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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/242

28.1.2026

DECISIONE N. 2/2025 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 3 ottobre 2025

che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra [2026/242]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1), in particolare l’articolo 5 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

1)

L’articolo 29 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra («accordo di associazione»), fa riferimento al protocollo n. 4 di tale accordo («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine.

2)

L’articolo 5 del protocollo n. 4 prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo.

3)

La dichiarazione comune allegata al protocollo n. 4 specifica che i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall’Unione europea ai prodotti contemplati dall’accordo di associazione e che il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario di tali prodotti, anche per quanto riguarda le prove dell’origine, fatte salve le decisioni del Consiglio di associazione.

4)

Nel quadro dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, concluso il 3 ottobre 2025,

5)

È opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di prevedere le modifiche necessarie per garantirne l’applicabilità ai prodotti originari del Sahara occidentale e la continuazione degli scambi, in particolare per il settore ortofrutticolo e il settore della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il titolo III è aggiunto al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa:

«Titolo III

Disposizioni concernenti la dichiarazione comune relativa all’applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

Articolo 8

Deroghe all’applicazione mutatis mutandis del protocollo n. 4

Nell’applicazione della convenzione e delle norme transitorie,

le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al titolo II della convenzione e delle norme transitorie si riferiscono a uno Stato membro dell’Unione, al Marocco o al Sahara occidentale.

Sulle disposizioni del titolo III della convenzione e delle norme transitorie non incidono lavorazioni, trasformazioni o modifiche effettuate in Marocco o partite esportate dal Marocco nell’Unione.

Le prove dell’origine sono compilate come segue.

Nel certificato di circolazione delle merci EUR.1:

 

Nella casella n. 2 “Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e …” è inserito un riferimento all’“accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo del 3 ottobre 2025 ”.

 

La casella n. 4 “Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari” non è compilata.

 

Riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti nella casella n. 7 “Osservazioni”.

 

Nella dichiarazione di origine riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti in relazione alla nota a piè di pagina 2) degli allegati al testo della dichiarazione di origine.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 3 ottobre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2025

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

N. BOURITA


(1)   GU UE L 70 del 18.3.2000, pag. 2 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj.


ALLEGATO

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1.

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

(Nessuna modifica)

EUR.1

N. A

000 000

Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro.

 

2.

Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

..........................................................

e

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

(Nessuna modifica)

4.

Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

(Non compilare)

5.

Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

(Nessuna modifica)

6.

Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

(Nessuna modifica)

7.

Osservazioni

Riferimento all’origine regionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab)

8.

Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli1;

designazione delle merci2

(Nessuna modifica)

9.

Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)

(Nessuna modifica)

10.

Fatture (indicazione facoltativa)

(Nessuna modifica)

Modello della dichiarazione di origine

Versione italiana

L’esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento [autorizzazione doganale n. ……… (1)] dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale.

Riferimento all’origine regionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab). (2)

..........................................................

(Luogo e data) (3)

..........................................................

(Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4)


(1)  Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se l’informazione è già contenuta nel documento.

(4)  Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/242/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)