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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/150

19.1.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/150 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2026

che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato o la messa in servizio e l'uso dell'intelligenza artificiale in conformità dei valori e della legislazione dell'Unione.

(2)

Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio (4), il settore dell'intelligenza artificiale (IA) ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L'Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di un'innovazione responsabile nel settore dell'IA, grazie al fatto che guida l'innovazione, definisce misure protettive e sviluppa una governance globale.

(3)

I modelli di IA di grandi dimensioni per finalità generali si sono imposti come fattori trainanti essenziali della competitività economica, della ricerca scientifica e dell'innovazione. Tali modelli sono diventati fondamentali nel migliorare la produttività in diversi settori e nel trasformare intere catene del valore, determinando in tal modo chi beneficerà del valore economico in futuro. L'Unione e i suoi Stati membri stanno conducendo iniziative sullo sviluppo di modelli di IA comuni, compresi i modelli di base (foundation models). Secondo le previsioni, la prossima generazione di modelli di IA di frontiera consentirà di compiere un balzo in avanti in termini di capacità, verso una IA in grado di affrontare compiti altamente complessi e diversificati. Le regioni in grado di sviluppare e implementare tali modelli di IA su larga scala svolgeranno un ruolo guida nell'innovazione globale e attireranno i migliori talenti della scienza e dell'industria. Allo stesso tempo, i settori in prima linea nell'ambito della scienza e dell'industria richiedono risorse di calcolo notevoli al fine di realizzare importanti scoperte scientifiche e innovazioni industriali basate sull'IA. Saranno sfruttate le sinergie tra tali attività e quelle intraprese dai programmi dell'Unione, quali il programma spaziale dell'UE e gli spazi europei di dati, mettendo in atto garanzie adeguate volte a tutelare gli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(4)

Le fabbriche di IA più avanzate in Europa disporranno di supercomputer con processori di IA all'avanguardia, che consentono di sviluppare principalmente modelli di IA di fascia media. Sono pertanto necessari investimenti significativi al fine di potenziare notevolmente le capacità di calcolo dell'Europa per portarle al livello successivo.

(5)

Il 9 aprile 2025 la Commissione ha varato il piano d'azione per il continente dell'IA con l'obiettivo di posizionare l'Unione come leader mondiale nel settore dell'IA. Un pilastro fondamentale di tale piano d'azione consiste nel promuovere l'infrastruttura a livello europeo per l'addestramento di modelli di IA avanzati, portando il concetto delle fabbriche di IA del 2024 al livello successivo.

(6)

Si prevede che lo sviluppo della prossima generazione di modelli di IA di frontiera richiederà strutture su vasta scala, con almeno da tre a quattro volte il numero dei processori di IA più avanzati attualmente disponibili nelle fabbriche di IA più potenti, tenendo conto nel contempo della capacità di potenza, nonché dell'energia, dell'efficienza idrica, e della circolarità. I meccanismi attualmente previsti dal regolamento (UE) 2021/1173 non sono sufficienti per sostenere l'istituzione e la gestione delle gigafabbriche di IA. È pertanto necessaria una modifica mirata al fine di fornire all'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo («impresa comune») la base giuridica necessaria per poter rispettare gli impegni relativi all'istituzione e alla gestione delle gigafabbriche di IA in Europa.

(7)

È sempre più fondamentale rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione ai fini della sua competitività e della sua autonomia strategica a lungo termine, preservando nel contempo la sua economia aperta. L'IA presenta il potenziale di accelerare le scoperte scientifiche e rafforzare le capacità di ricerca in tutti i settori. Di conseguenza è essenziale che, oltre ai ricercatori, gli utenti pubblici e privati dell'IA, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le start-up e le scale-up, all'interno dell'Unione beneficino di infrastrutture di supercalcolo di livello mondiale al fine di sostenere e far progredire la leadership dell'Europa nei settori della ricerca e dell'innovazione.

(8)

La bussola per la competitività della Commissione europea («bussola»), adottata il 29 gennaio 2025, individua nelle tecnologie strategiche, tra cui le tecnologie quantistiche e il calcolo ad alte prestazioni, i pilastri essenziali per garantire la sovranità tecnologica, la resilienza economica e la leadership globale dell'Europa. La bussola sottolinea la necessità di investimenti coordinati e di sviluppo di ecosistemi in tutti i settori della ricerca, delle infrastrutture, dell'industria e delle competenze, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione in tali settori.

(9)

A integrazione della bussola, la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2025 dal titolo «Strategia per un'Europa quantistica: un'Europa quantistica in un mondo che cambia» definisce un quadro globale per accelerare la ricerca quantistica, l'innovazione, l'industrializzazione e l'implementazione di tecnologie e infrastrutture quantistiche. Tale strategia mira a costruire un ecosistema quantistico sostenibile e competitivo, che comprenda il calcolo, le comunicazioni, il rilevamento e la metrologia, prestando attenzione principalmente allo sviluppo di competenze e alla cooperazione internazionale. Mira inoltre a spianare la strada alla costruzione nell'Unione di computer quantistici europei tolleranti ai guasti che garantirebbero l’autonomia strategica dell'Unione.

(10)

In considerazione dell'importanza politica del regolamento modificativo, gli importi del finanziamento inizialmente assegnati a titolo di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere aumentati, subordinatamente alla disponibilità di bilancio, al fine di consentire all'Unione di raggiungere il suo obiettivo.

(11)

Tenendo conto del fatto che le attività di ricerca di base a livelli di maturità tecnologica (Technology Readiness Level – TRL) inferiori restano fondamentali per conseguire progressi nel settore delle tecnologie quantistiche di alta qualità, l'impresa comune dovrebbe continuare a supportare le attività di ricerca e innovazione a monte fino al TRL 5 finanziate dall'Unione al 100 % dei costi ammissibili totali.

