4.   La chiusura della zona di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2201 dura 21 giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24:00 UTC.

5.   Le reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale, dotate di una griglia di selezione Nordmøre con una spaziatura massima tra le barre di 19 mm e prive di dispositivo di ritenzione del pesce, di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2201, sono soggette alla zona di divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 22

Misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale

1.   I pescherecci dell’Unione operanti nelle sottodivisioni CIEM 20-23 con reti da posta fissa a imbrocco (43) non utilizzano dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ai pescherecci dell’Unione che praticano la pesca di specie non soggette a contingenti e le cui catture accessorie di sogliola (Solea solea) sono inferiori all’1 % nella zona marina a sud della latitudine 55° 00’ N e fino a due miglia nautiche misurate dalle linee di base; o

b)

alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 23

Specie vietate

1.   I pescherecci dell’Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione 7d, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque dell’Unione della divisione 3a;

b)

berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

c)

squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque diverse dal Mediterraneo;

d)

complesso di specie (Dipturus cf. flossadaDipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5 e nelle acque dell’Unione delle sottozone 3, 9 e 10;

e)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque internazionali delle sottozone 1 e 14;

f)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona 5, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8 e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;

g)

pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;

h)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

i)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

j)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 6 e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 10;

k)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

l)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo; o

m)

specie di acque profonde elencate nell’allegato IA, parte D, nelle acque dell’Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1, 2 (escluse le acque del Regno Unito della divisione 2a), da 5 a 10, 12 e 14, e nelle acque delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell’Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 24

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione o all’organismo da questa designato, per via elettronica, dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano negli allegati del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 25

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell’allegato V, parte A.

2.   Se, conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, uno Stato membro, previa notifica alla Commissione, trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, tale operazione comporta, se del caso, un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca indicato nell’allegato V, parte A, del presente regolamento non può essere superato. Lo Stato membro che opera il trasferimento di autorizzazioni di pesca ne dà notifica alla Commissione contestualmente alla notifica a quest’ultima del trasferimento di contingenti.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 26

Trasferimenti o scambi di contingenti

1.   Qualora le norme di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell’ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere una proposta di massima dei trasferimenti o scambi di contingenti con una parte contraente dell’ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.

2.   Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva tale proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell’ORGP interessato, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3.   La Commissione informa gli Stati membri di ogni trasferimento o scambio di contingente concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell’ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell’accordo con la parte contraente interessata dell’ORGP o conformemente alle norme dell’ORGP pertinente, a seconda dei casi. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 27

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di pescherecci dell’Unione con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 3.

4.   Il numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 5.

6.   Il numero di aziende autorizzate a catturare tonno rosso e il quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell’allegato VI, punto 6.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga (Thunnus alalunga) del nord come specie bersaglio ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 8.

Articolo 28

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati come indicato nell’allegato ID.

Articolo 29

Divieti relativi agli squali volpe e squali mako

1.   Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias. Tale ulteriore divieto non pregiudica il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2107.

2.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 30

FAD per tonnidi tropicali

1.   L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo al 30 aprile.

2.   Dal 2 al 16 marzo gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.

Sezione 3

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 31

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2026-2027

1.   Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangaro nelle sottozone dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale nel periodo dal 1o dicembre 2026 al 30 novembre 2027, conformemente all’articolo 7, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (45).

2.   In deroga ai termini di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1o giugno 2026.

Articolo 32

Pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2025-2026

1.   Oltre alle disposizioni speciali per la pesca esplorativa di cui all’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, la pesca di austromerluzzi nel periodo dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all’allegato VII, tabella A, del presente regolamento. A tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di giovanili e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzi, sono rilasciate vive.

3.   Ove opportuno, la pesca di austromerluzzi praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito, nel qual caso la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4.   La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico il più ampio possibile in modo da ottenere i dati necessari a determinare il potenziale di pesca e da evitare una concentrazione eccessiva delle catture e dello sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 33

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2026-2027

1.   Ai fini dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR nel periodo dal 1o dicembre 2026 al 30 novembre 2027 ne dà notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2026 mediante il modulo che figura nell’appendice dell’allegato VII, parte B, del presente regolamento.

2.   In deroga ai termini di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2026.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

4.   Uno Stato membro che intenda pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR ne dà notifica alla Commissione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:

a)

battono la sua bandiera; o

b)

battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell’attività di pesca.

5.   Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b)

un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

Sezione 4

Zona di competenza della IOTC

Articolo 34

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci

1.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell’alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 2.

3.   I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all’altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) adottato da un’ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 35

FAD derivanti e navi d’appoggio

1.   I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.   Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 250 boe operative.

3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 400.

4.   Le navi d’appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno 12 pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC.

Sezione 5

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 36

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all’allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a)

un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO; e

b)

dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 6

Zona della convenzione IATTC

Articolo 37

Pesca con cianciolo

1.   I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis):

a)

dalle ore 00:00 del 6 agosto 2026 alle ore 24:00 dell’8 ottobre 2026 o dalle ore 00:00 del 9 novembre 2026 alle ore 24:00 dell’11 gennaio 2027 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S; e

b)

dalle ore 00:00 del 9 ottobre 2026 alle ore 24:00 dell’8 novembre 2026 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 15 giugno 2026, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio.

3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

b)

quando, nel corso dell’ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

5.   Per ciascuno dei pescherecci a cianciolo operanti nella zona della convenzione IATTC e battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1o febbraio, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della IATTC.

6.   I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1 sono prorogati per i pescherecci a cianciolo dell’Unione sulla base delle loro catture di tonno obeso seguenti nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente come segue:

a)

per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 200 e le 1 499 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 10 giorni;

b)

per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 500 e le 1 799 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 13 giorni;

c)

per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 800 e le 2 099 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 16 giorni;

d)

per i pescherecci che hanno catturato tra le 2 100 e le 2 399 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 19 giorni; e

e)

per i pescherecci che hanno catturato almeno 2 400 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 22 giorni.

7.   Le proroghe dei periodi di chiusura di cui al primo comma si applicano come segue:

a)

per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), i giorni aggiuntivi sono aggiunti prima dell’inizio di tale periodo di chiusura; e

b)

per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera b), i giorni aggiuntivi sono aggiunti dopo la fine di tale periodo di chiusura.

8.   Per ciascuno di tali pescherecci, lo Stato membro di bandiera interessato informa la Commissione delle proroghe dei periodi di chiusura contestualmente alla comunicazione alla Commissione del periodo di chiusura prescelto a norma del paragrafo 2.

Articolo 38

FAD derivanti

1.   Un peschereccio a cianciolo non attiva mai un numero di FAD superiore a quanto indicato nella tabella seguente nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall’operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

Pescherecci con una capacità inferiore a 1 200  m3

210 FAD

Pescherecci con una capacità pari o superiore a 1 200  m3

340 FAD

2.   Nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento un peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a)

si astiene dall’utilizzare i FAD; e

b)

recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 39

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangaro

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangaro di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell’allegato IL.

Articolo 40

Registrazioni dei rilasci degli squali alalunga

Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del pregolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2025, entro il 31 gennaio 2026.

Sezione 7

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 41

Divieto di pesca diretta degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

gattuccio fantasma (Apristurus manis);

b)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

c)

squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

d)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

e)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

f)

razze (Rajidae);

g)

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

h)

squali del superordine Selachimorpha;

i)

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 8

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 42

Misure applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nelle zone d’alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca mirata dell’alalunga (Thunnus alalunga) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Il numero massimo di pescherecci a cianciolo dell’Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone d’alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell’allegato IX, tabella 2.

Articolo 43

Gestione della pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l’assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2026 e le ore 24:00 del 15 agosto 2026.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1o aprile 2026 alle ore 24:00 del 30 aprile 2026, o dalle ore 00:00 del 1o maggio 2026 alle ore 24:00 del 31 maggio 2026, o dalle ore 00:00 del 1o novembre 2026 alle ore 24:00 del 30 novembre 2026, o dalle ore 00:00 del 1o dicembre 2026 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2026.

3.   Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2026, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri prima del 1o marzo 2026.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 44

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell’allegato IX.

Articolo 45

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangaro nel 2026 non superino il limite di cui all’allegato IG, tabella 2. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Sezione 9

Mare di Bering

Articolo 46

Divieto di pesca del merluzzo d’Alaska nelle acque d’altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d’Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d’altura del Mare di Bering.

Sezione 10

Zona dell’accordo SIOFA

Articolo 47

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell’accordo SIOFA:

a)

limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale ai livelli indicati nell’allegato X;

b)

non pratichino la pesca di fondo se non con l’utilizzo di palangari demersali;

c)

non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Gulden Draak, Rusky, Fools-Flat, East Broken Ridge, Mid-Indian Ridge, Atlantis Bank, Bridle, Banana e Middle of What, quali definite nell’allegato IK;

d)

non pratichino la pesca nelle zone bentoniche di chiusura della pesca di Walter’s Shoal, Coral e Magneto, quali definite nell’allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico; e

e)

non pratichino la pesca con palangari demersali nella sottozona 5, quale definita nell’allegato IK.

Articolo 48

Misure relative alla pesca di austromerluzzi

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (Dissostichus spp.) nella zona dell’accordo SIOFA:

a)

non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri;

b)

abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell’attività di pesca; e

c)

effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.

Articolo 49

Divieto di pesca diretta degli squali di acque profonde

Nella zona dell’accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis), salvo nell’ambito del quantitativo autorizzato di catture accessorie di cui all’allegato IK;

b)

squalo becco d’uccello (Deania calcea);

c)

sagrì (Centrophorus granulosus);

d)

zigrino (Dalatias licha);

e)

gattuccio di Bach (Bythaelurus bachi);

f)

chimera bocca nera (Chimaera buccanigella);

g)

chimera di Didier (Chimaera didierae);

h)

chimera del marinaio (Chimaera willwatchi);

i)

squalo musolungo (Centroscymnus crepidater);

j)

spinarolo di velluto (Scymnodon macracanthus);

k)

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

l)

squalo lanterna guancia bianca (Etmopterus alphus);

m)

gattuccio panciapiccola (Apristurus indicus);

n)

chimera naso stretto (Harriotta raleighana);

o)

gattuccio testa stretta (Bythaelurus tenuicephalus);

p)

squalo serpente (Chlamydoselachus anguineus);

q)

notidano dagli occhi grandi (Hexanchus nakamurai);

r)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

s)

lemargo antartico (Somniosus antarcticus);

t)

squalo goblin (Mitsukurina owstoni);

u)

squalo lanterna viaggiatore (Etmopterus Viator);

v)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

w)

sagrì (Centrophorus squamosus);

x)

centroforo boccanera (Centrophorus squamosus);

y)

spinarolo spine corte (Squalus mitsukurii);

z)

squalo becco lungo (Deania quadrispinosa);

z bis)

squalo testa di freccia (Deania profundorum);

z ter)

razza di acque profonde (Bathyraja tunae);

z quater)

rinochimera africana (Rhinochimaera africana);

z quinquies)

gattuccio muso scuro (Bythaelurus naylori).

Sezione 11

Zona della convenzione NPFC

Articolo 50

Pesca dello sgombro occhione

1.   Per i pescherecci dell’Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti:

a)

le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all’allegato IM relativi allo sgombro occhione (Scomber japonicus) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci a cianciolo, nel caso in cui l’utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e

b)

le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura di cui alla lettera a), nel caso in cui l’utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva.

La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali dati al segretario esecutivo della NPFC.

2.   Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l’utilizzo di tali limiti di cattura di cui al paragrafo 1, lettera a) ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti.

3.   La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell’anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC.

4.   Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 51

Divieto di pesca degli squali

1.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 52

Divieto di pesca dei pesci anadromi

1.   I pescherecci dell’Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (Oncorhynchus kisutch), salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha), salmone rosso (Oncorhynchus nerka), salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha), salmone giapponese (Oncorhynchus masou) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer a pescare nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC indicati nell’allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 54

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito, a pescare nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC indicati nell’allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento, nel regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 55

Trasferimenti o scambi di contingenti con il Regno Unito

1.   Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l’Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

2.   Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito discute con quest’ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.

3.   Qualora approvi la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica agli Stati membri e al Regno Unito il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell’ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 56

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 57

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione figura nell’allegato V, parte B.

Articolo 58

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all’articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’articolo 57 del presente regolamento, mutatis mutandis.

Articolo 59

Specie vietate

1.   Nelle acque dell’Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque dell’Unione;

b)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d, e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4;

c)

complesso di specie (Dipturus cf. flossadaDipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

d)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangaro nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8;

e)

pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM da 3, 4 e da 6 a 10;

f)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell’Unione;

g)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

h)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

i)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nelle acque dell’Unione del Mediterraneo;

j)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque dell’Unione; o

k)

specie di acque profonde elencate nell’allegato IA, parte D, nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1)

all’articolo 19, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat nel 2025»

;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat nel 2026

1.   I pescherecci dell’Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico e sciabiche (*1) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

b)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

c)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)

un attrezzo altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che, per i pescherecci che tengono a bordo esclusivamente tale attrezzo, consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco a una percentuale inferiore all’1,5 % delle catture totali.

2.   I pescherecci dell’Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme ai requisiti stabiliti nell’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione degli attrezzi conformi a requisiti alternativi stabiliti nella seconda frase delle note di cui al punto 1.1 di tale parte. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l’elenco di tali pescherecci entro il 31 marzo.

3.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

(*1)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX.»;"

3)

all’articolo 63, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’articolo 19 si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;»

4)

all’articolo 63, è inserita la lettera seguente:

«e bis)

l’articolo 19 bis si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato V di tale regolamento per quanto riguarda le misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat;»

;

5)

nell’allegato IA, parte B, la tabella 59 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 59

Specie:

Melù

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Micromesistius poutassou

(WHB/8C3411)

Spagna

44 604

 (48)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

11 151

 (48)

Unione

55 755

 (47)  (48)

TAC

1 447 054

 

(47)  Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell’Unione nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

Da fissare

(48)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito, le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.»

Articolo 61

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 62

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Tuttavia:

a)

l’articolo 13, paragrafo 1, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1;

b)

l’articolo 14, paragrafi da 1 a 8, si applica dal 1o aprile 2026 al 31 marzo 2027;

c)

l’articolo 14, paragrafo 9, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 marzo 2027;

d)

gli articoli 19 e 20 si applicano dal 1o giugno 2026 al 31 dicembre 2026;

e)

l’articolo 21 si applica dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201;

f)

l’articolo 22 si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato V di tale regolamento per quanto riguarda le misure correttive per la sogliola nello Skagerrak, nel Kattegat e nel Mar Baltico occidentale;

g)

l’articolo 26 si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 gennaio 2027;

h)

l’articolo 29, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduca il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT;

i)

l’articolo 32 e l’allegato VII si applicano dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026;

j)

l’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1o gennaio 2026 all’11 gennaio 2027;

k)

l’articolo 40, paragrafo 3, si applica dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2021/56 per quanto riguarda la registrazione, da parte degli operatori dei pescherecci, del numero di rilasci di squali alalunga con indicazione delle condizioni e la comunicazione di tali informazioni allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

l)

la sezione 11 si applica dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027 o fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le misure corrispondenti;

m)

gli allegati da IA a IJ e IL si applicano anche nel 2027 e nel 2028, ove specificato in tali allegati;

n)

l’articolo 60, paragrafo 5, si applica dal 1o gennaio 2025;

o)

l’allegato IK si applica dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026, ove specificato in tale allegato;

p)

gli allegati IM e XI si applicano dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027;

q)

l’allegato II si applica dal 1o febbraio 2026 al 31 gennaio 2027;

r)

i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2026 e, ove in esso specificato, anche per il 2027 e il 2028 continuano ad applicarsi nel 2026 e, se del caso, nel 2027 e nel 2028, esclusivamente ai fini seguenti:

i)

scambi realizzati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii)

detrazioni e aggiunte effettuate ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii)

quantitativi riportati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

iv)

detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 107 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 9 a 14, da 16 a 23, 29, 40, 41, 46, 47, 49, 51, 52 e 59 continuano ad applicarsi dal giorno successivo alle date di fine applicazione di cui a tale paragrafo fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027. Tale paragrafo non si applica quando l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 cessa a seguito dell’inizio dell’applicazione degli atti giuridici ivi menzionati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/2459 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2459, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2623, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj).

(6)  Il Blim è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

(7)  L’MSY Btrigger è il livello di biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quello in grado di produrre a lungo termine l’MSY.

(8)  Per «valore FMSY» s’intende il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all’MSY di lungo termine.

(9)  Regolamento (CE) n. 1100/2007, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).

(11)  Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(12)  Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

(13)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

(14)  Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).

(15)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(16)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(17)  Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj).

(18)  Protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030) (GU L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj).

(19)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell’isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/277/oj).

(20)   Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1565/oj).

(21)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(22)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(23)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).

(24)   GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1981/691/oj. L’Unione ha approvato la convenzione CCAMLR con la decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/691/oj).

(25)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj).

(26)   GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/26/oj . L’Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/539/oj).

