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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/194

29.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/194 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione, e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali.

(2)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

(3)

Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2025 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.

(4)

Per quanto riguarda le partite di fagioli Lablab (Lablab purpureus) provenienti dal Bangladesh, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo ai residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(5)

Per quanto riguarda le partite di olio di palma imballato per il consumo umano diretto proveniente dalla Costa d’Avorio, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da coloranti Sudan. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione. Per quanto riguarda le partite alla rinfusa di olio di palma, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano tuttavia la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali delle partite alla rinfusa di olio di palma proveniente dalla Costa d’Avorio non è pertanto più giustificato, e alla voce dell’olio di palma proveniente dalla Costa d’Avorio figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere aggiunta una nota per limitare i controlli ufficiali alle partite di olio di palma imballato per il consumo umano diretto.

(6)

Dal luglio 2022 le arance provenienti dall’Egitto sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(7)

Per quanto riguarda le partite di fragole provenienti dall’Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di possibili residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(8)

Dal luglio 2018 i gombi (okra) provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari e ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto in relazione all’ossido di etilene indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali in relazione all’ossido di etilene non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa nota dalla voce di tale prodotto figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(9)

Dal gennaio 2022 il riso proveniente dall’India è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e ocratossina A. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto in relazione alle aflatossine e all’ocratossina A indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali in relazione alle aflatossine e all’ocratossina A non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la voce relativa a tali contaminanti dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(10)

Dal giugno 2019 le noci moscate (Myristica fragrans) provenienti dall’India sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(11)

Dal gennaio 2022 la vaniglia e i garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall’India sono soggetti a livelli maggiori di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere le relative voci dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(12)

Dal gennaio 2022 il pepe del genere Piper e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati provenienti dall’India sono soggetti a livelli maggiori di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio della presenza di ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa al pepe del genere Piper e ai pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati provenienti dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(13)

Dal gennaio 2022 il carbonato di calcio proveniente dall’India è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio della presenza di ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa al carbonato di calcio proveniente dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(14)

Dal luglio 2018 le rape (Brassica rapa ssp. rapa) preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico e le rape (Brassica rapa ssp. rapa) preparate o conservate in salamoia o nell’acido citrico, non congelate provenienti dal Libano sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodammina B. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere le relative voci dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(15)

Dal luglio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di ossido di etilene nella gomma di carrube utilizzata negli additivi alimentari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano che le miscele di additivi alimentari provenienti dalla Malaysia che entrano nell’Unione non contengono gomma di carrube. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(16)

Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Ruanda, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo ai residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(17)

Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo ai residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(18)

Dal novembre 2021 i limoni (Citrus limon, Citrus limonum) provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(19)

Dal gennaio 2022 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(20)

Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(21)

Dal luglio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di ossido di etilene nella gomma di carrube utilizzata negli additivi alimentari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano che le miscele di additivi alimentari provenienti dalla Turchia che entrano nell’Unione non contengono gomma di carrube. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(22)

Dal gennaio 2019 il pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(23)

Per quanto riguarda le partite di pistacchi, miscugli e prodotti ottenuti da pistacchi originari della Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(24)

Dal maggio 2020 i mandarini, le clementine, i wilkings e simili ibridi di agrumi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(25)

Dal maggio 2020 le arance provenienti dalla Turchia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(26)

Per quanto riguarda le partite di pistacchi, miscugli e prodotti ottenuti da pistacchi originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(27)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Azerbaigian (AZ)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39

70

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10

70

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12

30

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatossine

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

2

Bangladesh (BD)

Fagioli Lablab (Lablab purpureus)

(Alimenti)

ex 0708 90 00

30

Residui di antiparassitari (3)

30

Cedri (Citrus medica)

(Alimenti)

ex 0805 90 00

20

Residui di antiparassitari (3)

20

3

Burkina Faso (BF)

Melanzane (Solanum aethiopicum)