(12)

Alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici nei settori dell'IA e della quantistica e la politica dell'Unione in materia di IA, nei prossimi anni potrebbero essere necessari ulteriori finanziamenti dell'Unione. Nel contesto della politica dell'Unione in materia di IA, dovrebbe essere possibile affidare all'impresa comune finanziamenti supplementari dell'Unione che vadano oltre gli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1173, provenienti da programmi esistenti. Ogni contributo supplementare, qualora destinato alle gigafabbriche di IA, dovrebbe essere affiancato da contributi di uno o più membri dell'impresa comune diversi dall'Unione quanto meno di pari entità.

(13)

La selezione delle gigafabbriche di IA dovrebbe basarsi su un appalto congiunto tra l'impresa comune e una o più amministrazioni aggiudicatrici dai paesi membri dell’impresa comune («Stati partecipanti»). L'impresa comune e gli Stati partecipanti dovrebbero concludere un accordo di aggiudicazione congiunta che comprenda tutti gli elementi fondamentali del successivo invito a manifestare interesse, compresi gli impegni da parte degli Stati partecipanti a sostenere finanziariamente la propria quota della gigafabbrica di IA selezionata per il finanziamento nel rispettivo territorio a seguito del processo di selezione effettuato dall'impresa comune. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi con l'impresa comune prima della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse.

(14)

Uno Stato membro che intenda sostenere l'istituzione e la gestione di una gigafabbrica di IA dovrebbe poter assegnare parte del contributo finanziario che riceve nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per coprire, in tutto o in parte, il suo contributo finanziario volontario a tale gigafabbrica di IA. Tale contributo deve essere gestito ed erogato dall'impresa comune sulla base di un accordo amministrativo tra questa e tale Stato membro. Qualora tale gigafabbrica di IA sia successivamente selezionata per il finanziamento dal consiglio di direzione dell'impresa comune, il finanziamento sarà integrato da finanziamenti dell'Unione come stabilito nel presente regolamento modificativo. Se la gigafabbrica di IA sostenuta dallo Stato membro non sia selezionata, l'importo, sotto la gestione dell'impresa comune, dovrebbe essere assegnato a tale gigafabbrica di IA o a un altro investimento nel settore dell'IA o delle tecnologie quantistiche, senza un contributo dell'Unione, individuato dallo Stato membro nel suo piano per la ripresa e la resilienza (PRR).

(15)

Al fine di accelerare lo sviluppo di infrastrutture strategiche quali i computer ad alte prestazioni, le fabbriche di IA o i computer quantistici in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di assegnare le dotazioni rimanenti dell'RRF per finanziare i loro contributi nazionali a tali infrastrutture o a un altro investimento individuato nel loro PRR che si allinea agli obiettivi dell'impresa comune. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire contributi finanziari all'impresa comune, che dovrebbe gestire e assegnare tali contributi conformemente a un accordo amministrativo con il rispettivo Stato membro.

(16)

Alla firma di un accordo amministrativo a titolo dell'RRF e il trasferimento integrale e irrevocabile dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) all'impresa comune al più tardi entro il 31 agosto 2026, si riterrà che lo Stato membro abbia rispettato il termine tassativo di cui al regolamento (UE) 2021/241. Tale meccanismo fornirebbe agli Stati membri un mezzo flessibile e sicuro per impegnare e convogliare risorse nazionali significative, in particolare a titolo dell'RRF, a sostegno delle priorità strategiche relative al calcolo ad alte prestazioni, all'IA, alle tecnologie quantistiche e alle attività di digitalizzazione.

(17)

Le infrastrutture di dati e di servizi di IA, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico sono essenziali per promuovere la ricerca scientifica e le applicazioni industriali innovative in tutta l'Unione. Oltre agli investimenti congiunti in infrastrutture ed ecosistemi nell'ambito dell'impresa comune, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare fondi provenienti da programmi cofinanziati dai fondi strutturali e regionali, dall'RRF o da programmi nazionali per sostenere gli investimenti nell'acquisizione e nella gestione di infrastrutture di dati e di servizi di IA, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico nuove, avanzate e all'avanguardia stabilite nel loro territorio. Attraverso la messa in rete e la federazione su vasta scala, a livello dell'Unione, di tali infrastrutture pubbliche nazionali avanzate di dati e di servizi di IA e di calcolo creerà nell'Unione ecosistemi e infrastrutture di dati e di servizi di IA, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico integrati, federati, sicuri, iperconnessi e di livello mondiale, che promuovano l'eccellenza scientifica, stimolino lo sviluppo di applicazioni innovative e attraggano talenti, apportando benefici che vanno ben oltre gli utenti degli Stati membri interessati. Pur non contribuendo al loro finanziamento, l'impresa comune dovrebbe poter facilitare la messa in rete e la federazione di tali infrastrutture pubbliche nazionali avanzate con quelle a livello dell'Unione, a condizione che ciò sia richiesto e debitamente giustificato dagli Stati membri interessati. L'impresa comune assegnerebbe a tali infrastrutture pubbliche nazionali un «marchio EuroHPC per le infrastrutture di IA e di calcolo» e ne garantirebbe la messa in rete e la federazione con la rete di fabbriche di IA e computer quantistici.

(18)

Per far fronte alla domanda degli utenti in termini di risorse di calcolo dell'IA, gli Stati membri interessati possono fornire all'impresa comune un tempo di accesso concordato a tali infrastrutture pubbliche nazionali di IA, di calcolo ad alte prestazioni o di calcolo quantistico cui è stato assegnato il marchio EuroHPC per le infrastrutture di IA e di calcolo.

(19)

Per far fronte alla domanda sempre crescente degli utenti in termini di strutture di calcolo dell'IA, gli Stati membri dovrebbero poter fornire all'impresa comune un tempo di accesso disponibile a una o più delle loro fabbriche di IA EuroHPC o delle gigafabbriche di IA EuroHPC, nella misura in cui tale tempo di accesso è disponibile, vale a dire che non è già stato impegnato. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero fornire all'impresa comune, su base volontaria, una quota ragionevole di tempo di accesso alle loro fabbriche di IA EuroHPC o alle loro gigafabbriche di IA EuroHPC affinché l'impresa comune soddisfi la domanda degli utenti. Tale tempo di accesso dovrebbe essere utilizzato principalmente per concedere l'accesso alle start-up e alle PMI per le loro attività di ricerca o innovazione. Tale concessione di tempo di accesso non dovrebbe essere considerata un contributo finanziario o in natura dello Stato membro all'impresa comune.