(27)   GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1986/238(1)/oj. L’Unione ha aderito all’ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

(28)   GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/399/oj. L’Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/399/oj).

(29)   GU L 378 del 30.12.1978, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj. L’Unione ha aderito alla convenzione NAFO con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj).

(30)   GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L’Unione ha aderito alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/314/oj).

(31)   GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2001/319/oj. L’Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/738/oj).

(32)   GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/496/oj. L’Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/780/oj).

(33)   GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2012/130/oj. L’Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/130(1)/oj).

(34)   GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/75/oj. L’Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/75(1)/oj).

(35)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj).

(36)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(37)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(38)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(39)  Tutte le reti da posta fisse e le trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

(40)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(41)  Regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione, del 12 agosto 2010, recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo in reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/724/oj).

(42)  Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2201/oj).

(43)  Codici degli attrezzi: GTR, GTN, GNS, GNC.

(44)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj).

(45)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj).

(46)  Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell’Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell’Unione della zona Copace, acque della Guyana francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe – Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell’accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO IM:

Zona della convenzione NPFC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca dei pescherecci nell’ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO X:

Zona dell’accordo SIOFA

ALLEGATO XI:

Zona della convenzione NPFC


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati del presente regolamento sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IM fanno parte dell’allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Aphanopus carbo

BSF

Pesce sciabola nero

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dissostichus eleginoides

TOP

Moro oceanico

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tonnetto striato

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja fullonica

RJF

Razza spinosa

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda a coda gialla

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Macrourus berglax

RHG

Granatiere berglax

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Pagellus bogaraveo

SBR

Occhialone

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesci piatti

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Leucoraja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Scomber japonicus

MAS

Sgombro occhione

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Sebastes mentella

REB

Scorfano atlantico

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada


ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL’UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l’Unione decide autonomamente

Tabella 1

Specie:

Acciuga

Zona:

8

Engraulis encrasicolus

(ANE/08.)

Spagna

29 700

 

TAC analitico

Francia

3 300

 

Unione

33 000

 

TAC

33 000

 


Tabella 2(1)

Specie:

Acciuga

Zona:

9W (1) e 10

Engraulis encrasicolus

(ANE/9WX10)

Spagna

0

 (2)

TAC analitico

Portogallo

0

 (2)

Unione

0

 (2)

TAC

0

 (2)

(1)  Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

36° 00’ 00" N

11° 00’ 00" O

2

37° 01’ 20" N

8° 59’ 47" O

(2)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027.


Tabella 2(2)

Specie:

Acciuga

Zona:

9S (3) e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Engraulis encrasicolus

(ANE/9SX3411)

Spagna

10 938

 

TAC precauzionale

Portogallo

338

 

Unione

11 276

 

TAC

11 639

 

(3)  Parte della sottozona 9 a sud della linea che collega i punti seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

36° 00’ 00" N

11° 00’ 00" O

2

37° 01’ 20" N

8° 59’ 47" O


Tabella 4

Specie:

Lepidorombi

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Lepidorhombus spp.

(LEZ/8C3411)

Spagna

4 375

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

219

 

Portogallo

146

 

Unione

4 740

 

TAC

4 986

 


Tabella 5

Specie:

Rane pescatrici

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Lophiidae

(ANF/8C3411)

Spagna

4 293

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

4

 

Portogallo

854

 

Unione

5 151

 

TAC

5 381

 


Tabella 6

Specie:

Merlano

Zona:

8

Merlangius merlangus

(WHG/08.)

Anno

2026 e 2027 (ciascun anno)

 

Spagna

396

 

TAC analitico

Francia

594

 

Unione

990

 

TAC

990

 


Tabella 7

Specie:

Nasello

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Merluccius merluccius

(HKE/8C3411)

Spagna

10 982

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

1 054

 

Portogallo

5 125

 

Unione

17 161

 

TAC

17 445

 


Tabella 8

Specie:

Scampo

Zona:

3a

Nephrops norvegicus

(NEP/03A.)

Danimarca

5 653

 

TAC analitico

Germania

16

 

Svezia

2 023

 

Unione

7 692

 

TAC

8 410

 


Tabella 9

Specie:

Scampo

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

Nephrops norvegicus

(NEP/8ABDE.)

Spagna

198

 

TAC analitico

Francia

3 098

 

Unione

3 296

 

TAC

4 014

 


Tabella 10

Specie:

Scampo

Zona:

8c, unità funzionale 25

Nephrops norvegicus

(NEP/8CU25)

Anno

2026, 2027 e 2028 (ciascun anno)

 

Spagna

0

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 

Unione

0

 

TAC

0

 


Tabella 11

Specie:

Scampo

Zona:

8c, unità funzionale 31

Nephrops norvegicus

(NEP/8CU31)

Anno

2026 e 2027 (ciascun anno)

 

Spagna

31

 

TAC analitico

Francia

1

 

Unione

32

 

TAC

35

 


Tabella 12

Specie:

Scampo

Zona:

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Nephrops norvegicus

(NEP/9/3411)

Spagna

46

 (4)

TAC analitico

Si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96, salvo diversamente specificato nelle note 1 e 2

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, salvo diversamente specificato nelle note 1 e 2

Portogallo

139

 (4)

Unione

185

 (4)  (5)

TAC

185

 (4)  (5)

(4)  Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.

Nelle unità funzionali 26 e 27 non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Nelle unità funzionali 26 e 27 non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(5)  Nei limiti di questo contingente, nell’unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

 

15

Nell’unità funzionale 30 non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Nell’unità funzionale 30 non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Tabella 13

Specie:

Mazzancolle

Zona:

acque della Guyana francese

Penaeus spp.

(PEN/FGU.)

Francia

Da fissare

 (6)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento

Unione

Da fissare

 (6)  (7)

TAC

Da fissare

 (6)  (7)

(6)  La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilisPenaeus brasiliensis è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(7)  Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.


Tabella 14

Specie:

Passera di mare

Zona:

Kattegat

Pleuronectes platessa

(PLE/03AS.)

Danimarca

1 388

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

16

 

Svezia

156

 

Unione

1 560

 

TAC

2 349

 


Tabella 16

Specie:

Passera di mare

Zona:

8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Pleuronectes platessa

(PLE/8/3411)

Anno

2026, 2027 e 2028 (ciascun anno)

 

Spagna

17

 

TAC precauzionale

Francia

65

 

Portogallo

17

 

Unione

99

 

TAC

99

 


Tabella 17

Specie:

Merluzzo giallo

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

Pollachius pollachius

(POL/8ABDE.)

Anno

2026 e 2027 (ciascun anno)

 

Spagna

142

 (8)

TAC analitico

Francia

692

 (8)

Unione

834

 (8)

TAC

834

 (8)

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 18

Specie:

Merluzzo giallo

Zona:

8c

Pollachius pollachius

(POL/08C.)

Anno

2026 e 2027 (ciascun anno)

 

Spagna

85

 (9)

TAC analitico

Francia

9

 (9)

Unione

94

 (9)

TAC

94

 (9)

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 19

Specie:

Merluzzo giallo

Zona:

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Pollachius pollachius

(POL/9/3411)

Anno

2026 e 2027 (ciascun anno)

 

Spagna

111

 (10)  (11)

TAC analitico

Portogallo

4

 (10)  (11)  (12)

Unione

115

 (10)  (11)

TAC

115

 (10)  (11)

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(11)  Condizione speciale: di cui fino al 100 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).

(12)  In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori al quantitativo seguente (POL/93411P). Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

38


Tabella 20

Specie:

Sogliola

Zona:

3a; acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

Solea solea

(SOL/3ABC24)

Danimarca

96

 (13)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

6

 (13)  (14)

Paesi Bassi

9

 (13)  (14)

Svezia

4

 (13)

Unione

115

 (13)

TAC

115

 (13)

(13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(14)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell’Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.


Tabella 22

Specie:

Sogliola

Zona:

8a e 8b

Solea solea

(SOL/8AB.)

Belgio

30

 

TAC analitico

Spagna

5

 

Francia

2 195

 

Paesi Bassi

164

 

Unione

2 394

 

TAC

2 482

 


Tabella 23

Specie:

Sogliole

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Solea spp.

(SOO/8CDE34)

Anno

2026 e 2027 (ciascun anno)

 

Spagna

185

 

TAC precauzionale

Portogallo

307

 

Unione

492

 (15)

TAC

492

 (15)

(15)  Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (Solea solea) superiori a quello indicato di seguito (SOL/8CDE34):

 

190


Tabella 24

Specie:

Suri/sugarelli

Zona:

9

Trachurus spp.

(JAX/09.)

Spagna

13 988

 (16)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

40 079

 (16)

Unione

54 067

 

TAC

56 520

 

(16)  Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).


Tabella 25

Specie:

Suri/sugarelli

Zona:

10; acque dell’Unione della zona Copace (17)

Trachurus spp.

(JAX/X34PRT)

Portogallo

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento

Unione

Da fissare

 (18)

TAC

Da fissare

 (18)

(17)  Acque circostanti le Azzorre.

(18)  Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Tabella 26

Specie:

Suri/sugarelli

Zona:

acque dell’Unione della zona Copace (19)

Trachurus spp.

(JAX/341PRT)

Portogallo

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento

Unione

Da fissare

 (20)

TAC

Da fissare

 (20)

(19)  Acque circostanti Madera.

(20)  Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Tabella 27

Specie:

Suri/sugarelli

Zona:

acque dell’Unione della zona Copace (21)

Trachurus spp.

(JAX/341SPN)

Spagna

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento

Unione

Da fissare

 (22)

TAC

Da fissare

 (22)

(21)  Acque circostanti le Isole Canarie.

(22)  Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

PARTE B

Stock condivisi

Tabella 1

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione della zona 3a

Ammodytes spp.

SAN/2A3A4. (23)

Danimarca

Da fissare

 (23)  (24)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96, salvo se diversamente specificato nella nota 3

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, salvo se diversamente specificato nella nota 3

Germania

Da fissare

 (23)  (24)

Svezia

Da fissare

 (23)  (24)

Unione

Da fissare

 (23)  (24)

Regno Unito

Da fissare

 

TAC

Da fissare

 

(23)  Le catture nelle diverse zone di gestione del cicerello definite di seguito sono comunicate separatamente.

(24)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell’allegato III non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Zona: acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

 (3)

(SAN/234_2R)

 (3)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

 (3)

(SAN/234_7R)

Danimarca

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Germania

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Svezia

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Unione

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Regno Unito

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Totale

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

(3)  Si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Tabella 2

Specie:

Argentina

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

Argentina silus

(ARU/1/2.)

Germania

26

 

TAC analitico

Francia

8

 

Paesi Bassi

20

 

Unione

54

 

Regno Unito

41

 

TAC

95

 


Tabella 3

Specie:

Argentina

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque dell’Unione della zona 3a

Argentina silus

(ARU/3A4-C)

Danimarca

1 163

 

TAC analitico

Germania

12

 

Francia

8

 

Irlanda

8

 

Paesi Bassi

54

 

Svezia

45

 

Unione

1 290

 

Regno Unito

21

 

TAC

1 311

 


Tabella 4

Specie:

Argentina

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

Argentina silus

(ARU/567.)

Germania

666

 

TAC analitico

Francia

14

 

Irlanda

617

 

Paesi Bassi

6 953

 

Unione

8 250

 

Regno Unito

488

 

TAC

8 738

 


Tabella 5

Specie:

Brosme

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

Brosme brosme

(USK/1214EI)

Germania

5

 (25)

TAC precauzionale

Francia

5

 (25)

Altri

2

 (25)  (26)

Unione

12

 (25)

Regno Unito

5

 (25)

TAC

17

 (25)

(25)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(26)  Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


Tabella 6

Specie:

Brosme

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4

Brosme brosme

(USK/04-C.)

Danimarca

42

 (27)

TAC precauzionale

Germania

13

 (27)

Francia

29

 (27)

Svezia

4

 (27)

Altri

4

 (28)

Unione

92

 (27)

Regno Unito

63

 (27)

TAC

155

 

(27)  Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (USK/*6AN58).

(28)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


Tabella 7

Specie:

Brosme

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

Brosme brosme

(USK/567EI.)

Germania

74

 (29)

TAC precauzionale

Spagna

260

 (29)

Francia

3 078

 (29)

Irlanda

297

 (29)

Altri

74

 (30)

Unione

3 783

 (29)

Norvegia

0

 (31)  (32)  (33)

Regno Unito

1 622

 (29)

TAC

5 405

 

(29)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(30)  Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(31)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

 

0

(32)  Inclusa la molva. I contingenti seguenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)

0

brosme (USK/*5B67-)

0

(33)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente:

 

0


Tabella 8

Specie:

Brosme

Zona:

acque norvegesi della zona 4

Brosme brosme

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

25

 

Germania

0

 

Francia

0

 

Paesi Bassi

0

 

Unione

25

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 9

Specie:

Pesci tamburo

Zona:

6, 7 e 8

Caproidae

(BOR/678-)

Danimarca

7 293

 

TAC analitico

Irlanda

20 537

 

Unione

27 830

 

Regno Unito

1 890

 

TAC

29 720

 


Tabella 10

Specie:

Aringa (34)

Zona:

3a

Clupea harengus

(HER/03A.)

Danimarca

7 344

 (34)  (35)  (36)

TAC analitico

Germania

117

 (34)  (35)  (36)

Svezia

7 682

 (34)  (35)  (36)

Unione

15 143

 (34)  (35)  (36)

Norvegia

Non pertinente

 (35)

TAC

328 566

 

(34)  Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(35)  Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

554

Germania

8

Svezia

407

Unione

969

Norvegia

250

(36)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK) e il 50 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4b (HER/*4B-EU).


Tabella 11

Specie:

Aringa (37)

Zona:

acque dell’Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30’ N

Clupea harengus

(HER/4AB.)

Danimarca

38 730

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

25 421

 

Francia

15 874

 

Paesi Bassi

37 108

 

Svezia

2 731

 

Unione

119 864

 

Norvegia

91 013

 (38)

Regno Unito

59 156

 

TAC

328 566

 

(37)  Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(38)  Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque dell’Unione della zona 4b (HER/*04B-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a:

 

2 700

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione

2 700


Tabella 12

Specie:

Aringa

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

Clupea harengus

(HER/4N-S62)

Svezia

846

 (39)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

846

 

TAC

Non pertinente

 

(39)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 13

Specie:

Aringa

Zona:

3a

Clupea harengus

(HER/03A-BC)

Danimarca

3 818

 (40)  (41)  (42)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

34

 (40)  (41)  (42)

Svezia

615

 (40)  (41)  (42)

Unione

4 467

 (40)  (41)  (42)

TAC

328 566

 (41)

(40)  Esclusivamente per l’aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(41)  Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

554

Germania

8

Svezia

407

Unione

969

(42)  Condizione speciale: fino al 100 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).


Tabella 14

Specie:

Aringa (43)

Zona:

4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a

Clupea harengus

(HER/2A47DX)

Belgio

34

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

6 597

 

Germania

34

 

Francia

34

 

Paesi Bassi

34

 

Svezia

32

 

Unione

6 765

 

Regno Unito

101

 

TAC

328 566

 

(43)  Esclusivamente per l’aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Tabella 15

Specie:

Aringa (44)

Zona:

4c e 7d (45)

Clupea harengus

(HER/4CXB7D)

Belgio

7 500

 (46)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

507

 (46)

Germania

333

 (46)

Francia

7 569

 (46)

Paesi Bassi

12 552

 (46)

Unione

28 461

 (46)

Regno Unito

4 156

 (46)

TAC

328 566

 

(44)  Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(45)  Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56’ N, 1° 19,1’ E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33’ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(46)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


Tabella 16

Specie:

Aringa

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (47)

Clupea harengus

(HER/5B6ANB)

Germania

142

 (48)

TAC analitico

Francia

27

 (48)

Irlanda

192

 (48)

Paesi Bassi

142

 (48)

Unione

503

 (48)

Regno Unito

998

 (48)

TAC

1 501

 

(47)  Si tratta dello stock di aringa nella parte della divisione 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

(48)  È vietata la pesca mirata di aringa nella parte delle divisioni soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30’ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


Tabella 17

Specie:

Aringa

Zona:

6aS (49), 7b, 7c

Clupea harengus

(HER/6AS7BC)

Irlanda

2 972

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

297

 

Unione

3 269

 

TAC

3 269

 

(49)  Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00’ N e a ovest di 07° 00’ O.


Tabella 18

Specie:

Aringa

Zona:

7a (50)

Clupea harengus

(HER/07A/MM)

Irlanda

41

 

TAC analitico

Unione

41

 

Regno Unito

4 137

 

TAC

4 178

 

(50)  Da questa zona è sottratta la zona delimitata:

a nord, dal parallelo di latitudine 52° 30’ N,

a sud, dal parallelo di latitudine 52° 00’ N,

a ovest, dalla costa dell’Irlanda,

a est, dalla costa del Regno Unito.


Tabella 19

Specie:

Aringa

Zona:

7e e 7f

Clupea harengus

(HER/7EF.)

