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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/163

22.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/163 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda il contenuto dei piani strategici della PAC

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 117,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115, tra l’altro, per quanto riguarda determinati obblighi relativi alle definizioni, alle norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali («BCAA») e a determinati tipi di intervento, e ha introdotto un nuovo tipo di intervento nell’ambito dello sviluppo rurale. Tale regolamento ha modificato anche il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare per quanto riguarda determinati obblighi relativi al sistema di controllo della condizionalità.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate sulla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC.

(3)

L’articolo 31, paragrafo 5, e l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati dal regolamento (UE) 2025/2649, consentono agli Stati membri di effettuare pagamenti per impegni che rispettano le norme BCAA 2 e 9 in quanto non richiedono più che tali impegni vadano al di là di tali norme. Per motivi di completezza e comparabilità è pertanto opportuno imporre agli Stati membri, qualora decidano di effettuare pagamenti per impegni conformi ai requisiti di tali norme BCAA, di precisare nei piani strategici della PAC per quali requisiti possono effettuare pagamenti. Inoltre, poiché tali articoli, modificati dal regolamento (UE) 2025/2649, non prevedono più che il sostegno debba essere concesso per nuovi requisiti del diritto nazionale che vanno al di là dei requisiti del diritto dell’Unione per un periodo massimo di 24 mesi, anche tali elementi dovrebbero essere soppressi dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

(4)

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal regolamento (UE) 2025/2649, consente agli Stati membri di estendere da cinque a sette anni, nell’ambito della definizione di prato permanente, il periodo durante il quale una superficie deve essere utilizzata in modo continuativo per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio. Esso consente inoltre agli Stati membri di decidere che le superfici utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio e classificate come seminativi al 1o gennaio 2026 che non sono state arate, lavorate o riseminate con specie differenti di erba per un periodo di cinque o sette anni non debbano essere classificate come prato permanente. Al fine di garantire che i piani strategici della PAC contengano tutte le decisioni adottate dagli Stati membri per quanto riguarda la definizione di prato permanente, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per imporre agli Stati membri di fornire informazioni su tali decisioni relative alla definizione di prato permanente nei piani strategici della PAC.

(5)

Il regolamento (UE) 2025/2649 ha inserito nel regolamento (UE) 2021/2115 il nuovo articolo 78 bis che introduce un nuovo tipo di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. È pertanto opportuno modificare l’allegato I, sezione 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 al fine di includere nei piani strategici della PAC le informazioni specifiche per questo tipo di intervento.

(6)

Il regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal regolamento (UE) 2025/2649, esenta dal sistema di condizionalità i beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 28 di tale regolamento. L’obbligo di descrivere i controlli semplificati per i requisiti di condizionalità per i piccoli agricoltori nei piani strategici della PAC dovrebbe pertanto essere soppresso dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

(8)

Al fine di consentire agli Stati membri di presentare le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC contenenti tutte le informazioni necessarie il prima possibile dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/2649 e di garantire che i piani strategici della PAC contengano tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare e trattare efficacemente tali domande di modifica strategica e notifiche di altre modifiche entro i termini di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Considerando che il presente regolamento stabilisce norme relative al contenuto dei piani strategici della PAC, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026 al fine di garantire parità di condizioni e certezza del diritto per gli Stati membri, gli agricoltori e i portatori di interessi in questione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni (GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 è così modificato:

1)

alla sottosezione 3.1, lettera e), il secondo comma è modificato come segue:

a)

al punto ii) è aggiunto il trattino seguente:

«—

dei requisiti di tale norma BCAA per cui sono effettuati pagamenti nell’ambito degli interventi di cui agli articoli 31, 70 o 72 del regolamento (UE) 2021/2115;»;

b)

il punto ix) è sostituito dal seguente:

«per la BCAA 9:

gli elementi per designare un prato permanente sensibile sotto il profilo ambientale e il corrispondente numero indicativo di ettari;

i requisiti di tale norma BCAA per cui sono effettuati pagamenti nell’ambito degli interventi di cui agli articoli 31 o 70 del regolamento (UE) 2021/2115;»;

2)

alla sottosezione 4.1, lettera b), secondo comma, il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

per i prati permanenti:

una descrizione di ogni singolo elemento utilizzato per la loro definizione, come il periodo minimo durante il quale il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio non è stato compreso nella rotazione delle colture dell’azienda, la lavorazione del terreno, l’aratura, la risemina con diversi tipi di erba o le pratiche locali tradizionali, o

un riferimento alla decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di mantenere la classificazione dei terreni in cui tale terreno era classificato come seminativo al 1o gennaio 2026;»;

3)

alla sezione 5, la lettera f) è modificata come segue:

a)

al punto i), il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

per i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, l’indicazione dei settori di intervento di cui all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 coperti dall’intervento; un’indicazione se i regimi contribuiscono al rispetto dei requisiti obbligatori nazionali che vanno al di là del diritto dell’Unione;»;

b)

il punto ii) è così modificato:

i)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

per gli interventi di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115:

una descrizione del tipo di superficie ammissibile;

un’indicazione del tipo di impegni (basati sui risultati, sulla gestione o ibridi) e del meccanismo di attuazione;

un’indicazione della durata dei contratti;

un’indicazione se l’intervento contribuisce al rispetto dei requisiti obbligatori nazionali che vanno al di là del diritto dell’Unione;»;

ii)

è aggiunto il trattino seguente:

«—

per gli interventi di cui all’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115:

un’indicazione del metodo di calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione;

una descrizione della copertura delle perdite e delle disposizioni per evitare la sovracompensazione;»;

4)

alla sottosezione 7.3, lettera c), il punto v) è soppresso.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/163/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)