(20)

Dovrebbero anche essere possibili contributi supplementari dell'Unione alle gigafabbriche di IA provenienti da altri programmi, che non sono menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1173 mediante la conclusione di accordi di contributo specifici creati ad hoc, a condizione che siano accompagnati da un contributo commisurato da parte di uno o più membri dell'impresa comune diversi dall'Unione.

(21)

Al fine di mobilitare i contributi finanziari nazionali, in particolare tramite i fondi RRF, per investimenti strategici, comprese le gigafabbriche di IA, in modo tempestivo e con sufficiente certezza del diritto è necessario che il presente regolamento modificativo entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

i)

sono aggiunti i punti seguenti:

«3 quater)

“gigafabbrica di intelligenza artificiale” o “gigafabbrica di IA”: una struttura all'avanguardia su larga scala dotata di capacità sufficiente per gestire l'intero ciclo di vita, dallo sviluppo all'inferenza su larga scala, di modelli e applicazioni di IA di grandissime dimensioni, che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo composta da una capacità di calcolo ottimizzata per l'IA, un'infrastruttura di centri dati di sostegno che comprende possibilità di archiviazione ad alta capacità e messa in rete, ambienti dedicati di accesso sicuro degli utenti al cloud e servizi di sostegno specializzati e sicuri orientati all'IA per le sue operazioni avanzate, il tutto sostenuto da un'infrastruttura sostenibile dal punto di vista ambientale, in particolare per i sistemi energetici e di approvvigionamento idrico;

3 quinquies)

“consorzio per gigafabbrica di intelligenza artificiale” o “consorzio per gigafabbrica di IA”: un'associazione di soggetti giuridici ammissibili che si riunisce in un consorzio al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA ed è vincolata da un accordo di consorzio che specifica i rispettivi ruoli e responsabilità di tali soggetti per la durata di vita della gigafabbrica di IA, oppure un nuovo soggetto giuridico costituito al fine di istituire e gestire una gigafabbrica di IA e tale consorzio è debitamente istituito nell'Unione per una durata minima di cinque anni. Uno o più partner privati di tale consorzio possono anche far parte dei membri del settore privato dell'impresa comune;

3 sexies)

“coordinatore di gigafabbrica di IA”: un soggetto giuridico debitamente costituito nell'Unione e validamente esistente a norma del diritto dello Stato membro in cui è stabilito, che è: legalmente autorizzato a rappresentare un consorzio per gigafabbrica di IA e dotato della capacità giuridica e dell'autorità per concludere, dare esecuzione e attuare la convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA; ha sede nell'Unione; è soggetto a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, quali definiti nel capo IV del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e nei pertinenti principi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti nell'Unione; e può altresì essere un soggetto ospitante esistente che rappresenta uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati partecipanti;

3 septies)

“convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA”: un accordo concluso tra l'impresa comune e il coordinatore di gigafabbrica di IA ai fini dell'accoglienza e della gestione di una gigafabbrica di IA;

3 octies)

“soggetto ospitante di gigafabbrica di IA”: un soggetto giuridico designato dal consorzio per gigafabbrica di IA per accogliere e gestire una gigafabbrica di IA e i suoi servizi, e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;

3 nonies)

“accordo di cooperazione per gigafabbrica di intelligenza artificiale”: un accordo tra l'impresa comune e un paese terzo che specifica l'ammissibilità alla partecipazione a un consorzio per gigafabbrica di IA e l'accesso degli utenti alle gigafabbriche di IA per i soggetti giuridici soggetti a controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o altri mezzi, da parte di soggetti giuridici o persone fisiche stabiliti in tale paese terzo;

3 decies)

“gigafabbrica di IA multisito in un unico paese”: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nel territorio di uno Stato membro;

3 undecies)

“gigafabbrica di IA multisito in più paesi”: una gigafabbrica di IA presente in più luoghi fisici situati nei territori di diversi Stati membri;

(*1)  Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, del 19.6.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).»;"

ii)

è aggiunto il punto seguente:

«19 bis)

“centro nazionale di competenza per il settore quantistico”: un soggetto giuridico, o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato partecipante, che, su richiesta, fornisce agli utenti dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico, delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e delle pubbliche amministrazioni l'accesso a tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi quantistici, nonché a infrastrutture quantistiche nazionali o europee, e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;»

;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro, interoperabile e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo. Essa ha lo scopo di sostenere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di supercalcolo e di tecnologie e sistemi quantistici innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, nonché lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi. Ciò si basa per quanto possibile su una catena di approvvigionamento europea al fine di limitare il rischio di interruzioni e dipendenze e rafforzare l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione, garantendo nel contempo l'uso dei componenti, delle tecnologie e delle conoscenze migliori. Essa estende inoltre l'uso di tale infrastruttura a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostiene la duplice transizione e lo sviluppo di competenze chiave per la forza lavoro europea nella scienza e nell'industria.»

;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

è aggiunta la lettera seguente:

«f bis)

sostenere la ricerca e l'innovazione fondamentali e applicate più avanzate in materia di tecnologie quantistiche, la loro transizione dal laboratorio alla produzione e la loro implementazione, adozione e integrazione in infrastrutture quantistiche di livello mondiale, al fine di costruire un ecosistema quantistico dinamico, innovativo, sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e di garantire la leadership scientifica e industriale, la competitività, l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione nel calcolo, nella comunicazione e nel rilevamento quantistici.»

;

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

sviluppare e gestire le fabbriche di IA e sostenere l'istituzione di gigafabbriche di IA e dei relativi servizi, nonché l'accesso agli stessi, al fine di costruire un ecosistema di IA dinamico, innovativo, sostenibile e resiliente in tutta l'Unione e di garantire la leadership scientifica e industriale.»