Francia

77

 

TAC precauzionale

Unione

77

 

Regno Unito

77

 

TAC

154

 


Tabella 20

Specie:

Aringa

Zona:

7a, a sud di 52° 30’ N; 7g (51), 7h (51), 7j (51) e 7k (51)

Clupea harengus

(HER/7G-K.)

Germania

10

 (52)

TAC analitico

Francia

54

 (52)

Irlanda

750

 (52)

Paesi Bassi

54

 (52)

Unione

868

 (52)

Regno Unito

1

 (53)

TAC

869

 

(51)  La zona è aumentata dell’area delimitata:

a nord, dal parallelo di latitudine 52° 30’ N,

a sud, dal parallelo di latitudine 52° 00’ N,

a ovest, dalla costa dell’Irlanda,

a est, dalla costa del Regno Unito.

(52)  Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

(53)  Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca in base alla valutazione del CIEM.


Tabella 21

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

Skagerrak

Gadus morhua

(COD/03AN.)

Belgio

4

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

1 277

 

Germania

32

 

Paesi Bassi

8

 

Svezia

223

 

Unione

1 544

 

TAC

1 596

 


Tabella 22

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

Gadus morhua

(COD/2A3AX4)

Belgio

267

 (54)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

1 536

 

Germania

973

 (54)

Francia

330

 (54)

Paesi Bassi

868

 

Svezia

10

 

Unione

3 984

 (57)

Norvegia

1 898

 (55)

Regno Unito

5 282

 (54)  (56)

TAC

11 164

 

(54)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (COD/*6AN58).

(55)  Di cui non può essere prelevato nelle acque dell’Unione (COD/*3AX4-EU) un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC:

 

1 579

(56)  Di cui i quantitativi massimi seguenti di merluzzo bianco possono essere pescati (COD/*4BC) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 4b e 4c:

 

250

(57)  Di cui i quantitativi massimi seguenti di merluzzo bianco possono essere pescati (COD/*4BC) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 4b e 4c:

Belgio

101

Danimarca

577

Germania

367

Francia

124

Paesi Bassi

327

Svezia

4

Unione

1 500

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

2 883


Tabella 23

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

Gadus morhua

(COD/4N-S62)

Svezia

382

 (58)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

382

 

TAC

Non pertinente

 

(58)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.


Tabella 24

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00’ O e delle zone 12 e 14

Gadus morhua

(COD/5W6-14)

Belgio

0

 (59)

TAC precauzionale

Germania

2

 (59)

Francia

11

 (59)

Irlanda

5

 (59)

Unione

18

 (59)

Regno Unito

56

 (59)

TAC

74

 (59)

(59)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 25

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00’ O

Gadus morhua

(COD/5BE6A)

Belgio

1

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

7

 

Francia

78

 

Irlanda

31

 

Unione

117

 

Regno Unito

508

 

TAC

625

 


Tabella 26

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

7a

Gadus morhua

(COD/07A.)

Belgio

4

 (60)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

12

 (60)

Irlanda

74

 (60)

Paesi Bassi

1

 (60)

Unione

91

 (60)

Regno Unito

74

 (60)

TAC

165

 (60)

(60)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 27

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Gadus morhua

(COD/7XAD34)

Belgio

8

 (61)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

136

 (61)

Irlanda

27

 (61)

Paesi Bassi

0

 (61)

Unione

171

 (61)

Regno Unito

20

 (61)

TAC

191

 (61)

(61)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 28

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

7d

Gadus morhua

(COD/07D.)

Belgio

28

 (62)  (63)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

546

 (62)  (63)

Paesi Bassi

16

 (62)  (63)

Unione

590

 (62)  (63)

Regno Unito

60

 (62)  (64)

TAC

650

 

(62)  Esclusivamente per le catture accessorie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

(63)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(64)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).


Tabella 29

Specie:

Passera lingua di cane

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

Glyptocephalus cynoglossus

(WIT/03A-C.)

Danimarca

802

 (65)

TAC analitico

Germania

1

 (65)

Paesi Bassi

1

 (65)

Svezia

167

 (65)

Unione

971

 (65)

TAC

971

 

(65)  Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C1).


Tabella 30

Specie:

Lepidorombi

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Lepidorhombus spp.

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

9

 (66)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

8

 (66)

Germania

8

 (66)

Francia

50

 (66)

Paesi Bassi

40

 (66)

Unione

115

 (66)

Regno Unito

2 950

 (66)

TAC

3 065

 

(66)  Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (LEZ/*6AN58).


Tabella 31

Specie:

Lepidorombi

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lepidorhombus spp.

(LEZ/56-14)

Spagna

570

 (67)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

2 225

 (67)

Irlanda

650

 (67)

Unione

3 445

 (67)

Regno Unito

2 745

 (67)

TAC

6 190

 

(67)  Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


Tabella 32

Specie:

Lepidorombi

Zona:

7

Lepidorhombus spp.

(LEZ/07.)

Belgio

397

 (68)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

4 405

 (69)

Francia

5 346

 (69)

Irlanda

2 431

 (69)

Unione

12 579

 

Regno Unito

3 445

 (69)

TAC

16 024

 

(68)  Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(69)  Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


Tabella 33

Specie:

Lepidorombi

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

Lepidorhombus spp.

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

833

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

673

 

Unione

1 506

 

TAC

1 585

 


Tabella 34

Specie:

Rane pescatrici

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Lophiidae

(ANF/2AC4-C)

Belgio

386

 (70)  (71)

TAC analitico

Danimarca

850

 (70)  (71)

Germania

415

 (70)  (71)

Francia

79

 (70)  (71)

Paesi Bassi

292

 (70)  (71)

Svezia

10

 (70)  (71)

Unione

2 032

 (70)  (71)

Regno Unito

17 355

 (70)  (71)

TAC

19 387

 

(70)  Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (ANF/*6AN58).

(71)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30’ N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


Tabella 35

Specie:

Rane pescatrici

Zona:

acque norvegesi della zona 4

Lophiidae

(ANF/04-N.)

Belgio

36

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

926

 

Germania

15

 

Paesi Bassi

13

 

Unione

990

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 36

Specie:

Rane pescatrici

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lophiidae

(ANF/56-14)

Belgio

316

 (72)

TAC analitico

Germania

361

 (72)

Spagna

338

 (72)

Francia

3 890

 (72)

Irlanda

880

 (72)

Paesi Bassi

304

 (72)

Unione

6 089

 (72)

Regno Unito

4 882

 (72)

TAC

10 971

 

(72)  Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


Tabella 37

Specie:

Rane pescatrici

Zona:

7

Lophiidae

(ANF/07.)

Belgio

3 982

 (73)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

444

 (73)

Spagna

1 582

 (73)

Francia

25 550

 (73)

Irlanda

3 265

 (73)

Paesi Bassi

516

 (73)

Unione

35 339

 (73)

Regno Unito

10 783

 (73)

TAC

46 122

 

(73)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


Tabella 38

Specie:

Rane pescatrici

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

Lophiidae

(ANF/8ABDE.)

Spagna

1 793

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

9 978

 

Unione

11 771

 

TAC

12 358

 


Tabella 39

Specie:

Eglefino

Zona:

3a

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/03A.)

Belgio

27

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

4 573

 

Germania

291

 

Paesi Bassi

5

 

Svezia

541

 

Unione

5 437

 

TAC

5 675

 


Tabella 40

Specie:

Eglefino

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/2AC4.)

Belgio

530

 (74)  (75)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

3 643

 (74)  (75)

Germania

2 318

 (74)  (75)

Francia

4 042

 (74)

Paesi Bassi

398

 (74)  (75)

Svezia

325

 (74)  (75)

Unione

11 256

 (74)

Norvegia

21 237

 (76)

Regno Unito

59 844

 

TAC

92 337

 

(74)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (HAD/*6AN58).

(75)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 3a (HAD/*03A.).

(76)  Di cui 17 671 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell’Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

6 970


Tabella 41

Specie:

Eglefino

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/4N-S62)

Svezia

707

 (77)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

707

 

TAC

Non pertinente

 

(77)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 42

Specie:

Eglefino

Zona:

acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/6B1214)

Belgio

26

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

27

 

Francia

1 198

 

Irlanda

858

 

Unione

2 109

 

Regno Unito

11 951

 

TAC

14 060

 


Tabella 43

Specie:

Eglefino

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/5BC6A.)

Belgio

25

 (78)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

26

 (78)

Francia

1 132

 (78)

Irlanda

812

 (78)

Unione

1 995

 (78)

Regno Unito

8 294

 

TAC

10 289

 

(78)  Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4.).


Tabella 44

Specie:

Eglefino

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/7X7A34)

Belgio

16

 (79)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

989

 (79)

Irlanda

329

 (79)

Unione

1 334

 (79)

Regno Unito

365

 (79)

TAC

1 824

 (79)

(79)  Esclusivamente per le catture accessorie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dell’eglefino.


Tabella 45

Specie:

Eglefino

Zona:

7a

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/07A.)

Belgio

8

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

36

 

Irlanda

214

 

Unione

258

 

Regno Unito

328

 

TAC

586

 


Tabella 46

Specie:

Merlano

Zona:

3a

Merlangius merlangus

(WHG/03A.)

Danimarca

362

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

1

 

Svezia

39

 

Unione

402

 

TAC

455

 


Tabella 47

Specie:

Merlano

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

Merlangius merlangus

(WHG/2AC4.)

Belgio

2 456

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

10 621

 

Germania

2 763

 

Francia

15 963

 

Paesi Bassi

6 139

 

Svezia

14

 

Unione

37 956

 

Norvegia

15 934

 (80)

Regno Unito

105 449

 

TAC

159 344

 

(80)  Di cui 13 259 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell’Unione (WHG/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

21 407


Tabella 48

Specie:

Merlano

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merlangius merlangus

(WHG/56-14)

Germania

26

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento

Francia

523

 

Irlanda

1 280

 

Unione

1 829

 

Regno Unito

3 535

 

TAC

5 364

 


Tabella 49

Specie:

Merlano

Zona:

7a

Merlangius merlangus

(WHG/07A.)

Belgio

3

 (81)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

37

 (81)

Irlanda

211

 (81)

Paesi Bassi

1

 (81)

Unione

252

 (81)

Regno Unito

394

 (81)

TAC

646

 (81)

(81)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 50

Specie:

Merlano

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

Merlangius merlangus

(WHG/7X7A-C)

Belgio

394

 

TAC analitico

Francia

24 234

 

Irlanda

11 231

 

Paesi Bassi

197

 

Unione

36 056

 (84)  (85)

Regno Unito

4 685

 (82)  (83)

TAC

41 575

 

(82)  Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

 

260

(83)  Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (WHG/*07D.).

 

4 425

(84)  Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

Belgio

22

Francia

1 347

Irlanda

624

Paesi Bassi

11

Unione

2 004

(85)  Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (WHG/*07D.). Nei limiti di questi contingenti, nella zona 7d non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Belgio

372

Francia

22 888

Irlanda

10 607

Paesi Bassi

186

Unione

34 053


Tabella 51

Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

Merlangius merlangusPollachius pollachius

(W/P/4N-S62)

Svezia

190

 (86)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

190

 

TAC

Non pertinente

 

(86)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 52

Specie:

Nasello

Zona:

3a

Merluccius merluccius

(HKE/03A.)

Danimarca

1 516

 (87)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

129

 (87)

Unione

1 645

 

TAC

1 645

 

(87)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.


Tabella 53

Specie:

Nasello

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Merluccius merluccius

(HKE/2AC4-C)

Belgio

15

 (88)  (89)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

623

 (88)  (89)

Germania

72

 (88)  (89)

Francia

138

 (88)  (89)

Paesi Bassi

36

 (88)  (89)

Unione

884

 (88)  (89)

Regno Unito

1 020

 (88)  (89)

TAC

1 904

 

(88)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(89)  Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (HKE/*6AN58).


Tabella 54

Specie:

Nasello

Zona:

acque norvegesi della zona 4

Merluccius merluccius

(HKE/04-N.)

Belgio

12

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

1 108

 

Germania

125

 

Francia

51

 

Paesi Bassi

89

 

Svezia

Non pertinente

 

Unione

1 385

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 55

Specie:

Nasello

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merluccius merluccius

(HKE/571214)

Belgio

272

 (90)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

8 711

 (90)

Francia

13 453

 (90)

Irlanda

1 630

 (90)

Paesi Bassi

175

 (90)

Unione

24 241

 (90)

Regno Unito

6 366

 (90)

TAC

30 607

 

(90)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e le acque dell’Unione della zona 4, nonché verso le acque del Regno Unito e le acque internazionali della zona 2a. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio

36

Spagna

1 455

Francia

1 455

Irlanda

182

Paesi Bassi

18

Unione

3 146

Regno Unito

819


Tabella 56

Specie:

Nasello

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

Merluccius merluccius

(HKE/8ABDE.)

Belgio

9

 (91)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

6 287

 

Francia

14 120

 

Paesi Bassi

18

 (91)

Unione

20 434

 

TAC

20 756

 

(91)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

1 821

Francia

3 279

Paesi Bassi

5

Unione

5 107


Tabella 57

Specie:

Melù

Zona:

acque norvegesi delle zone 2 e 4

Micromesistius poutassou

(WHB/24-N.)

Danimarca

da fissare

 

TAC analitico

Unione

da fissare

 

TAC

851 344

 


Tabella 58

Specie:

Melù

Zona:

acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

Micromesistius poutassou

(WHB/1X14)

Danimarca

38 983

 (92)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

15 157

 (92)

Spagna

33 049

 (92)  (93)

Francia

27 129

 (92)

Irlanda

30 188

 (92)

Paesi Bassi

47 537

 (92)

Portogallo

3 070

 (92)  (93)

Svezia

9 643

 (92)

Unione

204 756

 (92)  (94)

Norvegia

47 905

 (95)  (96)

Isole Fær Øer

Non pertinente

 

Regno Unito

Non pertinente

 

TAC

851 344

 

(92)  Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di tonnellate da fissare per l’Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla percentuale seguente dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): percentuale da fissare

(93)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e verso le acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(94)  Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell’Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

Da fissare

(95)  Può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30’ N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O (WHB/*46AB7-EU).

(96)  Condizione speciale: il quantitativo seguente del contingente norvegese può essere pescato nelle acque dell’Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30’ N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O:

Da fissare


Tabella 59

Specie:

Melù

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Micromesistius poutassou

(WHB/8C3411)

Spagna

26 242

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

6 561

 

Unione

32 803

 (97)

TAC

851 344

 

(97)  Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell’Unione nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):

Da fissare


Tabella 60

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Microstomus kittGlyptocephalus cynoglossus

(L/W/2AC4-C)

Belgio

97

 

TAC analitico

Danimarca

269

 

Germania

34

 

Francia

73

 

Paesi Bassi

223

 

Svezia

3

 

Unione

699

 (100)  (101)

Regno Unito

1 357

 (98)  (99)

TAC

2 056

 

(98)  Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di limanda (LEM/2AC47D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C) e acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

 

605

(99)  Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di passera lingua di cane (WIT/2AC47D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C) e acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

 

752

(100)  Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di limanda (LEM/2AC43A7D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C), acque dell’Unione della zona 3a (LEM/*03A-C) e acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

Belgio

43

Danimarca

120

Germania

15

Francia

33

Paesi Bassi

99

Svezia

1

Unione

311

(101)  Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di passera lingua di cane (WIT/2AC43A7D). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C), acque dell’Unione della zona 3a (WIT/*03A-C) e acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

Belgio

54

Danimarca

148

Germania

19

Francia

41

Paesi Bassi

124

Svezia

2

Unione

388


Tabella 61

Specie:

Limanda

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

Microstomus kitt

(LEM/03A-C.)

Danimarca

92

 (102)

TAC analitico

Germania

1

 (102)

Paesi Bassi

5

 (102)

Svezia

3

 (102)

Unione

101

 (102)

TAC

101

 

(102)  Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C1).


Tabella 62

Specie:

Limanda

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 7d

Microstomus kitt

(LEM/07D.)

Belgio

42

 (103)

TAC analitico

Francia

21

 (103)

Paesi Bassi

4

 (103)

Unione

67

 (103)

Regno Unito

16

 (103)

TAC

83

 

(103)  Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4, nonché nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C2).


Tabella 63

Specie:

Molva azzurra

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

Molva dypterygia

(BLI/5B67-)

Germania

109

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

16

 

Spagna

343

 

Francia

7 811

 

Irlanda

30

 

Lituania

7

 

Polonia

3

 

Altri

30

 (104)

Unione

8 349

 

Norvegia

0

 (105)

Isole Fær Øer

0

 (106)

Regno Unito

2 783

 

TAC

11 132

 

(104)  Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(105)  Da pescare nelle acque dell’Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(106)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell’Unione della zona 6a a nord di 56° 30’ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco.


