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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/154 |
26.1.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/154 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2026
relativo all’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a salmonidi e polli da ingrasso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
La sostanza argilla sepiolitica è stata autorizzata per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione (3). |
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(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, con la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di modifica dei termini dell’autorizzazione dell’argilla sepiolitica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 per quanto riguarda l’uso per i salmonidi e i polli da ingrasso. La modifica riguarda l’aumento del tenore massimo a 20 000 mg per kg di mangime completo rispetto ai livelli attualmente autorizzati di 17 600 mg/kg per i salmonidi e di 10 000 mg/kg per i polli da ingrasso. Sono stati forniti dati supplementari volti a dimostrare che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione al livello proposto. Tale modifica deve essere presa in considerazione nell’ambito della rivalutazione della sostanza. |
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(5) |
Nel parere del 20 marzo 2025 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’uso dell’argilla sepiolitica al livello di 20 000 mg/kg di mangime completo è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo non è considerato irritante per gli occhi o per la pelle. È stato tuttavia considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. A causa del potenziale di polverizzazione e del suo tenore di silice, l’additivo presenta un rischio da inalazione. L’Autorità ha concluso che l’additivo è efficace come legante e antiagglomerante nei mangimi destinati a tutte le specie animali alle condizioni d’uso proposte. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. |
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(6) |
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente relativa a un’altra domanda di autorizzazione dello stesso additivo e verificate dall’Autorità nel parere del 4 maggio 2022 (5). In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (6), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento. |
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(7) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’argilla sepiolitica soddisfi le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale additivo per tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. |
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(8) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene altresì che l’autorizzazione dell’argilla sepiolitica soddisfi ancora le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 anche modificandone i termini per quanto riguarda l’uso per i salmonidi e i polli da ingrasso aumentando il tenore massimo a 20 000 mg per kg di mangime completo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263. |
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(9) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’argilla sepiolitica per i salmonidi e i polli da ingrasso, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica dell’autorizzazione in questione. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/263
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Misure transitorie
1. La sostanza argilla sepiolitica, quale autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/263, e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate ai salmonidi e ai polli da ingrasso, prodotte ed etichettate prima del 15 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati ai salmonidi e ai polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali
(GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione, del 7 febbraio 2023, relativo all’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso (GU L 37 dell’8.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/263/oj).
(4) EFSA Journal. 2025;23:e9365. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9365.
(5) EFSA Journal 2022;20(5):7344. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7344.
(6) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).
ALLEGATO Ι
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: leganti |
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1g563 |
Argilla sepiolitica |
Composizione dell’additivo Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite. In polvere. Caratterizzazione della sostanza attiva Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 40 % Numero CAS: 63800-37-3 Numero EINECS: 264-465-3 Formula chimica: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O Illite (alluminosilicato di ferro e potassio): ≥ 25 % Numero CAS: 12173-60-3 Numero EINECS: 601-803-4 Formula chimica: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)] Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 % Esente da amianto (1) Impurità Nichel ≤ 20,3 mg/kg Metodo di analisi (2) Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi:
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Tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso |
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— |
20 000 |
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15 febbraio 2036 |
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti |
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1g563 |
Argilla sepiolitica |
Composizione dell’additivo Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite. In polvere. Caratterizzazione della sostanza attiva Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 40 % Numero CAS: 63800-37-3 Numero EINECS: 264-465-3 Formula chimica: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O Illite (alluminosilicato di ferro e potassio): ≥ 25 % Numero CAS: 12173-60-3 Numero EINECS: 601-803-4 Formula chimica: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)] Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 % Esente da amianto (3) Impurità Nichel ≤ 20,3 mg/kg Metodo di analisi (4) Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi:
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Tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso |
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— |
20 000 |
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15 febbraio 2036 |
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(1) I metodi utilizzati sono: diffrazione dei raggi X e microscopia elettronica a scansione (SEM) con analisi puntuale a raggi X a dispersione di energia (EDAX).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
(3) I metodi utilizzati sono: diffrazione dei raggi X e microscopia elettronica a scansione (SEM) con analisi puntuale a raggi X a dispersione di energia (EDAX).
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
ALLEGATO II
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: leganti |
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1g563 |
Argilla sepiolitica |
Composizione dell’additivo Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite. In polvere. Caratterizzazione della sostanza attiva Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 40 % Numero CAS: 63800-37-3 Numero EINECS: 264-465-3 Formula chimica: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O Illite (alluminosilicato di ferro e potassio): ≥ 25 % Numero CAS: 12173-60-3 Numero EINECS: 601-803-4 Formula chimica: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)] Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 % Esente da amianto (1) Impurità Nichel ≤ 20,3 mg/kg Metodo di analisi (2) Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi:
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— |
20 000 |
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28 febbraio 2033 |
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: antiagglomeranti |
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1g563 |
Argilla sepiolitica |
Composizione dell’additivo Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite. In polvere. Caratterizzazione della sostanza attiva Sepiolite (idrosilicato di magnesio): ≥ 40 % Numero CAS: 63800-37-3 Numero EINECS: 264-465-3 Formula chimica: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O Illite (alluminosilicato di ferro e potassio): ≥ 25 % Numero CAS: 12173-60-3 Numero EINECS: 601-803-4 Formula chimica: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)] Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 % Esente da amianto (3) Impurità Nichel ≤ 20,3 mg/kg Metodo di analisi (4) Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi:
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20 000 |
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28 febbraio 2033 |
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(1) I metodi utilizzati sono: diffrazione dei raggi X e microscopia elettronica a scansione (SEM) con analisi puntuale a raggi X a dispersione di energia (EDAX).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
(3) I metodi utilizzati sono: diffrazione dei raggi X e microscopia elettronica a scansione (SEM) con analisi puntuale a raggi X a dispersione di energia (EDAX).
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/154/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)