;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'acquisire i supercomputer e nel sostenere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie, sistemi e applicazioni quantistici, di IA e di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune contribuisce a tutelare gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consente di adottare un approccio di co-progettazione per l'acquisizione di supercomputer di livello mondiale, salvaguardando nel contempo la sicurezza della catena di approvvigionamento delle tecnologie e dei sistemi acquisiti. Contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, preservando nel contempo la sua economia aperta, sostiene lo sviluppo di tecnologie e applicazioni che rafforzano le catene di approvvigionamento europee per le tecnologie di calcolo ad alte prestazioni, di IA e quantistiche e ne promuove l'integrazione in sistemi che rispondono a un gran numero di esigenze scientifiche, sociali, ambientali, industriali, e di uso per la sicurezza.»

;

3)

all'articolo, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«i)

il pilastro delle gigafabbrica di IA, comprendente le attività delle gigafabbriche di IA, che nel contesto del loro funzionamento potrebbero essere collegate alla rete EuroHPC di fabbriche di IA per garantire un'integrazione, un'assistenza agli utenti e una condivisione di conoscenze senza soluzione di continuità in tutto l'ecosistema europeo dell'IA; tale pilastro comprende le attività seguenti:

i)

fornire ai ricercatori, agli imprenditori, alle industrie, comprese le PMI, le start-up e le scale-up, e ai settori pubblici europei un'infrastruttura di calcolo per l'IA di livello mondiale;

ii)

consentire lo sviluppo di nuove soluzioni di IA in tutti i settori pubblici e privati, incluso lo sviluppo di modelli di base (foundation models), e

iii)

garantire la competitività e la sovranità dell'Unione in quanto continente dell'IA;

j)

il pilastro delle tecnologie quantistiche, che riguarda l'intero ecosistema quantistico e i settori di applicazione del calcolo e della simulazione quantistici, della comunicazione quantistica, nonché del rilevamento e della metrologia quantistici, garantendo la sicurezza e la resilienza della catena di approvvigionamento quantistica e delle relative tecnologie abilitanti. Le attività riguardano, tra l'altro:

i)

ricerca e innovazione a livello scientifico e tecnologico: promozione dell'eccellenza nella ricerca nei settori della scienza e delle tecnologie quantistiche;

ii)

transizione dal laboratorio alla produzione e sviluppo dell'ecosistema: sostegno a favore dello sviluppo e dell'implementazione di infrastrutture quantistiche all'avanguardia; promozione dell'industrializzazione delle tecnologie quantistiche sostenendo l'adozione di applicazioni quantistiche nei settori pubblici e industriali chiave, garantendo la trasformazione in applicazioni reali dei progressi in tutti i settori quantistici, compreso lo sviluppo di mercati guida; promozione di norme europee e internazionali e sostegno a favore dello sviluppo e della messa in rete di centri nazionali di competenza per il settore quantistico in tutta Europa;

iii)

accelerazione dello sviluppo e dell'operatività di sistemi di calcolo quantistico tolleranti ai guasti grazie a misure pubbliche a sostegno di un ecosistema quantistico europeo competitivo e a una catena di approvvigionamento basata su tecnologie realizzate e progettate in Europa;

iv)

competenze e talenti: sviluppo di una forza lavoro competitiva e inclusiva nei settori della ricerca e dell'ingegneria quantistiche attraverso iniziative coordinate in materia di istruzione, formazione e mobilità, in tutte le principali discipline e in tutti i principali settori tecnici connessi al settore quantistico;

v)

cooperazione internazionale: sviluppo della collaborazione internazionale in materia di tecnologie quantistiche al fine di risolvere sfide scientifiche e sociali globali, in linea con gli obiettivi di politica estera e con gli impegni internazionali dell'Unione.»

;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, ammonta a un massimo di 4 122 300 000 EUR, compresi 92 000 000 EUR per costi amministrativi, purché tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito indicativamente come segue:

a)

fino a 1 660 000 000 EUR da Orizzonte Europa, di cui 160 000 000 EUR per l'attuazione di attività di ricerca e innovazione quantistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e conformemente all'articolo 34, paragrafi 1 e 2;

b)

fino a 2 142 300 000 EUR dal programma Europa digitale; e

c)

fino a 320 000 000 EUR dal meccanismo per collegare l'Europa.

I fondi supplementari provenienti da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale e dal meccanismo per collegare l'Europa possono integrare il contributo dell'Unione di cui al primo comma, purché tali importi supplementari siano affiancati dal contributo di uno o più membri dell'impresa comune diversi dall'Unione quantomeno di pari entità. Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   All'impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari a titolo di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione diversi da Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e del meccanismo per collegare l’Europa e che integrano i contributi di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e a integrazione degli stessi, per sostenere i suoi pilastri di attività di cui all'articolo 4, eccetto quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Tali fondi supplementari non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione.»

;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis)   Per i contributi assegnati all'impresa comune a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si applica l'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) Qualora tali contributi supplementari dell'Unione siano connessi al pilastro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), uno o più membri diversi dall'Unione versano contributi supplementari commisurati all'importo dei contributi dell'Unione.

(*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 2024/2509, del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"

d)

il paragrafo 6, 7 e 8 sono soppressi;

5)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 12 ter

Gigafabbrica di intelligenza artificiale

1.   Una gigafabbrica di IA è ubicata in Stati partecipanti che sono Stati membri. È sostenuta finanziariamente da un partenariato tra l'Unione, uno o più Stati partecipanti, rappresentati attraverso l'impresa comune, e un consorzio per gigafabbrica di IA, che può includere uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, legalmente rappresentati da un coordinatore di gigafabbrica di IA. Tale partenariato tra l'impresa comune e il coordinatore di gigafabbrica di IA assume la forma di una convenzione di accoglienza. Ciascuno Stato partecipante al partenariato relativo alla gigafabbrica di IA conclude con l'impresa comune un accordo amministrativo che definisce il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il tempo di accesso concordato dello Stato partecipante, il calendario di accesso, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di comunicazioni e gli obblighi in materia di audit.