Tabella 64

Specie:

Molva azzurra

Zona:

acque internazionali della zona 12

Molva dypterygia

(BLI/12INT-)

Estonia

0

 

TAC analitico

Spagna

37

 

Francia

1

 

Lituania

0

 

Altri

0

 (107)

Unione

38

 

Regno Unito

0

 

TAC

38

 

(107)  Il contingente non assegnato «Altri» destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


Tabella 65

Specie:

Molva azzurra

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4

Molva dypterygia

(BLI/24-)

Danimarca

2

 (108)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

2

 (108)

Irlanda

2

 (108)

Francia

8

 (108)

Altri

2

 (108)  (109)

Unione

16

 (108)

Regno Unito

6

 (108)

TAC

22

 (108)

(108)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(109)  Il contingente non assegnato «Altri» destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


Tabella 66

Specie:

Molva azzurra

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

Molva dypterygia

(BLI/03A-)

Danimarca

1,5

 (110)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

1

 (110)

Svezia

1,5

 (110)

Unione

4

 (110)

TAC

4

 (110)

(110)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 67

Specie:

Molva

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

Molva molva

(LIN/1/2.)

Danimarca

5

 

TAC precauzionale

Germania

5

 

Francia

5

 

Altri

2

 (111)

Unione

19

 

Regno Unito

6

 

TAC

25

 

(111)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


Tabella 68

Specie:

Molva

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

Molva molva

(LIN/03A-C.)

Belgio

8

 

TAC analitico

Danimarca

61

 

Germania

8

 

Svezia

24

 

Unione

101

 

Regno Unito

0

 

TAC

101

 


Tabella 69

Specie:

Molva

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4

Molva molva

(LIN/04-C.)

Belgio

9

 (112)  (113)

TAC analitico

Danimarca

133

 (112)  (113)

Germania

83

 (112)  (113)

Francia

74

 (112)

Paesi Bassi

3

 (112)

Svezia

6

 (112)  (113)

Unione

308

 (112)

Regno Unito

1 269

 (112)  (113)

TAC

1 586

 

(112)  Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (LIN/*6AN58).

(113)  Condizione speciale: di cui fino al 35 %, ma non oltre un quantitativo pari a 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).


Tabella 70

Specie:

Molva

Zona:

acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

Molva molva

(LIN/05EI.)

Belgio

1

 (114)

TAC precauzionale

Danimarca

1

 (114)

Germania

1

 (114)

Francia

1

 (114)

Unione

4

 (114)

Regno Unito

1

 (114)

TAC

5

 (114)

(114)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 71

Specie:

Molva

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

Molva molva

(LIN/6X14.)

Belgio

27

 (115)

TAC analitico

Danimarca

5

 (115)

Germania

98

 (115)

Irlanda

527

 (115)

Spagna

1 971

 (115)

Francia

2 101

 (115)

Portogallo

5

 (115)

Unione

4 734

 (115)

Norvegia

0

 (116)  (117)  (118)

Isole Fær Øer

0

 (119)  (120)

Regno Unito

2 901

 (115)

TAC

7 635

 

(115)  Condizione speciale: di cui fino al 50 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(116)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

 

0

(117)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)

0

brosme (USK/*5B67-)

0

(118)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente:

 

0

(119)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30’ N e 6b (LIN/*6BAN.).

(120)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il quantitativo seguente in tonnellate (OTH/*6AB.):

 

0


Tabella 72

Specie:

Molva

Zona:

acque norvegesi della zona 4

Molva molva

(LIN/04-N.)

Belgio

4

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

443

 

Germania

12

 

Francia

5

 

Paesi Bassi

1

 

Unione

465

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 73

Specie:

Scampo

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Nephrops norvegicus

(NEP/2AC4-C)

Belgio

1 158

 

TAC analitico

Danimarca

1 158

 

Germania

17

 

Francia

34

 

Paesi Bassi

596

 

Unione

2 963

 

Regno Unito

19 180

 

TAC

22 143

 


Tabella 74

Specie:

Scampo

Zona:

acque norvegesi della zona 4

Nephrops norvegicus

(NEP/04-N.)

Danimarca

200

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Unione

200

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 75

Specie:

Scampo

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

Nephrops norvegicus

(NEP/5BC6.)

Spagna

33

 

TAC analitico

Francia

132

 

Irlanda

221

 

Unione

386

 

Regno Unito

15 981

 

TAC

16 367

 


Tabella 76

Specie:

Scampo

Zona:

7

Nephrops norvegicus

(NEP/07.)

Spagna

682

 (121)

TAC analitico

Francia

2 764

 (121)

Irlanda

4 191

 (121)

Unione

7 637

 (121)

Regno Unito

5 530

 (121)

TAC

13 167

 (121)

(121)  Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)

Spagna

654

Francia

410

Irlanda

787

Unione

1 851

Regno Unito

318


Tabella 77

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

3a

Pandalus borealis

(PRA/03A.)

Danimarca

0

 (122)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

0

 (122)

Unione

0

 (122)

TAC

0

 (122)

(122)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027.


Tabella 78

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Pandalus borealis

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

 

Svezia

0

 

Unione

0

 

Regno Unito

0

 

TAC

0

 


Tabella 79

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

Pandalus borealis

(PRA/4N-S62)

Danimarca

25

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

123

 (123)

Unione

148

 

TAC

Non pertinente

 

(123)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 80

Specie:

Passera di mare

Zona:

Skagerrak

Pleuronectes platessa

(PLE/03AN.)

Belgio

103

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

13 392

 

Germania

69

 

Paesi Bassi

2 575

 

Svezia

717

 

Unione

16 856

 

TAC

19 346

 


Tabella 81

Specie:

Passera di mare

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

Pleuronectes platessa

(PLE/2A3AX4)

Belgio

6 026

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

19 583

 

Germania

5 649

 

Francia

1 130

 

Paesi Bassi

37 660

 

Unione

70 048

 

Norvegia

10 122

 (124)

Regno Unito

38 277

 

TAC

144 605

 

(124)  Di cui 8 423 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell’Unione (PLE/*3AX4-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

32 865


Tabella 82

Specie:

Passera di mare

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Pleuronectes platessa

(PLE/56-14)

Francia

13

 

TAC precauzionale

Irlanda

173

 

Unione

186

 

Regno Unito

288

 

TAC

474

 


Tabella 83

Specie:

Passera di mare

Zona:

7a

Pleuronectes platessa

(PLE/07A.)

Belgio

17

 

TAC analitico

Francia

7

 

Irlanda

132

 

Paesi Bassi

5

 

Unione

161

 

Regno Unito

314

 

TAC

614

 


Tabella 84

Specie:

Passera di mare

Zona:

7d e 7e

Pleuronectes platessa

(PLE/7DE.)

Belgio

292

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

973

 

Unione

1 265

 (127)  (128)

Regno Unito

811

 (125)  (126)

TAC

2 203

 

(125)  Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (PLE/*07D.):

 

215

(126)  Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7e (PLE/*07E.):

 

596

(127)  Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d (PLE/*07D.):

Belgio

242

Francia

807

Unione

1 049

(128)  Di cui i quantitativi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7e (PLE/*07E.):

Belgio

50

Francia

166

Unione

216


Tabella 85

Specie:

Passera di mare

Zona:

7f e 7g

Pleuronectes platessa

(PLE/7FG.)

Belgio

27

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

48

 

Irlanda

7

 

Unione

82

 

Regno Unito

30

 

TAC

114

 


Tabella 86

Specie:

Passera di mare

Zona:

7h, 7j e 7k

Pleuronectes platessa

(PLE/7HJK.)

Belgio

8

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8 del presente regolamento

Francia

15

 

Irlanda

53

 

Paesi Bassi

31

 

Unione

107

 

Regno Unito

23

 

TAC

130

 


Tabella 87

Specie:

Merluzzo giallo

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Pollachius pollachius

(POL/56-14)

Spagna

1

 

TAC analitico

Francia

45

 

Irlanda

13

 

Unione

59

 

Regno Unito

34

 (129)

TAC

93

 

(129)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 88

Specie:

Merluzzo giallo

Zona:

7

Pollachius pollachius

(POL/07.)

Belgio

63

 (130)

TAC analitico

Spagna

4

 (130)

Francia

1 447

 (130)

Irlanda

154

 (130)

Unione

1 668

 (130)

Regno Unito

556

 

TAC

2 224

 (130)

(130)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).


Tabella 89

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Pollachius virens

(POK/2C3A4)

Belgio

15

 (131)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

1 836

 (131)

Germania

4 637

 (131)

Francia

10 913

 (131)

Paesi Bassi

46

 (131)

Svezia

252

 (131)

Unione

17 699

 (131)

Norvegia

29 608

 (132)

Regno Unito

6 746

 

TAC

54 053

 

(131)  Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30’ N (POK/*6AN58).

(132)  Di cui 23 388 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell’Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

Unione

15 980


Tabella 90

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

Pollachius virens

(POK/56-14)

Germania

244

 (133)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

2 423

 (133)

Irlanda

81

 (133)

Unione

2 748

 (133)

Norvegia

0

 

Regno Unito

2 860

 

TAC

5 608

 

(133)  Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C)


Tabella 91

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

Pollachius virens

(POK/4N-S62)

Svezia

880

 (134)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

880

 

TAC

Non pertinente

 

(134)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai contingenti di queste specie.


Tabella 92

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Pollachius virens

(POK/7/3411)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Francia

83

 

Irlanda

41

 

Unione

124

 

Regno Unito

22

 

TAC

146

 


Tabella 93

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Scophthalmus maximusScophthalmus rhombus

(T/B/2AC4-C)

Belgio

364

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

777

 

Germania

198

 

Francia

94

 

Paesi Bassi

2 753

 

Svezia

6

 

Unione

4 192

 (137)  (138)

Regno Unito

1 048

 (135)  (136)

TAC

5 240

 

(135)  Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di rombo chiodato (TUR/2AC4-C):

 

654

(136)  Di cui può essere pescato il quantitativo massimo seguente di rombo liscio (BLL/2AC47DE). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C) e acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 7de (BLL/*7DE.).

 

394

(137)  Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di rombo chiodato (TUR/2AC4-C):

Belgio

227

Danimarca

485

Germania

124

Francia

58

Paesi Bassi

1 719

Svezia

3

Unione

2 616

(138)  Di cui possono essere pescati i quantitativi massimi seguenti di rombo liscio (BLL/2AC43A7DE). Tale quantitativo può essere pescato nelle zone seguenti e le catture sono comunicate separatamente: acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4, acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C), acque dell’Unione della zona 3a (BLL/*03A-C) e acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 7de (BLL/*7DE.).

Belgio

137

Danimarca

292

Germania

75

Francia

35

Paesi Bassi

1 035

Svezia

2

Unione

1 576


Tabella 94

Specie:

Rombo liscio

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

Scophthalmus rhombus

(BLL/03A-C.)

Danimarca

145

 (139)

TAC analitico

Germania

0

 (139)

Paesi Bassi

14

 (139)

Svezia

27

 (139)

Unione

186

 (139)

TAC

186

 

(139)  Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C1).


Tabella 95

Specie:

Rombo liscio

Zona:

7d e 7e

Scophthalmus rhombus

(BLL/07DE.)

Belgio

172

 (140)

TAC analitico

Francia

384

 (140)

Paesi Bassi

4

 (140)

Unione

560

 (140)

Regno Unito

353

 (140)

TAC

913

 

(140)  Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C2).


Tabella 96

Specie:

Razze

Zona:

acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Rajiformes

(SRX/2AC4-C)

Belgio

583

 (141)  (142)  (143)  (144)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

23

 (141)  (142)  (143)

Germania

29

 (141)  (142)  (143)

Francia

92

 (141)  (142)  (143)  (144)

Paesi Bassi

498

 (141)  (142)  (143)  (144)

Unione

1 225

 (141)  (143)

Regno Unito

2 727

 (141)  (142)  (143)  (144)

TAC

3 952

 (143)

(141)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(142)  Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto nella legislazione del Regno Unito.

(143)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

(144)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i pertinenti divieti previsti nel diritto dell’Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


Tabella 97

Specie:

Razze

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

Rajiformes

(SRX/03A-C.)

Danimarca

84

 (145)

TAC precauzionale

Svezia

24

 (145)

Unione

108

 (145)

TAC

108

 

(145)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


Tabella 98

Specie:

Razze

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

Rajiformes

(SRX/67AKXD)

Belgio

783

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

4

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Francia

3 516

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Germania

10

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Irlanda

1 131

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Lituania

18

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Paesi Bassi

3

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Portogallo

19

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Spagna

946

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Unione

6 430

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

Regno Unito

2 890

 (146)  (147)  (148)  (149)  (151)  (153)

TAC

9 320

 (148)  (149)  (151)  (153)

(146)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(147)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti nel diritto dell’Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(148)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti nel TAC distinto (RJU/7DE.). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

(149)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7e, 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f, 7g e 7e non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito.

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

7f e 7g

Raja microocellata

(RJE/7FG.)

Belgio

6

 (151)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

0

 (151)

 

Francia

25

 (151)

 

Germania

0

 (151)

 

Irlanda

8

 (151)

 

Lituania

0

 (151)

 

Paesi Bassi

0

 (151)

 

Portogallo

0

 (151)

 

Spagna

7

 (151)

 

Unione

46

 (151)

 

Regno Unito

57

 (151)

 

TAC

103

 

 

(151)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell’Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

7e

Raja microocellata

(RJE/07E.)

Belgio

1

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

0

 

 

Francia

6

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

2

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

2

 

 

Unione

11

 

 

Regno Unito

5

 

 

TAC

16

 

 

(151)  Di cui i quantitativi massimi seguenti di razza spinosa (RJF/67AKXD) possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k:

Specie:

Razza spinosa

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

Leucoraja fullonica

(RJF/67AKXD)

Belgio

11

 (153)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

0

 (153)

 

Francia

51

 (153)

 

Germania

0

 (153)

 

Irlanda

16

 (153)

 

Lituania

0

 (153)

 

Paesi Bassi

0

 (153)

 

Portogallo

0

 (153)

 

Spagna

14

 (153)

 

Unione

92

 (153)

 

Regno Unito

42

 (153)

 

TAC

134

 

 

(153)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % di razza spinosa (Leucoraja fullonica) può essere pescato nelle acque della zona 7d (RJF/*07D.), fatti salvi i pertinenti divieti previsti nel diritto dell’Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza spinosa (Leucoraja fullonica) sono comunicate separatamente (RJF/*07D.).

(153)  Di cui i quantitativi massimi seguenti di razza rotonda (RJI/67AKXD) possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k:

Specie:

Razza rotonda

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

Leucoraja circularis

(RJI/67AKXD)

Belgio

2

 (155)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

0

 (155)

 

Francia

11

 (155)

 

Germania

0

 (155)

 

Irlanda

3

 (155)

 

Lituania

0

 (155)

 

Paesi Bassi

0

 (155)

 

Portogallo

0

 (155)

 

Spagna

3

 (155)

 

Unione

19

 (155)

 

Regno Unito

8

 (155)

 

TAC

27

 

 

(155)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % di razza rotonda(Leucoraja circularis) può essere pescato nelle acque della zona 7d (RJI/*07D.), fatti salvi i pertinenti divieti previsti nel diritto dell’Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza rotonda (Leucoraja circularis) sono comunicate separatamente (RJI/*07D.).


Tabella 99

Specie:

Razze

Zona:

7d

Rajiformes

(SRX/07D.)

Belgio

299

 (155)  (156)  (157)  (158)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

2 509

 (155)  (156)  (157)  (158)

Paesi Bassi

16

 (155)  (156)  (157)  (158)

Unione

2 824

 (155)  (156)  (157)  (158)  (160)

Regno Unito

529

 (155)  (156)  (157)  (158)  (159)

TAC

3 353

 (158)

(155)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(156)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(157)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(158)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di questa specie sono imputate ai quantitativi previsti nel TAC distinto (RJU/7DE.).

(159)  Di cui fino a 3 tonnellate di razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) possono essere pescate nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d.

(160)  Di cui i quantitativi massimi seguenti di razza dagli occhi piccoli (RJE/07D.) possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della zona 7d:

Belgio

1

Francia

12

Paesi Bassi

0

Unione

13


Tabella 100

Specie:

Razza ondulata

Zona:

7d e 7e

Raja undulata

(RJU/7DE.)

Belgio

283

 (161)

TAC analitico

Estonia

1

 (161)

Francia

1 390

 (161)

Germania

3

 (161)

Irlanda

367

 (161)

Lituania

6

 (161)

Paesi Bassi

3

 (161)

Portogallo

6

 (161)

Spagna

306

 (161)

Unione

2 365

 (161)

Regno Unito

1 274

 (161)

TAC

3 639

 (161)

(161)  Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell’Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell’Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.


Tabella 101

Specie:

Razze

Zona:

acque dell’Unione delle zone 8 e 9

Rajiformes

(SRX/89-C.)

Belgio

12

 (162)  (163)

TAC precauzionale

Francia

2 207

 (162)  (163)

Portogallo

1 789

 (162)  (163)

Spagna

1 800

 (162)  (163)

Unione

5 808

 (162)  (163)

Regno Unito

13

 (162)  (163)

TAC

5 821

 (163)

(162)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(163)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Tale specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte da questo TAC. Nei casi in cui non siano soggette all’obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell’Unione per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

acque dell’Unione della zona 8

Raja undulata

(RJU/8-C.)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

13

 (165)

Portogallo

10

 

Spagna

10

 (166)

Unione

33

 

Regno Unito

0

 

TAC

33

 

(165)  28,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Francia comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

(166)  21,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Spagna comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Specie:

Razza ondulata

Zona:

acque dell’Unione della zona 9

Raja undulata

(RJU/9-C.)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

20

 

Portogallo

15

 (167)

Spagna

15

 

Unione

50

 

Regno Unito

0

 

TAC

50

 

(167)  50 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/9-C.SEN). Prima di autorizzare le catture il Portogallo comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.


