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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/242 |
28.1.2026 |
DECISIONE N. 2/2025 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO
del 3 ottobre 2025
che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra [2026/242]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1), in particolare l’articolo 5 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
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1) |
L’articolo 29 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra («accordo di associazione»), fa riferimento al protocollo n. 4 di tale accordo («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine. |
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2) |
L’articolo 5 del protocollo n. 4 prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo. |
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3) |
La dichiarazione comune allegata al protocollo n. 4 specifica che i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall’Unione europea ai prodotti contemplati dall’accordo di associazione e che il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario di tali prodotti, anche per quanto riguarda le prove dell’origine, fatte salve le decisioni del Consiglio di associazione. |
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4) |
Nel quadro dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, concluso il 3 ottobre 2025, |
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5) |
È opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di prevedere le modifiche necessarie per garantirne l’applicabilità ai prodotti originari del Sahara occidentale e la continuazione degli scambi, in particolare per il settore ortofrutticolo e il settore della pesca, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il titolo III è aggiunto al protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa:
«Titolo III
Disposizioni concernenti la dichiarazione comune relativa all’applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra
Articolo 8
Deroghe all’applicazione mutatis mutandis del protocollo n. 4
Nell’applicazione della convenzione e delle norme transitorie,
le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al titolo II della convenzione e delle norme transitorie si riferiscono a uno Stato membro dell’Unione, al Marocco o al Sahara occidentale.
Sulle disposizioni del titolo III della convenzione e delle norme transitorie non incidono lavorazioni, trasformazioni o modifiche effettuate in Marocco o partite esportate dal Marocco nell’Unione.
Le prove dell’origine sono compilate come segue.
Nel certificato di circolazione delle merci EUR.1:
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Nella casella n. 2 “Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e …” è inserito un riferimento all’“accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo del 3 ottobre 2025 ”. |
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La casella n. 4 “Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari” non è compilata. |
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Riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti nella casella n. 7 “Osservazioni”. |
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Nella dichiarazione di origine riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti in relazione alla nota a piè di pagina 2) degli allegati al testo della dichiarazione di origine.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 3 ottobre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2025
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
N. BOURITA
(1) GU UE L 70 del 18.3.2000, pag. 2 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj.
ALLEGATO
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1
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EUR.1 |
N. A |
000 000 |
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Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro. |
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Modello della dichiarazione di origine
Versione italiana
L’esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento [autorizzazione doganale n. ……… (1)] dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale.
Riferimento all’origine regionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab). (2)
..........................................................
(Luogo e data) (3)
..........................................................
(Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se l’informazione è già contenuta nel documento.
(4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/242/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)