2.   Le gigafabbriche di IA multisito sono gestite da un unico consorzio per gigafabbrica di IA e funzionano come un'entità tecnica integrata. I siti costitutivi di una gigafabbrica di IA multisito sono interconnessi con reti a banda larga ad altissima velocità. In una gigafabbrica di IA multisito in un unico paese, almeno un sito costitutivo ha le dimensioni di una gigafabbrica di IA. Un consorzio di gigafabbrica di IA multisito in più paesi è composto da almeno un soggetto ospitante per Stato membro ospitante; almeno un sito costitutivo degli Stati membri partecipanti ha le dimensioni di una gigafabbrica di IA. Ciascun soggetto ospitante di una gigafabbrica di IA multisito in più paesi è responsabile in solido nei confronti dell'Unione per il contributo dell'Unione che riceve. L'accordo relativo al consorzio di gigafabbrica di IA multisito in più paesi specifica la ripartizione delle responsabilità tra i soggetti ospitanti, nonché le responsabilità tecniche, operative, normative e finanziarie di ciascun soggetto ospitante.

3.   La partecipazione a un consorzio per gigafabbrica di IA di soggetti giuridici di Stati non partecipanti è soggetta a restrizioni o esclusioni qualora tale partecipazione sia considerata contraria alla sicurezza, all'autonomia, agli interessi o alle risorse strategiche dell'Unione. Conformemente ai regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694 e (UE) 2021/1153, l'invito a manifestare interesse per la selezione di un consorzio per gigafabbrica di IA limita la partecipazione al consorzio per gigafabbrica di IA ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati partecipanti o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati specificati del programma Orizzonte Europa, del programma Europa digitale e di qualsiasi successivo programma di finanziamento pertinente dell'Unione, o in altri paesi terzi in aggiunta agli Stati partecipanti che non sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le restrizioni e le esclusioni di cui al presente paragrafo non si applicano, in linea di principio, ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi che hanno firmato un accordo di cooperazione per gigafabbrica di IA o un accordo analogo con l'Unione. L'invito a manifestare interesse per la selezione di un consorzio per gigafabbrica di IA prevede che i soggetti giuridici stabiliti in altri paesi terzi possono essere ammissibili a condizione che tali soggetti giuridici rispettino i requisiti applicabili a tali soggetti giuridici al fine di garantire la tutela degli interessi di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e di assicurare la protezione delle informazioni classificate. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.

4.   Le gigafabbriche di IA sono selezionate sulla base di un appalto congiunto tra l'impresa comune e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti. Un consorzio per gigafabbrica di IA beneficia di un impegno esplicito assunto dallo Stato membro con l'impresa comune a finanziare la sua quota della gigafabbrica di IA che sarà stabilita nel territorio di tale Stato membro previa selezione a norma del paragrafo 19. Tale impegno è assunto dallo Stato membro prima della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse.

5.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5 copre fino al 17 % degli investimenti in spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo complessiva della gigafabbrica di IA. In alternativa, il contributo dell'Unione può essere apportato sotto forma di un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente e corrispondere in valore pari al 17 % della spesa in conto capitale dell'infrastruttura informatica complessiva della gigafabbrica di IA. Uno o più Stati partecipanti dovrebbero contribuire con un importo pari almeno al contributo dell'Unione. L'investimento residuo e le spese operative della gigafabbrica di IA sono coperti dal consorzio per gigafabbrica di IA. In caso di gigafabbriche di IA multisito in un unico paese, l'intero contributo dell'Unione, con i corrispondenti diritti di accesso all'infrastruttura di calcolo, può essere assegnato al sito costitutivo più grande. In caso di gigafabbriche di IA multisito in più paesi, il contributo dell'Unione può essere assegnato alle gigafabbriche di IA che soddisfano i criteri in termini di dimensioni e a una gigafabbriche di IA per ciascuno Stato membro partecipante.

6.   Una fabbrica di IA selezionata può espandersi in modo sostanziale e diventare una gigafabbrica di IA. In tal caso, il sostegno finanziario dell'Unione già fornito a tale fabbrica di IA è conteggiato come parte del contributo dell'Unione alle spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano agli Stati partecipanti. La convenzione di accoglienza della fabbrica di IA di cui all'articolo 10 è modificata di conseguenza, se del caso. L'investimento supplementare nella fabbrica di IA destinata a diventare una gigafabbrica di IA e le spese operative della gigafabbrica di IA sono coperti dal consorzio per gigafabbrica di IA.

7.   Uno Stato membro può fornire i propri contributi per una gigafabbrica di IA direttamente attraverso meccanismi di finanziamento nazionali o indirettamente attraverso altre fonti. Uno Stato membro convoglia, mediante un accordo amministrativo con l'impresa comune, i propri contributi, compresi quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo e qualsiasi altro contributo supplementare, in tutto o in parte, attraverso l'impresa comune, che gestisce ed eroga tali fondi per conto di tale Stato mebro alla gigafabbrica di IA individuata. Il contributo finanziario volontario può consistere, in tutto o in parte, in fondi che uno Stato membro riceve a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o del regolamento (UE) 2021/1060 (*4).

8.   Uno Stato membro può decidere di assegnare parte del contributo finanziario che riceve a norma del regolamento (UE) 2021/241 (“dotazioni dell’RRF”) per finanziare, in tutto o in parte, il suo contributo finanziario volontario a una gigafabbrica di IA conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, nonché per coprire il suo contributo nel caso in cui una gigafabbrica di IA non sia selezionata per il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri possono inoltre decidere di utilizzare le dotazioni dell’RRFrimanenti per finanziare i loro contributi nazionali alle fabbriche di IA, ai supercomputer o ai computer quantistici o ad altri investimenti nell'IA, nelle tecnologie quantistiche o nel calcolo ad alte prestazioni connessi agli obiettivi dell'impresa comune e individuati dallo Stato membro nel PRR. Gli Stati membri convogliano tali contributi attraverso l'impresa comune conformemente al paragrafo 7 del presente articolo. Con la firma di un accordo di contributo e il trasferimento integrale e irrevocabile delle dotazioni dell’RRF all'impresa comune al più tardi entro il 31 agosto 2026, si riterrà che lo Stato membro abbia rispettato il termine tassativo di cui al regolamento (UE) 2021/241.