Tabella 102

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/2A-C46)

Danimarca

23

 

TAC analitico

Germania

40

 

Estonia

23

 

Spagna

23

 

Francia

375

 

Irlanda

23

 

Lituania

23

 

Polonia

23

 

Unione

553

 

Norvegia

0

 

Regno Unito

1 468

 

TAC

2 021

 


Tabella 103

Specie:

Sgombro

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 2a, 3b e 3c; 3d e 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a

Scomber scombrus

(MAC/2A34-N.)

Belgio

135

 (167)  (168)  (169)

TAC analitico

Danimarca

6 802

 (167)  (168)  (169)  (171)

Germania

140

 (167)  (168)  (169)

Francia

424

 (167)  (168)  (169)

Paesi Bassi

426

 (167)  (168)  (169)

Svezia

1 443

 (167)  (168)  (169)  (170)

Unione

9 370

 (167)  (168)  (169)

TAC

156 921

 (167)

(167)  Questo contingente si applica dal 1o gennaio 2026 al 30 giugno 2026.

(168)  Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

3a

(MAC/*03A.)

Acque del Regno Unito

e acque dell’Unione delle zone 3a, 4b e 4c (MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

(MAC/*2AX14)

Belgio

0

0

0

0

81

Danimarca

0

4 130

0

0

4 081

Germania

0

0

0

0

84

Francia

0

490

0

0

254

Paesi Bassi

0

490

0

0

256

Svezia

0

0

390

10

866

Unione

0

5 110

390

10

5 622

(169)  Nei limiti di questi contingenti, e d’intesa con lo Stato costiero interessato, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/*02A4AN-)

acque delle Isole Fær Øer

(MAC/*FRO1)

Belgio

Da fissare

Da fissare

Danimarca

Da fissare

Da fissare

Germania

Da fissare

Da fissare

Francia

Da fissare

Da fissare

Paesi Bassi

Da fissare

Da fissare

Svezia

Da fissare

Da fissare

Unione

Da fissare

Da fissare

(170)  Condizione speciale: il quantitativo seguente può essere prelevato nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

 

242

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

(171)  Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i seguenti trasferimenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone 6, 7, 8d; nelle acque dell’Unione delle zone 8a, 8b e 8e; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14; e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Germania

94

Spagna

0

Estonia

1

Francia

63

Irlanda

313

Lettonia

1

Lituania

1

Paesi Bassi

137

Polonia

7


Tabella 104

Specie:

Sgombro

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

Scomber scombrus

(MAC/2CX14-)

Germania

2 945

 (172)  (173)

TAC analitico

Spagna

3

 (172)  (173)

Estonia

24

 (172)  (173)

Francia

1 964

 (172)  (173)

Irlanda

9 817

 (172)  (173)

Lettonia

18

 (172)  (173)

Lituania

18

 (172)  (173)

Paesi Bassi

4 295

 (172)  (173)

Polonia

207

 (172)  (173)

Unione

19 291

 (172)  (173)

Norvegia

0

 (173)  (174)  (175)

Isole Fær Øer

0

 (176)

Regno Unito

Non pertinente

 (173)

TAC

156 921

 (172)

(172)  Questo contingente si applica dal 1o gennaio 2026 al 30 giugno 2026.

(173)  Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(174)  Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30’ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(175)  La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito a titolo di limite di accesso a nord di 56° 30’ N (MAC/*N5630). I quantitativi non imputati conformemente alla nota 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

Da fissare

(176)  Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30’ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 1o agosto al 31 dicembre

(MAC/*4A-UK)

Acque norvegesi della zona 2a

(MAC/*2AN-)

Acque delle Isole Fær Øer

(MAC/*FRO2)

Germania

2 945

Da fissare

Da fissare

Spagna

3

Da fissare

Da fissare

Estonia

24

Da fissare

Da fissare

Francia

1 964

Da fissare

Da fissare

Irlanda

9 817

Da fissare

Da fissare

Lettonia

18

Da fissare

Da fissare

Lituania

18

Da fissare

Da fissare

Paesi Bassi

4 295

Da fissare

Da fissare

Polonia

207

Da fissare

Da fissare

Unione

19 291

Da fissare

Da fissare

Regno Unito

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente


Tabella 105

Specie:

Sgombro

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Scomber scombrus

(MAC/8C3411)

Spagna

5 907

 (177)  (178)

TAC analitico

Francia

39

 (177)  (178)

Portogallo

1 221

 (177)  (178)

Unione

7 167

 

TAC

156 921

 (177)

(177)  Questo contingente si applica dal 1o gennaio 2026 al 30 giugno 2026.

(178)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

Spagna

496

Francia

3

Portogallo

103


Tabella 106

Specie:

Sogliola

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Solea solea

(SOL/24-C.)

Belgio

900

 

TAC analitico

Danimarca

411

 

Germania

720

 

Francia

180

 

Paesi Bassi

8 121

 

Unione

10 332

 

Norvegia

5

 (179)

Regno Unito

2 117

 

TAC

12 454

 

(179)  Può essere pescato solo nelle acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-EU.).


Tabella 107

Specie:

Sogliola

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Solea solea

(SOL/56-14)

Irlanda

46

 

TAC precauzionale

Unione

46

 

Regno Unito

11

 

TAC

57

 


Tabella 108

Specie:

Sogliola

Zona:

7a

Solea solea

(SOL/07A.)

Belgio

279

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

4

 

Irlanda

69

 

Paesi Bassi

88

 

Unione

440

 

Regno Unito

96

 

TAC

545

 


Tabella 109

Specie:

Sogliola

Zona:

7d

Solea solea

(SOL/07D.)

Belgio

335

 

TAC analitico

Francia

669

 

Unione

1 004

 

Regno Unito

255

 

TAC

1 275

 


Tabella 110

Specie:

Sogliola

Zona:

7e

Solea solea

(SOL/07E.)

Belgio

38

 (180)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

411

 (180)

Unione

449

 (180)

Regno Unito

758

 (180)

TAC

1 213

 (180)

(180)  Condizione speciale: fino al 3 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione europea della zona 7h e comunicato con il codice seguente: (SOL/*07H).


Tabella 111

Specie:

Sogliola

Zona:

7f e 7g

Solea solea

(SOL/7FG.)

Belgio

567

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

57

 

Irlanda

28

 

Unione

652

 

Regno Unito

320

 

TAC

989

 


Tabella 112

Specie:

Sogliola

Zona:

7h, 7j e 7k

Solea solea

(SOL/7HJK.)

Belgio

14

 

TAC precauzionale

Francia

28

 

Irlanda

77

 

Paesi Bassi

23

 

Unione

142

 

Regno Unito

28

 

TAC

170

 


Tabella 113

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

Sprattus sprattus

(SPR/03A.)

Danimarca

0

 (181)  (182)  (183)

TAC analitico

Germania

0

 (181)  (182)  (183)

Svezia

0

 (181)  (182)  (183)

Unione

0

 (181)  (182)  (183)

TAC

0

 (182)

(181)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(182)  Questo contingente si applica dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027.

(183)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.


Tabella 114

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Sprattus sprattus

(SPR/2AC4-C)

Belgio

0

 (184)  (185)

TAC analitico

Danimarca

0

 (184)  (185)

Germania

0

 (184)  (185)

Francia

0

 (184)  (185)

Paesi Bassi

0

 (184)  (185)

Svezia

0

 (184)  (185)  (186)

Unione

0

 (184)  (185)

Norvegia

0

 (184)

Isole Fær Øer

0

 (184)  (187)

Regno Unito

0

 (184)

TAC

0

 (184)

(184)  Questo contingente si applica dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027.

(185)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(186)  Compresi i cicerelli.

(187)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.


Tabella 115

Specie:

Spratto

Zona:

7d e 7e

Sprattus sprattus

(SPR/7DE.)

Belgio

0

 (188)

TAC analitico

Danimarca

0

 (188)

Germania

0

 (188)

Francia

0

 (188)

Paesi Bassi

0

 (188)

Unione

0

 (188)

Regno Unito

0

 (188)

TAC

0

 (188)

(188)  Questo contingente si applica dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027.


Tabella 116

Specie:

Spinarolo

Zona:

acque dell’Unione della zona 3a

Squalus acanthias

(DGS/03A-C.)

Danimarca

237

 

TAC analitico

Svezia

558

 

Unione

795

 

TAC

795

 


Tabella 117

Specie:

Spinarolo

Zona:

acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Squalus acanthias

(DGS/2AC4-C)

Belgio

41

 

TAC analitico

Danimarca

234

 

Germania

42

 

Francia

75

 

Paesi Bassi

64

 

Svezia

3

 

Unione

459

 

Regno Unito

1 958

 

TAC

2 417

 


Tabella 118

Specie:

Spinarolo

Zona:

6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

Squalus acanthias

(DGS/15X14)

Belgio

473

 

TAC analitico

Germania

101

 

Spagna

245

 

Francia

2 017

 

Irlanda

1 273

 

Paesi Bassi

7

 

Portogallo

10

 

Unione

4 126

 

Regno Unito

3 537

 

TAC

7 663

 


Tabella 119

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d

Trachurus spp.

(JAX/4BC7D)

Belgio

1

 (189)  (190)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

266

 (189)  (190)

Germania

23

 (189)  (190)  (191)

Spagna

5

 (189)  (190)

Francia

22

 (189)  (190)  (191)

Irlanda

17

 (189)  (190)

Paesi Bassi

160

 (189)  (190)  (191)

Portogallo

1

 (189)  (190)

Svezia

75

 (189)  (190)

Unione

570

 (189)

Norvegia

0

 (192)

Regno Unito

388

 (189)  (190)  (191)

TAC

970

 

(189)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(190)  Fino allo 0 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(191)  Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente pescato nella divisione 7d può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(192)  Non può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 7d.


Tabella 120

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Trachurus spp.

(JAX/2A-14)

Danimarca

6 201

 (193)  (195)  (197)

TAC analitico

Germania

4 838

 (193)  (194)  (195)  (196)  (197)

Spagna

6 599

 (196)  (197)

Francia

2 490

 (193)  (194)  (196)  (197)

Irlanda

16 113

 (193)  (197)

Paesi Bassi

19 413

 (193)  (194)  (197)

Portogallo

636

 (196)  (197)

Svezia

675

 (193)  (197)

Unione

56 965

 

Isole Fær Øer

0

 (195)

Regno Unito

6 016

 (193)  (194)  (197)

TAC

64 072

 

(193)  Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente utilizzato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(194)  Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.).

(195)  Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30’ N), 7e, 7f e 7h.

(196)  Condizione speciale: fino all’80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2).

(197)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino e merlano (OTH/* 2A-14) che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino e merlano imputate al contingente e le altre catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non possono superare complessivamente il 9 % del contingente.


Tabella 121

Specie:

Suri/sugarelli

Zona:

8c

Trachurus spp.

(JAX/08C.)

Spagna

8 638

 (198)

TAC analitico

Francia

150

 

Portogallo

854

 (198)

Unione

9 642

 

TAC

10 142

 

(198)  Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).


Tabella 122

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Trisopterus esmarkii

(NOP/2A3A4.)

Anno

2026

 

2027

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

282,738

 (199)  (200)

0

 (202)

Germania

0,054

 (199)  (200)  (201)

0

 (202)

Paesi Bassi

0,208

 (199)  (200)  (201)

0

 (202)

Unione

283,000

 (199)  (200)  (201)

0

 (202)

Regno Unito

100,000

 (199)  (200)  (201)

0

 (202)

TAC

400

 (199)

0

 (202)

(199)  Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2025 al 31 ottobre 2026.

(200)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(201)  Il contingente di catture accessorie può essere pescato soltanto nelle acque del Regno Unito e dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(202)  Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2026 al 31 ottobre 2027.


Tabella 123

Specie:

Pesce industriale

Zona:

acque norvegesi della zona 4

 

(I/F/04-N.)

Svezia

800

 (203)  (204)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

800

 

TAC

Non pertinente

 

(203)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

(204)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

 

400


Tabella 124

Specie:

Altre specie

Zona:

acque dell’Unione delle zone 6 e 7

 

(OTH/67-EU)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

0

 (205)

TAC

Non pertinente

 

(205)  Da pescare esclusivamente con palangari.


Tabella 125

Specie:

Altre specie

Zona:

acque norvegesi della zona 4

 

(OTH/04-N.)

Belgio

12

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

1 112

 

Germania

125

 

Francia

52

 

Paesi Bassi

89

 

Svezia

Non pertinente

 (206)

Unione

1 390

 (207)

TAC

Non pertinente

 

(206)  Contingente di «Altre specie» assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(207)  Specie non coperte da altri TAC.


Tabella 126

Specie:

Altre specie

Zona:

acque dell’Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30’ N

 

(OTH/46AN-EU)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Norvegia

300

 (208)  (209)

Isole Fær Øer

0

 

TAC

Non pertinente

 

(208)  Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).

(209)  Specie non coperte da altri TAC.

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione delle zone 3b e 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell’Unione della zona 7d; razze, acque dell’Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l’Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

PARTE D

Specie vietate di acque profonde

(1)   Squali di acque profonde

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Apristurus spp.

API

Gattucci oceanici

Centrophorus spp. (210)

CWO

Centrofori

Centroscyllium fabricii

CFB

Pescecane nero

Centroscymnus coelolepis  (211)

CYO

Squalo portoghese

Centroscymnus crepidater

CYP

Squalo musolungo

Chlamydoselachus anguineus

HXC

Squalo serpente

Dalatias licha  (212)

SCK

Zigrino

Deania calcea  (213)

DCA

Squalo becco d’uccello

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus spinax

ETX

Sagrì nero

Galeus melastomus

SHO

Boccanera

Galeus murinus

GAM

Gattuccio islandese

Hexanchus griseus

SBL

Squalo capopiatto

Oxynotus paradoxus

OXN

Pesce porco atlantico

Scymnodon ringens

SYR

Cagnolo atlantico

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo di Groenlandia

(210)  Si applica anche al sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell’Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(211)  Si applica anche nelle acque dell’Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(212)  Si applica anche nelle acque dell’Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(213)  Si applica anche nelle acque dell’Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(2)   Razze di acque profonde (Rajiformes)

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Raja fyllae

RJY

Razza rotonda boreale

Raja hyperborea

RJG

Razza iperborea

Raja nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

(3)   Chimere di acque profonde (Chimaeridae)

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Chimaera monstrosa

CMO

Chimera mostruosa

Chimaera opalescens

WCH

Chimera opalescente

Harriotta haeckeli

HCH

Chimera di Haeckel

Harriotta raleighana

HCR

Chimera naso stretto

Hydrolagus affinis

CYA

Chimera dagli occhi piccoli

Hydrolagus lusitanicus

KXA

Chimera portoghese

Hydrolagus mirabilis

CYH

Chimera dagli occhi grandi

Hydrolagus pallidus

CYZ

Chimera pallida

Rhinochimaera atlantica

RCT

Chimera atlantica

PARTE F

Stock condivisi di acque profonde

Tabella 1

Specie:

Pesce sciabola nero

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12

Aphanopus carbo

(BSF/56712-)

Germania

7

 (214)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

3

 (214)

Irlanda

18

 (214)

Spagna

35

 (214)

Francia

491

 (214)

Lettonia

23

 (214)

Lituania

0

 (214)

Polonia

0

 (214)

Altri

2

 (215)

Unione

579

 (214)

Regno Unito

35

 (214)

TAC

614

 

(214)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/*8910-).

(215)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).


Tabella 2

Specie:

Pesce sciabola nero

Zona:

acque dell’Unione e internazionali delle zone 8, 9 e 10

Aphanopus carbo

(BSF/8910-)

Spagna

3

 

TAC analitico

Francia

8

 

Portogallo

1 032

 

Unione

1 043

 

TAC

1 043

 


Tabella 3

Specie:

Berici

Zona:

acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

Beryx spp.

(ALF/3X14-)

Irlanda

5

 (216)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

40

 (216)

Francia

11

 (216)

Portogallo

118

 (216)

Unione

174

 (216)

Regno Unito

5

 (216)

TAC

179

 (216)

(216)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 4

Specie:

Granatiere di roccia

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

Coryphaenoides rupestris

(RNG/5B67-)

Germania

3

 (217)  (218)  (220)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Estonia

19

 (217)  (218)  (220)

Irlanda

86

 (217)  (218)  (220)

Spagna

21

 (217)  (218)  (220)

Francia

1 092

 (217)  (218)  (220)

Lituania

25

 (217)  (218)  (220)

Polonia

13

 (217)  (218)  (220)

Altri

3

 (217)  (218)  (219)  (220)

Unione

1 262

 (217)  (218)  (220)

Regno Unito

64

 (217)  (218)  (220)

TAC

1 326

 (217)  (218)

(217)  Di cui non più del 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia e RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax (Macrourus berglax)).