(Alimenti)

ex 0709 30 00

70

Residui di antiparassitari (3)

20

4

Costa d’Avorio (CI)

Olio di palma (12)

(Alimenti)

1511 10 90

 

Coloranti

Sudan (14)

30

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

5

Cina (CN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Peperoni dolci (Capsicum

annuum)

(Alimenti – tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari (3)  (5)

20

6

Colombia (CO)

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residui di antiparassitari (3)

20

7

Repubblica dominicana (DO)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Residui di antiparassitari (3)  (16)

50

0710 80 51

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

8

Egitto (EG)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (3)  (6)

30

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (3)

10

Mela cannella (Annona squamosa)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

20

Residui di antiparassitari (3)

20

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residui di antiparassitari (3)

50

Mango (Mangifera indica)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

40

Residui di antiparassitari (3)

20

Fragole

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

0810 10 00

0811 10

 

Residui di antiparassitari (3)

20

9

Etiopia (ET)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

30

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

 

10

Georgia (GE)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39

70

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10

70

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12

30

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatossine

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

11

Ghana (GH)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

12

Israele (IL)  (15)

Basilico (Ocimum basilicum)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

20

Residui di antiparassitari (3)

10

13

India (IN)

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (11)

10

Salmonella  (4)

50

Gombi (Okra)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (3)  (7)

30

Riso

(Alimenti)

1006

 

Residui di antiparassitari (3)

10

Guaiava (Psidium guajava)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

30

Residui di antiparassitari (3)

30

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – essiccati, grigliati,

tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

10

ex 0904 22 00

11; 19

ex 0904 21 90

20

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

Semi di cumino

0909 31 00

 

Residui di antiparassitari (3)

30

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari (13)

20

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

(Alimenti – spezie essiccate)

0904

 

Residui di antiparassitari (13)

20

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92

55

Residui di antiparassitari (13)

30

ex 2106 90 98

60

ex 25 30 90 70

10

2836 50 00

 

Cucuzze (Lagenaria siceraria)

(Alimenti – freschi e refrigerati)

ex 0709 93 90

10

Residui di antiparassitari (3)

20

14

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

0708 20

 

Residui di antiparassitari (3)

10

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

20

15

Sri Lanka (LK)

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari (3)

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari (3)

30

Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

16

Madagascar (MG)

Fagioli dall’occhio (Vigna unguiculata)

(Alimenti)

0713 35 00

 

Residui di antiparassitari (3)

50

17

Messico (MX)

Papaya verde (Carica papaya)

(Alimenti – freschi e refrigerati)

0807 20 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

18

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti – freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

19

Pakistan (PK)

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10

0910 91 90

 

Aflatossine

30

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

Residui di antiparassitari (3)

10

20

Ruanda (RW)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

21

Siria (SY)

Tahini e halva da semi di sesamo

(Alimenti)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

41

41

Salmonella  (2)

30

22

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)  (8)

50

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti – freschi)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residui di antiparassitari (3)

10

23

Turchia (TR)

Limoni (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari (3)

20

Melagrane

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari (3)  (9)

30

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (3)  (10)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

40

Alcaloidi pirrolizidinici

30

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Pomodori (Solanum lycopersicum L.)

(Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

0702 00

0710 80 70

 

Residui di antiparassitari (3)

20

24

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

25

Stati Uniti (US)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Aflatossine

20

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

26

Vietnam (VN)

Durian (Durio zibethinus)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

0810 60 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (17)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (24)

10

Salmonella  (21)

50

2

Bolivia (BO)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatossine

50

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brasile (BR)

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti – non tritati né

polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (18)

30

4

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari (25)

20

5

Repubblica

dominicana (DO)

Melanzane (Solanum

melongena)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0709 30 00

05

Residui di antiparassitari (19)

50

6

Egitto (EG)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatossine

30

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

7

Ghana (GH)

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90

 

Coloranti Sudan (26)

50

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

8

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti – spezie essiccate)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatossine

50

9

India (IN)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari (19)  (27)

50

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

2008 11 98

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatossine

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

Residui di antiparassitari (19)  (20)

30

ex 0710 80 59

20

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (21)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Semi di sesamo

( Alimenti e mangimi )

1207 40 90

 

Residui di antiparassitari (25)

20

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Cannella e fiori di cinnamomo

(Alimenti – spezie essiccate)

0906

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

(Alimenti – spezie essiccate)

0908

 

Residui di antiparassitari (25)

30

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

(Alimenti – spezie essiccate)

0909

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (28)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari (25)

10

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

10

75

Residui di antiparassitari (19)

30

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari (19)

50

10

Iran (IR)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

 

 

ex 2008 19 93

20

Aflatossine

50

ex 2008 97 12

19

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

11

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

60

Residui di antiparassitari (19)

50

12

Nigeria (NG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (21)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

13

Sudan (SD)

Semi di sesamo

1207 40 90

 

Salmonella  (21)

50

(Alimenti)

ex 2008 19 19

49

 

ex 2008 19 99

49

14

Turchia (TR)

Fichi secchi

0804 20 90

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10

50

 

 

 

ex 2007 10 99

20

 

 

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

 

 

ex 2007 99 50

31

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12

11

 

 

ex 2008 97 14

11

 

 

ex 2008 97 16

11

 

 

 

ex 2008 97 18

11

 

 

 

ex 2008 97 32

11

 

 

 

ex 2008 97 34

11

 

 

 

ex 2008 97 36

11

 

 

 

ex 2008 97 38

11

 

 

 

ex 2008 97 51

11

Aflatossine e

30

 

ex 2008 97 59

11

ocratossina A

 

 

ex 2008 97 72

11

 

 

 

ex 2008 97 74

11

 

 

 

ex 2008 97 76

11

 

 

 

ex 2008 97 78

11

 

 

 

ex 2008 97 92

11

 

 

 

ex 2008 97 93

11

 

 

 

ex 2008 97 94

11

 

 

 

ex 2008 97 96

11

 

 

 

ex 2008 97 97

11

 

 

 

ex 2008 97 98

11

 

 

 

ex 2008 99 28

10

 

 

 

ex 2008 99 34

10

 

 

 

ex 2008 99 37

10

 

 

 

ex 2008 99 40

10

 

 

ex 2008 99 49

60

 

ex 2008 99 67

95

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

Aflatossine

50

ex 2008 19 93

20

 

 

ex 2008 97 12

19

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residui di antiparassitari (19)  (22)

50

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 21

0805 22 00

0805 29 00

 

Residui di antiparassitari (19)

10

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (19)

20

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (29)  (30)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

 

 

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

50

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

 

15

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

49

49

Salmonella  (21)

30

16

Stati Uniti (US)

Estratto di vaniglia

(Alimenti)

1302 19 05

 

Residui di antiparassitari (25)

20

17

Vietnam (VN)

Gombi (Okra)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (19)  (23)

50

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari (19)  (23)

30

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (19)  (23)

50

3.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Paese di origine

Paese da cui le partite sono spedite nell’Unione

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (31)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Stati Uniti (US)

Turchia (TR)  (32)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

(Alimenti)

 

 

»

(1)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(5)  Residui di tolfenpyrad.

(6)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7)  Residui di diafentiuron.

(8)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9)  Residui di procloraz.

(10)  Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(12)  Prodotti alimentari imballati per il consumo umano diretto.

(13)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(14)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(15)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(16)  Residui di acefato.

(17)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(18)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(19)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(20)  Residui di carbofuran.

(21)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(22)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(23)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(24)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(25)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(26)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(27)  Residui di acefato.

(28)  Sia i prodotti finiti che le materie prime, ad eccezione della gomma di guar, contenenti prodotti botanici destinati alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

(29)   «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj).

(30)   «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(31)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(32)  Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell’Unione.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/194/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)