9.   Uno Stato membro può decidere di assegnare parte del contributo finanziario che riceve a norma del regolamento (UE) 2021/241 o del regolamento (UE) 2021/1060 o di un altro programma di finanziamento per finanziare l'acquisizione e la gestione di infrastrutture di dati e di servizi di IA, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico nuove, avanzate e all'avanguardia nel suo territorio. Tale Stato membro può, mediante un accordo amministrativo con l'impresa comune, convogliare tali investimenti attraverso quest'ultima, che gestisce e destina tali fondi all'investimento individuato per conto dello Stato membro. Con la firma di un accordo di contributo e il trasferimento integrale e irrevocabile delle dotazioni dell’RRF all'impresa comune al più tardi entro il 31 agosto 2026, si ritiene che lo Stato membro abbia rispettato il termine di cui al regolamento (UE) 2021/241.

Su richiesta dello Stato membro interessato, uno strumento infrastrutturale avanzato e all'avanguardia di cui al primo comma riceve dall'impresa comune il marchio EuroHPC per le infrastrutture di IA e di calcolo, a condizione che raggiunga un livello di prestazione almeno equivalente a uno dei supercomputer EuroHPC istituiti, comprese le fabbriche di IA.

L'impresa comune riunisce in una federazione e collega in una rete le infrastrutture cui è stato assegnato il marchio EuroHPC per le infrastrutture di IA e di calcolo e le infrastrutture EuroHPC di IA, di calcolo o di calcolo quantistico, a seconda dei casi.

Lo Stato membro può decidere di concedere all'impresa comune un certo tempo di accesso alle infrastrutture finanziate a norma del presente paragrafo. Tali contributi non sono contabilizzati ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il tempo di accesso messo a disposizione dallo Stato membro è gestito dall'impresa comune nell'ambito del tempo di accesso dell'Unione.

10.   Gli Stati membri possono fornire all'impresa comune tempo di accesso a uno o più dei loro supercomputer EuroHPC, delle loro fabbriche di IA EuroHPC o delle loro gigafabbriche di IA EuroHPC mediante un accordo amministrativo che definisce la quota di tempo di accesso concesso e la sua durata. Tale tempo di accesso diventa il tempo di accesso dell'Unione ed è utilizzato principalmente per concedere l'accesso alle start-up e alle PMI per le loro attività di ricerca o innovazione. Tali contributi non sono considerati contributi in natura degli Stati membri.

11.   Il tempo di accesso dell'Unione a una o più delle fabbriche di IA EuroHPC degli Stati membri o gigafabbriche di IA EuroHPC può essere utilizzato per dare libero accesso ai progetti europei che sviluppano modelli di IA di frontiera aperti che sono importanti motori dell'innovazione; tali progetti saranno selezionati attraverso un concorso aperto a livello dell'Unione organizzato dall'impresa comune. Tali modelli aperti sono resi ampiamente disponibili alle autorità pubbliche di tutta Europa e alle comunità scientifiche e imprenditoriali europee. Gli Stati membri possono integrare tali sforzi concedendo all'impresa comune un tempo di accesso supplementare per tali progetti a valore aggiunto dell'Unione. Tale tempo di accesso non è considerato come contributo in natura da parte degli Stati membri.

12.   L'impresa comune è proprietaria della parte dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA corrispondente al contributo dell'Unione alle spese in conto capitale, di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, per una durata di almeno cinque anni dall'entrata in funzione della gigafabbrica di IA e come ulteriormente specificato nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. In alternativa, quando il contributo dell'Unione è apportato sotto forma di un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente di cui al paragrafo 5, la durata è di almeno cinque anni, come ulteriormente specificato nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. In entrambi i casi, la durata è prorogata in caso di sostanziale aggiornamento dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, la proprietà è trasferita conformemente alla convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA o è prorogata per un periodo concordato alle condizioni specificate in tale convenzione. In caso di trasferimento della proprietà al consorzio per gigafabbrica di IA, il valore residuo dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA è convertito in tempo di accesso equivalente per l'Unione. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al consorzio per gigafabbrica di IA conformemente alla convenzione di accoglienza, i costi pertinenti sono a carico del consorzio per gigafabbrica di IA.

13.   Il tempo di accesso dell'Unione e degli Stati partecipanti alla gigafabbrica di IA è direttamente proporzionale ai rispettivi contributi finanziari alle spese in conto capitale dell'infrastruttura di calcolo della gigafabbrica di IA o all'acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente.

14.   Il consiglio di direzione dell'impresa comune stabilisce:

a)

le condizioni per il tempo di accesso dell'Unione alle gigafabbriche di IA;

b)

le norme specifiche per le condizioni di accesso alle gigafabbriche di IA che riguardano l'assegnazione del tempo di accesso dell'Unione per le attività e i progetti considerati strategici per l'Unione;

c)

le norme specifiche per le condizioni di accesso alle gigafabbriche di IA che riguardano l'assegnazione del tempo di accesso dell'Unione per le attività e i progetti connessi alla sicurezza.

15.   Nel determinare le condizioni per il tempo di accesso dell'Unione a norma del paragrafo 9, il consiglio di direzione provvede affinché l'accesso:

a)

sia concesso agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma Europa digitale, a Orizzonte Europa o al meccanismo per collegare l'Europa;

b)

sia gratuito per gli utenti di soggetti di diritto pubblico, per gli utenti industriali per le applicazioni relative ad attività di ricerca e innovazione finanziate da Orizzonte Europa, dal programma Europa digitale o dal meccanismo per collegare l'Europa, e per gli utenti che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa o dei programmi Europa digitale, nonché per le attività private di innovazione delle PMI e delle scale-up;

c)

preveda risorse di calcolo riservate specificamente per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione, in modo che sia garantita la disponibilità e che siano considerati prioritari nella programmazione.