(218)  La pesca diretta di granatiere berglax non è consentita. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a tale contingente e non possono superare l’1 % di quest’ultimo.

(219)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia e RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).

(220)  Esclusivamente per le catture accessorie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dei granatieri.


Tabella 5

Specie:

Granatiere di roccia

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

Coryphaenoides rupestris

(RNG/8X14-)

Germania

11

 (221)  (222)  (223)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

2

 (221)  (222)  (223)

Spagna

1 195

 (221)  (222)  (223)

Francia

55

 (221)  (222)  (223)

Lettonia

19

 (221)  (222)  (223)

Lituania

2

 (221)  (222)  (223)

Polonia

374

 (221)  (222)  (223)

Unione

1 658

 (221)  (222)  (223)

Regno Unito

5

 (221)  (222)  (223)

TAC

1 663

 (221)  (222)

(221)  Di cui non più del 10 % può essere pescato nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia e RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax (Macrourus berglax)).

(222)  La pesca diretta di granatiere berglax non è consentita. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a tale contingente e non possono superare l’1 % di quest’ultimo.

(223)  Esclusivamente per le catture accessorie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dei granatieri.


Tabella 6

Specie:

Occhialone

Zona:

6, 7 e 8

Pagellus bogaraveo

(SBR/678-)

Irlanda

3

 (224)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

85

 (224)

Francia

4

 (224)

Altri

3

 (224)  (225)

Unione

95

 (224)

Regno Unito

11

 (224)

TAC

105

 (224)

(224)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(225)  Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).


Tabella 7

Specie:

Occhialone

Zona:

acque dell’Unione e acque internazionali della zona 10

Pagellus bogaraveo

(SBR/10-)

Anno

2026

2027

 

 

Spagna

3

3

 

TAC analitico

Portogallo

376

419

 

Unione

379

422

 

Regno Unito

3

4

 

TAC

382

426

 


ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Tabella 1

Specie:

Aringa

Zona:

acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

Clupea harengus

(HER/1/2-)

Belgio

11

 

TAC analitico

Danimarca

10 675

 

Germania

1 869

 

Spagna

35

 

Francia

461

 

Irlanda

2 763

 

Paesi Bassi

3 820

 

Polonia

540

 

Portogallo

35

 

Finlandia

165

 

Svezia

3 956

 

Unione

24 330

 

Regno Unito

Non pertinente

 

TAC

533 914

 

Condizione speciale: nei limiti dei suddetti contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Unione

Da fissare

zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

Da fissare

Danimarca

Da fissare

Germania

Da fissare

Spagna

Da fissare

Francia

Da fissare

Irlanda

Da fissare

Paesi Bassi

Da fissare

Polonia

Da fissare

Portogallo

Da fissare

Finlandia

Da fissare

Svezia

Da fissare


Tabella 2

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

Gadus morhua

(COD/1N2AB.)

Germania

2 091

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

260

 

Spagna

2 332,5

 

Irlanda

260

 

Francia

1 920

 

Portogallo

2 332,5

 

Unione

9 196

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 3

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

acque groenlandesi nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV

Gadus morhua

(COD/N1GL14)

Germania

2 050

 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

2 050

 (1)

TAC

Non pertinente

 

(1)  Non può essere pescato dal 1o marzo al 31 maggio nella «zona di gestione Kleine Bank» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

65° 00’ N

38° 00’ O

2

65° 00’ N

35° 15’ O

3

64° 00’ N

35° 15’ O

4

64° 00’ N

38° 00’ O


Tabella 4

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b

Gadus morhua

(COD/1/2B.)

Germania

908

 (2)  (3)  (5)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

2 348

 (2)  (3)  (5)

Francia

388

 (2)  (3)  (5)

Polonia

427

 (2)  (3)  (5)

Portogallo

496

 (2)  (3)  (5)

Altri

42

 (2)  (3)  (4)  (5)

Unione

4 609

 (2)  (3)  (5)

TAC

Non pertinente

 

(2)  L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona di Spitsbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata nella zona di Spitsbergen e dell’Isola degli Orsi. I quantitativi di catture accessorie di eglefino si aggiungono al contingente di merluzzo bianco.

(4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

(5)  Può essere pescato soltanto tra il 1o gennaio 2026 e il 30 giugno 2026.


Tabella 5

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Gadus morhuaMelanogrammus aeglefinus

(C/H/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 6

Specie:

Granatieri

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Macrourus spp.

(GRV/514GRN)

Unione

60

 (6)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 (7)

(6)  Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(7)  Il quantitativo indicato di seguito è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

 

40


Tabella 7

Specie:

Granatieri

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1

Macrourus spp.

(GRV/N1GRN.)

Unione

45

 (8)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 (9)

(8)  Condizione speciale: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(9)  Il quantitativo indicato di seguito è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

 

55


Tabella 8

Specie:

Capelin

Zona:

2b

Mallotus villosus

(CAP/02B.)

Unione

0

 

TAC analitico

TAC

0

 


Tabella 9

Specie:

Capelin

Zona:

acque groenlandesi nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV

Mallotus villosus

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 (11)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 (11)

Svezia

0

 (11)

Tutti gli Stati membri

0

 (10)

Unione

0

 (11)

Norvegia

0

 (11)

TAC

Non pertinente

 

(10)  La Danimarca, la Germania e la Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(11)  Questo contingente si applica dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027.


Tabella 10

Specie:

Eglefino

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/1N2AB.)

Germania

312

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

188

 

Unione

500

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 11

Specie:

Melù

Zona:

acque delle Isole Fær Øer

Micromesistius poutassou

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Paesi Bassi

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 (12)

TAC

Non pertinente

 

(12)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.


Tabella 12

Specie:

Molva e molva azzurra

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Molva molvaMolva dypterygia

(B/L/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 (13)

TAC

Da fissare

 

(13)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al limite seguente (OTH/*05B-F):

Da fissare


Tabella 13

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Pandalus borealis

(PRA/514GRN)

Danimarca

800

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

800

 

Unione

1 600

 

Norvegia

1 500

 

Isole Fær Øer

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 14

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1

Pandalus borealis

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 125

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

1 125

 

Unione

2 250

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 15

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

Pollachius virens

(POK/1N2AB.)

Germania

345

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

55

 

Unione

400

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 16

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

Pollachius virens

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

TAC analitico

TAC

Non pertinente

 


Tabella 17

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Pollachius virens

(POK/05B-F.)

Belgio

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Paesi Bassi

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 18

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/1N2AB.)

Germania

165

 (14)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

165

 (14)

TAC

Non pertinente

 

(14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 19

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/1/2INT)

Unione

1 711

 (15)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 

(15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 20

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/N1G-S68)

Germania

1 625

 (16)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 625

 (16)

Norvegia

275

 (16)

TAC

Non pertinente

 

(16)  Da pescare a sud di 68° N.


Tabella 21

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

acque groenlandesi nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/5-14GL)

Germania

4 125

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

4 125

 (17)

Norvegia

650

 

Isole Fær Øer

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 

(17)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei pescherecci contemporaneamente.


Tabella 22

Specie:

Scorfano atlantico

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

Sebastes mentella

(REB/1N2AB.)

Germania

851

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

106

 

Francia

93

 

Portogallo

450

 

Unione

1 500

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 23

Specie:

Scorfani

Zona:

acque internazionali delle zone 1 e 2

Sebastes spp.

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare

 (18)  (19)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Da fissare

 

(18)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio al 30 novembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfani nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture tenute a bordo.

(19)  La pesca verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta degli scorfani da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.


Tabella 24

Specie:

Scorfani (pelagici)

Zona:

acque groenlandesi nelle sottozone CIEM XII e XIV e nella divisione NAFO 1F

Sebastes spp.

(RED/N1G14P)

Germania

0

 (20)  (21)  (22)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

 (20)  (21)  (22)

Unione

0

 (20)  (21)  (22)

Norvegia

0

 (20)  (21)

Isole Fær Øer

0

 (20)  (21)  (23)

TAC

Non pertinente

 

(20)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(21)  Questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45’ N

28° 30’ O

2

62° 50’ N

25° 45’ O

3

61° 55’ N

26° 45’ O

4

61° 00’ N

26° 30’ O

5

59° 00’ N

30° 00’ O

6

59° 00’ N

34° 00’ O

7

61° 30’ N

34° 00’ O

8

62° 50’ N

36° 00’ O

9

64° 45’ N

28° 30’ O

(22)  Condizione speciale: questo contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(23)  Questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).


Tabella 25

Specie:

Scorfani (demersali)

Zona:

acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Sebastes spp.

(RED/N1G14D)

Germania

1 194

 (24)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

6

 (24)

Unione

1 200

 (24)

Norvegia

900

 (24)

TAC

Non pertinente

 

(24)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a est della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59° 15’ N

54° 26’ O

2

59° 15’ N

44° 00’ O

3

59° 30’ N

42° 45’ O

4

60° 00’ N

42° 00’ O

5

62° 00’ N

40° 30’ O

6

62° 00’ N

40° 00’ O

7

62° 40’ N

40° 15’ O

8

63° 09’ N

39° 40’ O

9

63° 30’ N

37° 15’ O

10

64° 20’ N

35° 00’ O

11

65° 15’ N

32° 30’ O

12

65° 15’ N

29° 50’ O


Tabella 26

Specie:

Scorfani

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Sebastes spp.

(RED/05B-F.)

Belgio

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

Da fissare

 

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 27

Specie:

Altre specie

Zona:

acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

(OTH/1N2AB.)

Germania

143

 (25)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

57

 (25)

Unione

200

 (25)

TAC

Non pertinente

 

(25)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 28

Specie:

Altre specie (26)

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

(OTH/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 

(26)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


Tabella 29

Specie:

Pesci piatti

Zona:

acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

(FLX/05B-F.)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 30

Specie:

Catture accessorie (27)

Zona:

acque groenlandesi

 

(B-C/GRL)

Unione

300

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

(27)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).


ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tabella 1

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

NAFO 2J3KL

Gadus morhua

(COD/N2J3KL)

Bulgaria

0

 (1)  (2)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 (1)  (2)

Estonia

0

 (1)  (2)

Spagna

0

 (1)  (2)

Francia

0

 (1)  (2)

Lettonia

0

 (1)  (2)

Lituania

0

 (1)  (2)

Polonia

0

 (1)  (2)

Portogallo

0

 (1)  (2)

Romania

0

 (1)  (2)

Unione

0

 (1)  (2)

TAC

0

 (1)  (2)

(1)  Questo contingente si applica dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027.

(2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2027 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2027. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 2

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

NAFO 3NO

Gadus morhua

(COD/N3NO.)

Unione

0

 (3)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

 (3)

(3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 000  kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 3

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

NAFO 3M

Gadus morhua

(COD/N3M.)

Estonia

170,8

 (4)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

714,8

 (4)

Lettonia

170,8

 (4)

Lituania

170,8

 (4)

Polonia

582,5

 (4)

Spagna

2 197,8

 (4)

Francia

306,6

 (4)

Portogallo

3 014,2

 (4)

Unione

7 328,3

 (4)

TAC

15 360

 (4)

(4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 31 marzo. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 4

Specie:

Passera lingua di cane

Zona:

NAFO 3L

Glyptocephalus cynoglossus

(WIT/N3L.)

Unione

0

 (5)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

 (5)

(5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 5

Specie:

Passera lingua di cane

Zona:

NAFO 3NO

Glyptocephalus cynoglossus

(WIT/N3NO.)

Estonia

64,7

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

64,6

 

Lituania

64,6

 

Unione

193,9

 

TAC

1 461

 


Tabella 6

Specie:

Passera canadese

Zona:

NAFO 3M

Hippoglossoides platessoides

(PLA/N3M.)

Unione

0

 (6)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

 (6)

(6)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 7

Specie:

Passera canadese

Zona:

NAFO 3LNO

Hippoglossoides platessoides

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

 (7)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

 (7)

(7)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 8

Specie:

Totano

Zona:

sottozone NAFO 3 e 4

Illex illecebrosus

(SQI/N34.)

Estonia

128

 (8)  (9)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

128

 (8)  (9)

Lituania

128

 (8)  (9)

Polonia

227

 (8)  (9)

Altri

29 467

 (8)  (9)  (10)

Unione

30 078

 (8)  (11)

TAC

34 000

 

(8)  Nessun peschereccio può praticare la pesca del totano tra le ore 00:00 UTC del 1o gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(9)  Tra il 1o luglio e il 31 dicembre, durante un periodo di esenzione non superiore a due settimane, non si considera pesca diretta un totale massimo di tre retate in cui qualsiasi altra specie per cui il presente regolamento fissa possibilità di pesca nella zona della convenzione NAFO e diversa dal totano rappresenta la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture nella retata, a condizione che il peschereccio abbia a bordo un osservatore di controllo, utilizzi una dimensione di maglia non inferiore a 60 mm e sia conforme ai requisiti NAFO in materia di notifica e rendicontazione per avvalersi di tale periodo di esenzione di due settimane. Dopo ciascuna delle suddette retate, il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.

(10)  Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(11)  Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all’Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.


Tabella 9

Specie:

Limanda a coda gialla

Zona:

NAFO 3LNO

Limanda ferruginea

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

 (12)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Altri

121,4

 (13)

TAC

24 290

 

(12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500  kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Cionondimeno, se a seguito di trasferimenti, scambi o noleggio di contingenti viene condotta la pesca diretta, le catture sono comunicate separatamente (YEL/N3LNO-DIR) e si applica quanto segue:

a)

sono consentite catture accessorie del 15 % di passera canadese. Tuttavia, se un peschereccio ha a bordo un osservatore:

i)

questo massimale è pari a 2 900  kg o al 15 % di passera canadese, se tale quantitativo è maggiore; e

ii)

un peschereccio può superare il massimale di cui al punto i) per le catture accessorie di passera canadese tenute a bordo durante i primi nove giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, a condizione che tali catture accessorie siano inferiori o pari al 15 % entro la fine di detto periodo oppure, se anteriore, nel momento in cui il peschereccio abbandona la zona di regolamentazione NAFO;

b)

le prime due volte che le catture di passera canadese rappresentano la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture in una retata, tali catture sono considerate catture accidentali, ma il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.

(13)  Tale quantitativo è messo a disposizione delle parti contraenti della NAFO cui non è stato assegnato un contingente per questo stock, compresa l’Unione, conformemente alle misure NAFO applicabili. Se all’Unione è assegnato un contingente «Altri», le catture nell’ambito di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (YEL/N3LNO-OTH). Una volta esaurito il contingente «Altri», il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 10

Specie:

Capelin

Zona:

NAFO 3NO

Mallotus villosus

(CAP/N3NO.)

Unione

0

 (14)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

 (14)

(14)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 11

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

NAFO 3LNO (15)  (16)

Pandalus borealis

(PRA/N3LNOX)

Estonia

0

 (17)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

0

 (17)

Lituania

0

 (17)

Polonia

0

 (17)

Spagna

0

 (17)

Portogallo

0

 (17)

Unione

0

 (17)

TAC

0

 (17)

(15)  Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

47° 20’ 00" N

46° 40’ 00" O

2

47° 20’ 00" N

46° 30’ 00" O

3

46° 00’ 00" N

46° 30’ 00" O

4

46° 00’ 00" N

46° 40’ 00" O

(16)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

46° 00’ 00" N

47° 49’ 00" O

2

46° 25’ 00" N

47° 27’ 00" O

3

46° 42’ 00" N

47° 25’ 00" O

4

46° 48’ 00" N

47° 25’ 50" O

5

47° 16’ 50" N

47° 43’ 50" O

(17)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 12

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

NAFO 3M (18)

Pandalus borealis

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

 (19)

TAC analitico

(18)  I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

47° 20’ 00" N

46° 40’ 00" O

2

47° 20’ 00" N

46° 30’ 00" O

3

46° 00’ 00" N

46° 30’ 00" O

4

46° 00’ 00" N

46° 40’ 00" O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1o giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

47° 55’ 00" N

45° 00’ 00" O

2

47° 30’ 00" N

44° 15’ 00" O

3

46° 55’ 00" N

44° 15’ 00" O

4

46° 35’ 00" N

44° 30’ 00" O

5

46° 35’ 00" N

45° 40’ 00" O

6

47° 30’ 00" N

45° 40’ 00" O

7

47° 55’ 00" N

45° 00’ 00" O

(19)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

Estonia

0

Spagna

0

Lettonia

0

Lituania

0

Polonia

0

Portogallo

0


Tabella 13

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

NAFO 3LMNO

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/N3LMNO)

Estonia

295,6

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

302,0

 

Lettonia

41,6

 

Lituania

21,1

 

Spagna

4 046,7

 

Portogallo

1 691,9

 

Unione

6 398,9

 

TAC

10 914

 


Tabella 14

Specie:

Razze

Zona:

NAFO 3LNO

Rajidae

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

62

 

Spagna

3 403

 

Portogallo

660

 

Unione

4 408

 

TAC

7 000

 


Tabella 15

Specie:

Scorfani

Zona:

NAFO 3LN

Sebastes spp.

(RED/N3LN.)

Estonia

296,6

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

204,0

 

Lettonia

296,6

 

Lituania

296,6

 

Unione

1 093,8

 

TAC

6 000

 


Tabella 16

Specie:

Scorfani

Zona:

NAFO 3M

Sebastes spp.

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

 (20)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

513

 (20)

Lettonia

1 571

 (20)

Lituania

1 571

 (20)

Spagna

233

 (20)

Portogallo

2 354

 (20)

Unione

7 813

 (20)

TAC

15 636

 (20)

(20)  Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell’ambito di questo TAC, anteriormente al 1o luglio non possono essere pescati quantitativi superiori al limite intermedio seguente:

7 818


Tabella 17

Specie:

Scorfani

Zona:

NAFO 3O

Sebastes spp.

(RED/N3O.)

Spagna

708

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

2 092

 

Unione

2 800

 

TAC

8 000

 


Tabella 18

Specie:

Scorfani

Zona:

sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

Sebastes spp.

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

 (21)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

0

 (21)

Unione

0

 (21)

TAC

0

 (21)

(21)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Tabella 19

Specie:

Musdea americana

Zona:

NAFO 3NO

Urophycis tenuis

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

333

 

Unione

588

 (22)

TAC

1 000

 

(22)  Se, conformemente alle norme NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i contingenti corrispondenti dell’Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna

255

Portogallo

333

Unione

588


ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Tabella 1

Specie:

Pesce vela

Zona:

zona della convenzione ICCAT a est di 45° O

Istiophorus albicans

(SAI/ICAE45W)

TAC

1 271,00

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Tabella 2

Specie:

Pesce vela

Zona:

zona della convenzione ICCAT a ovest di 45° O

Istiophorus albicans

(SAI/ICAW45W)

TAC

1 030,00

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Tabella 3

Specie:

Marlin azzurro

Zona:

zona della convenzione ICCAT

Makaira nigricans

(BUM/ICCAT)

Spagna

22,77

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

332,82

 

Portogallo

46,21

 

Unione

401,80

 

TAC

1 670,00

 


Tabella 4

Specie:

Verdesca

Zona:

zona della convenzione ICCAT a nord di 5° N

Prionace glauca

(BSH/ICAN05N)

Irlanda

0,72

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

20 309,50

 

Francia

113,96

 

Portogallo

4 024,82

 

Unione

24 449,00

 

TAC

30 000,00

 


Tabella 5

Specie:

Verdesca

Zona:

zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N

Prionace glauca

(BSH/ICAS05N)

Spagna

12 498,27

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

4 906,73

 

Unione

17 405,00

 

TAC

27 711,00

 


Tabella 6

Specie:

Marlin bianco

Zona:

zona della convenzione ICCAT

Tetrapturus albidus

(WHM/ICCAT)

Spagna

30,50

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

19,50

 

Unione

50,00

 

TAC

355,00

 


Tabella 7

Specie:

Alalunga del nord

Zona:

zona della convenzione ICCAT, a nord di 5° N, escluso il Mediterraneo

Thunnus alalunga

(ALB/ICAN05NXM)

Irlanda

3 967,52

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

22 362,40

 

Francia

7 033,33

 

Portogallo

2 452,65

 

Unione

35 815,90

 (1)  (2)

Regno Unito

552,80

 (3)

TAC

47 251,00

 

(1)  Il numero di pescherecci dell’Unione dediti alla pesca dell’alalunga del nord come specie bersaglio è: 1 241 .

(2)  Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*ICAN05NXM-UK) non possono essere prelevati quantitativi superiori a:

Irlanda

62,03

Spagna

349,65

Francia

109,97

Portogallo

38,35

Unione

560,00

(3)  Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque dell’Unione (ALB/*ICAN05NXM-EU) non possono essere prelevati quantitativi superiori a:

 

560,00


Tabella 8

Specie:

Alalunga australe

Zona:

zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N

Thunnus alalunga

(ALB/ICAS05N)

Spagna

870,12

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

285,95

 

Portogallo

608,93

 

Unione

1 765,00

 

TAC

28 000,00

 


Tabella 9

Specie:

Alalunga del Mediterraneo

Zona:

Mediterraneo

Thunnus alalunga

(ALB/MED)

Grecia

385,30

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

99,46

 

Francia

14,45

 

Croazia

6,74

 

Italia

1 128,24

 

Cipro

416,06

 

Malta

39,68

 

Unione

2 089,93

 

TAC

2 500,00

 (4)  (5)  (6)

(4)  Al fine di proteggere i giovanili di pesce spada, ai pescherecci con palangaro dediti alla cattura dell’alalunga del Mediterraneo si applica tra l’altro un periodo di divieto dal 1o ottobre al 30 novembre. L’alalunga del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei periodi seguenti:

Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1o ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo;

Spagna, Francia e Malta: dal 1o gennaio al 31 marzo.

(5)  Ogni Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca dell’alalunga del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

(6)  Condizione speciale: le catture accessorie di alalunga del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di alalunga del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).


Tabella 10

Specie:

Tonno albacora

Zona:

zona della convenzione ICCAT

Thunnus albacares

(YFT/ICCAT)

TAC

110 000,00

 (7)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(7)  Le catture di tonno albacora effettuate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ICCATPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ICCATLL) sono comunicate separatamente.


Tabella 11

Specie:

Tonno obeso

Zona:

zona della convenzione ICCAT

Thunnus obesus

(BET/ICCAT)

Spagna

7 523,98

 (8)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

3 195,86

 (8)

Portogallo

2 856,45

 (8)

Unione

13 576,29

 (8)

TAC

73 000,00

 (8)

(8)  Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ICCATPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ICCATLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l’80 % del contingente.


Tabella 12(1)

Specie:

Tonno rosso

Zona:

zona della convenzione ICCAT a est di 45° O

Thunnus thynnus

(BFT/ICAE45W)

Cipro

220,12

 (12)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

409,14

 

Spagna

7 938,81

 (10)  (12)

Francia

7 833,53

 (10)  (11)  (12)

Croazia

1 238,13

 (15)

Italia

6 182,61

 (12)  (14)

Malta

507,24

 (12)

Portogallo

746,51

 

Altri

88,53

 (9)

Unione

25 164,62

 (10)  (11)  (12)  (14)  (15)

TAC

48 403,00

 (9)

(9)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/ICAE45W_AMS).

(10)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W8301):

Spagna

1 202,76

Francia

558,76

Unione

1 761,52

(11)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4  kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(12)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W641):

Spagna

158,78

Francia

313,34  (*13)

Italia

123,65

Cipro

4,40

Malta

10,14

Unione

610,31

(13)  Di cui il 50 % può essere pescato solo nel Golfo del Leone.

(14)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W643):

Italia

123,65

Unione

123,65

(15)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*E45W8303F):

Croazia

1 114,32

Unione

1 114,32


Tabella 12(2)

Specie:

Tonno rosso

Zona:

zona della convenzione ICCAT a ovest di 45° O

Thunnus thynnus

(BFT/ICAW45W)

Unione

0

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 


Tabella 13

Specie:

Squalo mako

Zona:

zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N

Isurus oxyrinchus

(SMA/ICAS05N)

Unione

257,27

 (16)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

1 000,00

 (16)  (17)

(16)  Contingente fissato ai fini dell’applicazione di un limite di detenzione dell’Unione per questo stock.

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie.


Tabella 14

Specie:

Pesce spada

Zona:

zona della convenzione ICCAT, a nord di 5° N, escluso il Mediterraneo

Xiphias gladius

(SWO/ICAN05NXM)

Spagna

6 097,29

 (19)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

1 108,20

 (19)

Altri

162,84

 (18)  (19)

Unione

7 368,33

 

TAC

14 769,00

 

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/ICAN05NXM_AMS).

(19)  Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39  % di questo quantitativo può essere pescato nella zona della convenzione ICCAT, a sud di 5° N (SWO/*ICAS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*ICAS05N_AMS).


Tabella 15

Specie:

Pesce spada

Zona:

zona della convenzione ICCAT a sud di 5° N

Xiphias gladius

(SWO/ICAS05N)

Spagna

4 525,88

 (20)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

298,12

 (20)

Unione

4 824,00

 

TAC

10 000,00

 

(20)  Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51  % di questo quantitativo può essere pescato nella zona della convenzione ICCAT, a nord di 5° N (SWO/*ICAN05N).


Tabella 16

Specie:

Pesce spada

Zona:

Mediterraneo

Xiphias gladius

(SWO/MED)

Croazia

13,74

 (21)  (22)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Cipro

50,67

 (21)  (22)

Spagna

1 565,04

 (21)  (22)

Francia

109,08

 (21)  (22)

Grecia

1 036,02

 (21)  (22)

Italia

3 208,44

 (21)  (22)

Malta

380,64

 (21)  (22)

Unione

6 363,63

 (21)  (22)

TAC

9 017,00

 

(21)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile al 31 dicembre.

(22)  Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).


ALLEGATO IE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

Tabella 1

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

zona della convenzione SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200

 (1)

TAC precauzionale

(1)  Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).


Tabella 2

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

sottodivisione SEAFO B1 (2)

(GER/F47NAM)

TAC

162

 (2)

TAC precauzionale

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.


Tabella 3

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC precauzionale


Tabella 4

Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

274

 

TAC precauzionale


Tabella 5

Specie:

Moro oceanico

Dissostichus eleginoides

Zona:

zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC precauzionale


Tabella 6

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

sottodivisione SEAFO B1 (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

 (4)

TAC precauzionale

(3)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

(4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).


Tabella 7

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC precauzionale


Tabella 8

Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

zona della convenzione SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC precauzionale


ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

Thunnus maccoyii

Zona:

tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

13

 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

13

 

(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Tabella 1(1)

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

zona della convenzione WCPFC

(BET/WCPFC)

Unione

2 000,00

 (1)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 (1)

(1)  Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.


Tabella 1(2)

Specie:

Tonno rosso del Pacifico

Thunnus orientalis

Zona:

zona della convenzione WCPFC

(BFT/WCPFC)

Unione

10,00

 (2)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 (2)

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Si applica agli esemplari di peso pari o superiore a 30 kg. Ove catturati accidentalmente, gli esemplari di peso inferiore non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati.


Tabella 2

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

 

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B (1)

(TOT/SPR-AB)

TAC

0

 (2)  (3)  (4)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)  Blocco di ricerca A:

NO

50° 30’ S, 136° E

NE

50° 30’ S, 140° 30’ E

SE

54° 50’ S, 140° 30’ E

SO

54° 50’ S, 136° E

Blocco di ricerca B:

NO

52° 45’ S, 140° 30’ E

NE

52° 45’ S, 145° 30’ E

SE

54° 50’ S, 145° 30’ E

SO

54° 50’ S, 140° 30’ E

(2)  Questo TAC annuale è destinato unicamente alla pesca sperimentale quale definita all’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio*. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500  m. È inoltre limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1o maggio e il 15 novembre. Tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a)

di un esemplare di una delle specie seguenti: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma mollis); o

b)

di tre esemplari di una qualsiasi delle specie seguenti: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell’ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o, se ciò avviene prima, una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata.

*

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj).

(3)  Di cui fino a 0 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. In caso di avvicinamento al limite di cattura per il blocco di ricerca A, sono calati palangari più corti per garantire di non superare il limite di cattura. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

(4)  Di cui fino a 0 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. In caso di avvicinamento al limite di cattura per il blocco di ricerca B, sono calati palangari più corti per garantire di non superare il limite di cattura. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).


Tabella 2

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

0

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

 

Lituania

0

 

Polonia

0

 

Unione

0

 

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Tabella 1

Specie:

Tonnetto striato

Katsuwonus pelamis

Zona:

zona di competenza della IOTC

(SKJ/IOTC)

Spagna

84 616

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

36 845

 

Italia

3 539

 

Unione

125 000

 

TAC

Non pertinente

 


Tabella 2

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Spagna

42 903

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

27 710

 

Italia

2 365

 

Portogallo

100

 (1)

Unione

73 078

 

TAC

Non pertinente

 

(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Tabella 3

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

zona di competenza della IOTC

(BET/IOTC)

Spagna

14 792

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

4 255

 

Italia

472

 

Portogallo

44

 (2)

Unione

19 562

 

TAC

Non pertinente

 

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


ALLEGATO IK

ZONA DELL’ACCORDO SIOFA

Tabella 1

Specie:

Squalo portoghese

Centroscymnus coelolepis

Zona:

sottozona SIOFA 2 (1)

(CYO/F517S2)

TAC

767,6

 (2)  (3)

TAC precauzionale

(1)  Zona delimitata:

a sud, dal parallelo di latitudine 36° 00’ S,

a est, dal meridiano di longitudine 49° 00’ E,

a ovest, dal meridiano di longitudine 40° 00’ E,

a nord, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(2)  Il quantitativo autorizzato di catture accessorie sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all’Unione non è definita.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Nell’ambito di questo quantitativo autorizzato di catture accessorie non è consentita la pesca diretta. Una volta esaurito il quantitativo autorizzato di catture accessorie, il segretariato del SIOFA ne dà notifica alle parti contraenti. Allorché ricevono la notifica dell’esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie, gli Stati membri garantiscono che i loro pescherecci operanti nella sottozona 2 SIOFA non abbiano a bordo esemplari di squalo portoghese per il resto dell’anno. Dopo la notifica dell’esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie da parte del segretariato del SIOFA, tale divieto di detenzione si applica a qualunque palangaro calato in mare. I pescherecci con palangaro in mare al momento del ricevimento della notifica possono trattenere gli esemplari di squalo portoghese morti al momento del salpamento, ma devono rilasciare tutti gli esemplari vivi attaccati al palangaro.


Tabella 2

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

zona di Del Cano (4)

(TOT/F517DC)

Unione

14,66

 (5)

TAC precauzionale

TAC

44

 (5)

(4)  Zona delimitata:

a nord, dal parallelo di latitudine 44° 00’ S, se ad ovest del meridiano 44° 09’ E, e dal parallelo di latitudine 43° 30’ S, se ad est del meridiano 44° 09’ E,

a sud, dal parallelo di latitudine 45° 00’ S,

a ovest e a est, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(5)  Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi osservatori a bordo e operanti con palangaro nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2025 e il 30 novembre 2026. I palangari non hanno più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5  tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Del Cano.


Tabella 3

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Williams Ridge (6)

(TOT/F574WR)

TAC

140

 (7)

TAC precauzionale

(6)  Zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 50’ 00" S

80° 00’ 00" E

2

55° 00’ 00"S

80° 00’ 00" E

3

55° 00’ 00"S

85° 00’ 00" E

4

52° 50’ 00" S

85° 00’ 00" E

(7)  Il TAC sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi osservatori a bordo nella campagna di pesca compresa tra il 1o dicembre 2025 e il 30 novembre 2026. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.

Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5  tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Williams Ridge.

Chiusure di pesca bentonica

Gulden Draak

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

28° 00’

98° 00’

2

29° 00’

98° 00’

3

28° 00’

99° 00’

4

29° 00’

99° 00’

Rusky

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

31° 20’

94° 55’

2

31° 30’

94° 55’

3

31° 20’

95° 00’

4

31° 30’

95° 00’

Fools-Flat

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

31° 30’

94° 40’

2

31° 40’

94° 40’

3

31° 30’

95° 00’

4

31° 40’

95° 00’

East Broken Ridge

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

32° 50’

100° 50’

2

33° 25’

100° 50’

3

32° 50’

101° 40’

4

33° 25’

101° 40’

Mid-Indian Ridge

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

13° 00’

64° 00’

2

15° 50’

64° 00’

3

15° 50’

66° 48’

4

15° 02’

68° 00’

5

15° 50’

68° 00’

Atlantis Bank

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

32° 00’

57° 00’

2

32° 50’

57° 00’

3

32° 00’

58° 00’

4

32° 50’

58° 00’

Bridle

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

38° 03’

49° 00’

2

38° 45’

49° 00’

3

38° 03’

50° 00’

4

38° 45’

50° 00’

Banana

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

30° 20’

45° 40’

2

30° 30’

45° 40’

3

30° 20’

46° 00’

4

30° 30’

46° 00’

Middle of What

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

37° 54’

50° 23’

2

37° 56’ 30"

50° 23’

3

37° 54’

50° 27’

4

37° 56’ 30"

50° 27’

Walter’s Shoal

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

33° 00’

43° 10’

2

33° 20’

43° 10’

3

33° 00’

44° 10’

4

33° 20’

44° 10’

Coral

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

41° 00’

42° 00’

2

41° 40’

42° 00’

3

41° 00’

44° 00’

4

41° 40’

44° 00’

Magneto (formalmente South Indian Ridge)

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

44° 00’

40° 52’ 40,8"

2

45° 00’

42° 07’ 26,4"

3

44° 00’

46° 32’ 38,4"

4

45° 00’

45° 42’ 39,6"

Sottozona 5

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

25° 00’

90° 00’

2

36° 00’

90° 00’

3

25° 00’

105° 00’

4

36° 00’

105° 00’


ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Tabella 1

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

zona della convenzione IATTC

(BET/IATTC)

Unione

500

 (1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 

(1)  Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.