16.   Il consiglio di direzione monitora la quota del tempo di accesso dell'Unione per i diversi tipi di utenti di cui al paragrafo 15, lettera a). Qualora vi sia uno squilibrio significativo in termini di quote di tempo di accesso tra i diversi tipi di utenti rispetto alla domanda, il consiglio di direzione adotta le opportune misure correttive per far fronte a tale squilibrio.

17.   I contributi dell'Unione e degli Stati partecipanti sono soggetti a condizioni che garantiscono la tutela degli interessi strategici dell'Unione. Le condizioni specifiche di cui al presente paragrafo sono stabilite in un'apposita convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. La convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrato, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante. La convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA:

a)

definisce nel dettaglio l'assetto proprietario e la struttura di governance della gigafabbrica di IA;

b)

include disposizioni volte a garantire una sorveglianza e un controllo efficaci e proporzionati della gigafabbrica di IA da parte dell'Unione al fine di salvaguardare le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza dell'Unione;

c)

specifica i contributi finanziari dell'Unione, degli Stati partecipanti e dei partner pubblici o privati del consorzio per gigafabbrica di IA, compreso il tempo di accesso garantito alla gigafabbrica di IA di cui al paragrafo 8, a seconda dei casi, nonché la sua durata;

d)

specifica, se del caso, eventuali altri interessi dell'Unione derivanti da investimenti di quest'ultima disciplinati da specifici accordi di investimento conclusi tra il consorzio per gigafabbrica di IA e InvestEU;

e)

stabilisce le condizioni di ammissibilità per gli utenti di una gigafabbrica di IA non appartenenti all'Unione che soddisfano le stesse condizioni previste dalle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;

f)

stabilisce le condizioni dettagliate di accesso per gli utenti dell'Unione di una gigafabbrica di IA e le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso ai servizi della gigafabbrica di IA;

g)

definisce la qualità del servizio offerto agli utenti dell'impresa comune nella gestione della gigafabbrica di IA, come descritto nell'accordo sul livello dei servizi incluso nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA;

h)

stabilisce le modalità di acquisizione, gestione e utilizzo dell'infrastruttura di dati e di calcolo della gigafabbrica di IA, compresi i requisiti degli utenti del settore pubblico, se del caso; se il consorzio per gigafabbrica di IA comprende uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, include la fornitura di garanzie rafforzate in materia di conflitti di interessi nei confronti di tali fornitori;

i)

elenca le condizioni per il trasferimento della proprietà di cui al paragrafo 12, se del caso;

j)

specifica l'estensione della proprietà o del tempo di accesso garantito acquistato e concordato preventivamente e le condizioni di eliminazione graduale per la gigafabbrica di IA, se del caso;

k)

elenca le condizioni delle responsabilità per la gestione della gigafabbrica di IA, ove opportuno;

l)

specifica l'obbligo del soggetto ospitante di gigafabbrica di IA di presentare al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi di accesso dell'Unione nel precedente esercizio finanziario;

m)

contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione di accoglienza.

18.   La gigafabbrica di IA comprende un organo di governance pubblico composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati partecipanti che erogano finanziamenti pubblici alla specifica gigafabbrica di IA. La composizione e le modalità di lavoro di tale organo di governance pubblico sono specificate nell'ambito della convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. Fatta salva l'autonomia di gestione e operativa del consorzio per gigafabbrica di IA, gli elementi che seguono richiedono l'esplicita previa approvazione da pare dell'organo di governance pubblico designato:

a)

qualsiasi proposta di accordo di accesso con soggetti di paesi terzi che possa sollevare preoccupazioni in merito alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione;

b)

modifiche sostanziali della struttura giuridica e finanziaria o del controllo della gigafabbrica di IA che incidano sugli interessi dell'Unione o su quelli degli Stati partecipanti, quali un cambiamento della proprietà o del controllo finali, qualsiasi delocalizzazione di attività critiche al di fuori dell'Unione o importanti decisioni di ristrutturazione finanziaria;

c)

modifiche significative delle finalità strategiche della gigafabbrica di IA.

19.   A seguito di un invito a manifestare interesse, il consorzio per gigafabbrica di IA è selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune attraverso un processo equo e trasparente, con il sostegno di un gruppo di esperti indipendenti e di un istituto finanziario accreditato nominato dal consiglio di direzione ai fini della valutazione, sulla base, tra l'altro, dei criteri seguenti:

a)

valutazione tecnica:

i)

obiettivi e qualità tecnica della proposta;

ii)

qualità del piano di lavoro;

iii)

qualità dell'infrastruttura fisica, informatica e di messa in rete;

iv)

qualità del servizio, compresa la sicurezza e l'affidabilità;

v)

sostenibilità ed efficienza energetica;

vi)

esperienza e know-how del consorzio nella creazione di impianti analoghi su larga scala;

b)

potenziale impatto:

i)

impatto sull'ecosistema di IA europeo, compresa la sua competitività e il suo bacino di talenti;

ii)

valore aggiunto dell'Unione, compreso il contributo all'autonomia strategica e alla sovranità tecnologica;

c)

fattibilità sotto il profilo finanziario:

i)

impegni di investimento del consorzio per gigafabbrica di IA;

ii)

qualità e sostenibilità finanziaria del modello aziendale proposto (compreso un esercizio di dovuta diligenza che deve essere svolto dell'ente finanziario accreditato designato).