ALLEGATO IM

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Tabella 1

Specie:

Sgombro occhione

Scomber japonicus

Zona:

Zona della convenzione NPFC

Unione

0

 (1)  (3)  (4)  (5)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Parti contraenti della NPFC, compresa l’Unione

0

 (1)  (2)  (3)  (4)

TAC

Non pertinente

 

(1)  Può essere pescato soltanto dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027.

(2)  Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:

Pescherecci da traino (*3)

(MAS/NPFC-TR)

Pescherecci a cianciolo (*3)

(MAS/NPFC-PS)

0

0

(*3)  Le parti contraenti della NPFC, inclusa l’Unione tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l’utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.

(3)  Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l’eventuale assegnazione di future possibilità di pesca da parte dell’Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027.

(4)  I pescherecci dell’Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.

(5)  Le catture effettuate nell’ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri presenti nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm nonché reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/472.

1.2.

I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un’attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti sono esentati dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2024 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altri pescherecci; e

c)

ogni Stato membro interessato sottoponga alla Commissione, entro il 31 luglio 2026 una relazione sulle catture di sogliola effettuate nei tre anni precedenti da tali pescherecci e entro il 31 gennaio 2027 ogni Stato membro interessato sottoponga alla Commissione una relazione sulle catture di sogliola effettuate nel 2026 da tali pescherecci.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, i pescherecci interessati cessano di essere esentati dall’applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«la zona»: la divisione CIEM 7e;

d)

«periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1o febbraio 2026 al 31 gennaio 2027.

3.   LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ

Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell’Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4.   PESCHERECCI AUTORIZZATI

4.1.

Uno Stato membro non autorizza l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2003 al 2024, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Tuttavia, un peschereccio con un’attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati a tale peschereccio e a tale un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l’attrezzo regolamentato.

4.3.

Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell’Unione

5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trovarsi nella zona qualora abbia a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

176

Francia

188

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

176

Francia

191

6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.

Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

6.2.

Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare che sarebbero concessi al peschereccio, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Ogni Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

l’elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro comune della flotta dell’Unione (CFR) e della potenza motrice; e

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e, qualora si applichi il punto 6.1, il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. Tale domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2026, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l’attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1o febbraio 2026 e il 31 gennaio 2027, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e a ogni altro membro dell’equipaggio.

8.3.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Lo Stato membro che intenda proseguire, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest’ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell’inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

Capo IV

Gestione

9.   OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   PERIODI DI GESTIONE

10.1.

Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.

11.3.

Il trasferimento di giorni a norma del punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i formati dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai pescherecci che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2024 e 2025, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente

(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai pescherecci

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per l’utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi ai pescherecci

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

(2)

CFR

12

 

Numero del registro comune della flotta dell’Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di un peschereccio

Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzo notificato

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica all’attrezzo o agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui il peschereccio ha diritto ai sensi dell’allegato II in funzione dell’attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza del peschereccio nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).


(1)  Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj).


ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Zone di gestione dei cicerelli

Image 1

ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo

N.

Denominazione della zona

Coordinate

Periodo di tempo

Altre osservazioni

1

Stanhope ground

60° 25’ N - 01° 45’ E

60° 25’ N - 02° 00’ E

60° 10’ N - 02° 00’ E

60° 10’ N - 01° 45’ E

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

2

Long Hole

59° 07,35’ N - 0° 31,04’ O

59° 03,60’ N - 0° 22,25 O

58° 59,35’ N - 0° 17,85 O

58° 56,00’ N - 0° 11,01 O

58° 56,60’ N - 0° 08,85 O

58° 59,86’ N - 0° 15,65 O

59° 03,50’ N - 0° 20,00 O

59° 08,15’ N - 0° 29,07 O

dal 1o gennaio al 31 marzo

 

3

Coral edge

58° 51,70’ N - 03° 26,70’ E

58° 40,66’ N - 03° 34,60’ E

58° 24,00’ N - 03° 12,40’ E

58° 24,00’ N - 02° 55,00’ E

58° 35,65’ N - 02° 56,30’ E

dal 1o dicembre al 28 febbraio

 

4

Papa Bank

59° 56’ N - 03° 08’ O

59° 56’ N - 02° 45’ O

59° 35’ N - 03° 15’ O

59° 35’ N - 03° 35’ O

dal 1o gennaio al 15 marzo

 

5 bis

Foula Deeps

60° 17,5’ N - 01° 45’ O

60° 11,0’ N - 01° 45’ O

60° 11,0’ N - 02° 10’ O

60° 20,0’ N - 02° 00’ O

60° 20,0’ N - 01° 50’ O

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

5 ter

Foula Deeps

60° 21’ N - 02° 05’ O

60° 22’ N - 02° 27’ O

60° 06’ N - 02° 27’ O

60° 06’ N - 02° 05’ O

dal 1o gennaio al 15 marzo

 

6

Egersund Bank

58° 07,40’ N - 04° 33,0’ E

57° 53,00’ N - 05° 12,0’ E

57° 40,00’ N - 05° 10,9’ E

57° 57,90’ N - 04° 31,9’ E

dal 1o dicembre al 31 marzo

(10 x 25 nm)

7

A est dell’Isola di Fair

59° 40’ N - 01° 3’ O

59° 40’ N - 01° 13’ O

59° 30’ N - 01° 20’ O

59° 00’ N - 01° 20’ O

59° 00’ N - 01° 40’ O

59° 10’ N - 01° 40’ O

59° 10’ N - 01° 28’ O

59° 30’ N - 01° 28’ O

59° 40’ N - 01° 23’ O

dal 1o gennaio al 15 marzo

 

8

West Bank

57° 15’ N - 05° 01’ E

56° 56’ N - 05° 00’ E

56° 56’ N - 06° 20’ E

57° 15’ N - 06° 20’ E

dal 1o gennaio al 15 marzo

(18 x 4 nm)

9

Revet

57° 28,43’ N - 08° 05,66’ E

57° 27,44’ N - 08° 07,20’ E

57° 51,77’ N - 09° 26,33’ E

57° 52,88’ N - 09° 25,00’ E

dal 1o gennaio al 15 marzo

(1,5 x 49 nm)

10

Rabarberen

57° 47,00’ N - 11° 04,00’ E

57° 43,00’ N - 11° 04,00’ E

57° 43,00’ N - 11° 09,00’ E

57° 47,00’ N - 11° 09,00’ E

dal 1o gennaio al 15 marzo

A est di Skagen

(2,7 x 4 nm)

11

Krogbund

56° 56’ N - 06° 25’ E

56° 47’ N - 06° 25’ E

56° 47’ N - 06° 55’ E

56° 56’ N - 06° 55’ E

dal 1o gennaio al 31 marzo

 

12

Lille Fiskerbanke

56° 50’ N - 06° 08’ E

56° 50’ N - 05° 52’ E

56° 38’ N - 05° 52’ E

56° 38’ N - 06° 08’ E

dal 1o gennaio al 31 marzo

 


ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00’ N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

Specie demersali, a nord di 62° 00’ N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non assegnate

2

Specie industriali, a sud di 62° 00’ N

450

DK

450

141

Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (1)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

(1)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nella zona di Spitsbergen e dell’Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Venezuela (2)  (3)  (4)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45

(2)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca vanno fornite le prove dell’esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l’autorizzazione di pesca a un’impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento, procedendo, nel periodo di autorizzazione, allo sbarco del 75 % di tutte le catture di lutiani per peschereccio, ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto reca il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell’economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

(3)  Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell’anno civile. Tuttavia un peschereccio può proseguire le attività di pesca dal 16 febbraio al 31 marzo 2026 dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l’operatore:

abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;

abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.

Tale proroga scade all’entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.

(4)  Le attività di pesca dei pescherecci titolari di tali autorizzazioni di pesca possono essere esercitate solo nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2026 e il 14 dicembre 2026.


ALLEGATO VI

1.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

55

Unione

115

2.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

364

Francia

154 (1)

Italia

30

Cipro

20 (1)

Malta

54 (1)

Unione

622

(1)  Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente al punto 4 del presente allegato.

3.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia

18

Italia

12

Unione

30

4.   

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

 

Numero di pescherecci (2)  (3)

 

Grecia (4)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro (5)

Malta (6)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (7)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pescherecci con palangaro

0

0

0

0

0

0

0

0

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

0

0

0

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

0

0

0

0

0

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

0

0

0

0

Pescherecci per pesca costiera su piccola scala

0

0

0

0

0

0

0

0

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (8)

0

0

0

0

0

0

0

0

(2)  I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell’approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell’Unione da parte dell’ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT e alle norme dell’Unione applicabili.

(3)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell’Unione.

(4)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni può essere sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(7)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(8)  Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

5.   

Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare (9)

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

6

Italia

6

Portogallo

2

(9)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell’approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell’Unione da parte dell’ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT e alle norme dell’Unione applicabili.

6.   

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo di catture di tonno rosso selvatico (10)

 

Numero di allevamenti

Quantitativo di catture (in tonnellate)

Grecia

2

785

Spagna

10

6 300

Croazia

4

2 947

Italia

13

3 764

Cipro

3

2 195

Malta

6

8 786

Portogallo

2

350

(10)  I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell’approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell’Unione da parte dell’ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT e alle norme dell’Unione applicabili.

7.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga (Thunnus alalunga) del nord come specie bersaglio, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107

Stato membro

Numero massimo di pescherecci

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Portogallo

310


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel periodo dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026 la pesca esplorativa di austromerluzzi nella zona della convenzione CCAMLR è limitata come indicato di seguito.

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci

Stato membro

Sottozona

Numero massimo di pescherecci

Spagna

48.6

1

Spagna

88.1

1

Spagna

88.2

1

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell’esaurimento del TAC.

Sottozona

Regione

Campagna

SSRU o blocchi di ricerca

Limite di cattura dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca

Limite di cattura dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona (1)

Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca

Razze

(Rajiformes)

Granatieri (Macrourus spp.) (2)

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026

48.6_2

182

713

9

29

29

48.6_3

60

3

9

9

48.6_4

181

9

28

28

48.6_5

290

14

46

46

88.1

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2025 al 31 agosto 2026

A, B, C, G (3)(«N70»)

623

3 278

31

99

31

G, H, I, J, K (4)(«S70»)

2 163

108

316

108

Zona di ricerca speciale («SRZ») dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross

428

21

72

21

88.2

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2025 al 31 agosto 2026

A, B (3)(N70)

Incluso nel limite di cattura per N70 nella sottozona 88.1

 

Incluso nei limiti per le catture accessorie per N70 nella sottozona 88.1

A, B (4)(S70)

Incluso nel limite di cattura per S70 nella sottozona 88.1

 

Incluso nei limiti per le catture accessorie per S70 nella sottozona 88.1

Parte dell’SSRU_A all’interno dell’SRZ

Incluso nel limite di cattura per l’SRZ nella sottozona 88.1

 

Incluso nei limiti per le catture accessorie per l’SRZ nella sottozona 88.1

88.2_1

184

1 425

9

29

29

88.2_2

454

22

72

72

88.2_3

468

23

74

74

88.2_4

319

15

51

51

dal 14 dicembre 2025 al 31 agosto 2026

88.2_H

199

199

9

31

31

(1)  La specie bersaglio è l’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni). Ogni esemplare di moro oceanico (Dissostichus eleginoides) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni).

(2)  Nella zona 88.1 e nelle SSRU A e B nella zona 88.2, quando le catture di granatieri (Macrourus spp.) effettuate da un singolo peschereccio in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall’undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all’ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500  kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (Dissostichus spp.) effettuate dallo stesso peschereccio nella medesima SSRU, il peschereccio in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(3)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(4)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00’ S 01° 00’ E

55° 00’ S 01° 00’ E

55° 00’ S 02° 00’ E

55° 30’ S 02° 00’ E

55° 30’ S 04° 00’ E

56° 30’ S 04° 00’ E

56° 30’ S 07° 00’ E

56° 00’ S 07° 00’ E

56° 00’ S 08° 00’ E

54° 00’ S 08° 00’ E

54° 00’ S 09° 00’ E

53° 00’ S 09° 00’ E

53° 00’ S 03° 00’ E

53° 30’ S 03° 00’ E

53° 30’ S 02° 00’ E

54° 00’ S 02° 00’ E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30’ S 01° 00’ E

66° 00’ S 01° 00’ E

66° 00’ S 04° 00’ E

65° 00’ S 04° 00’ E

65° 00’ S 07° 00’ E

64° 30’ S 07° 00’ E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20’ S 10° 00’ E

68° 20’ S 13° 00’ E

69° 30’ S 13° 00’ E

69° 30’ S 10° 00’ E

69° 45’ S 10° 00’ E

69° 45’ S 06° 00’ E

69° 00’ S 06° 00’ E

69° 00’ S 10° 00’ E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00’ S 15° 00’ O

71° 00’ S 13° 00’ O

70° 30’ S 13° 00’ O

70° 30’ S 11° 00’ O

70° 30’ S 10° 00’ O

69° 30’ S 10° 00’ O

69° 30’ S 09° 00’ O

70° 00’ S 09° 00’ O

70° 00’ S 08° 00’ O

69° 30’ S 08° 00’ O

69° 30’ S 07° 00’ O

70° 30’ S 07° 00’ O

70° 30’ S 10° 00’ O

71° 00’ S 10° 00’ O

71° 00’ S 11° 00’ O

71° 30’ S 11° 00’ O

71° 30’ S 15°00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_1

73° 48’ S 108° 00’ O

73° 48’ S 105° 00’ O

75° 00’ S 105° 00’ O

75° 00’ S 108° 00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_2

73° 18’ S 119° 00’ O

73° 18’ S 111° 30’ O

74° 12’ S 111° 30’ O

74° 12’ S 119° 00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_3

72° 12’ S 122° 00’ O

70° 50’ S 115° 00’ O

71° 42’ S 115° 00’ O

73° 12’ S 122° 00’ O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_4

72° 36’ S 140° 00’ O

72° 36’ S 128° 00’ O

74° 42’ S 128° 00’ O

74° 42’ S 140° 00’ O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small-scale research units – SSRU)

Regione

SSRU

Linea di confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40’ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30’ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68° 30’ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30’ S.

G

Da 66° 40’ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 70° 50’ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40’ S.

H

Da 70° 50 S 170° E verso est fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50’ S.

I

Da 70° S 178° 50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50’ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178° 50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso nord fino a 73° S.

L

Da 76° S 178° 50’ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50’ E, verso nord fino a 76° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30’ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 70° 50’ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

D

Da 70° 50’ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

E

Da 70° 50’ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

F

Da 70° 50’ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

G

Da 70° 50’ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50’ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

J

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

K

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

L

Da 70° 50’ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

M

Da 70° 50’ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50’ S.

Parte B

Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba)

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome del peschereccio:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione del peschereccio (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell’intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L’intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

Rete da traino convenzionale

Sistema di pesca continua

Pompaggio per svuotare il sacco

Altri metodi (precisare)


Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (1)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto (precisare)

 

(1)  Se il metodo non è elencato nell’allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.


Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell’apertura della rete (2) (m)

 

 

 

Area dell’apertura (m2)

 

 

 

Dimensione di maglia media della rete (4) (mm)

Esterna (3)

Interna (3)

Esterna (3)

Interna (3)

Esterna (3)

Interna (3)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

(2)  Prevista in condizioni operative.

(3)  Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.

(4)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

Schema o schemi delle reti

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management – WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1.

la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell’angolo di ogni parte rispetto al flusso dell’acqua);

2.

la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.

i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione «nil» se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Fornire i dettagli di ciascun dispositivo di esclusione dei mammiferi marini utilizzato, indicando anche se si tratta di un dispositivo di esclusione delle foche, delle balene o di altri mammiferi marini.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dal peschereccio.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata)

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l’abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (5)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (5)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (5)

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (6)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala (5)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (5)

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (6)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso della farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

 

 

 

 

(5)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(6)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ±0,05  m)

Ogni mese (7)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l’altra, misurare la differenza di profondità; precisione ±0,1  m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (7)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (7)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (8)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (8)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l’acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (7)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (8)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell’acqua aggiunta; si presume che la densità dell’acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (8)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ±0,1  kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ±0,1  kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (7)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000  kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Volume del sacco

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e l’altezza del sacco (precisione ±0,1  m)

Ogni mese (7)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ±0,1  m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

(7)  Un nuovo periodo comincia quando il peschereccio entra in una nuova sottozona o divisione.

(8)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di pescherecci

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare pesce spada (Xiphias gladius) e alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di pescherecci

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Unione

83

26 397

(1)  Questo numero non include i pescherecci registrati a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3.   

I pescherecci di cui al punto 1 sono autorizzati anche a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4.   

I pescherecci di cui al punto 2 sono autorizzati anche a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.


ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare pesce spada (Xiphias gladius) nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14

2.   

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell’Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

4

Unione

4


ALLEGATO X

ZONA DELL’ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell’Unione nella zona dell’accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia

237 giorni di pesca

Spagna

2 pescherecci

Altri Stati membri

0


ALLEGATO XI

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca di fondo nella zona della convenzione NPFC:

Unione

0


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/249/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)