20.   Se il consorzio non comprende uno o più fornitori di infrastrutture tecnologiche, i fornitori della gigafabbrica di IA sono selezionati dal consorzio per gigafabbrica di IA sulla base di un capitolato d'oneri equo e trasparente che tenga conto delle specifiche generali del sistema, e in particolare dei requisiti degli utenti del settore pubblico, forniti dall'impresa comune nell'invito a manifestare interesse e ulteriormente specificati nella convenzione di accoglienza per gigafabbrica di IA. La selezione si basa su criteri equi, aperti e trasparenti, garantisce inoltre il valore aggiunto dell'Unione e affronta la questione della sicurezza e della resilienza della catena di approvvigionamento. Gli offerenti selezionati soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

21.   L'impresa comune può stabilire contratti quadro per la fornitura di componenti essenziali e ad alta domanda, quali i processori di IA avanzati. I consorzi per gigafabbriche di IA possono utilizzare i contratti quadro di cui al presente paragrafo per i loro appalti.

(*3)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 057 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj)."

(*4)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).»;"

6)

all'articolo 16 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, l'utilizzo dei supercomputer EuroHPC è aperto agli utenti dei settori pubblico e privato. Ad eccezione dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, i supercomputer EuroHPC sono utilizzati principalmente a fini di ricerca e innovazione che rientrano in programmi di finanziamento pubblico, per applicazioni del settore pubblico e per attività private di innovazione delle PMI, delle start-up e delle scale-up ove opportuno.»

;

7)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Tassi di rimborso

1.   Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune può applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione nell'ambito di un'azione a seconda del tipo di partecipante, segnatamente le PMI, e del tipo di azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/695, per le azioni appartenenti al pilastro relativo alle tecnologie quantistiche finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, ciascun programma di lavoro indica una componente obbligatoria riguardante azioni indirette di ricerca e innovazione fino al TRL 5 finanziate dall'Unione al 100 % dei costi ammissibili totali.»

;

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le domande di adesione all'impresa comune degli Stati membri dell'Unione o dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento dell'impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire all'impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo o le tecnologie quantistiche è in linea con gli obiettivi dell'impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e può decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.»

;

2)

all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione, dal gruppo consultivo per le infrastrutture e dal gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche.»

;

3)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3)   Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche, gli Stati partecipanti possono decidere di utilizzare lo stesso rappresentante degli altri pilastri di attività, assistito dai rappresentanti e dagli esperti appropriati appartenenti alle loro autorità competenti pertinenti nel settore delle tecnologie quantistiche, o possono nominare un rappresentante supplementare appartenente alle loro autorità competenti pertinenti nel settore delle tecnologie quantistiche.»

;

4)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5 bis)   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis, lettere da a) ad e) e lettera g), del presente statuto, il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all'allegato II della decisione 2009/937/UE.

5 ter)   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis, lettera f), del presente statuto, e per ciascuna gigafabbrica di IA, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati alla gigafabbrica di IA in questione fino al trasferimento della sua proprietà, o fino alla sua vendita o dismissione, o fino alla scadenza del contratto relativo a un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 5, del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.»

;

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi da 5e 7, del presente statuto le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.»

;

5)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis)   Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti connessi alle gigafabbriche di IA di cui all'articolo 12 ter del presente regolamento:

a)

discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa all'istituzione di gigafabbriche di IA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

b)

discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all'istituzione di gigafabbriche di IA e alla selezione dei consorzi per gigafabbrica di IA e le corrispondenti previsioni di spesa;

c)

approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;

d)

approva la selezione dei consorzi per gigafabbrica di IA che istituiranno e gestiranno le gigafabbriche di AI;

e)

definisce le condizioni del tempo di accesso dell'Unione alle gigafabbriche di IA;

f)

adotta decisioni relative all'organo di governance pubblico della gigafabbrica di IA;

g)

approva i contratti quadro definiti dall'impresa comune per la fornitura di componenti essenziali e ad alta domanda di gigafabbriche di IA.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis)   Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche si applica l'articolo 7, paragrafo 5, del presente statuto, fatta eccezione per le attività relative all'acquisizione e alla gestione di computer quantistici per le quali si applica l'articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto.»

;

6)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione, da un gruppo consultivo per le infrastrutture e da un gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7)   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche è costituito da un massimo di dodici membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di direzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto.

Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche può comprendere fino a sei osservatori proposti dagli Stati partecipanti e designati dal consiglio di direzione.»

;

7)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Funzionamento del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche

1.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche si riunisce almeno due volte all'anno.

2.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.

3.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche elegge il proprio presidente.

4.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.»

;

8)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Compiti del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche

1.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche:

a)

predispone il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in relazione alle attività relative alle tecnologie quantistiche e ai temi correlati di cui all'articolo 18 del presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda scientifica, industriale e strategica;

b)

organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore delle tecnologie quantistiche, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di attività connessi alle tecnologie quantistiche del programma di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

2.   Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda:

a)

le priorità strategiche in materia di ricerca, innovazione, implementazione e infrastrutture per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie quantistiche e la loro integrazione nell'ecosistema digitale europeo, al fine di sostenere la resilienza, l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione;

b)

potenziali attività di cooperazione internazionale nel settore delle tecnologie quantistiche che apportano valore aggiunto e sono di reciproco interesse, garantendo nel contempo l'allineamento ai valori e agli interessi di sicurezza dell'Unione;

c)

priorità in materia di formazione, istruzione e sviluppo della forza lavoro per affrontare le competenze chiave e le carenze di competenze nel contesto delle tecnologie quantistiche, compresa la consapevolezza delle applicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza;

d)

l'acquisizione, l'implementazione e la gestione di infrastrutture quantistiche, compresa l'interconnessione e la federazione con le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e altre infrastrutture digitali quali le comunicazioni quantistiche e il rilevamento quantistico;

e)

misure per lo sviluppo di capacità, l'interoperabilità, la normazione e la sicurezza nel settore delle tecnologie quantistiche, tenendo conto in particolare dei rischi di duplice uso e della protezione delle risorse strategiche, degli interessi, dell'autonomia o della sicurezza dell'Unione.»

;

9)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'impresa comune possono essere suddivisi in frazioni annue. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. RAOUNA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Parere del 18 settembre 2025 (GU C, C/2026/43, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/43/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, del 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021 relativo all’istituzione dell’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/150/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)